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181.401 CH-ZH

Art. 106 : Regolamento d'esecuzione del regolamento sul personale

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Art. 106

1 Il rapporto di lavoro di pastore e dipendenti non può essere disdetto durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto. Resta riservata la facoltà di disdetta durante il periodo di prova per altri motivi.

2 In caso di rapporti di impiego a tempo determinato, il diritto al congedo sussiste fino alla data di uscita concordata, a condizione che l'autorità d'impiego dimostri che non era prevista alcuna continuazione del rapporto di impiego.

VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche 181.401

3 Per ulteriori sospensioni del servizio si applicano le disposizioni sulla malattia. Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni della legge sul lavoro relative alle donne incinte e alle madri che allattano10.

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