Legislator · Canton Vallese — Raccolta delle leggi cantonali
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175.1 GEMGLCO CH-VS

Legge sui comuni (LCo) - Ambito di applicazione (GEMG)

162 Articles / Provisions · Canton Vallese — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (162)

Art. 1 GemG - Ambito di applicazione Art. 2 GemG - Autonomie Art. 3 GemG - Limiti Art. 4 GemG - Organi Art. 5 GemG Art. 6 GemG - Potestà e Sovranità Territoriale Art. 7 GemG - Convocazione Ordinaria Art. 8 GemG - Convocazione Straordinaria Art. 9 GemG - Forma della Convocazione Art. 10 GemG - Ordine del giorno Art. 11 GemG - Data e Ora Art. 11a GemG - Pubblicità Art. 12 GemG - Quorum Art. 13 GemG - Deliberazioni Art. 14 GemG - Disponibilità di regolamenti e altri documenti Art. 15 GemG - Deposito del preventivo e del rendiconto Art. 16 GemG - Natura delle Deliberazioni Art. 17 GemG - Poteri inalienabili Art. 18 GemG - Entrata in vigore delle deliberazioni dell'assemblea originaria Art. 19 GemG - Casi di forza maggiore Art. 20 GemG - Principio Art. 21 GemG - Numero dei membri Art. 22 GemG - Convocazione Art. 23 GemG - Ordine del giorno Art. 24 GemG - Importanza dell'Ordine del Giorno Art. 25 GemG - Quorum e delibere Art. 26 GemG - Pubblicità Art. 27 GemG Art. 28 GemG - Votazioni e Elezioni Art. 29 GemG - Regolamento Art. 30 GemG - Commissione di Revisione Aziendale Art. 31 GemG - Poteri Art. 32 GemG - Interventi Art. 33 GemG - Principio Art. 34 GemG Art. 35 GemG - Poteri Art. 36 GemG - Full-time Service Art. 37 GemG - Convocazione Art. 38 GemG - Ordine del giorno Art. 39 GemG - Organizzazione Art. 40 GemG - Quorum Art. 41 GemG - Consultazioni Art. 42 GemG - Funzionari Art. 43 GemG - Poteri Art. 44 GemG Art. 45 Legge Comunale Art. 46 GemG - Organizzazione Art. 47 Legge Comunale Art. 48 GemG - Definizione Art. 49 GemG Art. 50 GemG - Organizzazione Art. 51 GemG - Mancanza di un Consiglio Comunale Art. 52 GemG - Consiglio dei Cittadini Separato Art. 53 GemG - Fusione Art. 54 GemG - Maggioranza di Patriziati sul territorio di un unico Comune di residenti Art. 55 GemG - Comunicazione di una Fusione Art. 56 GemG - Adempimento degli obblighi di legge Art. 57 GemG - Rappresentanza nelle organizzazioni regionali Art. 58 GemG - Patrimonio Civico Art. 59 GemG - Principio Art. 60 GemG - Richiesta di Introduzione Art. 61 GemG - Pubblicazione della richiesta e votazione Art. 62 GemG - Abrogazione Art. 63 GemG - Forma dell'iniziativa Art. 64 GemG - Numero di firme Art. 65 GemG - Ritiro Art. 66 GemG - Ammissibilità e Trattamento Art. 67 GemG - Votazione Art. 68 GemG - Referendum Obbligatorio Art. 69 GemG - Referendum Facoltativo Art. 70 GemG - Procedura Art. 71 GemG - Principio Art. 72 GemG Art. 73 GemG - Trattamento Art. 74 GemG Art. 75 GemG - Principi e Struttura della Contabilità Art. 76 GemG - Competenze finanziarie Art. 77 GemG - Tipi di Credito Art. 78 GemG - Controllo Interno Art. 79 GemG - Pianificazione Finanziaria Art. 80 GemG - Equilibrio del bilancio finanziario Art. 81 GemG Art. 82 GemG - Misure di Risanamento Art. 83 GemG - Principio Art. 84 GemG - Compiti dei Revisori Art. 85 GemG Art. 86 GemG - Regolamento Art. 87 GemG - Principio Art. 88 GemG Art. 89 GemG Art. 90 GemG - Astensione Art. 91 GemG Art. 92 GemG Art. 93 GemG - Sanzione Art. 94 GemG Art. 95 GemG Art. 96 GemG Art. 97 GemG - Documenti ufficiali Art. 98 GemG - Verbali Art. 99 GemG - Contenuto Art. 100 GemG Art. 101 GemG Art. 102 GemG - Comunicazioni Ufficiali Art. 103 GemG - Oggetti soggetti a referendum Art. 104 GemG - Archivio Art. 105 GemG - Principio Art. 106 Legge comunale Art. 107 GemG - Trasferimento di Compiti Art. 108 GemG Art. 109 GemG - Sorveglianza, Istruzioni Art. 110 GemG - Promozione Art. 111 GemG - Collaborazione Forzata Art. 112 GemG - Accordo intercomunale Art. 113 GemG - Collaborazione inter-cantonale Art. 114 GemG - Contratto Art. 115 GemG - Persona Giuridica di Diritto Privato Art. 116 GemG - Principio Art. 117 GemG Art. 118 GemG - Approvazione da parte del Consiglio di Stato Art. 119 GemG - Organi Art. 120 GemG - Composizione dell'Assemblea dei Delegati Art. 121 GemG - Durata dei mandati Art. 122 GemG - Referendum Facoltativo Art. 123 GemG - Procedura Art. 124 GemG Art. 125 GemG - Revisori Art. 126 GemG Art. 127 Legge Comunale Art. 128 GemG - Scioglimento Art. 129 GemG - Mezzi di finanziamento Art. 130 GemG - Assistenza Finanziaria Art. 131 GemG - Costi della Perizia Art. 132 GemG - Elaborazione e Approvazione Art. 133 Legge Comunale Art. 134 GemG - Misure coattive Art. 135 GemG - Fusione Coercitiva Art. 136 GemG - Principio Art. 137 GemG Art. 138 GemG - Rapporto al Consiglio di Stato Art. 139 GemG - Consultazione delle comunità di cittadini Art. 140 GemG Art. 141 GemG - Contratto di Fusione Art. 142 GemG - Pubblicazione e Entrata in Vigore Art. 143 GemG - Separazione dei Comuni Art. 144 GemG - Principio Generale di Vigilanza Art. 145 GemG - Organi Art. 146 GemG - Oggetti soggetti ad autorizzazione Art. 147 GemG - Controllo dei Regolamenti Art. 148a GemG - Indagine Ufficiale Art. 149 GemG - Assistenza da parte di un esperto Art. 150 GemG - Sanzioni contro le persone giuridiche Art. 151 GemG - Amministrazione forzata Art. 152 GemG - Reclamo Art. 153 GemG - Reclamo di vigilanza Art. 154 GemG - Controversie Amministrative Art. 155 GemG Art. 156 GemG - Tutela giuridica degli enti pubblici Art. 157 GemG - Abrogazione Art. 158 GemG - Modifica della legge Art. 159 GemG - Disposizioni transitorie Art. 160 GemG - Regolamento Tipo Art. 161 GemG - Referendum e Entrata in vigore

Statutory Text (162 Provisions)

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. La presente legge si applica, salvo disposizioni contrarie della legislazione speciale, ai seguenti enti di diritto pubblico, di seguito denominati "enti di diritto pubblico"

a) i comuni;

b) le comunità patriziali.

2. Nel presente legge, ogni designazione della persona, dello statuto o della funzione si applica allo stesso modo per uomo e donna.

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Gli enti pubblici sono autonomi in tutte le loro funzioni che intraprendono di propria iniziativa nell'interesse pubblico. Inoltre, essi sono autonomi per tutte le funzioni loro assegnate entro i limiti di legge.

2. Possono emanare un regolamento comunale di organizzazione e altre disposizioni regolamentari, purché la legislazione non disciplini completamente la materia o li autorizzi esplicitamente a legiferare. Possono prevedere, in caso di infrazione, sanzioni pecuniarie o ammonizioni.

3. Eleggono le proprie autorità, nominano i propri dipendenti e si autogestiscono in modo indipendente.

**Organizzazione - Comuni - Disposizioni Generali**

1. La comunità locale esercita la sua giurisdizione su quel territorio a essa assegnato dalla tradizione o dal Gran Consiglio, così come sulla popolazione corrispondente.

2. Il territorio della comunità locale è garantito, fatto salvo l'articolo 26 della costituzione.

3. Le modifiche di lieve entità dei confini intercomunali sono soggette all'approvazione dell'assemblea generale e del consiglio di stato.

**Organizzazione - Comuni - Disposizioni Generali**

1. In ogni comune vi sono i seguenti organi

a) un'assemblea dei cittadini, come organo deliberativo;

b) un consiglio comunale, come organo esecutivo.

2. L'assemblea dei cittadini può essere sostituita dal consiglio generale, ad eccezione delle questioni elettorali. È fatto salvo il referendum previsto negli articoli 68 e 69 della presente legge.

**Organizzazione - Comuni - Disposizioni Generali**

1. Nome e stemma dei Comuni possono essere modificati solo con una delibera dell'assemblea generale approvata dal Consiglio di Stato.

**Organizzazione - Comuni - Disposizioni Generali**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione cantonale e federale, il comune ha in particolare le seguenti competenze

a) l'amministrazione e il controllo delle finanze comunali;

b) la polizia locale;

c) la pianificazione urbana e l'edilizia;

d) la costruzione e la manutenzione degli edifici comunali, delle vie, delle strade e dei sentieri;

e) l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento e il trattamento delle acque reflue, il trattamento dei rifiuti;

f) la protezione antincendio;

g) la tutela ambientale;

h) l'insegnamento nell'asilo, nelle scuole primarie e di orientamento;

i) la promozione del benessere sociale;

j) l'assistenza sociale e le misure di tutela professionale;

k) la promozione delle attività culturali e sportive;

l) la promozione dell'economia locale;

m) l'approvvigionamento energetico;

n) il controllo degli abitanti;

o) la decisione di misure in eventuai situazioni di emergenza per l'approvvigionamento energetico, alimentare e di altri prodotti assolutamente necessari.

Organizzazione - Comuni Residenziali - Organi - Assemblea Generale

1. Ogni anno si svolgono due assemblee originarie, una prima del 20 dicembre per l'approvazione globale del preventivo e una prima del 30 giugno per l'approvazione del rendiconto.

2. In caso di rigetto del preventivo o del rendiconto, questi vengono rinviati al consiglio comunale per un riesame. Deve essere convocata una seconda assemblea originaria entro 60 giorni per pronunciarsi nuovamente. In caso di un secondo rigetto, il Consiglio di Stato decide entro 60 giorni.

