Art. 127: Regolamento d'esecuzione dell'ordinanza sul personale
Art. 127
1. **Pastori, pastore e dipendenti ricevono il salario completo durante la loro assenza a causa del servizio militare e di protezione civile obbligatorio o a causa del servizio civile.**
2. **Sono considerati servizio militare e di protezione civile obbligatorio tutte le prestazioni di servizio alle quali i soggetti obbligati al servizio possono essere vincolati ai sensi della legislazione federale, inclusi quelli prestati da donne che si sono volontariamente annunciate per l'espletamento del servizio militare o di protezione civile o del servizio della Croce Rossa.**
3. **Il Consiglio della Chiesa stabilisce le condizioni per la restituzione del salario, qualora la durata complessiva dell'assenza a causa del servizio militare, di protezione civile, civile o del servizio della Croce Rossa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro superi la durata complessiva del rapporto di lavoro presso l'istanza di assunzione.**