Art. 140: Regolamento d'esecuzione del regolamento concernente il personale
Art. 140
1 Come orario giornaliero, entro il quale deve essere fornita la prestazione lavorativa, si intende il periodo tra le 6.00 e le 22.00.
2 L'orario teorico è la parte di orario di lavoro che, secondo le disposizioni sull'orario di lavoro settimanale e secondo il grado di occupazione individuale, deve essere prestata in media per settimana. L'orario teorico giornaliero serve al calcolo del saldo dell'orario di lavoro e non può superare le 8 ore e 24 minuti.
3 Si intende per orario di lavoro regolare la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale concordata per il caso ordinario.
4 L'orario di lavoro regolare viene concordato all'interno dell'orario giornaliero, tenendo conto delle condizioni di servizio e personali. L'accordo può limitarsi all'orario teorico giornaliero o essere integrato da suddivisioni orarie fisse.
Orario giornaliero, orario teorico, orario di lavoro regolare