Legislator · Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali
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181.401 CH-ZH

Regolamento di esecuzione dell'ordinanza concernente il personale

222 Articles / Provisions · Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (222)

Art. 1 Art. 2 Art. 2 lett. b, ne informa il Consiglio ecclesiastico fornendo i dati ai sensi di Art. 2a Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 30a Art. 30b Art. 31 Art. 32 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 51a Art. 51b Art. 52 Art. 52a Art. 52b Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 88a Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 132a Art. 133 Art. 134 Art. 134a Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 150a Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 158 Art. 158a Art. 158b Art. 160 Art. 160a Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 163a Art. 163b Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 175a Art. 175b Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 188a Art. 188b Art. 188c Art. 188d Art. 188e Art. 188f Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 197a Art. 198 Art. 199 Art. 200

Statutory Text (222 Provisions)

1 Oggetto e campo di applicazione della presente ordinanza sono le

pastore, i pastori e i dipendenti ai sensi dei §§ 4 e 5 PVO.

2 Essa si applica ai rapporti di lavoro speciali ai sensi del § 2 PVO,

nella misura in cui il diritto applicabile a questi, l'ordinanza sul personale, la

presente ordinanza o il Consiglio della Chiesa non dispongano diversamente.

3 Essa si applica per analogia ai membri del Consiglio della Chiesa, nella

misura in cui non sia diversamente stabilito.

(§§ 1 e 2

PVO)

Anche le seguenti sono considerate parrocchie ai sensi della presente ordinanza

a. Comunità parrocchiali ai sensi dell’articolo 177 capoverso 1 dell’Ordinamento ecclesiastico2, e

b. Federazioni di parrocchie con propri dipendenti.

Comunità parrocchiali

e Federazioni di parrocchie

(§ 3 OPF)

e Pastori

nelle istituzioni

Abs. 1 lit.

4 Il Consiglio della Chiesa valuta i dati messi a disposizione dalle parrocchie e dalle associazioni parrocchiali, nonché quelli raccolti all'interno dei Servizi della Chiesa nel suo complesso. Sulla base dei risultati di tale valutazione e con riserva della competenza delle parrocchie, delle associazioni parrocchiali e del Sinodo della Chiesa, adotta le misure necessarie.

19 Le disposizioni della presente ordinanza concernenti le pastorali e i pastorali nelle istituzioni si applicano mutatis mutandis alle pastorali e ai pastorali con funzioni miste e ai pastorali dei servizi ecclesiastici generali, a meno che la presente ordinanza non disponga diversamente.

Sempreché il presente regolamento non preveda espressamente qualcosa di diverso, valgono per il calcolo delle pretese

a. come giorni lavorativi i giorni lavorativi della settimana di 5, 5½ o 6 giorni determinante,

b. come settimane o mesi settimane intere di sette giorni o mesi interi effettivi del calendario.

Giorni, settimane, mesi

1. 1. 25-127

1

181.401 ROP al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone

B. Controllo del personale e piano degli impieghi

Controllo del

personale

(art. 9 cpv. 2

ROP)

Piano degli

impieghi

(art. 10 ROP)

a. Contenuto,

struttura

b. Fissazione e

revisione

1 Le parrocchie rilevano, in relazione ai propri dipendenti, strutturate per

servizi ai sensi degli articoli 135–139 del Regolamento ecclesiale,

ogni 31 dicembre

a. il numero dei posti e la relativa estensione percentuale autorizzata

e utilizzata,

b. il numero dei dipendenti e le loro percentuali di impiego,

c. le funzioni ai sensi del § 41 cpv. 1, nonché le classi salariali e gli

scatti,

d. la massa salariale annuale,

e. gli anni di servizio ai sensi del § 25 PVO, l'età e il sesso.

2 Le parrocchie comunicano i dati di cui al capoverso 1 al Consiglio

ecclesiastico, tramite il formulario messo a disposizione, entro il 31

marzo dell'anno successivo.

3 Per le parrocchie che fanno parte di un'associazione di parrocchie ai sensi

1 Il Piano degli Effettivi contiene in particolare

a. il numero dei posti autorizzati e il loro rispettivo grado di copertura

percentuale,

b. l'attribuzione dei posti alle classi di stipendio secondo il Piano di

Inquadramento,

c. la designazione dei posti secondo il Piano di Inquadramento e, se del

caso, una denominazione di funzione più precisa.

2 Il Piano degli Effettivi si articola secondo i campi d'attività in base al

1. La Kirchenpflege gestisce il piano degli effettivi della Kirchgemeinde,

il consiglio direttivo di un Kirchgemeindeverband il suo piano degli effettivi e il

Kirchenrat il piano degli effettivi della Landeskirche. Il piano degli effettivi della Landeskirche

comprende anche le percentuali di impiego negli uffici parrocchiali delle

Kirchgemeinden.25

2. L'assegnazione delle posizioni ai sensi del § 5 cpv. 1 lett. b deve essere

motivata e documentata con i documenti necessari per la sua verifica, in particolare

la descrizione della posizione.

VVO sull'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Canton Zurigo

181.401

3. Le Kirchenpflegen, i consigli direttivi dei Kirchgemeindeverbände

e il Kirchenrat aggiornano costantemente i loro piani degli effettivi.

4. Il Kirchenrat può emanare direttive sulla struttura e l'elaborazione

dei piani degli effettivi.

Il Consiglio ecclesiastico sorveglia l'ordinamento delle classificazioni e la c. vigilanza

Sviluppo dell'organico della Chiesa cantonale, degli enti

parrocchiali e delle parrocchie.

2. Sezione: Rapporto di lavoro

A. Costituzione e durata

1 La pubblicazione dei posti vacanti avviene in modo appropriato

bandi (art. 16 PVO) su Internet e, se necessario, sulle relative edizioni

quotidiane e settimanali, nonché sulle pubblicazioni specializzate.

2 Il bando è formulato al femminile e al maschile o in forma neutra

rispetto al genere. Esso contiene, se del caso, indicazioni sull'idoneità

del posto per un impiego a tempo parziale, per il reinserimento

professionale e per la possibilità di impiego di persone con disabilità.

27 1 Le candidate e i candidati presentano all'istanza di nomina la domanda,

i certificati di formazione e di attività professionali pregresse (§ 17 cpv. 1

OPV)

e di volontariato.

2 L'istanza di nomina può richiedere ulteriori prove. Essa

può subordinare l'assunzione all'esito di una verifica dell'idoneità o di una

visita medico-fiduciaria.

3...31

4...31

1. La Gerarchia di nomina emana la descrizione della posizione

in conformità con il § 19 PVO.

2. Il Consiglio ecclesiastico può emanare direttive sul contenuto

necessario e la forma delle descrizioni delle posizioni.

Descrizione della posizione

(§ 19 PVO)

1 Per il calcolo degli anni di servizio, per le pastore e i pastori (fittizio)

e per i dipendenti, indipendentemente dal numero dei rapporti data di ingresso

di lavoro, viene stabilita una data di ingresso fittizia. Questa (§ 25 PVO)

designa il momento di inizio della prima attività da prendere in

considerazione per il calcolo degli anni di servizio.

1. 1. 25-127

3

181.401

VVO sull'Ordinanza del personale della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale

2 La data di ingresso fittizia viene adeguata in caso di nuova assunzione

in servizio presso una parrocchia o la Chiesa Cantonale, così come

in caso di congedi non retribuiti unici o multipli, la cui durata

nel singolo caso superi complessivamente i tre mesi, considerando

solo il periodo che eccede tale durata.

3 La durata dei singoli rapporti di lavoro computabili viene

calcolata con precisione al giorno.13

4 L'autorità di assunzione calcola la data di ingresso fittizia.

Se pastore, pastori e dipendenti hanno contemporaneamente più rapporti

di lavoro presso parrocchie o la Chiesa Cantonale, è competente

l'autorità di assunzione che ha instaurato il primo rapporto di lavoro.

Assunzione a

ore

1 L'assunzione a ore è ammissibile se il carico di lavoro medio non

supera le otto ore settimanali. Se un'assunzione non dura più di sei

mesi, il carico di lavoro medio può superare le otto ore settimanali.

2 In casi particolari, al posto di una retribuzione oraria, può essere

concordata un'indennità forfettaria per servizio.

3 Per il resto, le assunzioni avvengono con retribuzione mensile e

con la definizione di un grado di occupazione.

Pluralità di

rapporti di lavoro

a tempo parziale

Qualora una pastora, un pastore, un’impiegata o un impiegato abbia più rapporti di lavoro a tempo parziale contemporaneamente, questi non possono superare complessivamente un impiego a tempo pieno per più del 20% per un periodo massimo di dodici mesi. Restano riservati i §§ 93-95 PVO e il § 174 riguardanti le attività accessorie.

**Assunzione mediante contratto**

**(§ 2 cpv. 1 PVO)**

1 L'assunzione tramite contratto è ammissibile per

a. dipendenti la cui retribuzione è finanziata da fondi terzi,

b. stagiste e stagisti,

c. personale ausiliario,

d. apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale,

e. dipendenti ai sensi del § 2 cpv. 2 RDPers e del § 195.

2 Per il resto, l'assunzione tramite contratto è ammissibile solo eccezionalmente

e per funzioni speciali, per la cui copertura è assolutamente necessario derogare

al Regolamento del personale e al presente Regolamento.

4

RDPers della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale

181.401

1. La competente istanza di nomina può, qualora le disposizioni

dell'istituto di previdenza professionale competente non lo escludano,

autorizzare eccezionalmente la continuazione dell'impiego di pastore/

pastora e di impiegati/e oltre la cessazione del rapporto di lavoro ai

sensi dell'art. 132 cpv. 2 del Regolamento ecclesiastico e dell'art. 26

cpv. 2 lett. b dell'Ordinanza sul personale, qualora

a. la successione nella relativa posizione lavorativa non sia ancora

regolata;

b. la soppressione della relativa posizione lavorativa sia prevedibile;

c. le conoscenze specialistiche o l'esperienza della persona interessata

debbano rimanere a disposizione dell'istanza di nomina.

2. Non sussiste alcun diritto alla continuazione dell'impiego.

**Continuazione dell'impiego**

**a. Principio**

30 1 Proseguimento dell’attività lavorativa tramite la costituzione di un** **b. Condizioni

**nuovo rapporto di lavoro. La sua durata è di un anno al massimo.** **quadro**

**Può essere prorogato di volta in volta per la medesima durata.** **L’art. 23 cpv. 2 RPO**

**non è applicabile.**

**2 Gli anni di servizio prestati durante il proseguimento dell’attività**

**lavorativa non vengono conteggiati. L’art. 25 RPO non è applicabile.**

**3 La retribuzione non può superare quella corrisposta dalla stessa**

**autorità di assunzione prima della cessazione del rapporto di lavoro**

**ai sensi dell’art. 132 cpv. 2 dell’Ordinamento Ecclesiastico e dell’art.**

**26 cpv. 2 lett. b RPO.14**

**4 In caso di incapacità lavorativa totale o parziale dovuta a malattia,**

**la retribuzione viene continuata per un mese. In caso di infortunio,**

**si applicano le disposizioni della Legge federale sull’assicurazione**

**contro gli infortuni.11**

**5 Il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con**

**un preavviso di un mese, con effetto alla fine del mese.**

**B. Cessazione**

1 Revoche dall’ufficio

I pastori e le pastore elette e gli altri ministri di culto che intendono dimettersi dalla loro funzione presentano la loro richiesta di revoca dall’ufficio al Ministero pastorale e al Consiglio ecclesiastico con almeno tre mesi di anticipo. Contestualmente, inviano una copia della loro richiesta alla Cura ecclesiastica.

2 Il Consiglio ecclesiastico decide in merito al momento della revoca dall’ufficio e disciplina la supplenza.

1. 1. 25-127

5

181.401 OPMV sull’Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone

3 In caso di revoca dall’ufficio ai sensi dell'art. 132 cpv. 2 dell'Ordinamento ecclesiastico, il Consiglio ecclesiastico ne dà comunicazione ai pastori e alle pastore e agli altri ministri di culto, nonché alla Cura ecclesiastica, con almeno nove mesi di anticipo. I pastori e le pastore e gli altri ministri di culto attivi in una comunità parrocchiale comunicano al Consiglio ecclesiastico la data esatta di cessazione dalla funzione con almeno sei mesi di anticipo.

1. **Misure per prevenire i licenziamenti**

Qualora l'autorità che ha il potere di nomina decida una riduzione del personale, essa esamina tutte le misure volte a evitare i licenziamenti, in particolare la mediazione di posti di lavoro, i trasferimenti, le riduzioni di orario di lavoro o modelli di orario di lavoro speciali.

2. **Diritto di precedenza**

Pastori e pastore in istituzioni nonché dipendenti interessati da una riduzione del personale hanno diritto di precedenza nella riassegnazione di altri posti vacanti dell'autorità che ha il potere di nomina, a condizione che siano qualificati almeno quanto i candidati esterni.

1. Qualora l'istanza di assunzione decida una riduzione degli effettivi, ne informa tempestivamente le Pfarrerin, i Pfarrer e i dipendenti interessati e le previste misure di accompagnamento.

2. Qualora intenda procedere a licenziamenti, ne informa le Pfarrerin, i Pfarrer e i dipendenti interessati e mette a loro disposizione, ai sensi del § 21 cpv. 1, offerte di consulenza. Qualora questi ne facciano uso, l'istanza di assunzione osserva un termine di sei mesi tra la comunicazione del licenziamento e la fine del rapporto di impiego, qualora le circostanze lo consentano.

1 Se la riduzione di posti di lavoro comporta il licenziamento di almeno dieci pastori o pastore e di dipendenti in istituzioni o di dipendenti, oppure la loro continuazione di impiego a condizioni peggiori, l'autorità di assunzione elabora un piano sociale.

2 L'autorità di assunzione invita le associazioni del personale e le rappresentanze del personale interessate ai sensi dei §§ 101 e 102 PVO a prendere posizione su un piano sociale prima della sua adozione.

1 L'istanza di assunzione offre consulenza a pastori e dipendenti colpiti da una riduzione di posti di lavoro. Essa può inoltre, nel singolo caso, concedere contributi fino a fr. 10 000 per misure di sostegno, in particolare per formazioni o perfezionamenti professionali o consulenze psicologiche.

2 Nella misura in cui i costi per le misure di cui al capoverso 1 superano i fr. 5000, essi vengono detratti per metà da un'eventuale indennità di licenziamento. Nei casi di rigore si può derogare a questa disposizione.

6

RVO sull'ordinanza del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone

181.401

1 L'indennità di liquidazione ai sensi del § 43 PVO viene calcolata in salari mensili. Ammontare

di

dell'indennità

Come salario mensile si intende un dodicesimo della retribuzione lorda annua più recente, maggiorata delle indennità fisse di carattere retributivo.

2 L'indennità di liquidazione è stabilita entro il seguente quadro, in base alle circostanze personali

Anni di servizio: 10-14 15-19 20-24 da 25

Età

(§ 43 cpv. 2

PVO)

45-50

1-2

2-3

3-4

4-6

51-55

3-4

4-5

5-6

6-7

56-60

5-6

6-7

7-8

8-9

da 61

7-8

8-9

9-10

10-12

3 L'autorità di assunzione tiene conto, oltre ai criteri di cui al § 43 cpv. 2 PVO, degli obblighi di mantenimento e della situazione finanziaria della persona interessata.

f. Restituzione

(§ 44 cpv. 2

PVO)

Qualora pastori, pastore e dipendenti non adempiano al loro obbligo di informazione ai sensi del § 44 cpv. 2 PVO, l'autorità di assunzione si informa, al più tardi dopo la scadenza del periodo di indennità, circa il reddito conseguito e ne ordina il rimborso.

1 Le istanze di assunzione tengono un colloquio di uscita con le

parroche e i parroci nelle istituzioni, nonché con i dipendenti

prima dell'uscita dal servizio di una comunità ecclesiastica o della

Chiesa nazionale.

2 Per le parroche e i parroci attivi in una comunità ecclesiastica

sono competenti per il colloquio di uscita

a. in caso di cessazione dal servizio di una comunità ecclesiastica,

la decana o il decano,

b. in caso di licenziamento ai sensi dell'art. 132 cpv. 2 dell'Ordinanza

ecclesiastica, di prepensionamento anticipato o di licenziamento

per ragioni di età, la presidente o il presidente del Consiglio

ecclesiastico, la segretaria o il segretario del Consiglio ecclesiastico.

C. Posizionamento

Dipendenti

30 1 Il colloquio con i collaboratori serve in particolare a

a. accompagnare e promuovere i dipendenti e lo sviluppo del perso-

nale (§ 84 RPO),

b. verificare le prestazioni e il comportamento nonché la situazione

lavorativa dei dipendenti,

a. Scopo e

Oggetto

1. 1. 25-127

7

181.401

Regolamento d’applicazione dell’Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo

c. discutere con i dipendenti il loro sviluppo professionale e persona-

le,

d. raccogliere il feedback dei dipendenti sul comportamento di guida

del superiore.

2 Oggetto del colloquio con i collaboratori sono in particolare

a. le competenze professionali, sociali e personali,

b. il raggiungimento degli obiettivi,

c. la definizione degli obiettivi,

d. per le posizioni dirigenziali, la competenza di leadership.

b. Procedura

3 I dipendenti ricevono in anticipo informazioni sui principi determi-

nanti per il colloquio con i collaboratori.

30 1 La posizione gerarchicamente superiore conduce il colloquio di

valutazione con i dipendenti. Questo ha luogo

a. almeno annualmente,

b. su ordine della posizione gerarchicamente superiore o su richiesta

del dipendente,

c. nei casi in cui l'ordinanza sul personale o la presente ordinanza

prescrivono un colloquio di valutazione supplementare.

2 Il Consiglio della Chiesa mette a disposizione un formulario per

il colloquio di valutazione.

3 Il risultato del colloquio di valutazione viene verbalizzato e firmato

da entrambe le parti. I dipendenti possono aggiungere le proprie

osservazioni. Con la loro firma confermano unicamente che il

colloquio di valutazione è stato condotto e che hanno preso atto del

suo risultato.

4 I dipendenti possono richiedere un colloquio con la posizione

gerarchicamente superiore immediatamente successiva riguardo

al risultato del colloquio di valutazione. I dipendenti hanno il diritto

di farsi assistere da una persona di loro fiducia a tale colloquio.

5 Il risultato del colloquio di valutazione costituisce parte integrante

dei fascicoli personali. I dipendenti ricevono una copia.

c. Valutazione

complessiva

30 Il colloquio con il collaboratore contiene quale risultato ai sensi di quanto segue

30 1 Il colloquio con il personale serve in particolare

a. all'accompagnamento e alla promozione delle ministre e dei ministri del culto nonché

allo sviluppo del personale,

Ministre e ministri del culto

(§ 85 RVOP)

a. Scopo e

b. all'analisi e alla valutazione del lavoro pastorale secondo i quattro

campi d'azione conformemente all'Art. 29 cpv. 1 del Regolamento

della Chiesa, inclusa la riflessione teologica sulla costruzione della comunità,

c. alla discussione della situazione lavorativa individuale nella

comunità parrocchiale,

d. al colloquio con le ministre e i ministri del culto sul loro sviluppo

professionale e personale,

e. al feedback delle ministre e dei ministri del culto sulla situazione

di direzione e collaborazione nella comunità parrocchiale al Consiglio

di Chiesa o all'organo designato dal regolamento interno del

Consiglio di Chiesa conformemente al § 30 cpv. 2.

2 Oggetto del colloquio con il personale sono in particolare

a. le competenze professionali, sociali e personali,

b. il raggiungimento degli obiettivi,

c. la definizione degli obiettivi.

3 Le ministre e i ministri del culto ricevono in anticipo informazioni sui

principi che sono rilevanti per il colloquio con il personale.

