181.401
CH-ZH
Art. 106 : Regolamento d'esecuzione del regolamento sul personale
Art. 106
1 Il rapporto di lavoro di pastore e dipendenti non può essere disdetto durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto. Resta riservata la facoltà di disdetta durante il periodo di prova per altri motivi.
2 In caso di rapporti di impiego a tempo determinato, il diritto al congedo sussiste fino alla data di uscita concordata, a condizione che l'autorità d'impiego dimostri che non era prevista alcuna continuazione del rapporto di impiego.
VVO zur Personalverordnung der Evang.-ref. Landeskirche 181.401
3 Per ulteriori sospensioni del servizio si applicano le disposizioni sulla malattia. Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni della legge sul lavoro relative alle donne incinte e alle madri che allattano10.