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CH-BL
§ 86 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna - Giurisdizione Costituzionale
Autorità cantonali e le loro funzioni - Tribunali
§ 86 Costituzione del Cantone Basilea Campagna — Giurisdizione Costituzionale
1. La giurisdizione costituzionale è esercitata dal Tribunale cantonale.
2. Il Tribunale cantonale giudica in qualità di tribunale costituzionale
a. I ricorsi per violazione di diritti costituzionali, in particolare dei diritti fondamentali e dei diritti popolari,
b. Le controversie di competenza tra il Cantone e i comuni o tra comuni,
c. I ricorsi per violazione dell'autonomia comunale.
3. Non possono essere impugnati dinanzi al tribunale costituzionale
a. Le disposizioni costituzionali e le leggi, tranne nel caso della loro applicazione,
b. Le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato indicate come eccezioni dalla legge federale o dalla legge,
c. La dichiarazione d'urgenza di una legge.