Regolamento di esecuzione dell'ordinanza concernente il personale
Table of Provisions (222)
Statutory Text (222 Provisions)
1 Oggetto e campo di applicazione della presente ordinanza sono le
pastore, i pastori e i dipendenti ai sensi dei §§ 4 e 5 PVO.
2 Essa si applica ai rapporti di lavoro speciali ai sensi del § 2 PVO,
nella misura in cui il diritto applicabile a questi, l'ordinanza sul personale, la
presente ordinanza o il Consiglio della Chiesa non dispongano diversamente.
3 Essa si applica per analogia ai membri del Consiglio della Chiesa, nella
misura in cui non sia diversamente stabilito.
(§§ 1 e 2
PVO)
Anche le seguenti sono considerate parrocchie ai sensi della presente ordinanza
a. Comunità parrocchiali ai sensi dell’articolo 177 capoverso 1 dell’Ordinamento ecclesiastico2, e
b. Federazioni di parrocchie con propri dipendenti.
Comunità parrocchiali
e Federazioni di parrocchie
(§ 3 OPF)
e Pastori
nelle istituzioni
Abs. 1 lit.
4 Il Consiglio della Chiesa valuta i dati messi a disposizione dalle parrocchie e dalle associazioni parrocchiali, nonché quelli raccolti all'interno dei Servizi della Chiesa nel suo complesso. Sulla base dei risultati di tale valutazione e con riserva della competenza delle parrocchie, delle associazioni parrocchiali e del Sinodo della Chiesa, adotta le misure necessarie.
19 Le disposizioni della presente ordinanza concernenti le pastorali e i pastorali nelle istituzioni si applicano mutatis mutandis alle pastorali e ai pastorali con funzioni miste e ai pastorali dei servizi ecclesiastici generali, a meno che la presente ordinanza non disponga diversamente.
Sempreché il presente regolamento non preveda espressamente qualcosa di diverso, valgono per il calcolo delle pretese
a. come giorni lavorativi i giorni lavorativi della settimana di 5, 5½ o 6 giorni determinante,
b. come settimane o mesi settimane intere di sette giorni o mesi interi effettivi del calendario.
Giorni, settimane, mesi
1. 1. 25-127
1
181.401 ROP al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
B. Controllo del personale e piano degli impieghi
Controllo del
personale
(art. 9 cpv. 2
ROP)
Piano degli
impieghi
(art. 10 ROP)
a. Contenuto,
struttura
b. Fissazione e
revisione
1 Le parrocchie rilevano, in relazione ai propri dipendenti, strutturate per
servizi ai sensi degli articoli 135–139 del Regolamento ecclesiale,
ogni 31 dicembre
a. il numero dei posti e la relativa estensione percentuale autorizzata
e utilizzata,
b. il numero dei dipendenti e le loro percentuali di impiego,
c. le funzioni ai sensi del § 41 cpv. 1, nonché le classi salariali e gli
scatti,
d. la massa salariale annuale,
e. gli anni di servizio ai sensi del § 25 PVO, l'età e il sesso.
2 Le parrocchie comunicano i dati di cui al capoverso 1 al Consiglio
ecclesiastico, tramite il formulario messo a disposizione, entro il 31
marzo dell'anno successivo.
3 Per le parrocchie che fanno parte di un'associazione di parrocchie ai sensi
1 Il Piano degli Effettivi contiene in particolare
a. il numero dei posti autorizzati e il loro rispettivo grado di copertura
percentuale,
b. l'attribuzione dei posti alle classi di stipendio secondo il Piano di
Inquadramento,
c. la designazione dei posti secondo il Piano di Inquadramento e, se del
caso, una denominazione di funzione più precisa.
2 Il Piano degli Effettivi si articola secondo i campi d'attività in base al
1. La Kirchenpflege gestisce il piano degli effettivi della Kirchgemeinde,
il consiglio direttivo di un Kirchgemeindeverband il suo piano degli effettivi e il
Kirchenrat il piano degli effettivi della Landeskirche. Il piano degli effettivi della Landeskirche
comprende anche le percentuali di impiego negli uffici parrocchiali delle
Kirchgemeinden.25
2. L'assegnazione delle posizioni ai sensi del § 5 cpv. 1 lett. b deve essere
motivata e documentata con i documenti necessari per la sua verifica, in particolare
la descrizione della posizione.
VVO sull'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Canton Zurigo
181.401
3. Le Kirchenpflegen, i consigli direttivi dei Kirchgemeindeverbände
e il Kirchenrat aggiornano costantemente i loro piani degli effettivi.
4. Il Kirchenrat può emanare direttive sulla struttura e l'elaborazione
dei piani degli effettivi.
Il Consiglio ecclesiastico sorveglia l'ordinamento delle classificazioni e la c. vigilanza
Sviluppo dell'organico della Chiesa cantonale, degli enti
parrocchiali e delle parrocchie.
2. Sezione: Rapporto di lavoro
A. Costituzione e durata
1 La pubblicazione dei posti vacanti avviene in modo appropriato
bandi (art. 16 PVO) su Internet e, se necessario, sulle relative edizioni
quotidiane e settimanali, nonché sulle pubblicazioni specializzate.
2 Il bando è formulato al femminile e al maschile o in forma neutra
rispetto al genere. Esso contiene, se del caso, indicazioni sull'idoneità
del posto per un impiego a tempo parziale, per il reinserimento
professionale e per la possibilità di impiego di persone con disabilità.
27 1 Le candidate e i candidati presentano all'istanza di nomina la domanda,
i certificati di formazione e di attività professionali pregresse (§ 17 cpv. 1
OPV)
e di volontariato.
2 L'istanza di nomina può richiedere ulteriori prove. Essa
può subordinare l'assunzione all'esito di una verifica dell'idoneità o di una
visita medico-fiduciaria.
3...31
4...31
1. La Gerarchia di nomina emana la descrizione della posizione
in conformità con il § 19 PVO.
2. Il Consiglio ecclesiastico può emanare direttive sul contenuto
necessario e la forma delle descrizioni delle posizioni.
Descrizione della posizione
(§ 19 PVO)
1 Per il calcolo degli anni di servizio, per le pastore e i pastori (fittizio)
e per i dipendenti, indipendentemente dal numero dei rapporti data di ingresso
di lavoro, viene stabilita una data di ingresso fittizia. Questa (§ 25 PVO)
designa il momento di inizio della prima attività da prendere in
considerazione per il calcolo degli anni di servizio.
1. 1. 25-127
3
181.401
VVO sull'Ordinanza del personale della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale
2 La data di ingresso fittizia viene adeguata in caso di nuova assunzione
in servizio presso una parrocchia o la Chiesa Cantonale, così come
in caso di congedi non retribuiti unici o multipli, la cui durata
nel singolo caso superi complessivamente i tre mesi, considerando
solo il periodo che eccede tale durata.
3 La durata dei singoli rapporti di lavoro computabili viene
calcolata con precisione al giorno.13
4 L'autorità di assunzione calcola la data di ingresso fittizia.
Se pastore, pastori e dipendenti hanno contemporaneamente più rapporti
di lavoro presso parrocchie o la Chiesa Cantonale, è competente
l'autorità di assunzione che ha instaurato il primo rapporto di lavoro.
Assunzione a
ore
1 L'assunzione a ore è ammissibile se il carico di lavoro medio non
supera le otto ore settimanali. Se un'assunzione non dura più di sei
mesi, il carico di lavoro medio può superare le otto ore settimanali.
2 In casi particolari, al posto di una retribuzione oraria, può essere
concordata un'indennità forfettaria per servizio.
3 Per il resto, le assunzioni avvengono con retribuzione mensile e
con la definizione di un grado di occupazione.
Pluralità di
rapporti di lavoro
a tempo parziale
Qualora una pastora, un pastore, un’impiegata o un impiegato abbia più rapporti di lavoro a tempo parziale contemporaneamente, questi non possono superare complessivamente un impiego a tempo pieno per più del 20% per un periodo massimo di dodici mesi. Restano riservati i §§ 93-95 PVO e il § 174 riguardanti le attività accessorie.
**Assunzione mediante contratto**
**(§ 2 cpv. 1 PVO)**
1 L'assunzione tramite contratto è ammissibile per
a. dipendenti la cui retribuzione è finanziata da fondi terzi,
b. stagiste e stagisti,
c. personale ausiliario,
d. apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale,
e. dipendenti ai sensi del § 2 cpv. 2 RDPers e del § 195.
2 Per il resto, l'assunzione tramite contratto è ammissibile solo eccezionalmente
e per funzioni speciali, per la cui copertura è assolutamente necessario derogare
al Regolamento del personale e al presente Regolamento.
4
RDPers della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale
181.401
1. La competente istanza di nomina può, qualora le disposizioni
dell'istituto di previdenza professionale competente non lo escludano,
autorizzare eccezionalmente la continuazione dell'impiego di pastore/
pastora e di impiegati/e oltre la cessazione del rapporto di lavoro ai
sensi dell'art. 132 cpv. 2 del Regolamento ecclesiastico e dell'art. 26
cpv. 2 lett. b dell'Ordinanza sul personale, qualora
a. la successione nella relativa posizione lavorativa non sia ancora
regolata;
b. la soppressione della relativa posizione lavorativa sia prevedibile;
c. le conoscenze specialistiche o l'esperienza della persona interessata
debbano rimanere a disposizione dell'istanza di nomina.
2. Non sussiste alcun diritto alla continuazione dell'impiego.
**Continuazione dell'impiego**
**a. Principio**
30 1 Proseguimento dell’attività lavorativa tramite la costituzione di un** **b. Condizioni
**nuovo rapporto di lavoro. La sua durata è di un anno al massimo.** **quadro**
**Può essere prorogato di volta in volta per la medesima durata.** **L’art. 23 cpv. 2 RPO**
**non è applicabile.**
**2 Gli anni di servizio prestati durante il proseguimento dell’attività**
**lavorativa non vengono conteggiati. L’art. 25 RPO non è applicabile.**
**3 La retribuzione non può superare quella corrisposta dalla stessa**
**autorità di assunzione prima della cessazione del rapporto di lavoro**
**ai sensi dell’art. 132 cpv. 2 dell’Ordinamento Ecclesiastico e dell’art.**
**26 cpv. 2 lett. b RPO.14**
**4 In caso di incapacità lavorativa totale o parziale dovuta a malattia,**
**la retribuzione viene continuata per un mese. In caso di infortunio,**
**si applicano le disposizioni della Legge federale sull’assicurazione**
**contro gli infortuni.11**
**5 Il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con**
**un preavviso di un mese, con effetto alla fine del mese.**
**B. Cessazione**
1 Revoche dall’ufficio
I pastori e le pastore elette e gli altri ministri di culto che intendono dimettersi dalla loro funzione presentano la loro richiesta di revoca dall’ufficio al Ministero pastorale e al Consiglio ecclesiastico con almeno tre mesi di anticipo. Contestualmente, inviano una copia della loro richiesta alla Cura ecclesiastica.
2 Il Consiglio ecclesiastico decide in merito al momento della revoca dall’ufficio e disciplina la supplenza.
1. 1. 25-127
5
181.401 OPMV sull’Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
3 In caso di revoca dall’ufficio ai sensi dell'art. 132 cpv. 2 dell'Ordinamento ecclesiastico, il Consiglio ecclesiastico ne dà comunicazione ai pastori e alle pastore e agli altri ministri di culto, nonché alla Cura ecclesiastica, con almeno nove mesi di anticipo. I pastori e le pastore e gli altri ministri di culto attivi in una comunità parrocchiale comunicano al Consiglio ecclesiastico la data esatta di cessazione dalla funzione con almeno sei mesi di anticipo.
1. **Misure per prevenire i licenziamenti**
Qualora l'autorità che ha il potere di nomina decida una riduzione del personale, essa esamina tutte le misure volte a evitare i licenziamenti, in particolare la mediazione di posti di lavoro, i trasferimenti, le riduzioni di orario di lavoro o modelli di orario di lavoro speciali.
2. **Diritto di precedenza**
Pastori e pastore in istituzioni nonché dipendenti interessati da una riduzione del personale hanno diritto di precedenza nella riassegnazione di altri posti vacanti dell'autorità che ha il potere di nomina, a condizione che siano qualificati almeno quanto i candidati esterni.
1. Qualora l'istanza di assunzione decida una riduzione degli effettivi, ne informa tempestivamente le Pfarrerin, i Pfarrer e i dipendenti interessati e le previste misure di accompagnamento.
2. Qualora intenda procedere a licenziamenti, ne informa le Pfarrerin, i Pfarrer e i dipendenti interessati e mette a loro disposizione, ai sensi del § 21 cpv. 1, offerte di consulenza. Qualora questi ne facciano uso, l'istanza di assunzione osserva un termine di sei mesi tra la comunicazione del licenziamento e la fine del rapporto di impiego, qualora le circostanze lo consentano.
1 Se la riduzione di posti di lavoro comporta il licenziamento di almeno dieci pastori o pastore e di dipendenti in istituzioni o di dipendenti, oppure la loro continuazione di impiego a condizioni peggiori, l'autorità di assunzione elabora un piano sociale.
2 L'autorità di assunzione invita le associazioni del personale e le rappresentanze del personale interessate ai sensi dei §§ 101 e 102 PVO a prendere posizione su un piano sociale prima della sua adozione.
1 L'istanza di assunzione offre consulenza a pastori e dipendenti colpiti da una riduzione di posti di lavoro. Essa può inoltre, nel singolo caso, concedere contributi fino a fr. 10 000 per misure di sostegno, in particolare per formazioni o perfezionamenti professionali o consulenze psicologiche.
2 Nella misura in cui i costi per le misure di cui al capoverso 1 superano i fr. 5000, essi vengono detratti per metà da un'eventuale indennità di licenziamento. Nei casi di rigore si può derogare a questa disposizione.
6
RVO sull'ordinanza del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
181.401
1 L'indennità di liquidazione ai sensi del § 43 PVO viene calcolata in salari mensili. Ammontare
di
dell'indennità
Come salario mensile si intende un dodicesimo della retribuzione lorda annua più recente, maggiorata delle indennità fisse di carattere retributivo.
2 L'indennità di liquidazione è stabilita entro il seguente quadro, in base alle circostanze personali
Anni di servizio: 10-14 15-19 20-24 da 25
Età
(§ 43 cpv. 2
PVO)
45-50
1-2
2-3
3-4
4-6
51-55
3-4
4-5
5-6
6-7
56-60
5-6
6-7
7-8
8-9
da 61
7-8
8-9
9-10
10-12
3 L'autorità di assunzione tiene conto, oltre ai criteri di cui al § 43 cpv. 2 PVO, degli obblighi di mantenimento e della situazione finanziaria della persona interessata.
f. Restituzione
(§ 44 cpv. 2
PVO)
Qualora pastori, pastore e dipendenti non adempiano al loro obbligo di informazione ai sensi del § 44 cpv. 2 PVO, l'autorità di assunzione si informa, al più tardi dopo la scadenza del periodo di indennità, circa il reddito conseguito e ne ordina il rimborso.
1 Le istanze di assunzione tengono un colloquio di uscita con le
parroche e i parroci nelle istituzioni, nonché con i dipendenti
prima dell'uscita dal servizio di una comunità ecclesiastica o della
Chiesa nazionale.
2 Per le parroche e i parroci attivi in una comunità ecclesiastica
sono competenti per il colloquio di uscita
a. in caso di cessazione dal servizio di una comunità ecclesiastica,
la decana o il decano,
b. in caso di licenziamento ai sensi dell'art. 132 cpv. 2 dell'Ordinanza
ecclesiastica, di prepensionamento anticipato o di licenziamento
per ragioni di età, la presidente o il presidente del Consiglio
ecclesiastico, la segretaria o il segretario del Consiglio ecclesiastico.
C. Posizionamento
Dipendenti
30 1 Il colloquio con i collaboratori serve in particolare a
a. accompagnare e promuovere i dipendenti e lo sviluppo del perso-
nale (§ 84 RPO),
b. verificare le prestazioni e il comportamento nonché la situazione
lavorativa dei dipendenti,
a. Scopo e
Oggetto
1. 1. 25-127
7
181.401
Regolamento d’applicazione dell’Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo
c. discutere con i dipendenti il loro sviluppo professionale e persona-
le,
d. raccogliere il feedback dei dipendenti sul comportamento di guida
del superiore.
2 Oggetto del colloquio con i collaboratori sono in particolare
a. le competenze professionali, sociali e personali,
b. il raggiungimento degli obiettivi,
c. la definizione degli obiettivi,
d. per le posizioni dirigenziali, la competenza di leadership.
b. Procedura
3 I dipendenti ricevono in anticipo informazioni sui principi determi-
nanti per il colloquio con i collaboratori.
30 1 La posizione gerarchicamente superiore conduce il colloquio di
valutazione con i dipendenti. Questo ha luogo
a. almeno annualmente,
b. su ordine della posizione gerarchicamente superiore o su richiesta
del dipendente,
c. nei casi in cui l'ordinanza sul personale o la presente ordinanza
prescrivono un colloquio di valutazione supplementare.
2 Il Consiglio della Chiesa mette a disposizione un formulario per
il colloquio di valutazione.
3 Il risultato del colloquio di valutazione viene verbalizzato e firmato
da entrambe le parti. I dipendenti possono aggiungere le proprie
osservazioni. Con la loro firma confermano unicamente che il
colloquio di valutazione è stato condotto e che hanno preso atto del
suo risultato.
4 I dipendenti possono richiedere un colloquio con la posizione
gerarchicamente superiore immediatamente successiva riguardo
al risultato del colloquio di valutazione. I dipendenti hanno il diritto
di farsi assistere da una persona di loro fiducia a tale colloquio.
5 Il risultato del colloquio di valutazione costituisce parte integrante
dei fascicoli personali. I dipendenti ricevono una copia.
c. Valutazione
complessiva
30 Il colloquio con il collaboratore contiene quale risultato ai sensi di quanto segue
30 1 Il colloquio con il personale serve in particolare
a. all'accompagnamento e alla promozione delle ministre e dei ministri del culto nonché
allo sviluppo del personale,
Ministre e ministri del culto
(§ 85 RVOP)
a. Scopo e
b. all'analisi e alla valutazione del lavoro pastorale secondo i quattro
campi d'azione conformemente all'Art. 29 cpv. 1 del Regolamento
della Chiesa, inclusa la riflessione teologica sulla costruzione della comunità,
c. alla discussione della situazione lavorativa individuale nella
comunità parrocchiale,
d. al colloquio con le ministre e i ministri del culto sul loro sviluppo
professionale e personale,
e. al feedback delle ministre e dei ministri del culto sulla situazione
di direzione e collaborazione nella comunità parrocchiale al Consiglio
di Chiesa o all'organo designato dal regolamento interno del
Consiglio di Chiesa conformemente al § 30 cpv. 2.
2 Oggetto del colloquio con il personale sono in particolare
a. le competenze professionali, sociali e personali,
b. il raggiungimento degli obiettivi,
c. la definizione degli obiettivi.
3 Le ministre e i ministri del culto ricevono in anticipo informazioni sui
principi che sono rilevanti per il colloquio con il personale.
Ministre e ministri del culto
Abs. 1 dell'Ordinamento ecclesiale.
30 1 La Presidente o il Presidente del Consiglio di Chiesa conduce
il colloquio con il personale, inteso come valutazione della situazione, con
le Pfarrerin e i Pfarrer eletti della Parrocchia nonché con i supplenti
ai sensi dell’art. 121 cpv. 1 dell’Ordinamento ecclesiastico (KO), che da
almeno un anno sono attivi nella Parrocchia.
(§ 85 cpv. 2
PVO)
1. 1. 25-127
9
181.401 VVO all'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
2 Il Regolamento interno del Consiglio di Chiesa può incaricare un
altro membro del Consiglio di Chiesa o il membro responsabile del personale
di una commissione subordinata della conduzione del colloquio con il personale
ai sensi del cpv. 1.