Ministre e ministri del culto

30 1 La Presidente o il Presidente del Consiglio di Chiesa conduce

il colloquio con il personale, inteso come valutazione della situazione, con

le Pfarrerin e i Pfarrer eletti della Parrocchia nonché con i supplenti

ai sensi dell’art. 121 cpv. 1 dell’Ordinamento ecclesiastico (KO), che da

almeno un anno sono attivi nella Parrocchia.

(§ 85 cpv. 2

PVO)

1. 1. 25-127

9

181.401 VVO all'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone

2 Il Regolamento interno del Consiglio di Chiesa può incaricare un

altro membro del Consiglio di Chiesa o il membro responsabile del personale

di una commissione subordinata della conduzione del colloquio con il personale

ai sensi del cpv. 1.

3 Il colloquio con il personale si svolge almeno una volta all'anno. Il

Consiglio ecclesiastico mette a disposizione dei Consigli di Chiesa un

formulario per il colloquio con il personale.

4 La Decana o il Decano partecipa una volta per durata di mandato

delle Pfarrerin e dei Pfarrer al colloquio con il personale. Su richiesta

della Presidente o del Presidente del Consiglio di Chiesa, del soggetto

designato ai sensi del cpv. 2, della Pfarrerin o del Pfarrer o su propria

iniziativa, la Decana o il Decano può partecipare anche agli ulteriori

colloqui con il personale.

5 Il risultato del colloquio con il personale viene verbalizzato per

iscritto e sottoscritto dai partecipanti. Esso costituisce parte integrante

dei fascicoli personali del Consiglio di Chiesa. La Pfarrerin o il Pfarrer

riceve una copia, così come la Decana o il Decano, qualora vi abbia

partecipato.

6 Se la Decana o il Decano è Pfarrerin o Pfarrer eletto, la Vicedecana

o il Vicedecano partecipa al colloquio con il personale con la Decana

o il Decano.

d. Supplenti

ai sensi dell'art. 121

cpv. 1 KO (§ 85

cpv. 4 KO)

29 1 Le istanze designate dal Consiglio della Chiesa conducono

regolarmente il colloquio con i collaboratori, ai fini di una valutazione

della posizione, con i supplenti e le supplenti ai sensi dell’art. 121 cpv. 1

del Regolamento ecclesiastico, utilizzando il modulo messo a dispo-

sizione dal Consiglio della Chiesa.

2 Le istanze ai sensi del cpv. 1 possono coinvolgere nel colloquio i

Presidenti o le Presidenti della commissione di gestione della chiesa o le

istanze competenti ai sensi del § 30 cpv. 2, nonché il Decano o la Decana

del capitolo parrocchiale interessato, tratti dalle comunità parrocchiali

in cui il supplente o la supplente ha prestato servizio dall’ultimo col-

loquio con i collaboratori.

3 L’esito del colloquio con i collaboratori viene messo per iscritto

e sottoscritto dalle parti coinvolte. Esso costituisce parte integrante

del fascicolo personale. Il parroco o la parroca riceve una copia, così

come il Decano o la Decana, qualora abbia partecipato al colloquio.

10

VVO al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo

181.401

29 Il colloquio di valutazione del personale con le pastore e i pastori negli uffici pastorali dei Servizi Ecclesiastici Complessivi si basa sui §§ 25-27.

e. Pastore e Pastori negli Uffici Pastorali dei Servizi Ecclesiastici Complessivi (§ 85 cpv. 4 PVO)

30 La Presidente o il Presidente del Consiglio della Chiesa f. Decane

conduce una volta per periodo di carica un colloquio con le Deca- e Decani

ne e i Decani. Oltre ai punti di vista secondo il § 28, l'ufficio di

Decana e di Decano, in particolare riguardo a questioni di direzione,

è oggetto del colloquio.

D. Protezione dei dati

1 Personalakten

1. Le Personalakten (fascicoli del personale) ai sensi della presente ordinanza sono tutti i documenti che si riferiscono a pastore/i e dipendenti, nonché al loro rapporto di lavoro.

2. Ai Personalakten appartengono in particolare

a. il modulo del personale e altri atti con dati personali e informazioni sulle condizioni personali;

b. documenti di candidatura;

c. atti redatti nell'ambito della procedura di assunzione o di elezione, come informazioni supplementari acquisite, perizie grafologiche, altre valutazioni di idoneità, informazioni di riferimento, note di colloqui di selezione, estratti dal casellario giudiziale e relazioni sulla reputazione;

d. disposizioni e atti correlati;

e. atti relativi a retribuzione e assicurazioni;

f. atti relativi a ferie, congedi e altre interruzioni di servizio, nonché a occupazioni accessorie e incarichi pubblici;

g. risultati dei colloqui con i collaboratori;

h. atti relativi a formazione e perfezionamento, nonché alla pianificazione della carriera;

i. certificati e perizie mediche;

j. rendiconti annuali della contabilità oraria personale;

k. corrispondenza tra l'istanza di assunzione e pastore/i e dipendenti;

l. atti relativi a eventi e procedure particolari.

*1. 1. 25-127*

*11*

*181.401 VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche*

3. I Personalakten devono essere conservati sotto chiave e protetti dall'accesso, dalla consultazione e dalle modifiche da parte di persone non autorizzate, in particolare quando devono essere inviati a diversi uffici per l'elaborazione di pratiche del personale.

**Fascicolo del personale**

**§ 33.**

1. L'istanza di assunzione tiene un fascicolo del personale per le pastore/i e i dipendenti. La Kirchenpflege (commissione ecclesiastica) e la decana o il decano tengono ciascuno un proprio fascicolo del personale per le pastore/i che operano in una parrocchia. Il consiglio di un'associazione di parrocchie può tenere un proprio fascicolo del personale per le pastore/i e i dipendenti che operano in una parrocchia appartenente all'associazione di parrocchie.

**Conservazione dei dati personali**

**Accompagnamento in caso di problemi**

**a. Principi**

2. Il fascicolo del personale comprende tutti i Personalakten di una persona. Può essere gestito elettronicamente.

3. Al di fuori del fascicolo del personale non possono essere tenuti Personalakten. Sono escluse le note che sono destinate esclusivamente all'uso personale, come ausilio di lavoro o promemoria, e che non possono essere comunicate ad altri uffici. Esse devono essere distrutte se

a. hanno raggiunto il loro scopo o hanno perso la loro attualità;

c. la persona interessata cambia posto di lavoro;

d. sono trascorsi due anni dalla loro creazione.

4. L'istanza di assunzione designa l'ufficio competente per la gestione dei fascicoli del personale e ne regola l'accesso. Nessuno può gestire il proprio fascicolo del personale.

I **dossier personali** devono essere controllati periodicamente dall'ufficio responsabile della loro gestione. I fascicoli personali che non sono idonei né necessari per il compito di tale ufficio, né per l'esecuzione del rapporto di lavoro o per la redazione di un certificato di lavoro, devono essere distrutti, fatte salve le disposizioni sull'archiviazione.

1 Le elaborazioni di dati connesse a un accompagnamento del caso

ai sensi del § 38 cpv. 1 RPO richiedono il consenso esplicito della

pastora, del pastore, della dipendente o del dipendente.

2 La persona di accompagnamento (case manager) elabora all'ini-

zio dell'accompagnamento del caso, insieme alla pastora, al pastore,

alla dipendente o al dipendente e all'autorità di assunzione, un ac-

cordo sul trattamento dei dati personali e medici che possono essere

scambiati tra essa, la pastora, il pastore, la dipendente o il dipendente,

la medica o il medico di fiducia e le assicurazioni competenti.

12

OEP al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Canton Zurigo

181.401

3 La persona di accompagnamento può trasmettere dati personali

e medici all'autorità di assunzione solo in forma anonima, senza il

consenso esplicito della pastora, del pastore, della dipendente o del

dipendente. Sono esclusi i dati necessari per le misure di reinserimen-

to relative al posto di lavoro.

4 La persona di accompagnamento informa periodicamente l'auto-

rità di assunzione sullo stato della gestione del caso, nella misura in

cui ciò sia necessario per l'esecuzione del rapporto di lavoro. Nel caso

di pastore e pastori attivi in una comunità parrocchiale, il Consiglio

ecclesiastico provvede a informare adeguatamente la Direzione par-

rocchiale.

1. **Dossier del caso**

La persona di accompagnamento tiene per ogni accompagnamento di un caso un proprio dossier del caso, separato dai fascicoli personali, che contiene tutte le informazioni essenziali. Questo e gli atti del caso in questione non fanno parte dei fascicoli personali ai sensi del § 32.

2. La divulgazione di informazioni dal dossier del caso richiede il consenso esplicito della pastora, del pastore, dell'impiegata o dell'impiegato. L'istanza di assunzione non ha diritto di accesso.

3. Su richiesta, la persona di accompagnamento informa in qualsiasi momento la pastora, il pastore, l'impiegata o l'impiegato sul contenuto del dossier del caso.

4. Dopo la conclusione dell'accompagnamento del caso, l'istanza di assunzione conserva il dossier del caso sigillato nel fascicolo personale per una durata di tre anni. Un diritto di accesso al dossier del caso in qualsiasi momento spetta solo alla pastora, al pastore, all'impiegata o all'impiegato.

Le disposizioni sui fascicoli del personale e sui **dossier elettronici del personale**, nonché sull'acquisizione, comunicazione e conservazione dei **dati personali**, si applicano anche alle **raccolte di dati elettroniche**.

1 I sistemi di elaborazione elettronica dei dati possono essere uti- Sistemi di

lizzati dall'autorità preposta alle assunzioni per l'ambito del personale. elaborazione

Questi sistemi servono in particolare per l'elaborazione delle retribu- elettronica dei

zioni, i rapporti con le assicurazioni sociali e l'istituzione competente dati

per la previdenza professionale, l'applicazione uniforme del diritto del

personale, il controlling del personale ai sensi del § 9 cpv. 1 PVO,

nonché la creazione di statistiche del personale e delle retribuzioni.

2 Nei sistemi di elaborazione elettronica dei dati di cui al cpv. 1,

possono essere trattati in particolare i seguenti dati personali di pastore

o pastore, e impiegati

a. nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, data di na-

scita e stato civile;

1. 1. 25-127

13

181.401

VVO sull'Ordinanza del Personale della Chiesa Evangelico-riformata del Cantone

b. nazionalità, luogo di origine e status di domicilio o di soggiorno

per i cittadini stranieri;

c. data di nascita del coniuge, della partner registrata o del partner

registrato;

d. i dati necessari per i rapporti con le assicurazioni sociali e per la

riscossione dell'imposta alla fonte;

e. indicazione di altri rapporti di lavoro;

f. per l'ottenimento degli assegni familiari, nome, data di nascita e

rappresentante legale del figlio o della figlia a cui l'assegno fami-

liare viene corrisposto;

g. descrizione del posto di lavoro;

h. piano degli effettivi;

i. formazione e carriera professionale;

j.23 sviluppo e promozione del personale, in particolare formazione e

perfezionamento;

k. dati relativi al rapporto di lavoro e al posto, in particolare dati

sull'inizio e la durata dell'impiego, la classificazione e la retribu-

zione, il grado di occupazione, le indennità e le modalità di pa-

gamento;

l. assenze e congedi;

m. prestazioni come alloggi di servizio, abiti di servizio o chiavi;

n. autorizzazioni, in particolare per attività accessorie e cariche pub-

bliche;

o.30 risultati dei colloqui con i collaboratori;

p. ulteriori informazioni necessarie nell'ambito del controlling del

personale.

3 L'autorità preposta alle assunzioni disciplina i diritti di accesso.

1. **Utilizzo di strutture tecniche**

1 Nella fruizione di strutture tecniche, in particolare di impianti telefonici e sistemi informatici, possono essere registrati i dati idonei e necessari per l’uso di servizio.

2 I dati relativi all’uso privato di tali strutture possono essere rilevati solo per la fatturazione dei costi.

3 La registrazione o valutazione dei dati per la sorveglianza e il controllo di pastore e pastori, nonché degli impiegati, deve essere impedita mediante misure organizzative e tecniche.

4 In caso di fondato sospetto di utilizzi privati abusivi, possono essere effettuati controlli. Questi devono essere preavvisati.

5 Restano riservati i §§ 180–188.

14

VVO al Regolamento del personale della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale 181.401

Sezione 3: Salario

A. Disposizioni generali

1 La classificazione delle funzioni nelle comunità parrocchiali, nelle Classificazione

associazioni di comunità parrocchiali per la classificazione e nella delle funzioni

Chiesa cantonale in una o più classi salariali avviene sulla base di (art. 60 ROP)

una valutazione unitaria delle funzioni.

a. Classificazione

dei posti

2 Determinanti per la valutazione delle funzioni sono

a. le conoscenze specialistiche presupposte,

b. le conoscenze richieste di strutture e processi,

c. le competenze sociali richieste,

d. il quadro di riferimento e il grado di difficoltà nell'adempimento del mandato,

e. il margine di decisione,

f. la responsabilità nell'adempimento del mandato e per il raggiungimento degli obiettivi.

1 Il Consiglio sinodale circoscrive le funzioni nelle comunità ecclesiastiche, in seno alle Federazioni di comunità ecclesiastiche e nella Chiesa cantonale, come pure i presupposti per l'attribuzione di un posto a una funzione. Esso può suddividere le circoscrizioni per settori funzionali.

b. Settori

funzionali

2 Il piano di classificazione comprende i seguenti settori funzionali

a. Comunità ecclesiastiche,

b. Federazioni di comunità ecclesiastiche,

c. Direzione della Chiesa,

d. Ministero pastorale,

e. Servizi ecclesiastici complessivi.

1. Piano di classificazione delle funzioni nelle parrocchie,

nelle associazioni di parrocchie e nella Chiesa cantonale

è stabilito nell’Allegato 1 alla presente ordinanza.

c. Fissazione

(§ 61 cpv. 2-4

OPP)

2. Gli importi delle singole classi salariali e dei singoli livelli sono

stabiliti nell’Allegato 2.

1 La classe aggiuntiva secondo l'art. 62 ROP non è disponibile per le pastore e i pastori.

2 Le classi salariali a disposizione delle pastore e dei pastori sono ampliate in misura comparabile alla classe aggiuntiva.

3 Gli importi di queste classi salariali e i livelli sono stabiliti nell'Allegato 3 alla presente ordinanza.

1. 1. 25-127 15

181.401 OEP sull'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Canton Vaud

Salario iniziale

(Art. 63 cpv. 1

ROP)

Divise

Locali di servizio

Valore locativo (Art. 67

cpv. 1 e 2

ROP)

Collaborazione di

familiari e

terze persone

16 1 L'istanza di assunzione stabilisce il salario iniziale, tenendo

conto dell'articolo 55 capoversi 1 e 2 del Regolamento concernente

il personale, nella fascia inferiore o media di una classe salariale.

2 Sono possibili eccezioni, in particolare,

a. se il/la pastore/a o il/la dipendente per la posizione in questione

possiede un'esperienza utile superiore alla media o comprovate

capacità e idoneità speciali,

b. se ciò è indispensabile per l'acquisizione di pastori/e e dipendenti

idonei/e.

3 Il Consiglio della Chiesa disciplina la fissazione del salario iniziale

di pastori e pastore.

1 Qualora l’autorità che procede all’assunzione obblighi il personale a

indossare un’uniforme, la mette a disposizione gratuitamente o

partecipa ai costi d’acquisto.

2 Se non vi è alcun obbligo di indossare un’uniforme, l’autorità che

procede all’assunzione può concedere un contributo per i costi

d’acquisto a pastore e pastore, nonché al personale.

3 L’autorità che procede all’assunzione disciplina i dettagli.

L'autorità di nomina fissa l'indennità per i locali che le

pastoresse, i parroci o i dipendenti mettono a disposizione, in accordo con essa,

per scopi ufficiali o di servizio. Essa tiene conto

delle particolarità di ogni singolo immobile e dei

canoni di locazione usuali del luogo.

1 L'autorità di nomina detrae il valore locativo della casa parrocchiale, dell'appartamento parrocchiale o dell'alloggio di servizio dal salario della persona autorizzata.

2 Il Consiglio della Chiesa trasferisce alle parrocchie il valore locativo delle case parrocchiali e degli appartamenti parrocchiali utilizzati da parroci e parroche attivi nella parrocchia.

Qualora die Aufgaben von Pfarrerinnen, Pfarrern und

Angestellten eine Mitwirkung von Familienangehörigen oder Dritt-

personen erfordern und diese ein übliches Mass überschreiten, so begründet die

Anstellungsinstanz mit diesen ein eigenes Anstellungsverhältnis.

16

VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche

181.401

B. Aumenti salariali individuali

30 È esclusa una progressione salariale individuale all'interno di una classe salariale

se l'esito del colloquio di valutazione del personale contiene una a. Presupposti

valutazione complessiva ai sensi del § 27 lett. c.

1. L'istanza di assunzione stabilisce, nell'ambito del budget, la percentuale del monte salari destinata agli aumenti salariali individuali.

2. Un aumento salariale individuale all'interno della classe di stipendio comprende al massimo tre scatti.14

1. Passaggio alla classe aggiuntiva

Il passaggio alla classe aggiuntiva può avvenire se il risultato del colloquio con il collaboratore/la collaboratrice indica una valutazione complessiva secondo il punto c. "Classe aggiuntiva".

30 1 Con la nuova valutazione del posto viene adeguata la classificazione di un **Nuova valutazione**

posto in una classe di stipendio in base alle mutate esigenze nella **del posto**

descrizione del posto e viene ridefinito il salario del dipendente o della

dipendente interessato/a.

2 Se la nuova valutazione del posto comporta la classificazione in una

classe di stipendio superiore, al salario precedente viene aggiunto l'1,2%

del minimo della nuova classe di stipendio. Il nuovo salario viene fissato

fino a quattro livelli superiori a tale importo.

3 Se il piano di classificazione non prevede una classe di stipendio

superiore per un posto rivalutato, si procede a un cambio di funzione

ai sensi dell'art. 51 b cpv. 2.

29 1 Qualora gli impiegati, nell'ambito di un rapporto di impiego esi- e. Cambio

stente, assumano una nuova funzione, si verifica un cambio di funzione. funzione

2 In caso di cambio di funzione, il salario viene trasferito, mantenendo

il livello precedente, in una classe salariale prevista dal piano di

inquadramento per la nuova funzione.

1. Il Consiglio della Chiesa può concedere ai pastori e alle pastore un in- Pastori

cremento salariale individuale nell'ambito del § 50.

e Pastore

1. 1. 25-127

17

181.401 VVO al Regolamento del personale della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale

2 L'aumento salariale individuale a medio termine per pastori e pastore

corrisponde all'evoluzione salariale media dei dipendenti dei Servizi

Ecclesiastici Generali, basata sugli aumenti salariali individuali avvenuti

in tale periodo.

3 Il Consiglio della Chiesa disciplina i dettagli. Tiene conto in

particolare dell'anzianità di servizio computabile ai sensi del § 25 PVO.

Durata minima del rapporto di lavoro

30 Un aumento individuale del salario presuppone che il

rapporto di lavoro presso l'istanza di assunzione, al momento in cui

viene concesso un aumento individuale del salario, sia durato ininterrottamente più

di sei mesi.

Obbligo di formazione continua23

32 1 L'autorità di nomina può rifiutare, in tutto o in parte, un aumento salariale individuale a pastori e pastoresse, nonché a dipendenti del servizio musicale ecclesiastico, diaconale e catechistico che non abbiano adempiuto al loro obbligo di formazione continua ai sensi del § 163 cpv. 5.

2 La concessione successiva dell'aumento salariale individuale rifiutato è esclusa.

Termini § 53. 1 Le date per gli aumenti salariali individuali sono il 1° gennaio e il 1° luglio.

2 Gli aumenti salariali individuali ai sensi del § 63 cpv. 3 PVO sono ammessi all'inizio di ogni mese.

C. Pagamento del salario

Occupati a tempo parziale

Abs. 1 gebunden.

