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§ 86 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna - Giurisdizione Costituzionale

Autorità cantonali e le loro funzioni - Tribunali
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§ 86 Costituzione del Cantone Basilea Campagna — Giurisdizione Costituzionale

1. La giurisdizione costituzionale è esercitata dal Tribunale cantonale.

2. Il Tribunale cantonale giudica in qualità di tribunale costituzionale

a. I ricorsi per violazione di diritti costituzionali, in particolare dei diritti fondamentali e dei diritti popolari,

b. Le controversie di competenza tra il Cantone e i comuni o tra comuni,

c. I ricorsi per violazione dell'autonomia comunale.

3. Non possono essere impugnati dinanzi al tribunale costituzionale

a. Le disposizioni costituzionali e le leggi, tranne nel caso della loro applicazione,

b. Le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato indicate come eccezioni dalla legge federale o dalla legge,

c. La dichiarazione d'urgenza di una legge.

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