Legislator · Canton Lucerna — Raccolta delle leggi cantonali
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Legge sui comuni (GG) - Oggetto (GG)

83 Articles / Provisions · Canton Lucerna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (83)

Statutory Text (83 Provisions)

1. Disposizioni Generali

1. La legge disciplina i principi fondamentali dell'organizzazione e della cooperazione dei comuni, nonché la vigilanza cantonale sui comuni.

1. Disposizioni Generali

1. La legge si applica ai comuni del Cantone di Lucerna.

2. Per le parrocchie romano-cattoliche e evangelico-riformate, che sono sottoposte alle loro chiese nazionali, vale il diritto ecclesiastico nazionale proprio. Nella misura in cui questo non contiene disposizioni relative all'organizzazione e alla cooperazione, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di questa legge.

3. Per la parrocchia cristiano-cattolica si applicano mutatis mutandis le disposizioni di questa legge.

1. Disposizioni Generali

1. I comuni sono enti territoriali di diritto pubblico.

2. Hanno, nel rispetto del diritto superiore, poteri sovrani di legislazione e decisione nel loro territorio comunale.

3. L'autonomia dei comuni è garantita. La sua portata è determinata dalla legislazione cantonale e federale.

4. Il Consiglio di Stato elenca i comuni residenti esistenti nel Cantone di Lucerna in un regolamento.

1. Disposizioni Generali

1. Il Comune delibera, nell'ambito del diritto superiore, atti normativi per il proprio settore di competenza, che disciplinano i diritti e i doveri delle persone fisiche e giuridiche nel suo territorio, l'organizzazione del Comune e la procedura davanti alle autorità.

2. Gli aventi diritto di voto adottano atti normativi nella forma di regolamenti comunali e di regolamenti; il Consiglio comunale emette ordinanze.

Organizzazione del Comune - Disposizioni Generali

1. Il comune decide in merito alla propria organizzazione e al suo sistema di controllo con competenza e responsabilità proprie. Restano riservate le disposizioni imperative di questa legge e della legge sul bilancio finanziario dei comuni del 20 giugno 2016 (FHGG).

2. L'organizzazione comunale e il sistema di controllo devono soddisfare i seguenti requisiti minimi

a. gestione democratica del comune,

b. processi amministrativi corretti dal punto di vista legale e amministrativo,

c. sviluppo sano del bilancio finanziario.

Organizzazione del Comune - Disposizioni Generali

1. Il Comune stabilisce i principi fondamentali della sua organizzazione nel regolamento comunale. Il regolamento comunale prevale sul restante diritto comunale.

2. Il Comune stabilisce le competenze dei suoi organi e unità amministrative in un decreto normativo.

Organizzazione del Comune - Disposizioni Generali

1. Il comune regola, con un atto normativo, l'accesso alle informazioni ufficiali create o ricevute nell'adempimento dei propri compiti, concedendo tale accesso nella misura in cui non siano in contrasto disposizioni particolari e preponderanti interessi pubblici o privati meritevoli di tutela.

2. Restano salve le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (Legge cantonale sulla protezione dei dati) del 2 luglio 1990.

**Organizzazione del Comune - Aventi diritto di voto - Principi**

1. Gli aventi diritto al voto sono l'organo supremo del comune.

2. Gli aventi diritto al voto partecipano alla gestione politica del comune. Con il supporto dell'organo di controllo strategico, si impegnano nel controllo strategico del ciclo di gestione politica secondo il § 18, comma 2 FHGG, partecipano alle elezioni e decidono su affari di merito.

3. Gli aventi diritto al voto esercitano le competenze di cui al comma 2 mediante assemblea o procedimento per urna. Se queste vengono esercitate tramite urna, il regolamento comunale assicura che gli aventi diritto al voto possano esercitarle efficacemente.

4. Gli aventi diritto al voto possono trasferire le competenze di cui al comma 2 a un parlamento comunale nel quadro dei §§ 12 e 13.

**Organizzazione del Comune - Avente diritto di voto - Comune senza Parlamento Comunale**

1. Gli aventi diritto di voto hanno nella pianificazione politica del comune almeno le seguenti competenze

a. * Presa di conoscenza della strategia comunale,

b. * Presa di conoscenza del programma di legislatura,

c. * Presa di conoscenza del piano dei compiti e finanziario,

d. * Proposta di una pianificazione e presa di conoscenza dei rapporti di pianificazione.

e. * ...

2. Il consiglio comunale può sottoporre le decisioni di pianificazione conformemente al comma 1b-e a una votazione consultiva, qualora ciò sia previsto in un atto normativo del comune. Le votazioni consultive devono essere condotte secondo le disposizioni della legge sul diritto di voto del 25 ottobre 1988[4].

**Organizzazione del Comune - Avente diritto di voto - Comune senza Parlamento Comunale**

1. Gli aventi diritto al voto hanno nelle elezioni e nei referendum almeno le seguenti competenze

a. Elezione

1. del consiglio comunale,

2. * della commissione dell’educazione, se l'elezione non è trasferita al consiglio comunale ai sensi del § 21,

3. dell’organo di revisione dei conti e dell'eventuale commissione di controllo,

4. dell’ufficio elettorale.

b. Legislazione

1. Deliberazione dello statuto comunale,

2. Deliberazione dei regolamenti,

3. Approvazione dei contratti normativi e del trasferimento di competenze sovrane a terzi, purché il consiglio comunale non sia dichiarato competente da una norma.

c. Transazioni finanziarie

1. * Deliberazione del bilancio con il tasso fiscale e sui crediti aggiuntivi,

2. * Approvazione della relazione annuale con il rendiconto annuale,

3. * Deliberazione sui crediti straordinari e aggiuntivi,

4. * Approvazione del rendiconto sui crediti straordinari e aggiuntivi,

4.1. * ...

4.2. * ...

4.3. * ...

4.4. * ...

5. * Sottoscrizione di contratti di concessione,

6. * Fondazione di o partecipazione a persone giuridiche di diritto privato o pubblico o società semplici, ove il valore superi il rendimento di un'unità decimale delle imposte comunali o altra misura stabilita in un decreto comunale,

7. * Deliberazione sulla modifica della destinazione dei beni amministrativi, ove gli aventi diritto al voto ne abbiano determinato la destinazione.

d. Modifiche nella composizione e nel territorio del comune: Deliberazione sulle modifiche nella composizione o nel territorio del comune e partecipazione alla definizione delle conseguenze secondarie.

