Legislator · Canton Basilea Campagna — Raccolta delle leggi cantonali
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Posizione del Cantone

162 Articles / Provisions · Canton Basilea Campagna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (162)

§ 1 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna - Forma di Stato Democratica § 3 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna - Collaborazione intercantonale e regionale § 4 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 5 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 6 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 7 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 8 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 9 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna - Tutela Giuridica § 10 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 11 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 12 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 13 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 14 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 15 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 16 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 17 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 18 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 19 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 20 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 21 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 22 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 23 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 24 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 25 Costituzione del Canton Basilea-Campagna § 26 Costituzione del Cantone Basilea-Campagna § 27 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 28 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 29 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 30 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 31 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 32 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 33 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 34 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 35 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 36 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 37 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 38 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 39 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 40 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 41 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 42 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 43 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 44 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 45 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 46 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 47 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 47a Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 48 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 49 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 49a Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 50 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 51 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 52 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 53 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 54 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 55 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 56 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 57 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 58 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 59 Costituzione del Canton Basilea Campagna § 60 Costituzione del Cantone Basilea-Campagna § 61 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 62 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 63 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 64 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 65 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 66 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 67 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 68 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 69 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 70 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 71 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 72 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 73 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 74 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 75 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 76 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 77 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 78 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 79 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 80 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 81 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 82 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 83 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna - Giurisdizione Civile § 84 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 85 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 86 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 87 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 88 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 89 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 90 Costituzione del Canton Basilea Campagna § 91 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna - Cooperazione § 92 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 93 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 94 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 95 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 96 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 97 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 98 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 99 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 100 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 101 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 102 Costituzione del Cantone Basilea-Campagna § 103 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 104 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 105 Costituzione del Cantone Basilea-Campagna § 106 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 106a Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 107 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 108 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 109 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 110 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 111 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 112 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna - Principi della protezione ambientale § 113 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna - Acque reflue e Rifiuti § 114 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 115 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 116 Costituzione del Cantone di Basel-Landschaft § 117 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 118 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 119 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 120 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 121 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 122 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 123 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 124 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 125 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 126 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 127 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 127a Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 128 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 129 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 130 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 131 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 132 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 133 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 133a Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 134 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 135 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 136 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 137 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna - Autonomia delle Chiese Nazionali § 138 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 139 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 140 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 141 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 142 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 143 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 144 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 145 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 146 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 147 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 148 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 149 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 150 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna - Referendum Facoltativo § 151 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 152 Costituzione del Cantone di Basilea-Campagna § 153 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 154 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 155 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna § 156 Costituzione del Cantone Basilea Campagna § 157 Costituzione del Canton Basilea Campagna - Periodo di mandato del tribunale delle procedure in materia penale

Statutory Text (162 Provisions)

1. Disposizioni Generali

1. Il Cantone di Basilea Campagna è un Cantone autonomo della Confederazione Svizzera.

2. Partecipa attivamente alla formazione della Confederazione e supporta la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti.

3. Le sue autorità si adoperano affinché diventi un cantone a pieno titolo con un voto cantorale completo e con due membri del Consiglio degli Stati.

1. Disposizioni Generali

1. Il potere statale si fonda sulla totalità del popolo.

2. Esso è esercitato dagli aventi diritto al voto e dalle autorità.

1. Disposizioni Generali

1. Le autorità del Cantone Basilea Campagna mirano a rafforzare la collaborazione nella regione e nella Svizzera nordoccidentale. Esse cooperano al fine di adempiere compiti comuni o regionali con le autorità di altri cantoni, - in particolare dei cantoni Basilea Città, Argovia, Soletta e Giura -, i comuni nella regione e i paesi limitrofi.

2. Le autorità del Cantone Basilea Campagna si sforzano di concludere accordi con le autorità nazionali e straniere, della regione e in particolare della Svizzera nordoccidentale, di creare istituzioni comuni, di regolare la compensazione reciproca degli oneri e di armonizzare la legislazione.

3. Le autorità del Cantone Basilea Campagna si impegnano ad ottenere il supporto della Confederazione per progetti di interesse regionale, cantonale e transfrontaliero.

4. Si devono stabilire regole per una collaborazione efficace tra le autorità. A tal fine, il Consiglio di Stato può - eventualmente anche insieme ad autorità dei cantoni e delle entità territoriali interessate - adottare misure idonee e, in particolare, incaricare studi che servano a simulare il mandato di collaborazione secondo i paragrafi da 1 a 3.

5. Devono essere garantiti i diritti democratici di partecipazione.

1. Disposizioni Generali

1. Tutte le autorità sono vincolate dalla Costituzione e dalla legge.

2. Le loro azioni devono essere nell'interesse pubblico e proporzionate.

3. Le autorità e i privati agiscono secondo buona fede.

**Diritti e Doveri Personali - Dignità Umana**

1. La dignità dell'uomo è inviolabile.

2. Rispettarla è dovere di tutti, proteggerla è compito primario del potere statale.

Diritti e Doveri Personali - Diritti Fondamentali

1. Lo Stato protegge i diritti di libertà.

2. Sono garantiti in particolare

a. il diritto alla vita, all'integrità fisica e mentale e alla libertà di movimento,

b. la libertà di credo e di coscienza,

c. la libertà di informazione, di opinione e di stampa,

d. la libertà di associazione, riunione e manifestazione,

e. la libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifica nonché delle attività artistiche,

f. la tutela della sfera privata, del segreto epistolare e delle telecomunicazioni e dell'abitazione,

g. la protezione contro l'abuso di dati,

h. il diritto al matrimonio e alla famiglia,

i. la libertà di stabilimento,

k. il diritto di libera scelta ed esercizio di una professione e di libera attività economica.

3. La proprietà e i diritti economici sono protetti. Il cantone e i comuni promuovono la formazione della proprietà privata a scopo di utilizzo personale.

Diritti e Doveri Personali - Diritti Fondamentali

1. Tutti gli esseri umani sono uguali davanti alla legge.

2. In particolare, nessuno può essere svantaggiato o privilegiato a causa del suo sesso, della sua discendenza, della sua origine, della sua razza, della sua posizione sociale, delle sue convinzioni filosofiche, politiche o religiose.

Diritti e Doveri Personali - Diritti Fondamentali

1. Donna e uomo sono ugualmente riconosciuti. Il cantone e i comuni garantiscono la loro parità.

2. Tutti i diritti e i doveri personali sanciti in questa costituzione, così come i diritti popolari, si applicano allo stesso modo alle donne e agli uomini.

Diritti e Doveri Personali - Diritti Fondamentali

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione giuridica. Per le persone poco abbienti, la protezione giuridica è gratuita.

2. I cantoni e i comuni promuovono la conoscenza del diritto e provvedono alla concessione di consulenze giuridiche gratuite.

3. Le parti hanno in ogni caso diritto di essere ascoltate, a un trattamento equo e a una decisione motivata, corredata di istruzioni sui mezzi di ricorso, entro un termine ragionevole.

4. Ogni persona a cui viene sottratta la libertà di movimento ha diritto

a. ad essere informata immediatamente e in modo comprensibile sui motivi di tale misura e sui suoi diritti,

b. ad essere ascoltata da un'istanza determinata per legge entro il termine fissato dalla legge dalla data dell'arresto,

c. al controllo del provvedimento restrittivo della libertà da parte di un tribunale.

Diritti e Doveri Personali - Diritti Fondamentali

1. Ogni persona può presentare senza svantaggio petizioni e altri ricorsi alle autorità. Queste rispondono entro un termine ragionevole.

2. Ogni persona può rivolgersi al Difensore civico.

Diritti e Doveri Personali - Diritti Fondamentali

1. La retroattività dei decreti è inammissibile se retroagisce temporalmente in maniera eccessiva o comporta un onere sproporzionato.

Diritti e Doveri Personali - Diritti Fondamentali

1. Decreti soggetti a votazione popolare entrano in vigore non prima del giorno successivo alla votazione.

2. Tutti gli altri decreti entrano in vigore generalmente non prima di otto giorni dopo la pubblicazione conforme alle norme.

Diritti e Doveri Personali - Diritti Fondamentali

1. Cantone e comuni sono responsabili per il danno causato illecitamente dai loro organi.

2. Rispondono anche per il danno causato legittimamente dai loro organi, quando singoli individui ne siano colpiti in modo sproporzionatamente grave e non si possa ragionevolmente pretendere che sopportino essi stessi il danno.

3. In caso di limitazione ingiustificata e grave della libertà personale, esiste il diritto al risarcimento danni e alla riparazione.

4. Espropriazioni e limitazioni significative della proprietà vengono compensate nella misura della limitazione.

Diritti e Doveri Personali - Diritti Fondamentali

1. I diritti fondamentali devono trovare applicazione in tutto l'ordinamento giuridico.

2. Chi esercita i diritti fondamentali ha l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali degli altri.

3. Nessuno può pregiudicare i diritti fondamentali abusando della propria posizione di potere.

Diritti e Doveri Personali - Diritti Fondamentali

1. I diritti fondamentali possono essere limitati solo se e nella misura in cui un preminente interesse pubblico lo giustifichi. Il loro nucleo è intoccabile.

2. Le limitazioni ai diritti fondamentali necessitano di una base legale; le limitazioni gravi devono essere espressamente previste dalla legge. Restano riservati i casi di pericolo grave, immediato e palese.

3. I diritti fondamentali delle persone che si trovano in un rapporto di dipendenza particolare con lo Stato possono essere ulteriormente limitati solo nella misura in cui lo richieda il particolare interesse pubblico sotteso a tale rapporto.

4. Arresti, perquisizioni e sequestri possono essere effettuati solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. Le torture e altri trattamenti disumani sono in nessun caso ammissibili.

Diritti e Doveri Personali - Diritti Sociali

1. Ogni individuo ha diritto all'assistenza e al supporto in situazioni di emergenza e ai mezzi necessari per una vita dignitosa.

2. Il cantone e i comuni proteggono in particolare le persone che necessitano di aiuto a causa della loro età, della salute, o della loro situazione economica o sociale.

**Diritti e Doveri Personali - Diritti Sociali**

1. Cantone e comuni si adoperano, nell’ambito delle loro competenze e dei mezzi disponibili, nonché integrando la responsabilità e l’iniziativa personale, affinché

a. ciascuno possa formarsi e aggiornarsi secondo le proprie capacità e inclinazioni e partecipare alla vita culturale,

b. ciascuno possa provvedere al proprio sostentamento tramite un lavoro a condizioni adeguate,

c. ciascuno per lo stesso lavoro riceva la stessa retribuzione e possa godere di ferie retribuite e di sufficienti possibilità di riposo,

d. ciascuno possa trovare un’abitazione adeguata a condizioni sostenibili e sia protetto da abusi come inquilino.

**Diritti e Doveri Personali - Cittadinanza**

1. Acquisizione e perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono regolati dalla legge.

**Diritti e Doveri Personali - Cittadinanza**

1. La legge può, nell'ambito del diritto federale, conferire un diritto alla naturalizzazione.

2. La naturalizzazione non deve essere ostacolata da condizioni eccessive.

**Diritti e Doveri Personali - Doveri Personali**

1. Ciascuno è tenuto ad adempiere agli obblighi imposti dall'ordinamento giuridico della Confederazione, del Cantone e del Comune.

Diritti dei cittadini - Diritto di voto

1. Il diritto di voto è garantito.

2. Ha diritto di voto chi possiede la cittadinanza svizzera, ha compiuto il 18º anno di età, ha domicilio politico nel Cantone di Basilea Campagna e non è interdetto a causa di malattia mentale o debolezza mentale.

3. Il diritto di voto degli Svizzeri all'estero e l'elettorato nei comuni patriziali sono regolati dalla legge.

Diritti dei cittadini - Diritto di voto

1. Gli aventi diritto di voto hanno il diritto

a. partecipare alle votazioni del cantone e del comune,

b. presentare candidature, partecipare alle elezioni ed essere eletti in cariche pubbliche,

c. avviare e sottoscrivere iniziative popolari.

2. Ogni avente diritto di voto ha il diritto che, durante le elezioni e le votazioni, la volontà libera di tutti gli aventi diritto di voto possa essere espressa in modo affidabile e senza alterazioni.

Diritti dei cittadini - Diritto di voto

1. Il diritto di voto è esercitato nel luogo di residenza. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

2. Chi possiede la cittadinanza svizzera acquisisce con l'insediamento il diritto di voto in questioni del cantone e del comune.

3. In occasione di elezioni e votazioni alle urne, deve essere rispettata la segretezza del voto.

4. Il cantone e i comuni garantiscono che il diritto di voto possa essere esercitato senza sforzi eccessivi.

Diritti Popolari - Elezioni Popolari

1. Il popolo elegge alle urne i membri del Consiglio Nazionale e del Consiglio degli Stati del cantone di Basilea Campagna.

2. I membri di entrambi i consigli vengono eletti per la stessa durata del mandato.

Diritti Popolari - Elezioni Popolari

1. Il popolo elegge alle urne

a. il consiglio distrettuale,

b. il consiglio di governo,

c. * ...

d. * i giudici di pace.

2. La legge può prevedere ulteriori elezioni popolari.

Diritti Popolari - Elezioni Popolari

1. Il popolo elegge alle urne

a. il consiglio comunale o la commissione comunale,

b. il consiglio municipale,

c. il presidente del comune.

2. La legge e il regolamento comunale possono prevedere ulteriori elezioni alle urne o tramite l'assemblea comunale.

3. I comuni possono prevedere nel regolamento comunale che i membri delle loro autorità, al termine di un determinato mandato, non siano rieleggibili per il successivo periodo di mandato.

Diritti Popolari - Elezioni Popolari

1. Il Consigliere distrettuale e i Consigli degli abitanti sono eletti secondo il sistema di rappresentanza proporzionale.

2. Per tutte le altre autorità si applica il sistema di votazione maggioritaria, salvo che l'ordinamento comunale non prescriva il sistema di rappresentanza proporzionale.

Diritti popolari - Iniziativa popolare

1. 1500 aventi diritto di voto possono presentare la richiesta formulata o non formulata per l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali e legali.

1bis. Il termine per la raccolta delle firme è fissato a 2 anni.

2. La richiesta formulata contiene una proposta dettagliata. Essa viene presentata esplicitamente come iniziativa costituzionale o legislativa.

3. Con la richiesta non formulata si chiede al Consiglio del Cantone di elaborare un progetto nel senso della richiesta.

4. La richiesta di revisione totale della Costituzione non può contenere né linee guida né un progetto.

5. Il diritto degli aventi diritto di voto di presentare richieste di iniziativa nei comuni è regolato dalle disposizioni di legge e dai regolamenti comunali.

**Diritti Popolari - Iniziativa Popolare**

1. Il Consiglio cantonale dichiara nulli gli iniziative popolari impossibili o manifestamente illegittime.

2. Le iniziative formulate vengono sottoposte al voto popolare in forma e contenuto invariati entro 18 mesi.

3. Le iniziative non formulate vengono sottoposte al voto popolare entro 2 anni, se il Consiglio cantonale le respinge nel merito. Se il popolo o il Consiglio cantonale ha deciso di dare seguito all'iniziativa, il Consiglio cantonale elabora una proposta corrispondente entro 2 anni. Determina il livello della costituzione o della legge.

3bis. La legge regola le eccezioni e le conseguenze del ritardo dei termini di trattamento delle iniziative popolari.

4. Il Consiglio cantonale può contrapporre a ciascuna iniziativa un controprogetto.

Diritti Popolari - Referendum Popolari

1. Soggetti a referendum obbligatorio sono

a. Le modifiche costituzionali e i trattati statali con contenuto modificativo della costituzione;

b. * Le leggi e i trattati statali con contenuto essenziale per la legge, nonché le proposte basate su iniziative non formulate ritirate che il consiglio del Landrat approva con meno di 4/5 dei membri presenti o che sottopone a referendum obbligatorio tramite una deliberazione separata;

c. * Le iniziative formulate e i controprogetti presentati contemporaneamente in comparazione;

d. * Le iniziative non formulate che il consiglio del Landrat respinge, i controprogetti presentati contemporaneamente in comparazione, nonché le proposte basate su iniziative non formulate;

e. Le delibere dell'assemblea comunale e del consiglio dei residenti secondo le disposizioni di legge e del regolamento comunale.

Diritti Popolari - Referendum Popolari

1. Su richiesta di 1500 aventi diritto al voto, saranno sottoposti a referendum popolare

a. le decisioni di pianificazione vincolanti del Consiglio del Land di importanza fondamentale, soggette a referendum facoltativo per costituzione o legge,

b. * le deliberazioni del Consiglio del Land su nuove uscite annuali una tantum superiori a 1 milione di CHF o su nuove uscite annuali ricorrenti superiori a 200'000 CHF;

c. * leggi e trattati statali con contenuto di legge e progetti a seguito di richieste di iniziativa non formulate ritirate, che non sono soggette a referendum obbligatorio;

d. * in deroga al § 63 comma 3 la determinazione dell'aliquota dell'imposta sul reddito cantonale per l'anno fiscale successivo, fissata tramite decreto a un valore diverso dal 100% dell'imposta normale statale sul reddito delle persone fisiche.

2. La richiesta deve essere presentata entro otto settimane dalla pubblicazione.

3. Le delibere dell'assemblea comunale e del consiglio comunale sono soggette a referendum facoltativo secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale.

Diritti Popolari - Referendum Popolari

1. Durante l'adozione di disposizioni costituzionali e legislative, così come nelle decisioni di pianificazione, possono essere svolti referendum su questioni di principio. In questo contesto, è consentita la presentazione di varianti.

