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Art. 139: Regolamento di esecuzione dell'ordinanza concernente il personale

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Art. 139

1 Giorni interi o di mezza giornata di riposo supplementari che cadono di sabato

o domenica non vengono recuperati. La stessa regolamentazione si applica

per analogia ai rapporti di impiego in cui si lavora a tempo pieno o parziale

il sabato o la domenica.

2 Ai dipendenti a tempo parziale viene concessa, indipendentemente dall'orario

di lavoro scelto, una quota di giorni di riposo e di giorni lavorativi con orario

ridotto corrispondente al loro grado di occupazione. Il Consiglio della Chiesa

calcola all'inizio di ogni anno le ore attribuibili a tali giorni.

3 Ai dipendenti con salario orario i giorni di riposo sono compensati con

un supplemento del 4% sul salario orario.

4 Ai dipendenti che prestano regolarmente servizio di sabato, domenica e

nei giorni festivi religiosi, deve essere concesso almeno un giorno libero

alla settimana. Al di fuori delle loro ferie, hanno diritto nel corso

dell'anno civile a quattro domeniche libere, che non possono cadere in

un giorno festivo religioso. L'istanza di assunzione può concedere

ulteriori domeniche libere.

5 I costi della supplenza nelle domeniche libere ai sensi del par. 4

sono a carico dell'istanza di assunzione.

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