**Organizzazione del Comune - Avente diritto di voto - Comune senza Parlamento Comunale**

1. Gli elettori hanno almeno le seguenti competenze di controllo e gestione sull'attività del consiglio comunale

a. * Presa visione dei rapporti dell'organo di controllo strategico ai sensi del § 19 comma 2 FHGG,

b. * Approvazione del rapporto annuale del consiglio comunale con il rapporto di revisione dell'organo di revisione contabile,

c. * Approvazione del bilancio annuale,

d. * Approvazione del rendiconto su crediti straordinari e aggiuntivi.

2. ...

**Organizzazione del Comune - Aventi diritto di voto - Comune con parlamento comunale**

1. Gli aventi diritto di voto possono trasferire al parlamento comunale, attraverso il regolamento comunale, le loro competenze nel controllo strategico del ciclo di leadership politica nonché nelle elezioni e nelle questioni di merito, sotto riserva del § 13.

2. Essi eleggono il parlamento comunale con il sistema elettorale proporzionale secondo le disposizioni della legge elettorale ogni quattro anni, nello stesso anno in cui si elegge il consiglio comunale. Il parlamento comunale appena eletto entra in carica il 1° settembre successivo alle elezioni.

**Organizzazione del Comune - Aventi diritto di voto - Comune con parlamento comunale**

1. Ai cittadini aventi diritto di voto devono essere riservate le seguenti competenze

a. Elezione del consiglio comunale e del parlamento comunale,

b. Deliberazione del regolamento comunale,

c. Deliberazione su cambiamenti nello stato del comune e nel territorio comunale.

2. I seguenti affari sono soggetti almeno al referendum facoltativo

a. Deliberazione di regolamenti e approvazioni secondo il § 10 comma b numero 3,

b. * Deliberazione del bilancio con il tasso di imposizione,

c. * Deliberazioni su crediti speciali e aggiuntivi,

d. * Stipulazione di contratti di concessione,

1. * ...

2. * ...

3. * ...

4. * ...

e. * Fondazione o partecipazione in persone giuridiche di diritto privato o pubblico o società semplici, purché il valore superi il reddito di un'unità decimale delle imposte comunali o altra grandezza determinata in un atto normativo comunale.

Organizzazione del Comune - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo direttivo centrale del comune. Esso detiene la responsabilità complessiva. Fatti salvi i diritti degli aventi diritto di voto.

2. Il Consiglio comunale emana regolamenti di esecuzione e disposizioni per le quali è stato autorizzato a legiferare mediante statuto degli aventi diritto di voto.

3. Esso svolge tutte le funzioni che gli sono assegnate dall'ordinamento giuridico o che non sono trasferite ad altro organo del comune.

Organizzazione del Comune - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è un'autorità collegiale con almeno tre membri.

2. Il comune stabilisce nel regolamento comunale il numero dei membri. Questo stabilisce se per una carica specifica nel Consiglio comunale è necessaria un’elezione aggiuntiva. Per il resto, il Consiglio comunale assegna ai suoi membri le cariche autonomamente.

3. Il comune stabilisce in un decreto regolamentare l'organizzazione del Consiglio comunale e definisce in particolare

a. le competenze dei singoli uffici del Consiglio comunale,

b. gli affari o le aree di competenza per i quali il Consiglio comunale può conferire poteri decisionali autonomi ai singoli membri, alle commissioni del Consiglio comunale o alle unità amministrative del governo comunale,

c. i titolari della carica che sono autorizzati, in casi urgenti, a emanare le disposizioni necessarie; questi devono riferire immediatamente al Consiglio comunale.

4. Le sedute del Consiglio comunale non sono pubbliche.

Organizzazione del Comune - Consiglio Comunale

1. Gli aventi diritto al voto eleggono il consiglio comunale secondo le disposizioni della legge sul diritto di voto ogni quattro anni. Il consiglio comunale neo-eletto entra in carica il 1º settembre successivo all'elezione. È fatto salvo l'articolo 63.

2. Il comune può prevedere, nel regolamento comunale, una limitazione del mandato e il sistema di voto proporzionale.

Organizzazione del Comune - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale consente agli aventi diritto al voto di partecipare alla gestione politica del comune nella forma prescritta dall'ordinamento giuridico.

2. Il Consiglio comunale sviluppa la pianificazione politica ed è responsabile della preparazione delle elezioni e delle questioni di competenza degli aventi diritto al voto; informa periodicamente in maniera adeguata della sua attività e propone le misure di controllo necessarie.

3. Gli strumenti della pianificazione politica comprendono

a. la strategia comunale ai sensi del § 17a,

b. il programma legislativo ai sensi del § 17b,

c. il piano di compiti e finanziario ai sensi dei §§ 8 e 9 FHGG,

d. il bilancio ai sensi dei §§ 10-13 FHGG.

Organizzazione del Comune - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale redige la strategia comunale con obiettivi a lungo termine per il comune al più tardi entro due anni dall'inizio del mandato.

Organizzazione del Comune - Consiglio Comunale

1. Basato sulla strategia comunale, il consiglio comunale elabora un programma legislativo in cui vengono definiti gli obiettivi legislativi e le misure principali. La struttura del programma legislativo si orienta ai settori di competenza. Sulla sua attuazione, il consiglio comunale riferisce nel rapporto annuale ai sensi del § 17 FHGG.

Organizzazione del Comune - Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale porta la responsabilità complessiva per l'amministrazione comunale. Determina, nell'ambito dell'ordinamento giuridico, l'organizzazione e il sistema di controllo del comune.

**Organizzazione del Comune - Commissione per l'Istruzione**

1. Il comune stabilisce in un decreto normativo l'elezione, il numero dei membri e le competenze della commissione educativa secondo le disposizioni della legge sull'istruzione pubblica del 22 marzo 1999.

2. Se gli elettori scelgono la commissione educativa, tale elezione avviene secondo le disposizioni della legge sul diritto di voto ogni quattro anni, nello stesso anno in cui si svolgono le elezioni del consiglio comunale. La commissione educativa neoeletta assume il suo incarico il 1º agosto successivo all'elezione.

3. Il membro del consiglio comunale responsabile per la scuola è d'ufficio membro della commissione educativa.

Organizzazione del Comune - Amministrazione Comunale - Compiti

1. L'amministrazione comunale assolve i compiti che le sono conferiti dall'ordinamento giuridico o mediante un incarico speciale, e fornisce i servizi richiesti. Prepara gli affari del consiglio comunale ed esegue le sue deliberazioni.