2. Le autorità sono vincolate dai risultati dei referendum su questioni di principio durante l'elaborazione delle proposte.

3. Quando si presentano decreti o decisioni, oltre alla votazione sull'insieme, è possibile svolgere anche una votazione su singole disposizioni.

Diritti Popolari - Referendum Popolari

1. La legge disciplina il procedimento per le votazioni multiple, in particolare per la votazione simultanea su iniziative popolari e proposte alternative, nonché per le votazioni di principio con varianti.

2. Devono essere rispettate le seguenti linee guida

a. Il procedimento deve essere semplice e comprensibile ed escludere abusi.

b. Con l'espressione del voto, l'elettore deve poter indicare quale delle diverse proposte preferisce.

3. Una proposta necessita della maggioranza dei voti validi per essere approvata.

Diritti popolari - Partecipazione alla formazione dell'opinione

1. Durante la preparazione di decreti e decisioni del consiglio di contea, il pubblico viene informato per tempo. Le parti interessate devono essere ascoltate in una forma adeguata. Chiunque può presentare suggerimenti.

2. Per le proposte che sono soggette a referendum, i partiti politici e le organizzazioni interessate sono invitati a presentare osservazioni.

3. Il consiglio esecutivo garantisce un'informazione equilibrata degli aventi diritto al voto.

Diritti popolari - Partecipazione alla formazione dell'opinione

1. I partiti e le organizzazioni politiche contribuiscono alla formazione dell'opinione e della volontà del popolo.

2. Il cantone promuove i partiti politici nell'adempimento di questo compito, a condizione che la loro struttura rispetti i principi democratici, che dimostrino una partecipazione regolare e complessiva in una parte significativa del cantone e che rendano pubblicamente conto dell'origine e dell'utilizzo dei loro fondi.

**Diritti del popolo - Tutela dei diritti del popolo** (Note: If there is more text to translate, please provide the rest of the article for a complete translation.)

1. La competenza ad emanare disposizioni fondamentali e importanti non può essere delegata dal legislatore ad altri organi.

2. Per legge, il Consiglio del distretto o, in casi eccezionali, il Consiglio di governo può essere autorizzato a decidere in via definitiva nuove spese.

**Diritti Popolari - Salvaguardia dei Diritti Popolari**

1. Ogni avente diritto di voto può presentare ricorso presso la Corte Costituzionale per violazione del diritto di voto.

2. In particolare, possono essere impugnati

a. la violazione del diritto di voto,

b. la preparazione e l'esecuzione inadeguate delle elezioni e votazioni,

c. il mancato rispetto di iniziative popolari da parte del consiglio regionale,

d. il trasferimento illecito di poteri del popolo ad altri organi.

Diritti Popolari - Disposizioni di Esecuzione

1. La legge contiene le disposizioni dettagliate riguardanti il contenuto e l'esercizio dei diritti popolari, nonché i partiti politici.

Suddivisione del Cantone - Territorio del Cantone e Capoluogo

1. Il Cantone Basilea Campagna comprende il territorio che gli è garantito dalla Confederazione Svizzera.

2. Per le modifiche nella composizione del territorio del Cantone è necessario un referendum popolare.

3. Gli adeguamenti dei confini richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato.

Articolazione del Cantone - Territorio del Cantone e Capoluogo

1. Capoluogo del Cantone di Basilea Campagna è Liestal.

2. Consiglio del Cantone, Consiglio di Stato e Tribunale cantonale hanno la loro sede a Liestal.

Struttura del Cantone - Distretti e Circondari

1. I distretti sono organizzazioni territoriali per l'adempimento regionalizzato di compiti pubblici.

2. Il cantone è suddiviso nei distretti di Arlesheim, Laufen, Liestal, Sissach e Waldenburg.

3. La legge disciplina l'appartenenza dei comuni ai distretti. I comuni possono essere assegnati a un altro distretto solo con il loro consenso.

Struttura del Cantone - Distretti e Circondari

1. Il Cantone è suddiviso in due circoscrizioni giudiziarie civili.

2. La legge disciplina l'appartenenza del territorio del Cantone alle due circoscrizioni giudiziarie civili.

Struttura del Cantone - Distretti e Circondari

1. Le elezioni e i referendum cantonali si svolgono in collegi elettorali all'interno dei limiti distrettuali.

2. ...

3. La legge disciplina compiti, composizione e organizzazione dei collegi elettorali.

Suddivisione del Cantone - Comuni

1. I comuni sono enti autonomi di diritto pubblico.

2. I comuni residenziali assolvono i compiti di interesse locale, nella misura in cui questi non rientrino nella competenza di altre organizzazioni, e le funzioni loro delegate dal Cantone.

3. I comuni civici conferiscono la cittadinanza, promuovono la vita culturale, amministrano i beni civici e gestiscono i loro boschi. Collaborano con i comuni residenziali.

4. Dove non esiste un comune civico, il comune residenziale conferisce la cittadinanza.

Suddivisione del Cantone - Comuni

1. Le comunità sono autorizzate, nell'ambito della Costituzione e della legge, a organizzarsi autonomamente, a eleggere o assumere i membri delle loro autorità nonché il personale, a svolgere i propri compiti secondo discrezione e a gestire in maniera indipendente i loro beni pubblici.

2. Tutti gli organi cantonali rispettano e proteggono l'autonomia delle comunità.

3. Il Consiglio di Governo esercita la supervisione sulle comunità.

Suddivisione del Cantone - Comuni

1. Per la fusione o la divisione delle comunità residenziali è necessaria l'approvazione espressa tramite voto alle urne delle comunità interessate o delle rispettive parti, nonché la disciplina prevista dalla legge.

1bis. Per le modifiche dei confini è necessaria l'approvazione espressa tramite voto alle urne delle comunità interessate e l'autorizzazione del Consiglio del Cantone.

2. Per le rettifiche di confini tra comunità residenziali è necessaria l'approvazione del Consiglio di Governo.

3. Una comunità civica può unirsi alla comunità residenziale, se entrambi lo decidono tramite voto alle urne. La decisione della comunità civica richiede una maggioranza di due terzi dei votanti.

4. Se non esiste una comunità civica, può essere istituita tramite un voto popolare qualora la comunità residenziale e due terzi dei cittadini partecipanti al voto lo decidano.

Suddivisione del Cantone - Comuni

1. Le comunità locali stabiliscono, nell'ambito della Costituzione e della legge, la loro organizzazione in un regolamento comunale.

2. Nell'organizzazione ordinaria del comune, i diritti popolari vengono esercitati alle urne e nell'assemblea comunale, mentre nell'organizzazione straordinaria del comune alle urne e attraverso il consiglio comunale.

3. Il consiglio comunale è la massima autorità esecutiva. Esso dirige l'amministrazione.

Suddivisione del Cantone - Comuni

1. I legislatori attribuiscono ai comuni le competenze secondo il principio della priorità comunale (sussidiarietà). Secondo le possibilità, tengono conto del principio per cui la competenza per un compito e le risorse finanziarie necessarie spettano allo stesso ente locale (equivalenza fiscale).

2. Essi concedono ai comuni la massima libertà di regolamentazione e di esecuzione (autonomia comunale) e possono prevedere regolamenti differenti per essi (variabilità).

3. Possono prevedere che, su richiesta, ai comuni o alle unioni di comuni siano assegnati compiti esecutivi cantonali.

Suddivisione del Cantone - Comuni

1. I comuni mirano alla collaborazione. Il Cantone li supporta in questo.

2. La collaborazione ha lo scopo di svolgere i compiti in modo più efficace.

3. La legge

a. * può incaricare i comuni di svolgere determinati compiti congiuntamente;

b. * regola le forme di collaborazione e i diritti di partecipazione degli aventi diritto al voto.

4. ...

Suddivisione del Cantone - Comuni

1. Cinque comuni possono presentare la richiesta

a. per l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o legislative,

b. per lo svolgimento di un referendum facoltativo.

2. Le condizioni e la procedura sono disciplinate dalle disposizioni in materia di iniziative popolari.

3. Durante la preparazione di decreti e decisioni del Consiglio del Cantone e del Consiglio di Governo, i comuni interessati devono essere consultati tempestivamente.

Autorità cantonali e loro funzioni - Disposizioni generali

1. I membri delle autorità cantonali sono determinati mediante elezione per un periodo di mandato.

2. I collaboratori e le collaboratrici del cantone sono generalmente assunti tramite contratto di diritto pubblico, salvo che la costituzione o la legge prevedano l'elezione per un periodo di mandato.

Autorità cantonali e loro funzioni - Disposizioni generali

1. Per l'elezione nel Consiglio Cantonale, nel Consiglio Esecutivo e nei tribunali è richiesta l'elettorato attivo.

2. La legge può stabilire l'elettorato attivo come requisito per l'elezione ad altre cariche.

3. Può richiedere ulteriori requisiti per l'elezione o l'assunzione.

Autorità cantonali e loro funzioni - Disposizioni generali

1. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, il Difensore civico, i giudici e i cancellieri del Tribunale cantonale possono appartenere solo a una di queste autorità.

