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Art. 69 : Regolamento d'esecuzione del Regolamento concernente il personale

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Art. 69

1 Si considera viaggio di servizio la trasferta per un'attività ufficiale o di servizio che si svolge in un luogo diverso da quello abituale o concordato. L'autorità competente ai sensi del § 76 cpv. 1 può, in casi motivati, riconoscere il viaggio dal domicilio al luogo di lavoro come viaggio di servizio.

2 I pastori e le pastore e i dipendenti utilizzano i mezzi di trasporto pubblici per i viaggi di servizio.

3 I viaggi di servizio all'estero richiedono una previa autorizzazione dell'autorità competente ai sensi del § 76 cpv. 1. I pastori e le pastore e i dipendenti allegano alla loro richiesta un programma dettagliato e una stima dei costi. L'indennità ai sensi del § 74 cpv. 1 può essere adeguatamente aumentata.

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