**Organizzazione del Comune - Amministrazione Comunale - Segretario o Segretaria Comunale**

1. Il segretario comunale o la segretaria comunale garantisce, nell'ambito delle sue competenze, il corretto svolgimento delle procedure amministrative in conformità con lo stato di diritto e la tecnica amministrativa.

2. Egli o ella assicura che le deliberazioni e le operazioni giuridiche del comune siano chiaramente registrate e documentate secondo le indicazioni del consiglio comunale.

3. Egli o ella partecipa alle riunioni del consiglio comunale con diritto di parola consultivo.

4. Il consiglio comunale può assegnare al segretario comunale o alla segretaria comunale funzioni diverse tramite regolamento, purché sia garantito il corretto svolgimento delle procedure amministrative in conformità con lo stato di diritto e la tecnica amministrativa.

**Organizzazione del Comune - Amministrazione Comunale - Segretario o Segretaria Comunale**

1. Il Consiglio comunale nomina il Segretario o la Segretaria comunale.

2. Può essere nominato Segretario o Segretaria comunale chi ha conseguito l'attestato di capacità come Segretario o Segretaria comunale del Canton Lucerna o ha completato una formazione equivalente.

3. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli relativi alla formazione come Segretario o Segretaria comunale e al rilascio dell'attestato di capacità.

1. Organizzazione del Comune - Amministrazione Comunale - Archivio Comunale

1. Ogni comune è obbligato a mantenere un archivio con i documenti del comune che sono degni di essere archiviati.

2. L'archiviazione dovrebbe contribuire, attraverso la conservazione permanente e l'elaborazione di documenti, alla certezza del diritto, a una gestione amministrativa continua e razionale, alla creazione di trasparenza e tracciabilità delle azioni statali, nonché alla fornitura di basi per la ricerca.

Organizzazione del Comune - Amministrazione comunale - Archivio comunale

1. Per la conservazione e l'utilizzo del materiale d'archivio, così come per la tutela dei diritti da garantire in tale ambito e le relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge sull'archivistica del 16 giugno 2003.

**Organizzazione del Comune - Disposizioni Comuni**

1. Sono eleggibili nel parlamento comunale, nel consiglio comunale, nella commissione dell'istruzione, nella commissione dei conti e nella commissione di controllo coloro che hanno diritto di voto in questioni comunali.

Organizzazione del Comune - Disposizioni comuni

1. Incompatibile in una persona è un incarico

a. nell'organo di revisione contabile o nella commissione di controllo con un incarico nel consiglio comunale o un impiego presso il comune,

b. come segretario o segretaria comunale con un incarico nel consiglio comunale,

c. * nella commissione educativa con un incarico nel consiglio comunale, con riserva dell'articolo 21 paragrafo 3,

d. nel parlamento comunale con un incarico nel consiglio comunale.

2. Le incompatibilità secondo la Costituzione dello Stato [7] a causa di parentela e affinità si applicano anche nel rapporto tra l'organo di revisione contabile e la commissione di controllo nei confronti del consiglio comunale.

3. Il comune può prevedere ulteriori motivi di incompatibilità in un atto normativo.

Organizzazione del Comune - Disposizioni comuni

1. Ogni membro del parlamento comunale, del consiglio comunale, della commissione di revisione nonché il cancelliere o la cancelliera comunale prestano il giuramento o l'affermazione solenne.

2. I membri del consiglio comunale prestano il giuramento o l'affermazione solenne davanti a un rappresentante o una rappresentante dell'autorità di vigilanza cantonale. Nei comuni con un parlamento comunale, prestano il giuramento o l'affermazione solenne davanti al parlamento comunale.

3. I comuni possono disciplinare i dettagli relativi alla prestazione del giuramento dei membri delle loro autorità e commissioni. Possono in particolare prevedere la prestazione del giuramento da parte dei membri della commissione di controllo e della commissione educativa.

4. Chi non presta il giuramento o l'affermazione solenne rinuncia alla carica. Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni del § 11, paragrafi 1, 2 e 4 della legge sul consiglio cantonale del 28 giugno 1976.

Organizzazione del Comune - Disposizioni comuni

1. Il Comune disciplina il diritto di firma in un atto normativo.

2. Le delibere del Consiglio comunale devono essere firmate almeno da un membro del Consiglio comunale e dal segretario comunale o dalla segretaria comunale, oppure dal loro sostituto o dalla loro sostituta.

Organizzazione del Comune - Disposizioni comuni

1. Nei negozi giuridici che riguardano determinate persone fisiche o giuridiche, si applicano i motivi di ricusazione secondo il § 14 della legge sulla giurisdizione amministrativa del 3 luglio 1972 anche per

a. il parlamento comunale,

b. l'organo di revisione contabile, la commissione di controllo e altre commissioni,

c. tutte le persone che partecipano a un negozio giuridico in qualsiasi forma e che possono influenzare l'esito del procedimento.

2. Nei negozi che riguardano l'intera comunità o parti di essa, altre organizzazioni di diritto pubblico o una maggioranza generalmente descritta di persone, in particolare quando si tratta di atti normativi, non sussiste l'obbligo di ricusazione.

3. Se un organo comunale è incapace di deliberare a causa di motivi di ricusazione o per altri motivi, l'autorità di vigilanza cantonale determina il da farsi. Può agire al posto dell'organo o nominare come istanza decisionale l'organo di un altro comune.

Iniziativa Comunale

1. Con l'iniziativa comunale, gli aventi diritto al voto possono richiedere la votazione su un affare del comune, che rientra nella sua competenza.

2. L'iniziativa comunale non è consentita per i seguenti affari

a. Acquisizione della cittadinanza comunale,

b. * Delibera sul bilancio e sull'aliquota fiscale,

c. Crediti supplementari,

d. Approvazione dei conti e dei rendiconti.

3. Le iniziative comunali possono essere presentate nella forma di suggerimento (iniziativa non formulata). Per le iniziative comunali che richiedono l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di regolamenti o la modifica dello statuto comunale, è ammessa anche la forma del progetto (iniziativa formulata).

4. Un'iniziativa comunale è valida se presenta le firme valide di un decimo degli aventi diritto al voto, arrotondate al decimo più vicino, almeno 10 firme e al massimo 500. Il comune può prevedere una regolamentazione diversa nello statuto comunale.

Iniziativa Comunale

1. Il consiglio comunale verifica la formazione formale dell'iniziativa.

2. Tratta un'iniziativa comunale formata entro un anno dalla presentazione nel seguente modo

a. Se l'iniziativa si rivela illegale o chiaramente inapplicabile ai sensi del § 145 della legge sul diritto di voto, il consiglio comunale la dichiara totalmente o parzialmente invalida.

b. Se l'iniziativa si rivela valida, il consiglio comunale ordina la votazione secondo i paragrafi 3 fino a 5 e secondo le disposizioni della legge sul diritto di voto.