2. I giudici e i cancellieri dei tribunali di primo grado, i membri di autorità di enti cantonali autonomi e i dirigenti dell'amministrazione dello Stato non possono appartenere al Gran Consiglio.

3. I dettagli sono stabiliti dalla legge. Essa può stabilire ulteriori incompatibilità per altre autorità.

Autorità cantonali e loro funzioni - Disposizioni generali

1. Non possono appartenere contemporaneamente a tutte le autorità, tranne al consiglio provinciale

a. Genitori e figli,

b. Fratelli e sorelle,

c. Coniugi,

d. Nonni e nipoti,

e. Cognate e cognati,

f. Suoceri e generi/nuore,

g. Partner registrati,

h. Persone in unione civile e fratelli o sorelle del partner di queste persone,

i. Genitori di persone in unione civile e il partner di queste persone,

k. Persone in unione civile e figli del partner di queste persone.

Autorità cantonali e le loro funzioni - Disposizioni generali

1. La durata del mandato dei membri delle autorità e dei dipendenti eletti è di quattro anni.

Autorità cantonali e loro funzioni - Disposizioni generali

1. Chi ha fatto parte del Consiglio del Cantone ininterrottamente per quattro periodi di mandato, non è eleggibile per il mandato successivo.

2. I periodi di mandato iniziati sono equiparati a quelli completi.

Autorità cantonali e le loro funzioni - Disposizioni generali

1. Le deliberazioni del consiglio distrettuale e delle corti sono pubbliche. Le eccezioni sono determinate dalla legge.

Autorità cantonali e loro funzioni - Disposizioni generali

1. Le autorità informano il pubblico sulle loro attività.

2. Ogni persona ha il diritto di accedere alle informazioni disponibili presso le autorità.

3. I dettagli sono disciplinati dalla legge, in particolare la protezione degli interessi pubblici e privati.

Autorità cantonali e le loro funzioni - Disposizioni generali

1. La lingua ufficiale è il tedesco.

2. Tutte le autorità e gli uffici del cantone e dei comuni accettano anche documenti in un'altra lingua ufficiale della Confederazione.

Autorità cantonali e loro funzioni - Disposizioni generali

1. I membri delle autorità, nonché le collaboratrici e i collaboratori, si astengono da affari che li riguardano direttamente.

2. L'obbligo di astensione si applica alla preparazione, alla consultazione e alla presa delle decisioni.

Autorità cantonali e loro funzioni - Disposizioni generali

1. I membri delle autorità giurano, all'entrata in carica, di rispettare la Costituzione e la legge.

Autorità cantonali e loro funzioni - Disposizioni generali

1. La legge disciplina la responsabilità dei membri delle autorità e del personale nei confronti del cantone e dei comuni.

2. Per le dichiarazioni fatte nel Consiglio del Landrat e nelle sue commissioni, i membri del Landrat non possono essere perseguiti legalmente. Tuttavia, il Landrat è autorizzato, con la maggioranza di due terzi dei membri presenti, a revocare l'immunità se questa viene evidentemente abusata.

**Autorità cantonali e le loro funzioni - Gran Consiglio**

1. Il Consiglio del Cantone è l'autorità legislativa del cantone. Esercita la supervisione generale su tutte le autorità e gli organi che svolgono compiti cantonali.

2. È composto da 90 membri.

**Autorità cantonali e le loro funzioni - Consiglio del Cantone**

1. I membri del consiglio regionale discutono e votano senza istruzioni.

2. Devono divulgare i loro obblighi nei confronti delle organizzazioni di interesse.

**Autorità Cantonali e le loro Funzioni - Gran Consiglio**

1. Il consiglio distrettuale emana tutte le disposizioni fondamentali e importanti nella forma della legge.

2. Le leggi sono discusse due volte.

3. Il consiglio distrettuale può emanare disposizioni esecutive nella forma del decreto, finché una legge lo autorizza esplicitamente. I decreti non sono soggetti a referendum.

4. Le leggi, la cui entrata in vigore non tollera ritardi, possono eccezionalmente entrare in vigore immediatamente, se il consiglio distrettuale lo decide con la maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il referendum si tiene entro sei mesi dall'entrata in vigore.

**Autorità Cantonali e le loro Funzioni - Gran Consiglio**

1. Il Consiglio del Cantone approva

a. i trattati di stato soggetti a referendum,

b. tutti gli altri trattati di stato, a meno che il Consiglio di Governo non sia autorizzato per legge a concluderli definitivamente.

2. Se i trattati di stato richiedono modifiche costituzionali o legislative, il Consiglio del Cantone le adotta contemporaneamente all'approvazione.

3. Può istituire commissioni nella preparazione di importanti trattati di stato soggetti alla sua approvazione, che assistano il Consiglio di Governo nelle trattative contrattuali.

**Autorità cantonali e le loro funzioni - Consiglio del Cantone**

1. Il Landrat approva i piani fondamentali delle attività statali, in particolare il piano pluriennale delle attività e delle finanze. Emette i piani direttori cantonali.

2. L'approvazione concessa vincola il Landrat e tutte le autorità coinvolte. Le deviazioni dal piano necessitano di una modifica del piano.

3. Il Landrat prende atto del programma di governo.

**Autorità Cantonali e le loro Funzioni - Gran Consiglio**

1. Il Consiglio Distrettuale

a. * approva il bilancio come 1° anno del piano delle attività e finanziario;

b. * decide su nuove spese una tantum superiori a CHF 1 milione e su nuove spese ricorrenti annuali superiori a CHF 200.000;

c. * approva il conto annuale.

**Autorità cantonali e le loro funzioni - Consiglio del Cantone**

1. Il Consiglio di Stato

a. * approva il rapporto annuale del Consiglio di Governo sulla sua attività nonché i rapporti annuali dei tribunali cantonali;

b. esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale concede ai cantoni,

c. decide i conflitti di competenza, salvo che un tribunale ne sia competente,

d. disciplina le retribuzioni, le pensioni e gli stipendi pagati dal Cantone,

e. * elegge la presidenza e la vicepresidenza del governo per un anno, nonché le presidenze, le vicepresidenze e gli altri membri dei tribunali cantonali, il cancelliere o la cancelliera e il difensore civico per un periodo di mandato,

f. concede la cittadinanza cantonale agli stranieri,

g. esercita il diritto di grazia e di concessione di amnistia.

2. Ulteriori competenze possono essere attribuite al Consiglio di Stato mediante legge.

**Autorità cantonali e le loro funzioni - Consiglio del Cantone**

1. Il Consiglio distrettuale elegge tra i suoi membri la presidenza e 2 vicepresidenze per un anno.

**Autorità Cantonali e le loro Funzioni - Gran Consiglio**

1. Il consigliere regionale può nominare delle commissioni, tra i suoi membri, per la preparazione delle sue deliberazioni.

2. Attraverso una legge, specifiche competenze decisionali del consiglio regionale possono essere trasferite a commissioni.

3. I membri del consiglio regionale possono formare gruppi parlamentari. Possono essere distribuiti contributi sia ai gruppi parlamentari che ai gruppi che non raggiungono la forza di un gruppo parlamentare.

**Autorità Cantonali e le loro Funzioni - Gran Consiglio**

1. La legge disciplina i principi fondamentali dell'organizzazione del Consiglio di Stato e dei rapporti con il Consiglio di Governo e con le corti supreme.

2. Il regolamento interno del Consiglio di Stato contiene ulteriori disposizioni organizzative e procedurali.

Autorità Cantonali e le loro Funzioni - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. Il Consiglio di Stato è l'autorità dirigente e suprema esecutiva del Cantone.

2. È composto da cinque membri.

Autorità Cantonali e le loro Funzioni - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare alcuna attività privata retribuita. Possono partecipare a imprese commerciali solo in qualità di rappresentanti del Cantone.

2. I membri del Consiglio di Stato non possono appartenere contemporaneamente all'Assemblea federale.

Autorità cantonali e le loro funzioni - Consiglio di Stato e amministrazione

1. Il Consiglio di Stato stabilisce gli obiettivi e i mezzi importanti dell'azione statale. Pianifica e coordina le attività statali.

2. All'inizio di ogni periodo di mandato, elabora un programma di governo e al termine del mandato riferisce sulla sua attuazione.

3. Ogni anno redige il progetto del piano di compiti e finanziamenti.

4. Sono fatte salve le competenze degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio.

Autorità Cantonali e le loro Funzioni - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio proposte di modifiche costituzionali, leggi e decreti.

2. Emana regolamenti sulla base e nel quadro delle leggi e dei trattati statali, salvo che la legge specificamente autorizzi il Gran Consiglio all'emanazione di disposizioni esecutive.