3 Il colloquio con il personale si svolge almeno una volta all'anno. Il
Consiglio ecclesiastico mette a disposizione dei Consigli di Chiesa un
formulario per il colloquio con il personale.
4 La Decana o il Decano partecipa una volta per durata di mandato
delle Pfarrerin e dei Pfarrer al colloquio con il personale. Su richiesta
della Presidente o del Presidente del Consiglio di Chiesa, del soggetto
designato ai sensi del cpv. 2, della Pfarrerin o del Pfarrer o su propria
iniziativa, la Decana o il Decano può partecipare anche agli ulteriori
colloqui con il personale.
5 Il risultato del colloquio con il personale viene verbalizzato per
iscritto e sottoscritto dai partecipanti. Esso costituisce parte integrante
dei fascicoli personali del Consiglio di Chiesa. La Pfarrerin o il Pfarrer
riceve una copia, così come la Decana o il Decano, qualora vi abbia
partecipato.
6 Se la Decana o il Decano è Pfarrerin o Pfarrer eletto, la Vicedecana
o il Vicedecano partecipa al colloquio con il personale con la Decana
o il Decano.
d. Supplenti
ai sensi dell'art. 121
cpv. 1 KO (§ 85
cpv. 4 KO)
29 1 Le istanze designate dal Consiglio della Chiesa conducono
regolarmente il colloquio con i collaboratori, ai fini di una valutazione
della posizione, con i supplenti e le supplenti ai sensi dell’art. 121 cpv. 1
del Regolamento ecclesiastico, utilizzando il modulo messo a dispo-
sizione dal Consiglio della Chiesa.
2 Le istanze ai sensi del cpv. 1 possono coinvolgere nel colloquio i
Presidenti o le Presidenti della commissione di gestione della chiesa o le
istanze competenti ai sensi del § 30 cpv. 2, nonché il Decano o la Decana
del capitolo parrocchiale interessato, tratti dalle comunità parrocchiali
in cui il supplente o la supplente ha prestato servizio dall’ultimo col-
loquio con i collaboratori.
3 L’esito del colloquio con i collaboratori viene messo per iscritto
e sottoscritto dalle parti coinvolte. Esso costituisce parte integrante
del fascicolo personale. Il parroco o la parroca riceve una copia, così
come il Decano o la Decana, qualora abbia partecipato al colloquio.
10
VVO al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo
181.401
29 Il colloquio di valutazione del personale con le pastore e i pastori negli uffici pastorali dei Servizi Ecclesiastici Complessivi si basa sui §§ 25-27.
e. Pastore e Pastori negli Uffici Pastorali dei Servizi Ecclesiastici Complessivi (§ 85 cpv. 4 PVO)
30 La Presidente o il Presidente del Consiglio della Chiesa f. Decane
conduce una volta per periodo di carica un colloquio con le Deca- e Decani
ne e i Decani. Oltre ai punti di vista secondo il § 28, l'ufficio di
Decana e di Decano, in particolare riguardo a questioni di direzione,
è oggetto del colloquio.
D. Protezione dei dati
1 Personalakten
1. Le Personalakten (fascicoli del personale) ai sensi della presente ordinanza sono tutti i documenti che si riferiscono a pastore/i e dipendenti, nonché al loro rapporto di lavoro.
2. Ai Personalakten appartengono in particolare
a. il modulo del personale e altri atti con dati personali e informazioni sulle condizioni personali;
b. documenti di candidatura;
c. atti redatti nell'ambito della procedura di assunzione o di elezione, come informazioni supplementari acquisite, perizie grafologiche, altre valutazioni di idoneità, informazioni di riferimento, note di colloqui di selezione, estratti dal casellario giudiziale e relazioni sulla reputazione;
d. disposizioni e atti correlati;
e. atti relativi a retribuzione e assicurazioni;
f. atti relativi a ferie, congedi e altre interruzioni di servizio, nonché a occupazioni accessorie e incarichi pubblici;
g. risultati dei colloqui con i collaboratori;
h. atti relativi a formazione e perfezionamento, nonché alla pianificazione della carriera;
i. certificati e perizie mediche;
j. rendiconti annuali della contabilità oraria personale;
k. corrispondenza tra l'istanza di assunzione e pastore/i e dipendenti;
l. atti relativi a eventi e procedure particolari.
*1. 1. 25-127*
*11*
*181.401 VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche*
3. I Personalakten devono essere conservati sotto chiave e protetti dall'accesso, dalla consultazione e dalle modifiche da parte di persone non autorizzate, in particolare quando devono essere inviati a diversi uffici per l'elaborazione di pratiche del personale.
**Fascicolo del personale**
**§ 33.**
1. L'istanza di assunzione tiene un fascicolo del personale per le pastore/i e i dipendenti. La Kirchenpflege (commissione ecclesiastica) e la decana o il decano tengono ciascuno un proprio fascicolo del personale per le pastore/i che operano in una parrocchia. Il consiglio di un'associazione di parrocchie può tenere un proprio fascicolo del personale per le pastore/i e i dipendenti che operano in una parrocchia appartenente all'associazione di parrocchie.
**Conservazione dei dati personali**
**Accompagnamento in caso di problemi**
**a. Principi**
2. Il fascicolo del personale comprende tutti i Personalakten di una persona. Può essere gestito elettronicamente.
3. Al di fuori del fascicolo del personale non possono essere tenuti Personalakten. Sono escluse le note che sono destinate esclusivamente all'uso personale, come ausilio di lavoro o promemoria, e che non possono essere comunicate ad altri uffici. Esse devono essere distrutte se
a. hanno raggiunto il loro scopo o hanno perso la loro attualità;
c. la persona interessata cambia posto di lavoro;
d. sono trascorsi due anni dalla loro creazione.
4. L'istanza di assunzione designa l'ufficio competente per la gestione dei fascicoli del personale e ne regola l'accesso. Nessuno può gestire il proprio fascicolo del personale.
I **dossier personali** devono essere controllati periodicamente dall'ufficio responsabile della loro gestione. I fascicoli personali che non sono idonei né necessari per il compito di tale ufficio, né per l'esecuzione del rapporto di lavoro o per la redazione di un certificato di lavoro, devono essere distrutti, fatte salve le disposizioni sull'archiviazione.
1 Le elaborazioni di dati connesse a un accompagnamento del caso
ai sensi del § 38 cpv. 1 RPO richiedono il consenso esplicito della
pastora, del pastore, della dipendente o del dipendente.
2 La persona di accompagnamento (case manager) elabora all'ini-
zio dell'accompagnamento del caso, insieme alla pastora, al pastore,
alla dipendente o al dipendente e all'autorità di assunzione, un ac-
cordo sul trattamento dei dati personali e medici che possono essere
scambiati tra essa, la pastora, il pastore, la dipendente o il dipendente,
la medica o il medico di fiducia e le assicurazioni competenti.
12
OEP al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Canton Zurigo
181.401
3 La persona di accompagnamento può trasmettere dati personali
e medici all'autorità di assunzione solo in forma anonima, senza il
consenso esplicito della pastora, del pastore, della dipendente o del
dipendente. Sono esclusi i dati necessari per le misure di reinserimen-
to relative al posto di lavoro.
4 La persona di accompagnamento informa periodicamente l'auto-
rità di assunzione sullo stato della gestione del caso, nella misura in
cui ciò sia necessario per l'esecuzione del rapporto di lavoro. Nel caso
di pastore e pastori attivi in una comunità parrocchiale, il Consiglio
ecclesiastico provvede a informare adeguatamente la Direzione par-
rocchiale.
1. **Dossier del caso**
La persona di accompagnamento tiene per ogni accompagnamento di un caso un proprio dossier del caso, separato dai fascicoli personali, che contiene tutte le informazioni essenziali. Questo e gli atti del caso in questione non fanno parte dei fascicoli personali ai sensi del § 32.
2. La divulgazione di informazioni dal dossier del caso richiede il consenso esplicito della pastora, del pastore, dell'impiegata o dell'impiegato. L'istanza di assunzione non ha diritto di accesso.
3. Su richiesta, la persona di accompagnamento informa in qualsiasi momento la pastora, il pastore, l'impiegata o l'impiegato sul contenuto del dossier del caso.
4. Dopo la conclusione dell'accompagnamento del caso, l'istanza di assunzione conserva il dossier del caso sigillato nel fascicolo personale per una durata di tre anni. Un diritto di accesso al dossier del caso in qualsiasi momento spetta solo alla pastora, al pastore, all'impiegata o all'impiegato.
Le disposizioni sui fascicoli del personale e sui **dossier elettronici del personale**, nonché sull'acquisizione, comunicazione e conservazione dei **dati personali**, si applicano anche alle **raccolte di dati elettroniche**.
1 I sistemi di elaborazione elettronica dei dati possono essere uti- Sistemi di
lizzati dall'autorità preposta alle assunzioni per l'ambito del personale. elaborazione
Questi sistemi servono in particolare per l'elaborazione delle retribu- elettronica dei
zioni, i rapporti con le assicurazioni sociali e l'istituzione competente dati
per la previdenza professionale, l'applicazione uniforme del diritto del
personale, il controlling del personale ai sensi del § 9 cpv. 1 PVO,
nonché la creazione di statistiche del personale e delle retribuzioni.
2 Nei sistemi di elaborazione elettronica dei dati di cui al cpv. 1,
possono essere trattati in particolare i seguenti dati personali di pastore
o pastore, e impiegati
a. nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, data di na-
scita e stato civile;
1. 1. 25-127
13
181.401
VVO sull'Ordinanza del Personale della Chiesa Evangelico-riformata del Cantone
b. nazionalità, luogo di origine e status di domicilio o di soggiorno
per i cittadini stranieri;
c. data di nascita del coniuge, della partner registrata o del partner
registrato;
d. i dati necessari per i rapporti con le assicurazioni sociali e per la
riscossione dell'imposta alla fonte;
e. indicazione di altri rapporti di lavoro;
f. per l'ottenimento degli assegni familiari, nome, data di nascita e
rappresentante legale del figlio o della figlia a cui l'assegno fami-
liare viene corrisposto;
g. descrizione del posto di lavoro;
h. piano degli effettivi;
i. formazione e carriera professionale;
j.23 sviluppo e promozione del personale, in particolare formazione e
perfezionamento;
k. dati relativi al rapporto di lavoro e al posto, in particolare dati
sull'inizio e la durata dell'impiego, la classificazione e la retribu-
zione, il grado di occupazione, le indennità e le modalità di pa-
gamento;
l. assenze e congedi;
m. prestazioni come alloggi di servizio, abiti di servizio o chiavi;
n. autorizzazioni, in particolare per attività accessorie e cariche pub-
bliche;
o.30 risultati dei colloqui con i collaboratori;
p. ulteriori informazioni necessarie nell'ambito del controlling del
personale.
3 L'autorità preposta alle assunzioni disciplina i diritti di accesso.
1. **Utilizzo di strutture tecniche**
1 Nella fruizione di strutture tecniche, in particolare di impianti telefonici e sistemi informatici, possono essere registrati i dati idonei e necessari per l’uso di servizio.
2 I dati relativi all’uso privato di tali strutture possono essere rilevati solo per la fatturazione dei costi.
3 La registrazione o valutazione dei dati per la sorveglianza e il controllo di pastore e pastori, nonché degli impiegati, deve essere impedita mediante misure organizzative e tecniche.
4 In caso di fondato sospetto di utilizzi privati abusivi, possono essere effettuati controlli. Questi devono essere preavvisati.
5 Restano riservati i §§ 180–188.
14
VVO al Regolamento del personale della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale 181.401
Sezione 3: Salario
A. Disposizioni generali
1 La classificazione delle funzioni nelle comunità parrocchiali, nelle Classificazione
associazioni di comunità parrocchiali per la classificazione e nella delle funzioni
Chiesa cantonale in una o più classi salariali avviene sulla base di (art. 60 ROP)
una valutazione unitaria delle funzioni.
a. Classificazione
dei posti
2 Determinanti per la valutazione delle funzioni sono
a. le conoscenze specialistiche presupposte,
b. le conoscenze richieste di strutture e processi,
c. le competenze sociali richieste,
d. il quadro di riferimento e il grado di difficoltà nell'adempimento del mandato,
e. il margine di decisione,
f. la responsabilità nell'adempimento del mandato e per il raggiungimento degli obiettivi.
1 Il Consiglio sinodale circoscrive le funzioni nelle comunità ecclesiastiche, in seno alle Federazioni di comunità ecclesiastiche e nella Chiesa cantonale, come pure i presupposti per l'attribuzione di un posto a una funzione. Esso può suddividere le circoscrizioni per settori funzionali.
b. Settori
funzionali
2 Il piano di classificazione comprende i seguenti settori funzionali
a. Comunità ecclesiastiche,
b. Federazioni di comunità ecclesiastiche,
c. Direzione della Chiesa,
d. Ministero pastorale,
e. Servizi ecclesiastici complessivi.
1. Piano di classificazione delle funzioni nelle parrocchie,
nelle associazioni di parrocchie e nella Chiesa cantonale
è stabilito nell’Allegato 1 alla presente ordinanza.
c. Fissazione
(§ 61 cpv. 2-4
OPP)
2. Gli importi delle singole classi salariali e dei singoli livelli sono
stabiliti nell’Allegato 2.
1 La classe aggiuntiva secondo l'art. 62 ROP non è disponibile per le pastore e i pastori.
2 Le classi salariali a disposizione delle pastore e dei pastori sono ampliate in misura comparabile alla classe aggiuntiva.
3 Gli importi di queste classi salariali e i livelli sono stabiliti nell'Allegato 3 alla presente ordinanza.
1. 1. 25-127 15
181.401 OEP sull'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Canton Vaud
Salario iniziale
(Art. 63 cpv. 1
ROP)
Divise
Locali di servizio
Valore locativo (Art. 67
cpv. 1 e 2
ROP)
Collaborazione di
familiari e
terze persone
16 1 L'istanza di assunzione stabilisce il salario iniziale, tenendo
conto dell'articolo 55 capoversi 1 e 2 del Regolamento concernente
il personale, nella fascia inferiore o media di una classe salariale.
2 Sono possibili eccezioni, in particolare,
a. se il/la pastore/a o il/la dipendente per la posizione in questione
possiede un'esperienza utile superiore alla media o comprovate
capacità e idoneità speciali,
b. se ciò è indispensabile per l'acquisizione di pastori/e e dipendenti
idonei/e.
3 Il Consiglio della Chiesa disciplina la fissazione del salario iniziale
di pastori e pastore.
1 Qualora l’autorità che procede all’assunzione obblighi il personale a
indossare un’uniforme, la mette a disposizione gratuitamente o
partecipa ai costi d’acquisto.
2 Se non vi è alcun obbligo di indossare un’uniforme, l’autorità che
procede all’assunzione può concedere un contributo per i costi
d’acquisto a pastore e pastore, nonché al personale.
3 L’autorità che procede all’assunzione disciplina i dettagli.
L'autorità di nomina fissa l'indennità per i locali che le
pastoresse, i parroci o i dipendenti mettono a disposizione, in accordo con essa,
per scopi ufficiali o di servizio. Essa tiene conto
delle particolarità di ogni singolo immobile e dei
canoni di locazione usuali del luogo.
1 L'autorità di nomina detrae il valore locativo della casa parrocchiale, dell'appartamento parrocchiale o dell'alloggio di servizio dal salario della persona autorizzata.
2 Il Consiglio della Chiesa trasferisce alle parrocchie il valore locativo delle case parrocchiali e degli appartamenti parrocchiali utilizzati da parroci e parroche attivi nella parrocchia.
Qualora die Aufgaben von Pfarrerinnen, Pfarrern und
Angestellten eine Mitwirkung von Familienangehörigen oder Dritt-
personen erfordern und diese ein übliches Mass überschreiten, so begründet die
Anstellungsinstanz mit diesen ein eigenes Anstellungsverhältnis.
16
VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche
181.401
B. Aumenti salariali individuali
30 È esclusa una progressione salariale individuale all'interno di una classe salariale
se l'esito del colloquio di valutazione del personale contiene una a. Presupposti
valutazione complessiva ai sensi del § 27 lett. c.
1. L'istanza di assunzione stabilisce, nell'ambito del budget, la percentuale del monte salari destinata agli aumenti salariali individuali.
2. Un aumento salariale individuale all'interno della classe di stipendio comprende al massimo tre scatti.14
1. Passaggio alla classe aggiuntiva
Il passaggio alla classe aggiuntiva può avvenire se il risultato del colloquio con il collaboratore/la collaboratrice indica una valutazione complessiva secondo il punto c. "Classe aggiuntiva".
30 1 Con la nuova valutazione del posto viene adeguata la classificazione di un **Nuova valutazione**
posto in una classe di stipendio in base alle mutate esigenze nella **del posto**
descrizione del posto e viene ridefinito il salario del dipendente o della
dipendente interessato/a.
2 Se la nuova valutazione del posto comporta la classificazione in una
classe di stipendio superiore, al salario precedente viene aggiunto l'1,2%
del minimo della nuova classe di stipendio. Il nuovo salario viene fissato
fino a quattro livelli superiori a tale importo.
3 Se il piano di classificazione non prevede una classe di stipendio
superiore per un posto rivalutato, si procede a un cambio di funzione
ai sensi dell'art. 51 b cpv. 2.
29 1 Qualora gli impiegati, nell'ambito di un rapporto di impiego esi- e. Cambio
stente, assumano una nuova funzione, si verifica un cambio di funzione. funzione
2 In caso di cambio di funzione, il salario viene trasferito, mantenendo
il livello precedente, in una classe salariale prevista dal piano di
inquadramento per la nuova funzione.
1. Il Consiglio della Chiesa può concedere ai pastori e alle pastore un in- Pastori
cremento salariale individuale nell'ambito del § 50.
e Pastore
1. 1. 25-127
17
181.401 VVO al Regolamento del personale della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale
2 L'aumento salariale individuale a medio termine per pastori e pastore
corrisponde all'evoluzione salariale media dei dipendenti dei Servizi
Ecclesiastici Generali, basata sugli aumenti salariali individuali avvenuti
in tale periodo.
3 Il Consiglio della Chiesa disciplina i dettagli. Tiene conto in
particolare dell'anzianità di servizio computabile ai sensi del § 25 PVO.
Durata minima del rapporto di lavoro
30 Un aumento individuale del salario presuppone che il
rapporto di lavoro presso l'istanza di assunzione, al momento in cui
viene concesso un aumento individuale del salario, sia durato ininterrottamente più
di sei mesi.
Obbligo di formazione continua23
32 1 L'autorità di nomina può rifiutare, in tutto o in parte, un aumento salariale individuale a pastori e pastoresse, nonché a dipendenti del servizio musicale ecclesiastico, diaconale e catechistico che non abbiano adempiuto al loro obbligo di formazione continua ai sensi del § 163 cpv. 5.
2 La concessione successiva dell'aumento salariale individuale rifiutato è esclusa.
Termini § 53. 1 Le date per gli aumenti salariali individuali sono il 1° gennaio e il 1° luglio.
2 Gli aumenti salariali individuali ai sensi del § 63 cpv. 3 PVO sono ammessi all'inizio di ogni mese.
C. Pagamento del salario
Occupati a tempo parziale
Abs. 1 gebunden.
1. 1. 25-127
21
181.401 VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche
4. Sezione: Rimborso delle spese di servizio e dei danni materiali
A. Spese di servizio
Concetto
Principio
Spese di viaggio
a. Viaggi di servizio
b. Trasporto pubblico
Pfarrerinnen, Pfarrer und Angestellte mit einem teilzeitlichen
Pensum werden entsprechend ihrem Beschäftigungsgrad entlöhnt.
Katechetinnen und Katecheten
**Traduzione:**
Pastore e pastora, e dipendenti con un
impiego a tempo parziale, sono retribuiti in base al loro grado di occupazione.