1. 1. 25-127

21

181.401 VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche

4. Sezione: Rimborso delle spese di servizio e dei danni materiali

A. Spese di servizio

Concetto

Principio

Spese di viaggio

a. Viaggi di servizio

b. Trasporto pubblico

Pfarrerinnen, Pfarrer und Angestellte mit einem teilzeitlichen

Pensum werden entsprechend ihrem Beschäftigungsgrad entlöhnt.

Katechetinnen und Katecheten

**Traduzione:**

Pastore e pastora, e dipendenti con un

impiego a tempo parziale, sono retribuiti in base al loro grado di occupazione.

Catechiste e catechisti

1 La retribuzione dei dipendenti del servizio catechistico si basa sul numero di lezioni annuali.

2 I dipendenti del servizio catechistico assunti all'inizio di un anno scolastico ricevono la retribuzione a partire dal 1° agosto. In caso di cessazione del rapporto di impiego alla fine di un anno scolastico, la retribuzione viene corrisposta fino al 31 luglio.

3 In caso di costituzione o risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'anno scolastico, questo inizia o termina con il primo o l'ultimo giorno di lezione.

18

OES all'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Canton Vaud 181.401

1 Il salario è pagato mensilmente, di norma il 25° giorno del mese di pagamento.14

(§ 59 cpv. 2

OPV)

2 In caso di impiego a ore, il pagamento delle ore di lavoro prestate nel periodo generale di tempo designato dall'istanza di assunzione avviene alla scadenza di cui al cpv. 1.

3 Anticipi salariali possono essere versati solo per il mese corrente e in caso di necessità della persona avente diritto al salario. Essi devono essere autorizzati per iscritto dall'istanza di assunzione o dall'ufficio da questa designato.

1 In caso di inizio o cessazione o di modifica del rapporto di lavoro

nel corso di un mese, il salario viene calcolato in base ai giorni che danno

diritto al salario, incluse le domeniche.

2 In caso di inizio all'inizio di una settimana, il salario viene

corrisposto a partire dal primo lunedì; in caso di cessazione alla fine

di una settimana, fino all'ultima domenica inclusa.

3 In caso di inizio al primo giorno lavorativo di un mese, il salario

viene corrisposto a partire dal primo giorno di calendario di tale mese;

in caso di cessazione all'ultimo giorno lavorativo di un mese, fino

all'ultimo giorno di calendario di tale mese.

Il 13° salario viene corrisposto unitamente al salario del

mese di dicembre. L'autorità di assunzione può invece corrispondere il

13° salario in un momento precedente o per metà a metà

anno e a fine anno.

Nessun diritto alla 13a mensilità sussiste per

a. indennità e altre retribuzioni secondo il Regolamento

sulle indennità per membri e incaricati di autorità e

commissioni della Chiesa cantonale4,

b. assegni secondo i §§ 63–65,

c. rimborso delle spese di servizio,

e. retribuzioni per il servizio di picchetto.

D. Gratifica per anzianità di servizio

13a mensilità

a. Versamento

b. Eccezioni

al diritto

1. In caso di grado di occupazione differente, la determinazione dell'importo

del regalo di anzianità si basa sul grado di occupazione medio degli ultimi

dieci o cinque anni.

1. 1. 25-127

19

181.401

Ordinanza di esecuzione relativa all’Ordinanza sul personale della Chiesa evangelico-riformata del Cantone

2 Le pastore, i pastori e i dipendenti che svolgono un’attività a tempo pieno

presso un’istanza di assunzione non ricevono alcun regalo di anzianità per

le attività secondarie ai sensi del § 93 PVO, che svolgono presso un’istanza

di assunzione.

3 Se sussistono più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più istanze di

assunzione, il regalo di anzianità viene ripartito proporzionalmente tra le

assunzioni. Resta salvo il capoverso 2.

1 Il premio di fedeltà è dovuto alla fine del mese in cui sono stati completati gli anni di servizio ai sensi del § 69 cpv. 2 PVO.

2 Il congedo può essere suddiviso in più periodi o goduto a giornate. Può essere fruito entro due anni dalla sua maturazione. L'autorità di assunzione può autorizzare un ulteriore rinvio di un anno al massimo.

3 Il periodo di servizio durante il congedo è computato. La copertura assicurativa rimane in essere.

4 Ai sostituti ai sensi dell'art. 121 cpv. 1 del Regolamento ecclesiastico, ai dipendenti nel servizio catechistico e ai dipendenti il cui grado di occupazione non supera il 20 percento, può essere eccezionalmente corrisposto un premio di fedeltà su richiesta, qualora la fruizione come congedo retribuito non sia possibile per ragioni ufficiali, di servizio o per fondati motivi personali e il pagamento sia nell'interesse dell'autorità di assunzione e della parrocchia interessata.30

E. Indennità

1 L'indennità di rincaro è corrisposta su

a. salari annuali o parti di essi,

b. indennità di funzione permanenti e ricorrenti ai sensi del § 72 OP.

2 Restano riservati i salari e le indennità per i rapporti di lavoro

particolari ai sensi del § 2 OP e i rapporti di lavoro in cui il salario

o l'indennità è regolata da un accordo speciale.

3 L'indennità di rincaro è integrata nel salario annuale. Il Consiglio

ecclesiastico adegua di conseguenza gli importi delle singole classi e

livelli salariali secondo l'Allegato all'Ordinanza sul personale, nonché

gli Allegati 2 e 3 alla presente ordinanza.

20

OEP relativa all'Ordinanza sul personale della Chiesa Evangelica Riformata del Cantone

181.401

30 1 Il diritto all'assegno familiare è disciplinato dal § 71 Assegno familiare

del Regolamento sulla previdenza per i dipendenti pubblici (PVO5) nonché dalle disposizioni pertinenti del diritto federale (§ 71 PVO)

e del diritto cantonale.

2 Pastore e pastori, nonché i dipendenti che

non percepiscono direttamente l'assegno familiare, lo ricevono nella misura in cui supera l'importo minimo previsto dalle pertinenti disposizioni

del diritto federale e del diritto cantonale. Essi forniscono, su richiesta dell'autorità di nomina, la necessaria documentazione relativa alla percezione

dell'assegno familiare da parte di entrambi i genitori.

3 L'assegno familiare viene erogato in caso di sospensione del servizio per malattia

o infortunio anche quando il reddito annuale da attività lucrativa

scende al di sotto dell'importo minimo previsto dal diritto federale e cantonale

a causa di una riduzione del salario o dell'imputazione di indennità giornaliere.

1 Un'indennità di funzione ai sensi del § 72 PVO può essere concessa in

particolare a pastore/i, diacono/i e dipendenti,

a. le cui mansioni, come risultano dalla descrizione della posizione o

dai doveri d'ufficio, non sono sufficientemente coperte dall'attuale

classificazione e la cui classificazione superiore non è giustificata,

b. a coloro ai quali è stata affidata una sostituzione straordinaria per

almeno tre mesi, a condizione che esista una differenza di almeno

due classi salariali nella classificazione, ma al massimo per l'importo

della differenza salariale.

2 Le indennità di funzione sono corrisposte per la durata dell'esercizio

della relativa funzione.

Indennità di

funzione

(§ 72 PVO)

1 L'autorità di nomina può premiare prestazioni particolari di prelazioni

a pastore/i e dipendenti anziché con prestazioni e

indennità una tantum, con altri incentivi quali congedo retribuito,

prestazioni in natura o premi (§ 73 OP).

(§ 73 PVO)

partecipazione alle vendite.

2 Essa può concedere indennità ai sensi del § 73 OP solo nell'ambito dei

crediti approvati.

Indennità di funzione, indennità una tantum e premi di produttività - Scadenze

non sono vincolati alle scadenze per gli aumenti salariali individuali secondo

Sono considerate spese di servizio quelle sostenute da pastore/i,

parroci e dipendenti nell'esercizio della loro attività ufficiale o di servizio

sul luogo di lavoro o in viaggi di servizio.

1. Le ministre, i ministri e i dipendenti sono tenuti a mantenere le loro spese di servizio il più basso possibile. Le spese che non sono necessarie per l'esercizio dell'attività ufficiale o di servizio sono a loro carico.

2. Le spese di servizio sono liquidate e rimborsate per evento e dietro presentazione di giustificativo. L'autorità competente ai sensi del § 76 cpv. 1 può stabilire indennità forfettarie, in particolare per le spese di servizio che si presentano regolarmente.

3. Il Consiglio della Chiesa può emanare un regolamento sulle spese per le ministre, i ministri e i dipendenti, previa approvazione dell'autorità fiscale competente.

1 Si considera viaggio di servizio la trasferta per un'attività ufficiale o di servizio che si svolge in un luogo diverso da quello abituale o concordato. L'autorità competente ai sensi del § 76 cpv. 1 può, in casi motivati, riconoscere il viaggio dal domicilio al luogo di lavoro come viaggio di servizio.

2 I pastori e le pastore e i dipendenti utilizzano i mezzi di trasporto pubblici per i viaggi di servizio.

3 I viaggi di servizio all'estero richiedono una previa autorizzazione dell'autorità competente ai sensi del § 76 cpv. 1. I pastori e le pastore e i dipendenti allegano alla loro richiesta un programma dettagliato e una stima dei costi. L'indennità ai sensi del § 74 cpv. 1 può essere adeguatamente aumentata.

1 Per i viaggi di servizio con i mezzi pubblici,

nell'area della Comunità tariffale di Zurigo (ZVV) possono essere addebitati biglietti di seconda classe,

al di fuori del territorio della Comunità quelli di prima classe.

2 L'autorità competente ai sensi del § 76 cpv. 1 può concedere contributi

per l'abbonamento Metà-prezzo o per un abbonamento privato di tratta, di comunità

o generale, o mettere a disposizione tali abbonamenti.

22

Ordinanza VVO relativa al regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone

181.401

3 Nei casi di cui al cpv. 1, per i viaggi di servizio all'interno della

Svizzera sono rimborsati i biglietti a metà prezzo, se

a. viene concesso un contributo ai costi di un abbonamento privato Metà-prezzo

o se ne viene messo uno a disposizione,

b. viene concesso un contributo non a copertura dei costi per un abbonamento privato di tratta,

di comunità o generale, purché il viaggio di servizio avvenga nell'ambito della sua validità.

4 I costi per l'utilizzo di un taxi vengono rimborsati solo in casi

motivato, in particolare quando non esiste un'offerta di mezzi di trasporto pubblici.

1. **Aerei**

Nella scelta degli aerei, occorre optare per i collegamenti più convenienti.

2. Sono rimborsate le spese di viaggio della categoria più economica. In casi motivati, possono eccezionalmente essere rimborsate le spese di viaggio di una categoria superiore.

1. **Costi per l'utilizzo di un veicolo privato**

Le spese per l'utilizzo di un veicolo privato vengono rimborsate se il suo impiego comporta un notevole risparmio di tempo o di costi, oppure se l'utilizzo dei mezzi pubblici è irragionevole o questi non sono disponibili.

2. Il rimborso avviene sotto forma di indennità chilometrica. Essa corrisponde ai tassi del Cantone per le spese professionali dei lavoratori dipendenti ai fini della tassazione fiscale.

3. Per l'indennità chilometrica sono determinanti il percorso più breve o più veloce dal luogo di domicilio, passando per il luogo di lavoro abituale o concordato, o direttamente ai luoghi di lavoro esterni, e da lì passando per il luogo di lavoro abituale o concordato, o direttamente di ritorno. Se il veicolo privato viene utilizzato quotidianamente per il tragitto casa-lavoro, vengono rimborsati solo i chilometri percorsi in aggiunta al normale tragitto casa-lavoro.

1 Le spese di

ristorazione

dei pastori e del

personale

La competente autorità ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 può concedere

contributi a pastore, pastori e dipendenti per le spese di vitto a mezzogiorno

fuori sede, in particolare tramite la distribuzione agevolata di buoni pasto

(Lunch-Checks).

2 Le spese per la ristorazione fuori sede in relazione ad attività d’ufficio

o di servizio vengono rimborsate se non è possibile scegliere la modalità

di ristorazione.

1. 1. 25-127

23

181.401 OPA all'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica-riformata

3 Pastore, pastori e dipendenti possono invitare terze persone nell’interesse

d’ufficio o di servizio. Essi documentano per l’autorità competente ai sensi

dell’articolo 76 capoverso 1 il tipo e i partecipanti all’evento nonché l’interesse

d’ufficio o di servizio all’invito.

Costi di

pernottamento

1 Für Übernachtungskosten werden in der Regel die Ansätze

für Hotels mittlerer Preislage vergütet. Aufgrund örtlicher Gegeben-

heiten können ausnahmsweise die Kosten einer höheren Preiskategorie

entschädigt werden.

2 Vergütet werden die tatsächlichen Hotelkosten einschliesslich

Frühstück, aber ohne Privatauslagen.

Benützung

von privaten

IT-Mitteln

***

1. Di regola, per le spese di pernottamento vengono rimborsate le tariffe

degli hotel di categoria di prezzo media. In ragione di circostanze

locali, eccezionalmente, possono essere rimborsate le spese di una categoria

di prezzo superiore.

2. Vengono rimborsate le spese effettive dell'hotel, inclusa

la colazione, ma escluse le spese private.

Utilizzo

di mezzi

IT privati

1. L'autorità competente ai sensi del § 76 cpv. 1 può concedere alle parroche, ai parroci e ai dipendenti che mettono regolarmente a disposizione i loro mezzi IT privati, in particolare telefono, fax, personal computer e stampante, presso il loro domicilio o luogo di lavoro per attività ufficiali o di servizio, un'adeguata indennità o un contributo alle spese di acquisto.

2. Le istanze di assunzione possono emanare direttive per le indennità e i contributi ai sensi del cpv. 1.

Competenza

1 Per il rimborso delle spese di servizio ai sensi dei §§ 68–75

sono competenti

a. la Chiesa Consiliare per gli impiegati della Parrocchia e per i

parroci e le parroche attivi/e nella Parrocchia, con riserva della

competenza dell'Assemblea Parrocchiale e del Consiglio Ecclesiastico;

b. il Consiglio Ecclesiastico per i parroci e le parroche in istituzioni

nonché per gli impiegati dei Servizi Ecclesiastici Complessivi.

2 Il Consiglio Ecclesiastico versa ai parroci e alle parroche attivi/e

in una Parrocchia le indennità forfettarie ai sensi del § 68 cpv. 2 in

base alle indicazioni della Chiesa Consiliare unitamente alla retribuzione.

Egli fattura tali indennità forfettarie alla Parrocchia interessata.

Rendiconto

1. Le Pfarrerin, i Pfarrer e i dipendenti presentano alla/al, secondo quanto previsto,

1. Parrocchie e Chiesa cantonale possono risarcire, integralmente o in

parte, i danni materiali subiti da pastore, pastori e dipendenti in

relazione all’esercizio della loro attività ufficiale o di servizio.

2 Possono ridurre o negare il risarcimento in caso di dolo o colpa grave.

Danni ai veicoli privati utilizzati in occasione di viaggi di servizio

I veicoli privati e la perdita del bonus nell'assicurazione di responsabilità civile

sono coperti secondo le disposizioni dell'assicurazione

stipulata a tale scopo dalle parrocchie e dalla Chiesa cantonale.

Le parrocchie e la Chiesa cantonale sostengono la franchigia di questa assi-

curazione, nella misura in cui supera i Fr. 500.

La competenza delle parrocchie e della Chiesa cantonale

La competenza ai sensi dei §§ 78 e 79 si determina in base al § 76 cpv. 1.

5. Sezione: Ferie, congedi, distacchi e genitorialità

A. Ferie

Beziehen in einer Kirchgemeinde tätige Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Ferien nicht wochenweise, so entsprechen fünfeinhalb Arbeitstage einer Ferienwoche.

Qualora le ministre e i ministri di culto attivi in una parrocchia non usufruiscano delle loro ferie a settimane intere, cinque giorni e mezzo lavorativi corrispondono a una settimana di ferie.

1. Il personale nel servizio catechistico prende le

proprie vacanze durante le vacanze scolastiche locali. Gli articoli 83–90 non sono

applicabili.

a. Pastori

e Pastore

in una Parrocchia

b. Catechiste

e Catechisti

1. 1. 25-127

25

181.401 VVO al Regolamento del Personale della Chiesa Cantonale Evang.-ref.

2 La settimana di ferie aggiuntiva ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 RPers, che spetta al personale

dall'inizio dell'anno civile in cui compiono il 60° anno di età, è compensata per il personale nel servizio catechistico con un

supplemento salariale dell'1,96%.26

Il diritto alle vacanze sussiste per un impiego a tempo parziale

proporzionalmente. Se calcolato in base ai giorni lavorativi, viene

arrotondato per eccesso alla mezza giornata.

1 Nell'anno di entrata e di uscita, le vacanze sono concesse in pro-

porzione alla durata del rapporto di lavoro nell'anno civile in questione.

Il diritto è arrotondato a mezzo giorno.

2 L'istanza d'assunzione può compensare i giorni di vacanza fruiti in eccesso

nell'anno di uscita con il salario o far valere una pretesa di rimborso del salario.

1 In caso di congedo non retribuito, il diritto alle vacanze è ridotto di un dodicesimo per ogni mese intero di assenza. In caso di completa interruzione del servizio per malattia e infortunio non professionale, il diritto alle vacanze è ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese intero di assenza, una volta trascorsi i primi due mesi, indipendentemente dall'anno civile.

2 Precedenti interruzioni del servizio per malattia e infortunio non professionale non sono prese in considerazione per la riduzione delle vacanze in caso di nuova interruzione del servizio, se per sei mesi consecutivi è stata nuovamente svolta l'attività lavorativa prevista prima dell'interruzione del servizio.

3 Per il calcolo della riduzione, una frazione di giorno viene arrotondata per difetto al giorno intero o alla mezza giornata più vicina. Se le vacanze sono già state godute nell'anno civile corrente, la detrazione viene effettuata dal diritto alle vacanze dell'anno civile successivo.

Il diritto alle ferie dei dipendenti con salario orario viene

compensato con un supplemento al salario orario come segue

a. per cinque settimane di ferie all'anno: 10,64%,

b. per sei settimane di ferie all'anno: 13,04%.

1 Determinazione e durata delle vacanze

1 L'autorità di nomina e, per le pastore e i pastori in servizio presso la Parrocchia, la Commissione ecclesiastica, stabiliscono il momento delle vacanze. Esse tengono conto dei desideri delle pastore, dei pastori e dei dipendenti nella misura in cui ciò è compatibile con gli interessi della Parrocchia o della Chiesa evangelica riformata del Canton Zurigo.

VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche

181.401

2 Le vacanze devono essere godute in modo tale che

a. fondamentalmente due settimane di vacanza all'anno siano consecutive e cadano nell'anno civile in corso;

b. le pastore, i pastori o i dipendenti possano sostituirsi a vicenda nella misura del possibile.

3 Le vacanze che non possono essere godute nell'anno civile in corso per motivi d'ufficio, di servizio o per fondati motivi personali, devono essere godute al più tardi entro la metà dell'anno civile successivo.

4 Le vacanze dell'anno civile in corso possono essere riportate all'anno civile successivo per un massimo di tre settimane di vacanza. Ulteriori riporti, nonché l'anticipo eccezionale di vacanze, richiedono l'autorizzazione della Commissione ecclesiastica per le pastore e i pastori in servizio presso una Parrocchia e, per gli altri casi, dell'autorità di nomina.