3. Inoltre, può emanare regolamenti per far fronte a disordini dell'ordine pubblico e della sicurezza oppure a emergenze sociali che siano avvenute o imminenti. Tali regolamenti devono essere immediatamente approvati dal Gran Consiglio. Decadono al più tardi un anno dopo la loro entrata in vigore.

Autorità Cantonali e le loro Funzioni - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. Il Consiglio di Stato

a. * delibera su nuove spese una tantum fino a CHF 1 milione e su nuove spese ricorrenti annuali fino a CHF 200'000;

b. * delibera sulle spese obbligatorie;

c. * acquisisce fondi esterni nell'ambito del piano dei compiti e finanziario;

d. * amministra il patrimonio finanziario;

e. * redige il bilancio annuale.

2. ...

3. ...

Autorità Cantonali e le loro Funzioni - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. Il Consiglio di Stato presiede l'amministrazione cantonale. Sovrintende agli altri enti incaricati di pubbliche funzioni.

2. Garantisce un'attività amministrativa legittima ed efficace e determina, nel quadro della Costituzione e della legge, l'organizzazione opportuna.

3. Decide, secondo le disposizioni di legge, sui ricorsi amministrativi.

4. Rifiuta l'applicazione di decreti che contrastano con il diritto federale o con il diritto costituzionale o legislativo cantonale.

Autorità Cantonali e le loro Funzioni - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. Il Consiglio di Stato

a. salvaguarda l'ordine pubblico e la sicurezza,

b. rappresenta il cantone internamente ed esternamente,

c. cura le relazioni con le autorità federali e di altri cantoni,

d. conclude, nell'ambito delle sue competenze, in via definitiva trattati di Stato e accordi amministrativi,

e. effettua le elezioni, nella misura in cui queste non siano attribuite ad altri organi,

f. concede la cittadinanza cantonale agli svizzeri.

2. Ulteriori competenze possono essere attribuite al Consiglio di Stato mediante legge.

Autorità cantonali e le loro funzioni - Consiglio di Stato e amministrazione

1. Il Consiglio di governo prende le sue decisioni come autorità collegiale.

2. Il Presidente del Consiglio di governo presiede la riunione. Egli dirige il lavoro e si occupa degli affari di governo.

3. Mediante legge possono essere trasferite al Presidente del Consiglio di governo determinate competenze decisionali del Consiglio di governo.

Autorità Cantonali e le loro Funzioni - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. L'amministrazione cantonale è composta da cinque direzioni e dalla cancelleria di Stato.

2. Ciascun membro del consiglio di governo presiede una direzione.

3. La cancelleria di Stato è a disposizione del consiglio cantonale e del consiglio di governo come ufficio generale del personale. Essa è guidata dal cancelliere di Stato.

4. La legge designa quegli organi amministrativi per i quali tutti gli aventi diritto di voto sono eleggibili come incaricati a titolo accessorio.

Autorità Cantonali e le loro Funzioni - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. Mediante legge possono essere costituiti enti amministrativi autonomi.

2. Il Cantone può partecipare, per l'adempimento dei propri compiti, a consorzi come pure a istituzioni pubbliche e a economia mista.

3. Può assegnare compiti amministrativi a enti amministrativi autonomi, comuni, organizzazioni intercantonali e intercomunali, imprese a economia mista, così come organizzazioni di diritto privato.

4. La tutela giuridica dei cittadini e la supervisione da parte del Consiglio del Cantone e del Consiglio di Stato devono essere garantite in ogni caso.

Autorità cantonali e le loro funzioni - Consiglio di Stato e amministrazione

1. La legge disciplina

a. le linee fondamentali dell'organizzazione del consiglio di governo e dell'amministrazione cantonale,

b. * le linee fondamentali del diritto del personale,

c. la procedura amministrativa e la giustizia amministrativa.

2. Ulteriori disposizioni sull'organizzazione e sulla procedura sono contenute nel regolamento interno del consiglio di governo e nei regolamenti.

Autorità cantonali e le loro funzioni - Tribunali

1. Tutti i tribunali sono vincolati solo dalla legge e sono indipendenti nelle loro decisioni.

2. Essi dirigono l'amministrazione della giustizia. La legge può autorizzarli all'emanazione di disposizioni esecutive.

3. Il tribunale cantonale rappresenta i tribunali nei rapporti con altre autorità.

Autorità cantonali e le loro funzioni - Tribunali

1. La giurisdizione civile è esercitata da

a. i giudici di pace,

b. * i tribunali circondariali civili,

c. * il tribunale cantonale.

2. La legge può assegnare specifiche controversie a giurisdizioni particolari.

3. L'arbitrato in controversie patrimoniali è riconosciuto. I lodi arbitrali possono essere impugnati dinanzi ai tribunali cantonali secondo le disposizioni di legge.

Autorità cantonali e le loro funzioni - Tribunali

1. La giurisdizione penale è esercitata da

a. il tribunale penale,

b. il tribunale dei minorenni,

c. il tribunale delle misure coercitive,

d. il tribunale cantonale.

2. Le autorità di perseguimento penale sono la polizia, il pubblico ministero e la procura dei minorenni.

3. La legge disciplina la competenza degli uffici amministrativi e delle autorità comunali nel pronunciare multe.

Autorità cantonali e le loro funzioni - Tribunali

1. La giurisdizione amministrativa è esercitata da

a. * il Tribunale delle imposte e delle espropriazioni,

b. * ...

c. * ...

d. * il Tribunale cantonale;

e. * il Tribunale delle misure coercitive.

2. Sulle controversie di competenza tra le autorità amministrative e il Tribunale cantonale decide il Tribunale cantonale.

Autorità cantonali e le loro funzioni - Tribunali

1. La giurisdizione costituzionale è esercitata dal Tribunale cantonale.

2. Il Tribunale cantonale giudica in qualità di tribunale costituzionale

a. I ricorsi per violazione di diritti costituzionali, in particolare dei diritti fondamentali e dei diritti popolari,

b. Le controversie di competenza tra il Cantone e i comuni o tra comuni,

c. I ricorsi per violazione dell'autonomia comunale.

3. Non possono essere impugnati dinanzi al tribunale costituzionale

a. Le disposizioni costituzionali e le leggi, tranne nel caso della loro applicazione,

b. Le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato indicate come eccezioni dalla legge federale o dalla legge,

c. La dichiarazione d'urgenza di una legge.

Autorità cantonali e le loro funzioni - Tribunali

1. La legge disciplina i princìpi fondamentali dell'organizzazione, nonché la competenza e la procedura dei tribunali. Deve essere garantita la gestione affidabile e rapida dei procedimenti.

2. Un tribunale può essere suddiviso in diverse sezioni ed essere impiegato per più giurisdizioni.

3. Il Tribunale Cantonale esercita la sorveglianza sui tribunali del cantone e presenta annualmente una relazione al Consiglio Cantonale.

4. La legge disciplina i requisiti e la competenza per l'elezione dei membri straordinari dei tribunali.

**Autorità Cantonali e le loro Funzioni - Difensore Civico**

1. L'Ombudsperson vigila sulla legittimità e sull'opportunità degli atti amministrativi nel Cantone e nei Comuni, nonché sui procedimenti giudiziari.

2. L'Ombudsperson svolge i suoi compiti in modo indipendente. Essa non è vincolata da istruzioni di altre autorità.

3. Le incompatibilità sono regolate dalla legge.

**Autorità Cantonali e le loro Funzioni - Difensore Civico**

1. L'Ombudsman comunica la propria opinione sulle questioni esaminate in modo adeguato e mira principalmente a un accordo amichevole.

2. L'Ombudsman può presentare obiezioni, segnalare difetti della normativa vigente e fornire raccomandazioni. Non può modificare né annullare atti giuridici.

3. L'Ombudsman ha il diritto di esaminare i documenti e richiedere tutte le informazioni necessarie. È soggetto allo stesso obbligo di riservatezza delle autorità o del personale corrispondente.

4. L'Ombudsman presenta una relazione almeno annuale al consiglio cantonale.

Compiti Pubblici - Principi Generali

1. L'assunzione di nuovi compiti cantonali, il cui adempimento non è imposto al Cantone dal diritto federale, richiede una modifica costituzionale. Questa deve essere presentata al popolo insieme alle disposizioni esecutive di legge.

Compiti Pubblici - Principi Generali

1. Il cantone collabora con i comuni per l'adempimento dei compiti pubblici.

Compiti pubblici - Sicurezza pubblica e prevenzione delle catastrofi

1. Il Cantone e i comuni garantiscono l'ordine pubblico e la sicurezza.

Compiti Pubblici - Sicurezza Pubblica e Prevenzione delle Catastrofi

1. Cantone e comuni adottano misure per la prevenzione delle catastrofi e per il mantenimento delle importanti funzioni statali in situazioni di emergenza.

Compiti Pubblici - Istruzione e Cultura

1. La scuola assicura, in collaborazione con i genitori, un'educazione e istruzione adeguata alle attitudini e alle capacità degli studenti. L'offerta didattica è uguale per studentesse e studenti.