3. In occasione del rinnovo del consiglio comunale, l'approvazione del preventivo può essere posticipata di 60 giorni.

Organizzazione - Comuni Residenziali - Organi - Assemblea Generale

1. Il Presidente, il Consiglio comunale o almeno un quinto dei cittadini aventi diritto di voto possono richiedere la convocazione dell'assemblea generale per esaminare un argomento di loro competenza.

2. La richiesta di un quinto degli elettori viene presentata per iscritto con l’indicazione del soggetto da trattare. Il ritiro delle firme è irrilevante una volta che la richiesta è stata presentata.

3. I comuni possono ridurre questo requisito fino a un decimo tramite un regolamento di organizzazione.

Organizzazione - Comuni Residenziali - Organi - Assemblea Generale

1. Le assemblee originarie vengono convocate almeno 20 giorni prima della data della riunione tramite avviso pubblico.

2. Il consiglio comunale o il regolamento organizzativo comunale possono prevedere modalità aggiuntive di pubblicazione.

Organizzazione - Comuni Residenziali - Organi - Assemblea Generale

1. La convocazione deve includere l'ordine del giorno dell'assemblea.

2. L'assemblea può validamente deliberare solo sugli argomenti previsti nell'ordine del giorno. Su altre questioni sollevate si può discutere solo se l'assemblea lo ritiene opportuno.

3. In un'assemblea straordinaria convocata su richiesta, l'oggetto menzionato in tale richiesta deve essere trattato con priorità.

4. Con il consenso dell'assemblea, il consiglio comunale può ritirare un oggetto dall'ordine del giorno.

Organizzazione - Comuni Residenziali - Organi - Assemblea Generale

1. L'assemblea primaria viene convocata nei giorni e negli orari consueti del comune. Tuttavia, nessuna riunione può essere convocata dopo le ore 21, ad eccezione delle assemblee dei cittadini che seguono le assemblee primarie.

2. La data di un'assemblea primaria straordinaria, convocata su richiesta, deve essere fissata al massimo entro 30 giorni dalla data in cui tale richiesta è stata validamente presentata al presidente o alla cancelleria comunale. Il richiedente può richiedere una ricevuta di ricezione.

Organizzazione - Comuni Residenziali - Organi - Assemblea Generale

1. Le sedute dell'Assemblea Plenaria sono pubbliche. L'assemblea può decidere di escludere il pubblico quando un interesse pubblico o privato prevalente lo richiede.

2. I terzi che assistono all'Assemblea Plenaria devono essere posizionati in modo da non ostacolare il corretto svolgimento delle deliberazioni, in particolare l'esatta determinazione del risultato della votazione. Non sono autorizzati a prendere la parola e devono comportarsi in maniera adeguata. In caso contrario, possono essere allontanati dalla sala.

Organizzazione - Comuni Residenziali - Organi - Assemblea Generale

1. L'assemblea generale validamente convocata è in grado di deliberare indipendentemente dal numero di cittadini partecipanti. Per il resto, si applicano le disposizioni della legislazione sulle elezioni e votazioni.

Organizzazione - Comuni Residenziali - Organi - Assemblea Generale

1. Il Presidente presiede le trattative e gestisce la polizia dell'assemblea. In caso di impedimento o astensione, egli è sostituito dal Vicepresidente o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Comunale, appositamente designato da quest'ultimo.

2. Il Segretario comunale redige il verbale. In caso di impedimento, il verbale viene redatto da un'altra persona designata dal Consiglio Comunale.

Organizzazione - Comuni Residenziali - Organi - Assemblea Generale

1. I regolamenti, che vengono sottoposti all'assemblea degli aventi diritto per approvazione, devono essere messi a disposizione del pubblico gratuitamente presso la cancelleria comunale.

2. Il consiglio comunale può decidere di pubblicare il progetto di regolamento sul sito web del comune oppure di inviarlo a ogni nucleo familiare degli aventi diritto al voto o a ogni elettore.

2bis Per ogni oggetto sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli aventi diritto, il consiglio comunale mette a disposizione del pubblico le informazioni e i documenti utili presso la cancelleria comunale e, ove possibile, sul sito web del comune gratuitamente. In caso di mancata pubblicazione sul sito web, i cittadini possono ricevere le informazioni e i documenti utili per via elettronica.

3. L'esposizione deve avvenire contemporaneamente alla convocazione dell'assemblea degli aventi diritto.

Organizzazione - Comuni Residenziali - Organi - Assemblea Generale

1. Durante il periodo di convocazione dell'Assemblea Comunale e del Consiglio Generale, il bilancio preventivo e il rendiconto sono depositati presso la cancelleria comunale e sono a disposizione degli aventi diritto al voto fino al giorno dell'assemblea.

2. Durante il periodo di deposito del rendiconto, ogni avente diritto al voto ha il diritto di visionare i documenti giustificativi del bilancio comunale, ad eccezione dei dossier fiscali e tenendo conto delle disposizioni della legge sulla protezione dei dati.

3. Il rendiconto e il bilancio preventivo devono essere trasmessi al Dipartimento incaricato della vigilanza sulle finanze comunali in due copie o in via elettronica entro 60 giorni dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea Comunale.

Organizzazione - Comuni Residenziali - Organi - Assemblea Generale

1. Salvo che in questioni elettorali, l'assemblea generale delibera pubblicamente e adotta le sue decisioni con la maggioranza dei voti espressi e di norma per alzata di mano. Le astensioni non sono prese in considerazione per il calcolo della maggioranza.

2. Quando viene fatta una proposta e accettata dal consiglio comunale o quando un quinto dell'assemblea lo decide, si procede a una votazione segreta su una determinata questione. Il consiglio comunale decide quindi se rinviare la votazione a una data successiva o se svolgerla durante la riunione. In quest'ultimo caso, non si applicano le disposizioni legislative in materia di elezioni e votazioni riguardanti l'apertura e la durata della votazione.

3. In tutti i casi, il consiglio comunale può decidere una votazione segreta nella forma prevista dalla legislazione sulle elezioni e votazioni.

4. I regolamenti vengono sottoposti a votazione per articolo o, se la maggioranza dell'assemblea lo decide, per capitolo o nel loro insieme.

5. Nella votazione per articoli, l'assemblea adotta una decisione solo se vengono fatte più proposte. In tal caso, il testo originale viene prima confrontato con la proposta fatta durante l'assemblea, quindi eventualmente con la controproposta del consiglio comunale. Se vengono fatte diverse proposte di emendamento, queste vengono prima confrontate tra loro in un ordine stabilito dal presidente dell'assemblea. In caso di parità di voti, si considera adottato il testo proposto dal consiglio comunale.

6. La votazione per articoli o per capitoli avviene per alzata di mano. La votazione finale avviene secondo i paragrafi 2 e 3 di questo articolo.

7. Nei casi previsti dall'articolo 68 della presente legge nonché in altri casi previsti dal regolamento organizzativo comunale, la votazione segreta a scrutinio secondo la legislazione sulle elezioni e votazioni è obbligatoria.

8. Il regolamento organizzativo comunale può anche prevedere che le proposte di modifica al regolamento sottoposte all'assemblea generale debbano essere depositate presso la cancelleria comunale cinque giorni prima dell'assemblea.

Organizzazione - Comuni Residenziali - Organi - Assemblea Generale

1. L'Assemblea Costitutiva delibera e approva

a) l'adozione e la modifica di tutti i regolamenti comunali, ad eccezione di quelli di natura puramente interna;

b) * l'adozione del preventivo e del conto consuntivo;

c) la delibera su una nuova spesa non vincolata, il cui importo supera il 5 percento delle entrate lorde dell'ultimo anno amministrativo, ma è almeno di 10'000 franchi;

d) una nuova spesa annuale ricorrente, ma non vincolata, il cui importo supera l'1 percento delle entrate lorde dell'ultimo anno amministrativo;

e) * il ricorso a prestiti vincolati a una nuova spesa, il cui importo supera il 10 percento delle entrate lorde dell'ultimo anno amministrativo; i prestiti di conto corrente per il finanziamento delle spese di conto corrente, il cui importo massimo cumulato supera il 25 percento delle entrate lorde dell'ultimo anno amministrativo;

f) la concessione di prestiti, garanzie e altre garanzie analoghe a carico del comune, il cui importo supera il 5 percento delle entrate lorde dell'ultimo anno amministrativo;

g) la vendita, lo scambio, la suddivisione di immobili, la concessione di diritti reali limitati, la locazione di beni, la cessione di capitali, il cui valore supera il 5 percento delle entrate lorde dell'ultimo anno amministrativo;

h) la fusione o la separazione di comuni e le rettifiche di confini comunali, riserva fatta per le competenze del Gran Consiglio;

i) l'adesione a un'associazione comunale e il trasferimento di compiti pubblici a organizzazioni di economia mista o private;

j) la concessione o il trasferimento delle concessioni idroelettriche;

k) gli affari ad essa attribuiti da disposizioni legislative speciali.

2. I comuni possono ridurre del massimo del 50% gli importi previsti dal comma 1 lettere c, d, e, f e g attraverso il regolamento organizzativo e trasferire ulteriori competenze all'Assemblea Costitutiva nel quadro dell'autonomia comunale.

3. I comuni possono effettuare una votazione preliminare di principio per importanti trattative che ricadono nella competenza dell'Assemblea Costitutiva.

4. Il decreto definisce i termini ''entrate lorde'', ''nuove spese non vincolate'' e ''spese vincolate''.

Organizzazione - Comuni Residenziali - Organi - Assemblea Generale

1. Le deliberazioni originarie sottoposte al Consiglio di Stato per l'omologazione entrano in vigore solo alla data della loro approvazione da parte di quest'autorità, la quale solitamente si pronuncia nei sei mesi successivi al ricevimento della domanda di omologazione.

2. Nei casi soggetti al referendum facoltativo, la decisione di omologazione viene presa solo dopo la scadenza del termine, a meno che il referendum non sia stato richiesto e dopo il voto popolare, se è stato richiesto e l'oggetto è stato approvato.

Organizzazione - Comuni Residenziali - Organi - Assemblea Generale

1. Se la convocazione dell'assemblea primaria è impedita da forza maggiore (guerra, catastrofi naturali, epidemie ecc.), il consiglio comunale è competente a deliberare sulle questioni indifferibili.

Organizzazione - Comuni residenti - Organi - Consiglio generale

1. Tutti i comuni la cui popolazione supera i 700 abitanti possono eleggere un consiglio generale.

Organizzazione - Comuni residenti - Organi - Consiglio generale

1. Il numero dei membri del Consiglio Generale è determinato sulla base dell'ultimo censimento federale come segue

a) fino a 1'000 abitanti: 20 membri;

b) da 1'001 a 5'000 abitanti: 30 membri;

c) da 5'001 a 10'000 abitanti: 45 membri;

d) da 10'001 abitanti: 60 membri.

