Art. 188e : Regolamento d'esecuzione dell'ordinanza concernente il personale
Art. 188e
19 1 La rappresentanza del personale rappresenta gli interessi delle
e degli impiegati dei Servizi ecclesiali complessivi e dei pastori e delle
pastore nelle istituzioni nei confronti del Consiglio sinodale e del Segre-
tario del Consiglio sinodale, e coltiva lo scambio con questi.
2 Le e gli impiegati dei Servizi ecclesiali complessivi e i pastori e le
pastore nelle istituzioni sono autorizzati a rivolgersi in qualsiasi momento
alla rappresentanza del personale. I membri di quest’ultima sono a tal
riguardo obbligati al segreto.
3 Se lo Statuto sulla partecipazione non contiene alcuna regolamen-
tazione, la rappresentanza del personale esercita tutti i compiti nell’ambito
della consultazione nei Servizi ecclesiali complessivi che non sono
assegnati alla votazione preliminare o all’assemblea dei collaboratori e
delle collaboratrici.