2. Le relazioni tra le autorità scolastiche, gli insegnanti, gli studenti e i genitori sono basate sul reciproco rispetto dei diritti e della personalità.

3. La legge regola i diritti di partecipazione di genitori, insegnanti e studenti.

4. L'intero sistema scolastico è sottoposto alla supervisione del Cantone.

1. Compiti Pubblici - Istruzione e Cultura

1. La frequenza scolastica è obbligatoria entro i limiti di età stabiliti dalla legge.

2. L'insegnamento nelle scuole pubbliche è gratuito per i residenti del cantone. Eccezioni sono determinate dalla legge.

3. La frequenza delle scuole pubbliche deve essere possibile senza compromettere la libertà di credo e di coscienza.

4. Il cantone e i comuni promuovono l'integrazione dei bambini con disabilità nella società attraverso un'istruzione scolastica adeguata alla disabilità.

1. Compiti Pubblici - Istruzione e Cultura

1. La legge disciplina la gestione delle scuole pubbliche e di altre istituzioni pubbliche che hanno come scopo l'istruzione o la formazione professionale.

2. Il Cantone supporta i comuni nell'adempimento dei loro compiti nel settore scolastico.

3. Esso può stipulare contratti con altri cantoni e gestire congiuntamente scuole e istituti di formazione.

1. Compiti Pubblici - Istruzione e Cultura

1. Il Cantone garantisce e sostiene la formazione professionale e il perfezionamento professionale.

2. Esercita la supervisione sul sistema di formazione professionale e promuove l'istruzione generale degli apprendisti.

3. Il Cantone e i comuni promuovono l'istruzione degli adulti.

1. Compiti Pubblici - Istruzione e Cultura

1. Il Cantone fornisce un contributo adeguato al sistema universitario e scuole superiori svizzero, nonché alla ricerca scientifica.

2. Garantisce l'accesso alle università e scuole superiori svizzere.

3. Partecipa, nel quadro della legge, all'Università di Basilea.

1. Compiti Pubblici - Istruzione e Cultura

1. Le scuole non statali sono soggette alla supervisione del cantone.

2. Questo può sostenere le scuole non statali sia all'interno che all'esterno del cantone.

1. Compiti Pubblici - Istruzione e Cultura

1. Gli enti scolastici garantiscono misure compensative per i bambini che sono svantaggiati a causa della posizione della loro residenza, a causa di una disabilità o per motivi sociali.

2. Il Cantone concede contributi e prestiti formativi.

1. Compiti Pubblici - Istruzione e Cultura

1. Il Cantone e i comuni promuovono la creazione artistica e scientifica, nonché le aspirazioni e le attività culturali.

2. Si sforzano di rendere accessibili a tutti le conoscenze e i risultati dell'arte e della scienza.

3. Possono mantenere istituzioni per la cura della cultura e sostenere iniziative per l'organizzazione del tempo libero.

1. Compiti Pubblici - Istruzione e Cultura

1. Il Cantone e i comuni promuovono la protezione della natura e della patria e la conservazione dei monumenti storici.

2. Proteggono i paesaggi e i contesti locali di valore, nonché i monumenti naturali e i beni culturali.

Compiti Pubblici - Sicurezza Sociale

1. Il Cantone e i comuni si occupano, in collaborazione con organizzazioni private, delle persone bisognose di aiuto.

2. Essi si impegnano in particolare a prevenire le situazioni di emergenza sociale, a eliminare le loro cause e a rimediare alle loro conseguenze. Favoriscono le misure di autoaiuto.

3. Possono creare o sostenere strutture di previdenza e assistenza, nonché integrare le prestazioni della Confederazione per la sicurezza sociale.

Compiti Pubblici - Sicurezza Sociale

1. Il Cantone emana, nell'ambito del diritto federale, disposizioni relative al rapporto di lavoro e alla tutela dei lavoratori.

2. Il Cantone e i comuni adottano provvedimenti per evitare la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Si occupano in particolare dell'intermediazione lavorativa.

3. Il Cantone adotta e sostiene misure per la riqualificazione professionale.

4. Può mediare in caso di controversie tra le parti sociali.

Compiti Pubblici - Sicurezza Sociale

1. Il Cantone e i comuni promuovono, in collaborazione con le organizzazioni di assistenza agli invalidi, l'inserimento professionale e sociale delle persone con disabilità.

Compiti Pubblici - Sicurezza Sociale

1. Il Cantone e i comuni possono concedere agevolazioni sugli affitti.

2. I comuni assistono coloro che cercano un'abitazione e si prendono cura dei senzatetto.

3. Il Cantone gestisce un ufficio di conciliazione per le controversie locative.

**Compiti Pubblici - Sicurezza Sociale**

1. Il Cantone promuove la costruzione di alloggi, l'acquisto di proprietà abitative utilizzate personalmente da persone fisiche, nonché la messa a disposizione di alloggi da parte di enti senza scopo di lucro per l'edilizia abitativa. A tal fine, si orienta secondo il principio dell'uso parsimonioso del suolo tramite costruzioni compatte e promuove l'abitazione adatta agli anziani.

2. Per gli enti senza scopo di lucro per l'edilizia abitativa, emana in particolare disposizioni per incentivi alla costruzione o all'acquisto di alloggi a prezzi accessibili nel Cantone, nonché al finanziamento della ristrutturazione degli alloggi nel Cantone, in particolare nel settore del risparmio energetico e della protezione ambientale.

3. Emette in particolare disposizioni sulle agevolazioni per l'acquisto iniziale di proprietà abitative utilizzate personalmente nel Cantone, nonché agevolazioni per i proprietari che utilizzano personalmente le proprietà, i cui altri redditi e il patrimonio non investito nella proprietà sono in un rapporto di discordo duraturo rispetto ai costi di manutenzione della proprietà e agli interessi passivi.

4. Per le proprietà abitative utilizzate personalmente, emana in particolare disposizioni per incentivi alla formazione di risparmi vincolati, che servono all'acquisto iniziale oneroso di proprietà abitative nel Cantone e al finanziamento di misure di risparmio energetico e di protezione ambientale su proprietà abitative esistenti nel Cantone.

5. Emette in particolare disposizioni sulla determinazione moderata dei valori locativi propri.

**Compiti Pubblici - Sicurezza Sociale**

1. Il cantone e i comuni tutelano la famiglia, la paternità e la maternità.

2. In collaborazione con organizzazioni private, si occupano delle questioni relative ai giovani e agli anziani.

**Compiti Pubblici - Sicurezza Sociale**

1. Il cantone e i comuni promuovono, in collaborazione con organizzazioni private, il benessere e l'integrazione degli stranieri.

**Compiti Pubblici - Sicurezza Sociale**

1. Il Cantone e i comuni aiutano i nomadi nella ricerca di aree di sosta.

1. Compiti Pubblici - Salute

1. Ciascuno è innanzitutto responsabile della propria salute.

2. L'assicurazione sanitaria è obbligatoria nel quadro stabilito dalla legge.

3. Il cantone crea i presupposti per l'assistenza medica della popolazione e si occupa dell'igiene pubblica.

4. Vigila e coordina il sistema sanitario.

Compiti Pubblici - Salute

1. Il cantone adotta, in collaborazione con i comuni, con i cantoni vicini e con privati, misure per la conservazione e il ripristino della salute nonché per l'assistenza dei soggetti permanentemente bisognosi di cure.

2. Gestisce istituzioni mediche, supervisiona le cliniche private e coordina il sistema ospedaliero.

3. Il cantone e i comuni garantiscono, in collaborazione con privati, l'assistenza medica ambulatoriale alla popolazione. I comuni incentivano l'assistenza domiciliare e infermieristica locale.

4. Il cantone si occupa della formazione del personale ospedaliero, partecipa all'insegnamento medico e regola l'esercizio delle professioni sanitarie.

5. Il cantone e i comuni promuovono l'attività sportiva generale.

Compiti Pubblici - Ambiente ed Energia

1. Il Cantone e i Comuni perseguono un equilibrio duraturo tra le forze naturali e la loro capacità di rinnovamento da un lato, e il loro sfruttamento da parte dell'uomo dall'altro.

2. Proteggono l'uomo e il suo ambiente naturale da influssi nocivi e molesti.

3. In particolare, è necessario mantenere puliti il suolo, l'aria e l'acqua, preservare la bellezza e l'unicità del paesaggio, proteggere la fauna e la flora con habitat adeguati e contenere il rumore.

4. Il Cantone promuove l'applicazione di tecnologie ecocompatibili.

Compiti Pubblici - Ambiente ed Energia

1. Il cantone e i comuni provvedono a uno smaltimento ecologico delle acque reflue e dei rifiuti. L'inquinatore è corresponsabile.

2. I rifiuti devono essere avviati al riciclaggio, ove ciò sia possibile e ragionevole.

Compiti pubblici - Ambiente ed Energia

1. Il Cantone provvede all'approvvigionamento di acqua potabile e industriale per garantire il fabbisogno idrico regionale. Può affidare tale compito a terzi.

