181.401
CH-ZH
Art. 98 : Regolamento d'esecuzione del regolamento sul personale
Art. 98
1. Permesso per doveri ecclesiastici generali
1. Le pastore, i pastori e i dipendenti possono essere congedati per l'adempimento di compiti ecclesiastici generali.
2. La durata del congedo dipende dal compito ecclesiastico generale da svolgere. In tale contesto, devono essere presi in considerazione gli interessi della comunità parrocchiale interessata e della Chiesa cantonale.
3. La durata del congedo è computata negli anni di servizio ai sensi del § 25 PVO.