2. Il regolamento organizzativo comunale può stabilire liberamente il numero dei membri del Consiglio Generale tra 20 e 80.

Organizzazione - Comuni residenti - Organi - Consiglio generale

1. Il Consiglio Generale può riunirsi solo se è stato convocato secondo le disposizioni di legge. Si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

2. Inoltre, si riunisce ogniqualvolta il Consiglio Comunale lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri generali.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e i documenti riguardanti gli argomenti da trattare.

4. L'avviso di convocazione e i relativi documenti sono messi a disposizione del pubblico presso la cancelleria comunale e, ove possibile, gratuitamente sul sito web del comune.

Organizzazione - Comuni residenti - Organi - Consiglio generale

1. L'ordine del giorno è stabilito dall'ufficio del Consiglio Generale previa consultazione con il Consiglio Comunale.

2. L'ordine del giorno della seduta costitutiva è fissato dal Consiglio Comunale.

3. L'assemblea costitutiva è convocata dal Consiglio Comunale ed è presieduta dal membro con più anzianità di servizio, in subordine dal membro più anziano, fino all'elezione del Presidente del Consiglio Generale.

Organizzazione - Comuni residenti - Organi - Consiglio generale

1. Nessuna decisione può essere presa su un oggetto che non è all'ordine del giorno.

2. D'accordo con il consiglio comunale l'ordine del giorno può essere modificato fino all'apertura dell'assemblea plenaria.

Organizzazione - Comuni residenti - Organi - Consiglio generale

1. Il Consiglio Generale, regolarmente convocato, può deliberare validamente solo se i membri presenti costituiscono la maggioranza assoluta del numero totale dei suoi membri.

2. La maggioranza relativa decide in tutti i casi, eccetto per quanto riguarda la modifica del regolamento interno del Consiglio Generale e le elezioni al primo turno. Le astensioni, le schede bianche e le schede nulle non sono considerate per il calcolo della maggioranza.

3. Il Presidente partecipa alla votazione solo in caso di parità di voti durante una votazione per alzata di mano e in caso di votazione segreta.

Organizzazione - Comuni residenti - Organi - Consiglio generale

1. Le sedute del Consiglio Generale sono pubbliche. Tuttavia, l'assemblea può, qualora le circostanze lo richiedano, decidere l'esclusione del pubblico. In caso di esclusione del pubblico, tutte le persone che non svolgono una funzione ufficiale nella sala devono ritirarsi.

Organizzazione - Comuni residenti - Organi - Consiglio generale

1. I membri del consiglio comunale partecipano alle riunioni del consiglio generale con voto consultivo. Possono farsi accompagnare da funzionari.

Organizzazione - Comuni residenti - Organi - Consiglio generale

1. Il Consiglio generale delibera per alzata di mano. Se una proposta in tal senso viene fatta ed è sostenuta da un decimo dei membri presenti, si procede ad una votazione segreta.

2. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.

Organizzazione - Comuni residenti - Organi - Consiglio generale

1. Il Consiglio Generale adotta un regolamento che disciplina in particolare i seguenti aspetti

a) la composizione dell'ufficio;

b) la procedura delle negoziazioni;

c) le commissioni e il loro status;

d) le indennità.

Organizzazione - Comuni residenti - Organi - Consiglio generale

1. Il Consiglio Generale elegge all'inizio di ogni periodo amministrativo una commissione che verifica il preventivo, i conti e la gestione del Consiglio Comunale. Questa controlla in particolare

a) l'uso adeguato dei crediti stanziati;

b) i crediti supplementari.

2. La commissione presenta una relazione al Consiglio Generale in occasione delle assemblee sul bilancio e sui conti, nonché delle assemblee convocate per la concessione dei crediti supplementari.

Organizzazione - Comuni residenti - Organi - Consiglio generale

1. Il Consiglio Generale ha le stesse attribuzioni che dall'articolo 17 della presente legge e dalla legislazione speciale dell'Assemblea Generale sono conferite.

2. Inoltre, è competente per l'approvazione del coefficiente fiscale e dei crediti supplementari, a condizione che questi ultimi superino del 10 percento la spesa prevista nella rubrica di bilancio.

3. Il regolamento organizzativo comunale può prevedere la votazione per rubrica sul bilancio, con l'eccezione delle spese vincolate.

4. Nel caso venga rifiutata l'approvazione del bilancio e del conto, questi vengono rinviati per verifica al Consiglio Comunale.

5. In caso di un secondo rinvio, decide il Consiglio di Stato.

Organizzazione - Comuni residenti - Organi - Consiglio generale

1. Ogni membro del Consiglio Generale può presentare una mozione. Questa deve essere sostenuta da almeno due co-firmatari. La proposta deve soddisfare i requisiti che regolano il diritto di iniziativa a livello comunale. Nel caso di approvazione da parte del Consiglio Generale, la mozione obbliga il Consiglio Comunale a presentare le proposte regolamentari corrispondenti.

2. Inoltre, ogni membro del Consiglio Generale può interrogare il Consiglio Comunale sulla sua amministrazione e presentare postulati. Se questi ultimi sono adottati dal Consiglio Generale, essi obbligano il Consiglio Comunale ad esaminare una determinata questione e a presentare un rapporto con le conclusioni. La votazione sul rapporto e sulle conclusioni può essere richiesta dai loro autori.

Organizzazione - Comuni - Organi - Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo esecutivo e amministrativo ordinario del comune.

2. Esercita tutte le competenze che non sono attribuite per legge o regolamento a un altro organo comunale.

Organizzazione - Comuni - Organi - Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è composto da un minimo di tre e un massimo di 15 membri, e tale numero deve sempre essere dispari.

Organizzazione - Comuni - Organi - Consiglio Comunale

1. I poteri del consiglio comunale sono esercitati nei limiti determinati dalla legislazione.

2. Essi riguardano in particolare

a) l’amministrazione dei servizi pubblici;

b) l’amministrazione del patrimonio comunale, quella del patrimonio pubblico e dei beni destinati ai servizi pubblici;

c) la nomina dei funzionari e del personale del comune, la determinazione del loro rapporto di servizio e l’esercizio del potere disciplinare;

d) l'elaborazione del bilancio preventivo, la gestione del bilancio finanziario e la redazione del rendiconto;

e) la gestione degli affari correnti;

f) i poteri direttamente attribuiti dalla legge.

Organizzazione - Comuni - Organi - Consiglio Comunale

1. In base al regolamento organizzativo comunale, può essere introdotta la carica a tempo pieno, sia per il presidente sia per tutti i membri del consiglio comunale. In quest'ultimo caso, il numero dei membri del consiglio non può superare i cinque.

Organizzazione - Comuni - Organi - Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è convocato dal suo presidente o, in caso di impedimento, dal suo vicepresidente.

2. Il presidente lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo degli altri membri del consiglio.

3. Se il presidente si rifiuta di convocare la riunione, le parti interessate devono rivolgersi al dipartimento incaricato della supervisione dei comuni. In questo caso, non possono tenere una riunione valida senza il consenso di tale dipartimento.

4. Salvo casi di urgenza, il consiglio comunale viene convocato almeno cinque giorni prima della data della riunione. Tra riunioni settimanali ricorrenti, questo termine può essere ridotto a tre giorni. Questi termini possono essere ridotti tramite decisione unanime del consiglio comunale.

Organizzazione - Comuni - Organi - Consiglio Comunale

1. Il Presidente redige l'ordine del giorno delle riunioni, che viene inviato insieme all'invito.

2. Ogni membro del consiglio comunale può richiedere l'inserimento di un determinato argomento all'ordine del giorno. In caso di rifiuto da parte del Presidente, si applica l'articolo 37, comma 3.

3. Su un argomento non indicato all'ordine del giorno non si può né votare né prendere una decisione, a meno che tutti i membri siano presenti e esprimano il loro consenso. I casi di urgenza sono riservati.

Organizzazione - Comuni - Organi - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale può organizzarsi in ambiti amministrativi.

2. Salvo diversa disposizione di legge, il Consiglio comunale può delegare certe competenze per via regolamentare.

Organizzazione - Comuni - Organi - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale può deliberare validamente solo se il numero dei membri presenti costituisce la maggioranza assoluta del numero totale dei suoi membri.

Organizzazione - Comuni - Organi - Consiglio Comunale

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti.

2. Il presidente partecipa alla votazione.

3. In caso di parità di voti, l'argomento viene inserito all'ordine del giorno di una nuova riunione. In caso di nuova parità di voti, l'affare si considera respinto, tranne nei casi di nomina, dove il voto del presidente del consiglio comunale risulta decisivo.

4. Le deliberazioni del consiglio comunale si svolgono in seduta non pubblica.

Organizzazione - Comuni - Organi - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale nomina in particolare il segretario comunale e il tesoriere comunale.

2. Inoltre, sono applicabili gli articoli 87 a 90 e 94 a 96 della presente legge.

1. Organizzazione - Comuni - Organi - Presidente

1. Il Presidente ha le competenze assegnategli per legge.

2. Egli rappresenta generalmente il comune ed ha il diritto di supervisione e controllo su tutte le aree dell'amministrazione comunale.

3. Egli è competente in particolare nei seguenti casi

a) presiede il consiglio comunale e l'assemblea pubblica;

b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunale;

c) gestisce la corrispondenza del comune;

d) sorveglia la redazione e la gestione del verbale;

e) cura l'attuazione delle leggi cantonali e federali e dei regolamenti comunali;

f) si occupa dell'ordine nel comune;

g) riceve le petizioni e le richieste, ne conferma la ricezione e le trasmette nell'ambito della prima riunione successiva al loro ricevimento all'organo competente;

h) adotta le misure urgenti richieste dalle circostanze in caso di forza maggiore (guerra, calamità naturali, epidemie, ecc.).

1. Organizzazione - Comuni - Organi - Presidente

1. In caso di impedimento o astensione, il presidente è sostituito dal vicepresidente o, in sua assenza, da un altro membro del consiglio designato dal consiglio comunale.

2. Se il presidente del comune si rifiuta di eseguire le decisioni del consiglio comunale, quest'ultimo può incaricare il vicepresidente o un membro del consiglio di agire al posto del presidente.

3. Il vicepresidente è autorizzato a convocare e presiedere il consiglio comunale solo su istruzione del presidente o, eventualmente, del consiglio di Stato.

Organizzazione - Comuni - Organi - Commissioni

1. È facoltà dei comuni istituire, oltre alle commissioni prescritte dalla legislazione speciale, commissioni permanenti o non permanenti.

Organizzazione - Comuni - Organi - Commissioni

1. Il numero dei membri di una commissione deve essere dispari. Deve essere garantita un'adeguata rappresentanza dei gruppi politici.

2. Ogni commissione deve includere almeno un membro del consiglio comunale. Qualsiasi persona capace di intendere e di volere può essere nominata in una commissione.

3. Il consiglio comunale determina le competenze, il numero dei membri, la durata del mandato e l'organizzazione della commissione.

4. Le commissioni presentano una relazione al consiglio comunale. Questa relazione non ha una portata vincolante.

5. Se non è escluso dalla legislazione, i regolamenti organizzativi comunali possono prevedere la delega di competenze alle commissioni.

Organizzazione - Comuni Residenziali - Organi - Organi di Revisione

1. Le istanze di revisione sono quelle previste dall'articolo 83 del presente legge.

**Organizzazione - Comuni Borghesi**

1. La comunità borghese è organizzata, in merito alla salvaguardia degli interessi dei borghesi e al compimento delle funzioni previste nel seguente articolo, allo stesso modo della comunità di abitanti.

2. Le disposizioni di questa legge si applicano alle comunità borghesi, ad eccezione degli articoli 20 a 32 (Consiglio generale), 69 e 70 (Referendum facoltativo) e 129 a 135 (Misure per la promozione delle fusioni e del concetto di fusione).

**Organizzazione - Comuni Borghesi**

1. I poteri del Comune di Cittadini sono i seguenti

a) la concessione della cittadinanza ai sensi della legislazione sulla cittadinanza;

b) la concessione della cittadinanza onoraria;

c) l'aggiornamento del registro dei cittadini;

d) l'amministrazione del proprio patrimonio;

e) la prestazione di servizi e il pagamento dei contributi stabiliti dalle leggi speciali;

f) la realizzazione, nei limiti delle proprie capacità, di opere di pubblica utilità.

2. I principi di amministrazione e utilizzo del patrimonio comunale sono stabiliti dalla legge.

**Organizzazione - Comuni Borghesi**

1. Gli organi delle comunità civiche sono

a) l'assemblea dei cittadini, come organo deliberativo;

b) il consiglio civico, come organo esecutivo, composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, garantendo sempre un numero dispari.

2. L'assemblea dei cittadini si riunisce almeno una volta all'anno. L'approvazione del preventivo e del conto consuntivo può avvenire nella stessa assemblea, che però deve svolgersi entro il 31 marzo.

**Organizzazione - Comuni Borghesi**

1. Se l'assemblea dei cittadini non ha eletto un consiglio comunale, il comune borghese è amministrato dal consiglio del comune residenziale.

2. In questo caso, l'assemblea dei cittadini nomina all'inizio del periodo amministrativo una commissione composta da cittadini.

**Organizzazione - Comuni Borghesi**

1. **Nell'anno del rinnovo delle autorità comunali, ma al più tardi entro il 1° maggio dell'anno elettorale**, un quinto degli aventi diritto di voto in materia di affari civici può presentare alla cancelleria comunale una richiesta che esiga la formazione di un separato consiglio degli affari civici. La domanda deve indicare il numero desiderato dei consiglieri degli affari civici. Il consiglio comunale organizza la votazione e le elezioni successive in conformità con la legislazione sulle elezioni e le votazioni.

**Organizzazione - Comuni Borghesi**

1. Due o più comunità civiche possono fondersi, anche se le corrispondenti comunità residenziali non si fondono.

**Organizzazione - Comuni Borghesi**

1. Esistendo nel territorio di un unico comune di residenti due o più comuni borghesi, ogni comune borghese adempie presso il comune di residenti i compiti e versa i contributi ai quali è per legge obbligato.

2. Se esistono due o più comuni di residenti in un unico comune borghese, si procede in modo analogo.

**Organizzazione - Comuni Borghesi**

1. Se è presente un progetto di fusione delle comunità borghesi senza la fusione delle rispettive comunità degli abitanti, i consigli borghesi ne informano immediatamente i consigli degli abitanti.

**Organizzazione - Comuni Borghesi**

1. È facoltà delle comunità civiche stipulare accordi con le comunità residenziali per disciplinare i loro obblighi legali.

**Organizzazione - Comuni Borghesi**

1. Le comunità civili hanno il diritto a una rappresentanza adeguata nelle istituzioni regionali nella misura in cui possano dimostrare un interesse in tal senso.

**Organizzazione - Comuni Borghesi**

1. Il patrimonio comunale, che prima dell'organizzazione della comunità residente era assegnato al servizio pubblico e che successivamente è passato in proprietà o in diritto d'uso alla comunità residente, sarà determinato dalla legislazione speciale.

Diritti Politici - Iniziativa

1. Le comunità locali hanno la facoltà di introdurre il diritto di iniziativa per i regolamenti che ricadono nella competenza dell'assemblea generale o del consiglio generale.

Diritti Politici - Iniziativa

1. Ogni richiesta di introduzione del diritto di iniziativa deve essere presentata dal consiglio comunale o almeno da un decimo degli aventi diritto al voto.

2. Se la domanda proviene dai cittadini, deve essere presentata per iscritto presso la cancelleria comunale.

Diritti Politici - Iniziativa

1. La richiesta deve essere resa pubblica mediante affissione almeno 20 giorni prima del referendum.

2. Il consiglio comunale organizza una votazione in conformità con le disposizioni della legislazione sulle elezioni e i referendum entro e non oltre 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Il diritto di iniziativa è introdotto se la maggioranza dei votanti lo decide.

Diritti Politici - Iniziativa

1. Il diritto d'iniziativa una volta introdotto rimane in vigore fino alla sua revoca. La petizione e la decisione per la sua revoca sono trattate conformemente agli articoli 60 e 61 della presente legge.

Diritti Politici - Iniziativa

1. L'iniziativa deve essere redatta in forma generale. Può richiedere l'elaborazione di un nuovo regolamento, l'abrogazione o la modifica di un regolamento in vigore da almeno quattro anni.

2. Se un'iniziativa comporta nuove spese non coperte dai redditi ordinari o abroga i redditi esistenti, il Consiglio Comunale può contemporaneamente presentare alla convocazione dell'assemblea una proposta per il riequilibrio dei costi.

Diritti Politici - Iniziativa

1. L'iniziativa deve essere firmata da un quinto degli elettori. Il comune può ridurre questo requisito fino a un decimo attraverso il regolamento organizzativo.

2. La capacità di voto dei firmatari deve essere certificata dal presidente del comune, il quale deve anche accertarsi della validità delle firme che ritiene dubbie.

3. L'iniziativa deve includere un comitato composto da tre a sette membri.

Diritti Politici - Iniziativa

1. L'iniziativa può essere ritirata dalla maggioranza dei membri del comitato promotore sino al giorno in cui il consiglio comunale fissa la votazione popolare.

2. Dopo il deposito dell'iniziativa, un ritiro delle firme è irrilevante.

Diritti Politici - Iniziativa

1. Il Consiglio comunale decide sulla ammissibilità dell'iniziativa entro il termine di sei mesi.

2. La sua decisione può essere impugnata presso il Consiglio di Stato e successivamente presso il Tribunale cantonale.

3. In caso di approvazione, il Consiglio comunale redige il progetto secondo quanto indicato dai promotori e sottopone all'assemblea comunale o, se del caso, al Consiglio generale il nuovo regolamento o quello modificato.

4. Se invece non approva l'iniziativa, propone all'assemblea comunale o, se del caso, al Consiglio generale, il suo rigetto con indicazione delle motivazioni.

5. Se il Consiglio generale respinge l'iniziativa, la sua decisione è sottoposta a referendum popolare.

Diritti Politici - Iniziativa

1. Le iniziative ammissibili devono essere sottoposte a votazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della decisione di ammissibilità ai sensi dell'articolo 66.

Diritti Politici - Referendum

1. Sono soggetti al voto segreto nella forma prevista dalla legislazione sulle elezioni e votazioni

a) il regolamento organizzativo comunale;

b) l'introduzione del diritto di iniziativa;

c) la decisione sulle iniziative respinte dal Consiglio Generale;

d) l'opinione preliminare sulla fusione o, rispettivamente, sul contratto di fusione o separazione dei comuni;

e) la modifica del nome e dello stemma dei comuni.

2. Il regolamento organizzativo comunale può sottoporre ulteriori affari previsti dall'articolo 17 al referendum obbligatorio, ad eccezione del preventivo e del conto.

Diritti Politici - Referendum

1. Fatto salvo l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, le delibere adottate dal Consiglio Generale in vece dell'assemblea generale sono soggette a referendum facoltativo.

2. Gli affari sottoposti a referendum devono essere pubblicati tramite affissione pubblica, eventualmente con indicazione del termine per il referendum.

3. La richiesta di referendum può riguardare solo materie approvate dal Consiglio Generale.

Diritti Politici - Referendum

1. Due quinti del Consiglio Generale possono richiedere che le deliberazioni soggette a referendum siano sottoposte a voto popolare nella forma prevista dalla legislazione sulle elezioni e votazioni.

2. La decisione del Consiglio Generale, con la quale si richiede il voto popolare su una deliberazione soggetta a referendum facoltativo, deve essere presa al più tardi entro la fine della riunione in cui la deliberazione è stata adottata.

3. Un quinto degli aventi diritto al voto del comune può richiedere che una decisione suscettibile di referendum sia sottoposta a voto popolare nella forma prevista dalla legislazione sulle elezioni e votazioni.

4. I comuni possono ridurre questo requisito fino a un decimo degli aventi diritto al voto tramite il regolamento organizzativo comunale.

5. La richiesta di referendum deve essere presentata in forma scritta entro 60 giorni, che seguono la pubblicazione della decisione del Consiglio Generale mediante avviso pubblico, alla cancelleria comunale.

6. L'elenco dei firmatari deve includere

a) la denominazione della deliberazione soggetta a referendum;

b) la scadenza per il deposito delle firme;

c) l'indicazione che la richiesta di referendum non può essere ritirata.

7. Il votante deve apporre sull'elenco il proprio nome, cognome, anno di nascita e indirizzo, nonché la propria firma in modo manoscritto e leggibile.

Diritti Politici - Petizione

1. Il libero esercizio del diritto di petizione è garantito.

2. Le persone fisiche capaci di intendere e di volere e le persone giuridiche di diritto privato o pubblico possono esercitare questo diritto da sole o con altri.

3. I firmatari devono indicare nome, cognome, data di nascita e luogo di residenza.

Diritti Politici - Petizione

1. Il richiedente può presentare alle autorità per iscritto i suoi desideri, proposte o obiezioni.

2. La petizione deve indicare l'autorità a cui è indirizzata, nonché la persona autorizzata a ricevere le comunicazioni.

3. Le petizioni anonime o quelle contenenti espressioni diffamatorie sono dichiarate inammissibili.

Diritti Politici - Petizione

1. L'autorità esamina la petizione senza indugio e le dà il seguito ritenuto necessario, a meno che non debba dichiararla inammissibile.

2. I richiedenti o i loro rappresentanti sono informati senza indugio della procedura seguita in relazione alla petizione.

3. La decisione non può essere impugnata con un ricorso ordinario. Restano salve le disposizioni della legislazione speciale e il ricorso costituzionale davanti al Tribunale federale.

Finanza e Contabilità - Definizioni e Principi Finanziari

1. Le finanze comunali devono essere gestite secondo i principi di legalità, dell'uso economico e appropriato dei fondi pubblici, dell'equilibrio finanziario duraturo e del principio di finanziamento da parte di chi causa le spese.

2. La gestione del bilancio finanziario comprende la contabilità, le disposizioni sulle competenze giuridiche-finanziarie, l'organizzazione del sistema di controllo interno e la revisione dei conti.

Finanza e Contabilità - Definizioni e Principi Finanziari

1. La contabilità deve fornire una panoramica chiara, completa e veritiera della gestione del bilancio finanziario, del patrimonio e dei debiti. A tal fine, devono essere predisposti: la pianificazione finanziaria, il preventivo, il rendiconto comprensivo del bilancio, il conto amministrativo nonché le operazioni extra bilancio, in particolare gli impegni eventuali.

2. Il Consiglio di Stato determina mediante regolamento i principi relativi alla gestione del bilancio finanziario.

3. I conti delle collettività pubbliche devono essere redatti sulla base del modello contabile armonizzato.

4. La documentazione deve essere adeguata alla natura e all'importanza delle collettività pubbliche.

Finanza e Contabilità - Definizioni e Principi Finanziari

1. Il consiglio comunale è responsabile del bilancio finanziario del comune.

2. Si dota di strumenti di gestione adeguati alle circostanze.

3. Esercita le sue responsabilità nell'ambito delle competenze che gli sono conferite dalle disposizioni generali di questa legge.

Finanza e Contabilità - Definizioni e Principi Finanziari

1. Le spese vengono approvate come crediti di impegno o crediti di preventivo.

2. Un credito di impegno viene approvato per investimenti, per contributi agli investimenti a terzi, i cui effetti si estendono su più di un anno, nonché per le obbligazioni condizionali. Non appena un credito di impegno si rivela insufficiente, deve essere richiesta un'aggiunta di credito dall'autorità competente. Un credito di impegno scade non appena lo scopo è raggiunto o diventa irrilevante.

3. Un credito di preventivo è quello che viene approvato dall'autorità competente per una spesa annuale relativa a uno scopo specifico. Le eccedenze di credito sono consentite per le spese urgenti o stabilite da una legge, o che sono coperte da entrate corrispondenti nel medesimo anno amministrativo; devono essere sottoposte all'autorità competente al più tardi con il conto.

Finanza e Contabilità - Definizioni e Principi Finanziari

1. Il controllo interno è organizzato in rapporto al volume delle entrate e delle uscite. Esso viene esercitato sotto la responsabilità del consiglio comunale, che deve accertarsi che le procedure fornite garantiscano un'adeguata verifica delle entrate e delle uscite.

Finanza e Contabilità - Definizioni e Principi Finanziari

1. Il consiglio comunale redige un piano finanziario per un periodo minimo di quattro anni, che sottopone all'attenzione dell'assemblea generale o del consiglio generale.

2. Questo piano finanziario offre una panoramica dell'evoluzione prevista delle entrate e delle spese correnti, degli investimenti, nonché del patrimonio e dell'indebitamento.

Finanza e Contabilità - Definizioni e Principi Finanziari

1. In merito all'assicurazione dell'equilibrio delle finanze comunali, è consentito un eccesso di spese fintantoché, considerando gli ammortamenti contabili, non risulti un disavanzo di bilancio.

2. Il Consiglio di Stato emana norme sugli ammortamenti contabili minimi.

Finanza e Contabilità - Definizioni e Principi Finanziari

1. In caso di disavanzo di bilancio, il comune elabora un piano finanziario con misure di risanamento, che devono essere portate a conoscenza dell'assemblea generale o del consiglio generale e del dipartimento cantonale competente.

Finanza e Contabilità - Definizioni e Principi Finanziari

1. Se l'equilibrio finanziario del comune non è garantito a lungo termine secondo gli articoli 80 e 81, il Consiglio di Stato nomina, a spese del comune e dopo averlo ascoltato, un commissario incaricato di elaborare un piano finanziario e proporre misure di risanamento.

Finanza e Contabilità - Revisione Contabile

1. Il bilancio deve essere esaminato annualmente da uno o più revisori particolarmente qualificati.

2. I revisori sono eletti, su proposta del consiglio comunale, dall'assemblea generale o dal consiglio generale per un periodo di quattro anni. Possono essere rieletti.

3. I revisori sono indipendenti dalle autorità comunali.

4. Il regolamento definisce le qualifiche richieste ai revisori.

5. I revisori sono responsabili nei confronti del comune per i danni causati da violazioni intenzionali o negligenti dei loro doveri.

Finanza e Contabilità - Revisione Contabile

1. I revisori si accertano in particolare della correttezza del conto e del bilancio, delle passività non contabilizzate elencate nell'allegato al bilancio e dell'entità degli ammortamenti contabilizzati.

2. I revisori controllano la valutazione delle partecipazioni in altre società di diritto pubblico o privato, nonché di altre parti del patrimonio finanziario e del loro rendimento.

3. I revisori valutano l'indebitamento del comune e la sua capacità di adempiere agli obblighi.

Finanza e Contabilità - Revisione Contabile

1. I revisori presentano al consiglio comunale, all'assemblea generale o al consiglio generale una relazione scritta sui controlli effettuati, le loro conclusioni riguardo all'evoluzione dell'indebitamento e dell'equilibrio di bilancio finanziario nel lungo periodo.

2. I revisori sono obbligati a delegare un rappresentante all'assemblea generale o nel consiglio generale, convocati per la deliberazione sul bilancio.

Finanza e Contabilità - Revisione Contabile

1. Il Consiglio di Stato emana, mediante regolamento, le disposizioni per l'esecuzione dei suddetti principi.

2. Esso stabilisce in particolare

a) il dipartimento incaricato della supervisione delle finanze comunali;

b) le norme relative alla gestione finanziaria delle comuni, la contabilità, i compiti e i requisiti di qualificazione dei revisori;

c) le disposizioni riguardanti gli ammortamenti minimi e le regole per la valutazione delle attività patrimoniali;

d) i ricavi lordi, le nuove spese non vincolate e le spese vincolate;

e) la formazione e le informazioni da fornire ai revisori e alle persone incaricate della gestione finanziaria;

f) la modalità di comunicazione dei risultati delle sue attività nell'ambito della supervisione comunale;

g) la pubblicazione delle statistiche delle finanze comunali;

h) le disposizioni relative alle misure da adottare dall'autorità di vigilanza, qualora l'equilibrio finanziario sia minacciato o emergano inadempienze nella gestione contabile.

Finanza e Contabilità - Doveri d'Ufficio

1. I membri delle autorità di un ente di diritto pubblico e delle sue commissioni hanno l'obbligo di svolgere i loro compiti e doveri con diligenza.

2. Il regolamento del Consiglio Generale o un regolamento interno del Consiglio Comunale possono prevedere sanzioni sotto forma di multe fino a 1'000 franchi contro i membri indicati nel comma 1, che trascurino i loro doveri nonostante un richiamo. L'interessato deve essere ascoltato prima dell'emanazione della sanzione.

Finanza e Contabilità - Doveri d'Ufficio

1. Le persone menzionate nel precedente articolo sono soggette al segreto d'ufficio. Questo obbligo persiste anche dopo la cessazione del rapporto di servizio.

Finanza e Contabilità - Doveri d'Ufficio

1. L'ente pubblico è responsabile per i danni causati a terzi secondo la legge sulla responsabilità delle pubbliche amministrazioni e dei loro funzionari.

2. Gli organi menzionati nell'articolo 87 sono civilmente, penalmente e disciplinarmente responsabili ai sensi della legislazione speciale.

Finanza e Contabilità - Doveri d'Ufficio

1. I membri dell'autorità esecutiva e delle commissioni, incaricati di adottare una disposizione o di prepararla, devono astenersi se

a) hanno un interesse personale nella questione;

b) sono legati a una parte in linea diretta o collaterale fino al terzo grado da parentela o affinità, o sono connessi tramite matrimonio, fidanzamento o adozione;

c) sono rappresentanti di una parte o hanno agito per una parte nella stessa questione.

2. Queste persone devono astenersi e lasciare la sala delle riunioni. Tuttavia, possono essere chiamate per fornire informazioni.

Finanza e Contabilità - Doveri d'Ufficio

1. Le persone che detengono documenti ufficiali, corrispondenze, titoli, libri e registri, valori mobiliari, crediti e altri beni di proprietà di un ente di diritto pubblico devono consegnarli alle autorità immediatamente alla cessazione del loro mandato o su richiesta delle stesse in qualsiasi momento.

Finanza e Contabilità - Doveri d'Ufficio

1. Ogni membro di un'autorità e ogni funzionario di un ente di diritto pubblico devono informare il successore sugli affari correnti al termine del loro incarico.

Finanza e Contabilità - Doveri d'Ufficio

1. La violazione degli obblighi menzionati negli articoli 91 e 92 viene sanzionata dal dipartimento incaricato della vigilanza sui comuni, che può infliggere al trasgressore una multa da 100 a 5'000 franchi.

Finanza e Contabilità - Funzionari e Impiegati

1. La nomina dei funzionari e l'elezione dei dipendenti sono di competenza dell'organo esecutivo dell'ente di diritto pubblico.

2. Salvo i casi di promozione e assunzione temporanea, ogni nomina o elezione deve essere preceduta da un bando pubblico per il posto da coprire. L'autorità preposta alla nomina non può derogare alle condizioni del bando, senza ripetere il bando con i nuovi requisiti.

Finanza e Contabilità - Funzionari e Impiegati

1. Lo statuto dei funzionari e degli impiegati è stabilito da un regolamento emanato dall'organo esecutivo dell'ente di diritto pubblico. Questo regolamento non è soggetto ad omologazione. In assenza di un proprio regolamento, si applicano per analogia le disposizioni del regolamento cantonale.

2. Attraverso un regolamento organizzativo comunale, lo statuto dei funzionari e degli impiegati può essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea comunale o, se del caso, del consiglio generale.

Finanza e Contabilità - Funzionari e Impiegati

1. I funzionari e i dipendenti possono essere assunti su base di diritto privato.

Finanza e Contabilità - Documenti, Verbali, Comunicazioni Ufficiali e Archivio

1. I documenti ufficiali degli enti di diritto pubblico devono essere muniti delle firme del loro presidente e del loro segretario o dei loro rappresentanti designati.

2. I documenti devono menzionare le disposizioni degli organi competenti in base alle quali sono stati redatti.

3. I documenti redatti in virtù di una delega di competenze devono recare le firme delle persone a cui le competenze sono state trasferite.

Finanza e Contabilità - Documenti, Verbali, Comunicazioni Ufficiali e Archivio

1. Sulle deliberazioni degli organi delle persone giuridiche di diritto pubblico è redatto un verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Finanza e Contabilità - Documenti, Verbali, Comunicazioni Ufficiali e Archivio

1. Questo protocollo deve contenere almeno

a) il numero delle persone presenti e, per gli organi esecutivi, i nomi dei membri presenti;

b) l'ordine del giorno;

c) le mozioni presentate;

d) le delibere adottate.

Finanza e Contabilità - Documenti, Verbali, Comunicazioni Ufficiali e Archivio

1. Il verbale viene di norma portato a conoscenza delle parti interessate nella successiva seduta, mediante lettura o in altra forma.

2. L'approvazione del verbale ed eventuali modifiche devono essere menzionate.

Finanza e Contabilità - Documenti, Verbali, Comunicazioni Ufficiali e Archivio

1. I verbali dell'organo legislativo di un ente pubblico possono essere consultati sul sito web dell'ente interessato o, se del caso, presso l'ufficio comunale e, se possibile, sul sito web del comune.

2. I verbali degli organi esecutivi non sono pubblici.

3. Le decisioni devono essere pubblicate nella misura in cui abbiano una portata generale e non violino interessi pubblici o privati meritevoli di tutela.

4. Alle stesse condizioni, chiunque abbia un interesse meritevole di tutela può richiedere un estratto del verbale.

Finanza e Contabilità - Documenti, Verbali, Comunicazioni Ufficiali e Archivio

1. Le comunicazioni ufficiali sono pubblicate mediante affissione pubblica e, laddove la legge lo richieda, mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale.

2. Inoltre, il regolamento organizzativo comunale può prevedere altri metodi di pubblicazione.

3. Qualora sia prevista la consultazione pubblica, devono essere pubblicati almeno l'oggetto, il luogo e la durata della consultazione, nonché l'informazione sui mezzi di ricorso legali.

Finanza e Contabilità - Documenti, Verbali, Comunicazioni Ufficiali e Archivio

1. Il termine referendario, la validità legale e la data di entrata in vigore degli oggetti sottoposti a referendum devono essere pubblicati con l'indicazione del luogo in cui possono essere consultati.

Finanza e Contabilità - Documenti, Verbali, Comunicazioni Ufficiali e Archivio

1. Le persone giuridiche di diritto pubblico devono conservare i documenti importanti, istituire archivi e redigere registri di essi.

2. Nell'archivio devono essere specificamente classificati

a) i conti e i bilanci di previsione, i documenti contabili e i registri fiscali;

b) i verbali delle sedute degli organi delle persone giuridiche di diritto pubblico;

c) gli atti e i contratti delle persone giuridiche di diritto pubblico;

d) i registri previsti dalla legislazione;

e) i regolamenti in vigore e quelli abrogati.

3. Le modalità di archiviazione sono regolate dalla legislazione speciale.

Finanza e Contabilità - Tasse

1. I tributi, che le corporazioni di diritto pubblico riscuotono per servizi in base alla legislazione speciale, tengono conto dell'ammortamento, degli investimenti, dei costi di manutenzione e funzionamento, nonché della creazione di un fondo di rinnovo.

2. In un apposito regolamento vengono stabiliti almeno il loro importo massimo, la modalità di riscossione e le persone soggette a tributo.

Svolgimento delle Funzioni, Collaborazione e Fusione o Separazione dei Comuni - Svolgimento delle Funzioni

1. I comuni svolgono i compiti loro attribuiti dalla legge, nonché i compiti la cui assunzione decidono autonomamente.

2. Possono svolgerli con i propri mezzi, tramite delega o attraverso la collaborazione.

3. I comuni esercitano liberamente la loro attività nell'ambito della legislazione cantonale e federale. Sorvegliano le persone o le entità a cui hanno affidato l'esecuzione di determinati compiti. Si assicurano che queste forniscano loro le informazioni pertinenti, in particolare di natura finanziaria.

4. Il cantone può adottare misure organizzative per sostenere e consigliare i comuni, in particolare attraverso la loro associazione.

Svolgimento delle Funzioni, Collaborazione e Fusione o Separazione dei Comuni - Svolgimento delle Funzioni

1. Le comunità sono libere di trasferire compiti per i quali sono autonome nell'adempimento.

2. Per gli altri compiti, il trasferimento richiede l'approvazione del Consiglio di Stato.

3. Il trasferimento può avvenire a favore di un'altra comunità, di un'associazione di comunità o di terzi. Il trasferimento a terzi richiede un bando pubblico, salvo che il compito sia insignificante o estremamente urgente.

4. La delibera di trasferimento deve contenere almeno

a) la natura e la portata della prestazione da fornire;

b) i mezzi di finanziamento;

c) l'accertamento che il trasferimento sia stato approvato dall'autorità competente;

d) gli obblighi del mandatario riguardo alle informazioni da fornire;

e) la durata del trasferimento e le modalità di supervisione e di risoluzione.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione

1. Per l'adempimento dei propri compiti, i comuni possono collaborare con altri comuni, con associazioni di comuni o con terzi.

2. La collaborazione può avvenire nelle seguenti forme

a) un accordo o un contratto con un altro comune, un'associazione di comuni di diritto pubblico o privato, o con terzi;

b) l'adesione a un'associazione esistente di diritto pubblico o privato;

c) la creazione di un'associazione di diritto pubblico o privato o di una società mista.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione

1. I comuni sorvegliano l'operato dei loro rappresentanti oppure di coloro che designano nelle organizzazioni di collaborazione. Possono impartire loro direttive e prevedere la revoca dell'incarico qualora queste direttive non siano state rispettate.

2. L'incarico termina con la conclusione del periodo amministrativo comunale. Può essere rinnovato dalle nuove autorità.

Adempimento dei Compiti, Collaborazione e Fusione o Separazione dei Comuni - Collaborazione - Collaborazione sulla base del diritto pubblico

1. Per promuovere la collaborazione intercomunale, vengono introdotte conferenze dei presidenti comunali, che si costituiscono autonomamente.

2. Le conferenze possono suddividersi in sottogruppi a seconda delle esigenze, degli interessi presenti o delle circostanze geografiche.

3. Se le conferenze non hanno disposto autonomamente, le competenze e il funzionamento sono disciplinati nel regolamento esecutivo della presente legge.

Adempimento dei Compiti, Collaborazione e Fusione o Separazione dei Comuni - Collaborazione - Collaborazione sulla base del diritto pubblico

1. Qualora un comune non possa evidentemente adempiere da solo a un compito imposto per legge, o quando l'adempimento efficace ed economico del compito lo richieda, il Consiglio di Stato può fissare un termine ai comuni interessati affinché collaborino.

2. Se entro il termine fissato non viene presentata al Consiglio di Stato alcuna collaborazione, quest'ultimo può imporla.

3. Il cantone può subordinare i suoi contributi all'adempimento di certi compiti comunali a una collaborazione intercomunale, qualora quest'ultima consenta un'efficacia accresciuta o risparmi e se è nell'interesse pubblico.

Adempimento dei Compiti, Collaborazione e Fusione o Separazione dei Comuni - Collaborazione - Collaborazione sulla base del diritto pubblico

1. Due o più comuni possono concludere un accordo per la gestione di un servizio pubblico privo di personalità giuridica o di un servizio amministrativo.

2. Questi accordi rientrano, nel quadro delle competenze stabilite nell'articolo 17, nella competenza dell'organo esecutivo comunale. Regolano la questione della proprietà degli immobili e dei beni mobili necessari per il funzionamento del servizio corrispondente. Delimitano con precisione le competenze, le responsabilità e gli obblighi reciproci dell'amministrazione del servizio comune rispetto a quelli delle amministrazioni comunali coinvolte. Prevedono inoltre una clausola di risoluzione.

3. Le controversie che insorgono nell'ambito dell'accordo tra i comuni vengono decise, nel quadro delle loro competenze, sia dal tribunale cantonale sia dal consiglio di Stato o da un tribunale arbitrale. Quest'ultimo è costituito secondo le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero applicabili per analogia.

4. ...

Adempimento dei Compiti, Collaborazione e Fusione o Separazione dei Comuni - Collaborazione - Collaborazione sulla base del diritto pubblico

1. Il Consiglio di Stato promuove la collaborazione intercomunale con i comuni di altri cantoni o paesi.

2. Concorda con i cantoni o paesi interessati le disposizioni applicative e approva gli accordi di collaborazione.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione - Collaborazione sulla base del diritto privato

1. Sulla base di un contratto di diritto privato, i comuni possono collaborare tra di loro o con terzi.

2. Questo contratto rientra nella competenza del consiglio comunale. Viene approvato dall'assemblea generale nell'ambito delle competenze stabilite dall'articolo 17 della presente legge.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione - Collaborazione sulla base del diritto privato

1. I comuni possono aderire a una persona giuridica di diritto privato (fondazione, associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile o società ai sensi del Codice delle obbligazioni) o costituire essi stessi tali enti.

2. La costituzione di una tale persona giuridica o l'adesione a una persona giuridica esistente richiede, nell'ambito delle competenze dell'articolo 17, l'approvazione dell'assemblea comunale.

3. Gli articoli 75 e 84 di questa legge sono applicabili.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione - Sezione Associazione dei Comuni

1. I comuni hanno la possibilità di unirsi per risolvere insieme uno o più compiti comunali o regionali di interesse pubblico, anche se tali compiti non hanno alcun legame tra loro. Queste associazioni sono enti di diritto pubblico, non appena si organizzano secondo gli articoli da 117 a 128.

2. Il Consiglio di Stato ha la competenza di obbligare un comune ad aderire ad un'associazione quando un comune non è palesemente in grado di svolgere da solo un compito previsto dalla legge.

3. L'associazione di comuni svolge i compiti che le sono stati affidati in luogo dei comuni membri. Nel svolgimento di questi compiti, gode della stessa autonomia di cui godono questi comuni.