2. Spetta ai comuni la fornitura d'acqua nel loro territorio. Essi sono in particolare responsabili della distribuzione dell'acqua.

Compiti Pubblici - Ambiente ed Energia

1. Il Cantone e i Comuni promuovono un approvvigionamento energetico sicuro, ottimale dal punto di vista economico e rispettoso dell'ambiente, nonché il suo uso parsimonioso ed economico.

2. Il Cantone emana un concetto che contiene i principi della politica energetica cantonale. Si adopera affinché nel territorio del Cantone o nelle sue vicinanze non vengano costruite centrali nucleari basate sul principio della fissione nucleare, impianti di ritrattamento di combustibili nucleari e depositi per scorie radioattive di media e alta attività.

3. Il Cantone e i Comuni possono partecipare a impianti di approvvigionamento energetico e, se necessario, realizzare e gestire autonomamente tali impianti.

Compiti Pubblici - Pianificazione Territoriale e Traffico

1. Il Cantone e i comuni assicurano l'ordinato insediamento del territorio, l'uso appropriato del suolo e la conservazione delle aree ricreative.

2. Il Cantone emette i piani direttori, che delineano gli obiettivi di pianificazione del Cantone o di una regione e coordinano le misure di pianificazione tra Cantone e comuni, nonché i piani dettagliati per la realizzazione degli obiettivi di pianificazione.

3. I comuni emettono i piani di utilizzazione nel quadro della pianificazione direttiva.

4. I vantaggi e svantaggi significativi derivanti dalla pianificazione, sono compensati in modo adeguato nell'ambito della legge.

5. La superficie complessiva delle zone destinate all'uso agricolo e forestale deve essere preservata.

Compiti Pubblici - Pianificazione Territoriale e Trasporti

1. Il Cantone e i Comuni tengono conto dell'opinione dei gruppi di popolazione interessati nell'elaborazione dei piani.

2. I piani direttori e i piani dettagliati sono elaborati in collaborazione con i Comuni, i Cantoni limitrofi e i paesi esteri confinanti. Inoltre, i Comuni partecipano anche alla loro finalizzazione.

Compiti Pubblici - Pianificazione Territoriale e Trasporti

1. Il cantone stabilisce le norme relative ai beni pubblici.

2. Esso esercita la sovranità su corsi d'acqua e strade cantonali.

3. Il cantone può prevedere nella legge facilitazioni di parcheggio per i veicoli ad uso commerciale che si applicano a tutte le strade comunali e cantonali; esso disciplina la riscossione delle tariffe.

Compiti Pubblici - Pianificazione Territoriale e Traffico

1. Il cantone disciplina l'edilizia, nonché la misurazione e la catasterizzazione.

2. Esso regola le ripartizioni dei terreni e le rettifiche dei confini.

Compiti Pubblici - Pianificazione Territoriale e Traffico

1. Il Cantone e i comuni regolano il traffico e la viabilità.

2. Essi garantiscono un'ordinamento del traffico che sia il più possibile favorevole all'economia pubblica e rispettoso dell'ambiente.

3. Il Cantone, insieme ai comuni, promuove il trasporto pubblico.

**Compiti Pubblici - Economia**

1. Il Cantone promuove, in collaborazione con i comuni, uno sviluppo equilibrato dell'economia popolare. Mira in particolare alla conservazione di una struttura economica varia e alla piena occupazione.

2. Le misure di promozione devono tenere conto delle esigenze delle piccole e medie imprese, dell'agricoltura, della pianificazione territoriale e della protezione ambientale.

3. Il Cantone orienta le proprie attività di rilevanza economica verso gli obiettivi della politica economica e sociale cantonale.

4. Il Cantone adotta misure per mantenere il più basso possibile la densità normativa e l'onere amministrativo per le piccole e medie imprese (PMI), in particolare per le micro e piccole imprese. Ulteriori dettagli sono disciplinati dalla legge.

1. Compiti Pubblici - Economia

1. Il cantone e i comuni promuovono il commercio al dettaglio decentrato. In particolare, devono essere posti limiti alla nascita di nuovi centri commerciali e all'ampliamento di quelli esistenti.

1. Compiti Pubblici - Economia

1. Il Cantone adotta misure per la conservazione di una classe contadina autonoma e sana, nonché di un'agricoltura efficiente.

2. Esso promuove e sostiene in particolare

a. l'istruzione, la consulenza e la sperimentazione agraria,

b. le aziende familiari e di piccola scala,

c. la conservazione della proprietà fondiaria contadina,

d. i miglioramenti strutturali agricoli, i raggruppamenti fondiari e le migliorie fondiarie,

e. la collaborazione basata sull'autosufficienza cooperativa,

f. l'ottenimento di crediti e il settore assicurativo.

1. Compiti Pubblici - Economia

1. Il Cantone si occupa della conservazione del bosco nella sua superficie e nella sua distribuzione spaziale. Garantisce che il bosco possa adempiere alle sue funzioni in modo duraturo.

2. Il Cantone, insieme ai comuni, sostiene la gestione forestale. Si assicurano che la gestione del bosco tenga conto del bene comune.

3. I comuni esercitano la sorveglianza sul bosco nell’ambito della loro giurisdizione territoriale.

1. Compiti Pubblici - Economia

1. Il Cantone e i comuni emettono disposizioni per un ordinato esercizio delle attività economiche.

1. Compiti Pubblici - Economia

1. Al Cantone spettano il diritto demaniale sul sale, il diritto di sfruttamento minerario e il diritto di disposizione sulle acque sotterranee, mentre ai Comuni competono i diritti esclusivi di caccia e pesca. I diritti privati preesistenti restano riservati.

2. I diritti demaniali conferiscono la facoltà esclusiva di esercizio e sfruttamento economico.

3. Il Cantone e i Comuni possono esercitare direttamente queste facoltà o trasferirle a terzi.

1. Compiti Pubblici - Economia

1. Il cantone mantiene una banca cantonale che serve in particolare alla raccolta di fondi e alla promozione dello sviluppo economico e sociale.

1. Compiti Pubblici - Economia

1. Il Cantone gestisce i porti renani. La legge definisce l'area portuale e il suo utilizzo.

1. Compiti Pubblici - Economia

1. Edifici, terreni e colture devono essere assicurati contro i danni entro i limiti previsti dalla legge presso un'istituzione del cantone.

2. Il cantone può, attraverso una legge, dichiarare obbligatorie ulteriori assicurazioni sui beni.

Ordinamento Finanziario

1. Il bilancio finanziario deve essere gestito in modo parsimonioso, economico e coerente con la congiuntura.

1bis. Il conto economico deve essere equilibrato a medio termine.

1ter. Se il capitale proprio scende al di sotto dell'importo stabilito dalla legge, il disavanzo deve essere eliminato a medio termine.

2. Il Cantone e i Comuni si occupano di una pianificazione finanziaria adeguata ai compiti pubblici.

3. Tutti i compiti e le spese devono essere esaminati, prima della relativa deliberazione e successivamente in modo periodico, per verificarne la necessità e l'appropriatezza nonché le ripercussioni finanziarie e la loro sostenibilità.

Ordinamento Finanziario

1. Cantoni, comuni e consorzi per scopi specifici impongono i tributi necessari per l'adempimento delle loro funzioni.

2. Le loro spese sono inoltre coperte da

a. rendite del patrimonio;

b. contributi e quote ai proventi della Confederazione e di altri enti pubblici, imprese e istituzioni;

c. eventuali ulteriori rendite;

d. prestiti obbligazionari e finanziamenti.

3. I consorzi per scopi specifici non impongono tasse.

Ordinamento Finanziario

1. Il cantone impone

a. imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;

b. imposte sul reddito e sul capitale delle persone giuridiche;

c. imposte sui guadagni immobiliari;

d. imposte di trasferimento immobiliare;

e. imposte di successione e donazione;

f. imposte ecclesiastiche dalle persone giuridiche;

g. imposte sui veicoli a motore;

h. * prelievi su macchine da gioco, sale da gioco e casinò;

i. * tasse di soggiorno;

j. * prelievi per lo smaltimento dei rifiuti in discarica.

2. L'introduzione di nuove imposte cantonali richiede una modifica costituzionale. Questa deve essere sottoposta contemporaneamente al popolo con le disposizioni esecutive legali.

Ordinamento Finanziario

1. I Comuni impongono

a. imposte sul reddito e sul patrimonio alle persone fisiche,

b. imposte sul reddito e sul capitale alle persone giuridiche.

2. Essi impongono tali imposte secondo il diritto cantonale. Stabiliscono il tasso fiscale all'interno di un quadro legale limitato.