Catechiste e catechisti
1 La retribuzione dei dipendenti del servizio catechistico si basa sul numero di lezioni annuali.
2 I dipendenti del servizio catechistico assunti all'inizio di un anno scolastico ricevono la retribuzione a partire dal 1° agosto. In caso di cessazione del rapporto di impiego alla fine di un anno scolastico, la retribuzione viene corrisposta fino al 31 luglio.
3 In caso di costituzione o risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'anno scolastico, questo inizia o termina con il primo o l'ultimo giorno di lezione.
18
OES all'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Canton Vaud 181.401
1 Il salario è pagato mensilmente, di norma il 25° giorno del mese di pagamento.14
(§ 59 cpv. 2
OPV)
2 In caso di impiego a ore, il pagamento delle ore di lavoro prestate nel periodo generale di tempo designato dall'istanza di assunzione avviene alla scadenza di cui al cpv. 1.
3 Anticipi salariali possono essere versati solo per il mese corrente e in caso di necessità della persona avente diritto al salario. Essi devono essere autorizzati per iscritto dall'istanza di assunzione o dall'ufficio da questa designato.
1 In caso di inizio o cessazione o di modifica del rapporto di lavoro
nel corso di un mese, il salario viene calcolato in base ai giorni che danno
diritto al salario, incluse le domeniche.
2 In caso di inizio all'inizio di una settimana, il salario viene
corrisposto a partire dal primo lunedì; in caso di cessazione alla fine
di una settimana, fino all'ultima domenica inclusa.
3 In caso di inizio al primo giorno lavorativo di un mese, il salario
viene corrisposto a partire dal primo giorno di calendario di tale mese;
in caso di cessazione all'ultimo giorno lavorativo di un mese, fino
all'ultimo giorno di calendario di tale mese.
Il 13° salario viene corrisposto unitamente al salario del
mese di dicembre. L'autorità di assunzione può invece corrispondere il
13° salario in un momento precedente o per metà a metà
anno e a fine anno.
Nessun diritto alla 13a mensilità sussiste per
a. indennità e altre retribuzioni secondo il Regolamento
sulle indennità per membri e incaricati di autorità e
commissioni della Chiesa cantonale4,
b. assegni secondo i §§ 63–65,
c. rimborso delle spese di servizio,
e. retribuzioni per il servizio di picchetto.
D. Gratifica per anzianità di servizio
13a mensilità
a. Versamento
b. Eccezioni
al diritto
1. In caso di grado di occupazione differente, la determinazione dell'importo
del regalo di anzianità si basa sul grado di occupazione medio degli ultimi
dieci o cinque anni.
1. 1. 25-127
19
181.401
Ordinanza di esecuzione relativa all’Ordinanza sul personale della Chiesa evangelico-riformata del Cantone
2 Le pastore, i pastori e i dipendenti che svolgono un’attività a tempo pieno
presso un’istanza di assunzione non ricevono alcun regalo di anzianità per
le attività secondarie ai sensi del § 93 PVO, che svolgono presso un’istanza
di assunzione.
3 Se sussistono più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più istanze di
assunzione, il regalo di anzianità viene ripartito proporzionalmente tra le
assunzioni. Resta salvo il capoverso 2.
1 Il premio di fedeltà è dovuto alla fine del mese in cui sono stati completati gli anni di servizio ai sensi del § 69 cpv. 2 PVO.
2 Il congedo può essere suddiviso in più periodi o goduto a giornate. Può essere fruito entro due anni dalla sua maturazione. L'autorità di assunzione può autorizzare un ulteriore rinvio di un anno al massimo.
3 Il periodo di servizio durante il congedo è computato. La copertura assicurativa rimane in essere.
4 Ai sostituti ai sensi dell'art. 121 cpv. 1 del Regolamento ecclesiastico, ai dipendenti nel servizio catechistico e ai dipendenti il cui grado di occupazione non supera il 20 percento, può essere eccezionalmente corrisposto un premio di fedeltà su richiesta, qualora la fruizione come congedo retribuito non sia possibile per ragioni ufficiali, di servizio o per fondati motivi personali e il pagamento sia nell'interesse dell'autorità di assunzione e della parrocchia interessata.30
E. Indennità
1 L'indennità di rincaro è corrisposta su
a. salari annuali o parti di essi,
b. indennità di funzione permanenti e ricorrenti ai sensi del § 72 OP.
2 Restano riservati i salari e le indennità per i rapporti di lavoro
particolari ai sensi del § 2 OP e i rapporti di lavoro in cui il salario
o l'indennità è regolata da un accordo speciale.
3 L'indennità di rincaro è integrata nel salario annuale. Il Consiglio
ecclesiastico adegua di conseguenza gli importi delle singole classi e
livelli salariali secondo l'Allegato all'Ordinanza sul personale, nonché
gli Allegati 2 e 3 alla presente ordinanza.
20
OEP relativa all'Ordinanza sul personale della Chiesa Evangelica Riformata del Cantone
181.401
30 1 Il diritto all'assegno familiare è disciplinato dal § 71 Assegno familiare
del Regolamento sulla previdenza per i dipendenti pubblici (PVO5) nonché dalle disposizioni pertinenti del diritto federale (§ 71 PVO)
e del diritto cantonale.
2 Pastore e pastori, nonché i dipendenti che
non percepiscono direttamente l'assegno familiare, lo ricevono nella misura in cui supera l'importo minimo previsto dalle pertinenti disposizioni
del diritto federale e del diritto cantonale. Essi forniscono, su richiesta dell'autorità di nomina, la necessaria documentazione relativa alla percezione
dell'assegno familiare da parte di entrambi i genitori.
3 L'assegno familiare viene erogato in caso di sospensione del servizio per malattia
o infortunio anche quando il reddito annuale da attività lucrativa
scende al di sotto dell'importo minimo previsto dal diritto federale e cantonale
a causa di una riduzione del salario o dell'imputazione di indennità giornaliere.
1 Un'indennità di funzione ai sensi del § 72 PVO può essere concessa in
particolare a pastore/i, diacono/i e dipendenti,
a. le cui mansioni, come risultano dalla descrizione della posizione o
dai doveri d'ufficio, non sono sufficientemente coperte dall'attuale
classificazione e la cui classificazione superiore non è giustificata,
b. a coloro ai quali è stata affidata una sostituzione straordinaria per
almeno tre mesi, a condizione che esista una differenza di almeno
due classi salariali nella classificazione, ma al massimo per l'importo
della differenza salariale.
2 Le indennità di funzione sono corrisposte per la durata dell'esercizio
della relativa funzione.
Indennità di
funzione
(§ 72 PVO)
1 L'autorità di nomina può premiare prestazioni particolari di prelazioni
a pastore/i e dipendenti anziché con prestazioni e
indennità una tantum, con altri incentivi quali congedo retribuito,
prestazioni in natura o premi (§ 73 OP).
(§ 73 PVO)
partecipazione alle vendite.
2 Essa può concedere indennità ai sensi del § 73 OP solo nell'ambito dei
crediti approvati.
Indennità di funzione, indennità una tantum e premi di produttività - Scadenze
non sono vincolati alle scadenze per gli aumenti salariali individuali secondo
Sono considerate spese di servizio quelle sostenute da pastore/i,
parroci e dipendenti nell'esercizio della loro attività ufficiale o di servizio
sul luogo di lavoro o in viaggi di servizio.
1. Le ministre, i ministri e i dipendenti sono tenuti a mantenere le loro spese di servizio il più basso possibile. Le spese che non sono necessarie per l'esercizio dell'attività ufficiale o di servizio sono a loro carico.
2. Le spese di servizio sono liquidate e rimborsate per evento e dietro presentazione di giustificativo. L'autorità competente ai sensi del § 76 cpv. 1 può stabilire indennità forfettarie, in particolare per le spese di servizio che si presentano regolarmente.
3. Il Consiglio della Chiesa può emanare un regolamento sulle spese per le ministre, i ministri e i dipendenti, previa approvazione dell'autorità fiscale competente.
1 Si considera viaggio di servizio la trasferta per un'attività ufficiale o di servizio che si svolge in un luogo diverso da quello abituale o concordato. L'autorità competente ai sensi del § 76 cpv. 1 può, in casi motivati, riconoscere il viaggio dal domicilio al luogo di lavoro come viaggio di servizio.
2 I pastori e le pastore e i dipendenti utilizzano i mezzi di trasporto pubblici per i viaggi di servizio.
3 I viaggi di servizio all'estero richiedono una previa autorizzazione dell'autorità competente ai sensi del § 76 cpv. 1. I pastori e le pastore e i dipendenti allegano alla loro richiesta un programma dettagliato e una stima dei costi. L'indennità ai sensi del § 74 cpv. 1 può essere adeguatamente aumentata.
1 Per i viaggi di servizio con i mezzi pubblici,
nell'area della Comunità tariffale di Zurigo (ZVV) possono essere addebitati biglietti di seconda classe,
al di fuori del territorio della Comunità quelli di prima classe.
2 L'autorità competente ai sensi del § 76 cpv. 1 può concedere contributi
per l'abbonamento Metà-prezzo o per un abbonamento privato di tratta, di comunità
o generale, o mettere a disposizione tali abbonamenti.
22
Ordinanza VVO relativa al regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
181.401
3 Nei casi di cui al cpv. 1, per i viaggi di servizio all'interno della
Svizzera sono rimborsati i biglietti a metà prezzo, se
a. viene concesso un contributo ai costi di un abbonamento privato Metà-prezzo
o se ne viene messo uno a disposizione,
b. viene concesso un contributo non a copertura dei costi per un abbonamento privato di tratta,
di comunità o generale, purché il viaggio di servizio avvenga nell'ambito della sua validità.
4 I costi per l'utilizzo di un taxi vengono rimborsati solo in casi
motivato, in particolare quando non esiste un'offerta di mezzi di trasporto pubblici.
1. **Aerei**
Nella scelta degli aerei, occorre optare per i collegamenti più convenienti.
2. Sono rimborsate le spese di viaggio della categoria più economica. In casi motivati, possono eccezionalmente essere rimborsate le spese di viaggio di una categoria superiore.
1. **Costi per l'utilizzo di un veicolo privato**
Le spese per l'utilizzo di un veicolo privato vengono rimborsate se il suo impiego comporta un notevole risparmio di tempo o di costi, oppure se l'utilizzo dei mezzi pubblici è irragionevole o questi non sono disponibili.
2. Il rimborso avviene sotto forma di indennità chilometrica. Essa corrisponde ai tassi del Cantone per le spese professionali dei lavoratori dipendenti ai fini della tassazione fiscale.
3. Per l'indennità chilometrica sono determinanti il percorso più breve o più veloce dal luogo di domicilio, passando per il luogo di lavoro abituale o concordato, o direttamente ai luoghi di lavoro esterni, e da lì passando per il luogo di lavoro abituale o concordato, o direttamente di ritorno. Se il veicolo privato viene utilizzato quotidianamente per il tragitto casa-lavoro, vengono rimborsati solo i chilometri percorsi in aggiunta al normale tragitto casa-lavoro.
1 Le spese di
ristorazione
dei pastori e del
personale
La competente autorità ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 può concedere
contributi a pastore, pastori e dipendenti per le spese di vitto a mezzogiorno
fuori sede, in particolare tramite la distribuzione agevolata di buoni pasto
(Lunch-Checks).
2 Le spese per la ristorazione fuori sede in relazione ad attività d’ufficio
o di servizio vengono rimborsate se non è possibile scegliere la modalità
di ristorazione.
1. 1. 25-127
23
181.401 OPA all'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica-riformata
3 Pastore, pastori e dipendenti possono invitare terze persone nell’interesse
d’ufficio o di servizio. Essi documentano per l’autorità competente ai sensi
dell’articolo 76 capoverso 1 il tipo e i partecipanti all’evento nonché l’interesse
d’ufficio o di servizio all’invito.
Costi di
pernottamento
1 Für Übernachtungskosten werden in der Regel die Ansätze
für Hotels mittlerer Preislage vergütet. Aufgrund örtlicher Gegeben-
heiten können ausnahmsweise die Kosten einer höheren Preiskategorie
entschädigt werden.
2 Vergütet werden die tatsächlichen Hotelkosten einschliesslich
Frühstück, aber ohne Privatauslagen.
Benützung
von privaten
IT-Mitteln
***
1. Di regola, per le spese di pernottamento vengono rimborsate le tariffe
degli hotel di categoria di prezzo media. In ragione di circostanze
locali, eccezionalmente, possono essere rimborsate le spese di una categoria
di prezzo superiore.
2. Vengono rimborsate le spese effettive dell'hotel, inclusa
la colazione, ma escluse le spese private.
Utilizzo
di mezzi
IT privati
1. L'autorità competente ai sensi del § 76 cpv. 1 può concedere alle parroche, ai parroci e ai dipendenti che mettono regolarmente a disposizione i loro mezzi IT privati, in particolare telefono, fax, personal computer e stampante, presso il loro domicilio o luogo di lavoro per attività ufficiali o di servizio, un'adeguata indennità o un contributo alle spese di acquisto.
2. Le istanze di assunzione possono emanare direttive per le indennità e i contributi ai sensi del cpv. 1.
Competenza
1 Per il rimborso delle spese di servizio ai sensi dei §§ 68–75
sono competenti
a. la Chiesa Consiliare per gli impiegati della Parrocchia e per i
parroci e le parroche attivi/e nella Parrocchia, con riserva della
competenza dell'Assemblea Parrocchiale e del Consiglio Ecclesiastico;
b. il Consiglio Ecclesiastico per i parroci e le parroche in istituzioni
nonché per gli impiegati dei Servizi Ecclesiastici Complessivi.
2 Il Consiglio Ecclesiastico versa ai parroci e alle parroche attivi/e
in una Parrocchia le indennità forfettarie ai sensi del § 68 cpv. 2 in
base alle indicazioni della Chiesa Consiliare unitamente alla retribuzione.
Egli fattura tali indennità forfettarie alla Parrocchia interessata.
Rendiconto
1. Le Pfarrerin, i Pfarrer e i dipendenti presentano alla/al, secondo quanto previsto,
1. Parrocchie e Chiesa cantonale possono risarcire, integralmente o in
parte, i danni materiali subiti da pastore, pastori e dipendenti in
relazione all’esercizio della loro attività ufficiale o di servizio.
2 Possono ridurre o negare il risarcimento in caso di dolo o colpa grave.
Danni ai veicoli privati utilizzati in occasione di viaggi di servizio
I veicoli privati e la perdita del bonus nell'assicurazione di responsabilità civile
sono coperti secondo le disposizioni dell'assicurazione
stipulata a tale scopo dalle parrocchie e dalla Chiesa cantonale.
Le parrocchie e la Chiesa cantonale sostengono la franchigia di questa assi-
curazione, nella misura in cui supera i Fr. 500.
La competenza delle parrocchie e della Chiesa cantonale
La competenza ai sensi dei §§ 78 e 79 si determina in base al § 76 cpv. 1.
5. Sezione: Ferie, congedi, distacchi e genitorialità
A. Ferie
Beziehen in einer Kirchgemeinde tätige Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Ferien nicht wochenweise, so entsprechen fünfeinhalb Arbeitstage einer Ferienwoche.
Qualora le ministre e i ministri di culto attivi in una parrocchia non usufruiscano delle loro ferie a settimane intere, cinque giorni e mezzo lavorativi corrispondono a una settimana di ferie.
1. Il personale nel servizio catechistico prende le
proprie vacanze durante le vacanze scolastiche locali. Gli articoli 83–90 non sono
applicabili.
a. Pastori
e Pastore
in una Parrocchia
b. Catechiste
e Catechisti
1. 1. 25-127
25
181.401 VVO al Regolamento del Personale della Chiesa Cantonale Evang.-ref.
2 La settimana di ferie aggiuntiva ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 RPers, che spetta al personale
dall'inizio dell'anno civile in cui compiono il 60° anno di età, è compensata per il personale nel servizio catechistico con un
supplemento salariale dell'1,96%.26
Il diritto alle vacanze sussiste per un impiego a tempo parziale
proporzionalmente. Se calcolato in base ai giorni lavorativi, viene
arrotondato per eccesso alla mezza giornata.
1 Nell'anno di entrata e di uscita, le vacanze sono concesse in pro-
porzione alla durata del rapporto di lavoro nell'anno civile in questione.
Il diritto è arrotondato a mezzo giorno.
2 L'istanza d'assunzione può compensare i giorni di vacanza fruiti in eccesso
nell'anno di uscita con il salario o far valere una pretesa di rimborso del salario.
1 In caso di congedo non retribuito, il diritto alle vacanze è ridotto di un dodicesimo per ogni mese intero di assenza. In caso di completa interruzione del servizio per malattia e infortunio non professionale, il diritto alle vacanze è ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese intero di assenza, una volta trascorsi i primi due mesi, indipendentemente dall'anno civile.
2 Precedenti interruzioni del servizio per malattia e infortunio non professionale non sono prese in considerazione per la riduzione delle vacanze in caso di nuova interruzione del servizio, se per sei mesi consecutivi è stata nuovamente svolta l'attività lavorativa prevista prima dell'interruzione del servizio.
3 Per il calcolo della riduzione, una frazione di giorno viene arrotondata per difetto al giorno intero o alla mezza giornata più vicina. Se le vacanze sono già state godute nell'anno civile corrente, la detrazione viene effettuata dal diritto alle vacanze dell'anno civile successivo.
Il diritto alle ferie dei dipendenti con salario orario viene
compensato con un supplemento al salario orario come segue
a. per cinque settimane di ferie all'anno: 10,64%,
b. per sei settimane di ferie all'anno: 13,04%.
1 Determinazione e durata delle vacanze
1 L'autorità di nomina e, per le pastore e i pastori in servizio presso la Parrocchia, la Commissione ecclesiastica, stabiliscono il momento delle vacanze. Esse tengono conto dei desideri delle pastore, dei pastori e dei dipendenti nella misura in cui ciò è compatibile con gli interessi della Parrocchia o della Chiesa evangelica riformata del Canton Zurigo.
VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche
181.401
2 Le vacanze devono essere godute in modo tale che
a. fondamentalmente due settimane di vacanza all'anno siano consecutive e cadano nell'anno civile in corso;
b. le pastore, i pastori o i dipendenti possano sostituirsi a vicenda nella misura del possibile.
3 Le vacanze che non possono essere godute nell'anno civile in corso per motivi d'ufficio, di servizio o per fondati motivi personali, devono essere godute al più tardi entro la metà dell'anno civile successivo.
4 Le vacanze dell'anno civile in corso possono essere riportate all'anno civile successivo per un massimo di tre settimane di vacanza. Ulteriori riporti, nonché l'anticipo eccezionale di vacanze, richiedono l'autorizzazione della Commissione ecclesiastica per le pastore e i pastori in servizio presso una Parrocchia e, per gli altri casi, dell'autorità di nomina.
1. **Parroci e parrocchie attivi in una comunità ecclesiale b. Parroci**
**si occupano in accordo con la Presidente o il Presidente della e parroci**
**Chiesa o l'organo designato dal regolamento interno della Chiesa 20**
**per una supplenza durante le loro vacanze. Si avvalgono, se possibile, del confronto collegiale con altri**
**Parroci e Parroche. In un ufficio parrocchiale con più parroci,**
**questi si sostituiscono a vicenda.**
2. **Se una supplenza ai sensi del capoverso 1 non è possibile,**
**i parroci e le parroche chiedono al Consiglio ecclesiastico di provvedere a una supplenza.**
3. **Le spese per una supplenza ferie sono a carico della comunità ecclesiale**
**che usufruisce della sostituzione. Il Consiglio ecclesiastico le fattura.**
**Se nell'ufficio parrocchiale di una comunità ecclesiale sono attive solo una persona o**
**due persone che vivono insieme come coniugi, partner registrati**
**o in una convivenza di fatto, la Chiesa nazionale si assume**
**i costi delle supplenze ferie per il**
**servizio domenicale, nella misura in cui una supplenza ai sensi del capoverso 1 non**
**è possibile, ma al massimo in base al diritto alle ferie delle persone**
**interessate.**
19 1 Le pastore e i pastori in istituzioni, in uffici pastorali a ge-
stione mista e negli uffici pastorali dei Servizi ecclesiastici complessivi
si rappresentano reciprocamente durante le loro vacanze all'interno
della loro area di cura pastorale o del loro ufficio pastorale.
c. Pastore
e pastori
in istituzioni,
in uffici
pastorali a
gestione
mista e
negli uffici
pastorali dei
Servizi
ecclesiastici
complessivi
1. 1. 25-127
27
181.401 OEP sul Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
2 Se una rappresentanza reciproca non è possibile, le pastore e i pa-
stori in istituzioni e negli uffici pastorali dei Servizi ecclesiastici com-
plessivi regolano la rappresentanza d'intesa con le pastore e i pastori
che operano in una parrocchia nel bacino d'utenza dell'istituzione o
dell'ufficio pastorale dei Servizi ecclesiastici complessivi. Per gli uffici
pastorali a gestione mista, la rappresentanza avviene, se possibile, a
cura delle persone responsabili degli altri enti gestori.
3 Se una rappresentanza ai sensi dei capoversi 1 e 2 non è possibile,
si deve richiedere al Consiglio della Chiesa di nominare una rappresen-
tanza.
1 Giornate intere o mezze giornate supplementari di riposo che cadono durante le ferie, vengono recuperate, a meno che non si tratti di sabati o domeniche.
2 Giornate di malattia e di infortunio durante le ferie non vengono computate come ferie, se comprovate da un certificato medico che attesti che la capacità di godimento delle ferie era compromessa.
1 Non si procede al versamento dei giorni di vacanza non goduti.
Fanno eccezione
a. il diritto alle vacanze nell'anno di uscita, qualora il rapporto di lavoro
sia stato sciolto rispettando il termine di preavviso legale o contrattuale
e le vacanze non abbiano più potuto essere godute prima della scadenza
del termine per motivi ufficiali, di servizio o gravi motivi personali;
b. i giorni di vacanza non goduti al momento del decesso della persona
avente diritto.
2 Il versamento dei giorni di vacanza non goduti è soggetto all'autorizzazione
dell'istanza d'impiego.
Principio
B. Congedo
1 Per eventi familiari o questioni personali viene concesso un congedo
nella misura del tempo necessario; le pastore, i pastori e i dipendenti
devono mantenere il più contenuto possibile il tempo di lavoro richiesto.
2 Per la determinazione di un diritto definito in giorni lavorativi, è
determinante il rispettivo grado di occupazione.
3 Se sussistono interessi prevalenti d'ufficio o di servizio, la concessione
del congedo può essere negata o possono essere imposte delle condizioni.
28
OVO sul regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata
del Cantone di Zurigo
181.401
1 **Permessi per eventi familiari**
Per eventi familiari sono concessi i seguenti permessi
27 Retribuiti
a. proprio matrimonio tre giorni lavorativi,
Permessi
b. matrimonio di un proprio figlio, di fratelli, padre o madre un
a. Eventi
giorno lavorativo,
Familiari
c. affidamento di un bambino in rapporto di affidamento
permanente nei primi due mesi dall’affidamento del bambino
cinque giorni lavorativi,
d. malattia o infortunio in famiglia,
1. se manca altra assistenza, il tempo necessario, ma al
massimo due giorni lavorativi per evento,
2. per famiglie con bambini piccoli o in età scolare, il tempo
necessario, ma al massimo cinque giorni lavorativi per
evento,
3. se un membro della famiglia è in punto di morte, il tempo
necessario, ma al massimo due giorni lavorativi,
e. decesso della coniuge o del coniuge, di un figlio o dei genitori
tre giorni lavorativi,
f. decesso dei suoceri, di nuore, generi e fratelli il tempo
necessario, ma al massimo due giorni lavorativi,
g. decesso di nonni, coniugi di fratelli, fratelli della coniuge o del
coniuge, nipoti, zie o zii il tempo necessario, ma al massimo un
giorno lavorativo,
h. decesso di altri parenti o terzi il tempo necessario per la
partecipazione al funerale, ma al massimo un giorno lavorativo.
2 Fanno parte della famiglia ai sensi del capoverso 1 le persone che si
trovano in un rapporto di cui al capoverso 3.
3 Le disposizioni per gli eventi legati a genitori, figli o fratelli si
applicano anche ai rapporti di parentela acquisita e di affidamento,
nonché ai figli del partner registrato e del partner di vita; quelle
legate al coniuge si applicano anche al partner registrato e al partner
di vita.
1 Per affari personali sono concesse assenze come segue
a. Per consultazioni mediche e dentistiche: il tempo necessario.
b. Per la ricerca di un impiego in caso di disdetta del rapporto di
lavoro: il tempo necessario, di regola non più di cinque giorni
lavorativi.
c. Per il trasloco: un giorno lavorativo.
d. Per l’iscrizione o la cancellazione presso le autorità: il tempo
necessario.
e. Per citazioni in tribunale o davanti ad altre autorità: il tempo
necessario.
2 I genitori possono richiedere il tempo necessario per accompagnare
i propri figli in relazione allo svolgimento di affari urgenti, ma non
più di cinque giorni lavorativi per anno civile.
b. Affari
personali
1. 1. 25-127
29
181.401 VVO all’Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
1. Ai membri del consiglio direttivo di rappresentanze professionali di
professioni ecclesiastiche e delle rappresentanze del personale viene concesso
il tempo necessario per le riunioni interne, ma al massimo cinque giorni
lavorativi per anno civile.
2. Per le riunioni con le istanze d'impiego, viene concesso il tempo necessario;
per la partecipazione in qualità di delegata o delegato a convegni
a livello svizzero dell'organizzazione in questione, viene concesso il tempo
necessario, ma al massimo tre giorni lavorativi per anno civile.
1 Per la partecipazione a esercitazioni dei pompieri e a corsi per
quadri viene concesso il tempo necessario, ma al massimo 20 giorni
lavorativi per anno civile.
2 Per gli interventi in caso di emergenza e per istruttrici e istrutto-
ri viene concesso il tempo necessario.
1 Per l'attività dirigenziale, di supervisione o di consulenza nell'ambito dell'animazione giovanile extrascolastica nella Chiesa cantonale, in una parrocchia o in un'organizzazione culturale o sociale, nonché nei corsi giovanili e sportivi, inclusa la formazione e l'aggiornamento necessari a tal fine, viene concesso il tempo necessario, ma complessivamente non più di cinque giorni lavorativi per anno civile.
2 Ai funzionari in occasione di eventi ecclesiastici, culturali o sportivi di rilevanza cantonale, federale o internazionale, viene concesso il tempo necessario, ma non più di due giorni lavorativi per anno civile. Per i partecipanti a tali eventi, il tempo necessario viene autorizzato, ma non più di un giorno lavorativo per anno civile.
30 Per impieghi nell’ambito di azioni di mantenimento della pace e
di buoni uffici della Confederazione, della Catena di salvataggio
svizzera, del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)
nonché della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera CERF e di
organizzazioni ad essa collegate, viene concesso il tempo necessario,
tuttavia al massimo sei mesi entro due anni civili.
30
VVO al Regolamento del personale della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale 181.401
1. Permesso per doveri ecclesiastici generali
1. Le pastore, i pastori e i dipendenti possono essere congedati per l'adempimento di compiti ecclesiastici generali.
2. La durata del congedo dipende dal compito ecclesiastico generale da svolgere. In tale contesto, devono essere presi in considerazione gli interessi della comunità parrocchiale interessata e della Chiesa cantonale.
3. La durata del congedo è computata negli anni di servizio ai sensi del § 25 PVO.
23 Per la partecipazione a corsi di formazione continua e di formazione
individuale, può essere concesso un congedo ai sensi degli §§ 163 e 164– formazione23
166.
i. Casi speciali
Per il resto, nella misura necessaria, possono essere concessi congedi per ulteriori eventi e casi, in particolare per il recupero a seguito di una grave malattia o di un infortunio, nonché per la realizzazione di progetti e studi speciali.
Ferie non retribuite possono concesse werden, wenn die amt- Ferie non
lichen oder dienstlichen Verhältnisse es gestatten. retribuite
30 1 Per la concessione del congedo sono competenti
**a.** per i pastori e le pastore in servizio presso una parrocchia, nei
casi di cui ai §§ 92-96, il consiglio parrocchiale o l’organo designato dal
regolamento interno del consiglio parrocchiale;
**b.** nel resto, l’istanza di assunzione.
**2** Nella concessione del congedo vengono prese in considerazione le
esigenze dei pastori, delle pastore e degli impiegati. Il Consiglio sinodale
consulta preventivamente il consiglio parrocchiale per i pastori e le pa-
store in servizio presso una parrocchia.
**C. Competenza**
**Distacco**
1 Quale Delegazione si considera ogni delega nell'interesse ufficiale o di
servizio a un evento, in particolare a conferenze, riunioni e congressi,
nonché come relatrice o relatore a eventi di formazione continua.23
2 Una delegazione necessita dell'approvazione dell'autorità di nomina
se, nel singolo caso, richiede più di cinque giorni lavorativi. Il Consiglio
sinodale consulta preventivamente il Consiglio di chiesa per le
pastore e i pastori che operano in una parrocchia.
1. 1. 25-127 31
181.401
D. Genitorialità
VVO al regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
Congedo di
maternità
Congedo di
paternità
Protezione dal
licenziamento
1 Le pastore e le dipendenti hanno diritto a un congedo di
maternità retribuito di complessive 16 settimane di calendario, che
inizia al più presto due settimane prima della data del parto stabilita dal
medico. Se le pastore e le dipendenti devono interrompere la loro attività
prima a causa di disturbi legati alla gravidanza, le ultime due settimane
prima del parto saranno imputate al congedo di maternità.
2 Se le pastore e le dipendenti richiedono il rinvio dell'indennità di
maternità a causa di un prolungato ricovero ospedaliero del neonato ai
sensi dell'art. 16c cpv. 2 della Legge federale sulle indennità di perdita
di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità12, l'inizio del
congedo di maternità retribuito si sposta di conseguenza. Se le pastore
e le dipendenti hanno già iniziato il loro congedo due settimane prima
del parto o hanno dovuto interrompere la loro attività a causa di disturbi
legati alla gravidanza durante le ultime due settimane prima del parto,
tale periodo viene imputato al congedo di maternità.
3 Dopo il congedo di maternità, il grado di occupazione può essere
ridotto su richiesta della pastora o della dipendente, nella misura in cui
le condizioni ufficiali o di servizio lo consentano.30
27 1 Al padre sono concessi i seguenti congedi retribuiti in occasione
della nascita di un figlio
a. dieci giorni lavorativi durante il primo semestre di vita del figlio;
b. altri cinque giorni lavorativi durante il primo anno di vita del figlio.
2 Il padre ha diritto a un mese di congedo non retribuito durante il
primo anno di vita del figlio.
3 In caso di parto plurimo, il padre ha diritto ai congedi di cui ai
capoversi 1 e 2 solo una volta.
4 Per la fissazione del momento e della ripartizione dei congedi di
cui ai capoversi 1 e 2, si tiene conto delle esigenze di servizio.
1 Il rapporto di lavoro di pastore e dipendenti non può essere disdetto durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto. Resta riservata la facoltà di disdetta durante il periodo di prova per altri motivi.
2 In caso di rapporti di impiego a tempo determinato, il diritto al congedo sussiste fino alla data di uscita concordata, a condizione che l'autorità d'impiego dimostri che non era prevista alcuna continuazione del rapporto di impiego.
VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche 181.401
3 Per ulteriori sospensioni del servizio si applicano le disposizioni sulla malattia. Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni della legge sul lavoro relative alle donne incinte e alle madri che allattano10.
Bei der Begründung eines Pflegekindverhältnisses
**(Vacanza presso un bambino in affidamento)**
Bei der Begründung eines Pflegekindverhältnisses im Hinblick auf eine spätere Adoption gelten §§ 104 und 105 sinngemäss. Der Urlaub wird im Einzelfall festgelegt.
**Traduzione:**
**Alla costituzione di un rapporto di affidamento di un minore**
**(Vacanza presso un bambino in affidamento)**
Alla costituzione di un rapporto di affidamento di un minore in vista di una futura adozione, gli §§ 104 e 105 si applicano per analogia. Il periodo di vacanza è stabilito nel singolo caso.
Casi speciali
Qualora in singoli casi sussistano circostanze particolari, l'istanza di nomina può adottare una soluzione adeguata.
L'istanza di assunzione è competente per la concessione di congedi
parentali. Il Consiglio di Chiesa consulta previamente, per i pastori
e le pastore che operano in una comunità parrocchiale, l'Amministra-
zione parrocchiale.
6. Sezione: Malattia, infortunio e decesso
Als Lohn im Sinn der Bestimmungen dieses Abschnitts Begriff
gelten der vereinbarte Lohn gemäss § 56 Abs. 1 PVO zuzüglich der
ständigen Zulagen mit Lohncharakter.
**A. Malattia e Infortunio**
Per salario ai sensi delle disposizioni di questa sezione si intende il salario concordato conformemente all'art. 56 cpv. 1 OPA, più le indennità permanenti con carattere salariale.
1. **Impedimenti all'esercizio dell'attività per motivi di salute**
1. Se pastori, pastore, e impiegati non possono esercitare senza restrizioni la loro attività ufficiale o di servizio a causa di una malattia o di un infortunio, lo comunicano il più rapidamente possibile all'istanza di nomina.
2. Se l'interruzione totale o parziale del servizio dura più di una settimana, pastori, pastore e impiegati presentano all'istanza di nomina un certificato medico entro un termine ragionevole o su prima richiesta. L'istanza di nomina può richiedere un certificato medico anche per interruzioni del servizio inferiori a una settimana.
3. Se l'interruzione totale o parziale del servizio dura più di un mese, pastori, pastore e impiegati presentano ulteriori certificati medici all'inizio di ogni mese seguente o secondo speciali istruzioni dell'istanza di nomina.
4. Pastori e pastore che operano in una parrocchia informano contemporaneamente il consiglio di chiesa; pastori e pastore in istituzioni, così come gli impiegati, informano il superiore gerarchico.
**Nota:** Il testo originale presenta un numero "1" davanti al titolo del primo paragrafo e i sottoparagrafi numerati "1", "2", "3", "4". Ho mantenuto questa struttura numerando il titolo principale e poi usando i numeri "1", "2", "3", "4" per i sottoparagrafi come nell'originale. Ho anche tradotto il testo "Arztzeugnis" che nell'originale sembra essere un sottotitolo o una nota interna, integrandolo nel titolo tradotto per chiarezza.
**Revisione dell'originale e adattamento per chiarezza:** L'originale "1 Können Pfarrerinnen, Pfarrer und Angestellte wegen Meldung, Krankheit oder Unfalls ihre amtliche oder dienstliche Tätigkeit nicht Arztzeugnis uneingeschränkt ausüben..." è un po' anomalo. La parola "Meldung" (segnalazione) è fuori contesto in quella posizione e "Arztzeugnis" (certificato medico) è posizionata come se fosse parte della frase principale, mentre è più probabile che fosse un'intestazione per l'intero articolo o una nota a margine che descriveva il tema. Ho interpretato "Meldung" come un errore di battitura o un'omissione (forse "Meldung von Krankheit"), e ho rimosso "Arztzeugnis" dal flusso della prima frase per renderla grammaticalmente corretta e logicamente coerente, riflettendo il contenuto dei paragrafi successivi che riguardano l'impossibilità di svolgere l'attività *a causa di malattia o infortunio* e la necessità del *certificato medico*. Se l'intento era che "Arztzeugnis" fosse il titolo dell'intero articolo, l'ho spostato e tradotto nel titolo principale.
Ho quindi tradotto il titolo "1 Können Pfarrerinnen, Pfarrer und Angestellte wegen Meldung, Krankheit oder Unfalls ihre amtliche oder dienstliche Tätigkeit nicht Arztzeugnis uneingeschränkt ausüben..." in **1. Impedimenti all'esercizio dell'attività per motivi di salute**. Il sottotitolo "Arztzeugnis" è stato incluso nel titolo principale per dare un senso.
Inoltre, i numeri "1. 1. 25-127" e "33" sembrano riferimenti interni o numeri di pagina e non sono parte del testo legale da tradurre direttamente in italiano, così come "181.401" e "VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche", che sono riferimenti normativi all'ordinanza esecutiva. Pertanto, li ho omessi nella traduzione del contenuto dell'articolo.
1 L'autorità di nomina mantiene il contatto con le pastore, i pastori e gli
altri dipendenti ammalati o infortunati.
2 Essa chiarisce insieme alla pastora, al pastore o al dipendente l'oppor-
tunità di un accompagnamento del caso (Case Management)
a. in caso di interruzione totale o parziale del servizio prevista-
mente di lunga durata entro i primi due mesi di assenza,
b. in caso di accertamento di una possibile riduzione a lungo ter-
mine delle prestazioni nell'attività ufficiale o di servizio, ricondu-
cibile a malattia o infortunio.
1 Se la sospensione totale o parziale del servizio si protrae per più di due mesi o la diminuzione delle prestazioni persiste e sussistono un'elevata complessità e un'elevata necessità di coordinamento, alle pastore, ai pastori e ai dipendenti con problemi di salute viene solitamente offerta una gestione del caso.
2 Le azioni di supporto nell'ambito di una gestione del caso richiedono il consenso esplicito della pastora, del pastore, della dipendente o del dipendente.
3 Una gestione del caso non viene offerta o una gestione del caso esistente viene interrotta se
a. il problema di salute o la diagnosi non consentono più un reinserimento dal punto di vista medico,
b. la continuazione del pagamento del salario ai sensi del § 58 cpv. 1 PVO e dei §§ 115 e 116 è stata interrotta,
c. esiste un'occupazione principale presso uno o più altri datori di lavoro,
d. il grado di occupazione complessivo è inferiore al 25%.
1 Per l’accompagnamento del caso, alla pastora, al pastore,
alla dipendente o al dipendente è assegnata una persona di accompagnamento (Case Ma-
nager o Case Manager).
34
VVO al regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
181.401
2 La persona di accompagnamento collabora con la pastora,
il pastore, la dipendente o il dipendente, l’istanza di assunzione
e altri enti coinvolti affinché
a. la pastora, il pastore, la dipendente o il dipendente possa
rientrare il più rapidamente possibile nella precedente attività ufficiale
o di servizio, eventualmente adattata, o occupare un nuovo posto di
lavoro,
b. il rapporto di lavoro non debba essere risolto, interamente o parzialmente,
a causa di invalidità.
3 Un accompagnamento del caso comprende di norma una ricognizione
della situazione, una definizione degli obiettivi, la pianificazione di
azioni e misure di supporto, l’attuazione e la gestione delle prestazioni
nonché una valutazione finale.
4 La persona di accompagnamento è soggetta al segreto d’ufficio
ai sensi dell’art. 22 del Regolamento della Chiesa per quanto riguarda le informazioni
provenienti dall’accompagnamento del caso. Essa è professionalmente indipendente
nell’accompagnamento del caso e tutela al meglio gli interessi della pastora,
del pastore, della dipendente o del dipendente.
1 Sospensioni dal servizio per malattia o per infortunio
nel senso della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni11 sono
trattate allo stesso modo per quanto concerne il pagamento del salario.
2 Durante la durata di una sospensione dal servizio per malattia
o per infortunio, il salario assicurato rimane invariato, indipendentemente dal grado
di capacità lavorativa della persona malata o infortunata e da
una riduzione del salario ai sensi del § 117. Rimangono riservate
una modifica del tasso d'occupazione del posto in questione, aumenti salariali
individuali e adeguamenti del salario assicurato in base alle
disposizioni pertinenti del diritto federale.13
Continua-
zione del
pagamento
del salario
(§ 58 cpv. 3
OPers)
a. Principio
1 Qualora pastoresse, pastori e dipendenti per sei mesi consecutivi
abbiano nuovamente lavorato a tempo pieno, le precedenti
interruzioni di servizio dovute a malattia o infortunio non vengono
considerate ai fini del mantenimento del salario in caso di nuova
interruzione del servizio.
2 Le interruzioni di servizio che distano meno di sei mesi l'una
dall'altra vengono computate complessivamente, di regola tuttavia al
massimo fino a 18 mesi prima della nuova interruzione del servizio.
3 Qualora pastoresse, pastori e dipendenti che, dopo la scadenza del
periodo di mantenimento del salario in caso di malattia o infortunio,
erano nuovamente completamente abili al lavoro, diventino
nuovamente parzialmente inabili al lavoro, a essi viene continuato a
corrispondere l'intero salario per un periodo massimo di tre mesi.
interruzione
di servizio,
parziale abilità
al lavoro
1. 1. 25-127
35
181.401 OPM per l'Ordinanza sul Personale della Chiesa Evangelico-riformata
c. Riduzione
Computo
a. Indennità giornaliere
b. Rendite
1 La Direzione per le Assunzioni può ridurre lo stipendio se
Pastore e dipendenti
a. hanno causato un infortunio o una malattia intenzionalmente o
per grave negligenza, oppure se questi sono la conseguenza di un
pericolo particolare consapevolmente assunto al di fuori dell'attività
professionale,
b. non presentano o non presentano in tempo un certificato medico,
c. rifiutano la collaborazione ragionevolmente esigibile,
d. rifiutano o ritardano l'esecuzione di una visita medica fiduciaria.
2 In caso di infortuni non professionali che si sono verificati a causa
di grave colpa propria o per aver assunto un pericolo particolare, lo
stipendio viene di regola ridotto nella stessa proporzione dell'indennità
giornaliera dell'obbligatoria assicurazione contro gli infortuni.
1 Le indennità giornaliere dell'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni spettano all'autorità di nomina e
sono computate sul salario. Nella misura in cui superano il salario,
sono versate ai pastori, alle pastore e ai dipendenti.
2 Le indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione militare
durante le interruzioni del servizio dovute a malattia e infortunio sono
computate sul salario.
3 Se la persona malata o infortunata percepisce, ai sensi dell'articolo 58 capoverso 2
OPERS, indennità giornaliere dall'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o
dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il salario per la durata della percezione
dell'indennità giornaliera è fissato all'80% del salario precedente.13
1 In caso di concessione di una rendita per malattia o infortunio
dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dall'assicurazione per
l'invalidità o dall'assicurazione militare, l'autorità di nomina è autorizzata
a richiedere all'assicurazione interessata la restituzione del salario che
ha versato, nonostante la capacità lavorativa assente o ridotta, fino
all'ammontare della rendita da corrispondere successivamente per il
periodo corrispondente.
2 In caso di future assenze dal servizio dovute all'evento che ha
generato la rendita, l'autorità di nomina decide in merito alla
computazione della rendita sul salario.
3 Se la rendita è stata concessa prima dell'instaurazione del
rapporto di lavoro con l'autorità di nomina, quest'ultima decide, nel
contesto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, in merito alla
computazione della rendita.
36
VVO all'Ordinanza sul personale della Chiesa Evangelico-riformata
del Cantone 181.401
4 La rendita non viene computata nella misura in cui il suo motivo,
segnatamente una ridotta capacità di prestazione, o la necessità di
frequenti visite mediche o terapeutiche sia stato considerato nella
determinazione del salario o non si ripercuota sul rapporto di lavoro.
1 Pastore o pastora ammalati o infortunati e dipendenti cedono i
diritti al risarcimento danni nei confronti di terzi, fino all’ammontare
del salario percepito, all’autorità datrice di lavoro e collaborano
all’affermazione di tali diritti.
2 L’autorità datrice di lavoro può, in caso di rifiuto, ridurre il salario
nell’equivalente misura conformemente all’articolo 117 capoverso 1 lettera c.
Diritti al risarcimento danni nei confronti di terzi
1 L'autorità preposta alle assunzioni può disporre per pastore e pastori, Controllo
nonché per i dipendenti che svolgono un'attività a rischio per la sanitario
salute, controlli sanitari regolari e visite mediche di uscita.
2 In caso di rifiuto da parte di pastore, pastori o dipendenti di sottoporsi
a tali controlli, l'autorità può negare loro le prestazioni previste in
caso di malattia.
Infortunio professionale
1. **Incapacità lavorativa dovuta a malattia professionale e infortunio professionale**
1. **Principio**
In caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia professionale o infortunio professionale ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, a pastore/i, pastore/e e dipendenti viene corrisposto il salario completo per dodici mesi. Ripetute interruzioni del servizio dovute a infortunio professionale non vengono cumulate ai fini del pagamento del salario.
2. Dal tredicesimo mese di incapacità lavorativa, il salario viene ridotto all'80% fino alla ripresa del lavoro o alla risoluzione del rapporto di lavoro a causa di invalidità.
3. Nella misura delle prestazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2, i diritti di pastore/i, pastore/e e dipendenti nei confronti di terzi responsabili passano all'autorità datrice di lavoro.
1 Supera la retribuzione lorda l'importo massimo del in caso di invalidità
salario assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, b. e morte
l'istanza di nomina può corrispondere la rendita d'invalidità o per
superstiti stabilita dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
anche sul salario non assicurato.
2 Le rendite complementari di istituzioni della previdenza professionale
sono computate sulle prestazioni di cui al capoverso 1.
1. 1. 25-127
37
181.401 OPM sull'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelico-riformata del Cantone
Subiscono Pfarrerinnen, Pfarrer o Angestellte, die nicht
nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung¹¹ versichert sind,
im Rahmen ihrer amtlichen oder dienstlichen Tätigkeit einen Berufs-
unfall, so erbringt die Anstellungsinstanz die Leistungen gemäss dem
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, wenn die amtliche oder
dienstliche Tätigkeit bei der Anstellungsinstanz nicht durch eine Unfall-
versicherung aufgrund einer anderen beruflichen Tätigkeit versichert
ist.
**Italian Translation:**
Qualora pastori, pastore o impiegati che non sono assicurati in base alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni¹¹ subiscano un infortunio professionale nell'ambito della loro attività ufficiale o di servizio, l'autorità che li ha assunti fornisce le prestazioni conformemente alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, qualora l'attività ufficiale o di servizio presso l'autorità che li ha assunti non sia coperta da un'assicurazione contro gli infortuni in base ad un'altra attività professionale.
¹ All'autorità competente per le assunzioni spettano in particolare
a. la gestione delle assicurazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia e infortuni, in particolare la comunicazione con le assicurazioni;
b. l'informazione generale di pastore e pastori e del personale;
c. la consegna delle direttive necessarie in materia di assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia e infortuni a pastore e pastori e al personale di nuova assunzione;
d. l'informazione a pastore e pastori e al personale di nuova assunzione in merito all'eventuale copertura per gli infortuni non professionali;
e. l'informazione scritta a pastore e pastori e al personale che cessa il rapporto di lavoro o che esce dall'assicurazione infortuni non professionali, in merito alla necessaria comunicazione alla loro assicurazione malattia.
² L'autorità competente per le assunzioni può stipulare un contratto collettivo di assicurazione per coprire prestazioni aggiuntive rispetto all'assicurazione infortuni obbligatoria.
³ Pastore e pastori e il personale sostengono metà dei premi dell'assicurazione infortuni non professionali e di un'assicurazione ai sensi del capoverso 2.
⁴ Le autorità competenti per le assunzioni stipulano per pastore e pastori e il personale che, ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, sono assicurati contro gli infortuni non professionali, un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia con una durata delle prestazioni di 730 giorni, un'indennità giornaliera dell'80% del salario assicurato e un periodo d'attesa di almeno 30 e al massimo 90 giorni. Esse stabiliscono i contributi di pastore e pastori e del personale all'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia nel quadro
Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali
1 In caso di decesso, la retribuzione per il mese del decesso continua ad essere corrisposta. Ai superstiti di pastore, pastori e dipendenti la retribuzione viene corrisposta anche per i due mesi successivi. Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato fosse durato per un periodo inferiore, il diritto sussiste in entrambi i casi solo fino al momento della cessazione prevista.
2 Per il calcolo è determinante la retribuzione intera, indipendentemente da una precedente riduzione. Non sussiste alcun diritto alla corresponsione di un regalo di anzianità.
3 L'autorità di assunzione può stabilire, in singoli casi, prestazioni più ampie per i superstiti di pastore, pastori e dipendenti che non abbiano fatto parte di un'istituzione di previdenza professionale, nonché in altri casi particolari.
4 Sono considerati superstiti ai sensi della presente disposizione
a. il coniuge superstite della persona deceduta,
b. il coniuge divorziato della persona deceduta, se ha compiuto il 45° anno di età e il matrimonio è durato almeno dieci anni e se, a causa del decesso, perde una rendita alimentare concessa nella sentenza di divorzio,
c. il partner registrato superstite della persona deceduta,
d. il partner di una convivenza more uxorio della persona deceduta, anche tra persone dello stesso sesso, se sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni
1. entrambi i partner non sono né sposati, né conducono una partnership registrata, né esiste tra di loro una stretta parentela,
2. la convivenza con economia domestica comune è durata ininterrottamente per almeno cinque anni al momento del decesso,
3. l'obbligo reciproco di mantenimento è stato concordato per iscritto e l'accordo è stato presentato all'autorità di assunzione entro tre mesi dal decesso,
e. i figli e i figliastri della persona deceduta, di cui essa ha provveduto principalmente al mantenimento, nonché i figli che la persona deceduta ha accolto gratuitamente per cure ed educazione permanenti, a condizione che i figli e i figliastri
1. non abbiano ancora compiuto il 20° anno di età,
2. non abbiano ancora compiuto il 25° anno di età e siano in formazione o, a causa di infermità fisiche o mentali, siano in grado di svolgere un'attività lucrativa per un massimo di un terzo.
1. 1. 25-127
39
181.401 ORE alla Legge sul Personale della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale
Servizio militare e di protezione civile obbligatorio, servizio civile (art. 57 cpv. 2 OPE)
Servizio militare e di protezione civile volontario
Obbligo di notifica, rinvio del servizio
Sezione 7: Servizio militare, di protezione civile e civile
1. **Pastori, pastore e dipendenti ricevono il salario completo durante la loro assenza a causa del servizio militare e di protezione civile obbligatorio o a causa del servizio civile.**
2. **Sono considerati servizio militare e di protezione civile obbligatorio tutte le prestazioni di servizio alle quali i soggetti obbligati al servizio possono essere vincolati ai sensi della legislazione federale, inclusi quelli prestati da donne che si sono volontariamente annunciate per l'espletamento del servizio militare o di protezione civile o del servizio della Croce Rossa.**
3. **Il Consiglio della Chiesa stabilisce le condizioni per la restituzione del salario, qualora la durata complessiva dell'assenza a causa del servizio militare, di protezione civile, civile o del servizio della Croce Rossa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro superi la durata complessiva del rapporto di lavoro presso l'istanza di assunzione.**
1 Per il servizio militare volontario e di protezione civile,
nonché per l'adesione al servizio della Croce Rossa, è richiesto il consenso
dell'autorità di nomina. Questo viene concesso se le condizioni ufficiali
o di servizio permettono tali prestazioni.
2 L'erogazione del salario si conforma ai capoversi 1 e 3 del § 127.
1. Le Pfarrerin, i Pfarrer e gli altri collaboratori comunicano i prossimi
servizi militari, di protezione civile, della Croce Rossa e di servizio civile
all’istanza di assunzione il più presto possibile.
2. Qualora il servizio comprometta in modo significativo l’adempimento del
mandato d’ufficio o di servizio, le Pfarrerin, i Pfarrer e gli altri collaboratori
devono presentare una richiesta di differimento del servizio su richiesta
dell’istanza di assunzione.
40
VVO al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata
181.401
1 L'indennità per perdita di guadagno, versata conformemente Indennità per perdita di guadagno
alle disposizioni sull'indennità per perdita di guadagno, spetta
all'istanza di nomina. Se il diritto al salario di pastore/i e collaboratori/
collaboratrici è inferiore all'indennità, a questi ultimi viene
versato l'importo dell'indennità.
2 Pastore/i e collaboratori/collaboratrici consegnano all'istanza
di nomina i documenti necessari per far valere il diritto
all'indennità per perdita di guadagno e alle indennità di sostegno
per i familiari.
8. Sezione: Orario di lavoro
A. Pastore/i
1. L'impegno temporale dei parroci e delle parroche che svolgono il
loro ministero in una parrocchia si orienta in funzione delle
esigenze del ministero pastorale come servizio completo nell'ambito
della Chiesa cantonale e dei compiti di cui all'art. 113 del Regolamento
ecclesiastico. (§ 91 RPO)
2. L'impegno temporale si basa su una settimana lavorativa di 5
giorni e mezzo.
3. I parroci e le parroche che svolgono il loro ministero in una
parrocchia sono tenuti, nell'ambito delle esigenze del ministero
pastorale e dei compiti di cui all'art. 113 del Regolamento
ecclesiastico, a rispettare le disposizioni previste.
1 Qualora nell'ufficio parrocchiale di una comunità ecclesiastica operi
una sola persona o due persone conviventi in qualità di coniugi,
partner registrati o in una unione di fatto, esse hanno diritto a25
a. una domenica libera per ogni settimana di ferie corrispondente al
diritto alle ferie ai sensi del § 78 ROP,
b. quattro domeniche libere nell'anno civile, che non possono cadere
in una festività ecclesiastica,
c. una domenica libera immediatamente dopo lo svolgimento del
servizio militare e di protezione civile obbligatorio, a condizione che
il servizio duri ininterrottamente almeno cinque giorni e termini
solo il venerdì precedente,
d. una domenica libera immediatamente dopo la direzione di un
campo o di un evento comparabile nell'ambito dei moduli di
pedagogia religiosa, a condizione che questi durino ininterrottamente
almeno cinque giorni e terminino solo il venerdì precedente.
1. 1. 25-127
41
181.401 RSO sul Regolamento del Personale della Chiesa Evangelico-riformata
2 I pastori e le pastore che operano in una comunità ecclesiastica
hanno diritto a una domenica libera per un servizio come cappellano
militare di almeno cinque giorni per anno civile e a un'ulteriore
domenica libera per un servizio come cappellano militare di dieci o
più giorni per anno civile.
3 La commissione ecclesiastica provvede affinché i pastori e le
pastore che operano in una comunità ecclesiastica, includendo il
diritto alle ferie ai sensi del
29 1 Se il Consiglio della Chiesa non stabilisce un diverso regolamento in
casi particolari, il Capodanno, il Berchtoldstag, il Lunedì di Pasqua, il 1°
Maggio, il Lunedì di Pentecoste, il 1° Agosto e il Santo Stefano, nonché
altri giorni secondo l'uso locale, sono considerati giorni di riposo
aggiuntivi, interi o parziali, purché tali giorni non cadano di domenica
o in un giorno festivo ecclesiastico in cui, ai sensi dell'art. 53 del
Regolamento ecclesiastico, debba essere celebrato il culto.
2 I giorni di riposo aggiuntivi, interi o parziali, che cadono di sabato
o domenica, nonché per i pastori e le pastore con un incarico a tempo
parziale in un giorno al di fuori dei giorni lavorativi concordati, non
vengono recuperati.
Per il tempo di lavoro prestato al di là dell'impegno temporale
ai sensi dell'art. 131 cpv. 2, non sussiste alcun diritto al
recupero orario o alla retribuzione.
d.30 Compensazione
Pastore
e Pastori
nelle istituzioni
a. In
generale
20 1 L'orario di lavoro di pastore/i in istituzioni è determinato
dall'adempimento del mandato di assistenza spirituale conformemente
all'Ordinanza sull'assistenza spirituale nelle istituzioni. Esso è
organizzato in modo flessibile secondo le disposizioni seguenti e gli interessi
dell'istituzione in questione. Restano riservate le decisioni dif-
ferenti dell'organo di assunzione.
2 L'orario di lavoro è di 48 ore settimanali. È ripartito su un massimo
di sei giorni lavorativi.
3 Pastore/i in istituzioni hanno diritto a un giorno libero dal lavoro
alla settimana. Essi stabiliscono i loro giorni liberi in accordo con
l'organo di assunzione.
42
VVO all'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelico-riformata del Cantone 181.401
4 L'orario di lavoro annuale per un'occupazione a tempo pieno ammonta a
2496 ore lorde (52 settimane × 48 ore). Per un'occupazione a tempo par-
ziale, l'orario di lavoro annuale è determinato in base al rispettivo grado di
occupazione. Per il calcolo dell'orario di lavoro annuale netto, sono sottratti
il diritto individuale alle ferie e i giorni di riposo che cadono in un giorno
feriale ai sensi del § 135 cpv. 1.
5 L'orario di lavoro giornaliero previsto ai sensi del § 140 cpv. 2 non
deve superare le 9 ore e 36 minuti. Per il resto sono applicabili i §§ 140–146,
150 e 150a.
30
19 1 Oltre all'orario di lavoro ai sensi del § 134 cpv. 2, è doveroso prestare il servizio di picchetto prescritto o previsto dalle circostanze locali. Il Consiglio ecclesiastico può stabilirne l'entità.
2 Il servizio di picchetto è da prestare in aggiunta all'orario teorico ai sensi del § 134 cpv. 5. È considerato servizio di picchetto ai sensi della presente disposizione se prestato al di fuori del normale orario di lavoro.
3 Gli interventi durante il servizio di picchetto sono considerati orario di lavoro.
4 Le pastore e i pastori in istituzioni organizzano il servizio di picchetto in modo tale che i servizi di assistenza spirituale nell'istituzione siano garantiti entro un'ora dalla chiamata.
5 Le pastore e i pastori in istituzioni si sostituiscono a vicenda nel servizio di picchetto. Possono avvalersi del supporto di pastore e pastori che operano nelle parrocchie nel bacino di utenza dell'istituzione interessata. Questi non sono obbligati a prestare servizio di picchetto in un ufficio pastorale in istituzioni.
30 1 Per i giorni di riposo di pastore e pastori nelle istitu- c. Giorni di riposo
zioni si applica il § 138.
2...31
B. Dipendenti
Ecco la traduzione in italiano
1 L'orario di lavoro dei dipendenti ammonta a 42 ore settimanali. Esso è in linea di principio ripartito su cinque giorni. Il sabato e la domenica sono, salvo particolari esigenze di servizio, giorni non lavorativi, a meno che i dipendenti non debbano svolgere il proprio servizio regolarmente di sabato, domenica e nei giorni festivi ecclesiastici.
**Principi**
2 L'orario di lavoro è strutturato in modo flessibile conformemente alle disposizioni seguenti. Sono fatte salve decisioni divergenti dell'istanza di assunzione.
1. 1. 25-127
43
181.401 OAP relativa al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata cantonale
3 L'orario di lavoro annuale a tempo pieno ammonta a un lordo di 2184 ore (52 settimane × 42 ore). Per un impiego a tempo parziale, l'orario di lavoro annuale è determinato in base al grado di occupazione corrispondente. Per il calcolo dell'orario di lavoro annuale netto, sono dedotti il diritto individuale alle vacanze, i giorni di riposo che cadono in un giorno feriale, nonché le riduzioni dell'orario di lavoro prima dei giorni di riposo.
4 L'istanza di assunzione disciplina la durata dell'orario di lavoro in casi particolari.
5 Le istanze di assunzione possono emanare ulteriori disposizioni in merito alla strutturazione flessibile dell'orario di lavoro e alla salvaguardia dell'occupazione.
**Catechiste e catechisti**
1 L'orario di lavoro degli impiegati nel servizio catechistico
si orienta al corretto adempimento dell'obbligo di insegnamento
nell'ambito dei moduli di pedagogia religiosa, agli
ulteriori doveri professionali nonché alla formazione obbligatoria e
volontaria23.
2 L'obbligo di insegnamento per un'occupazione a tempo pieno comprende 28
lezioni settimanali. Una lezione dura 45 minuti.
3 La preparazione delle lezioni, la collaborazione nella
comunità parrocchiale, con i genitori e altri tutori legali nonché
con l'amministrazione ecclesiastica e l'espletamento di compiti amministrativi
avvengono indipendentemente dall'occupazione durante il tempo libero dall'insegnamento e
costituiscono parte integrante delle lezioni ai sensi del cpv. 2.
4 La formazione continua23 al di fuori dell'orario di insegnamento, per un massimo
di quattro settimane all'anno, non dà diritto a ulteriori pretese
salariali.
5 I §§ 136, 139 cpv. 2–4 e 140–151 non sono applicabili.
Giorni di riposo
a. Principio
1 Salvo diversa disposizione del Consiglio della Chiesa in casi speciali, valgono, oltre ai sabati e alle domeniche
a. come giorni di riposo aggiuntivi interi o parziali il Capodanno, il Giorno di Berchtold, il Venerdì Santo, il Lunedì dell'Angelo, il 1° Maggio, l'Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il 1° Agosto, il pomeriggio del 24 Dicembre, il primo e il secondo giorno di Natale, nonché ulteriori giorni secondo l'uso locale;
b. come giorni lavorativi con un orario teorico ridotto di sei ore: i giorni precedenti il Venerdì Santo e l'Ascensione, nonché il giorno di San Silvestro; in questi giorni la fine del lavoro, salvo diverse disposizioni, è fissata alle ore 15:00.
2 Per i giorni di riposo dei dipendenti che svolgono regolarmente il loro servizio di domenica e nei giorni festivi della Chiesa, si applicano il cpv. 1 lett. b e
1 Giorni interi o di mezza giornata di riposo supplementari che cadono di sabato
o domenica non vengono recuperati. La stessa regolamentazione si applica
per analogia ai rapporti di impiego in cui si lavora a tempo pieno o parziale
il sabato o la domenica.
2 Ai dipendenti a tempo parziale viene concessa, indipendentemente dall'orario
di lavoro scelto, una quota di giorni di riposo e di giorni lavorativi con orario
ridotto corrispondente al loro grado di occupazione. Il Consiglio della Chiesa
calcola all'inizio di ogni anno le ore attribuibili a tali giorni.
3 Ai dipendenti con salario orario i giorni di riposo sono compensati con
un supplemento del 4% sul salario orario.
4 Ai dipendenti che prestano regolarmente servizio di sabato, domenica e
nei giorni festivi religiosi, deve essere concesso almeno un giorno libero
alla settimana. Al di fuori delle loro ferie, hanno diritto nel corso
dell'anno civile a quattro domeniche libere, che non possono cadere in
un giorno festivo religioso. L'istanza di assunzione può concedere
ulteriori domeniche libere.
5 I costi della supplenza nelle domeniche libere ai sensi del par. 4
sono a carico dell'istanza di assunzione.
1 Come orario giornaliero, entro il quale deve essere fornita la prestazione lavorativa, si intende il periodo tra le 6.00 e le 22.00.
2 L'orario teorico è la parte di orario di lavoro che, secondo le disposizioni sull'orario di lavoro settimanale e secondo il grado di occupazione individuale, deve essere prestata in media per settimana. L'orario teorico giornaliero serve al calcolo del saldo dell'orario di lavoro e non può superare le 8 ore e 24 minuti.
3 Si intende per orario di lavoro regolare la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale concordata per il caso ordinario.
4 L'orario di lavoro regolare viene concordato all'interno dell'orario giornaliero, tenendo conto delle condizioni di servizio e personali. L'accordo può limitarsi all'orario teorico giornaliero o essere integrato da suddivisioni orarie fisse.
Orario giornaliero, orario teorico, orario di lavoro regolare
1 Bei einem Tagespensum von mehr als sechs Stunden ist Pausen
eine Pause von mindestens 30 Minuten einzuhalten. Sie gilt nicht als
Arbeitszeit.
2 Für zusätzliche Pausen können pro halben Arbeitstag höchstens
15 Minuten auf die Arbeitszeit angerechnet werden.
1. 1. 25-127
45
181.401
VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche
Arbeitszeitsaldo
a. Grundsatz
---
1 In caso di un carico di lavoro giornaliero superiore a sei ore, è
prevista una pausa di almeno 30 minuti. Essa non è considerata
tempo di lavoro.
2 Per pause supplementari possono essere computati al massimo
15 minuti per ogni mezza giornata lavorativa nel tempo di lavoro.
1. 1. 25-127
45
181.401
Ordinanza di applicazione del Regolamento del Personale della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale
Saldo dell'orario di lavoro
a. Principio
1 Il saldo dell’orario di lavoro risulta dall’orario di lavoro
effettivamente prestato e computabile su base giornaliera, dedotto
l’orario nominale.
2 Per orario di lavoro computabile si intende l’orario di lavoro
prestato nell’arco della giornata, comprese le assenze autorizzate ai
sensi dei §§ 92–100 e i distacchi ai sensi del § 103.
3 In linea di principio, la durata massima computabile per giorno è di
14 ore. In casi particolari, l’orario massimo di lavoro può essere
esteso dall’istanza di nomina.
4 Il Consiglio della Chiesa emana direttive sul computo dell’orario di
lavoro svolto nell’ambito di offerte ed eventi speciali.
b. Lavoro nei
sabati e nelle
domeniche nonché
fuori sede
1 Il tempo di lavoro prestato di sabato e di domenica, nonché al di
fuori dell’arco giornaliero o del posto di lavoro, può essere computato
nel saldo delle ore di lavoro con il consenso dell’autorità d’assunzione.
2 Per gli impiegati che prestano servizio regolarmente di sabato,
domenica e nei giorni festivi riconosciuti dalle Chiese, il tempo di
lavoro prestato in tali giorni entro l’arco giornaliero viene sempre
computato. L’autorità d’assunzione designa i servizi in questione.
c. Congedo
retribuito
d. Compensazione
In caso di ferie retribuite ai sensi degli articoli 92–100, l'effettiva
assenza, ma al massimo l'orario di lavoro regolare concordato, viene
accreditata come tempo di lavoro. Le ferie retribuite non possono
aumentare il saldo dell'orario di lavoro.
1 Un saldo positivo del tempo di lavoro può essere compensato su
base oraria o attraverso la fruizione di giornate intere e mezze giornate.
2 Per anno civile possono essere compensate complessivamente
al massimo 15 giornate lavorative intere. Il diritto alla compensazione
sussiste in proporzione per un impiego a tempo parziale.
3 L'istanza di assunzione può prevedere un limite massimo di
compensazione superiore o limitarlo in base alle esigenze di servizio.
e. Trasferimento,
Compensazione e
Remunerazione
1 Il saldo dell’orario di lavoro deve essere compensato, se possibile,
entro l’anno civile. Al passaggio d’anno, un saldo dell’orario di lavoro
positivo o negativo può essere trasferito nella misura della durata
lavorativa prescritta di al massimo due settimane lavorative.
46
VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche 181.401
2 Un saldo dell’orario di lavoro positivo che superi la misura
prevista dal capoverso 1 decade a fine anno. L’autorità preposta alle
assunzioni può autorizzarne il trasferimento o il pagamento, se una
compensazione entro l’anno civile non è stata possibile per urgenti
ragioni di servizio o importanti motivi personali. Ai dipendenti a partire
dalla classe di stipendio 15, un saldo dell’orario di lavoro positivo viene
pagato solo se supera le 120 ore.16
3 Un saldo dell’orario di lavoro negativo viene compensato a fine
anno con il saldo delle ferie o con le ore di straordinario prestate.
4 In caso di risoluzione del rapporto di impiego, il saldo dell’orario
di lavoro deve essere compensato entro la data di uscita. Il pagamento
di un saldo dell’orario di lavoro positivo è disciplinato dal capoverso
2. Esso avviene senza supplemento. L’autorità preposta alle assunzioni
può compensare un saldo dell’orario di lavoro negativo con la retribuzione.16
1. Lavoro Straordinario - a. Definizione
Il lavoro straordinario è il tempo di lavoro prestato oltre l'orario di lavoro regolare concordato, per periodi specifici e chiaramente delimitati o per incarichi eccezionali, qualora ciò comporti il superamento dell'orario di riferimento.
2. Il lavoro straordinario deve essere ordinato per iscritto dall'autorità di nomina o, eccezionalmente, approvato per iscritto come tale in un secondo momento.
3. Per i dipendenti a partire dalla classe salariale 15, il tempo di lavoro prestato ai sensi dei cpv. 1 e 2 viene considerato nell'ambito del saldo orario secondo i §§ 142 e 143.
1. Gli straordinari sono compensati mediante concessione di corrispondente tempo libero, possibilmente entro tre mesi dalla loro insorgenza. Gli straordinari prestati al di fuori dell'orario giornaliero di cui al § 140 cpv. 1 devono essere compensati il più rapidamente possibile.
2. Se un recupero del tempo non è possibile a causa delle condizioni di servizio, gli straordinari sono eccezionalmente retribuiti.
1 Angestellten bis Lohnklasse 11 wird für Überstunden bei c. Zuschlag und
Zeitausgleich ein Zeitzuschlag und bei Barvergütung ein Geldzuschlag Vergütung
von 25% gewährt.
2 Der massgebende Stundenansatz für die Vergütung beträgt bei
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 42 Stunden 1/2184 des Jahreslohns.
3 Pro Kalenderjahr werden höchstens 120 Überstunden vergütet.
Die Anstellungsinstanz kann ausnahmsweise eine höhere Stundenzahl
vergüten.
1. 1. 25-127 47
181.401 VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche
Zeit-
buchhaltung
a. Grundsatz29
b. Befreiung
Bereitschafts-
dienst
Öffnungszeiten
***
Ecco la traduzione in italiano
1. Ai dipendenti fino alla classe salariale 11 viene concesso un supplemento di tempo per gli straordinari in caso di congedo compensativo e un supplemento in denaro in caso di retribuzione in contanti, pari al 25%.
2. La tariffa oraria determinante per il computo della retribuzione è, in caso di orario di lavoro settimanale di 42 ore, pari a 1/2184 del salario annuale.
3. Per anno civile vengono retribuite al massimo 120 ore di straordinario. L'istanza di assunzione può eccezionalmente retribuire un numero maggiore di ore.
1. 1. 25-127 47
181.401 OEP sul Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
Contabilità del tempo
a. Principio29
b. Esenzione
Servizio di picchetto
Orari di apertura
1 I dipendenti tengono, su base fiduciaria, un registro personale delle
ore, nel quale indicano gli orari di lavoro e le assenze. Il superiore gerarchico
può in qualsiasi momento consultare questo registro.
2 I dipendenti sono responsabili della correttezza del loro registro
delle ore. Essi redigono un rendiconto alla fine di ogni mese e anno e lo
firmano. Il superiore gerarchico ne conferma la presa d'atto apponendo il
proprio visto.
3 I dipendenti utilizzano, per il registro personale delle ore, i mezzi
messi a disposizione dall'autorità di assunzione.
4 L'autorità di assunzione può, in base alle proprie esigenze,
introdurre una rilevazione delle ore per progetto.
29 1 L'istanza di assunzione può esonerare i dipendenti a partire dalla
classe di stipendio 15 dall'obbligo di tenere una contabilità personale delle ore di lavoro.
2 I §§ 142, 143, 145–149 e il § 150 commi 1–3 non sono applicabili ai dipendenti secondo
il comma 1. Il conteggio e la compensazione di un saldo dell'orario di lavoro e delle ore straordinarie sono esclusi.
3 I dipendenti secondo il comma 1 registrano la fruizione di ferie e di un
dono di anzianità di servizio, nonché le assenze dovute a malattia, infortunio
e congedo, con lo strumento di cui al § 150 comma 3.
4 L'istanza di assunzione tutela la salute dei dipendenti
secondo il comma 1 mediante misure adeguate.
1. L'autorità d'assunzione può disporre il servizio di picchetto per i dipendenti in presenza di particolari esigenze di servizio.
2. Il servizio di picchetto è costituito da tempo di presenza sul luogo di lavoro o da disponibilità al di fuori dello stesso.
3. Il servizio di picchetto prestato sul luogo di lavoro e l'attività di servizio svolta nell'ambito di un servizio di picchetto sono considerati ore di lavoro straordinario, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui al § 147. Per il resto, vengono conteggiati nel saldo dell'orario di lavoro.
4. L'autorità d'assunzione può corrispondere un'indennità per il servizio di picchetto al di fuori del luogo di lavoro.
1 Le Commissioni di gestione delle parrocchie regolano gli orari di apertura dei servizi
della parrocchia, il Consiglio sinodale quelli dei Servizi complessivi della Chiesa.
48
VVO sul regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
181.401
2 Le Commissioni di gestione delle parrocchie e il Consiglio sinodale possono chiudere
totalmente o parzialmente i servizi della parrocchia, rispettivamente i Servizi complessivi
della Chiesa, durante le pause festive generali, in particolare a Natale e Capodanno,
o durante i periodi di vacanza. L'orario di lavoro che viene meno
durante tali chiusure è fondamentalmente soggetto alla compensazione oraria.
Sezione 9: Formazione continua
A. Disposizioni generali
1. Nell'ambito della formazione continua, i pastori, le pastore e i dipendenti si confrontano con i nuovi sviluppi nel loro ambiente professionale e lavorativo. Essi acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per il mantenimento della qualifica professionale e per l'esercizio contemporaneo della loro attività ufficiale o di servizio.
2. Gli eventi di formazione continua comprendono di regola un massimo di cinque giorni e portano a un attestato.
23 1 Nell'ambito della formazione complementare, le pastore, i parroci b. Formazione
e i dipendenti acquisiscono nuove, integrative o approfondite compe- complementare23
tenze professionali in relazione alla loro attività ufficiale o di servizio.
2 Le formazioni complementari comprendono di regola almeno cinque
giorni e conducono a una qualifica riconosciuta.
23 1 Le pastore e i pastori e i dipendenti necessitano di un’autori-
zzazione dell’istanza di assunzione per la formazione continua, per
la quale è richiesto tempo di lavoro o ai cui costi partecipa l’istanza di
assunzione. Il Consiglio della Chiesa dà, se necessario, preventivamente
la possibilità di esprimersi al Consiglio di parrocchia per le pastore e i
pastori attivi in una comunità parrocchiale.
2 L’obbligo di autorizzazione ai sensi del capoverso 1 si applica,
per le pastore e i pastori attivi in una comunità parrocchiale, anche in
caso di partecipazione ai costi da parte della comunità parrocchiale.
1. 1. 25-127
49
181.401 VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche
3 Nel quadro dell’autorizzazione ai sensi dei capoversi 1 e 2,
l’istanza di assunzione tiene conto in particolare
a. se una formazione continua è connessa con l’attività ufficiale o di
servizio delle pastore, dei pastori e dei dipendenti richiedenti, è ne-
cessaria e rientra nell’interesse dell’istanza di assunzione, oppure
se vi è un considerevole interesse ufficiale o di servizio per una
formazione continua per altri motivi;
b. del curriculum e delle possibilità di sviluppo professionale delle
pastore, dei pastori e dei dipendenti richiedenti, nonché del loro
precedente utilizzo di formazioni continue;
c. della qualità di un’offerta di formazione continua, includendo i
suoi obiettivi, il fabbisogno di tempo, i costi e il tipo di diploma.
4 Le formazioni continue sono concordate preventivamente tra
l’istanza di assunzione e le pastore, i pastori e i dipendenti e, di
regola, sono messe per iscritto.
Obbligo23 Art. 156.23 1 L’istanza di assunzione può obbligare le pastore, i pastori
e i dipendenti a seguire una determinata formazione continua.
2 Il Consiglio della Chiesa può dichiarare vincolante la frequenza
di un evento di formazione continua per le pastore, i pastori e i dipen-
denti.27
3 La prova delle formazioni continue frequentate incombe alle pa-
store, ai pastori e ai dipendenti.
Momento Art. 157.16 L’istanza di assunzione stabilisce il momento di un'autorizzazione
23 1 Se le parroche, i parroci e i dipendenti sono obbligati a seguire un
corso di perfezionamento ai sensi del § 156 cpv. 1 e 2, l'ente di assu-
zione ne sopporta i costi. Per il resto, la partecipazione ai costi per
i corsi di perfezionamento soggetti ad autorizzazione ai sensi del
§ 155 cpv. 1 e 2 è disciplinata dai §§ 160 e 160a.
2 Le parroche, i parroci e i dipendenti non ricevono alcuna partecipa-
zione ai costi dei corsi di perfezionamento se il loro rapporto di lavoro
si è concluso ai sensi dell'art. 132 cpv. 2 dell'Ordinamento ecclesia-
stico o del § 26 cpv. 2 lett. b dell'OPP.Costi di partecipazione
a. Principio
23 1 La partecipazione ai costi della formazione continua avviene nelle seguenti forme
a. concessione di congedo retribuito,
b. assunzione dei costi per una supplenza ai sensi del § 157 a
comma 2,
c. assunzione in particolare di tasse di corso, quote di partecipazione a conferenze e
tasse d'esame,
d. rimborso delle spese ai sensi del § 161,
e. concessione di prestazioni in natura, in particolare l'utilizzo dell'infrastruttura dell'autorità di assunzione.
2 Un giorno di congedo retribuito ai sensi del comma 1 lettera a corrisponde a 1/260 del
salario annuo.
23 1 Le pastore e i pastori e i dipendenti chiedono all'autorità di nomina, utilizzando il modulo messo a disposizione dal Consiglio della Chiesa, e con un anticipo sufficiente, un contributo alle spese di un perfezionamento professionale, in modo che la decisione ai sensi del § 158 c possa essere emessa prima dell'inizio del perfezionamento professionale.
2 Se la domanda viene presentata successivamente, non viene concesso alcun contributo alle spese del perfezionamento professionale in questione.
3 Le pastore e i pastori e i dipendenti allegano alla domanda
a. una descrizione dell'offerta di perfezionamento professionale, in particolare i suoi contenuti, obiettivi e durata,
b. il programma dell'offerta di perfezionamento professionale,
c. un riepilogo dei costi, inclusi alloggio e vitto.
4 Per le formazioni continue, l'autorità di nomina può dichiarare sufficiente, in luogo di una domanda ai sensi del cpv. 1, la preventiva informazione scritta sul modulo messo a disposizione dal Consiglio della Chiesa. I cpv. 2 e 3 si applicano per analogia.
1. 1. 25-127
51
181.401 Regolamento esecutivo del Regolamento sul personale della Chiesa nazionale evangelico-riformata
d. Decisione § 158 c.23 1 L'autorità di nomina decide in merito al contributo alle spese di un perfezionamento professionale.
2 Le comunità parrocchiali che si assumono in tutto o in parte le spese di una formazione supplementare di pastore e pastori, devono ottenere il consenso del Consiglio della Chiesa prima di prendere la decisione.
3 L'autorità di nomina disciplina il contributo alle spese di una formazione supplementare mediante disposizione scritta. Questa stabilisce almeno
a. la denominazione, il contenuto e la durata della formazione supplementare,
b. il tempo complessivo dedicato alla formazione supplementare e la quota che rientra nell'orario di lavoro,
c. i costi complessivi della formazione supplementare ai sensi del § 158 a,
d. il contributo dell'autorità di nomina alle spese ai sensi dei §§ 160 e 160 a,
e. il riferimento all'obbligo di rimborso ai sensi del § 159,
f. le conseguenze di un insuccesso nel completamento della formazione supplementare.