3. Se il consiglio comunale approva un'iniziativa non formulata, può sottoporre alla votazione una decisione al posto dell'iniziativa che corrisponde alla richiesta dell'iniziativa.

4. Un'iniziativa formulata può essere rettificata redazionalmente dal consiglio comunale. Non può apportare modifiche di contenuto.

5. Il consiglio comunale può presentare con l'iniziativa un controprogetto all'alternativa che contiene una regolamentazione differente per lo stesso oggetto.

6. Se una richiesta d'iniziativa viene accettata dai votanti sotto forma di suggerimento, il consiglio comunale deve ordinare entro un anno la votazione sulla decisione esecutiva.

Iniziativa comunale

1. Finché non viene indetto il referendum comunale, le persone autorizzate sui moduli delle firme possono ritirare l'iniziativa incondizionatamente o a favore di una controproposta del consiglio comunale.

Iniziativa Comunale

1. Se il consiglio comunale non è in grado di trattare un'iniziativa comunale entro il termine previsto, l'autorità di vigilanza cantonale può prorogare i termini di cui al § 39 per un massimo di sei mesi.

Iniziativa comunale

1. Per la presentazione e la convalida delle iniziative comunali e per le votazioni degli aventi diritto al voto si applicano le disposizioni della legge sul diritto di voto.

2. Le iniziative comunali vengono sottoposte a voto con la stessa procedura (voto alle urne o procedura di assemblea) prevista per i corrispondenti progetti del consiglio comunale.

Iniziativa comunale

1. Nelle comunità con un parlamento comunale, il parlamento è responsabile per il trattamento delle iniziative comunali (dichiarazione di invalidità, accettazione, rifiuto e controprogetti) così come per le proroghe dei termini. La procedura è regolata analogamente alle disposizioni previste dal § 41 di questa legge e dalla legge sul consiglio cantonale del 28 giugno 1976.

Trasferimento di Compiti, Collaborazione - Disposizioni Generali

1. Il comune può adempiere ai propri compiti, fatta salva la riserva di disposizioni particolari, da solo o insieme ad altri comuni, oppure può trasferirli a un prestatore di servizi esterno. Può istituire o partecipare a imprese di natura privata o pubblica.

2. Il comune non può trasferire le competenze degli aventi diritto al voto né i compiti di guida politica del consiglio comunale.

Trasferimento di Compiti, Collaborazione - Disposizioni Generali

1. Se il comune trasferisce compiti a un prestatore di servizi esterno, rimane comunque l'ente responsabile dei compiti. Sovrintende all'adempimento dei compiti e assume la responsabilità complessiva. Garantisce di poter rieseguire i compiti trasferiti dopo un adeguato lasso di tempo o trasferirli a un altro prestatore di servizi esterno per l'esecuzione.

2. Le competenze degli aventi diritto di voto e i doveri del consiglio comunale nella gestione politica del comune si applicano mutatis mutandis ai compiti trasferiti.

3. Se l'organo di un prestatore di servizi esterno emette decisioni ai sensi della legge sulla giustizia amministrativa in sostituzione del comune, è competente anche per il trattamento di eventuali opposizioni. Inoltre, si può esperire il rimedio giuridico che sarebbe ammissibile contro una decisione corrispondente del comune.

Trasferimento di Compiti, Cooperazione - Contratti

1. Il comune può stipulare contratti di diritto privato con altre entità pubbliche o con privati.

2. Nei contratti di diritto privato non possono essere concordati

a. Norme giuridiche,

b. il trasferimento di competenze sovrane, in particolare le competenze per la legislazione o per l'emanazione di decisioni ai sensi della legge sulla procedura amministrativa.

Trasferimento di Compiti, Cooperazione - Contratti

1. Il comune può stipulare contratti di diritto pubblico con altri enti pubblici o con privati.

2. In particolare, attraverso contratti di diritto pubblico, può costituire semplici associazioni di diritto pubblico e affidare loro compiti pubblici da svolgere congiuntamente. Gli articoli 530 e seguenti del Codice delle obbligazioni svizzero sono applicabili come diritto pubblico cantonale.

**Trasferimento di Compiti, Cooperazione - Unione di Comuni e Consorzio - Unione di Comuni** 1. **Trasferimento di Compiti** Gli enti locali possono trasferire alcune delle loro competenze a un'unione di comuni o a un consorzio per la gestione di determinati servizi o funzioni pubbliche. Tale trasferimento deve rispettare le normative nazionali e regionali pertinenti e deve essere adeguatamente documentato tramite un accordo formale tra le parti coinvolte. 2. **Cooperazione** L'unione di comuni agisce come un'entità di cooperazione per migliorare l'efficienza e l'efficacia nella gestione dei servizi pubblici. I comuni membri condividono risorse e competenze per raggiungere obiettivi comuni e beneficiare di economie di scala. 3. **Unione di Comuni** L'unione di comuni è una forma di cooperazione tra diversi comuni, istituita per adempiere a compiti specifici che superano le capacità di un singolo comune. La struttura, l'organizzazione e il funzionamento dell'unione di comuni sono determinati dallo statuto, approvato da tutti i comuni partecipanti. 4. **Consorzio** Un consorzio è una forma più strutturata di collaborazione tra enti locali per la realizzazione di progetti specifici e per la gestione condivisa di servizi complessi. I consorzi possono avere personalità giuridica e sono soggetti a regolamenti particolari che ne disciplinano il funzionamento.

1. I comuni possono costituire associazioni di comuni per l'adempimento congiunto di uno o più compiti pubblici.

2. Le associazioni di comuni sono enti di diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria. I membri sono i comuni aderenti.

3. Gli statuti, le disposizioni normative e le decisioni adottate in base a essi dall'associazione di comuni prevalgono sul diritto e le deliberazioni dei comuni membri.