3. Ulteriori imposte dei Comuni necessitano di una base nella legislazione cantonale.

Ordinamento Finanziario

1. Nell'elaborazione delle imposte si devono considerare

a. i principi di universalità, solidarietà e capacità contributiva,

b. la conservazione della capacità di rendimento del singolo,

c. i limiti della garanzia della proprietà e il carico complessivo dei contribuenti con tributi,

d. gli effetti sullo sviluppo economico e sulle condizioni di concorrenza,

e. la possibilità di evasione fiscale e riduzione della base imponibile,

f. la parità di trattamento delle persone giuridiche, indipendentemente dalla loro forma giuridica, fatta salva l'esenzione fiscale legale in casi particolari.

2. Sono da favorire fiscalmente in particolare

a. la famiglia e le persone con obblighi di assistenza,

b. l'autoprovvista, in particolare una formazione patrimoniale adeguata,

c. la proprietà immobiliare ad uso proprio.

3. L'evasione e la frode fiscale devono essere contrastate con sanzioni efficaci.

Ordinamento Finanziario

1. La legge fiscale deve essere redatta in maniera semplice, facilmente comprensibile e chiara. La compilazione della dichiarazione dei redditi dovrebbe richiedere poco tempo e la sua verifica dovrebbe comportare uno sforzo di controllo minimo.

2. Le autorità cantonali si impegnano per una semplificazione della legislazione federale ai sensi del comma 1.

Ordinamento Finanziario

1. Il Cantone assicura il riequilibrio finanziario.

2. Attraverso il riequilibrio finanziario si devono raggiungere condizioni equilibrate in termini di carico fiscale nonché nei servizi offerti dai comuni.

Ordinamento Finanziario

1. La legge disciplina i principi fondamentali del bilancio finanziario, della riscossione delle imposte e del riequilibrio finanziario. Stabilisce le quote spettanti ai comuni sui proventi delle imposte cantonali.

Stato e Chiese

1. La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cristiana cattolica sono riconosciute come Chiese nazionali.

2. Sono enti di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

3. Altre comunità religiose possono ottenere il riconoscimento cantonale. La legge disciplina le condizioni, il contenuto e la procedura.

Stato e Chiese

1. Le chiese territoriali disciplinano i loro affari autonomamente nell'ambito della costituzione e della legge.

2. L'emanazione e la modifica delle costituzioni ecclesiastiche richiedono l'approvazione della maggioranza dei membri votanti della chiesa e sono soggette all'approvazione del consiglio di governo. Tale approvazione viene concessa se non vi è opposizione da parte del diritto federale o del diritto cantonale.

Stato e Chiese

1. I cittadini del cantone appartengono alla Chiesa nazionale della loro confessione se soddisfano i requisiti menzionati nella costituzione della Chiesa.

2. Il recesso può avvenire in qualsiasi momento tramite dichiarazione scritta.

3. La costituzione della Chiesa disciplina il diritto di voto e di eleggibilità nella Chiesa nazionale e nelle comunità ecclesiali.

Stato e Chiese

1. Le chiese regionali si suddividono, ai sensi delle disposizioni della loro costituzione ecclesiastica, in comunità ecclesiastiche.

2. Le comunità ecclesiastiche sono enti di diritto pubblico con una propria personalità giuridica.

3. Le costituzioni ecclesiastiche determinano la posizione e l'organizzazione delle comunità ecclesiastiche. Esse stabiliscono la procedura per unificazione e divisione.

Stato e Chiese

1. Le parrocchie raccolgono dalle persone appartenenti alla loro confessione le imposte ecclesiastiche per adempiere ai loro compiti secondo le disposizioni della legge e della costituzione ecclesiastica. Le chiese regionali regolano il riequilibrio finanziario tra le loro parrocchie.

2. Il gettito delle imposte ecclesiastiche cantonali raccolte dalle persone giuridiche viene distribuito alle chiese regionali in base al numero dei loro membri ecclesiastici.

3. Il Cantone fornisce contributi alle chiese regionali secondo le disposizioni di legge.

Stato e Chiese

1. Le chiese regionali istituiscono un'istanza per la valutazione di rapporti giuridici controversi e decreti. Questa istanza può essere interpellata dai membri della chiesa e dalle comunità ecclesiastiche.

2. Le chiese regionali possono consentire o prescrivere alle comunità ecclesiastiche l’istituzione di un'istanza preliminare.

3. I decreti e le decisioni definitive delle chiese regionali possono essere contestati dai membri della chiesa e dalle comunità ecclesiastiche presso il tribunale amministrativo.

4. Il tribunale amministrativo verifica la conformità dell'atto contestato con il diritto federale, il diritto cantonale e, se previsto dalla costituzione ecclesiastica, con il diritto ecclesiastico regionale.

Stato e Chiese

1. La popolazione cattolica romana del Cantone appartiene alla Diocesi di Basilea. Il rapporto tra il Cantone e la Diocesi è regolato dagli accordi dei cantoni diocesani con la Curia pontificia.

Revisione della Costituzione

1. La Costituzione può essere modificata in qualsiasi momento in tutto o in parte.

2. Salvo quanto diversamente disposto dalla Costituzione nel seguito, le revisioni costituzionali vengono effettuate tramite il procedimento legislativo in conformità con le disposizioni sui diritti popolari.

Revisione della Costituzione

1. In ogni caso decide il popolo se debba essere effettuata una revisione totale.

2. La revisione totale è svolta da un Consiglio costituzionale, eletto dal popolo secondo le disposizioni relative alle elezioni del Consiglio di Stato. Le norme sull'incompatibilità e sulla durata del mandato non si applicano.

3. La costituzione totalmente rivista può essere presentata nel suo complesso o in parti, contemporaneamente o in modo scaglionato nel tempo.

4. Se un progetto viene respinto dal popolo, il Consiglio costituzionale deve presentare un secondo progetto. Se anche questo viene respinto, la revisione totale si considera fallita.

Revisione della Costituzione

1. La revisione parziale può riguardare una singola disposizione o più disposizioni collegate tematicamente.

2. Se il Consiglio distrettuale decide una revisione parziale o approva una petizione popolare o comunale per una revisione parziale, può sottoporre tale decisione al voto popolare.

Disposizioni transitorie

1. Questa Costituzione entra in vigore il 1º gennaio successivo all'approvazione da parte del popolo e alla garanzia da parte dell'Assemblea federale.

Disposizioni transitorie

1. La Costituzione statale del Cantone di Basilea-Campagna del 4 aprile 1892 è abrogata.

2. Le disposizioni che contraddicono il contenuto della presente Costituzione cessano di avere effetto.

Disposizioni transitorie

1. Disposizioni adottate attraverso una procedura non più consentita da questa Costituzione rimangono in vigore.

2. La procedura per modificare tali disposizioni è regolata da questa Costituzione. In particolare, disposizioni che richiedono ora la forma di legge possono essere modificate solo attraverso il processo legislativo.

Disposizioni transitorie

1. Se deve essere emanata una nuova legge, ciò deve avvenire senza indugio.

Disposizioni transitorie

1. Se una richiesta di referendum viene presentata secondo il vecchio diritto, il termine è di otto settimane, anche se ha iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della nuova costituzione.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di disposizioni legislative si applica la seguente normativa

a. Le richieste comunali ai sensi del § 49 comma 1 sono presentate dall'assemblea comunale o dal consiglio comunale. Queste delibere non sono soggette a referendum.

b. Il diritto dei comuni a essere ascoltati, secondo il § 49 comma 3, è esercitato dal consiglio comunale.

Disposizioni transitorie

1. Le autorità e i funzionari rimangono in carica fino alla scadenza del periodo di mandato secondo la normativa vigente.

2. Per le nuove elezioni e le elezioni suppletive si applicano le disposizioni di questa costituzione.

3. Le autorità create ex novo dalla costituzione devono essere elette senza indugio.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative sulla giurisdizione costituzionale, per il procedimento si applica mutatis mutandis la legge sull'amministrazione della giustizia in materia di affari amministrativi e di assicurazioni sociali.

Disposizioni transitorie

1. Disposizioni relative all'adempimento di compiti pubblici, privi di una base costituzionale in conformità con § 90, rimangono in vigore fino alla loro modifica.

Disposizioni transitorie

1. Se al Cantone di Basilea Campagna derivano spese dalla divisione patrimoniale con il Cantone di Berna riguardante il Laufental, tali spese si considerano definitivamente approvate.

Disposizioni transitorie

1. Il mandato 2010-2014 dei seguenti membri delle autorità termina il 31 dicembre 2010

a. Responsabili degli uffici del Prefetto;

b. Responsabile dell'ufficio del giudice istruttore straordinario.

Disposizioni transitorie

1. Il mandato 2010-2014 della presidenza e degli altri membri del tribunale procedurale in materia penale termina non appena tutte le procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 453 paragrafo 1 del Codice di procedura penale svizzero sono concluse. Successivamente, il Tribunale cantonale, sezione penale, diventa l'autorità successiva del tribunale procedurale in materia penale, a meno che il diritto federale non preveda un'altra competenza.

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