Art. 30 : Regolamento d'esecuzione del regolamento sul personale
Art. 30
30 1 La Presidente o il Presidente del Consiglio di Chiesa conduce
il colloquio con il personale, inteso come valutazione della situazione, con
le Pfarrerin e i Pfarrer eletti della Parrocchia nonché con i supplenti
ai sensi dell’art. 121 cpv. 1 dell’Ordinamento ecclesiastico (KO), che da
almeno un anno sono attivi nella Parrocchia.
(§ 85 cpv. 2
PVO)
1. 1. 25-127
9
181.401 VVO all'Ordinanza sul personale della Chiesa evangelica riformata del Cantone
2 Il Regolamento interno del Consiglio di Chiesa può incaricare un
altro membro del Consiglio di Chiesa o il membro responsabile del personale
di una commissione subordinata della conduzione del colloquio con il personale
ai sensi del cpv. 1.
3 Il colloquio con il personale si svolge almeno una volta all'anno. Il
Consiglio ecclesiastico mette a disposizione dei Consigli di Chiesa un
formulario per il colloquio con il personale.
4 La Decana o il Decano partecipa una volta per durata di mandato
delle Pfarrerin e dei Pfarrer al colloquio con il personale. Su richiesta
della Presidente o del Presidente del Consiglio di Chiesa, del soggetto
designato ai sensi del cpv. 2, della Pfarrerin o del Pfarrer o su propria
iniziativa, la Decana o il Decano può partecipare anche agli ulteriori
colloqui con il personale.
5 Il risultato del colloquio con il personale viene verbalizzato per
iscritto e sottoscritto dai partecipanti. Esso costituisce parte integrante
dei fascicoli personali del Consiglio di Chiesa. La Pfarrerin o il Pfarrer
riceve una copia, così come la Decana o il Decano, qualora vi abbia
partecipato.
6 Se la Decana o il Decano è Pfarrerin o Pfarrer eletto, la Vicedecana
o il Vicedecano partecipa al colloquio con il personale con la Decana
o il Decano.
d. Supplenti
ai sensi dell'art. 121
cpv. 1 KO (§ 85
cpv. 4 KO)