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181.401 CH-ZH

Art. 188e : Regolamento d'esecuzione dell'ordinanza concernente il personale

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Art. 188e

19 1 La rappresentanza del personale rappresenta gli interessi delle

e degli impiegati dei Servizi ecclesiali complessivi e dei pastori e delle

pastore nelle istituzioni nei confronti del Consiglio sinodale e del Segre-

tario del Consiglio sinodale, e coltiva lo scambio con questi.

2 Le e gli impiegati dei Servizi ecclesiali complessivi e i pastori e le

pastore nelle istituzioni sono autorizzati a rivolgersi in qualsiasi momento

alla rappresentanza del personale. I membri di quest’ultima sono a tal

riguardo obbligati al segreto.

3 Se lo Statuto sulla partecipazione non contiene alcuna regolamen-

tazione, la rappresentanza del personale esercita tutti i compiti nell’ambito

della consultazione nei Servizi ecclesiali complessivi che non sono

assegnati alla votazione preliminare o all’assemblea dei collaboratori e

delle collaboratrici.

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