Art. 139: Regolamento di esecuzione dell'ordinanza concernente il personale
Art. 139
1 Giorni interi o di mezza giornata di riposo supplementari che cadono di sabato
o domenica non vengono recuperati. La stessa regolamentazione si applica
per analogia ai rapporti di impiego in cui si lavora a tempo pieno o parziale
il sabato o la domenica.
2 Ai dipendenti a tempo parziale viene concessa, indipendentemente dall'orario
di lavoro scelto, una quota di giorni di riposo e di giorni lavorativi con orario
ridotto corrispondente al loro grado di occupazione. Il Consiglio della Chiesa
calcola all'inizio di ogni anno le ore attribuibili a tali giorni.
3 Ai dipendenti con salario orario i giorni di riposo sono compensati con
un supplemento del 4% sul salario orario.
4 Ai dipendenti che prestano regolarmente servizio di sabato, domenica e
nei giorni festivi religiosi, deve essere concesso almeno un giorno libero
alla settimana. Al di fuori delle loro ferie, hanno diritto nel corso
dell'anno civile a quattro domeniche libere, che non possono cadere in
un giorno festivo religioso. L'istanza di assunzione può concedere
ulteriori domeniche libere.
5 I costi della supplenza nelle domeniche libere ai sensi del par. 4
sono a carico dell'istanza di assunzione.