**Trasferimento di Compiti, Cooperazione - Unione di Comuni e Consorzio - Unione di Comuni** 1. **Trasferimento di Compiti** Gli enti locali possono trasferire alcune delle loro competenze a un'unione di comuni o a un consorzio per la gestione di determinati servizi o funzioni pubbliche. Tale trasferimento deve rispettare le normative nazionali e regionali pertinenti e deve essere adeguatamente documentato tramite un accordo formale tra le parti coinvolte. 2. **Cooperazione** L'unione di comuni agisce come un'entità di cooperazione per migliorare l'efficienza e l'efficacia nella gestione dei servizi pubblici. I comuni membri condividono risorse e competenze per raggiungere obiettivi comuni e beneficiare di economie di scala. 3. **Unione di Comuni** L'unione di comuni è una forma di cooperazione tra diversi comuni, istituita per adempiere a compiti specifici che superano le capacità di un singolo comune. La struttura, l'organizzazione e il funzionamento dell'unione di comuni sono determinati dallo statuto, approvato da tutti i comuni partecipanti. 4. **Consorzio** Un consorzio è una forma più strutturata di collaborazione tra enti locali per la realizzazione di progetti specifici e per la gestione condivisa di servizi complessi. I consorzi possono avere personalità giuridica e sono soggetti a regolamenti particolari che ne disciplinano il funzionamento.

1. Gli statuti di un'associazione comunale con più compiti possono prevedere che non tutti i membri debbano partecipare a tutti i compiti.

2. Per i compiti con partecipazione volontaria deve essere tenuta una contabilità separata. I comuni che non partecipano a questi compiti non hanno diritto di voto né obbligo di cofinanziamento nel relativo ambito d'attività.

Trasferimento di Compiti, Collaborazione - Unione di Comuni e Consorzio - Unione di Comuni

1. L'associazione comunale dispone di almeno i seguenti organi

a. Assemblea dei delegati, composta da almeno una persona delegata per ogni membro (consiglio comunale); l'assemblea dei delegati si riunisce pubblicamente,

b. Direzione dell'associazione, composta da almeno una persona; questa non può appartenere all'assemblea dei delegati,

c. * Organo di controllo con i compiti dell'organo di revisione contabile descritti nel FHGG.

**Trasferimento di Compiti, Cooperazione - Unione di Comuni e Consorzio - Unione di Comuni** 1. **Trasferimento di Compiti** Gli enti locali possono trasferire alcune delle loro competenze a un'unione di comuni o a un consorzio per la gestione di determinati servizi o funzioni pubbliche. Tale trasferimento deve rispettare le normative nazionali e regionali pertinenti e deve essere adeguatamente documentato tramite un accordo formale tra le parti coinvolte. 2. **Cooperazione** L'unione di comuni agisce come un'entità di cooperazione per migliorare l'efficienza e l'efficacia nella gestione dei servizi pubblici. I comuni membri condividono risorse e competenze per raggiungere obiettivi comuni e beneficiare di economie di scala. 3. **Unione di Comuni** L'unione di comuni è una forma di cooperazione tra diversi comuni, istituita per adempiere a compiti specifici che superano le capacità di un singolo comune. La struttura, l'organizzazione e il funzionamento dell'unione di comuni sono determinati dallo statuto, approvato da tutti i comuni partecipanti. 4. **Consorzio** Un consorzio è una forma più strutturata di collaborazione tra enti locali per la realizzazione di progetti specifici e per la gestione condivisa di servizi complessi. I consorzi possono avere personalità giuridica e sono soggetti a regolamenti particolari che ne disciplinano il funzionamento.

1. Gli statuti contengono almeno disposizioni riguardanti

a. il nome e la sede,

b. i compiti,

c. gli organi (composizione e principali competenze),

d. il diritto di voto delle rappresentanze comunali nell'assemblea dei delegati,

e. le decisioni importanti nel senso di cui al § 54 comma 2,

f. il finanziamento, il bilancio finanziario, il riparto dei costi,

g. la modifica degli statuti,

h. il recesso e le sue conseguenze patrimoniali,

i. lo scioglimento.

2. Gli statuti contengono eventualmente disposizioni riguardanti

a. l’autorizzazione dell’assemblea dei delegati o della direzione dell'ente locale a emanare norme giuridiche,

b. la facoltà dell'ente associativo di emanare decisioni nel senso della legge sulla giustizia amministrativa.

3. Qualora i membri con diritto di voto costituiscano un organo, gli statuti devono prevedere e disciplinare il diritto di iniziativa e di referendum contro le decisioni dell'assemblea dei delegati.

4. Se gli statuti non contengono disposizioni, gli articoli 60 ss. del Codice Civile Svizzero concernenti l'associazione sono applicabili in via sussidiaria come diritto pubblico cantonale.

**Trasferimento di Compiti, Cooperazione - Unione di Comuni e Consorzio - Unione di Comuni** 1. **Trasferimento di Compiti** Gli enti locali possono trasferire alcune delle loro competenze a un'unione di comuni o a un consorzio per la gestione di determinati servizi o funzioni pubbliche. Tale trasferimento deve rispettare le normative nazionali e regionali pertinenti e deve essere adeguatamente documentato tramite un accordo formale tra le parti coinvolte. 2. **Cooperazione** L'unione di comuni agisce come un'entità di cooperazione per migliorare l'efficienza e l'efficacia nella gestione dei servizi pubblici. I comuni membri condividono risorse e competenze per raggiungere obiettivi comuni e beneficiare di economie di scala. 3. **Unione di Comuni** L'unione di comuni è una forma di cooperazione tra diversi comuni, istituita per adempiere a compiti specifici che superano le capacità di un singolo comune. La struttura, l'organizzazione e il funzionamento dell'unione di comuni sono determinati dallo statuto, approvato da tutti i comuni partecipanti. 4. **Consorzio** Un consorzio è una forma più strutturata di collaborazione tra enti locali per la realizzazione di progetti specifici e per la gestione condivisa di servizi complessi. I consorzi possono avere personalità giuridica e sono soggetti a regolamenti particolari che ne disciplinano il funzionamento.

1. Le comunità che intendono creare un'associazione comunale approvano la bozza dello statuto e autorizzano eventuali contributi in denaro o beni da esse forniti. Designano i loro rappresentanti nell'assemblea dei delegati e conferiscono loro l'autorizzazione necessaria per la costituzione.

2. Un'associazione comunale si costituisce mediante la delibera dell'assemblea costitutiva dei delegati. Tale delibera contiene almeno

a. l'intenzione di costituire l'associazione comunale e di esistere come ente di diritto pubblico,

b. l'accettazione dello statuto,

c. la nomina della direzione dell'associazione e dell'organo di controllo,

d. eventuali disposizioni relative ai contributi in denaro o beni.

3. L'adesione successiva di una comunità a un'associazione comunale avviene mediante la delibera di ammissione dell'assemblea dei delegati. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis al procedimento di adesione.

