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181.401 CH-ZH

Art. 30 : Regolamento d'esecuzione del regolamento sul personale

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Art. 30

30 1 La Presidente o il Presidente del Consiglio di Chiesa conduce

il colloquio con il personale, inteso come valutazione della situazione, con

le Pfarrerin e i Pfarrer eletti della Parrocchia nonché con i supplenti

ai sensi dell’art. 121 cpv. 1 dell’Ordinamento ecclesiastico (KO), che da

almeno un anno sono attivi nella Parrocchia.

(§ 85 cpv. 2

PVO)

1. 1. 25-127

9

181.401 VVO all'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone

2 Il Regolamento interno del Consiglio di Chiesa può incaricare un

altro membro del Consiglio di Chiesa o il membro responsabile del personale

di una commissione subordinata della conduzione del colloquio con il personale

ai sensi del cpv. 1.

3 Il colloquio con il personale si svolge almeno una volta all'anno. Il

Consiglio ecclesiastico mette a disposizione dei Consigli di Chiesa un

formulario per il colloquio con il personale.

4 La Decana o il Decano partecipa una volta per durata di mandato

delle Pfarrerin e dei Pfarrer al colloquio con il personale. Su richiesta

della Presidente o del Presidente del Consiglio di Chiesa, del soggetto

designato ai sensi del cpv. 2, della Pfarrerin o del Pfarrer o su propria

iniziativa, la Decana o il Decano può partecipare anche agli ulteriori

colloqui con il personale.

5 Il risultato del colloquio con il personale viene verbalizzato per

iscritto e sottoscritto dai partecipanti. Esso costituisce parte integrante

dei fascicoli personali del Consiglio di Chiesa. La Pfarrerin o il Pfarrer

riceve una copia, così come la Decana o il Decano, qualora vi abbia

partecipato.

6 Se la Decana o il Decano è Pfarrerin o Pfarrer eletto, la Vicedecana

o il Vicedecano partecipa al colloquio con il personale con la Decana

o il Decano.

d. Supplenti

ai sensi dell'art. 121

cpv. 1 KO (§ 85

cpv. 4 KO)

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