1. **Parroci e parrocchie attivi in una comunità ecclesiale b. Parroci**

**si occupano in accordo con la Presidente o il Presidente della e parroci**

**Chiesa o l'organo designato dal regolamento interno della Chiesa 20**

**per una supplenza durante le loro vacanze. Si avvalgono, se possibile, del confronto collegiale con altri**

**Parroci e Parroche. In un ufficio parrocchiale con più parroci,**

**questi si sostituiscono a vicenda.**

2. **Se una supplenza ai sensi del capoverso 1 non è possibile,**

**i parroci e le parroche chiedono al Consiglio ecclesiastico di provvedere a una supplenza.**

3. **Le spese per una supplenza ferie sono a carico della comunità ecclesiale**

**che usufruisce della sostituzione. Il Consiglio ecclesiastico le fattura.**

**Se nell'ufficio parrocchiale di una comunità ecclesiale sono attive solo una persona o**

**due persone che vivono insieme come coniugi, partner registrati**

**o in una convivenza di fatto, la Chiesa nazionale si assume**

**i costi delle supplenze ferie per il**

**servizio domenicale, nella misura in cui una supplenza ai sensi del capoverso 1 non**

**è possibile, ma al massimo in base al diritto alle ferie delle persone**

**interessate.**

19 1 Le pastore e i pastori in istituzioni, in uffici pastorali a ge-

stione mista e negli uffici pastorali dei Servizi ecclesiastici complessivi

si rappresentano reciprocamente durante le loro vacanze all'interno

della loro area di cura pastorale o del loro ufficio pastorale.

c. Pastore

e pastori

in istituzioni,

in uffici

pastorali a

gestione

mista e

negli uffici

pastorali dei

Servizi

ecclesiastici

complessivi

1. 1. 25-127

27

181.401 OEP sul Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone

2 Se una rappresentanza reciproca non è possibile, le pastore e i pa-

stori in istituzioni e negli uffici pastorali dei Servizi ecclesiastici com-

plessivi regolano la rappresentanza d'intesa con le pastore e i pastori

che operano in una parrocchia nel bacino d'utenza dell'istituzione o

dell'ufficio pastorale dei Servizi ecclesiastici complessivi. Per gli uffici

pastorali a gestione mista, la rappresentanza avviene, se possibile, a

cura delle persone responsabili degli altri enti gestori.

3 Se una rappresentanza ai sensi dei capoversi 1 e 2 non è possibile,

si deve richiedere al Consiglio della Chiesa di nominare una rappresen-

tanza.

1 Giornate intere o mezze giornate supplementari di riposo che cadono durante le ferie, vengono recuperate, a meno che non si tratti di sabati o domeniche.

2 Giornate di malattia e di infortunio durante le ferie non vengono computate come ferie, se comprovate da un certificato medico che attesti che la capacità di godimento delle ferie era compromessa.

1 Non si procede al versamento dei giorni di vacanza non goduti.

Fanno eccezione

a. il diritto alle vacanze nell'anno di uscita, qualora il rapporto di lavoro

sia stato sciolto rispettando il termine di preavviso legale o contrattuale

e le vacanze non abbiano più potuto essere godute prima della scadenza

del termine per motivi ufficiali, di servizio o gravi motivi personali;

b. i giorni di vacanza non goduti al momento del decesso della persona

avente diritto.

2 Il versamento dei giorni di vacanza non goduti è soggetto all'autorizzazione

dell'istanza d'impiego.

Principio

B. Congedo

1 Per eventi familiari o questioni personali viene concesso un congedo

nella misura del tempo necessario; le pastore, i pastori e i dipendenti

devono mantenere il più contenuto possibile il tempo di lavoro richiesto.

2 Per la determinazione di un diritto definito in giorni lavorativi, è

determinante il rispettivo grado di occupazione.

3 Se sussistono interessi prevalenti d'ufficio o di servizio, la concessione

del congedo può essere negata o possono essere imposte delle condizioni.

28

OVO sul regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata

del Cantone di Zurigo

181.401

1 **Permessi per eventi familiari**

Per eventi familiari sono concessi i seguenti permessi

27 Retribuiti

a. proprio matrimonio tre giorni lavorativi,

Permessi

b. matrimonio di un proprio figlio, di fratelli, padre o madre un

a. Eventi

giorno lavorativo,

Familiari

c. affidamento di un bambino in rapporto di affidamento

permanente nei primi due mesi dall’affidamento del bambino

cinque giorni lavorativi,

d. malattia o infortunio in famiglia,

1. se manca altra assistenza, il tempo necessario, ma al

massimo due giorni lavorativi per evento,

2. per famiglie con bambini piccoli o in età scolare, il tempo

necessario, ma al massimo cinque giorni lavorativi per

evento,

3. se un membro della famiglia è in punto di morte, il tempo

necessario, ma al massimo due giorni lavorativi,

e. decesso della coniuge o del coniuge, di un figlio o dei genitori

tre giorni lavorativi,

f. decesso dei suoceri, di nuore, generi e fratelli il tempo

necessario, ma al massimo due giorni lavorativi,

g. decesso di nonni, coniugi di fratelli, fratelli della coniuge o del

coniuge, nipoti, zie o zii il tempo necessario, ma al massimo un

giorno lavorativo,

h. decesso di altri parenti o terzi il tempo necessario per la

partecipazione al funerale, ma al massimo un giorno lavorativo.

2 Fanno parte della famiglia ai sensi del capoverso 1 le persone che si

trovano in un rapporto di cui al capoverso 3.

3 Le disposizioni per gli eventi legati a genitori, figli o fratelli si

applicano anche ai rapporti di parentela acquisita e di affidamento,

nonché ai figli del partner registrato e del partner di vita; quelle

legate al coniuge si applicano anche al partner registrato e al partner

di vita.

1 Per affari personali sono concesse assenze come segue

a. Per consultazioni mediche e dentistiche: il tempo necessario.

b. Per la ricerca di un impiego in caso di disdetta del rapporto di

lavoro: il tempo necessario, di regola non più di cinque giorni

lavorativi.

c. Per il trasloco: un giorno lavorativo.

d. Per l’iscrizione o la cancellazione presso le autorità: il tempo

necessario.

e. Per citazioni in tribunale o davanti ad altre autorità: il tempo

necessario.

2 I genitori possono richiedere il tempo necessario per accompagnare

i propri figli in relazione allo svolgimento di affari urgenti, ma non

più di cinque giorni lavorativi per anno civile.

b. Affari

personali

1. 1. 25-127

29

181.401 VVO all’Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone

1. Ai membri del consiglio direttivo di rappresentanze professionali di

professioni ecclesiastiche e delle rappresentanze del personale viene concesso

il tempo necessario per le riunioni interne, ma al massimo cinque giorni

lavorativi per anno civile.

2. Per le riunioni con le istanze d'impiego, viene concesso il tempo necessario;

per la partecipazione in qualità di delegata o delegato a convegni

a livello svizzero dell'organizzazione in questione, viene concesso il tempo

necessario, ma al massimo tre giorni lavorativi per anno civile.

1 Per la partecipazione a esercitazioni dei pompieri e a corsi per

quadri viene concesso il tempo necessario, ma al massimo 20 giorni

lavorativi per anno civile.

2 Per gli interventi in caso di emergenza e per istruttrici e istrutto-

ri viene concesso il tempo necessario.

1 Per l'attività dirigenziale, di supervisione o di consulenza nell'ambito dell'animazione giovanile extrascolastica nella Chiesa cantonale, in una parrocchia o in un'organizzazione culturale o sociale, nonché nei corsi giovanili e sportivi, inclusa la formazione e l'aggiornamento necessari a tal fine, viene concesso il tempo necessario, ma complessivamente non più di cinque giorni lavorativi per anno civile.

2 Ai funzionari in occasione di eventi ecclesiastici, culturali o sportivi di rilevanza cantonale, federale o internazionale, viene concesso il tempo necessario, ma non più di due giorni lavorativi per anno civile. Per i partecipanti a tali eventi, il tempo necessario viene autorizzato, ma non più di un giorno lavorativo per anno civile.

30 Per impieghi nell’ambito di azioni di mantenimento della pace e

di buoni uffici della Confederazione, della Catena di salvataggio

svizzera, del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)

nonché della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera CERF e di

organizzazioni ad essa collegate, viene concesso il tempo necessario,

tuttavia al massimo sei mesi entro due anni civili.

30

VVO al Regolamento del personale della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale 181.401

1. Permesso per doveri ecclesiastici generali

1. Le pastore, i pastori e i dipendenti possono essere congedati per l'adempimento di compiti ecclesiastici generali.

2. La durata del congedo dipende dal compito ecclesiastico generale da svolgere. In tale contesto, devono essere presi in considerazione gli interessi della comunità parrocchiale interessata e della Chiesa cantonale.

3. La durata del congedo è computata negli anni di servizio ai sensi del § 25 PVO.

23 Per la partecipazione a corsi di formazione continua e di formazione

individuale, può essere concesso un congedo ai sensi degli §§ 163 e 164– formazione23

166.

i. Casi speciali

Per il resto, nella misura necessaria, possono essere concessi congedi per ulteriori eventi e casi, in particolare per il recupero a seguito di una grave malattia o di un infortunio, nonché per la realizzazione di progetti e studi speciali.

Ferie non retribuite possono concesse werden, wenn die amt- Ferie non

lichen oder dienstlichen Verhältnisse es gestatten. retribuite

30 1 Per la concessione del congedo sono competenti

**a.** per i pastori e le pastore in servizio presso una parrocchia, nei

casi di cui ai §§ 92-96, il consiglio parrocchiale o l’organo designato dal

regolamento interno del consiglio parrocchiale;

**b.** nel resto, l’istanza di assunzione.

**2** Nella concessione del congedo vengono prese in considerazione le

esigenze dei pastori, delle pastore e degli impiegati. Il Consiglio sinodale

consulta preventivamente il consiglio parrocchiale per i pastori e le pa-

store in servizio presso una parrocchia.

**C. Competenza**

**Distacco**

1 Quale Delegazione si considera ogni delega nell'interesse ufficiale o di

servizio a un evento, in particolare a conferenze, riunioni e congressi,

nonché come relatrice o relatore a eventi di formazione continua.23

2 Una delegazione necessita dell'approvazione dell'autorità di nomina

se, nel singolo caso, richiede più di cinque giorni lavorativi. Il Consiglio

sinodale consulta preventivamente il Consiglio di chiesa per le

pastore e i pastori che operano in una parrocchia.

1. 1. 25-127 31

181.401

D. Genitorialità

VVO al regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone

Congedo di

maternità

Congedo di

paternità

Protezione dal

licenziamento

1 Le pastore e le dipendenti hanno diritto a un congedo di

maternità retribuito di complessive 16 settimane di calendario, che

inizia al più presto due settimane prima della data del parto stabilita dal

medico. Se le pastore e le dipendenti devono interrompere la loro attività

prima a causa di disturbi legati alla gravidanza, le ultime due settimane

prima del parto saranno imputate al congedo di maternità.

2 Se le pastore e le dipendenti richiedono il rinvio dell'indennità di

maternità a causa di un prolungato ricovero ospedaliero del neonato ai

sensi dell'art. 16c cpv. 2 della Legge federale sulle indennità di perdita

di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità12, l'inizio del

congedo di maternità retribuito si sposta di conseguenza. Se le pastore

e le dipendenti hanno già iniziato il loro congedo due settimane prima

del parto o hanno dovuto interrompere la loro attività a causa di disturbi

legati alla gravidanza durante le ultime due settimane prima del parto,

tale periodo viene imputato al congedo di maternità.

3 Dopo il congedo di maternità, il grado di occupazione può essere

ridotto su richiesta della pastora o della dipendente, nella misura in cui

le condizioni ufficiali o di servizio lo consentano.30

27 1 Al padre sono concessi i seguenti congedi retribuiti in occasione

della nascita di un figlio

a. dieci giorni lavorativi durante il primo semestre di vita del figlio;

b. altri cinque giorni lavorativi durante il primo anno di vita del figlio.

2 Il padre ha diritto a un mese di congedo non retribuito durante il

primo anno di vita del figlio.

3 In caso di parto plurimo, il padre ha diritto ai congedi di cui ai

capoversi 1 e 2 solo una volta.

4 Per la fissazione del momento e della ripartizione dei congedi di

cui ai capoversi 1 e 2, si tiene conto delle esigenze di servizio.

1 Il rapporto di lavoro di pastore e dipendenti non può essere disdetto durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto. Resta riservata la facoltà di disdetta durante il periodo di prova per altri motivi.

2 In caso di rapporti di impiego a tempo determinato, il diritto al congedo sussiste fino alla data di uscita concordata, a condizione che l'autorità d'impiego dimostri che non era prevista alcuna continuazione del rapporto di impiego.

VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche 181.401

3 Per ulteriori sospensioni del servizio si applicano le disposizioni sulla malattia. Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni della legge sul lavoro relative alle donne incinte e alle madri che allattano10.

Bei der Begründung eines Pflegekindverhältnisses

**(Vacanza presso un bambino in affidamento)**

Bei der Begründung eines Pflegekindverhältnisses im Hinblick auf eine spätere Adoption gelten §§ 104 und 105 sinngemäss. Der Urlaub wird im Einzelfall festgelegt.

**Traduzione:**

**Alla costituzione di un rapporto di affidamento di un minore**

**(Vacanza presso un bambino in affidamento)**

Alla costituzione di un rapporto di affidamento di un minore in vista di una futura adozione, gli §§ 104 e 105 si applicano per analogia. Il periodo di vacanza è stabilito nel singolo caso.

Casi speciali

Qualora in singoli casi sussistano circostanze particolari, l'istanza di nomina può adottare una soluzione adeguata.

L'istanza di assunzione è competente per la concessione di congedi

parentali. Il Consiglio di Chiesa consulta previamente, per i pastori

e le pastore che operano in una comunità parrocchiale, l'Amministra-

zione parrocchiale.

6. Sezione: Malattia, infortunio e decesso

Als Lohn im Sinn der Bestimmungen dieses Abschnitts Begriff

gelten der vereinbarte Lohn gemäss § 56 Abs. 1 PVO zuzüglich der

ständigen Zulagen mit Lohncharakter.

**A. Malattia e Infortunio**

Per salario ai sensi delle disposizioni di questa sezione si intende il salario concordato conformemente all'art. 56 cpv. 1 OPA, più le indennità permanenti con carattere salariale.

1. **Impedimenti all'esercizio dell'attività per motivi di salute**

1. Se pastori, pastore, e impiegati non possono esercitare senza restrizioni la loro attività ufficiale o di servizio a causa di una malattia o di un infortunio, lo comunicano il più rapidamente possibile all'istanza di nomina.

2. Se l'interruzione totale o parziale del servizio dura più di una settimana, pastori, pastore e impiegati presentano all'istanza di nomina un certificato medico entro un termine ragionevole o su prima richiesta. L'istanza di nomina può richiedere un certificato medico anche per interruzioni del servizio inferiori a una settimana.

3. Se l'interruzione totale o parziale del servizio dura più di un mese, pastori, pastore e impiegati presentano ulteriori certificati medici all'inizio di ogni mese seguente o secondo speciali istruzioni dell'istanza di nomina.

4. Pastori e pastore che operano in una parrocchia informano contemporaneamente il consiglio di chiesa; pastori e pastore in istituzioni, così come gli impiegati, informano il superiore gerarchico.

**Nota:** Il testo originale presenta un numero "1" davanti al titolo del primo paragrafo e i sottoparagrafi numerati "1", "2", "3", "4". Ho mantenuto questa struttura numerando il titolo principale e poi usando i numeri "1", "2", "3", "4" per i sottoparagrafi come nell'originale. Ho anche tradotto il testo "Arztzeugnis" che nell'originale sembra essere un sottotitolo o una nota interna, integrandolo nel titolo tradotto per chiarezza.

**Revisione dell'originale e adattamento per chiarezza:** L'originale "1 Können Pfarrerinnen, Pfarrer und Angestellte wegen Meldung, Krankheit oder Unfalls ihre amtliche oder dienstliche Tätigkeit nicht Arztzeugnis uneingeschränkt ausüben..." è un po' anomalo. La parola "Meldung" (segnalazione) è fuori contesto in quella posizione e "Arztzeugnis" (certificato medico) è posizionata come se fosse parte della frase principale, mentre è più probabile che fosse un'intestazione per l'intero articolo o una nota a margine che descriveva il tema. Ho interpretato "Meldung" come un errore di battitura o un'omissione (forse "Meldung von Krankheit"), e ho rimosso "Arztzeugnis" dal flusso della prima frase per renderla grammaticalmente corretta e logicamente coerente, riflettendo il contenuto dei paragrafi successivi che riguardano l'impossibilità di svolgere l'attività *a causa di malattia o infortunio* e la necessità del *certificato medico*. Se l'intento era che "Arztzeugnis" fosse il titolo dell'intero articolo, l'ho spostato e tradotto nel titolo principale.

Ho quindi tradotto il titolo "1 Können Pfarrerinnen, Pfarrer und Angestellte wegen Meldung, Krankheit oder Unfalls ihre amtliche oder dienstliche Tätigkeit nicht Arztzeugnis uneingeschränkt ausüben..." in **1. Impedimenti all'esercizio dell'attività per motivi di salute**. Il sottotitolo "Arztzeugnis" è stato incluso nel titolo principale per dare un senso.

Inoltre, i numeri "1. 1. 25-127" e "33" sembrano riferimenti interni o numeri di pagina e non sono parte del testo legale da tradurre direttamente in italiano, così come "181.401" e "VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche", che sono riferimenti normativi all'ordinanza esecutiva. Pertanto, li ho omessi nella traduzione del contenuto dell'articolo.

1 L'autorità di nomina mantiene il contatto con le pastore, i pastori e gli

altri dipendenti ammalati o infortunati.

2 Essa chiarisce insieme alla pastora, al pastore o al dipendente l'oppor-

tunità di un accompagnamento del caso (Case Management)

a. in caso di interruzione totale o parziale del servizio prevista-

mente di lunga durata entro i primi due mesi di assenza,

b. in caso di accertamento di una possibile riduzione a lungo ter-

mine delle prestazioni nell'attività ufficiale o di servizio, ricondu-

cibile a malattia o infortunio.

1 Se la sospensione totale o parziale del servizio si protrae per più di due mesi o la diminuzione delle prestazioni persiste e sussistono un'elevata complessità e un'elevata necessità di coordinamento, alle pastore, ai pastori e ai dipendenti con problemi di salute viene solitamente offerta una gestione del caso.

2 Le azioni di supporto nell'ambito di una gestione del caso richiedono il consenso esplicito della pastora, del pastore, della dipendente o del dipendente.

3 Una gestione del caso non viene offerta o una gestione del caso esistente viene interrotta se

a. il problema di salute o la diagnosi non consentono più un reinserimento dal punto di vista medico,

b. la continuazione del pagamento del salario ai sensi del § 58 cpv. 1 PVO e dei §§ 115 e 116 è stata interrotta,

c. esiste un'occupazione principale presso uno o più altri datori di lavoro,

d. il grado di occupazione complessivo è inferiore al 25%.

1 Per l’accompagnamento del caso, alla pastora, al pastore,

alla dipendente o al dipendente è assegnata una persona di accompagnamento (Case Ma-

nager o Case Manager).

34

VVO al regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone

181.401

2 La persona di accompagnamento collabora con la pastora,

il pastore, la dipendente o il dipendente, l’istanza di assunzione

e altri enti coinvolti affinché

a. la pastora, il pastore, la dipendente o il dipendente possa

rientrare il più rapidamente possibile nella precedente attività ufficiale

o di servizio, eventualmente adattata, o occupare un nuovo posto di

lavoro,

b. il rapporto di lavoro non debba essere risolto, interamente o parzialmente,

a causa di invalidità.

3 Un accompagnamento del caso comprende di norma una ricognizione

della situazione, una definizione degli obiettivi, la pianificazione di

azioni e misure di supporto, l’attuazione e la gestione delle prestazioni

nonché una valutazione finale.

4 La persona di accompagnamento è soggetta al segreto d’ufficio

ai sensi dell’art. 22 del Regolamento della Chiesa per quanto riguarda le informazioni

provenienti dall’accompagnamento del caso. Essa è professionalmente indipendente

nell’accompagnamento del caso e tutela al meglio gli interessi della pastora,

del pastore, della dipendente o del dipendente.

1 Sospensioni dal servizio per malattia o per infortunio

nel senso della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni11 sono

trattate allo stesso modo per quanto concerne il pagamento del salario.

2 Durante la durata di una sospensione dal servizio per malattia

o per infortunio, il salario assicurato rimane invariato, indipendentemente dal grado

di capacità lavorativa della persona malata o infortunata e da

una riduzione del salario ai sensi del § 117. Rimangono riservate

una modifica del tasso d'occupazione del posto in questione, aumenti salariali

individuali e adeguamenti del salario assicurato in base alle

disposizioni pertinenti del diritto federale.13

Continua-

zione del

pagamento

del salario

(§ 58 cpv. 3

OPers)

a. Principio

1 Qualora pastoresse, pastori e dipendenti per sei mesi consecutivi

abbiano nuovamente lavorato a tempo pieno, le precedenti

interruzioni di servizio dovute a malattia o infortunio non vengono

considerate ai fini del mantenimento del salario in caso di nuova

interruzione del servizio.

2 Le interruzioni di servizio che distano meno di sei mesi l'una

dall'altra vengono computate complessivamente, di regola tuttavia al

massimo fino a 18 mesi prima della nuova interruzione del servizio.

3 Qualora pastoresse, pastori e dipendenti che, dopo la scadenza del

periodo di mantenimento del salario in caso di malattia o infortunio,

erano nuovamente completamente abili al lavoro, diventino

nuovamente parzialmente inabili al lavoro, a essi viene continuato a

corrispondere l'intero salario per un periodo massimo di tre mesi.

interruzione

di servizio,

parziale abilità

al lavoro

1. 1. 25-127

35

181.401 OPM per l'Ordinanza sul Personale della Chiesa Evangelico-riformata

c. Riduzione

Computo

a. Indennità giornaliere

b. Rendite

1 La Direzione per le Assunzioni può ridurre lo stipendio se

Pastore e dipendenti

a. hanno causato un infortunio o una malattia intenzionalmente o

per grave negligenza, oppure se questi sono la conseguenza di un

pericolo particolare consapevolmente assunto al di fuori dell'attività

professionale,

b. non presentano o non presentano in tempo un certificato medico,

c. rifiutano la collaborazione ragionevolmente esigibile,

d. rifiutano o ritardano l'esecuzione di una visita medica fiduciaria.

2 In caso di infortuni non professionali che si sono verificati a causa

di grave colpa propria o per aver assunto un pericolo particolare, lo

stipendio viene di regola ridotto nella stessa proporzione dell'indennità

giornaliera dell'obbligatoria assicurazione contro gli infortuni.

1 Le indennità giornaliere dell'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni spettano all'autorità di nomina e

sono computate sul salario. Nella misura in cui superano il salario,

sono versate ai pastori, alle pastore e ai dipendenti.

2 Le indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione militare

durante le interruzioni del servizio dovute a malattia e infortunio sono

computate sul salario.

3 Se la persona malata o infortunata percepisce, ai sensi dell'articolo 58 capoverso 2

OPERS, indennità giornaliere dall'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o

dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il salario per la durata della percezione

dell'indennità giornaliera è fissato all'80% del salario precedente.13

1 In caso di concessione di una rendita per malattia o infortunio

dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dall'assicurazione per

l'invalidità o dall'assicurazione militare, l'autorità di nomina è autorizzata

a richiedere all'assicurazione interessata la restituzione del salario che

ha versato, nonostante la capacità lavorativa assente o ridotta, fino

all'ammontare della rendita da corrispondere successivamente per il

periodo corrispondente.

2 In caso di future assenze dal servizio dovute all'evento che ha

generato la rendita, l'autorità di nomina decide in merito alla

computazione della rendita sul salario.

3 Se la rendita è stata concessa prima dell'instaurazione del

rapporto di lavoro con l'autorità di nomina, quest'ultima decide, nel

contesto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, in merito alla

computazione della rendita.

36

VVO all'Ordinanza sul personale della Chiesa Evangelico-riformata

del Cantone 181.401

4 La rendita non viene computata nella misura in cui il suo motivo,

segnatamente una ridotta capacità di prestazione, o la necessità di

frequenti visite mediche o terapeutiche sia stato considerato nella

determinazione del salario o non si ripercuota sul rapporto di lavoro.

1 Pastore o pastora ammalati o infortunati e dipendenti cedono i

diritti al risarcimento danni nei confronti di terzi, fino all’ammontare

del salario percepito, all’autorità datrice di lavoro e collaborano

all’affermazione di tali diritti.

2 L’autorità datrice di lavoro può, in caso di rifiuto, ridurre il salario

nell’equivalente misura conformemente all’articolo 117 capoverso 1 lettera c.

Diritti al risarcimento danni nei confronti di terzi

1 L'autorità preposta alle assunzioni può disporre per pastore e pastori, Controllo

nonché per i dipendenti che svolgono un'attività a rischio per la sanitario

salute, controlli sanitari regolari e visite mediche di uscita.

2 In caso di rifiuto da parte di pastore, pastori o dipendenti di sottoporsi

a tali controlli, l'autorità può negare loro le prestazioni previste in

caso di malattia.

Infortunio professionale

1. **Incapacità lavorativa dovuta a malattia professionale e infortunio professionale**

1. **Principio**

In caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia professionale o infortunio professionale ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, a pastore/i, pastore/e e dipendenti viene corrisposto il salario completo per dodici mesi. Ripetute interruzioni del servizio dovute a infortunio professionale non vengono cumulate ai fini del pagamento del salario.

2. Dal tredicesimo mese di incapacità lavorativa, il salario viene ridotto all'80% fino alla ripresa del lavoro o alla risoluzione del rapporto di lavoro a causa di invalidità.

3. Nella misura delle prestazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2, i diritti di pastore/i, pastore/e e dipendenti nei confronti di terzi responsabili passano all'autorità datrice di lavoro.

1 Supera la retribuzione lorda l'importo massimo del in caso di invalidità

salario assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, b. e morte

l'istanza di nomina può corrispondere la rendita d'invalidità o per

superstiti stabilita dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

anche sul salario non assicurato.

2 Le rendite complementari di istituzioni della previdenza professionale

sono computate sulle prestazioni di cui al capoverso 1.

1. 1. 25-127

37

181.401 OPM sull'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelico-riformata del Cantone

Subiscono Pfarrerinnen, Pfarrer o Angestellte, die nicht

nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung¹¹ versichert sind,

im Rahmen ihrer amtlichen oder dienstlichen Tätigkeit einen Berufs-

unfall, so erbringt die Anstellungsinstanz die Leistungen gemäss dem

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, wenn die amtliche oder

dienstliche Tätigkeit bei der Anstellungsinstanz nicht durch eine Unfall-

versicherung aufgrund einer anderen beruflichen Tätigkeit versichert

ist.

**Italian Translation:**

Qualora pastori, pastore o impiegati che non sono assicurati in base alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni¹¹ subiscano un infortunio professionale nell'ambito della loro attività ufficiale o di servizio, l'autorità che li ha assunti fornisce le prestazioni conformemente alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, qualora l'attività ufficiale o di servizio presso l'autorità che li ha assunti non sia coperta da un'assicurazione contro gli infortuni in base ad un'altra attività professionale.

¹ All'autorità competente per le assunzioni spettano in particolare

a. la gestione delle assicurazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia e infortuni, in particolare la comunicazione con le assicurazioni;

b. l'informazione generale di pastore e pastori e del personale;

c. la consegna delle direttive necessarie in materia di assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia e infortuni a pastore e pastori e al personale di nuova assunzione;

d. l'informazione a pastore e pastori e al personale di nuova assunzione in merito all'eventuale copertura per gli infortuni non professionali;

e. l'informazione scritta a pastore e pastori e al personale che cessa il rapporto di lavoro o che esce dall'assicurazione infortuni non professionali, in merito alla necessaria comunicazione alla loro assicurazione malattia.

² L'autorità competente per le assunzioni può stipulare un contratto collettivo di assicurazione per coprire prestazioni aggiuntive rispetto all'assicurazione infortuni obbligatoria.

³ Pastore e pastori e il personale sostengono metà dei premi dell'assicurazione infortuni non professionali e di un'assicurazione ai sensi del capoverso 2.

⁴ Le autorità competenti per le assunzioni stipulano per pastore e pastori e il personale che, ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, sono assicurati contro gli infortuni non professionali, un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia con una durata delle prestazioni di 730 giorni, un'indennità giornaliera dell'80% del salario assicurato e un periodo d'attesa di almeno 30 e al massimo 90 giorni. Esse stabiliscono i contributi di pastore e pastori e del personale all'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia nel quadro

Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali

1 In caso di decesso, la retribuzione per il mese del decesso continua ad essere corrisposta. Ai superstiti di pastore, pastori e dipendenti la retribuzione viene corrisposta anche per i due mesi successivi. Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato fosse durato per un periodo inferiore, il diritto sussiste in entrambi i casi solo fino al momento della cessazione prevista.

2 Per il calcolo è determinante la retribuzione intera, indipendentemente da una precedente riduzione. Non sussiste alcun diritto alla corresponsione di un regalo di anzianità.

3 L'autorità di assunzione può stabilire, in singoli casi, prestazioni più ampie per i superstiti di pastore, pastori e dipendenti che non abbiano fatto parte di un'istituzione di previdenza professionale, nonché in altri casi particolari.

4 Sono considerati superstiti ai sensi della presente disposizione

a. il coniuge superstite della persona deceduta,

b. il coniuge divorziato della persona deceduta, se ha compiuto il 45° anno di età e il matrimonio è durato almeno dieci anni e se, a causa del decesso, perde una rendita alimentare concessa nella sentenza di divorzio,

c. il partner registrato superstite della persona deceduta,

d. il partner di una convivenza more uxorio della persona deceduta, anche tra persone dello stesso sesso, se sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni

1. entrambi i partner non sono né sposati, né conducono una partnership registrata, né esiste tra di loro una stretta parentela,

2. la convivenza con economia domestica comune è durata ininterrottamente per almeno cinque anni al momento del decesso,

3. l'obbligo reciproco di mantenimento è stato concordato per iscritto e l'accordo è stato presentato all'autorità di assunzione entro tre mesi dal decesso,

e. i figli e i figliastri della persona deceduta, di cui essa ha provveduto principalmente al mantenimento, nonché i figli che la persona deceduta ha accolto gratuitamente per cure ed educazione permanenti, a condizione che i figli e i figliastri

1. non abbiano ancora compiuto il 20° anno di età,

2. non abbiano ancora compiuto il 25° anno di età e siano in formazione o, a causa di infermità fisiche o mentali, siano in grado di svolgere un'attività lucrativa per un massimo di un terzo.

1. 1. 25-127

39

181.401 ORE alla Legge sul Personale della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale

Servizio militare e di protezione civile obbligatorio, servizio civile (art. 57 cpv. 2 OPE)

Servizio militare e di protezione civile volontario

Obbligo di notifica, rinvio del servizio

Sezione 7: Servizio militare, di protezione civile e civile

1. **Pastori, pastore e dipendenti ricevono il salario completo durante la loro assenza a causa del servizio militare e di protezione civile obbligatorio o a causa del servizio civile.**

2. **Sono considerati servizio militare e di protezione civile obbligatorio tutte le prestazioni di servizio alle quali i soggetti obbligati al servizio possono essere vincolati ai sensi della legislazione federale, inclusi quelli prestati da donne che si sono volontariamente annunciate per l'espletamento del servizio militare o di protezione civile o del servizio della Croce Rossa.**

3. **Il Consiglio della Chiesa stabilisce le condizioni per la restituzione del salario, qualora la durata complessiva dell'assenza a causa del servizio militare, di protezione civile, civile o del servizio della Croce Rossa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro superi la durata complessiva del rapporto di lavoro presso l'istanza di assunzione.**

1 Per il servizio militare volontario e di protezione civile,

nonché per l'adesione al servizio della Croce Rossa, è richiesto il consenso

dell'autorità di nomina. Questo viene concesso se le condizioni ufficiali

o di servizio permettono tali prestazioni.

2 L'erogazione del salario si conforma ai capoversi 1 e 3 del § 127.

1. Le Pfarrerin, i Pfarrer e gli altri collaboratori comunicano i prossimi

servizi militari, di protezione civile, della Croce Rossa e di servizio civile

all’istanza di assunzione il più presto possibile.

2. Qualora il servizio comprometta in modo significativo l’adempimento del

mandato d’ufficio o di servizio, le Pfarrerin, i Pfarrer e gli altri collaboratori

devono presentare una richiesta di differimento del servizio su richiesta

dell’istanza di assunzione.

40

VVO al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata

181.401

1 L'indennità per perdita di guadagno, versata conformemente Indennità per perdita di guadagno

alle disposizioni sull'indennità per perdita di guadagno, spetta

all'istanza di nomina. Se il diritto al salario di pastore/i e collaboratori/

collaboratrici è inferiore all'indennità, a questi ultimi viene

versato l'importo dell'indennità.

2 Pastore/i e collaboratori/collaboratrici consegnano all'istanza

di nomina i documenti necessari per far valere il diritto

all'indennità per perdita di guadagno e alle indennità di sostegno

per i familiari.

8. Sezione: Orario di lavoro

A. Pastore/i

1. L'impegno temporale dei parroci e delle parroche che svolgono il

loro ministero in una parrocchia si orienta in funzione delle

esigenze del ministero pastorale come servizio completo nell'ambito

della Chiesa cantonale e dei compiti di cui all'art. 113 del Regolamento

ecclesiastico. (§ 91 RPO)

2. L'impegno temporale si basa su una settimana lavorativa di 5

giorni e mezzo.

3. I parroci e le parroche che svolgono il loro ministero in una

parrocchia sono tenuti, nell'ambito delle esigenze del ministero

pastorale e dei compiti di cui all'art. 113 del Regolamento

ecclesiastico, a rispettare le disposizioni previste.

1 Qualora nell'ufficio parrocchiale di una comunità ecclesiastica operi

una sola persona o due persone conviventi in qualità di coniugi,

partner registrati o in una unione di fatto, esse hanno diritto a25

a. una domenica libera per ogni settimana di ferie corrispondente al

diritto alle ferie ai sensi del § 78 ROP,

b. quattro domeniche libere nell'anno civile, che non possono cadere

in una festività ecclesiastica,

c. una domenica libera immediatamente dopo lo svolgimento del

servizio militare e di protezione civile obbligatorio, a condizione che

il servizio duri ininterrottamente almeno cinque giorni e termini

solo il venerdì precedente,

d. una domenica libera immediatamente dopo la direzione di un

campo o di un evento comparabile nell'ambito dei moduli di

pedagogia religiosa, a condizione che questi durino ininterrottamente

almeno cinque giorni e terminino solo il venerdì precedente.

1. 1. 25-127

41

181.401 RSO sul Regolamento del Personale della Chiesa Evangelico-riformata

2 I pastori e le pastore che operano in una comunità ecclesiastica

hanno diritto a una domenica libera per un servizio come cappellano

militare di almeno cinque giorni per anno civile e a un'ulteriore

domenica libera per un servizio come cappellano militare di dieci o

più giorni per anno civile.

3 La commissione ecclesiastica provvede affinché i pastori e le

pastore che operano in una comunità ecclesiastica, includendo il

diritto alle ferie ai sensi del

29 1 Se il Consiglio della Chiesa non stabilisce un diverso regolamento in

casi particolari, il Capodanno, il Berchtoldstag, il Lunedì di Pasqua, il 1°

Maggio, il Lunedì di Pentecoste, il 1° Agosto e il Santo Stefano, nonché

altri giorni secondo l'uso locale, sono considerati giorni di riposo

aggiuntivi, interi o parziali, purché tali giorni non cadano di domenica

o in un giorno festivo ecclesiastico in cui, ai sensi dell'art. 53 del

Regolamento ecclesiastico, debba essere celebrato il culto.

2 I giorni di riposo aggiuntivi, interi o parziali, che cadono di sabato

o domenica, nonché per i pastori e le pastore con un incarico a tempo

parziale in un giorno al di fuori dei giorni lavorativi concordati, non

vengono recuperati.

Per il tempo di lavoro prestato al di là dell'impegno temporale

ai sensi dell'art. 131 cpv. 2, non sussiste alcun diritto al

recupero orario o alla retribuzione.

d.30 Compensazione

Pastore

e Pastori

nelle istituzioni

a. In

generale

20 1 L'orario di lavoro di pastore/i in istituzioni è determinato

dall'adempimento del mandato di assistenza spirituale conformemente

all'Ordinanza sull'assistenza spirituale nelle istituzioni. Esso è

organizzato in modo flessibile secondo le disposizioni seguenti e gli interessi

dell'istituzione in questione. Restano riservate le decisioni dif-

ferenti dell'organo di assunzione.

2 L'orario di lavoro è di 48 ore settimanali. È ripartito su un massimo

di sei giorni lavorativi.

3 Pastore/i in istituzioni hanno diritto a un giorno libero dal lavoro

alla settimana. Essi stabiliscono i loro giorni liberi in accordo con

l'organo di assunzione.

42

VVO all'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelico-riformata del Cantone 181.401

4 L'orario di lavoro annuale per un'occupazione a tempo pieno ammonta a

2496 ore lorde (52 settimane × 48 ore). Per un'occupazione a tempo par-

ziale, l'orario di lavoro annuale è determinato in base al rispettivo grado di

occupazione. Per il calcolo dell'orario di lavoro annuale netto, sono sottratti

il diritto individuale alle ferie e i giorni di riposo che cadono in un giorno

feriale ai sensi del § 135 cpv. 1.

5 L'orario di lavoro giornaliero previsto ai sensi del § 140 cpv. 2 non

deve superare le 9 ore e 36 minuti. Per il resto sono applicabili i §§ 140–146,

150 e 150a.

30

19 1 Oltre all'orario di lavoro ai sensi del § 134 cpv. 2, è doveroso prestare il servizio di picchetto prescritto o previsto dalle circostanze locali. Il Consiglio ecclesiastico può stabilirne l'entità.

2 Il servizio di picchetto è da prestare in aggiunta all'orario teorico ai sensi del § 134 cpv. 5. È considerato servizio di picchetto ai sensi della presente disposizione se prestato al di fuori del normale orario di lavoro.

3 Gli interventi durante il servizio di picchetto sono considerati orario di lavoro.

4 Le pastore e i pastori in istituzioni organizzano il servizio di picchetto in modo tale che i servizi di assistenza spirituale nell'istituzione siano garantiti entro un'ora dalla chiamata.

5 Le pastore e i pastori in istituzioni si sostituiscono a vicenda nel servizio di picchetto. Possono avvalersi del supporto di pastore e pastori che operano nelle parrocchie nel bacino di utenza dell'istituzione interessata. Questi non sono obbligati a prestare servizio di picchetto in un ufficio pastorale in istituzioni.

30 1 Per i giorni di riposo di pastore e pastori nelle istitu- c. Giorni di riposo

zioni si applica il § 138.

2...31

B. Dipendenti

Ecco la traduzione in italiano

1 L'orario di lavoro dei dipendenti ammonta a 42 ore settimanali. Esso è in linea di principio ripartito su cinque giorni. Il sabato e la domenica sono, salvo particolari esigenze di servizio, giorni non lavorativi, a meno che i dipendenti non debbano svolgere il proprio servizio regolarmente di sabato, domenica e nei giorni festivi ecclesiastici.

**Principi**

2 L'orario di lavoro è strutturato in modo flessibile conformemente alle disposizioni seguenti. Sono fatte salve decisioni divergenti dell'istanza di assunzione.

1. 1. 25-127

43

181.401 OAP relativa al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata cantonale

3 L'orario di lavoro annuale a tempo pieno ammonta a un lordo di 2184 ore (52 settimane × 42 ore). Per un impiego a tempo parziale, l'orario di lavoro annuale è determinato in base al grado di occupazione corrispondente. Per il calcolo dell'orario di lavoro annuale netto, sono dedotti il diritto individuale alle vacanze, i giorni di riposo che cadono in un giorno feriale, nonché le riduzioni dell'orario di lavoro prima dei giorni di riposo.

4 L'istanza di assunzione disciplina la durata dell'orario di lavoro in casi particolari.

5 Le istanze di assunzione possono emanare ulteriori disposizioni in merito alla strutturazione flessibile dell'orario di lavoro e alla salvaguardia dell'occupazione.

**Catechiste e catechisti**

1 L'orario di lavoro degli impiegati nel servizio catechistico

si orienta al corretto adempimento dell'obbligo di insegnamento

nell'ambito dei moduli di pedagogia religiosa, agli

ulteriori doveri professionali nonché alla formazione obbligatoria e

volontaria23.

2 L'obbligo di insegnamento per un'occupazione a tempo pieno comprende 28

lezioni settimanali. Una lezione dura 45 minuti.

3 La preparazione delle lezioni, la collaborazione nella

comunità parrocchiale, con i genitori e altri tutori legali nonché

con l'amministrazione ecclesiastica e l'espletamento di compiti amministrativi

avvengono indipendentemente dall'occupazione durante il tempo libero dall'insegnamento e

costituiscono parte integrante delle lezioni ai sensi del cpv. 2.

4 La formazione continua23 al di fuori dell'orario di insegnamento, per un massimo

di quattro settimane all'anno, non dà diritto a ulteriori pretese

salariali.

5 I §§ 136, 139 cpv. 2–4 e 140–151 non sono applicabili.

Giorni di riposo

a. Principio

1 Salvo diversa disposizione del Consiglio della Chiesa in casi speciali, valgono, oltre ai sabati e alle domeniche

a. come giorni di riposo aggiuntivi interi o parziali il Capodanno, il Giorno di Berchtold, il Venerdì Santo, il Lunedì dell'Angelo, il 1° Maggio, l'Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il 1° Agosto, il pomeriggio del 24 Dicembre, il primo e il secondo giorno di Natale, nonché ulteriori giorni secondo l'uso locale;

b. come giorni lavorativi con un orario teorico ridotto di sei ore: i giorni precedenti il Venerdì Santo e l'Ascensione, nonché il giorno di San Silvestro; in questi giorni la fine del lavoro, salvo diverse disposizioni, è fissata alle ore 15:00.

2 Per i giorni di riposo dei dipendenti che svolgono regolarmente il loro servizio di domenica e nei giorni festivi della Chiesa, si applicano il cpv. 1 lett. b e

1 Giorni interi o di mezza giornata di riposo supplementari che cadono di sabato

o domenica non vengono recuperati. La stessa regolamentazione si applica

per analogia ai rapporti di impiego in cui si lavora a tempo pieno o parziale

il sabato o la domenica.

2 Ai dipendenti a tempo parziale viene concessa, indipendentemente dall'orario

di lavoro scelto, una quota di giorni di riposo e di giorni lavorativi con orario

ridotto corrispondente al loro grado di occupazione. Il Consiglio della Chiesa

calcola all'inizio di ogni anno le ore attribuibili a tali giorni.

3 Ai dipendenti con salario orario i giorni di riposo sono compensati con

un supplemento del 4% sul salario orario.

4 Ai dipendenti che prestano regolarmente servizio di sabato, domenica e

nei giorni festivi religiosi, deve essere concesso almeno un giorno libero

alla settimana. Al di fuori delle loro ferie, hanno diritto nel corso

dell'anno civile a quattro domeniche libere, che non possono cadere in

un giorno festivo religioso. L'istanza di assunzione può concedere

ulteriori domeniche libere.

5 I costi della supplenza nelle domeniche libere ai sensi del par. 4

sono a carico dell'istanza di assunzione.

1 Come orario giornaliero, entro il quale deve essere fornita la prestazione lavorativa, si intende il periodo tra le 6.00 e le 22.00.

2 L'orario teorico è la parte di orario di lavoro che, secondo le disposizioni sull'orario di lavoro settimanale e secondo il grado di occupazione individuale, deve essere prestata in media per settimana. L'orario teorico giornaliero serve al calcolo del saldo dell'orario di lavoro e non può superare le 8 ore e 24 minuti.

3 Si intende per orario di lavoro regolare la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale concordata per il caso ordinario.

4 L'orario di lavoro regolare viene concordato all'interno dell'orario giornaliero, tenendo conto delle condizioni di servizio e personali. L'accordo può limitarsi all'orario teorico giornaliero o essere integrato da suddivisioni orarie fisse.

Orario giornaliero, orario teorico, orario di lavoro regolare

1 Bei einem Tagespensum von mehr als sechs Stunden ist Pausen

eine Pause von mindestens 30 Minuten einzuhalten. Sie gilt nicht als

Arbeitszeit.

2 Für zusätzliche Pausen können pro halben Arbeitstag höchstens

15 Minuten auf die Arbeitszeit angerechnet werden.

1. 1. 25-127

45

181.401

VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche

Arbeitszeitsaldo

a. Grundsatz

---

1 In caso di un carico di lavoro giornaliero superiore a sei ore, è

prevista una pausa di almeno 30 minuti. Essa non è considerata

tempo di lavoro.

2 Per pause supplementari possono essere computati al massimo

15 minuti per ogni mezza giornata lavorativa nel tempo di lavoro.

1. 1. 25-127

45

181.401

Ordinanza di applicazione del Regolamento del Personale della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale

Saldo dell'orario di lavoro

a. Principio

1 Il saldo dell’orario di lavoro risulta dall’orario di lavoro

effettivamente prestato e computabile su base giornaliera, dedotto

l’orario nominale.

2 Per orario di lavoro computabile si intende l’orario di lavoro

prestato nell’arco della giornata, comprese le assenze autorizzate ai

sensi dei §§ 92–100 e i distacchi ai sensi del § 103.

3 In linea di principio, la durata massima computabile per giorno è di

14 ore. In casi particolari, l’orario massimo di lavoro può essere

esteso dall’istanza di nomina.

4 Il Consiglio della Chiesa emana direttive sul computo dell’orario di

lavoro svolto nell’ambito di offerte ed eventi speciali.

b. Lavoro nei

sabati e nelle

domeniche nonché

fuori sede

1 Il tempo di lavoro prestato di sabato e di domenica, nonché al di

fuori dell’arco giornaliero o del posto di lavoro, può essere computato

nel saldo delle ore di lavoro con il consenso dell’autorità d’assunzione.

2 Per gli impiegati che prestano servizio regolarmente di sabato,

domenica e nei giorni festivi riconosciuti dalle Chiese, il tempo di

lavoro prestato in tali giorni entro l’arco giornaliero viene sempre

computato. L’autorità d’assunzione designa i servizi in questione.

c. Congedo

retribuito

d. Compensazione

In caso di ferie retribuite ai sensi degli articoli 92–100, l'effettiva

assenza, ma al massimo l'orario di lavoro regolare concordato, viene

accreditata come tempo di lavoro. Le ferie retribuite non possono

aumentare il saldo dell'orario di lavoro.

1 Un saldo positivo del tempo di lavoro può essere compensato su

base oraria o attraverso la fruizione di giornate intere e mezze giornate.

2 Per anno civile possono essere compensate complessivamente

al massimo 15 giornate lavorative intere. Il diritto alla compensazione

sussiste in proporzione per un impiego a tempo parziale.

3 L'istanza di assunzione può prevedere un limite massimo di

compensazione superiore o limitarlo in base alle esigenze di servizio.

e. Trasferimento,

Compensazione e

Remunerazione

1 Il saldo dell’orario di lavoro deve essere compensato, se possibile,

entro l’anno civile. Al passaggio d’anno, un saldo dell’orario di lavoro

positivo o negativo può essere trasferito nella misura della durata

lavorativa prescritta di al massimo due settimane lavorative.

46

VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche 181.401

2 Un saldo dell’orario di lavoro positivo che superi la misura

prevista dal capoverso 1 decade a fine anno. L’autorità preposta alle

assunzioni può autorizzarne il trasferimento o il pagamento, se una

compensazione entro l’anno civile non è stata possibile per urgenti

ragioni di servizio o importanti motivi personali. Ai dipendenti a partire

dalla classe di stipendio 15, un saldo dell’orario di lavoro positivo viene

pagato solo se supera le 120 ore.16

3 Un saldo dell’orario di lavoro negativo viene compensato a fine

anno con il saldo delle ferie o con le ore di straordinario prestate.

4 In caso di risoluzione del rapporto di impiego, il saldo dell’orario

di lavoro deve essere compensato entro la data di uscita. Il pagamento

di un saldo dell’orario di lavoro positivo è disciplinato dal capoverso

2. Esso avviene senza supplemento. L’autorità preposta alle assunzioni

può compensare un saldo dell’orario di lavoro negativo con la retribuzione.16

1. Lavoro Straordinario - a. Definizione

Il lavoro straordinario è il tempo di lavoro prestato oltre l'orario di lavoro regolare concordato, per periodi specifici e chiaramente delimitati o per incarichi eccezionali, qualora ciò comporti il superamento dell'orario di riferimento.

2. Il lavoro straordinario deve essere ordinato per iscritto dall'autorità di nomina o, eccezionalmente, approvato per iscritto come tale in un secondo momento.

3. Per i dipendenti a partire dalla classe salariale 15, il tempo di lavoro prestato ai sensi dei cpv. 1 e 2 viene considerato nell'ambito del saldo orario secondo i §§ 142 e 143.

1. Gli straordinari sono compensati mediante concessione di corrispondente tempo libero, possibilmente entro tre mesi dalla loro insorgenza. Gli straordinari prestati al di fuori dell'orario giornaliero di cui al § 140 cpv. 1 devono essere compensati il più rapidamente possibile.

2. Se un recupero del tempo non è possibile a causa delle condizioni di servizio, gli straordinari sono eccezionalmente retribuiti.

1 Angestellten bis Lohnklasse 11 wird für Überstunden bei c. Zuschlag und

Zeitausgleich ein Zeitzuschlag und bei Barvergütung ein Geldzuschlag Vergütung

von 25% gewährt.

2 Der massgebende Stundenansatz für die Vergütung beträgt bei

einer wöchentlichen Arbeitszeit von 42 Stunden 1/2184 des Jahreslohns.

3 Pro Kalenderjahr werden höchstens 120 Überstunden vergütet.

Die Anstellungsinstanz kann ausnahmsweise eine höhere Stundenzahl

vergüten.

1. 1. 25-127 47

181.401 VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche

Zeit-

buchhaltung

a. Grundsatz29

b. Befreiung

Bereitschafts-

dienst

Öffnungszeiten

***

Ecco la traduzione in italiano

1. Ai dipendenti fino alla classe salariale 11 viene concesso un supplemento di tempo per gli straordinari in caso di congedo compensativo e un supplemento in denaro in caso di retribuzione in contanti, pari al 25%.

2. La tariffa oraria determinante per il computo della retribuzione è, in caso di orario di lavoro settimanale di 42 ore, pari a 1/2184 del salario annuale.

3. Per anno civile vengono retribuite al massimo 120 ore di straordinario. L'istanza di assunzione può eccezionalmente retribuire un numero maggiore di ore.

1. 1. 25-127 47

181.401 OEP sul Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone

Contabilità del tempo

a. Principio29

b. Esenzione

Servizio di picchetto

Orari di apertura

1 I dipendenti tengono, su base fiduciaria, un registro personale delle

ore, nel quale indicano gli orari di lavoro e le assenze. Il superiore gerarchico

può in qualsiasi momento consultare questo registro.

2 I dipendenti sono responsabili della correttezza del loro registro

delle ore. Essi redigono un rendiconto alla fine di ogni mese e anno e lo

firmano. Il superiore gerarchico ne conferma la presa d'atto apponendo il

proprio visto.

3 I dipendenti utilizzano, per il registro personale delle ore, i mezzi

messi a disposizione dall'autorità di assunzione.

4 L'autorità di assunzione può, in base alle proprie esigenze,

introdurre una rilevazione delle ore per progetto.

29 1 L'istanza di assunzione può esonerare i dipendenti a partire dalla

classe di stipendio 15 dall'obbligo di tenere una contabilità personale delle ore di lavoro.

2 I §§ 142, 143, 145–149 e il § 150 commi 1–3 non sono applicabili ai dipendenti secondo

il comma 1. Il conteggio e la compensazione di un saldo dell'orario di lavoro e delle ore straordinarie sono esclusi.

3 I dipendenti secondo il comma 1 registrano la fruizione di ferie e di un

dono di anzianità di servizio, nonché le assenze dovute a malattia, infortunio

e congedo, con lo strumento di cui al § 150 comma 3.

4 L'istanza di assunzione tutela la salute dei dipendenti

secondo il comma 1 mediante misure adeguate.

1. L'autorità d'assunzione può disporre il servizio di picchetto per i dipendenti in presenza di particolari esigenze di servizio.

2. Il servizio di picchetto è costituito da tempo di presenza sul luogo di lavoro o da disponibilità al di fuori dello stesso.

3. Il servizio di picchetto prestato sul luogo di lavoro e l'attività di servizio svolta nell'ambito di un servizio di picchetto sono considerati ore di lavoro straordinario, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui al § 147. Per il resto, vengono conteggiati nel saldo dell'orario di lavoro.

4. L'autorità d'assunzione può corrispondere un'indennità per il servizio di picchetto al di fuori del luogo di lavoro.

1 Le Commissioni di gestione delle parrocchie regolano gli orari di apertura dei servizi

della parrocchia, il Consiglio sinodale quelli dei Servizi complessivi della Chiesa.

48

VVO sul regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone

181.401

2 Le Commissioni di gestione delle parrocchie e il Consiglio sinodale possono chiudere

totalmente o parzialmente i servizi della parrocchia, rispettivamente i Servizi complessivi

della Chiesa, durante le pause festive generali, in particolare a Natale e Capodanno,

o durante i periodi di vacanza. L'orario di lavoro che viene meno

durante tali chiusure è fondamentalmente soggetto alla compensazione oraria.

Sezione 9: Formazione continua

A. Disposizioni generali

1. Nell'ambito della formazione continua, i pastori, le pastore e i dipendenti si confrontano con i nuovi sviluppi nel loro ambiente professionale e lavorativo. Essi acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per il mantenimento della qualifica professionale e per l'esercizio contemporaneo della loro attività ufficiale o di servizio.

2. Gli eventi di formazione continua comprendono di regola un massimo di cinque giorni e portano a un attestato.

23 1 Nell'ambito della formazione complementare, le pastore, i parroci b. Formazione

e i dipendenti acquisiscono nuove, integrative o approfondite compe- complementare23

tenze professionali in relazione alla loro attività ufficiale o di servizio.

2 Le formazioni complementari comprendono di regola almeno cinque

giorni e conducono a una qualifica riconosciuta.

23 1 Le pastore e i pastori e i dipendenti necessitano di un’autori-

zzazione dell’istanza di assunzione per la formazione continua, per

la quale è richiesto tempo di lavoro o ai cui costi partecipa l’istanza di

assunzione. Il Consiglio della Chiesa dà, se necessario, preventivamente

la possibilità di esprimersi al Consiglio di parrocchia per le pastore e i

pastori attivi in una comunità parrocchiale.

2 L’obbligo di autorizzazione ai sensi del capoverso 1 si applica,

per le pastore e i pastori attivi in una comunità parrocchiale, anche in

caso di partecipazione ai costi da parte della comunità parrocchiale.

1. 1. 25-127

49

181.401 VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche

3 Nel quadro dell’autorizzazione ai sensi dei capoversi 1 e 2,

l’istanza di assunzione tiene conto in particolare

a. se una formazione continua è connessa con l’attività ufficiale o di

servizio delle pastore, dei pastori e dei dipendenti richiedenti, è ne-

cessaria e rientra nell’interesse dell’istanza di assunzione, oppure

se vi è un considerevole interesse ufficiale o di servizio per una

formazione continua per altri motivi;

b. del curriculum e delle possibilità di sviluppo professionale delle

pastore, dei pastori e dei dipendenti richiedenti, nonché del loro

precedente utilizzo di formazioni continue;

c. della qualità di un’offerta di formazione continua, includendo i

suoi obiettivi, il fabbisogno di tempo, i costi e il tipo di diploma.

4 Le formazioni continue sono concordate preventivamente tra

l’istanza di assunzione e le pastore, i pastori e i dipendenti e, di

regola, sono messe per iscritto.

Obbligo23 Art. 156.23 1 L’istanza di assunzione può obbligare le pastore, i pastori

e i dipendenti a seguire una determinata formazione continua.

2 Il Consiglio della Chiesa può dichiarare vincolante la frequenza

di un evento di formazione continua per le pastore, i pastori e i dipen-

denti.27

3 La prova delle formazioni continue frequentate incombe alle pa-

store, ai pastori e ai dipendenti.

Momento Art. 157.16 L’istanza di assunzione stabilisce il momento di un'autorizzazione

23 1 Se le parroche, i parroci e i dipendenti sono obbligati a seguire un

corso di perfezionamento ai sensi del § 156 cpv. 1 e 2, l'ente di assu-

zione ne sopporta i costi. Per il resto, la partecipazione ai costi per

i corsi di perfezionamento soggetti ad autorizzazione ai sensi del

§ 155 cpv. 1 e 2 è disciplinata dai §§ 160 e 160a.

2 Le parroche, i parroci e i dipendenti non ricevono alcuna partecipa-

zione ai costi dei corsi di perfezionamento se il loro rapporto di lavoro

si è concluso ai sensi dell'art. 132 cpv. 2 dell'Ordinamento ecclesia-

stico o del § 26 cpv. 2 lett. b dell'OPP.Costi di partecipazione

a. Principio

23 1 La partecipazione ai costi della formazione continua avviene nelle seguenti forme

a. concessione di congedo retribuito,

b. assunzione dei costi per una supplenza ai sensi del § 157 a

comma 2,

c. assunzione in particolare di tasse di corso, quote di partecipazione a conferenze e

tasse d'esame,

d. rimborso delle spese ai sensi del § 161,

e. concessione di prestazioni in natura, in particolare l'utilizzo dell'infrastruttura dell'autorità di assunzione.

2 Un giorno di congedo retribuito ai sensi del comma 1 lettera a corrisponde a 1/260 del

salario annuo.

23 1 Le pastore e i pastori e i dipendenti chiedono all'autorità di nomina, utilizzando il modulo messo a disposizione dal Consiglio della Chiesa, e con un anticipo sufficiente, un contributo alle spese di un perfezionamento professionale, in modo che la decisione ai sensi del § 158 c possa essere emessa prima dell'inizio del perfezionamento professionale.

2 Se la domanda viene presentata successivamente, non viene concesso alcun contributo alle spese del perfezionamento professionale in questione.

3 Le pastore e i pastori e i dipendenti allegano alla domanda

a. una descrizione dell'offerta di perfezionamento professionale, in particolare i suoi contenuti, obiettivi e durata,

b. il programma dell'offerta di perfezionamento professionale,

c. un riepilogo dei costi, inclusi alloggio e vitto.

4 Per le formazioni continue, l'autorità di nomina può dichiarare sufficiente, in luogo di una domanda ai sensi del cpv. 1, la preventiva informazione scritta sul modulo messo a disposizione dal Consiglio della Chiesa. I cpv. 2 e 3 si applicano per analogia.

1. 1. 25-127

51

181.401 Regolamento esecutivo del Regolamento sul personale della Chiesa nazionale evangelico-riformata

d. Decisione § 158 c.23 1 L'autorità di nomina decide in merito al contributo alle spese di un perfezionamento professionale.

2 Le comunità parrocchiali che si assumono in tutto o in parte le spese di una formazione supplementare di pastore e pastori, devono ottenere il consenso del Consiglio della Chiesa prima di prendere la decisione.

3 L'autorità di nomina disciplina il contributo alle spese di una formazione supplementare mediante disposizione scritta. Questa stabilisce almeno

a. la denominazione, il contenuto e la durata della formazione supplementare,

b. il tempo complessivo dedicato alla formazione supplementare e la quota che rientra nell'orario di lavoro,

c. i costi complessivi della formazione supplementare ai sensi del § 158 a,

d. il contributo dell'autorità di nomina alle spese ai sensi dei §§ 160 e 160 a,

e. il riferimento all'obbligo di rimborso ai sensi del § 159,

f. le conseguenze di un insuccesso nel completamento della formazione supplementare.

4 L'autorità di nomina può disciplinare il contributo alle spese di una formazione continua in casi motivati ai sensi dei cpv. 2 e 3.

5 I contributi concessi alle spese di perfezionamenti professionali vengono registrati dall'autorità di nomina nel dossier personale delle pastore, dei pastori e dei dipendenti interessati.

e. Rendiconto § 158 d.23 1 Le pastore e i pastori e i dipendenti che frequentano un perfezionamento professionale pagano i costi loro fatturati.

2 Essi presentano all'autorità di nomina un rendiconto entro tre mesi dalla conclusione del perfezionamento professionale, altrimenti decade il diritto al contributo dell'autorità di nomina alle spese del perfezionamento professionale. Essi allegano idonee prove di pagamento.

3 Il contributo alle spese concesso viene erogato dopo la conclusione del perfezionamento professionale sulla base del rendiconto ai sensi del cpv. 2, salvo diversa disposizione nella decisione ai sensi del § 158 c.

f. Rimborso § 159.23 1 Se l'autorità di nomina partecipa alle spese di una formazione supplementare, le pastore e i pastori e i dipendenti sono obbligati a rimborsare tale contributo alle spese

a. al 100%, se

1. essi terminano anticipatamente la formazione supplementare per motivi a loro imputabili,

2. il loro rapporto di lavoro termina su loro richiesta in base a una domanda di licenziamento approvata o per disdetta prima della conclusione della formazione supplementare,

52

Regolamento esecutivo del Regolamento sul personale della Chiesa nazionale evangelico-riformata

181.401

3. il loro rapporto di lavoro termina prima della conclusione o entro due anni dalla conclusione della formazione supplementare per disdetta ai sensi dei §§ 31 e 34 del RPO o per revoca ai sensi dell'art. 133 dell'Ordinanza della Chiesa.

b. al 50%, se il loro rapporto di lavoro termina entro un anno dalla conclusione della formazione supplementare su loro richiesta in base a una domanda di licenziamento approvata o per disdetta.

2 Nessun rimborso è dovuto

a. per le spese di formazioni supplementari ai sensi del § 156 cpv. 1 e 2,

b. per le spese ai sensi del § 158 a cpv. 1 lett. a ed e,

c. in caso di interruzione anticipata di una formazione supplementare su desiderio dell'autorità di nomina o a causa di malattia, infortunio o maternità che rendano impossibile la prosecuzione della formazione supplementare e siano comprovate da un certificato medico.

3 Come momento di conclusione di una formazione supplementare ai sensi del cpv. 1 e 2 lett. c si intende l'effettiva conclusione di una formazione supplementare, in particolare il rilascio di un certificato di conclusione o, qualora non sia previsto, l'esame finale o l'ultimo giorno di corso.

4 L'autorità di nomina stabilisce l'importo del rimborso mediante disposizione scritta.

23 1 Il Consiglio della Chiesa stabilisce le indennità giornaliere e gli importi massimi di partecipazione ai costi da parte dell'autorità di assunzione, conformemente all'articolo 158a capoverso 1 lettere a-c.

2 L'autorità di assunzione stabilisce nel singolo caso quali prestazioni in natura, conformemente all'articolo 158a capoverso 1 lettera e, essa concede nell'ambito di una formazione continua.

22 1 L'autorità di assunzione partecipa, nell'ambito dell'elevato. Entità

degli importi ai sensi del § 160 cpv. 1, ai costi di una formazione continua

a. al 100%, se

1. Pastori, pastore e dipendenti ne hanno bisogno per poter svolgere

i compiti loro affidati in parti essenziali e con la qualità richiesta,

2. la formazione continua è direttamente collegata alle attività

ufficiali o di servizio di pastori, pastore e dipendenti e, per tale

motivo o per altre ragioni, è nell'interesse dell'autorità di

assunzione,

b. al 50%, se la formazione continua è parzialmente collegata alle

attività ufficiali o di servizio di pastori, pastore e dipendenti e,

per tale motivo o per altre ragioni, è parzialmente nell'interesse

dell'autorità di assunzione,

1. 1. 25-127

53

181.401

Ordinanza di esecuzione del Regolamento sul personale della Chiesa

Evangelico-Riformata del Cantone

c. al 25%, se

1. la formazione continua consente a pastori, pastore e dipendenti

di acquisire conoscenze e competenze fondamentali che

preparano a un possibile nuovo ambito di attività e, al contempo,

contribuisce in modo significativo allo sviluppo professionale o

personale,

2. i requisiti di cui alle lett. a e b non sono soddisfatti, ma viene

comunque dato un contributo significativo alla situazione

complessiva legata al posto di lavoro.

2 In caso di impiego a tempo parziale, si basano sul grado di occupazione

a. la concessione di congedo retribuito ai sensi del § 158a cpv. 1 lett. a,

b. l'assunzione dei costi per una supplenza nell'attività ufficiale o di

servizio ai sensi del § 158a cpv. 1 lett. b.

i. Spese23

23 1 Le pastore e i pastori e i dipendenti si fanno carico, fatte sal-

ve le disposizioni del capoverso 2, delle spese sostenute in relazione a un

aggiornamento professionale.

2 Se non sono comprese nelle tasse di partecipazione a conferenze e

corsi, l'autorità di assunzione si assume

a. le spese per gli aggiornamenti professionali ai sensi dell'art. 156

cpv. 1 e 2,

b. per i corsi di formazione continua, le spese di viaggio con mezzi

di trasporto pubblici all'interno della Svizzera, nonché le spese di

vitto e alloggio.

3 Il rimborso delle spese ai sensi del capoverso 2 è disciplinato dagli

artt. 68–74 e 77.

Diritto

a. Inizio

1 Un diritto alla formazione

23 continua sussiste a partire dall'inizio del rapporto di lavoro.

2 Per le pastore, i pastori e i dipendenti che sono già attivi presso una

parrocchia o la Chiesa cantonale durante la loro formazione, il diritto

ai sensi del capoverso 1 sorge a partire dall'inizio del primo anno civile

successivo al completamento della formazione. Resta salva la formazione

continua nei primi anni di ministero per le pastore e i pastori.

b. Estensione

23 1 Il diritto alla formazione continua ammonta, all'interno di

ogni biennio civile, a

a. dieci giorni lavorativi per pastore e pastori,

b. 84 ore per i dipendenti.

2 Il diritto ai sensi del capoverso 1 non è trasferibile agli anni

successivi.

54

VVO al Regolamento del personale della Chiesa evangelico-riformata del Cantone 181.401

3 Per le pastore, i pastori e i dipendenti con un'occupazione a

tempo parziale, il diritto ai sensi del capoverso 1 sussiste in misura

corrispondente al loro grado di occupazione.

4 La formazione continua ai sensi del capoverso 1 è considerata,

per le pastore e i pastori che operano in una parrocchia, come

impegno temporale ai sensi

Ecco la traduzione in italiano

23 1 L'obbligo di formazione continua ai sensi del § 163 cpv. 5 può

c. Contenuto

essere adempiuto in particolare mediante la frequenza di

a. offerte ecclesiastiche di formazione continua per pastore e pastori, nonché per i

dipendenti nel servizio di musica sacra, diaconale e catechistico;

b. offerte idonee presso un'università, un'alta scuola universitaria, una scuola

universitaria professionale o una scuola specializzata superiore;

c. offerte in relazione a particolari compiti pastorali o di servizio;

d. offerte di perfezionamento dei capitoli dei pastori e dei capitoli dei diaconi;

e. altre offerte riconosciute dal Consiglio ecclesiastico.

2 L'autorità di nomina può, in casi motivati, riconoscere come adempimento

dell'obbligo di formazione continua anche il lavoro scientifico, a condizione che

sia stato svolto per un periodo prolungato e sia attestato da lezioni o pubblicazioni.

3 Pastore e pastori si dedicano, indipendentemente dall'obbligo di formazione

continua ai sensi del § 163 cpv. 5, in misura adeguata allo studio personale

della letteratura.

1. 1. 25-127

55

181.401 OES al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata cantonale

Accompagnamento e Sostegno

23 Il Consiglio ecclesiastico designa un servizio che sostiene e accompagna le

pastoresse, i pastori e i dipendenti nella pianificazione e nell'esecuzione di

formazioni continue, nonché di congedi per la formazione continua.

Il servizio valuta, in particolare, il piano e i contenuti dei congedi per la

formazione continua per l'istanza di assunzione.

B. Congedo per formazione continua

Pastoresse

e Pastori

(§ 81 cpv. 2

PVO)

16 1 I congedi di perfezionamento professionale vengono concessi

soltanto nell'ambito del budget approvato dal Sinodo della Chiesa. Le

domande che non possono essere prese in considerazione vengono

annotate per l'anno successivo.

2 Alle pastore e ai pastori viene concesso un congedo di perfezio-

namento professionale, se23

a. esiste un piano dal quale risultano i contenuti e la tempistica del

congedo di perfezionamento professionale,

b. i contenuti del congedo di perfezionamento professionale si riferi-

scono ai campi d'azione secondo l'art. 29 cpv. 1 del Regolamento

ecclesiastico,

c. l'adempimento dell'obbligo di perfezionamento professionale se-

condo il § 163 cpv. 5 è stato comprovato,

d. le pastore e i pastori che dispongono di un certificato di idoneità

secondo il Concordato concernente la formazione comune delle pa-

store e dei pastori evangelici riformati e la loro ammissione al ser-

vizio ecclesiastico, hanno frequentato il perfezionamento profes-

sionale nei primi anni di servizio,

e. sussiste il consenso della Chiesa parrocchiale per il periodo richie-

sto del congedo di perfezionamento professionale.

3 Le pastore e i pastori allegano alla domanda per un congedo di

perfezionamento professionale, oltre ai documenti secondo il cpv. 2,

una proposta per la regolamentazione della sostituzione.

4 Il congedo di perfezionamento professionale secondo il § 81 cpv. 1

OPP comprende di regola quattro settimane supplementari a carico

del diritto alle ferie per l'anno in corso. La sostituzione durante que-

ste quattro settimane si conforma ai §§ 76–80 dell'Ordinanza sul mi-

nistero pastorale nella Chiesa territoriale7.

Dipendenti

delle Comu-

nità parroc-

chiali

1 La Commissione ecclesiastica può concedere a impiegati del

comune parrocchiale, su richiesta, un congedo retribuito per

formazione continua della durata massima di due mesi, se essi

a. hanno prestato servizio per otto anni in un impiego ai sensi degli

art. 135–139 del Regolamento ecclesiastico, di cui almeno gli

ultimi quattro anni nel comune parrocchiale che chiede la concessione

di un congedo per formazione continua,

VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche

181.401

b. non hanno finora usufruito di un congedo per formazione continua

presso una chiesa membro della Chiesa evangelica riformata

in Svizzera.

2 La Commissione ecclesiastica può concedere, su richiesta, un

ulteriore congedo per formazione continua della durata massima di

due mesi, se

a. sono trascorsi almeno dodici anni dal primo congedo per formazione

continua ai sensi del capov. 1,

b. sono soddisfatte le condizioni di cui al capov. 1 lett. a.

3 L’art. 164 capov. 2 lett. a–c si applica allo stesso modo.

4 Il congedo per formazione continua può essere fruito eccezionalmente

a giorni.

30

1 Il Consiglio ecclesiastico può concedere ai dipendenti dei Servizi I dipendenti

ecclesiastici complessivi, su richiesta, un congedo retribuito per dei Servizi

formazione continua di massimo due mesi, se essi: ecclesiastici

a. sono stati al servizio della Chiesa cantonale per otto anni, di cui complessivi

almeno gli ultimi quattro anni nei Servizi ecclesiastici complessivi;

b. non hanno finora usufruito di un congedo per formazione continua presso

una chiesa membro della Chiesa evangelica riformata in Svizzera.

2 Il Consiglio ecclesiastico può concedere, su richiesta, un ulteriore congedo

per formazione continua di massimo due mesi, se

a. dal primo congedo per formazione continua ai sensi del comma 1

sono trascorsi almeno dodici anni;

b. sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 1 lett. a.

3 I §§ 164 comma 2 lett. a e b, nonché 165 comma 4 si applicano in modo

analogo.

30 1 Non sussiste alcun diritto alla concessione di un congedo di

perfezionamento professionale ai sensi dei §§ 80 e 81 OPERS.

2 Non viene concesso un congedo di perfezionamento professionale

che, ai sensi del § 164 cpv. 2 lett. a, termina meno di tre anni prima

della dimissione dall’ufficio ai sensi dell’art. 132 cpv. 2 del Regola-

mento ecclesiastico o della cessazione del rapporto di lavoro ai sensi

del § 26 cpv. 2 lett. b OPERS.

3 La domanda di concessione di un congedo di perfezionamento

professionale deve essere presentata all’istanza di assunzione almeno

sei mesi prima del suo inizio.

4 I §§ 155 e 156 cpv. 1 si applicano per analogia.

5 Un congedo di perfezionamento professionale inizia, fatto salvo il

prelievo a giorni ai sensi del § 165 cpv. 4, il primo giorno di un mese.

6 L’istanza di assunzione disciplina la sostituzione durante un con-

gedo di perfezionamento professionale. Questa avviene in primo luogo

tramite accordo collegiale. Se ciò non è possibile, l’istanza di assunzione

si fa carico dei costi della sostituzione.22

Disposizioni Comuni

1. 1. 25-127

57

181.401 VVO al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata

7 Durante il congedo di perfezionamento professionale la retribuzione

continua ad essere corrisposta. A pastore e pastori e a dipendenti re-

stano garantiti i diritti e gli obblighi relativi alla canonica, all’alloggio

pastorale o all’alloggio di servizio.

8 Pastore, pastori e dipendenti redigono per l’istanza di assunzione

un rapporto scritto sull’andamento e sui risultati del congedo di per-

fezionamento professionale e sulle esperienze maturate. Essi presen-

tano il rapporto all’istanza di assunzione e all’ufficio ai sensi

23 1 Le pastore e i pastori e i dipendenti a cui viene concesso un con-

gedo per la formazione continua sopportano le spese e gli oneri che

si presentano in relazione al congedo per la formazione continua.

2 La partecipazione ai costi della formazione continua nell'ambito

o durante il congedo per la formazione continua è regolata dai §§ 158–160a.

3 Le spese in relazione alla formazione continua nell'ambito o

durante il congedo per la formazione continua sono rimborsate secondo il § 161.

17

10. Sezione: Ulteriori Diritti e Obblighi

A. Diritti

1 Le istanze di assunzione garantiscono, attraverso misure adeguate,

la protezione di pastore/i e impiegati/e da molestie sessuali e che le

vittime di molestie sessuali non subiscano ulteriori svantaggi.

2 Se non è altrimenti designato un ufficio, il Consiglio della Chiesa

designa per le Comunità Parrocchiali e la Chiesa Cantonale un punto di

contatto (Anlaufstelle) che sia a disposizione delle persone vittime di molestie

sessuali per consulenza e supporto. Il punto di contatto può condurre

colloqui con la persona coinvolta e altri partecipanti, in particolare con

le istanze superiori.

3 Chiunque faccia valere una molestia sessuale o a cui venga

imputata tale condotta, può richiedere all'istanza di assunzione l'avvio

di un'indagine amministrativa.

58

OED all'Ordinanza sul Personale della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale

181.401

16 1 L'autorità di nomina può concedere un'indennità per compensare la gravare Casa parrocchiale,

fiscale che deriva dalla differenza tra il valore locativo ai sensi dell'art. 47 comma abitazione parrocchiale

1 e l'uso dell'alloggio di servizio computabile come reddito ai sensi del diritto e alloggio di servizio

tributario. L'autorità di nomina stabilisce l'ammontare dell'indennità. (art. 67 cpv. 3

2 La Kirchenpflege (consiglio parrocchiale) mette a disposizione la RPC)

casa parrocchiale, l'abitazione parrocchiale o l'alloggio di servizio per un

massimo di sei mesi a condizioni invariate

a. ai familiari, su loro richiesta, in caso di decesso della persona

avente diritto,

b. alla persona precedentemente avente diritto, in caso di mancata

rielezione o di risoluzione del rapporto di lavoro nell'interesse della

comunità parrocchiale.

3 Il Kirchenrat (consiglio ecclesiastico) emana disposizioni

sull'utilizzo delle case parrocchiali e delle abitazioni parrocchiali da

parte di pastori e pastore che operano in una comunità parrocchiale.

4 Le Kirchenpflegen (consigli parrocchiali) regolano l'utilizzo degli

alloggi di servizio da parte dei loro dipendenti. In mancanza di

disposizioni specifiche, si applicano le disposizioni del Codice delle

obbligazioni in materia di locazione.

L'autorità di nomina può concedere ai pastori, alle pastore e ai dipendenti operativi indennità una tantum per proposte volte al miglioramento dei servizi ecclesiastici e delle prestazioni di servizio, nonché all'ottimizzazione dei processi amministrativi. Per i pastori e le pastore attivi in una parrocchia, è competente la giunta parrocchiale, nella misura in cui le proposte si riferiscono alla parrocchia in questione.

1 La consegna delle ordinanze

Le istanze di assunzione consegnano a pastore, pastori e dipendenti all’inizio del rapporto di lavoro il Regolamento del personale, la presente ordinanza e ulteriori regolamentazioni determinanti per il rapporto di lavoro o una sintesi equivalente e informano sulle modifiche.

2 Pastore, pastori e dipendenti hanno diritto alla ricezione gratuita di nuove edizioni e supplementi delle ordinanze e regolamentazioni di cui al cpv. 1. Li ricevono presso l’istanza di assunzione.

1. 1. 25-127

59

181.401

B. Obblighi

VVO al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo

Attività accessorie

e cariche pubbliche

a. Attività accessorie

(§ 93 segg. RPP)

b. Cariche pubbliche

(§ 96 RPP)

c. Rendicontazione

16 1 Se l'esercizio di un'attività accessoria ai sensi dei §§ 94 cpv. 2 o 95 cpv. 1 OPI richiede un'autorizzazione, la compensazione dell'orario di lavoro utilizzato e la consegna dei proventi accessori sono disciplinate dai capoversi 2-4.

2 L'orario di lavoro utilizzato per un'attività accessoria esercitata prevalentemente nell'interesse ufficiale o di servizio non deve essere compensato.

3 L'orario di lavoro utilizzato per un'attività accessoria esercitata prevalentemente nel proprio interesse deve essere compensato, eccetto per attività accessorie di pubblica utilità fino a un massimo di mezza giornata settimanale.

4 I proventi derivanti da attività accessorie che, al netto dei rimborsi spese, superano complessivamente l'importo di 8000 franchi all'anno, devono essere consegnati all'autorità di assunzione, a meno che l'orario di lavoro utilizzato non venga compensato.

1 Richiede l'esercizio di una funzione pubblica ai sensi di quanto segue

15 1 Le pastore e i pastori e i dipendenti che necessitano di un’autoriz-

zazione per l’esercizio di un’attività accessoria o di una carica pubbli-

ca ai sensi dei §§ 94 cpv. 2, 95 cpv. 1 nonché 96 cpv. 1 e 3 PVO, presen-

tano annualmente all’istanza di assunzione, entro la fine di febbraio,

un conteggio dei redditi e dei rimborsi spese conseguiti nell’anno pre-

cedente da attività accessorie e cariche pubbliche.

2 L’istanza di assunzione fattura alle pastore, ai pastori e ai dipen-

denti la parte dei redditi ottenuti da attività accessorie e cariche pub-

bliche da versare ai sensi dei §§ 174 cpv. 4 e 175 cpv. 3.

60

VVO al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone

181.401

3 Se i redditi derivanti da un’attività accessoria o da una carica

pubblica vengono versati direttamente all’istanza di assunzione,

questa rimborsa alle pastore, ai pastori e ai dipendenti interessati,

sulla base del conteggio di cui al cpv. 1, annualmente entro la fine di

maggio, la parte di redditi ad essi spettante per l’anno precedente ai

sensi dei §§ 174 cpv. 4 e 175 cpv. 3.