Trasferimento di Compiti, Collaborazione - Unione di Comuni e Consorzio - Unione di Comuni

1. L'autorità cantonale competente può, sulla base di una disposizione legislativa speciale e regolando l'obbligo di compensazione per il comune che aderisce,

a. obbligare un comune ad aderire a un'associazione di comuni,

b. obbligare un'associazione di comuni ad accettare un comune.

2. Se l'adesione non avviene entro il termine stabilito, la dichiarazione di adesione o la delibera di accettazione vengono disposte dall'autorità cantonale designata nel diritto speciale, secondo le norme sull'esecuzione sostitutiva.

Trasferimento di Compiti, Collaborazione - Unione di Comuni e Consorzio - Unione di Comuni

1. Il comune partecipa alle decisioni dell'associazione comunale attraverso la sua rappresentanza nell'assemblea dei delegati. Essa

a. elegge la rappresentanza, le fornisce obiettivi e controlla la sua attività,

b. può, tramite la sua rappresentanza nell'assemblea dei delegati, presentare mozioni, in particolare per la modifica degli statuti, eventualmente per l'adozione di norme giuridiche e per lo scioglimento dell'associazione comunale,

c. impartisce alla sua rappresentanza le necessarie autorizzazioni prima di decisioni importanti dell'associazione comunale secondo il comma 2.

2. La rappresentanza del comune informa periodicamente il comune sulle attività dell'associazione. Prima delle decisioni che negli statuti o nell'ordinamento giuridico del comune sono indicate come importanti, essa raccoglie le necessarie autorizzazioni dal comune.

Trasferimento di Compiti, Collaborazione - Unione di Comuni e Consorzio - Unione di Comuni

1. Per le obbligazioni dell'associazione comunale risponde in primo luogo il patrimonio dell'associazione. Qualora questo non offra copertura sufficiente, le comunità associative sono responsabili solidalmente nei confronti dei creditori.

2. Le comunità associative rispondono tra di loro proporzionalmente in base alla loro forza di voto nell'associazione comunale, salvo diversa disposizione negli statuti.

**Trasferimento di Compiti, Collaborazione - Unione di Comuni e Consorzio - Consorzio**

1. Le associazioni di scopo sono enti di diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria. Membri sono i comuni aderenti e il cantone.

2. Salvo che una legge speciale contenga disposizioni divergenti, le norme relative all'unione di comuni si applicano anche all'associazione di scopo. Per quanto riguarda le deliberazioni e la rappresentanza del cantone, le regole applicabili agli accordi intercantonali si applicano mutatis mutandis.

Trasferimento di Compiti, Collaborazione - Relazioni Intercantonali

1. Se la natura dei compiti e l'interesse della situazione lo richiedono, possono con l'autorizzazione del Consiglio di Stato

a. i comuni di Lucerna concludere contratti con comuni di altri cantoni,

b. i comuni di Lucerna aderire ad associazioni comunali o di scopo di altri cantoni,

c. i comuni di altri cantoni aderire ad associazioni comunali o di scopo di Lucerna.

2. Il Consiglio di Stato regola le questioni relative alla partecipazione intercantonale mediante accordi con gli altri cantoni.

Modifiche nella struttura comunale e nel territorio comunale - Modifiche nella struttura comunale

1. In caso di modifiche nella composizione comunale, i comuni vengono istituiti ex novo o sciolti mediante fusione o scissione.

Cambiamenti nella composizione del comune e nel territorio comunale - Cambiamenti nella composizione del comune

1. Gli elettori aventi diritto di voto o i consigli comunali dei comuni coinvolti possono avviare la procedura.

Modifiche nella struttura comunale e nel territorio comunale - Modifiche nella struttura comunale

1. Nell'unione o nella divisione dei comuni, la configurazione e le conseguenze accessorie dell'unione o della divisione devono essere regolate in un contratto di diritto pubblico. Questo richiede l'approvazione degli aventi diritto di voto.

2. Se un comune viene diviso in più nuovi comuni, gli aventi diritto di voto decidono la configurazione e le conseguenze accessorie della divisione in un atto normativo.

**Modifiche nella composizione dei comuni e nel territorio comunale - Modifiche nella composizione dei comuni**

1. I diritti di partecipazione previsti dalla Costituzione del Cantone restano riservati.

2. Le fusioni e le divisioni dei comuni approvate dagli aventi diritto di voto dei comuni interessati non possono entrare in vigore prima dell'approvazione da parte del Consiglio cantonale.

3. Il Consiglio cantonale concede l'approvazione attraverso una delibera del Consiglio cantonale. Rifiuta l'approvazione se la fusione o la divisione è inopportuna.

4. Un comune può presentare al Consiglio cantonale una richiesta di fusione o divisione ai sensi del § 74 comma 3 della Costituzione cantonale per decisione. Il Consiglio cantonale decide attraverso decreto. Se i comuni interessati non riescono a concordare ulteriori regolamenti sulla struttura e le conseguenze accessorie della fusione o divisione, il Consiglio cantonale decide su richiesta del Consiglio di Stato mediante delibera del Consiglio cantonale.

**Modifiche nella composizione dei comuni e nel territorio comunale - Modifiche nella composizione dei comuni**

1. Il comune unito assume, per successione universale, tutti i diritti e gli obblighi dei comuni dissolti, nonché l'intero patrimonio con attivo e passivo senza liquidazione.

2. In caso di divisione di un comune, i comuni coinvolti disciplinano l'assegnazione dei diritti e degli obblighi, nonché del patrimonio con attivo e passivo del comune da dissolvere, nel contratto o nell'atto normativo.

**Modifiche nella composizione dei comuni e nel territorio comunale - Modifiche nella composizione dei comuni**

1. La durata del mandato degli organi comunali termina con la fusione o la divisione dei comuni.

2. Gli aventi diritto al voto possono, al più presto con l'approvazione della fusione o divisione dei comuni, prorogare la durata del mandato degli organi da loro eletti fino al momento della fusione o divisione. Sulla proroga della durata del mandato del consiglio comunale e di un eventuale parlamento comunale si deve decidere entro e non oltre il 30 giugno dell'anno precedente alle elezioni.

3. Nella misura in cui il consiglio comunale è competente per l'elezione degli organi, può prorogare la loro durata del mandato fino al momento della fusione o divisione.

**Modifiche nella composizione dei comuni e nel territorio comunale - Modifiche nella composizione dei comuni**

1. Gli aventi diritto al voto dei comuni coinvolti eleggono i nuovi organi comunali prima dell'entrata in vigore dell'unione o della divisione.

2. Per la formazione dei collegi elettorali sono determinanti le condizioni conseguenti all'unione o alla divisione.

**Modifiche nella composizione dei comuni e nel territorio comunale - Modifiche nella composizione dei comuni**

1. I comuni possono prevedere che ai comuni coinvolti, durante l'elezione dei nuovi organi comunali per la prima durata del mandato dopo l'unione o la divisione, sia garantito uno o più seggi.

2. Il consiglio cantonale approva la regolamentazione del procedimento elettorale mediante delibera del consiglio cantonale.

Modifiche nella struttura comunale e nel territorio comunale - Modifiche nella struttura comunale

1. In caso di fusione, il diritto di cittadinanza dei comuni sciolti viene sostituito ex lege dal diritto di cittadinanza del comune unito.

2. In caso di divisione di un comune, i comuni interessati determinano nel contratto o nel provvedimento normativo quale diritto di cittadinanza sostituirà quello dei comuni sciolti.

Modifiche nella struttura comunale e nel territorio comunale - Modifiche nella struttura comunale

1. Per atti amministrativi e misure necessariamente indispensabili ed improrogabili, resi necessari dal cambiamento nella composizione del comune, non vengono imposti né diritti né altre imposte, né vengono richieste spese.

2. Rimane riservata la riscossione di tributi di diritto federale.

**Modifiche nella composizione dei comuni e nel territorio comunale - Modifiche nella composizione dei comuni**

1. Il consiglio cantonale può stabilire eccezioni alla regolamentazione legislativa per le conseguenze accessorie di una fusione o divisione, in particolare per quanto riguarda i termini e i dettagli delle procedure, qualora ciò sia indicato per l'esecuzione ordinata di una fusione o divisione.

**Modifiche nella composizione dei comuni e nel territorio comunale - Modifiche nel territorio comunale**

1. In caso di modifiche nel territorio comunale, i confini comunali vengono ridisegnati senza che vengano create o dissolte nuove comuni. Restano riservate le disposizioni per la sistemazione dei confini secondo la legge sulla geoinformazione dell'8 settembre 2003.

**Modifiche nella composizione dei comuni e nel territorio comunale - Modifiche nel territorio comunale**

1. In caso di modifiche nel territorio comunale, la configurazione e le conseguenze accessorie devono essere disciplinate in un contratto di diritto pubblico. Questo richiede l'approvazione degli aventi diritto al voto.

2. La delibera sulla modifica del territorio comunale è soggetta all'approvazione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato approva la delibera, a condizione che non si oppongano interessi pubblici preminenti del Cantone o dei comuni limitrofi.

Sorveglianza Cantonale - Disposizioni Generali

1. Ogni comune garantisce di disporre di un sistema di controllo che soddisfi i requisiti minimi democratici, dello stato di diritto, amministrativi e finanziari conformemente ai §§ 5 comma 2 e 102.

2. La vigilanza cantonale supporta il comune nell'assicurazione della qualità in modo autonomo. I rapporti di controllo dell'autorità di vigilanza cantonale sono indirizzati principalmente al comune. Quest'ultimo deve adottare in modo tempestivo e sotto la propria responsabilità le misure correttive necessarie.

3. La vigilanza cantonale è uno strumento per l'attuazione dei requisiti minimi nel comune. Se un comune non soddisfa i requisiti minimi in modo autonomo e tempestivo, il cantone si adopera per la correzione delle carenze attraverso misure di vigilanza.

Sorveglianza Cantonale - Disposizioni Generali

1. Sono soggetti alla vigilanza cantonale

a. i comuni, ad eccezione delle comunità ecclesiastiche che sono subordinate a una chiesa nazionale,

b. le associazioni di comuni.

2. Le disposizioni relative agli organi comunali si applicano mutatis mutandis agli organi associativi.

Sorveglianza Cantonale - Disposizioni Generali

1. Il comune presenta annualmente alla autorità di sorveglianza cantonale la seguente documentazione

a. * ...

b. * Documentazione di pianificazione: strategia comunale, programma legislativo, piano dei compiti e finanziario, nonché bilancio,

c. Documentazione di controllo: conto consuntivo con il verbale delle deliberazioni e il rapporto annuale, rapporti dell'organo di revisione contabile con la documentazione di revisione, nonché rapporti dell'eventuale commissione di controllo.

Sorveglianza Cantonale - Disposizioni Generali

1. L'autorità di vigilanza cantonale verifica, laddove necessario, se l'organizzazione e i processi decisionali del comune sono compatibili con le disposizioni della presente legge e con quelle del FHGG e se il comune soddisfa i requisiti minimi per la governance secondo lo stato di diritto.

2. Verifica annualmente se il bilancio e il programma legislativo, il piano delle attività e finanziario nonché il rapporto annuale sono conformi al diritto superiore, in particolare alle norme di contabilità e agli indicatori finanziari richiesti, e se il comune soddisfa i requisiti minimi per uno sviluppo sano del bilancio finanziario.

3. All'autorità di vigilanza cantonale non compete la verifica dell'adeguatezza.

Sorveglianza Cantonale - Disposizioni Generali

1. Un provvedimento di vigilanza può essere disposto quando un comune non soddisfa i requisiti minimi.

2. I provvedimenti di vigilanza sono

a. istruzioni a un organo comunale, esclusi gli aventi diritto al voto,

b. la disposizione sostitutiva di una delibera o di un'azione di un organo comunale,

c. la rimozione dall'incarico,

d. la revoca dell'autonomia e l'istituzione di un'amministrazione cantonale, i cui compiti sono definiti dal Consiglio di Stato.

Sorveglianza Cantonale - Disposizioni Generali

1. Le autorità di vigilanza cantonale in base a questa legge sono il Consiglio di Stato e le autorità di vigilanza da esso designate nel regolamento.

2. Il Consiglio di Stato può disporre tutte le misure di vigilanza secondo il § 103 comma 2. L'autorità di vigilanza designata nel regolamento è competente per l'emissione di istruzioni.

Sorveglianza Cantonale - Disposizioni Generali

1. È fatta salva la vigilanza speciale prevista nelle leggi speciali.

Sorveglianza Cantonale - Procedura

1. L'autorità di vigilanza cantonale può richiedere documenti al comune e accertare d'ufficio i fatti rilevanti ai fini della vigilanza.

2. Nelle questioni di vigilanza finanziaria si applica la seguente procedura

a. L'autorità di vigilanza esamina annualmente i documenti di pianificazione e controllo presentati dal comune. Se i documenti risultano incompleti o poco chiari, accerta i fatti rilevanti ai fini della vigilanza.

b. Se l'autorità di vigilanza non rileva difetti significativi ai fini della vigilanza, lo annota nel rapporto di controllo e lo trasmette al consiglio comunale per gli aventi diritto di voto.

c. Se l'autorità di vigilanza riscontra difetti significativi ai fini della vigilanza, li annota nel rapporto di controllo dopo aver garantito il diritto di essere ascoltati. Può emettere istruzioni. Per il resto si applica il comma 2b.

d. Se l'autorità di vigilanza reputa necessarie altre misure di vigilanza, trasmette il rapporto di controllo, dopo aver garantito il diritto di essere ascoltati, al consiglio comunale per gli aventi diritto di voto e al consiglio di governo.

Supervisione Cantonale - Procedura

1. Il Consiglio di Stato può archiviare il procedimento, rinviare la questione all'autorità di sorveglianza da lui designata affinché adotti le misure necessarie, disporre ulteriori accertamenti dei fatti o adottare una misura di sorveglianza.

2. Il Consiglio di Stato può affidare al Dipartimento di Giustizia e Sicurezza l'accertamento dei fatti e, se necessario, ordinare un'inchiesta amministrativa.

3. Il Comune si fa carico delle spese del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato. Quest'ultimo può rinunciare in tutto o in parte al trasferimento delle spese.

Sorveglianza Cantonale - Procedura

1. Se una persona eletta dagli aventi diritto di voto per la durata del mandato ha commesso reati gravi o ripetuti, o violazioni dei doveri d'ufficio tali da rendere la sua permanenza in carica incompatibile con gli interessi pubblici, il Consiglio di Stato può sospenderla provvisoriamente o rimuoverla dall'incarico.

2. Nel caso di rimozione di una persona eletta con il sistema maggioritario, il consiglio comunale indice un'elezione straordinaria per il resto del mandato. Per le persone elette con il sistema proporzionale, viene designata la persona sostitutiva secondo le norme previste per le elezioni del Consiglio nazionale.

Sorveglianza Cantonale - Procedura

1. A meno che non sia previsto un altro mezzo di ricorso, le deliberazioni degli organi comunali e delle associazioni di comuni possono essere impugnate con ricorso comunale dinanzi al Consiglio di Stato e le deliberazioni delle associazioni di scopo dinanzi al Tribunale cantonale.

2. È legittimato a presentare un ricorso comunale contro una deliberazione chiunque abbia un interesse degno di protezione alla sua revoca o modifica.

3. Il termine per il ricorso è di dieci giorni dalla votazione popolare contestata o dalla notifica o pubblicazione ufficiale della deliberazione impugnata.

4. Il ricorso comunale ha effetto sospensivo solo se così disposto dall'autorità di ricorso o dal dipartimento istruttore.

5. Con il ricorso comunale possono essere contestati

a. l’accertamento errato o incompleto dei fatti,

b. l’errata applicazione del diritto, inclusi l'eccesso e l'abuso di discrezionalità.

6. Per il resto, la legge del 3 luglio 1972 sulla giustizia amministrativa si applica per analogia. Il ricorso amministrativo è inammissibile.

Disposizioni finali

1. Ogni comune e la parrocchia cristiano-cattolica emanano al più tardi entro il 1° gennaio 2008 un regolamento comunale ai sensi di questa legge.

2. Se un comune non adempie a questo obbligo, il consiglio dei ministri adotta al suo posto e a sue spese le misure e regolamenti necessari. Il consiglio comunale deve essere ascoltato prima delle disposizioni pertinenti. Il ricorso amministrativo contro le disposizioni del consiglio dei ministri non è ammesso.

3. Finché il regolamento comunale non è in vigore, si applicano le disposizioni della legge comunale del 9 ottobre 1962. Le disposizioni sulle modifiche nella composizione e nel territorio del comune, nonché sul bilancio finanziario, entrano immediatamente in vigore. Il § 22, comma 3, così come le modifiche alla legge sull'istruzione pubblica come previsto dal § 116, comma h, entrano in vigore in vista del periodo di mandato che inizia il 1° agosto 2008.

Disposizioni finali

1. Le chiese regionali devono adeguare le loro basi legali a questa legge entro il 31 dicembre 2007. Il Consiglio di governo può prorogare il termine in casi giustificati.

2. Finché e nella misura in cui le parrocchie e le fondazioni ecclesiastiche delle chiese regionali non abbiano ancora adeguato e messo in vigore le loro basi legali, si applicano le disposizioni della legge comunale del 9 ottobre 1962.

Disposizioni finali

1. Le associazioni comunali e le associazioni per scopo specifico devono adeguare i loro statuti entro e non oltre il 1° gennaio 2008.

2. Finché e nella misura in cui gli statuti non sono ancora stati adeguati e non sono entrati in vigore, si applicano le disposizioni della legge comunale del 9 ottobre 1962. Le disposizioni relative al bilancio finanziario entrano immediatamente in vigore.

Disposizioni finali

1. L'introduzione della contabilità patrimoniale secondo il § 88 e del rendiconto dei costi secondo il § 77 prevede un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2009 al più tardi.

Disposizioni finali

1. Se il comune non emana disposizioni ai sensi del § 6a entro il 1° gennaio 2030, si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'organizzazione riguardanti l'accesso alle informazioni ufficiali in conformità con il principio di trasparenza.

2. L'autorità di vigilanza cantonale può prorogare il termine di un massimo di sei mesi.

Disposizioni finali

1. La legge sulla durata del mandato delle autorità e di altri organi in occasione della fusione o divisione dei comuni del 16 giugno 2003 è abrogata.

Disposizioni finali

1. I seguenti decreti sono modificati conformemente all'Allegato 1

a. Legge sulla cittadinanza del 21 novembre 1994,

b. Legge sul diritto di voto del 25 ottobre 1988,

c. Legge sulla giurisdizione amministrativa del 3 luglio 1972,

d. Legge comunale del 9 ottobre 1962,

e. Legge sulla costituzione delle chiese (introduzione e organizzazione dei sinodi ecclesiastici) del 21 dicembre 1964,

f. Legge di autenticazione del 18 settembre 1973,

g. Legge sull'organizzazione giudiziaria del 28 gennaio 1913,

h. Legge sull'istruzione elementare del 22 marzo 1999,

i. Legge sulla cura dentale scolastica del 15 maggio 1946,

j. Legge sull'uso e l'approvvigionamento idrico del 20 gennaio 2003,

k. Legge sul trasporto pubblico e il trasporto merci su rotaia del 21 maggio 1996,

l. Legge sull'assistenza sociale del 24 ottobre 1989.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Stato determina l'entrata in vigore.

2. La legge è soggetta a referendum facoltativo.

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