181.401
CH-ZH
Art. 68 : Regolamento di esecuzione dell'ordinanza concernente il personale
Art. 68
1. Le ministre, i ministri e i dipendenti sono tenuti a mantenere le loro spese di servizio il più basso possibile. Le spese che non sono necessarie per l'esercizio dell'attività ufficiale o di servizio sono a loro carico.
2. Le spese di servizio sono liquidate e rimborsate per evento e dietro presentazione di giustificativo. L'autorità competente ai sensi del § 76 cpv. 1 può stabilire indennità forfettarie, in particolare per le spese di servizio che si presentano regolarmente.
3. Il Consiglio della Chiesa può emanare un regolamento sulle spese per le ministre, i ministri e i dipendenti, previa approvazione dell'autorità fiscale competente.