4 Se i redditi derivanti da un’attività accessoria o da una carica

pubblica sono conseguiti da una pastora o da un pastore in servizio

presso una sede pastorale di proprietà della comunità, il Consiglio

ecclesiastico della relativa parrocchia versa

a. l’importo versato ai sensi del cpv. 2,

b. l’importo versato direttamente alla Chiesa cantonale, dedotta la

quota della pastora o del pastore sui redditi ai sensi del cpv. 3.

Come casi giustificati per la disposizione di una visita medica di fiducia si considerano in particolare

a. Chiarimento dell'idoneità fisica o psichica per una determinata posizione lavorativa, in particolare nell'ambito di una procedura di candidatura,

b. persistente compromissione della capacità lavorativa per motivi fisici o psichici,

c. ripetute o prolungate interruzioni totali o parziali del servizio per malattia o infortunio,

d. preparazione della decisione sull'esecuzione di un accompagnamento di caso,

e. accertamenti in vista della risoluzione del rapporto di lavoro per invalidità ai sensi del § 39 RPU.

visita medica

di fiducia

(§ 97 RPU)

a. Motivi

b. Rifiuto della visita

Qualora ministri di culto, diaconi o impiegati ecclesiastici non ottemperassero all'invito di sottoporsi a una visita medica di fiducia, l'autorità preposta all'assunzione li invita a farlo tramite disposizione scritta, contestualmente indicando le possibili conseguenze in caso di inadempimento.

1. Pastorinnen, Pastoren und Angestellte vergüten die private

Benützung von ihnen zur Verfügung gestellten IT-Mitteln, namentlich

von Telefon, Fax, Personalcomputer und Drucker, soweit sie einen

üblichen Umfang übersteigt.

2. Fotokopien für private Zwecke sind zu vergüten.

Fotokopien

1. 1. 25-127

61

Parkplätze

181.401

VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche

3. Die Anstellungsinstanz setzt die zu leistenden Vergütungen fest

und regelt deren Einzug.

***

**Traduzione in italiano:**

1. Le pastore, i pastori e i dipendenti indennizzano l'uso privato di

mezzi informatici messi a loro disposizione, segnatamente

telefoni, fax, personal computer e stampanti, nella misura in cui

l'uso superi un volume usuale.

2. Le fotocopie per scopi privati devono essere indennizzate.

Fotocopie

1. 1. 25-127

61

Parcheggi

181.401

Ordinanza di esecuzione del Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo

3. L'autorità di nomina stabilisce le indennità da versare e ne

disciplina l'incasso.

1. Le Pfarrinnen, i Pfarrer e i dipendenti che utilizzano un parcheggio per il loro veicolo a motore privato all'interno di una proprietà della comunità ecclesiastica o della chiesa cantonale, di norma versano una tassa. È escluso il parcheggio a breve termine in relazione ad attività ufficiali o di servizio.

2. La Kirchenpflege per le proprietà della comunità ecclesiastica e il Kirchenrat per le proprietà della chiesa cantonale stabiliscono la tassa e ne regolano l'incasso.

3. Resta riservata una diversa regolamentazione da parte dell'organo di assunzione per i parcheggi in relazione a casa parrocchiale, appartamento parrocchiale e alloggio di servizio.

11. Sezione: Utilizzo di Internet, e-mail e piattaforme di comunicazione elettronica

A. Norme d'uso

Restrizioni all'uso

vietato in relazione alla loro attività ufficiale o di servizio,

1 A Pfarrerin, Pfarrern e agli Angestellten è vietato nell'ambito

a. di selezionare e utilizzare siti internet e piattaforme di comunicazione elettronica con

contenuti illegali, pornografici, razzisti, sessisti o

che glorificano la violenza,

b. di ridistribuire contenuti ai sensi del capoverso 1 lett. a per via elettronica o con altri mezzi,

c. di inviare catene di Sant'Antonio per via elettronica.

2 L'accesso a siti internet e piattaforme di comunicazione elettronica con

contenuti ai sensi del capoverso 1 lett. a può essere bloccato. Al fine di

mantenere l'efficienza dei sistemi IT, può inoltre essere

limitato il traffico dati.

3 La decisione sul blocco di siti internet e piattaforme di comunicazione

elettronica, nonché sulla limitazione del traffico dati, è di competenza

a. dell'autorità di nomina nei confronti di Pfarrerin, Pfarrern e Angestellten,

nella misura in cui questi utilizzano l'infrastruttura tecnica

dell'autorità di nomina,

62

VVO al Regolamento del Personale della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale

181.401

b. del Consiglio di Chiesa nei confronti di Pfarrerin e Pfarrern operanti

in una comunità parrocchiale, nella misura in cui questi utilizzano

l'infrastruttura tecnica della comunità parrocchiale,

c. dell'istituzione interessata nei confronti di Pfarrerin e Pfarrern presso

istituzioni, nella misura in cui questi utilizzano l'infrastruttura tecnica

dell'istituzione.

1 Utilizzo di Internet, e-mail e piattaforme di comunicazione elettronica da parte di ministri di culto in istituzioni e uso privato da parte di dipendenti

Se i dipendenti utilizzano Internet, le e-mail e le piattaforme di comunicazione elettronica durante l'orario di lavoro per scopi privati, devono limitarsi a un minimo e a un breve periodo.

2 Ai ministri di culto e ai dipendenti è vietato per scopi privati

a. pubblicare e-mail ufficiali o di servizio su Internet e sulle piattaforme di comunicazione elettronica,

b. inviare comunicazioni elettroniche con un elevato carico sul sistema IT, in particolare l'invio a un vasto pubblico di destinatari o di grandi quantità di dati,

c. scaricare o installare giochi, nonché file audio e video da Internet e dalle piattaforme di comunicazione elettronica.

3 Il paragrafo 2 lettere b e c si applica ai ministri di culto che operano in una comunità parrocchiale, ai ministri di culto in istituzioni e ai dipendenti, nella misura in cui utilizzano l'infrastruttura tecnica della comunità parrocchiale, dell'istituzione interessata o dell'istanza di assunzione.

1. Le istanze di assunzione possono emanare disposizioni comple- Disposizioni

mentari e limitare ulteriormente l'utilizzo privato di Internet, e-mail e piattaforme di comunicazione elettronica. complementari

2. I poteri di cui al cpv. 1 spettano inoltre a

a. alla Chiesa parrocchiale nei confronti delle Pfarrerin e Pfarr-

er attivi in una parrocchia, nella misura in cui questi utilizzano

l'infrastruttura tecnica della parrocchia,

b. all'istituzione competente nei confronti delle Pfarrerin e Pfarr-

er in istituzioni, nella misura in cui questi utilizzano l'infra-

struttura tecnica dell'istituzione.

1. 1. 25-127

63

181.401 VVO al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata

Conferma scritta

1. Sacerdotesse, sacerdoti e dipendenti confermano per

iscritto all'istanza di assunzione di essere stati resi consapevoli dei §§ 180–188

e di aver preso atto delle possibili conseguenze penali, civili e

di diritto del personale derivanti da un abuso di Internet,

e-mail e piattaforme di comunicazione elettronica.

2. La conferma viene inserita nel fascicolo del personale.

Rapporti

anonimi

Rapporti

personali

a. Diffida

b. Contenuto

B. Abuso

1 La competente autorità di nomina può far redigere rapporti che

forniscano informazioni su

a. gli indirizzi internet selezionati e le piattaforme di comunicazione

elettronica,

b. per quanto possibile, il momento e il numero degli accessi nonché

i volumi di dati trasmessi.

2 I rapporti non devono consentire di risalire a singole pastore,

pastori e dipendenti o a singoli posti di lavoro.

1 In caso di sospetto di un abuso di notevole portata, l'autorità di nomina preavvisa i pastori, le pastoresse e gli impiegati che l'utilizzo di internet, e-mail e piattaforme di comunicazione elettronica sarà protocollato e valutato in modo personalizzato.

2 Un abuso ai sensi del capoverso 1 consiste in una violazione dei §§ 180 cpv. 1, 181 cpv. 1 e 2, nonché delle disposizioni complementari ai sensi del § 182 cpv. 1.

3 Dopo aver inviato un'ammonizione, l'autorità di nomina può far redigere rapporti personalizzati ai sensi del capoverso 1.

1 Rapporti personali ai sensi del § 185 cpv. 1 contengono

a. il nome dell’utente di internet, e-mail e piattaforme di

comunicazione elettronica,

b. gli indirizzi selezionati,

c. per quanto possibile, il momento e il numero degli accessi

nonché la quantità di dati trasmessi,

d. il momento di invio di e-mail e messaggi elettronici.

2 I rapporti personali possono essere creati per un periodo massimo

di tre mesi.

64

OSEC al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Canton

181.401

1. La Commissione per le nomine decide, sulla base delle relazioni c. Inchiesta

personali, se avviare un’inchiesta amministrativa contro pastori, amministrativa

pastoresse e dipendenti. Essa comunica loro la propria decisione.

2. Se la Commissione per le nomine rinuncia a un’inchiesta ammini-

strativa, provvede alla distruzione delle relazioni personali.

Competenza

del Consiglio

Parrocchiale Per le pastore e i pastori che operano in una parrocchia, nonché per le pastore e i pastori in istituzioni che utilizzano l'infrastruttura tecnica della parrocchia o dell'istituzione, il Consiglio parrocchiale esercita le facoltà ai sensi dei §§ 184–187. Agisce di propria iniziativa o su richiesta del relativo consiglio di gestione della chiesa o dell'istituzione.

12. Sezione: Diritto di parola nei Servizi Ecclesiastici Complessivi20

19 Le collaboratrici e i collaboratori dei Servizi Ecclesiastici Complessivi nonché,

in linea di principio, le pastore e i pastori in istituzioni esercitano il diritto di co-

partecipazione ai sensi del § 102 PVO5 tramite votazione popolare, l’Assemblea

delle collaboratrici e dei collaboratori e la rappresentanza del personale.

19 1 La partecipazione è regolata da uno statuto di partecipazione.

2 Lo statuto di partecipazione disciplina, fatti salvi gli articoli 188c–188f,

in particolare le forme di partecipazione della rappresentanza del

personale nei confronti del Consiglio ecclesiastico e del Segretario

del Consiglio ecclesiastico, l'organizzazione della votazione popolare,

nonché i compiti e i poteri dell'assemblea dei collaboratori e della

rappresentanza del personale.

3 L'emanazione e la modifica dello statuto di partecipazione necessitano

dell'approvazione mediante votazione popolare e dell'approvazione

del Consiglio ecclesiastico. Per il resto, lo statuto di partecipazione

disciplina la procedura per la sua modifica.

Statuto

di partecipazione

19 1 La votazione finale è la votazione scritta Urabstimmung

del personale dei Servizi ecclesiastici generali e dei

parroci e delle pastore nelle istituzioni.

1. 1. 25-127

65

181.401

VVO al regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata cantonale

2 Sono soggetti alla votazione finale

a. l'emanazione e la modifica dello statuto di partecipazione,

b. le decisioni dell'Assemblea dei collaboratori e delle collaboratrici,

se un terzo degli aventi diritto al voto presenti all'Assemblea lo richiede,

c. ulteriori affari tramite decisione della rappresentanza del personale.

3 Una proposta si considera approvata nella votazione finale se ottiene

più voti favorevoli che contrari.

19 1 L'Assemblea delle Collaboratrici e dei Colla-

boratori è composta dai dipendenti dei Servizi complessivi della Chiesa

e dai pastori e dalle pastore in istituzioni.

2 L'Assemblea delle Collaboratrici e dei Collaboratori ha i seguenti compiti

a. deliberare lo statuto di partecipazione per la votazione

popolare,

b. eleggere i membri della rappresentanza del personale,

c. altri compiti che le sono assegnati in base allo statuto di

partecipazione.

3 La partecipazione alle assemblee delle Collaboratrici e dei

Collaboratori è volontaria. Viene accreditata al saldo dell'orario di

lavoro.

19 1 La rappresentanza del personale rappresenta gli interessi delle

e degli impiegati dei Servizi ecclesiali complessivi e dei pastori e delle

pastore nelle istituzioni nei confronti del Consiglio sinodale e del Segre-

tario del Consiglio sinodale, e coltiva lo scambio con questi.

2 Le e gli impiegati dei Servizi ecclesiali complessivi e i pastori e le

pastore nelle istituzioni sono autorizzati a rivolgersi in qualsiasi momento

alla rappresentanza del personale. I membri di quest’ultima sono a tal

riguardo obbligati al segreto.

3 Se lo Statuto sulla partecipazione non contiene alcuna regolamen-

tazione, la rappresentanza del personale esercita tutti i compiti nell’ambito

della consultazione nei Servizi ecclesiali complessivi che non sono

assegnati alla votazione preliminare o all’assemblea dei collaboratori e

delle collaboratrici.

19 1 La Rappresentanza del personale prende posizione sulle modifiche

del Regolamento del personale e dei relativi regolamenti d'applicazione.

2 Le decisioni del Consiglio ecclesiastico e della Chiesa cantonale relative

all'istituzione di previdenza professionale competente per i dipendenti

dei Servizi ecclesiastici complessivi nonché per le pastore e i pastori

nelle istituzioni necessitano del consenso della Rappresentanza del personale.

66

RDO al Regolamento del personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone

181.401

13.21 Sezione: Esecuzione del diritto del personale

Al Consiglio della Chiesa incombe, in relazione all'esecuzione del Diritto del personale unitario della Chiesa cantonale, in particolare

a. l'emanazione delle direttive e istruzioni necessarie per l'applicazione paritaria e unitaria del Diritto del personale;

b. la garanzia dell'interpretazione e applicazione del Diritto del personale e del regolamento salariale della Chiesa cantonale secondo principi paritari ed economici, in particolare attraverso il coordinamento della prassi delle istanze di assunzione e l'emissione di raccomandazioni;

c. la pianificazione e lo sviluppo di strumenti organizzativi, amministrativi e tecnici per la gestione del personale;

d. la pianificazione e l'organizzazione della formazione di base e continua, nonché l'attuazione di misure di formazione;

e. l'informazione adeguata delle istanze di assunzione, nonché delle pastore/i e dei dipendenti in merito a questioni di personale;

f. la consulenza alle istanze di assunzione, nonché alle pastore/i e ai dipendenti in questioni di personale.

Il Consiglio della Chiesa può assumere l'amministrazione dei salari per altre istanze di amministrazione dei salari e delle assunzioni. Esso stabilisce il compenso da versare da parte di queste ultime.

14.21 Sezione: Disposizioni particolari per singoli gruppi di personale

A. Dipendenti nei servizi comunali

1. Il Consiglio ecclesiastico definisce i compiti per i dipendenti che

sono attivi nei compiti e nei servizi ai sensi degli artt. 135–139

dell'Ordinamento ecclesiastico. Esso stabilisce i requisiti necessari

per l'esercizio di tali servizi, che i dipendenti devono soddisfare

sotto il profilo professionale e personale.

2. Esso indica le formazioni che i dipendenti devono presentare come

prerequisito per l'ammissione al servizio di musica sacra, diaconia

e catechesi, nonché al servizio di segreteria di una parrocchia,

come sacristano o sacristana, nonché come custode o custode.

1. 1. 25-127

67

181.401 VVO all'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata

B. Rapporti di impiego particolari

Aiuti temporanei

Tirocinanti

e

Praticanti

Apprendisti

Esercizi pubblici

Adeguamenti

a. Rapporti di

lavoro

esistenti

1. Personale ausiliario è costituito da impiegati assunti al di fuori della

pianta organica, a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi. Il

personale ausiliario assunto in sostituzione di impiegati inabili al lavoro può

essere impiegato per un periodo massimo di due anni.

2. Il personale ausiliario è soggetto al Regolamento del personale e al presente

Regolamento, salvo diversa disposizione del Consiglio ecclesiastico.

1 Le istanze di assunzione possono assumere stagiste e stagisti nel quadro dei mezzi finanziari approvati.

2 Le stagiste e gli stagisti sottostanno all'Ordinanza sul personale e alla presente Ordinanza, nella misura in cui il Consiglio sinodale non emani disposizioni divergenti.

1. Tirocini secondo la legislazione federale sulla formazione professionale sono stabiliti nel piano degli impieghi.

2. L'assunzione è effettuata dall'istanza di assunzione. Questa fissa i salari per i tirocinanti secondo i tassi usuali del luogo.

3. Il contratto di tirocinio è soggetto al diritto pubblico, fatte salve le disposizioni imperative del Codice delle obbligazioni svizzero.

Kirchgemeinden, die über einen Gastwirtschaftsbetrieb ver-

fügen, können die im Gastwirtschaftsbereich tätigen Angestellten

hinsichtlich Beginn und Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Lohn,

Arbeitszeit und Freizeit den Bestimmungen des Landes-Gesamt-

arbeitsvertrages für das Gastgewerbe unterstellen.

Le parrocchie che dispongono di un’attività di ristorazione possono sottoporre i dipendenti operanti nel settore della ristorazione, per quanto concerne l’inizio e la fine del rapporto di lavoro, la retribuzione, l’orario di lavoro e il tempo libero, alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore alberghiero e della ristorazione.

15.21 Abschnitt: Übergangs- und Schlussbestimmungen

15.21 Sezione: Disposizioni transitorie e finali

1 Le istanze di assunzione sostituiscono i contratti di lavoro

esistenti con provvedimenti e decisioni di nomina conformemente al § 18

RGP. Resta riservato il § 14.

2 Esse adeguano i provvedimenti e le decisioni di nomina

esistenti al Regolamento del personale e al presente regolamento.

3 Gli adeguamenti di cui ai cpv. 1 e 2 devono essere effettuati entro un anno

dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per l'adeguamento

dei salari al Regolamento del personale e al presente regolamento vige

il medesimo termine. Restano riservati i §§ 107 cpv. 2 e 108 RGP.

68

Regolamento di esecuzione al Regolamento del personale della Chiesa evangelico-riformata del Canton Zurigo

181.401

Le istanze di assunzione adeguano i fascicoli personali e i dossier del personale esistenti entro tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza alle disposizioni di cui ai §§ 32 e 33.

15 1 Rendiconto dei redditi da attività accessorie e cariche pubbliche

Il rendiconto per i redditi da attività accessorie e cariche pubbliche conseguiti nell'anno precedente avviene per la prima volta nell'anno 2015 ai sensi dell'articolo 175a.

**2** Gli accordi esistenti tra le parrocchie e i comuni scolastici in merito all'indennità per le lezioni di religione e cultura impartite da sacerdoti e pastori cessano di avere effetto alla fine dell'anno scolastico 2014/2015.

**Redditi da**

**attività accessorie e**

**cariche pubbliche**

**Con l’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate:**

**Abrogazione del diritto previgente**

a. l’ordinanza sugli stipendi dei Pastori del 13 luglio 1964;

b. l’ordinanza sulla formazione, la formazione continua e i compiti dei Diaconi e delle Diaconesse (Collaboratori e Collaboratrici diaconali) del 10 settembre 1986;

c. le disposizioni transitorie del Consiglio della Chiesa sul diritto del personale del 24 marzo 1999;

d. il regolamento del Consiglio della Chiesa sull’orario di lavoro del 18 giugno 1997;

e. il regolamento sugli Aiuto-pastori della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo dell’8 febbraio 1961;

f. le direttive, le istruzioni e le decisioni del Consiglio della Chiesa, delle parrocchie e delle unioni di parrocchie, nella misura in cui siano in contraddizione con la presente ordinanza.

Vengono abrogati

Modifica fino al-

a. §§ 11 e 13 del Regolamento sulla riforma della pastorale ospedaliera di diritto previgente

del 26 giugno 2002,

b. § 41 del Regolamento sulle offerte pedagogico-religiose

del 30 gennaio 20083.

Questa ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Entrata in vigore

Disposizione transitoria alla modifica del 20 settembre 2017

(RU 72, 604)

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