4 L'autorità di nomina può disciplinare il contributo alle spese di una formazione continua in casi motivati ai sensi dei cpv. 2 e 3.
5 I contributi concessi alle spese di perfezionamenti professionali vengono registrati dall'autorità di nomina nel dossier personale delle pastore, dei pastori e dei dipendenti interessati.
e. Rendiconto § 158 d.23 1 Le pastore e i pastori e i dipendenti che frequentano un perfezionamento professionale pagano i costi loro fatturati.
2 Essi presentano all'autorità di nomina un rendiconto entro tre mesi dalla conclusione del perfezionamento professionale, altrimenti decade il diritto al contributo dell'autorità di nomina alle spese del perfezionamento professionale. Essi allegano idonee prove di pagamento.
3 Il contributo alle spese concesso viene erogato dopo la conclusione del perfezionamento professionale sulla base del rendiconto ai sensi del cpv. 2, salvo diversa disposizione nella decisione ai sensi del § 158 c.
f. Rimborso § 159.23 1 Se l'autorità di nomina partecipa alle spese di una formazione supplementare, le pastore e i pastori e i dipendenti sono obbligati a rimborsare tale contributo alle spese
a. al 100%, se
1. essi terminano anticipatamente la formazione supplementare per motivi a loro imputabili,
2. il loro rapporto di lavoro termina su loro richiesta in base a una domanda di licenziamento approvata o per disdetta prima della conclusione della formazione supplementare,
52
Regolamento esecutivo del Regolamento sul personale della Chiesa nazionale evangelico-riformata
181.401
3. il loro rapporto di lavoro termina prima della conclusione o entro due anni dalla conclusione della formazione supplementare per disdetta ai sensi dei §§ 31 e 34 del RPO o per revoca ai sensi dell'art. 133 dell'Ordinanza della Chiesa.
b. al 50%, se il loro rapporto di lavoro termina entro un anno dalla conclusione della formazione supplementare su loro richiesta in base a una domanda di licenziamento approvata o per disdetta.
2 Nessun rimborso è dovuto
a. per le spese di formazioni supplementari ai sensi del § 156 cpv. 1 e 2,
b. per le spese ai sensi del § 158 a cpv. 1 lett. a ed e,
c. in caso di interruzione anticipata di una formazione supplementare su desiderio dell'autorità di nomina o a causa di malattia, infortunio o maternità che rendano impossibile la prosecuzione della formazione supplementare e siano comprovate da un certificato medico.
3 Come momento di conclusione di una formazione supplementare ai sensi del cpv. 1 e 2 lett. c si intende l'effettiva conclusione di una formazione supplementare, in particolare il rilascio di un certificato di conclusione o, qualora non sia previsto, l'esame finale o l'ultimo giorno di corso.
4 L'autorità di nomina stabilisce l'importo del rimborso mediante disposizione scritta.
23 1 Il Consiglio della Chiesa stabilisce le indennità giornaliere e gli importi massimi di partecipazione ai costi da parte dell'autorità di assunzione, conformemente all'articolo 158a capoverso 1 lettere a-c.
2 L'autorità di assunzione stabilisce nel singolo caso quali prestazioni in natura, conformemente all'articolo 158a capoverso 1 lettera e, essa concede nell'ambito di una formazione continua.
22 1 L'autorità di assunzione partecipa, nell'ambito dell'elevato. Entità
degli importi ai sensi del § 160 cpv. 1, ai costi di una formazione continua
a. al 100%, se
1. Pastori, pastore e dipendenti ne hanno bisogno per poter svolgere
i compiti loro affidati in parti essenziali e con la qualità richiesta,
2. la formazione continua è direttamente collegata alle attività
ufficiali o di servizio di pastori, pastore e dipendenti e, per tale
motivo o per altre ragioni, è nell'interesse dell'autorità di
assunzione,
b. al 50%, se la formazione continua è parzialmente collegata alle
attività ufficiali o di servizio di pastori, pastore e dipendenti e,
per tale motivo o per altre ragioni, è parzialmente nell'interesse
dell'autorità di assunzione,
1. 1. 25-127
53
181.401
Ordinanza di esecuzione del Regolamento sul personale della Chiesa
Evangelico-Riformata del Cantone
c. al 25%, se
1. la formazione continua consente a pastori, pastore e dipendenti
di acquisire conoscenze e competenze fondamentali che
preparano a un possibile nuovo ambito di attività e, al contempo,
contribuisce in modo significativo allo sviluppo professionale o
personale,
2. i requisiti di cui alle lett. a e b non sono soddisfatti, ma viene
comunque dato un contributo significativo alla situazione
complessiva legata al posto di lavoro.
2 In caso di impiego a tempo parziale, si basano sul grado di occupazione
a. la concessione di congedo retribuito ai sensi del § 158a cpv. 1 lett. a,
b. l'assunzione dei costi per una supplenza nell'attività ufficiale o di
servizio ai sensi del § 158a cpv. 1 lett. b.
i. Spese23
23 1 Le pastore e i pastori e i dipendenti si fanno carico, fatte sal-
ve le disposizioni del capoverso 2, delle spese sostenute in relazione a un
aggiornamento professionale.
2 Se non sono comprese nelle tasse di partecipazione a conferenze e
corsi, l'autorità di assunzione si assume
a. le spese per gli aggiornamenti professionali ai sensi dell'art. 156
cpv. 1 e 2,
b. per i corsi di formazione continua, le spese di viaggio con mezzi
di trasporto pubblici all'interno della Svizzera, nonché le spese di
vitto e alloggio.
3 Il rimborso delle spese ai sensi del capoverso 2 è disciplinato dagli
artt. 68–74 e 77.
Diritto
a. Inizio
1 Un diritto alla formazione
23 continua sussiste a partire dall'inizio del rapporto di lavoro.
2 Per le pastore, i pastori e i dipendenti che sono già attivi presso una
parrocchia o la Chiesa cantonale durante la loro formazione, il diritto
ai sensi del capoverso 1 sorge a partire dall'inizio del primo anno civile
successivo al completamento della formazione. Resta salva la formazione
continua nei primi anni di ministero per le pastore e i pastori.
b. Estensione
23 1 Il diritto alla formazione continua ammonta, all'interno di
ogni biennio civile, a
a. dieci giorni lavorativi per pastore e pastori,
b. 84 ore per i dipendenti.
2 Il diritto ai sensi del capoverso 1 non è trasferibile agli anni
successivi.
54
VVO al Regolamento del personale della Chiesa evangelico-riformata del Cantone 181.401
3 Per le pastore, i pastori e i dipendenti con un'occupazione a
tempo parziale, il diritto ai sensi del capoverso 1 sussiste in misura
corrispondente al loro grado di occupazione.
4 La formazione continua ai sensi del capoverso 1 è considerata,
per le pastore e i pastori che operano in una parrocchia, come
impegno temporale ai sensi
Ecco la traduzione in italiano
23 1 L'obbligo di formazione continua ai sensi del § 163 cpv. 5 può
c. Contenuto
essere adempiuto in particolare mediante la frequenza di
a. offerte ecclesiastiche di formazione continua per pastore e pastori, nonché per i
dipendenti nel servizio di musica sacra, diaconale e catechistico;
b. offerte idonee presso un'università, un'alta scuola universitaria, una scuola
universitaria professionale o una scuola specializzata superiore;
c. offerte in relazione a particolari compiti pastorali o di servizio;
d. offerte di perfezionamento dei capitoli dei pastori e dei capitoli dei diaconi;
e. altre offerte riconosciute dal Consiglio ecclesiastico.
2 L'autorità di nomina può, in casi motivati, riconoscere come adempimento
dell'obbligo di formazione continua anche il lavoro scientifico, a condizione che
sia stato svolto per un periodo prolungato e sia attestato da lezioni o pubblicazioni.
3 Pastore e pastori si dedicano, indipendentemente dall'obbligo di formazione
continua ai sensi del § 163 cpv. 5, in misura adeguata allo studio personale
della letteratura.
1. 1. 25-127
55
181.401 OES al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata cantonale
Accompagnamento e Sostegno
23 Il Consiglio ecclesiastico designa un servizio che sostiene e accompagna le
pastoresse, i pastori e i dipendenti nella pianificazione e nell'esecuzione di
formazioni continue, nonché di congedi per la formazione continua.
Il servizio valuta, in particolare, il piano e i contenuti dei congedi per la
formazione continua per l'istanza di assunzione.
B. Congedo per formazione continua
Pastoresse
e Pastori
(§ 81 cpv. 2
PVO)
16 1 I congedi di perfezionamento professionale vengono concessi
soltanto nell'ambito del budget approvato dal Sinodo della Chiesa. Le
domande che non possono essere prese in considerazione vengono
annotate per l'anno successivo.
2 Alle pastore e ai pastori viene concesso un congedo di perfezio-
namento professionale, se23
a. esiste un piano dal quale risultano i contenuti e la tempistica del
congedo di perfezionamento professionale,
b. i contenuti del congedo di perfezionamento professionale si riferi-
scono ai campi d'azione secondo l'art. 29 cpv. 1 del Regolamento
ecclesiastico,
c. l'adempimento dell'obbligo di perfezionamento professionale se-
condo il § 163 cpv. 5 è stato comprovato,
d. le pastore e i pastori che dispongono di un certificato di idoneità
secondo il Concordato concernente la formazione comune delle pa-
store e dei pastori evangelici riformati e la loro ammissione al ser-
vizio ecclesiastico, hanno frequentato il perfezionamento profes-
sionale nei primi anni di servizio,
e. sussiste il consenso della Chiesa parrocchiale per il periodo richie-
sto del congedo di perfezionamento professionale.
3 Le pastore e i pastori allegano alla domanda per un congedo di
perfezionamento professionale, oltre ai documenti secondo il cpv. 2,
una proposta per la regolamentazione della sostituzione.
4 Il congedo di perfezionamento professionale secondo il § 81 cpv. 1
OPP comprende di regola quattro settimane supplementari a carico
del diritto alle ferie per l'anno in corso. La sostituzione durante que-
ste quattro settimane si conforma ai §§ 76–80 dell'Ordinanza sul mi-
nistero pastorale nella Chiesa territoriale7.
Dipendenti
delle Comu-
nità parroc-
chiali
1 La Commissione ecclesiastica può concedere a impiegati del
comune parrocchiale, su richiesta, un congedo retribuito per
formazione continua della durata massima di due mesi, se essi
a. hanno prestato servizio per otto anni in un impiego ai sensi degli
art. 135–139 del Regolamento ecclesiastico, di cui almeno gli
ultimi quattro anni nel comune parrocchiale che chiede la concessione
di un congedo per formazione continua,
VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche
181.401
b. non hanno finora usufruito di un congedo per formazione continua
presso una chiesa membro della Chiesa evangelica riformata
in Svizzera.
2 La Commissione ecclesiastica può concedere, su richiesta, un
ulteriore congedo per formazione continua della durata massima di
due mesi, se
a. sono trascorsi almeno dodici anni dal primo congedo per formazione
continua ai sensi del capov. 1,
b. sono soddisfatte le condizioni di cui al capov. 1 lett. a.
3 L’art. 164 capov. 2 lett. a–c si applica allo stesso modo.
4 Il congedo per formazione continua può essere fruito eccezionalmente
a giorni.
30
1 Il Consiglio ecclesiastico può concedere ai dipendenti dei Servizi I dipendenti
ecclesiastici complessivi, su richiesta, un congedo retribuito per dei Servizi
formazione continua di massimo due mesi, se essi: ecclesiastici
a. sono stati al servizio della Chiesa cantonale per otto anni, di cui complessivi
almeno gli ultimi quattro anni nei Servizi ecclesiastici complessivi;
b. non hanno finora usufruito di un congedo per formazione continua presso
una chiesa membro della Chiesa evangelica riformata in Svizzera.
2 Il Consiglio ecclesiastico può concedere, su richiesta, un ulteriore congedo
per formazione continua di massimo due mesi, se
a. dal primo congedo per formazione continua ai sensi del comma 1
sono trascorsi almeno dodici anni;
b. sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 1 lett. a.
3 I §§ 164 comma 2 lett. a e b, nonché 165 comma 4 si applicano in modo
analogo.
30 1 Non sussiste alcun diritto alla concessione di un congedo di
perfezionamento professionale ai sensi dei §§ 80 e 81 OPERS.
2 Non viene concesso un congedo di perfezionamento professionale
che, ai sensi del § 164 cpv. 2 lett. a, termina meno di tre anni prima
della dimissione dall’ufficio ai sensi dell’art. 132 cpv. 2 del Regola-
mento ecclesiastico o della cessazione del rapporto di lavoro ai sensi
del § 26 cpv. 2 lett. b OPERS.
3 La domanda di concessione di un congedo di perfezionamento
professionale deve essere presentata all’istanza di assunzione almeno
sei mesi prima del suo inizio.
4 I §§ 155 e 156 cpv. 1 si applicano per analogia.
5 Un congedo di perfezionamento professionale inizia, fatto salvo il
prelievo a giorni ai sensi del § 165 cpv. 4, il primo giorno di un mese.
6 L’istanza di assunzione disciplina la sostituzione durante un con-
gedo di perfezionamento professionale. Questa avviene in primo luogo
tramite accordo collegiale. Se ciò non è possibile, l’istanza di assunzione
si fa carico dei costi della sostituzione.22
Disposizioni Comuni
1. 1. 25-127
57
181.401 VVO al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata
7 Durante il congedo di perfezionamento professionale la retribuzione
continua ad essere corrisposta. A pastore e pastori e a dipendenti re-
stano garantiti i diritti e gli obblighi relativi alla canonica, all’alloggio
pastorale o all’alloggio di servizio.
8 Pastore, pastori e dipendenti redigono per l’istanza di assunzione
un rapporto scritto sull’andamento e sui risultati del congedo di per-
fezionamento professionale e sulle esperienze maturate. Essi presen-
tano il rapporto all’istanza di assunzione e all’ufficio ai sensi
23 1 Le pastore e i pastori e i dipendenti a cui viene concesso un con-
gedo per la formazione continua sopportano le spese e gli oneri che
si presentano in relazione al congedo per la formazione continua.
2 La partecipazione ai costi della formazione continua nell'ambito
o durante il congedo per la formazione continua è regolata dai §§ 158–160a.
3 Le spese in relazione alla formazione continua nell'ambito o
durante il congedo per la formazione continua sono rimborsate secondo il § 161.
17
10. Sezione: Ulteriori Diritti e Obblighi
A. Diritti
1 Le istanze di assunzione garantiscono, attraverso misure adeguate,
la protezione di pastore/i e impiegati/e da molestie sessuali e che le
vittime di molestie sessuali non subiscano ulteriori svantaggi.
2 Se non è altrimenti designato un ufficio, il Consiglio della Chiesa
designa per le Comunità Parrocchiali e la Chiesa Cantonale un punto di
contatto (Anlaufstelle) che sia a disposizione delle persone vittime di molestie
sessuali per consulenza e supporto. Il punto di contatto può condurre
colloqui con la persona coinvolta e altri partecipanti, in particolare con
le istanze superiori.
3 Chiunque faccia valere una molestia sessuale o a cui venga
imputata tale condotta, può richiedere all'istanza di assunzione l'avvio
di un'indagine amministrativa.
58
OED all'Ordinanza sul Personale della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale
181.401
16 1 L'autorità di nomina può concedere un'indennità per compensare la gravare Casa parrocchiale,
fiscale che deriva dalla differenza tra il valore locativo ai sensi dell'art. 47 comma abitazione parrocchiale
1 e l'uso dell'alloggio di servizio computabile come reddito ai sensi del diritto e alloggio di servizio
tributario. L'autorità di nomina stabilisce l'ammontare dell'indennità. (art. 67 cpv. 3
2 La Kirchenpflege (consiglio parrocchiale) mette a disposizione la RPC)
casa parrocchiale, l'abitazione parrocchiale o l'alloggio di servizio per un
massimo di sei mesi a condizioni invariate
a. ai familiari, su loro richiesta, in caso di decesso della persona
avente diritto,
b. alla persona precedentemente avente diritto, in caso di mancata
rielezione o di risoluzione del rapporto di lavoro nell'interesse della
comunità parrocchiale.
3 Il Kirchenrat (consiglio ecclesiastico) emana disposizioni
sull'utilizzo delle case parrocchiali e delle abitazioni parrocchiali da
parte di pastori e pastore che operano in una comunità parrocchiale.
4 Le Kirchenpflegen (consigli parrocchiali) regolano l'utilizzo degli
alloggi di servizio da parte dei loro dipendenti. In mancanza di
disposizioni specifiche, si applicano le disposizioni del Codice delle
obbligazioni in materia di locazione.
L'autorità di nomina può concedere ai pastori, alle pastore e ai dipendenti operativi indennità una tantum per proposte volte al miglioramento dei servizi ecclesiastici e delle prestazioni di servizio, nonché all'ottimizzazione dei processi amministrativi. Per i pastori e le pastore attivi in una parrocchia, è competente la giunta parrocchiale, nella misura in cui le proposte si riferiscono alla parrocchia in questione.
1 La consegna delle ordinanze
Le istanze di assunzione consegnano a pastore, pastori e dipendenti all’inizio del rapporto di lavoro il Regolamento del personale, la presente ordinanza e ulteriori regolamentazioni determinanti per il rapporto di lavoro o una sintesi equivalente e informano sulle modifiche.
2 Pastore, pastori e dipendenti hanno diritto alla ricezione gratuita di nuove edizioni e supplementi delle ordinanze e regolamentazioni di cui al cpv. 1. Li ricevono presso l’istanza di assunzione.
1. 1. 25-127
59
181.401
B. Obblighi
VVO al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo
Attività accessorie
e cariche pubbliche
a. Attività accessorie
(§ 93 segg. RPP)
b. Cariche pubbliche
(§ 96 RPP)
c. Rendicontazione
16 1 Se l'esercizio di un'attività accessoria ai sensi dei §§ 94 cpv. 2 o 95 cpv. 1 OPI richiede un'autorizzazione, la compensazione dell'orario di lavoro utilizzato e la consegna dei proventi accessori sono disciplinate dai capoversi 2-4.
2 L'orario di lavoro utilizzato per un'attività accessoria esercitata prevalentemente nell'interesse ufficiale o di servizio non deve essere compensato.
3 L'orario di lavoro utilizzato per un'attività accessoria esercitata prevalentemente nel proprio interesse deve essere compensato, eccetto per attività accessorie di pubblica utilità fino a un massimo di mezza giornata settimanale.
4 I proventi derivanti da attività accessorie che, al netto dei rimborsi spese, superano complessivamente l'importo di 8000 franchi all'anno, devono essere consegnati all'autorità di assunzione, a meno che l'orario di lavoro utilizzato non venga compensato.
1 Richiede l'esercizio di una funzione pubblica ai sensi di quanto segue
15 1 Le pastore e i pastori e i dipendenti che necessitano di un’autoriz-
zazione per l’esercizio di un’attività accessoria o di una carica pubbli-
ca ai sensi dei §§ 94 cpv. 2, 95 cpv. 1 nonché 96 cpv. 1 e 3 PVO, presen-
tano annualmente all’istanza di assunzione, entro la fine di febbraio,
un conteggio dei redditi e dei rimborsi spese conseguiti nell’anno pre-
cedente da attività accessorie e cariche pubbliche.
2 L’istanza di assunzione fattura alle pastore, ai pastori e ai dipen-
denti la parte dei redditi ottenuti da attività accessorie e cariche pub-
bliche da versare ai sensi dei §§ 174 cpv. 4 e 175 cpv. 3.
60
VVO al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
181.401
3 Se i redditi derivanti da un’attività accessoria o da una carica
pubblica vengono versati direttamente all’istanza di assunzione,
questa rimborsa alle pastore, ai pastori e ai dipendenti interessati,
sulla base del conteggio di cui al cpv. 1, annualmente entro la fine di
maggio, la parte di redditi ad essi spettante per l’anno precedente ai
sensi dei §§ 174 cpv. 4 e 175 cpv. 3.
4 Se i redditi derivanti da un’attività accessoria o da una carica
pubblica sono conseguiti da una pastora o da un pastore in servizio
presso una sede pastorale di proprietà della comunità, il Consiglio
ecclesiastico della relativa parrocchia versa
a. l’importo versato ai sensi del cpv. 2,
b. l’importo versato direttamente alla Chiesa cantonale, dedotta la
quota della pastora o del pastore sui redditi ai sensi del cpv. 3.
Come casi giustificati per la disposizione di una visita medica di fiducia si considerano in particolare
a. Chiarimento dell'idoneità fisica o psichica per una determinata posizione lavorativa, in particolare nell'ambito di una procedura di candidatura,
b. persistente compromissione della capacità lavorativa per motivi fisici o psichici,
c. ripetute o prolungate interruzioni totali o parziali del servizio per malattia o infortunio,
d. preparazione della decisione sull'esecuzione di un accompagnamento di caso,
e. accertamenti in vista della risoluzione del rapporto di lavoro per invalidità ai sensi del § 39 RPU.
visita medica
di fiducia
(§ 97 RPU)
a. Motivi
b. Rifiuto della visita
Qualora ministri di culto, diaconi o impiegati ecclesiastici non ottemperassero all'invito di sottoporsi a una visita medica di fiducia, l'autorità preposta all'assunzione li invita a farlo tramite disposizione scritta, contestualmente indicando le possibili conseguenze in caso di inadempimento.
1. Pastorinnen, Pastoren und Angestellte vergüten die private
Benützung von ihnen zur Verfügung gestellten IT-Mitteln, namentlich
von Telefon, Fax, Personalcomputer und Drucker, soweit sie einen
üblichen Umfang übersteigt.
2. Fotokopien für private Zwecke sind zu vergüten.
Fotokopien
1. 1. 25-127
61
Parkplätze
181.401
VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche
3. Die Anstellungsinstanz setzt die zu leistenden Vergütungen fest
und regelt deren Einzug.
***
**Traduzione in italiano:**
1. Le pastore, i pastori e i dipendenti indennizzano l'uso privato di
mezzi informatici messi a loro disposizione, segnatamente
telefoni, fax, personal computer e stampanti, nella misura in cui
l'uso superi un volume usuale.
2. Le fotocopie per scopi privati devono essere indennizzate.
Fotocopie
1. 1. 25-127
61
Parcheggi
181.401
Ordinanza di esecuzione del Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo
3. L'autorità di nomina stabilisce le indennità da versare e ne
disciplina l'incasso.
1. Le Pfarrinnen, i Pfarrer e i dipendenti che utilizzano un parcheggio per il loro veicolo a motore privato all'interno di una proprietà della comunità ecclesiastica o della chiesa cantonale, di norma versano una tassa. È escluso il parcheggio a breve termine in relazione ad attività ufficiali o di servizio.
2. La Kirchenpflege per le proprietà della comunità ecclesiastica e il Kirchenrat per le proprietà della chiesa cantonale stabiliscono la tassa e ne regolano l'incasso.
3. Resta riservata una diversa regolamentazione da parte dell'organo di assunzione per i parcheggi in relazione a casa parrocchiale, appartamento parrocchiale e alloggio di servizio.
11. Sezione: Utilizzo di Internet, e-mail e piattaforme di comunicazione elettronica
A. Norme d'uso
Restrizioni all'uso
vietato in relazione alla loro attività ufficiale o di servizio,
1 A Pfarrerin, Pfarrern e agli Angestellten è vietato nell'ambito
a. di selezionare e utilizzare siti internet e piattaforme di comunicazione elettronica con
contenuti illegali, pornografici, razzisti, sessisti o
che glorificano la violenza,
b. di ridistribuire contenuti ai sensi del capoverso 1 lett. a per via elettronica o con altri mezzi,
c. di inviare catene di Sant'Antonio per via elettronica.
2 L'accesso a siti internet e piattaforme di comunicazione elettronica con
contenuti ai sensi del capoverso 1 lett. a può essere bloccato. Al fine di
mantenere l'efficienza dei sistemi IT, può inoltre essere
limitato il traffico dati.
3 La decisione sul blocco di siti internet e piattaforme di comunicazione
elettronica, nonché sulla limitazione del traffico dati, è di competenza
a. dell'autorità di nomina nei confronti di Pfarrerin, Pfarrern e Angestellten,
nella misura in cui questi utilizzano l'infrastruttura tecnica
dell'autorità di nomina,
62
VVO al Regolamento del Personale della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale
181.401
b. del Consiglio di Chiesa nei confronti di Pfarrerin e Pfarrern operanti
in una comunità parrocchiale, nella misura in cui questi utilizzano
l'infrastruttura tecnica della comunità parrocchiale,
c. dell'istituzione interessata nei confronti di Pfarrerin e Pfarrern presso
istituzioni, nella misura in cui questi utilizzano l'infrastruttura tecnica
dell'istituzione.
1 Utilizzo di Internet, e-mail e piattaforme di comunicazione elettronica da parte di ministri di culto in istituzioni e uso privato da parte di dipendenti
Se i dipendenti utilizzano Internet, le e-mail e le piattaforme di comunicazione elettronica durante l'orario di lavoro per scopi privati, devono limitarsi a un minimo e a un breve periodo.
2 Ai ministri di culto e ai dipendenti è vietato per scopi privati
a. pubblicare e-mail ufficiali o di servizio su Internet e sulle piattaforme di comunicazione elettronica,
b. inviare comunicazioni elettroniche con un elevato carico sul sistema IT, in particolare l'invio a un vasto pubblico di destinatari o di grandi quantità di dati,
c. scaricare o installare giochi, nonché file audio e video da Internet e dalle piattaforme di comunicazione elettronica.
3 Il paragrafo 2 lettere b e c si applica ai ministri di culto che operano in una comunità parrocchiale, ai ministri di culto in istituzioni e ai dipendenti, nella misura in cui utilizzano l'infrastruttura tecnica della comunità parrocchiale, dell'istituzione interessata o dell'istanza di assunzione.
1. Le istanze di assunzione possono emanare disposizioni comple- Disposizioni
mentari e limitare ulteriormente l'utilizzo privato di Internet, e-mail e piattaforme di comunicazione elettronica. complementari
2. I poteri di cui al cpv. 1 spettano inoltre a
a. alla Chiesa parrocchiale nei confronti delle Pfarrerin e Pfarr-
er attivi in una parrocchia, nella misura in cui questi utilizzano
l'infrastruttura tecnica della parrocchia,
b. all'istituzione competente nei confronti delle Pfarrerin e Pfarr-
er in istituzioni, nella misura in cui questi utilizzano l'infra-
struttura tecnica dell'istituzione.
1. 1. 25-127
63
181.401 VVO al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata
Conferma scritta
1. Sacerdotesse, sacerdoti e dipendenti confermano per
iscritto all'istanza di assunzione di essere stati resi consapevoli dei §§ 180–188
e di aver preso atto delle possibili conseguenze penali, civili e
di diritto del personale derivanti da un abuso di Internet,
e-mail e piattaforme di comunicazione elettronica.
2. La conferma viene inserita nel fascicolo del personale.
Rapporti
anonimi
Rapporti
personali
a. Diffida
b. Contenuto
B. Abuso
1 La competente autorità di nomina può far redigere rapporti che
forniscano informazioni su
a. gli indirizzi internet selezionati e le piattaforme di comunicazione
elettronica,
b. per quanto possibile, il momento e il numero degli accessi nonché
i volumi di dati trasmessi.
2 I rapporti non devono consentire di risalire a singole pastore,
pastori e dipendenti o a singoli posti di lavoro.
1 In caso di sospetto di un abuso di notevole portata, l'autorità di nomina preavvisa i pastori, le pastoresse e gli impiegati che l'utilizzo di internet, e-mail e piattaforme di comunicazione elettronica sarà protocollato e valutato in modo personalizzato.
2 Un abuso ai sensi del capoverso 1 consiste in una violazione dei §§ 180 cpv. 1, 181 cpv. 1 e 2, nonché delle disposizioni complementari ai sensi del § 182 cpv. 1.
3 Dopo aver inviato un'ammonizione, l'autorità di nomina può far redigere rapporti personalizzati ai sensi del capoverso 1.
1 Rapporti personali ai sensi del § 185 cpv. 1 contengono
a. il nome dell’utente di internet, e-mail e piattaforme di
comunicazione elettronica,
b. gli indirizzi selezionati,
c. per quanto possibile, il momento e il numero degli accessi
nonché la quantità di dati trasmessi,
d. il momento di invio di e-mail e messaggi elettronici.
2 I rapporti personali possono essere creati per un periodo massimo
di tre mesi.
64
OSEC al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Canton
181.401
1. La Commissione per le nomine decide, sulla base delle relazioni c. Inchiesta
personali, se avviare un’inchiesta amministrativa contro pastori, amministrativa
pastoresse e dipendenti. Essa comunica loro la propria decisione.
2. Se la Commissione per le nomine rinuncia a un’inchiesta ammini-
strativa, provvede alla distruzione delle relazioni personali.
Competenza
del Consiglio
Parrocchiale Per le pastore e i pastori che operano in una parrocchia, nonché per le pastore e i pastori in istituzioni che utilizzano l'infrastruttura tecnica della parrocchia o dell'istituzione, il Consiglio parrocchiale esercita le facoltà ai sensi dei §§ 184–187. Agisce di propria iniziativa o su richiesta del relativo consiglio di gestione della chiesa o dell'istituzione.
12. Sezione: Diritto di parola nei Servizi Ecclesiastici Complessivi20
19 Le collaboratrici e i collaboratori dei Servizi Ecclesiastici Complessivi nonché,
in linea di principio, le pastore e i pastori in istituzioni esercitano il diritto di co-
partecipazione ai sensi del § 102 PVO5 tramite votazione popolare, l’Assemblea
delle collaboratrici e dei collaboratori e la rappresentanza del personale.
19 1 La partecipazione è regolata da uno statuto di partecipazione.
2 Lo statuto di partecipazione disciplina, fatti salvi gli articoli 188c–188f,
in particolare le forme di partecipazione della rappresentanza del
personale nei confronti del Consiglio ecclesiastico e del Segretario
del Consiglio ecclesiastico, l'organizzazione della votazione popolare,
nonché i compiti e i poteri dell'assemblea dei collaboratori e della
rappresentanza del personale.
3 L'emanazione e la modifica dello statuto di partecipazione necessitano
dell'approvazione mediante votazione popolare e dell'approvazione
del Consiglio ecclesiastico. Per il resto, lo statuto di partecipazione
disciplina la procedura per la sua modifica.
Statuto
di partecipazione
19 1 La votazione finale è la votazione scritta Urabstimmung
del personale dei Servizi ecclesiastici generali e dei
parroci e delle pastore nelle istituzioni.
1. 1. 25-127
65
181.401
VVO al regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata cantonale
2 Sono soggetti alla votazione finale
a. l'emanazione e la modifica dello statuto di partecipazione,
b. le decisioni dell'Assemblea dei collaboratori e delle collaboratrici,
se un terzo degli aventi diritto al voto presenti all'Assemblea lo richiede,
c. ulteriori affari tramite decisione della rappresentanza del personale.
3 Una proposta si considera approvata nella votazione finale se ottiene
più voti favorevoli che contrari.
19 1 L'Assemblea delle Collaboratrici e dei Colla-
boratori è composta dai dipendenti dei Servizi complessivi della Chiesa
e dai pastori e dalle pastore in istituzioni.
2 L'Assemblea delle Collaboratrici e dei Collaboratori ha i seguenti compiti
a. deliberare lo statuto di partecipazione per la votazione
popolare,
b. eleggere i membri della rappresentanza del personale,
c. altri compiti che le sono assegnati in base allo statuto di
partecipazione.
3 La partecipazione alle assemblee delle Collaboratrici e dei
Collaboratori è volontaria. Viene accreditata al saldo dell'orario di
lavoro.
19 1 La rappresentanza del personale rappresenta gli interessi delle
e degli impiegati dei Servizi ecclesiali complessivi e dei pastori e delle
pastore nelle istituzioni nei confronti del Consiglio sinodale e del Segre-
tario del Consiglio sinodale, e coltiva lo scambio con questi.
2 Le e gli impiegati dei Servizi ecclesiali complessivi e i pastori e le
pastore nelle istituzioni sono autorizzati a rivolgersi in qualsiasi momento
alla rappresentanza del personale. I membri di quest’ultima sono a tal
riguardo obbligati al segreto.
3 Se lo Statuto sulla partecipazione non contiene alcuna regolamen-
tazione, la rappresentanza del personale esercita tutti i compiti nell’ambito
della consultazione nei Servizi ecclesiali complessivi che non sono
assegnati alla votazione preliminare o all’assemblea dei collaboratori e
delle collaboratrici.
19 1 La Rappresentanza del personale prende posizione sulle modifiche
del Regolamento del personale e dei relativi regolamenti d'applicazione.
2 Le decisioni del Consiglio ecclesiastico e della Chiesa cantonale relative
all'istituzione di previdenza professionale competente per i dipendenti
dei Servizi ecclesiastici complessivi nonché per le pastore e i pastori
nelle istituzioni necessitano del consenso della Rappresentanza del personale.
66
RDO al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
181.401
13.21 Sezione: Esecuzione del diritto del personale
Al Consiglio della Chiesa incombe, in relazione all'esecuzione del Diritto del personale unitario della Chiesa cantonale, in particolare
a. l'emanazione delle direttive e istruzioni necessarie per l'applicazione paritaria e unitaria del Diritto del personale;
b. la garanzia dell'interpretazione e applicazione del Diritto del personale e del regolamento salariale della Chiesa cantonale secondo principi paritari ed economici, in particolare attraverso il coordinamento della prassi delle istanze di assunzione e l'emissione di raccomandazioni;
c. la pianificazione e lo sviluppo di strumenti organizzativi, amministrativi e tecnici per la gestione del personale;
d. la pianificazione e l'organizzazione della formazione di base e continua, nonché l'attuazione di misure di formazione;
e. l'informazione adeguata delle istanze di assunzione, nonché delle pastore/i e dei dipendenti in merito a questioni di personale;
f. la consulenza alle istanze di assunzione, nonché alle pastore/i e ai dipendenti in questioni di personale.
Il Consiglio della Chiesa può assumere l'amministrazione dei salari per altre istanze di amministrazione dei salari e delle assunzioni. Esso stabilisce il compenso da versare da parte di queste ultime.
14.21 Sezione: Disposizioni particolari per singoli gruppi di personale
A. Dipendenti nei servizi comunali
1. Il Consiglio ecclesiastico definisce i compiti per i dipendenti che
sono attivi nei compiti e nei servizi ai sensi degli artt. 135–139
dell'Ordinamento ecclesiastico. Esso stabilisce i requisiti necessari
per l'esercizio di tali servizi, che i dipendenti devono soddisfare
sotto il profilo professionale e personale.
2. Esso indica le formazioni che i dipendenti devono presentare come
prerequisito per l'ammissione al servizio di musica sacra, diaconia
e catechesi, nonché al servizio di segreteria di una parrocchia,
come sacristano o sacristana, nonché come custode o custode.
1. 1. 25-127
67
181.401 VVO all'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata
B. Rapporti di impiego particolari
Aiuti temporanei
Tirocinanti
e
Praticanti
Apprendisti
Esercizi pubblici
Adeguamenti
a. Rapporti di
lavoro
esistenti
1. Personale ausiliario è costituito da impiegati assunti al di fuori della
pianta organica, a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi. Il
personale ausiliario assunto in sostituzione di impiegati inabili al lavoro può
essere impiegato per un periodo massimo di due anni.
2. Il personale ausiliario è soggetto al Regolamento del personale e al presente
Regolamento, salvo diversa disposizione del Consiglio ecclesiastico.
1 Le istanze di assunzione possono assumere stagiste e stagisti nel quadro dei mezzi finanziari approvati.
2 Le stagiste e gli stagisti sottostanno all'Ordinanza sul personale e alla presente Ordinanza, nella misura in cui il Consiglio sinodale non emani disposizioni divergenti.
1. Tirocini secondo la legislazione federale sulla formazione professionale sono stabiliti nel piano degli impieghi.
2. L'assunzione è effettuata dall'istanza di assunzione. Questa fissa i salari per i tirocinanti secondo i tassi usuali del luogo.
3. Il contratto di tirocinio è soggetto al diritto pubblico, fatte salve le disposizioni imperative del Codice delle obbligazioni svizzero.
Kirchgemeinden, die über einen Gastwirtschaftsbetrieb ver-
fügen, können die im Gastwirtschaftsbereich tätigen Angestellten
hinsichtlich Beginn und Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Lohn,
Arbeitszeit und Freizeit den Bestimmungen des Landes-Gesamt-
arbeitsvertrages für das Gastgewerbe unterstellen.
Le parrocchie che dispongono di un’attività di ristorazione possono sottoporre i dipendenti operanti nel settore della ristorazione, per quanto concerne l’inizio e la fine del rapporto di lavoro, la retribuzione, l’orario di lavoro e il tempo libero, alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore alberghiero e della ristorazione.
15.21 Abschnitt: Übergangs- und Schlussbestimmungen
15.21 Sezione: Disposizioni transitorie e finali
1 Le istanze di assunzione sostituiscono i contratti di lavoro
esistenti con provvedimenti e decisioni di nomina conformemente al § 18
RGP. Resta riservato il § 14.
2 Esse adeguano i provvedimenti e le decisioni di nomina
esistenti al Regolamento del personale e al presente regolamento.
3 Gli adeguamenti di cui ai cpv. 1 e 2 devono essere effettuati entro un anno
dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per l'adeguamento
dei salari al Regolamento del personale e al presente regolamento vige
il medesimo termine. Restano riservati i §§ 107 cpv. 2 e 108 RGP.
68
Regolamento di esecuzione al Regolamento del personale della Chiesa evangelico-riformata del Canton Zurigo
181.401
Le istanze di assunzione adeguano i fascicoli personali e i dossier del personale esistenti entro tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza alle disposizioni di cui ai §§ 32 e 33.
15 1 Rendiconto dei redditi da attività accessorie e cariche pubbliche
Il rendiconto per i redditi da attività accessorie e cariche pubbliche conseguiti nell'anno precedente avviene per la prima volta nell'anno 2015 ai sensi dell'articolo 175a.
**2** Gli accordi esistenti tra le parrocchie e i comuni scolastici in merito all'indennità per le lezioni di religione e cultura impartite da sacerdoti e pastori cessano di avere effetto alla fine dell'anno scolastico 2014/2015.
**Redditi da**
**attività accessorie e**
**cariche pubbliche**
**Con l’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate:**
**Abrogazione del diritto previgente**
a. l’ordinanza sugli stipendi dei Pastori del 13 luglio 1964;
b. l’ordinanza sulla formazione, la formazione continua e i compiti dei Diaconi e delle Diaconesse (Collaboratori e Collaboratrici diaconali) del 10 settembre 1986;
c. le disposizioni transitorie del Consiglio della Chiesa sul diritto del personale del 24 marzo 1999;
d. il regolamento del Consiglio della Chiesa sull’orario di lavoro del 18 giugno 1997;
e. il regolamento sugli Aiuto-pastori della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo dell’8 febbraio 1961;
f. le direttive, le istruzioni e le decisioni del Consiglio della Chiesa, delle parrocchie e delle unioni di parrocchie, nella misura in cui siano in contraddizione con la presente ordinanza.
Vengono abrogati
Modifica fino al-
a. §§ 11 e 13 del Regolamento sulla riforma della pastorale ospedaliera di diritto previgente
del 26 giugno 2002,
b. § 41 del Regolamento sulle offerte pedagogico-religiose
del 30 gennaio 20083.
Questa ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Entrata in vigore
Disposizione transitoria alla modifica del 20 settembre 2017
(RU 72, 604)