§ 106a Costituzione del Cantone di Basilea Campagna - Promozione della proprietà abitativa a uso proprio e dell'edilizia residenziale sovvenzionata
§ 106a Costituzione del Cantone Basilea Campagna · Promozione della proprietà abitativa a uso proprio e dell'edilizia residenziale sovvenzionata
1. Il Cantone promuove la costruzione di alloggi, l'acquisto di proprietà abitative utilizzate personalmente da persone fisiche, nonché la messa a disposizione di alloggi da parte di enti senza scopo di lucro per l'edilizia abitativa. A tal fine, si orienta secondo il principio dell'uso parsimonioso del suolo tramite costruzioni compatte e promuove l'abitazione adatta agli anziani.
2. Per gli enti senza scopo di lucro per l'edilizia abitativa, emana in particolare disposizioni per incentivi alla costruzione o all'acquisto di alloggi a prezzi accessibili nel Cantone, nonché al finanziamento della ristrutturazione degli alloggi nel Cantone, in particolare nel settore del risparmio energetico e della protezione ambientale.
3. Emette in particolare disposizioni sulle agevolazioni per l'acquisto iniziale di proprietà abitative utilizzate personalmente nel Cantone, nonché agevolazioni per i proprietari che utilizzano personalmente le proprietà, i cui altri redditi e il patrimonio non investito nella proprietà sono in un rapporto di discordo duraturo rispetto ai costi di manutenzione della proprietà e agli interessi passivi.
4. Per le proprietà abitative utilizzate personalmente, emana in particolare disposizioni per incentivi alla formazione di risparmi vincolati, che servono all'acquisto iniziale oneroso di proprietà abitative nel Cantone e al finanziamento di misure di risparmio energetico e di protezione ambientale su proprietà abitative esistenti nel Cantone.
5. Emette in particolare disposizioni sulla determinazione moderata dei valori locativi propri.