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Art. 56 : Regolamento di esecuzione dell'ordinanza concernente il personale

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Art. 56

1 Il salario è pagato mensilmente, di norma il 25° giorno del mese di pagamento.14

(§ 59 cpv. 2

OPV)

2 In caso di impiego a ore, il pagamento delle ore di lavoro prestate nel periodo generale di tempo designato dall'istanza di assunzione avviene alla scadenza di cui al cpv. 1.

3 Anticipi salariali possono essere versati solo per il mese corrente e in caso di necessità della persona avente diritto al salario. Essi devono essere autorizzati per iscritto dall'istanza di assunzione o dall'ufficio da questa designato.

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