4. Le disposizioni del Titolo 3 si applicano con adattamenti alle associazioni di comuni.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione - Sezione Associazione dei Comuni

1. Gli statuti elaborati dai consigli comunali di comune accordo sono sottoposti all'assemblea generale o al consiglio generale per la votazione.

2. Gli statuti devono specificare in particolare

a) i comuni membri dell'associazione;

b) il nome dell'associazione e lo o gli scopi perseguiti;

c) la sede dell'associazione;

d) gli obblighi e le partecipazioni di ciascun comune membro;

e) le regole pertinenti per la redazione del bilancio e la sua revisione, nonché del bilancio preventivo;

f) il numero dei delegati di ciascun comune membro tenendo conto degli interessi rappresentati;

g) il modo di convocazione che offre a ogni comune la possibilità di essere rappresentato;

h) le competenze dell'assemblea dei delegati e del comitato, in particolare per quanto riguarda i nuovi crediti, la procedura delle loro delibere con eventuale quorum;

i) la procedura di scioglimento e le condizioni da rispettare in caso di recesso di un membro;

j) la ripartizione dei beni in caso di scioglimento dell'associazione, nel caso in cui essa differisca dalla distribuzione degli utili netti;

k) le condizioni di adesione di un nuovo comune;

l) * il modo di informazione dei comuni membri e dei cittadini: bilancio preventivo, bilancio consuntivo, rapporto annuale, pubblicazione delle decisioni, accesso pubblico ai verbali dell'organo legislativo dell'associazione dei comuni;

m) le disposizioni essenziali e l'importo a partire dal quale una spesa è soggetta a referendum facoltativo.

3. La modifica degli statuti rientra nelle competenze dell'assemblea dei delegati. È riservato il referendum facoltativo contro la modifica delle disposizioni essenziali stabilite dagli statuti.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione - Sezione Associazione dei Comuni

1. Non appena i comuni aderenti hanno approvato gli statuti, questi vengono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione. Tale approvazione è necessaria anche per tutte le modifiche agli statuti.

2. Con l'approvazione del Consiglio di Stato, l'associazione acquisisce la personalità giuridica.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione - Sezione Associazione dei Comuni

1. Gli organi dell'associazione sono

a) l'assemblea dei delegati;

b) il comitato;

c) i revisori.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione - Sezione Associazione dei Comuni

1. L'Assemblea dei Delegati è composta da rappresentanti dei comuni membri dell'associazione, designati secondo quanto previsto dallo statuto.

2. L'Assemblea dei Delegati ha nell'associazione lo stesso ruolo dell'organo decisionale nel comune.

3. Salvo diversa disposizione prevista dallo statuto, le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione - Sezione Associazione dei Comuni

1. I delegati sono nominati per la durata del periodo amministrativo.

2. I delegati possono essere revocati dall'autorità che li ha nominati.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione - Sezione Associazione dei Comuni

1. Sono soggette a referendum facoltativo le decisioni concernenti

a) le modifiche sostanziali dello statuto, definite come tali dallo statuto stesso;

b) le spese nette che superano l'importo stabilito dallo statuto.

2. Gli atti giuridici soggetti a referendum sono pubblicati mediante affissione pubblica nei comuni interessati, con l'indicazione del termine del referendum e del luogo di deposito della richiesta e delle firme.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione - Sezione Associazione dei Comuni

1. Un quinto dei comuni membri, i cui organi esecutivi si esprimono, o un quinto dell'insieme degli aventi diritto al voto dei comuni interessati, possono richiedere che gli affari menzionati nell'Articolo 122 siano sottoposti a referendum nella forma prevista dalla legislazione sulle elezioni e votazioni.

2. Gli statuti possono ridurre tale quota fino a un decimo degli aventi diritto al voto o a 1'000 aventi diritto al voto.

3. Per il resto, si applica per analogia l'Articolo 70 paragrafi 5-7.

4. L'oggetto sottoposto a votazione è approvato solo se viene accettato dalla maggioranza dei votanti e dei comuni membri.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione - Sezione Associazione dei Comuni

1. Un comitato di almeno tre membri esercita i poteri conferiti dallo statuto. Esso rappresenta l'associazione nei confronti di terzi.

2. L'associazione è rappresentata legalmente dalla firma congiunta del presidente o del vicepresidente e di un altro membro del comitato.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione - Sezione Associazione dei Comuni

1. I revisori sono nominati conformemente allo statuto. Questo può prevedere che i revisori di ciascun comune membro si alternino a turno. Gli articoli 84 e 85 si applicano mutatis mutandis.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione - Sezione Associazione dei Comuni

1. L'ente non ha il diritto di imporre tasse. Tuttavia, può riscuotere contributi dai comuni membri e, qualora previsto dagli statuti, dagli utenti dei servizi da esso gestiti.

2. Gli oneri sono ripartiti in conformità con le disposizioni stabilite negli statuti.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione - Sezione Associazione dei Comuni

1. Un comune ha fondamentalmente il diritto di recedere dall'associazione tramite disdetta consona allo statuto. Gli statuti stabiliscono le condizioni di recesso. Essi possono vietare l'esercizio di questo diritto per una determinata durata dalla fondazione dell'associazione.

2. In mancanza di un accordo, i diritti e i doveri del comune uscente nei confronti dell'associazione sono regolati da un tribunale arbitrale nominato ai sensi dell'articolo 112 della presente legge.

3. Su richiesta dell'associazione, il Consiglio di Stato può obbligare un comune a rimanere nell'associazione per i motivi elencati all'articolo 116, comma 2, della presente legge.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Collaborazione - Sezione Associazione dei Comuni

1. Salvo disposizione contraria degli statuti, l'associazione è sciolta per decisione degli organi legislativi di tutti i comuni membri. La delibera di scioglimento è soggetta all'approvazione del Consiglio di Stato.

2. Qualora solo un comune si opponga, la delibera di scioglimento è soggetta alla decisione arbitrale del Consiglio di Stato.

3. La liquidazione è di competenza degli organi dell'associazione.

Adempimento dei compiti, cooperazione e fusione o separazione dei comuni - Fusione o separazione dei comuni - Misure di incentivazione

1. Il Cantone promuove la fusione dei Comuni. Egli può, in particolare, utilizzare a tale fine i mezzi finanziari necessari provenienti da un fondo speciale appositamente costituito e alimentato, in particolare, attraverso il bilancio ordinario.

Adempimento dei compiti, cooperazione e fusione o separazione dei comuni - Fusione o separazione dei comuni - Misure di incentivazione

1. La partecipazione finanziaria del Cantone ai progetti di fusione è regolata da un'ordinanza. Questa considera in particolare il numero dei comuni coinvolti nella fusione e la loro popolazione.

2. L'ordinanza deve prevedere una regolamentazione transitoria riguardante l'aiuto concesso nell'ambito delle fusioni di comuni.

3. In considerazione di casi particolari, il Gran Consiglio può concedere un aiuto speciale aggiuntivo quando decide la fusione. Inoltre, può essere concessa una gratifica speciale se la fusione riguarda più di tre comuni.

4. In caso di fusioni successive, occorre tener conto degli aiuti concessi nelle fusioni precedenti.

Adempimento dei compiti, cooperazione e fusione o separazione dei comuni - Fusione o separazione dei comuni - Misure di incentivazione

1. Le spese per la perizia in relazione alla fusione dei comuni sono a carico del Cantone previa richiesta. L'indennità sarà pagata solo dopo la consultazione delle assemblee originarie.

2. Il Cantone concede, previa richiesta, un supporto amministrativo e giuridico per tutti i progetti di fusione dei comuni. A tal fine, il Consiglio di Stato può istituire un gruppo di lavoro interdipartimentale che li accompagna.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Fusione o separazione dei comuni - Concetto di fusione

1. La Conferenza dei Presidenti dei Comuni nomina una commissione composta dai rispettivi rappresentanti per l'elaborazione di un progetto; sulla base di ciò, la Conferenza dei Presidenti prepara un concetto di fusione dei comuni e un inventario di altre forme di cooperazione intercomunale da promuovere.

2. Il concetto di fusione esprime proposte per la fusione tra due o più comuni, in particolare quando uno o più di essi non sono più in grado di svolgere le loro funzioni essenziali, non cercano altre forme di collaborazione o la loro unione è impellente per motivi di sviluppo, buona amministrazione, o se uno di questi comuni non è più in grado di nominare tutte le autorità richieste dalla legge.

3. Il concetto di fusione deve essere presentato al Consiglio di Stato per l'approvazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Fusione o separazione dei comuni - Concetto di fusione

1. Se le proposte del concetto di fusione sono accettate dai consigli comunali interessati, questi ordinano le necessarie perizie entro un termine di tre mesi.

2. I consigli comunali possono richiedere che la fusione avvenga con comuni diversi da quelli proposti dal concetto di fusione cantonale, anche se questa fusione supera i confini distrettuali.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Fusione o separazione dei comuni - Concetto di fusione

1. Il cantone revoca il pareggio finanziario al quale un comune ha diritto, se questo è incluso nelle proposte di fusione e non vi si sottopone entro il termine di cinque anni dall'approvazione da parte del Consiglio di Stato, e se questo comune non è chiaramente più in grado di adempiere ai propri obblighi legali.

Adempimento dei compiti, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Fusione o separazione dei comuni - Concetto di fusione

1. Il Gran Consiglio può costringere due o più comuni a fondersi, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni

a) se una decisione negativa rispetto a un progetto di fusione mette in pericolo la loro continuazione finanziaria;

b) se un singolo comune rappresenta l'ostacolo a una fusione, mentre i comuni confinanti hanno già dato il loro consenso a una fusione significativa;

c) se un comune non è più in grado di garantire il funzionamento delle istituzioni, in particolare quando non può riassegnare gli uffici vacanti a causa della limitata popolazione residente.

Adempimento delle funzioni, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Fusione o separazione dei comuni - Procedura di fusione

1. Il Gran Consiglio può, dopo aver ascoltato le parti interessate, modificare il numero e i confini dei comuni mediante una delibera.

2. Il Gran Consiglio delibera su proposta del Consiglio di Stato, a seguito di una mozione o su richiesta di un comune.

Adempimento delle funzioni, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Fusione o separazione dei comuni - Procedura di fusione

1. Quando si richiede una fusione, i consigli comunali consultano i consigli generali e le assemblee generali con voto segreto.

Adempimento delle funzioni, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Fusione o separazione dei comuni - Procedura di fusione

1. Dopo questa consultazione, i consigli comunali trasmettono al Consiglio di Stato un rapporto destinato al Gran Consiglio.

2. Il rapporto contiene i risultati delle consultazioni del consiglio generale e degli elettori, così come le opinioni di ciascun consiglio comunale riguardo alla fusione.

3. Dopo aver ricevuto i rapporti, il Consiglio di Stato intraprende d'ufficio tutti i passi necessari per completare il fascicolo destinato al Gran Consiglio. Sulla base di questo fascicolo, il Consiglio di Stato elabora una bozza di decisione da sottoporre al Gran Consiglio.

Adempimento delle funzioni, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Fusione o separazione dei comuni - Procedura di fusione

1. Le comunità borghesi vengono immediatamente informate dai consigli comunali riguardo ai negoziati di fusione.

2. Le assemblee borghesi vengono consultate nella stessa data delle assemblee originarie.

3. Dopo la consultazione delle assemblee borghesi, le autorità borghesi riferiscono al Consiglio di Stato contemporaneamente alle autorità comunali.

4. Due o più comuni abitativi possono fondersi, anche se le corrispondenti comunità borghesi non si fondono.

Adempimento delle funzioni, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Fusione o separazione dei comuni - Procedura di fusione

1. La delibera decide sulla fusione delle comunità coinvolte, prevedendo in particolare che le nuove comunità assumano tutti i diritti e gli obblighi delle precedenti.

2. Inoltre, consente una gestione transitoria nei seguenti termini

a) il periodo di transizione termina in linea di principio con la scadenza di un periodo amministrativo. Per i regolamenti in vigore nelle diverse comunità fuse, il periodo di transizione può essere prorogato fino alla fine del periodo successivo;

b) il numero dei membri dell’organo esecutivo può superare il numero previsto dalla legge. Può raggiungere il numero totale di tutti i precedenti consiglieri comunali;

c) la carica di presidente può, eccezionalmente, essere svolta a turno fino alla fine del corrente periodo amministrativo;

d) le regole contenute alle lettere b e c di questo articolo sono applicabili mutatis mutandis ai consigli generali, a condizione che tutte le comunità oggetto di fusione abbiano un consiglio generale.

Adempimento delle funzioni, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Fusione o separazione dei comuni - Procedura di fusione

1. Le comunità coinvolte in una fusione possono regolare contrattualmente le condizioni della fusione e la struttura del nuovo ente. Il contratto stabilisce in particolare

a) il calendario;

b) il nome e lo stemma;

c) il trasferimento degli organi e del personale;

d) il trasferimento dei beni, degli oneri e delle obbligazioni;

e) le competenze per la chiusura dei conti e degli affari pendenti;

f) il regime transitorio.

2. Il contratto deve essere approvato dalle assemblee originarie e dal Gran Consiglio.

Adempimento delle funzioni, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Fusione o separazione dei comuni - Procedura di fusione

1. La decisione di fusione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale. La data della sua entrata in vigore è stabilita dal Consiglio di Stato.

2. In linea di principio, la fusione diventa efficace alla fine di un periodo amministrativo, in un termine che consente al nuovo ente di costituire le nuove autorità comunali o municipali secondo le consuetudini.

Adempimento delle funzioni, collaborazione e fusione o separazione dei comuni - Fusione o separazione dei comuni - Procedura di fusione

1. I principi enunciati negli articoli 136 e seguenti sono applicabili mutatis mutandis alla separazione dei comuni.

Controllo statale e tutela giuridica

1. Le corporazioni di diritto pubblico sono sottoposte alla vigilanza del Consiglio di Stato, che vigila affinché esse si amministrino conformemente alla costituzione e alle leggi.

2. Lo Stato fornisce alle corporazioni di diritto pubblico, nei limiti delle possibilità, informazioni, consigli, pareri legali, corsi in ambiti amministrativi importanti e altro.

Controllo statale e tutela giuridica

1. La vigilanza sugli enti pubblici è esercitata dal Consiglio di Stato stesso o dalle istanze da esso o dalla legge designate.

Controllo statale e tutela giuridica

1. Devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Stato

a) tutti i regolamenti, ad eccezione di quelli di portata puramente interna;

b) * ...

c) * ...

d) * ...

e) la concessione o il trasferimento delle concessioni di forza idraulica.

Controllo statale e tutela giuridica

1. Salvo disposizioni contrarie della legislazione speciale, l'autorità di vigilanza si limita a verificare se il regolamento presentatole sia conforme alla legge.

2. Nei casi in cui la vigilanza si estende all'opportunità, l'autorità di vigilanza subordina la sua approvazione a determinate condizioni.

3. L'autorità di vigilanza può modificare una disposizione solo se il comune non ha emesso esso stesso, entro un termine ragionevole, una disposizione conforme alla legge o opportuna.

4. I comuni possono sottoporre i loro progetti di regolamento al dipartimento competente per una verifica preliminare prima dell'approvazione da parte dell'assemblea comunale.

Controllo statale e tutela giuridica

1. Il Consiglio di Stato può incaricare l'ufficio cantonale competente o un gruppo di lavoro ad hoc da esso istituito di avviare un'inchiesta ufficiale contro un ente di diritto pubblico, quando sussiste il sospetto fondato che la sua corretta amministrazione sia seriamente compromessa o disturbata da azioni illecite di uno dei suoi organi o in altro modo.

2. L'organo incaricato dell'inchiesta può in particolare

a) richiedere la produzione di tutti i documenti ufficiali;

b) ascoltare i membri degli organi dell'ente di diritto pubblico e il loro personale;

c) richiedere la collaborazione della polizia cantonale;

d) adottare qualsiasi altra misura per accertare i fatti.

3. Il Consiglio di Stato può in particolare

a) in caso d'urgenza, adottare tutte le misure provvisorie utili;

b) impartire istruzioni all'ente di diritto pubblico, finalizzate a porre fine a una situazione illecita o a ripristinare il corretto funzionamento dei suoi organi e/o della sua amministrazione;

c) adottare tutte le misure necessarie per ripristinare una condizione legittima;

d) avviare le procedure previste dalla legge, in particolare emettere una diffida (art. 150 cpv. 1) o un'ammonizione (art. 151 cpv. 1) nei confronti degli organi dell'ente di diritto pubblico.

4. I costi di intervento del Consiglio di Stato e dell'organo incaricato dell'inchiesta possono essere interamente o parzialmente posti a carico dell'ente di diritto pubblico.

Controllo statale e tutela giuridica

1. Se un comune incontra difficoltà significative in un settore, il Consiglio di Stato può, in linea di principio a spese del comune, nominare uno o più esperti per assisterlo nell'adempimento delle sue funzioni. Stabilisce le condizioni di assunzione. Il comune deve essere ascoltato.

Controllo statale e tutela giuridica

1. Omissione di un obbligo da parte di un ente pubblico

Se un'autorità di un ente di diritto pubblico omette di adempiere a un compito o a un'azione obbligatoria imposta dalla legge, il Consiglio di Stato può, dopo almeno un sollecito, adottare le misure necessarie o incaricare un terzo di eseguire tale compito al posto e a spese degli enti inadempienti.

Controllo statale e tutela giuridica

1. Il Consiglio di Stato pone, a seguito di un'indagine preliminare e un'avvertenza, gli enti pubblici che persistentemente non adempiono ai propri obblighi e si oppongono alle disposizioni del governo o mettono in pericolo in modo significativo il loro equilibrio finanziario o patrimonio, in tutto o in parte, sotto amministrazione statale.

2. A tal fine, nomina uno o più commissari o un ufficio statale e stabilisce le loro competenze mediante delibera.

3. Il Consiglio di Stato comunica la sua decisione all'ente pubblico, la pubblica nel Bollettino ufficiale e informa senza indugio il Gran Consiglio.

4. L'amministrazione coatta è revocata dal Consiglio di Stato, d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati, non appena non è più necessaria. Questa decisione è comunicata agli interessati e notificata al Gran Consiglio. Essa può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale cantonale entro 30 giorni.

Controllo statale e tutela giuridica

1. L'ente pubblico può presentare ricorso al tribunale cantonale contro le delibere del Consiglio di Stato ai sensi degli articoli 150 e 151. Tale ricorso non ha effetto sospensivo.

Controllo statale e tutela giuridica

1. Ogni interessato può presentare un reclamo di sorveglianza all'autorità di vigilanza contro un'amministrazione o un organo di un ente di diritto pubblico. Il reclamo deve essere motivato.

2. Il ricorrente ha diritto a una risposta da parte dell'autorità di vigilanza.

Controllo statale e tutela giuridica

1. La tutela giurisdizionale nelle controversie amministrative è garantita dalla legge sul procedimento amministrativo e sull'amministrazione della giustizia amministrativa.

2. Salvo disposizioni contrarie, le decisioni prese da commissioni o titolari di un ufficio con poteri decisionali nell'ambito delle loro competenze possono essere impugnate presso l'autorità di nomina.

Controllo statale e tutela giuridica

1. Reclami contro la legalità o la validità di una votazione o di un'elezione sono regolati dalle disposizioni della pertinente legislazione cantonale.

Controllo statale e tutela giuridica

1. Gli enti pubblici e le loro associazioni sono legittimati a presentare reclamo al tribunale cantonale, qualora siano coinvolti da un provvedimento e abbiano un interesse legittimo alla sua revoca o modifica.

2. Inoltre, gli atti e le decisioni dell'autorità di vigilanza che violano l'autonomia comunale possono essere impugnati con reclamo al tribunale cantonale.

Disposizioni finali e transitorie

1. Sono abrogate

a) Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, in particolare la legge sull'ordinamento comunale del 13 novembre 1980;

b) Gli articoli 228, 230, 231, 233 e 234 della legge fiscale del 10 marzo 1976;

c) L'articolo 105 della legge sulle elezioni e votazioni del 17 maggio 1972.

2. La presente legge e i relativi decreti di attuazione si applicano in luogo delle disposizioni da essa abrogate e a cui si fa riferimento nella legislazione vigente.

Disposizioni finali e transitorie

1. La legge fiscale del 10 marzo 1976 è modificata.

Disposizioni finali e transitorie

1. In caso di disavanzo di bilancio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il comune delibera un piano finanziario che prevede misure di risanamento nonché l'ammortamento del disavanzo entro un termine di dieci anni.

2. Questo piano viene sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Comunale o del Consiglio Generale e del dipartimento cantonale competente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Se risulta immediatamente evidente che il comune non può rispettare il termine previsto al comma 1, un piano finanziario con misure di risanamento realizzabili deve essere sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Stato.

4. I comuni che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, presentano un disavanzo di bilancio possono rivalutare gli attivi del patrimonio amministrativo fino a questa insufficienza sulla base di un rapporto dettagliato di un revisore particolarmente qualificato ai sensi del Codice delle Obbligazioni.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il Consiglio di Stato emana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un modello di regolamento organizzativo comunale.

Disposizioni finali e transitorie

1. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

2. Il Consiglio di Stato determina la data dell'entrata in vigore della presente legge.

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