Legislator Swiss Legal AI Agent Canton Zurigo · Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
181.401 CH-ZH

Art. 163 : Regolamento di esecuzione dell'ordinanza concernente il personale

Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (222 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 163

23 1 Il diritto alla formazione continua ammonta, all'interno di

ogni biennio civile, a

a. dieci giorni lavorativi per pastore e pastori,

b. 84 ore per i dipendenti.

2 Il diritto ai sensi del capoverso 1 non è trasferibile agli anni

successivi.

54

VVO al Regolamento del personale della Chiesa evangelico-riformata del Cantone 181.401

3 Per le pastore, i pastori e i dipendenti con un'occupazione a

tempo parziale, il diritto ai sensi del capoverso 1 sussiste in misura

corrispondente al loro grado di occupazione.

4 La formazione continua ai sensi del capoverso 1 è considerata,

per le pastore e i pastori che operano in una parrocchia, come

impegno temporale ai sensi

← Art. 162 Regolamento di esecuzione dell'ordinanza concernente il personale Art. 163a →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →