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Ordinanza ecclesiastica della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo

263 Articles / Provisions · Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (263)

Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 28 : Regolamento della Chiesa Evangelica Riformata del Canton Zurigo Art. 28a Art. 29 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 68 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74: Regolamento ecclesiastico della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 : Ordinamento ecclesiastico della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 119 Art. 121 Art. 123 : Ordinanza ecclesiastica della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo Art. 124 Art. 130 Art. 131: Ordinamento ecclesiastico della Chiesa evangelico-riformata del Cantone di Zurigo Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 161 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 168 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 181 Art. 182 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 189 Art. 191 Art. 192 Art. 194 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 216 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 229 Art. 231 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 2026 : Ordinanza Ecclesiastica della Chiesa Evangelica Riformata Cantonale di Zurigo Art. 2326 Art. 2726 Art. 3026 : Ordinamento ecclesiastico della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo Art. 4626 Art. 6734 Art. 6926 Art. 8426 Art. 11426 Art. 11526 Art. 11626 Art. 11726 Art. 11827 Art. 12026 Art. 12226 Art. 12526 Art. 12626 Art. 12726 Art. 12826 Art. 12926: Ordinamento della Chiesa evangelico-riformata del Cantone di Zurigo Art. 13126 Art. 13226 Art. 13326 : Regolamento della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo Art. 13426 Art. 14226 Art. 14926 Art. 15326 : Ordinamento ecclesiastico della Chiesa riformata evangelica cantonale di Zurigo Art. 15526 Art. 15726 Art. 16026 Art. 16226 : Ordinamento ecclesiastico della Chiesa evangelico-riformata del Cantone di Zurigo Art. 16326 Art. 16726 Art. 16926 Art. 17026 Art. 17126 Art. 17226 Art. 17734 Art. 17834 : Ordinamento ecclesiastico della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo Art. 18034 Art. 18126 Art. 18326 Art. 18426 Art. 18834 : Ordinanza ecclesiastica della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo Art. 19026 Art. 19334 Art. 19534 Art. 19626 Art. 19726 Art. 20034 Art. 20526 Art. 21026 Art. 21526 Art. 21726 Art. 22126 Art. 22826 Art. 23034 Art. 23234 Art. 24326 Art. 24726

Statutory Text (250 of 263 Provisions)

1. La Chiesa è ovunque la Parola di Dio è annunciata e ascoltata in base alla Sacra Scrittura dell'Antico e del Nuovo Testamento.

2. La Chiesa è ovunque gli uomini riconoscono Dio come il Creatore, dove confessano Gesù Cristo come Capo della comunità e come Signore e Redentore del mondo e dove gli uomini, attraverso lo Spirito Santo, sono chiamati alla fede e così legati in una vivente comunione.

3. La Chiesa è ovunque gli uomini, attraverso la fede, la speranza e l'amore, testimoniano il Regno di Dio in parola e in atto.

1 La Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo

esiste in base alla Parola di Dio, che ha trovato forma nel

Vangelo di Gesù Cristo.

2 Essa prosegue la Riforma iniziata da Huldrych Zwingli e

Heinrich Bullinger.

1. 1. 24-123

1

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Chiesa evangelica riformata – Ordinamento ecclesiastico

Appartenenza

e Confessione

1 La Chiesa regionale è, con i suoi membri, vincolata unicamente

al Vangelo di Gesù Cristo. Ad esso si orientano la sua fede, il suo

insegnamento e la sua azione.

2 La Chiesa regionale confessa il Vangelo con la Chiesa cristiana di

tutti i tempi. Essa è, ai sensi dell'antica professione di fede cristiana,

parte dell'unica, santa, cattolica e apostolica Chiesa. In questo

orizzonte ecumenico, essa è Chiesa evangelica.

3 La Chiesa regionale appartiene alla comunità ecclesiale riformata.

Essa lo testimonia attraverso il legame con le professioni di fede

paleocristiane e riformatorie, nonché attraverso il riferimento a più

recenti scritti confessionali riformati ed ecumenici.

4 La Chiesa regionale esamina e rinnova costantemente il suo

insegnamento e la sua azione in base alla Parola di Dio testimoniata

nella Sacra Scrittura.

Proclamazione e

Responsabilità

1 La Chiesa vive della liberante promessa di Dio. Da essa deriva la sua responsabilità nella società.

2 La Chiesa regionale esercita il profetico ministero di sentinella. Nell'orientamento di tutti gli ambiti della vita al Vangelo, essa si impegna per la dignità dell'uomo, il rispetto della vita e la conservazione del creato.

Mandato

1 La Chiesa regionale è vicina alle persone e si rivolge loro nella

loro diversità.

2 Come Chiesa popolare, essa svolge il proprio servizio in apertura nei confronti

dell'intera società attraverso

a. l'annuncio della Parola di Dio nella liturgia, nella predicazione, nel battesimo

e nella Santa Cena,

b. la dedizione fondata sulla Parola di Dio nella diaconia e nella cura

pastorale,

c. il confronto con la Parola di Dio nella formazione di

bambini, giovani e adulti,

d. l'orientamento alla Parola di Dio nella costruzione della comunità.

Famiglia

La Chiesa regionale si impegna a favore della famiglia, per una società a

misura di bambino e per la convivenza delle generazioni.

Domenica

1 La Chiesa nazionale è obbligata alla traduzione della Bibbia in ragione della sua eredità riformatrice della Bibbia di Zurigo.

2 La Bibbia di Zurigo è considerata la traduzione introdotta nella Chiesa nazionale.

2a Sezione: Relazioni e Partenariati

1 La Chiesa nazionale partecipa alla testimonianza riformata nel

mondo.

2 Mantiene relazioni con altre Chiese riformate.

3 Si impegna per la coesione del Protestantesimo svizzero.

Comunità riformata

a. Principio

La Chiesa evangelica riformata del Cantone è membro della Chiesa evangelica riformata Svizzera CERS34.

b. Chiesa evangelica riformata Svizzera CERS34

La Chiesa evangelico-riformata (EKS)34 è collegata, tramite la Chiesa evangelico-riformata svizzera, con la Comunione delle Chiese evangeliche in Europa (GEKE), la Conferenza delle Chiese europee (KEK), l'Alleanza Mondiale delle Chiese Riformate (RWB) e il Consiglio Ecumenico delle Chiese (ÖRK).

1 Il riconoscimento di Gesù Cristo impegna all'ecumenismo e

all'ecumenismo.

2 A causa delle radici comuni di Ebraismo e Cristianesimo,

la Chiesa Cantonale è impegnata nel dialogo cristiano-ebraico. Essa

cura in particolare la relazione con le comunità di fede ebraiche nel

Cantone di Zurigo.

3 La Chiesa Cantonale promuove il dialogo con altre religioni e

si impegna per la pace religiosa.

Dialogo interreligioso

La Chiesa regionale intrattiene relazioni con opere evangeliche,

comunità e Chiese della migrazione che si fondano sul terreno

della comprensione riformata della fede e della Scrittura.

1. La Chiesa cantonale collabora con la Facoltà di Teologia dell’Università di Zurigo, segnatamente nella formazione e perfezionamento di teologhe e teologi, nonché per l’elaborazione di questioni scientifico-teologiche.

2. Il Consiglio ecclesiastico prende posizione in merito alle proposte di nomina della Facoltà di Teologia.

3. La Facoltà di Teologia è invitata a delegare una propria rappresentanza al Sinodo della Chiesa.

Personalità

giuridica,

autonomia

Sezione 3: Basi organizzative

1 La Chiesa evangelico-riformata del Cantone di Zurigo è un ente autonomo di diritto pubblico.

2 Essa si organizza autonomamente nel quadro del diritto cantonale.

Collaborazione con il Cantone

1 La Chiesa Cantonale si trova, per la storia, per la

comprensione del suo mandato e in virtù della Costituzione Cantonale, in

un rapporto particolare con il Cantone di Zurigo.

2 Essa collabora in modo partenariale con gli uffici competenti del Cantone.

Democrazia

e Stato di

diritto

Diritto di petizione

Diritto di voto

e di eleggibilità

La Chiesa cantonale salvaguarda, nella propria organizzazione e nel

proprio agire a tutti i livelli, i principi democratici e dello Stato di diritto.

Essa rispetta la parità tra donna e uomo.

1 Il diritto di petizione alle autorità e agli organi ecclesiastici

è garantito.

2 Questi sono tenuti a esaminare le petizioni e a pronunciarsi entro sei

mesi.

a25 L'autorità direttiva delle elezioni è

Autorità direttiva delle elezioni

a. la Kirchenpflege (consiglio parrocchiale) per le elezioni e le votazioni nella parrocchia,

b. il consiglio direttivo di un'associazione di parrocchie per le elezioni e le votazioni nel suo territorio,

c. il Kirchenrat (consiglio della Chiesa) per le elezioni e le votazioni cantonali, nonché per le elezioni nel distretto ecclesiastico.

1 Durata del mandato

1 La durata del mandato delle autorità e degli organi, dei pastori e delle pastore elette, nonché dei direttivi dei capitoli parrocchiali e dei capitoli diaconali è di quattro anni.

2 Le elezioni e le elezioni suppletive all'interno della durata del mandato valgono per il restante periodo.

3 Le autorità e gli organi sono soggetti a rinnovo totale. Il Consiglio della Chiesa ne stabilisce il momento.

1 Membri di autorità, organi, commissioni e gruppi di lavoro, nonché

pastoresse, pastori, dipendenti e volontari, sono tenuti alla riservatezza

su questioni di cui sono venuti a conoscenza nella loro funzione

ufficiale o di servizio, qualora sussista un interesse preponderante

della Chiesa, pubblico o privato alla segretezza, ai sensi del § 23 della

legge sull'informazione e la protezione dei dati, o qualora una

specifica disposizione lo preveda.26

2 Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto d'ufficio

o di servizio e della collaborazione volontaria.

1. 1. 24-123

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181.10 Chiesa Evangelica Riformata Cantonale – Ordinamento Ecclesiastico

3 Il Consiglio della Chiesa è competente in tutti i casi per la dispensa dal

segreto d'ufficio.

Protezione dei dati

a25 La responsabilità per gli atti delle autorità, degli organi,

delle commissioni, dei gruppi di lavoro e dei loro membri, nonché

delle pastore, dei pastori, dei dipendenti e dei volontari di Chiesa,

è retta dal diritto cantonale.

Principio

Sezione 4: Adesione

1 Membro della Chiesa cantonale è ogni persona con domicilio nel

Cantone di Zurigo, che

a. non ha ancora compiuto il 16° anno di età e i cui genitori appar-

tengono alla Chiesa cantonale,

b. non ha ancora compiuto il 16° anno di età e i cui genitori lo deci-

dono in tal senso, senza appartenere essi stessi alla Chiesa cantona-

le,

c. in quanto membro della Chiesa cantonale dopo il compimento del

16° anno di età non ha esplicitamente dichiarato la propria uscita o

la propria non appartenenza.

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Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo – Ordinamento ecclesiale

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2 Membro della Chiesa cantonale diventa ogni persona che

a. in quanto membro di una Chiesa basata sulla comprensione rifor-

mata della fede e delle Scritture stabilisce il proprio domicilio nel

Cantone di Zurigo,

b. non è membro della Chiesa cantonale e viene cresimata da una pa-

rroca o da un parroco della Chiesa cantonale,

c. dopo il compimento del 16° anno di età viene accolta nella Chiesa

cantonale in base alla propria dichiarazione.

3 Chi è membro della Chiesa cantonale è al contempo membro della

comunità parrocchiale del luogo di domicilio.

1 Chi desidera essere ammesso nella Chiesa cantonale si rivolge

a un pastore o una pastora della Chiesa cantonale oppure ai servizi

designati dal Consiglio della Chiesa. Questi tengono un colloquio

di ammissione con la persona interessata all'adesione. Sulla base

di una dichiarazione scritta della persona che intende aderire, essi

formalizzano l'ammissione e la comunicano senza indugio alla

Commissione di Gestione Ecclesiastica, al Consiglio della Chiesa e

al Comune politico.26

2 Le persone che appartengono a un'altra corporazione ecclesiastica

cantonale devono dichiarare la loro uscita da questa prima dell'am-

missione.

3 Le persone ammesse che non sono ancora battezzate ricevono, di

regola, il battesimo come segno della loro appartenenza alla comunità

di Gesù Cristo.

1 L'uscita dalla Chiesa nazionale o la non-appartenenza a quest'ultima deve essere dichiarata per iscritto alla Sezione della Chiesa del domicilio. Le dichiarazioni collettive di uscita e di non-appartenenza sono nulle.

2 Il parroco o un membro della Sezione della Chiesa cerca il dialogo con la persona che si dimette.

3 La Sezione della Chiesa conferma alla persona interessata l'uscita o la non-appartenenza.

Il Consiglio della Chiesa promuove gli sforzi per il reclutamento

di membri della Chiesa cantonale.

di membri

1. 1. 24-123

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181.10 Chiesa evangelico-riformata cantonale – Regolamento ecclesiastico

Registro dei membri

Ass. 2,

c. il Regolamento del personale12 conformemente all'Art. 99 cpv. 2,

d. il Regolamento finanziario11 conformemente all'Art. 233 cpv. 1,

e. le decisioni del Sinodo ecclesiastico concernenti la suddivisione delle

Parrocchie conformemente all'Art. 151 lett. c,

f. il Concordato concernente la formazione comune dei pastori e delle

pastore evangelico-riformati e la loro ammissione al servizio ec-

clesiastico13 conformemente all'Art. 102,

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Chiesa evangelico-riformata del Cantone – Ordinamento ecclesiastico

181.10

g. le decisioni del Sinodo ecclesiastico concernenti nuove spese una

tantum superiori a 4 milioni di franchi e nuove spese ricorrenti

annuali superiori a 400'000 franchi, ad eccezione delle decisioni

conformemente all'Art. 215 lett. b.

2 Il referendum può essere promosso da

a. un terzo dei membri del Sinodo ecclesiastico,

b. dodici Parrocchie mediante decisione del Consiglio di Parrocchia,

c. 1000 aventi diritto di voto.

3 Il Sinodo ecclesiastico può di propria iniziativa sottoporre le sue

decisioni a referendum facoltativo o a votazione popolare.

1. La Chiesa cantonale adempie il suo mandato attraverso l'annuncio del Vangelo in parola e opere nei quattro ambiti di azione: predicazione e culto divino, diaconia e cura pastorale, formazione e spiritualità, nonché edificazione e guida della comunità.

2. Essa opera in tal senso nelle parrocchie, in compiti e progetti regionali, nei distretti ecclesiastici e a livello di Chiesa cantonale.

3. In tale contesto, è impegnata a favore di una sostenibilità sociale, ecologica ed economica.

1 La proclamazione del Vangelo avviene in parola

e in azione. Essa tocca l'intera vita.

2 Il culto divino è il centro della proclamazione. È la fonte

della vita della comunità e testimonianza nel mondo.

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Chiesa evangelico-riformata del Canton Grigioni – Regolamento ecclesiastico

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3 Nel parlare e nel tacere la comunità ascolta la Parola di Dio. Essa

loda e ringrazia, canta e prega, confessa e si lamenta. Essa celebra la

presenza di Dio nello Spirito Santo e viene così rafforzata nella sua vita e

nel suo operato.

4 Il culto divino può essere celebrato ovunque, dove il mandato ecclesiastico

viene percepito.

1. **La liturgia rende visibile il cammino della comunità, radunata nel nome del Dio trino, attraverso il culto.**

2. **Raccolta, adorazione, annuncio, intercessione e invio sono i cinque passi della liturgia zurighese. Essi formano insieme un tutto vivente.**

3. **I sacramenti del battesimo e della Santa Cena sono parte del culto.**

1 La predicazione comprende la lettura dalla Bibbia e la

predicazione vera e propria.

2 La predicazione è l’esegesi della Sacra Scrittura. Le pastore e i

pastori sono liberi nella scelta del testo biblico.

3 La predicazione viene tenuta da una pastora o da un pastore.

Sulle eccezioni per singoli servizi divini decide il Concistoro

in accordo con il Pfarramt (ufficio pastorale). Ulteriori eccezioni

richiedono un’autorizzazione del Consiglio della Chiesa.

1 La musica sacra è parte essenziale del culto e della proclamazione del Vangelo.

2 Il canto della comunità, il canto corale, il suono dell'organo e l'ulteriore musica strumentale devono essere tenuti in considerazione.

3 La varietà di diversi stili musicali viene coltivata.

a. Nel culto

1 La musica sacra partecipa, nelle sue diverse espressioni, alla costruzione della comunità.

2 Essa adempie a un compito culturale. A questo appartiene l'esecuzione di opere spirituali.

b. Nella comunità

1 La celebrazione del culto è sotto la direzione di una pastora o di un pastore. Le eccezioni richiedono l'approvazione del Consiglio parrocchiale e dell'Ufficio parrocchiale.

2 Le pastore e i pastori si consultano con le musiciste e i musicisti di chiesa riguardo alla definizione liturgico-musicale del culto.

3 Esse/essi coinvolgono, per quanto possibile, i membri della comunità nella definizione dei culti.

4 Le pastore e i pastori indossano di regola la toga.

1. 1. 24-123

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Partecipazione di membri della comunità

Bibbia e

Innario

Annunci

Colletta

Luogo

Ora

Pubblicità,

Regolamento per il suono delle campane

Registrazioni audio e video

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Chiesa evangelica riformata del Cantone – Regolamento ecclesiastico

1 Nelle funzioni religiose vengono di norma utilizzate la Bibbia di Zurigo

e il innario delle Chiese evangeliche riformate della Svizzera di lingua

tedesca.

2 Le Comunità parrocchiali utilizzano la traduzione della Bibbia, il innario

e la liturgia secondo la propria tradizione.

Le funzioni ecclesiastiche sono comunicate alla comunità

durante il culto domenicale.

In ogni funzione religiosa viene fatta una colletta. Essa è espressione del mandato diaconale e del legame con la Chiesa mondiale.

1 Il culto della comunità ha luogo in chiesa. Sulle eccezioni decide

la cura ecclesiastica in accordo con l'ufficio parrocchiale.

2 In caso di scelta di un altro luogo, si deve tenere conto

dell'importanza e della dignità del culto.

1. La Commissione di Chiesa fissa l'orario del culto domenicale al mattino, tenendo conto delle circostanze locali.

2. Essa può spostare il culto domenicale una volta al mese al sabato sera o alla domenica sera.

1 Il culto è pubblico. Il suono delle campane

ne è un segno.

2 La commissione ecclesiastica emana un regolamento per le campane.

1 Registrazioni private di immagini e suoni durante la

funzione religiosa non sono ammesse. Sulle eccezioni decide la Pa-

rroca o il Parroco.

2 Registrazioni pubbliche di immagini e suoni necessitano del

consenso della Cura della Chiesa.

3 Le registrazioni di immagini e suoni non devono disturbare la rac-

colta della comunità.

Battesimo e

Cena del Signore

B. Sacramenti

Battesimo e Santa Cena sono i sacramenti della Chiesa

riformata. Essi sono segni dell’alleanza di Dio con gli uomini

in Gesù Cristo e confessione di fede.

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Chiesa evangelica riformata del Cantone – Ordinamento ecclesiastico

a. Battesimo

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1 Il battesimo attesta il significato del sì di Dio al singolo individuo. È espressione della sua appartenenza alla comunità di Gesù Cristo.

2 Il battesimo di bambini o adulti avviene, secondo la testimonianza del Nuovo Testamento, nel nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

3 Il battesimo viene amministrato una sola volta. Il battesimo ricevuto in un'altra chiesa viene riconosciuto.

4 Il battesimo viene amministrato da una pastora o da un pastore.

1 I genitori promettono di educare il proprio figlio nella fede evangelica. Genitori

2 I padrini sono persone di fiducia del bambino. Essi accompagnano

genitori e figlio nelle questioni relative alla fede evangelica.

3 Almeno un genitore appartiene a una Chiesa evangelica.

Almeno una madrina o un padrino è membro maggiorenne di una Chiesa

cristiana. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, il battesimo può

comunque essere celebrato in casi eccezionali giustificati da ragioni pastorali.

e Padrini

Eltern, die ihr Kind nicht taufen lassen wollen, können es Segnung

zur Bitte um Gottes Segen in den Gemeindegottesdienst bringen.

b. Abendmahl

---

Genitori che non desiderano battezzare il proprio figlio, possono portarlo alla Benedizione

per la richiesta della benedizione di Dio durante la funzione religiosa della comunità.

b. Santa Cena

1 Il Sacramento della Cena del Signore attualizza l'Alleanza che Dio

ha stipulato in Gesù Cristo con la sua comunità. È la professione

di fede e viene celebrato secondo la testimonianza del Nuovo

Testamento.

2 Tutta la comunità cristiana è invitata al Sacramento della Cena del

Signore. Essa celebra in questo Sacramento la comunione con Gesù

Cristo e sperimenta la forza della riconciliazione con Dio e tra di

loro.

1. 1. 24-123

11

181.10 Chiesa Riformata Evangelica del Cantone – Regolamento Ecclesiastico

Momento

Forma

Anno ecclesiastico

e festività

ecclesiastiche

Funzioni domenicali

e festive

Altri

Servizi religiosi

Il Santo Sacramento viene solitamente celebrato dodici volte l'anno,

segnatamente a Natale, Venerdì Santo, Pasqua, Pentecoste,

in occasione del Digiuno federale e della Festa di preghiera e di penitenza, nonché la Domenica della Riforma.

1 Il pastore o la pastora presiede la Santa Cena.

2 I membri della commissione ecclesiastica, il sagrestano o la sagrestana

e altri membri della comunità chiamati a tale servizio collaborano

alla distribuzione della Santa Cena.

3 Le parole bibliche dell'istituzione costituiscono il fulcro della

liturgia della Santa Cena.

4 La commissione ecclesiastica decide sulla forma della Santa Cena

in accordo con l'ufficio pastorale.

5 La Santa Cena può essere celebrata anche al di fuori del culto comunitario

nell'ambito della cura pastorale e di eventi ecclesiastici.

C. Culto nel corso dell'anno ecclesiastico

1 La configurazione dei servizi divini si orienta all'anno ecclesiastico e alle festività religiose.

2 Le festività religiose sono il primo e il secondo giorno di Natale, il Capodanno, la Domenica delle Palme, il Venerdì Santo, la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, l'Ascensione, la Domenica di Pentecoste e il Lunedì di Pentecoste, il Digiuno federale (terza domenica di settembre), la Domenica della Riforma (prima domenica di novembre), la Domenica dell'Eternità (ultima domenica dell'anno ecclesiastico).

3 Durante l'intero anno ecclesiastico, in particolare nel periodo ecumenico della Creazione, si darà il dovuto spazio a temi di teologia della creazione.

1 La domenica, giorno della risurrezione di Gesù Cristo, e nelle festività ecclesiastiche, in ogni comunità parrocchiale si celebra un servizio divino.

2 Nel primo giorno di Natale, il Venerdì Santo e il giorno dell'Ascensione si deve celebrare il servizio divino. Per il resto, nelle festività ecclesiastiche che non cadono di domenica, si deve celebrare il servizio divino, a meno che non si tenga un servizio divino il giorno prima o il giorno dopo.

1 La cura ecclesiastica può, d'intesa con l'ufficio parrocchiale,

programmare regolarmente o in occasione di eventi particolari ulteriori

servizi divini.

12

Chiesa evangelica riformata del Cantone – Ordinamento ecclesiastico 181.10

2 Il Consiglio ecclesiastico può programmare servizi divini straordinari

per l'intera Chiesa cantonale.

1. Più parrocchie possono celebrare insieme - Celebrazione in comune

a. le altre funzioni religiose stabilite dalla giunta parrocchiale,

b. singole funzioni religiose, specialmente durante i periodi di vacanza.

2. Le giunte parrocchiali delle parrocchie coinvolte decidono, previa consultazione degli uffici parrocchiali, in merito alle funzioni religiose comuni. Esse comunicano la loro decisione alla giunta parrocchiale distrettuale.

D. Funzione religiosa nel corso della vita

a. Cresima

1 La celebrazione della Confermazione è una funzione religiosa comunitaria. Significato

2 La Confermazione accoglie il Sì di Dio, come espresso nel Battesimo.

Nella Confermazione, la comunità prega per le

cresimande e i cresimandi, chiedendo la benedizione di Dio. La

Confermazione invita a una vita cristiana responsabile e alla partecipazione

alla vita della Chiesa.

b. Matrimonio religioso

1 La celebrazione del matrimonio religioso è un culto divino.

2 In esso la coppia di sposi conferma davanti a Dio e alla comunità il proprio "sì" reciproco e chiede la benedizione di Dio.34

Significato

3 La celebrazione del matrimonio religioso è preceduta dal matrimonio civile.

1. Membri della Chiesa cantonale hanno il diritto di essere uniti in

matrimonio da una pastora o da un pastore della Chiesa cantonale.

2. Le pastore e i pastori di una parrocchia sono tenuti a celebrare un

matrimonio se una delle parti della coppia è membro di tale

parrocchia e la celebrazione liturgica ha luogo lì o nelle vicinanze.

In tutti gli altri casi, essi celebrano matrimoni nei limiti delle loro

possibilità o assistono nella ricerca di un sostituto.34

3. Le pastore e i pastori che celebrano un matrimonio fuori sede

si accordano in anticipo con l'ufficio pastorale del luogo del matrimonio.

1. 1. 24-123

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181.10 Chiesa evangelico-riformata cantonale – Regolamento ecclesiastico

Luogo

Significato

Diritto

Luogo

Significato

1 Il matrimonio si celebra in chiesa. La pastora o il pastore può, su richiesta della coppia, celebrare il matrimonio in un altro luogo.

2 Nella scelta di un luogo diverso si deve tenere conto dell'importanza e della dignità della funzione religiosa.

c. Funerale religioso

1 La deposizione ecclesiale è un culto divino.

2 In esso la vita e la morte vengono considerate alla luce del Vangelo.

1. I membri della Chiesa cantonale hanno diritto a una cerimonia funebre.

2. I parroci e le parroche di una comunità ecclesiastica sono obbligati a celebrare una cerimonia funebre se la persona defunta era membro di tale comunità ecclesiastica. In ogni altro caso, essi celebrano le cerimonie funebri nel limite delle loro possibilità.

3. Se la persona defunta non era membro della Chiesa cantonale, una cerimonia funebre può comunque essere tenuta per ragioni pastorali.

4. I parroci e le parroche che celebrano una cerimonia funebre fuori sede lo comunicano all'ufficio parrocchiale dell'ultimo domicilio della persona defunta e si coordinano preventivamente con l'ufficio parrocchiale del luogo della cerimonia funebre.

1 La cerimonia funebre si svolge in una chiesa o in una cappella

funebre. Il pastore o la pastora può, su desiderio della persona

defunta o su richiesta dei congiunti, celebrare la cerimonia

funebre in un altro luogo.26

2 Nella scelta di un altro luogo, si deve tenere conto

dell’importanza e della dignità del culto.

d. Culto in particolari situazioni di vita

1 Per le persone che si trovano in particolari situazioni di vita, può essere celebrato un culto per motivi pastorali.

2 L'intercessione e la richiesta della benedizione di Dio assumono in tal caso un significato particolare.

14

Chiesa Riformata Evangelica Cantonale – Costituzione Ecclesiastica

181.10

1 Le Pfarrerin e i Pfarrer decidono in merito alla progettazione e alla conduzione dei culti in situazioni di vita particolari.

2 Essi chiariscono, in conversazione con le persone coinvolte, la configurazione teologicamente e liturgicamente responsabile di tali culti.

2. Sezione: Diaconia e Cura Pastorale

A. Fondamenti

1 Diaconia e cura pastorale avvengono in virtù del Vangelo. L’agire diaconale e pastorale della Chiesa si rivolge a tutti gli esseri umani.

2 La diaconia si realizza come carità operosa ed è espressione di fede vissuta.

3 La cura pastorale si realizza nell'incontro e nel colloquio, nella fiducia nell'amore di Dio e nella sua presenza.

4 La Chiesa regionale esercita il ministero profetico di sentinella anche nel suo agire diaconale e pastorale. Essa denuncia le cause dell'ingiustizia e della sofferenza. Collabora alla ricerca di soluzioni e si pone al servizio della mediazione.

B. Diaconia

1 La Chiesa nazionale, con il suo agire diaconale, contribuisce a prevenire, alleviare o eliminare la sofferenza personale e sociale. Sostiene le persone nella loro autonomia di vita e crea opportunità di incontro e di comunità.

2 La diaconia si manifesta in tutti i contesti di vita, in particolare nei settori della gioventù, della famiglia, della terza età, della salute, del lavoro, della migrazione e dell'integrazione, nonché nell'ecologia.

3 L'agire diaconale è professionalmente responsabilità di diaconesse e diaconi sociali e si svolge in collaborazione con i pastori e le pastore.

4 Il Consiglio della Chiesa si impegna affinché le Parrocchie abbiano accesso a un agire diaconale professionale.

1. 1. 24-123

15

181.10

Chiesa evangelica riformata del Cantone – Ordinamento ecclesiastico

Luoghi

1 La Chiesa regionale percepisce nel suo agire pastorale

le persone nella loro realtà di vita e la valorizza

nell'orizzonte del Vangelo. Essa rispetta la frammentarietà della

vita umana.

2 La cura pastorale partecipa alla gioia e alla felicità e condivide

il dolore e i fardelli. Nel colloquio, così come nel silenzio e nella preghiera,

offre alle persone spazio per elaborare le proprie esperienze. La cura pastorale apre nuove

prospettive e possibilità di vita.

1. Educazione e spiritualità accompagnano le persone nella ricerca di significato e di orientamento, e nello sforzo di mettere in relazione la realtà esperita della vita con la realtà creduta di Dio.

2. L'educazione conduce bambini, giovani e adulti alla fede evangelica. Essa cerca di risvegliare e approfondire la fede attraverso la trasmissione del messaggio biblico e della tradizione cristiana.

3. La spiritualità è l'arte di plasmare la vita a partire dalla fede.

4. Le comunità parrocchiali, la Chiesa cantonale e i luoghi di formazione evangelica sono responsabili dell'azione ecclesiale nell'educazione e nella spiritualità.

B. Infanzia, Gioventù e Famiglia

a. Genitori

La Chiesa celebra la domenica, nella tradizione biblica, come

giorno della risurrezione di Gesù Cristo e come giorno di riposo.

2 Essa configura la domenica come tempo di ascolto e di riflessione,

nonché di comunità e di ospitalità.

3 La Chiesa cantonale si impegna per il rispetto della domenica nella so-

cietà.

2

Chiesa evangelica riformata cantonale – Ordinamento ecclesiastico

181.10

1. La Chiesa regionale si impegna affinché il diritto dei bambini Diritto

e dei giovani all'incontro con il patrimonio biblico e la tradizione alla

cristiana nella scuola sia garantito. educazione

2. Essa promuove il dialogo tra le confessioni e le comunità religiosa

religiose nell'ambito della scuola e dell'insegnamento scolastico

della religione.

1 Le Parrocchie e la Chiesa cantonale promuovono la collaborazione tra Chiesa e scuola.

2 Esse si impegnano a favore dell’insegnamento religioso scolastico.

1.1.24-123

17

181.10 Chiesa evangelico-riformata cantonale – Ordinamento della Chiesa

c. Pedagogia religiosa ecclesiastica

Obiettivi

Offerte

Bambini

Giovani

Confermazione

1 La Chiesa regionale introduce bambini, ragazzi, giovani adulti e famiglie alla vita della comunità cristiana.

2 Bambini e ragazzi vengono familiarizzati con la fede evangelica. Ciò avviene attraverso l'apprendimento e la creazione congiunti, in particolare tramite esperienze di celebrazione liturgica e di condivisione comunitaria.

1 Le parrocchie conducono moduli di educazione religiosa obbligatori e facoltativi. A questi appartengono anche i servizi divini adatti a bambini e giovani.

2 Il Consiglio ecclesiastico stabilisce i temi dei moduli di educazione religiosa obbligatori in conformità alle decisioni del Sinodo ecclesiastico.

3 Il Consiglio ecclesiastico disciplina i dettagli in un'ordinanza.

1 I bambini fino a otto anni vengono introdotti alle forme fondamentali della

fede e all'anno liturgico.

2 Ai bambini dagli otto ai dodici anni viene trasmessa una conoscenza di base

approfondita della fede. Essi vengono guidati a trovare linguaggio ed espressione

per la fede.

3 I moduli di educazione religiosa obbligatori per bambini dagli

otto ai dodici anni comprendono un minimo di 120 ore, suddivise in

almeno 30 ore ciascuno nelle classi seconda, terza e quarta, e

30 ore dalla quinta alla settima classe.

1. Gli adolescenti dai dodici anni fino alla Confermazione vengono accompagnati nella ricerca di una fede matura e di una vita improntata alla responsabilità cristiana.

2. I moduli di pedagogia religiosa obbligatori per gli adolescenti dai dodici anni fino alla Confermazione comprendono almeno 72 ore.

1 Requisito per la Cresima è la frequenza ai

moduli di educazione religiosa obbligatori per bambini e

adolescenti, nonché all'insegnamento scolastico di religione.

2 È prassi che le Cresimande e i Cresimandi

siano battezzati.

3 La Cresima avviene di norma alla fine del periodo della scuola

dell'obbligo.

18

Chiesa Evangelico-riformata del Cantone – Regolamento ecclesiastico

181.10

Kirchgemeinden und Landeskirche ermutigen junge Junge

**Erwachsene, Verantwortung zu übernehmen. Sie geben ihnen die Erwachsene**

**Möglichkeit, sich am spirituellen und solidarischen Leben der Kirche**

**zu beteiligen und eigene Projekte zu gestalten.**

Le parrocchie e la Chiesa cantonale incoraggiano i giovani

adulti ad assumersi responsabilità. Offrono loro la possibilità

di partecipare alla vita spirituale e solidale della Chiesa

e di sviluppare i propri progetti.

**La promozione del lavoro giovanile aperto da parte delle comunità parrocchiali**

Il lavoro giovanile aperto delle comunità parrocchiali promuove la capacità dei giovani di stabilire relazioni, offre opportunità di partecipazione e rafforza l'azione autonoma e responsabile.

C. Adulti

1 Chiese locali, Chiesa Cantonale e luoghi di formazione evangelici promuovono il lavoro educativo con gli adulti.

2 Le Chiese locali si avvalgono di consulenza, formazione di base e continua, lavoro di base e modelli di corsi dei Servizi Interecclesiali.

1 L'attività formativa con gli adulti ha lo scopo di accompagnare le

persone nelle diverse fasi della vita nella loro ricerca di orientamento e

di un modo di vivere cristiano, e di rafforzare la loro capacità di

giudizio spirituale, sociale e culturale. Essa cerca di risvegliare e

approfondire la fede.

2 L'attività formativa con gli adulti comprende in particolare le aree

tematiche della Bibbia, della fede, dell'identità riformata, dell'etica,

della Chiesa e delle religioni.

D. Luoghi di formazione evangelici

La Chiesa regionale si assume idealmente e finanziariamente una co-responsabilità educativa e formativa per le istituzioni educative e formative evangeliche riconosciute dallo Stato, sostenendone la fondazione e la gestione.

1 La Chiesa Cantonale promuove la pubblicazione e la diffusione di pubblicazioni della Bibbia di Zurigo e, in particolare, di pubblicazioni nei campi della teologia, della storia della chiesa, della pedagogia religiosa, della spiritualità e della gestione della vita.

1. 1. 24-123

19

181.10

Chiesa evangelico-riformata del Canton Zurigo – Ordinamento ecclesiastico

2 A tal fine, partecipa al Theologischer Verlag Zürich TVZ.

Costruzione della comunità

Direzione

a. Significato

b. Esercizio

Sezione 4: Costruzione e Direzione della Comunità

A. Fondamenti

1 La comunità viene edificata dallo Spirito di Dio, dove le persone

vengono rafforzate nella fede, trovano nuova vitalità, orientamento

e speranza e possono vivere la loro fede nella comunità.

2 L'edificazione della comunità crea spazio per la comunione nella celebrazione,

nell'ascolto di Dio, nella preghiera e nel servizio, nonché nella partecipazione dei

membri secondo i loro doni.

3 L'edificazione della comunità significa che le persone vengono conquistate

alla sequela di Cristo e alla sua comunità, che la comunità testimonia il

Vangelo e svolge il servizio di mediazione e riconciliazione

nella società.

4 La comunità viene edificata come chiesa locale nella parrocchia

e come chiesa in cammino in compiti, progetti e opere sovraparrocchiali, regionali e

dell'intera chiesa.

1 La Chiesa necessita di guida.

2 La guida ecclesiastica è servizio alla comunità. Essa si attua

a tutti i livelli in modo trasparente e con responsabilità teologica.

3 La guida ecclesiastica permette, supporta e verifica lo svolgi-

mento mirato e coordinato dei compiti. Essa pianifica, definisce le

priorità e ne assicura l'attuazione.

1 La direzione ecclesiastica è esercitata tramite autorità e organi

nonché uffici e servizi.

2 Essi assumono la responsabilità direzionale nell'ambito della loro

competenza ai sensi dell'Ordinamento ecclesiastico, in particolare sotto il profilo

strategico, operativo o di vigilanza.

3 La direzione ecclesiastica garantisce la qualità nel lavoro ecclesiastico

e si assume la responsabilità di una collaborazione in reciproco rispetto

e in aperta comunicazione.

20

Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo – Ordinamento ecclesiastico

B. Relazioni pubbliche

181.10

1 Le Chiese parrocchiali e la Chiesa cantonale si occupano della presenza della Chiesa cantonale nella sfera pubblica.

2 Esse utilizzano le possibilità offerte dai moderni mezzi di comunicazione.

3 Esse designano i propri organi di pubblicazione ufficiali.

1 La Chiesa nazionale e le sue comunità parrocchiali intrattengono, nell'ambito delle loro competenze, contatti con altre Chiese e comunità religiose, organizzazioni ecclesiastiche, istituzioni sociali e culturali, autorità e partiti politici, nonché imprese economiche e media.

2 Esse coordinano il loro lavoro di pubbliche relazioni tra loro e con altre organizzazioni ecclesiastiche.

1. **Sinodo e Consiglio della Chiesa partecipano al Träger-Informationsverein reformiert.zürich.**

2. **La rivista pubblicata dall'associazione promotrice reformiert.zürich è la rivista per i membri della Chiesa cantonale. Le parrocchie la fanno pervenire gratuitamente ai loro membri.**

3. **Il Consiglio della Chiesa provvede all'informazione dei membri delle autorità ecclesiastiche, delle pastore e dei pastori, nonché degli impiegati della Chiesa cantonale.**

La Chiesa regionale promuove l'attività mediatica ecclesiastica.

Sostegno

1 Il Consiglio della Chiesa emana direttive per l'aspetto esteriore della Chiesa cantonale.

2 Esso mette a disposizione un particolare aspetto esteriore per le questioni ecumeniche.

Kirchgemeinden und Landeskirche fördern im Rahmen

ihres Auftrages kulturelle Vorhaben.

Le Parrocchie e la Chiesa Cantonale promuovono iniziative culturali

nell'ambito della loro missione.

C. Archivi e registri ecclesiastici

1 La Chiesa Cantonale documenta la propria attività.

2 Le autorità e gli organi ecclesiastici, nonché le parrocchie,

tengono archivi. Il Sinodo Cantonale e le sue commissioni, nonché la

Commissione di Ricorso, consegnano i loro atti al Consiglio della Chiesa per

l’archiviazione.

Principio

1. 1. 24-123

21

181.10 Chiesa Evangelica Riformata Cantonale – Ordinamento Ecclesiastico

3 Il Consiglio della Chiesa disciplina la tenuta degli archivi e dei

registri ecclesiastici in un’ordinanza.

Archivio parrocchiale

1 In ogni Parrocchia esiste un archivio parrocchiale.

2 Fanno parte dell’archivio parrocchiale, segnatamente

a. i registri battesimali, dei cresimati, matrimoniali e dei defunti,

b. i registri personali e di famiglia o schedari nonché importanti carteggi

e atti concernenti affari parrocchiali.

Registrazione e conferma

1. Battesimi, cresime e matrimoni vanno iscritti nei registri ecclesiastici

del luogo di celebrazione, mentre le esequie vanno iscritte nel registro

dell’ultimo domicilio della persona defunta.

2. Il battesimo deve essere attestato da un certificato di battesimo, il matrimonio da un

certificato di matrimonio.

3. Parte: Parrocchia e servizi della Chiesa

1. Sezione: Principi Fondamentali

A. Vocazione e Professioni

Vocazione

1 La Chiesa chiama donne e uomini al suo servizio.

2 Ordinazione e insediamento designano il servizio della Parola,

l'incarico e l'immissione in servizio gli altri servizi.

3 L'insediamento di teologhe e teologi ordinati

conduce al servizio pastorale, l'immissione in servizio di incaricati al

servizio in una parrocchia o istituzione.26

Diritto del personale

1 Le Parrocchie e la Chiesa cantonale si adoperano per un ambiente

di lavoro caratterizzato da apprezzamento, fiducia e reciproco ri-

spetto.

2 Il Sinodo della Chiesa emana un Regolamento del personale per

le pastore, i pastori e i dipendenti delle Parrocchie e della Chiesa

cantonale.

3 Il Regolamento del personale12 disciplina in particolare la costi-

tuzione, l'organizzazione e la cessazione del rapporto di lavoro, i di-

ritti e i doveri che ne derivano, nonché la retribuzione delle pastore,

dei pastori e dei dipendenti secondo principi uniformi.26

4 Il Consiglio della Chiesa emana le prescrizioni necessarie per l’e-

secuzione del Regolamento del personale.

Chiesa evangelica riformata cantonale – Ordinamento ecclesiastico

181.10

¹ Le Parrocchie stabiliscono i salari dei loro dipendenti.

² Il Consiglio della Chiesa stabilisce i salari delle Pfarrerin e dei

Pfarrer, nonché dei dipendenti dei Servizi Ecclesiastici Complessivi.

³ La Chiesa Cantonale eroga i salari delle Pfarrerin e dei Pfarrer.

Essa fattura alle Parrocchie i salari delle posizioni pastorali di

proprietà delle Parrocchie stesse.

¹ Le pastore e i pastori, le diaconesse sociali e i diaconi sociali

mantengono il segreto professionale sulle informazioni che vengono loro

affidate in ragione del loro ufficio o che essi apprendono nell'esercizio

dello stesso. Se sono supportati da altre persone, queste ultime sono

soggette al medesimo obbligo di segretezza.

² Le persone obbligate alla salvaguardia del segreto professionale

possono rivelare tali segreti solo con l'autorizzazione del Consiglio

ecclesiastico. Questo può concedere il consenso qualora interessi

prevalenti ecclesiastici, pubblici o privati lo richiedano.

B. Formazione e perfezionamento

La Chiesa cantonale partecipa al Concordato concernente la formazione comune delle pastore e dei pastori evangelico-riformati e la loro ammissione al servizio ecclesiastico.

¹ Il Consiglio sinodale può concedere l'ammissione al ministero pastorale

nella Chiesa cantonale a candidate e candidati

senza il certificato di idoneità all'elezione previsto dal Concordato concernente

la formazione comune delle pastore e dei pastori evangelici riformati

e la loro ammissione al servizio della Chiesa¹³, che dimostrano di possedere

una formazione scientifica sufficiente, nonché l'idoneità pratica e personale

per il ministero pastorale. Essi devono superare un colloquio. 26

² Il Consiglio sinodale stabilisce i dettagli.

a. Concordato sulla

formazione

b. Ammissione

straordinaria

Il Consiglio parrocchiale provvede alla formazione continua delle parroche e dei parroci. Ne disciplina i dettagli.

c. Formazione continua

¹ Il Consiglio della Chiesa provvede alle opportunità di formazione e

perfezionamento per i dipendenti delle Parrocchie e della Chiesa Cantonale.

² Promuove la collaborazione con istituzioni di formazione private e statali

per la formazione e il perfezionamento dei dipendenti ecclesiastici.

1. 1. 24-123

23

181.10

Chiesa Evangelica Riformata Cantonale – Regolamento Ecclesiastico

³ La Chiesa Cantonale sostiene i percorsi formativi riconosciuti per

le professioni ecclesiastiche.

La Chiesa regionale promuove la formazione continua di

volontari.

Volontari

Parroci

e Parroche

2. Sezione: Ufficio parrocchiale

A. Fondamentali

1 Le pastore e i pastori sono formati teologicamente

per la proclamazione del Vangelo nella predicazione, nel battesimo e nella Cena del

Signore, per la cura pastorale, per la diaconia, per l'insegnamento e il

lavoro educativo con gli adulti, nonché per la costruzione della comunità.

2 Essi sono liberi nella proclamazione della Parola, in obbedienza a Gesù Cristo e vincolati dal

voto di ordinazione.

3 Le pastore e i pastori prestano il loro servizio in una parrocchia,

in istituzioni, in compiti e progetti regionali e pan-ecclesiali, nonché nei Servizi Pan-ecclesiali.

Ordinazione

B. Ordinazione e Insediamento

1 L’ordinazione è l’ammissione di membri della Chiesa con formazione

teologica al servizio della parola divina. Essa presuppone il certificato

di idoneità elettorale del concordato concernente la formazione comune

delle pastore e dei pastori evangelici riformati e la loro ammissione al

servizio ecclesiastico13 o l’ammissione straordinaria al pastorato della

Chiesa cantonale.26

2 L’ordinazione è conferita da un membro ordinato del Concistoro in

un culto, dopo aver prestato il voto di ordinazione.

3 Le ordinande e gli ordinandi promettono di svolgere il loro servizio

come pastora, pastore o in altra posizione professionale, in responsabilità

teologica e di assumersi gli obblighi personali connessi a tale compito.

Essi pronunciano il voto di ordinazione con le parole

24

«Prometto davanti a Dio di adempiere al servizio della Sua parola,

sulla base della Sacra Scrittura dell’Antico e del Nuovo Testamento,

in responsabilità teologica e nello spirito della Riforma.

Prometto, in obbedienza a Gesù Cristo, di testimoniare questo

servizio con la mia vita, ovunque sarò chiamato.»

Chiesa evangelica riformata cantonale – Ordinamento ecclesiale

181.10

4 Con l’ordinazione, la Chiesa cantonale si impegna a promuovere le

teologhe e i teologi ordinati nel loro servizio ecclesiastico.

La lista del Ministero, esistente sin dalla Riforma, comprende

a. tutti i teologi e le teologhe ordinati dalla Chiesa cantonale,

b. i teologi e le teologhe ordinati da un'altra Chiesa evangelica che ricoprono un ministero pastorale al servizio della Chiesa cantonale o sono al servizio di un'istituzione collegata alla Chiesa cantonale e che, su richiesta, sono stati ammessi nel Ministero dal Consiglio della Chiesa.

1 La Decana o il Decano procede all'installazione di pastori e pastore secondo il mandato e su invito del Consiglio della Chiesa.

2 L'installazione avviene durante un servizio divino. La Decana o il Decano dirige la celebrazione.

3 La pastora o il pastore conferma il voto di ordinazione e tiene successivamente la predica inaugurale.

4 Il Consiglio della Chiesa stabilisce i presupposti e i dettagli dell'installazione.25

1. Teologhe e teologi ordinati portano il titolo di parroco/a

Titolo VDM (Verbi Divini Ministra, Verbi Divini Minister).

2 Il titolo di parroca o parroco viene conferito con la prima

installazione.

3 Il Consiglio ecclesiastico può conferire il titolo di parroco/a ad

altre teologhe e teologi ordinati, su loro richiesta.

C. Ufficio pastorale della comunità

1 Le pastore e i pastori conducono il culto e assumono

il ministero pastorale nella comunità.

2 Essi contribuiscono alla costruzione della comunità e ne responsa-

bilizzano la riflessione teologica.

Ecco la traduzione in italiano, che mantiene la struttura e la terminologia legale appropriate

1 Pastori e Pastore adempiono in particolare i seguenti doveri d'ufficio

Compiti e doveri

a. Culto, Santa Cena, Battesimo e Confermazione,

b. Matrimoni e funerali,

c. Cura pastorale,

d. Compiti diaconali, nella misura in cui questi non siano svolti da diaconi e diaconesse sociali,

e. Elaborazione e partecipazione a offerte di pedagogia religiosa, nonché formazione per adulti,

f.34 Rappresentanza degli interessi della Chiesa cantonale, della Chiesa evangelica riformata in Svizzera, dell'Opera di soccorso delle Chiese evangeliche in Svizzera HEKS, delle Opere missionarie e dell'Ecumenismo,

g. Gestione dell'archivio parrocchiale e dei registri ecclesiastici, nonché certificazione di Battesimi, Confermazioni, Matrimoni e Funerali,

h. Formazione continua con riguardo alla competenza personale, sociale e professionale.

2 Pastori e Pastore garantiscono la reperibilità dell'ufficio pastorale. In caso di assenza, provvedono a una sostituzione.

3 Pastori e Pastore possono rifiutare un atto d'ufficio che li ponga in conflitto di coscienza, dopo consultazione con il Decano o la Decana. Questi o questa provvede a una sostituzione.34

Abs. 3 lett. b nonché altri ministri e altre ministre su invito della

Direzione ecclesiastica,

c. la direttrice o il direttore del Convento della comunità,

d. la cancelliera o il cancelliere della parrocchia, qualora la parrocchia

disponga di tale posizione.

3 Se un ministro o una ministra presiede il Convento della comunità, un

altro membro del Convento della comunità può partecipare alle sedute

della Direzione ecclesiastica con voto consultivo e diritto di proposta.

4 La Direzione ecclesiastica può invitare altre persone a partecipare alle

sedute con voto consultivo per singole questioni.

5 La Direzione ecclesiastica si dota di un proprio regolamento interno.

1 Posti di Pfarramt propri della comunità ecclesiastica

Le comunità ecclesiastiche possono, con l'autorizzazione del Consiglio della Chiesa, istituire posti di Pfarramt propri della comunità ecclesiastica, sia singolarmente che congiuntamente ad altre comunità ecclesiastiche.

**2** L'autorizzazione viene concessa se la comunità ecclesiastica non riceve contributi dal conguaglio finanziario e si assume le prestazioni prescritte per tali posti.

**3** Per i titolari di posti di Pfarramt propri della comunità ecclesiastica valgono le disposizioni relative all'ufficio parrocchiale comunale.

1 Le vicari e i vicari assumono le funzioni parrocchiali

a. in una parrocchia vacante fino alla sua occupazione,

b. in caso di impedimento del titolare o della titolare.

2 La comunità parrocchiale mette a disposizione delle vicari e dei vicari

locali di servizio idonei.

1 Le Pfarrerin e i Pfarrer negli istituti dirigono, nell'ambito di questi,

il culto e la cura pastorale.

2 La cura pastorale negli istituti comprende l'assistenza pastorale

ai singoli, nonché la collaborazione con il personale dell'istituto

e la loro assistenza pastorale.

3 Il Sinodo ecclesiastico emana un'ordinanza sulla cura pastorale

negli istituti.

28

Chiesa evangelica riformata del Cantone – Ordinamento ecclesiastico

E. Elezione e nomina

181.10

1 La scelta delle Pastore e dei Pastori nelle Comunità elettorali della Chiesa – Elezione26

dipende dalla Legge ecclesiastica10 e dalla Legge sui a. Nuova elezione

diritti politici7.

2 L'elezione avviene alle urne, a meno che lo statuto della Comunità

ecclesiastica non preveda l'elezione nell'assemblea della Comunità.

3 Il Consiglio ecclesiastico disciplina la procedura in un regolamento.

1. La candidabilità si estingue con la perdita della capacità di agire o con il divieto di esercizio di un’attività conformemente alle disposizioni del Codice penale svizzero15.26.

2. Se l'autorità ecclesiastica competente revoca la candidabilità a una pastora o a un pastore nel territorio del Concordato concernente la formazione comune delle pastore e dei pastori evangelici-riformati e la loro ammissione al servizio ecclesiastico, tale revoca vale anche per il servizio nella Chiesa nazionale, a condizione che sia avvenuta in una procedura equivalente a quella della Chiesa nazionale.

Die Landeskirche versteht die Verkündigung des Evan- Mission und

geliums in Wort und Tat als Auftrag im weltweiten Bezug.

Diakonie im

weltweiten

2 Sie arbeitet mit den schweizerischen Missionswerken zusammen, Bezug

namentlich mit mission 21.

3 Sie unterstützt insbesondere das Hilfswerk der Evangelischen Kir-

chen Schweiz HEKS als Werk der Evangelisch-reformierten Kirche

Schweiz.34

1. 1. 24-123

3

181.10 Evangelisch-reformierte Landeskirche – Kirchenordnung

Evangelische

Werke und

Gemeinschaf-

ten, Migrations-

kirchen

Theologische

Fakultät

***

La Chiesa cantonale comprende la proclamazione del Vangelo, a parole e opere, come un mandato con riferimento globale.

Missione e

Diaconia nel

contesto

globale

2 Essa collabora con le opere missionarie svizzere, in particolare con mission 21.

3 Sostiene in particolare l'Opera di Soccorso delle Chiese Evangeliche Svizzere HEKS come opera della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera.34

1. 1. 24-123

3

181.10 Chiesa evangelica riformata cantonale – Ordinamento della Chiesa

Opere e

Comunità

evangeliche,

Chiese di

migrazione

Facoltà

di teologia

Organiste e organisti, cantore e cantori, direttrici e direttori di coro, nonché ulteriori musiciste e musicisti svolgono compiti di musica sacra della parrocchia.

**Diaconesse e diaconi sociali**

Le diaconesse e i diaconi sociali svolgono compiti nell'ambito del mandato diaconale della Chiesa cantonale. Essi garantiscono la presenza diaconale nella Chiesa e nella società e collaborano al lavoro di educazione ecclesiastica.

Katechetinnen und Katecheten erfüllen Aufgaben im Rahmen des religionspädagogischen Auftrages der Landeskirche. Sie gestalten religionspädagogische Angebote der Kirchgemeinde.

Le catechiste e i catechisti svolgono compiti nell'ambito dell'incarico pedagogico-religioso della Chiesa regionale. Essi organizzano offerte pedagogico-religiose della parrocchia.

Impiegate/i di segreteria assumono compiti amministrativi nella parrocchia. Si occupano dell'amministrazione parrocchiale.

1. 1. 24-123

31

181.10

Chiesa evangelico-riformata del Cantone – Regolamento ecclesiastico

Sacrestana, Sacrestano,

Custode (f),

Custode (m)

1 Le sagrestane e i sagrestani sono responsabili della prepara-

zione delle funzioni religiose secondo le decisioni del Consiglio parroc-

chiale e le direttive della pastora o del pastore.

2 Le sagrestane e i sagrestani, nonché le custodi e i custodi,

curano la manutenzione delle chiese e di ulteriori immobili, edifici e

locali ecclesiastici. Essi collaborano alla preparazione e allo svolgimento

di manifestazioni.

Grado di occupazione

1 Il Consiglio della Chiesa emana raccomandazioni relative

ai tassi di occupazione (Stellenpensen) per il settore dei servizi comunali.

2 Le parrocchie che ricevono contributi dalla perequazione finanziaria

non possono superare i tassi di occupazione (Stellenpensen) raccomandati.

Lavoro volontario

Sezione 4: Volontari

1 I volontari partecipano attivamente alla vita della comunità.

2 Le parrocchie creano per i volontari un ambiente caratterizzato da stima, fiducia e reciproco rispetto. I responsabili provvedono alle opportune condizioni quadro. Essi tengono conto delle particolari capacità dei volontari e li promuovono e sostengono in vista del loro impegno.

3 Il Consiglio ecclesiastico emana direttive sul volontariato.

Servizi della Chiesa nel suo complesso

5. Sezione: Servizi della Chiesa nel suo complesso

1 La Chiesa Cantonale si fonda sulle Parrocchie.

2 Essa si articola in Parrocchie, Distretti ecclesiastici e Chiesa

Cantonale.

Suddivisione

1. **Parrocchie, distretti ecclesiastici e Chiesa cantonale – Sussidiarietà**

Parrocchie, distretti ecclesiastici e la Chiesa cantonale seguono il principio di sussidiarietà nell'adempimento dei loro compiti.

2. Essi adempiono ai compiti loro assegnati in conformità all'ordinamento ecclesiastico e al diritto cantonale e si completano reciprocamente.

3. La presenza diaconale-pastorale nelle istituzioni è compito della Chiesa cantonale.

1. Elezioni in un’autorità o in un ufficio

Nelle elezioni per un’autorità o per un ufficio, devono essere considerate l’idoneità e la qualificazione personale e professionale dei candidati proposti.

**2. Impegno**

Con l’accettazione dell’elezione in un’autorità o in un ufficio, gli eletti riconoscono tacitamente o, ove previsto, tramite la prestazione di un giuramento, l’essenza e la missione della Chiesa cantonale (o regionale) nonché l’obbligo di adempiere tale missione in responsabilità cristiana.

1 La formazione dei membri delle autorità ecclesiastiche Formazione e

e di ulteriori titolari di cariche è compito della formazione continua

Chiesa cantonale.

2 I membri delle autorità ecclesiastiche e gli altri titolari di cariche

acquisiscono le competenze necessarie per l'adempimento del loro compito

e si perfezionano per la loro funzione.

e Responsabilità

1. Autorità e loro membri esercitano i loro diritti e le loro

competenze e adempiono ai loro doveri nell'ambito delle loro attribuzioni e delle disposizioni di legge. I conflitti di competenza sono decisi dall'autorità di vigilanza comune, in caso di dubbio dal Consiglio della Chiesa.

2. Le autorità e i loro membri sono obbligati a intervenire se

constatano violazioni di doveri o irregolarità. Se queste rientrano

al di fuori della loro competenza, ne fanno segnalazione all'istanza competente.

bilità

1. 1. 24-123

33

181.10

Chiesa evangelica riformata del Canton Zurigo – Regolamento ecclesiastico

Tensioni e Conflitti

¹ Autorità e organi chiariscono le tensioni e i con-

flitti attraverso il dialogo.

² Se non è possibile raggiungere un chiarimento attraverso il dialogo, essi vi pongono rimedio in modo adeguato nell'ambito delle loro competenze.

Sezione 2: Parrocchia

A. Principi

Organi

¹ La Kirchenpflege, le Pfarrerin e i Pfarrer, nonché le

collaboratrici e i collaboratori sono chiamati, in responsabilità comune, alla costruzione della

comunità.

² La Kirchenpflege svolge i propri compiti nel quadro della responsabilità

ufficiale secondo l'ordinamento ecclesiastico e il diritto cantonale.

³ Le Pfarrerin e i Pfarrer, nonché le collaboratrici e i collaboratori adempiono i propri

compiti ciascuno nel proprio particolare servizio secondo l'ordinamento ecclesiastico,

le direttive della Kirchenpflege e le particolari circostanze

della comunità parrocchiale.

Bestand

¹ Le parrocchie sono elencate nell'Allegato al Regolamento ecclesiale.

² La nuova costituzione, l'unione e lo scioglimento delle parrocchie avvengono tramite delibera del Sinodo ecclesiale su richiesta delle parrocchie e delle unioni di parrocchie interessate o previa loro audizione. Il Sinodo ecclesiale decide sull'assegnazione a un distretto, qualora le parrocchie appartenessero a distretti diversi.

³

Evangelisch-reformierte Landeskirche – Kirchenordnung

181.10

³ La modifica del nome di una parrocchia avviene tramite delibera del Sinodo ecclesiale su richiesta della parrocchia o previa sua audizione.

1 Le parrocchie adempiono al loro mandato come parte dell'autonomia della Chiesa cantonale.

2 Esse disciplinano autonomamente i loro affari nel quadro dell'ordinamento ecclesiastico e del diritto sovraordinato.

Nella nomina di commissioni e gruppi di lavoro, nonché nella copertu-

ra di cariche e servizi ecclesiastici, occorre tenere conto della coesione

interna e dell'insieme della parrocchia.

a25 Per la vigilanza sulle parrocchie e sulle unioni di parrocchie,

nonché per la tutela giuridica, si applicano mutatis mutandis le di-

sposizioni della legge sui comuni in materia di vigilanza e tutela

giuridica, nella misura in cui il regolamento ecclesiastico non con-

tenga disposizioni divergenti.

B. Assemblea parrocchiale

L'insieme degli aventi diritto di voto della Parrocchia

si riunisce nell'Assemblea parrocchiale.

a25 1 Prima di un’assemblea di una comunità parrocchiale, la Gestione del voto

cura parrocchiale può fissare un termine entro il quale possono essere presentate le a. Proposte

proposte di candidatura.

di candidatura

2 La cura parrocchiale pubblica le proposte di candidatura.

3 Gli aventi diritto di voto non sono vincolati dalle proposte di candidatura.

1 La cura della Chiesa può invitare a libere assemblee per la consulenza di libere istanze ecclesiastiche.

2 Le deliberazioni di tali assemblee hanno l'effetto di suggerimenti.

Assemblee

1. 1. 24-123

37

181.10 Chiesa evangelico-riformata del Cantone – Regolamento ecclesiastico

C. Parlamento della comunità parrocchiale25

Composizione

1. La Kirchenpflege (consiglio parrocchiale) consulta, decide ed esegue le funzioni e

le attività della Kirchgemeinde (comunità ecclesiastica) ad essa delegate. Gestisce l'amministrazione

della Kirchgemeinde e ne esercita la vigilanza.

2. La Kirchenpflege è composta da almeno cinque membri, incluso il Presidente o la Presidente.

Composizione

1 Le avvenute elezioni nella Commissione di Gestione Parrocchiale (Kirchenpflege) devono essere

pubblicate ufficialmente, comunicate alla comunità parrocchiale e, dopo l'entrata in

vigore della decisione, notificate alla Commissione di Gestione Parrocchiale Distrettuale (Bezirkskirchenpflege), al Consiglio della Chiesa (Kirchenrat) e al

Consiglio Distrettuale (Bezirksrat).

2 I membri neo-eletti nella Commissione di Gestione Parrocchiale vengono accolti nell'ambito

di una funzione religiosa della comunità parrocchiale.

1 La Commissione di gestione della chiesa esercita la vigilanza su

a. la vita ecclesiastica nella comunità,

b. lo svolgimento del ministero dei parroci e delle parrocchie,

c. l'adempimento dei compiti da parte di dipendenti e volontari.

2 L'Art. 223 b sull'inchiesta amministrativa è applicabile per analogia.33

b. Vigilanza

Ecco la traduzione in italiano, con terminologia legale appropriata e preservando la struttura e la formattazione originali

181.10 Chiesa evangelico-riformata cantonale – Ordinamento ecclesiastico

1 Il Consiglio parrocchiale riferisce annualmente all'assemblea della comunità parrocchiale o al parlamento della comunità parrocchiale e al pubblico più ampio sulla propria attività e sulla vita della comunità ecclesiastica.26

c. Rendicontazione e

Relazioni pubbliche

2 Mette a disposizione del Consiglio di Chiesa tutti i documenti e le informazioni di cui quest'ultimo necessita per la pianificazione e l'adempimento dei compiti della Chiesa cantonale, nonché per la rendicontazione ai sensi della Legge sulla Chiesa10. In particolare, rende conto al Consiglio di Chiesa sull'utilizzo dei mezzi finanziari della comunità parrocchiale.

3 Il Consiglio parrocchiale garantisce l'informazione delle pastore, dei pastori, dei dipendenti e dei volontari.

4 Informa la comunità parrocchiale, il pubblico più ampio, il Consiglio parrocchiale distrettuale e il Consiglio di Chiesa su questioni comunitarie essenziali.

1. 1. 24-123

41

E.26 Commissione di revisione dei conti

1 La Commissione di revisione dei conti è competente per

il controllo della gestione finanziaria del Patriziato.

2 Essa è composta da cinque membri, inclusi il presidente

o la presidentessa. Nei Patriziati con un parlamento del Patriziato, lo statuto del Patriziato può prevedere più di cinque membri.26

La Commissione di revisione dei conti si costituisce autonomamente, ad eccezione della Presidentessa o del Presidente.

1 La Direzione ecclesiastica elegge, su proposta del Convento comunale

e dal suo interno, la Presidenza del Convento per una determinata

durata.

2 La Presidenza del Convento presiede il Convento comunale e

lo rappresenta di fronte alla Direzione ecclesiastica.

1 Le Parrocchie utilizzano le possibilità contenutistiche, personali

e finanziarie per la collaborazione interparrocchiale.

2 Il Consiglio sinodale promuove la collaborazione interparrocchiale.

1 Le parrocchie regolano la collaborazione intercomunale median-

te la stipulazione di accordi, la fusione in associazioni di parrocchie o la

costituzione di altri enti giuridici.

2 La competenza per le decisioni ai sensi del capoverso 1 è deter-

minata dallo statuto della parrocchia.26

3 Gli accordi tra enti della Chiesa cantonale tra loro e con altri

enti ecclesiastici, nonché gli statuti delle associazioni di parrocchie e di

altri enti giuridici, sono soggetti all'approvazione del Consiglio della

Chiesa. Questa viene concessa se gli accordi e gli statuti sono conformi

al diritto superiore.

Le parrocchie curano la collaborazione con

i comuni politici e i comuni scolastici.

44

Chiesa evangelica riformata del Cantone Zurigo – Regolamento ecclesiastico

181.10

H.26 Comunità parrocchiali

a33 ¹ Affinché una comunità evangelico-riformata possa essere riconosciuta come comunità parrocchiale, deve

a. aver operato per almeno quattro anni sul territorio della Chiesa nazionale,

b. contare almeno 150 membri, in maggioranza membri della Chiesa nazionale e per il resto membri di una Chiesa membro della Chiesa evangelico-riformata di Svizzera,

c. riconoscere espressamente i fondamenti teologici e giuridici della Chiesa nazionale, così come si trovano nell'ordinamento ecclesiastico,

d. essere democraticamente organizzata e rendere pubblicamente conto della propria attività e delle proprie finanze da almeno quattro anni,

e. estendersi sul territorio di più comunità parrocchiali della Chiesa nazionale e

f. avere la propria sede nel territorio della Chiesa nazionale.

² Se una comunità evangelico-riformata soddisfa i requisiti di cui al cpv. 1, può esserle concesso il riconoscimento come comunità parrocchiale se è significativa per la Chiesa nazionale, in quanto contribuisce alla diversità linguistica o esperienziale della Chiesa nazionale o alla formazione di una comunità ecclesiastica a livello di Chiesa nazionale.

b. Requisiti

a33 Per l'ufficio parrocchiale di una comunità ecclesiastica (Kirchgemeinschaft) si applicano le disposizioni relative all'ufficio parrocchiale in una parrocchia (Kirchgemeinde).

Il Consiglio della Chiesa disciplina contrattualmente con le Comunità ecclesiastiche, in particolare

a. l’attribuzione a un distretto ecclesiastico,

b. la configurazione della collaborazione con la Chiesa territoriale,

c. le prestazioni finanziarie della Chiesa territoriale,

d. il finanziamento della manutenzione degli immobili delle Comunità

ecclesiastiche e i poteri di disposizione su tali immobili,

e. le conseguenze della rinuncia al riconoscimento ai sensi dell’art. 179a.

a33 1 Le decane e i decani si riuniscono, su invito del Consiglio Capitolari

ecclesiastico, nella Conferenza delle decane e dei decani.

2 Le presidentesse e i presidenti dei capitoli di diaconato, musica

sacra e catechetica si riuniscono, su invito del Consiglio ecclesiastico,

ognuno nella Conferenza dei rispettivi presidenti.

3 Il Consiglio ecclesiastico regola l'organizzazione e i compiti

delle Conferenze.

B. Consiglio di Circolo Ecclesiastico

1. La Giunta distrettuale promuove e sorveglia il funzionamento e la

vita ecclesiale nel distretto.

2 Essa è composta da almeno cinque membri, inclusi la Presidente

o il Presidente. Il Consiglio della Chiesa stabilisce il numero dei membri

delle Giunte distrettuali.

Composizione

1. 1. 24-123

47

181.10

Chiesa evangelica riformata del Cantone – Regolamento ecclesiastico

3 L'appartenenza alla Giunta distrettuale è, all'interno del distretto,

incompatibile con26

a. l'appartenenza a autorità e organi di una parrocchia ecclesiastica,

nonché a commissioni ai sensi dell'Art. 170 e 171 cpv. 1,

b. l'appartenenza a autorità e organi di un'associazione di parrocchie

ecclesiastiche, nonché a commissioni ai sensi dell'Art. 171 cpv. 1,

c. un ministero pastorale o un impiego in una parrocchia ecclesiastica,

d. l'appartenenza al comitato direttivo di un capitolo ai sensi dell'Art. 181

cpv. 2.

1 Per l'organizzazione e la gestione degli affari della Chiesa regionale

L'amministrazione distrettuale ecclesiastica è retta, per analogia, dalle disposizioni del Diritto comunale relative alle autorità comunali.

2 Nel decidere su un ricorso, l'amministrazione distrettuale ecclesiastica non è vincolata ad alcuna direttiva, ad eccezione dei rinvii disposti da un'istanza superiore.

3 Il Consiglio ecclesiastico disciplina l'attività di vigilanza e di visita, nonché il supporto tecnico e amministrativo delle amministrazioni distrettuali ecclesiastiche tramite un'ordinanza.

4 La Chiesa cantonale sostiene le spese delle amministrazioni distrettuali ecclesiastiche.

La Direzione distrettuale della Chiesa ha, con riserva della competenza del Consiglio distrettuale, in particolare i seguenti compiti

a.

curare le relazioni con le parrocchie, in particolare con le direzioni delle chiese parrocchiali, le pastore, i pastori e gli impiegati,

48

Chiesa evangelica riformata del Cantone – Ordinamento ecclesiastico

181.10

b.26 vigilare sulle parrocchie, sulle comunità parrocchiali e sulle federazioni di parrocchie, sulle loro autorità e organi, nonché sulle pastore, sui pastori e sugli impiegati per quanto riguarda l’esercizio delle loro funzioni e l’adempimento dei loro compiti,

c.

mediare in caso di tensioni all’interno di una parrocchia, tra parrocchie e tra i loro titolari di cariche, impiegati e membri,

d.

disporre misure di diritto di vigilanza,

e.

valutare ricorsi e reclami contro disposizioni e decisioni delle parrocchie e delle federazioni di parrocchie nonché dei loro organi,

f.26 esprimere pareri sulle richieste delle parrocchie per l’assegnazione di aliquote di posti pastorali ai sensi dell’art. 117 cpv. 4 e per l’istituzione di posti pastorali propri della comunità,

g.

sostenere le parrocchie nella collaborazione intercomunale,

h. vigilare sulla tenuta degli archivi delle parrocchie e delle federazioni di parrocchie, degli archivi pastorali e dei registri ecclesiastici,

i.

rappresentare gli interessi della Chiesa cantonale nel distretto,

j.

organizzare assemblee e giornate distrettuali,

k.

informare il Consiglio della Chiesa su eventi ai sensi delle lettere c e d e presentare una relazione annuale al Consiglio della Chiesa sulla sua attività e sullo stato della vita ecclesiastica nel distretto,

l.

trattare ulteriori affari assegnati dall’Ordinamento ecclesiastico e dal Consiglio della Chiesa.

C. Capitolo pastorale

1 Composizione del Capitolo distrettuale dei ministri.

I membri del ministero residenti nel distretto si riuniscono nel Capitolo distrettuale dei ministri.

2 I membri del ministero residenti nel distretto che sono al

servizio della Chiesa nazionale o di un'istituzione ad essa collegata e

che svolgono la loro attività principale al di fuori del distretto, prendono

posto nel Capitolo dei ministri di quel luogo. Il Consiglio della Chiesa

decide sulle eccezioni.

1 Il capitolo parrocchiale si riunisce su invito della decana o del

decano oppure su richiesta di un quinto dei membri con diritto di voto.

2 I membri del capitolo parrocchiale attivi in un ministero pastorale

sono obbligati a partecipare alle riunioni del capitolo.

3 Hanno diritto di voto attivo e passivo i membri del capitolo

parrocchiale che sono in servizio presso la Chiesa nazionale o un’istituzione

ad essa collegata. Gli altri membri partecipano alle riunioni del

capitolo con voto consultivo.

Compiti

1 La Decana o il Decano presiede il Capitolo pastorale

e lo rappresenta all’esterno.

2 I Decani e le Decane di nuova elezione sono immessi nell’ufficio

nell’ambito di una funzione religiosa da un membro del Consiglio sinodale.

1 Alle decane e ai decani spettano in particolare

a. l'installazione delle pastore e dei pastori e la loro introduzione

nelle particolari condizioni della loro comunità e della Chiesa

Nazionale,

b. l'accompagnamento, la consulenza e la promozione dei membri

del capitolo pastorale,

50

Chiesa evangelica riformata nazionale – Ordinamento ecclesiastico

c. in collaborazione con la Cancelleria distrettuale, la mediazione in

caso di tensioni,

d. la promozione della collaborazione tra i membri del capitolo pa-

storale,

e. la rappresentanza del Consiglio sinodale nel capitolo pastorale e

nel distretto per quanto concerne l'ufficio pastorale,

f.34 la partecipazione alla Conferenza delle decane e dei decani e la

rappresentanza delle istanze del capitolo pastorale in tale Confe-

renza,

g. la rendicontazione al Consiglio sinodale.

2 Le decane e i decani sono autorizzati, nell'ambito delle loro fun-

zioni, a impartire istruzioni e ad ammonire i membri del capitolo

pastorale.

1. Diaconesse e diaconi sociali che operano al servizio di una parrocchia, Com-

di una federazione di parrocchie, della Chiesa cantonale o di un’isti- posizione

tuzione ad essa collegata, sono membri di un capitolo diaconale.26

2 L’appartenenza è determinata dal luogo di attività.

3...35

La Presidente o il Presidente dirige il capitolo diaconale

e lo rappresenta all'esterno.

Den Präsidentinnen und Präsidenten kommen nament-

lich zu

a.26 Einführung von Sozialdiakoninnen und Sozialdiakonen in die be-

sonderen Verhältnisse ihrer Gemeinde und der Landeskirche,

b. Begleitung, Beratung und Förderung der Mitglieder des Diako-

natskapitels,

с. in Zusammenarbeit mit der zuständigen Bezirkskirchenpflege

Vermittlung bei Spannungen,

d. Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des

Diakonatskapitels,

e. Teilnahme an der Konferenz der Diakonatskapitelspräsidien und

Vertretung der Anliegen des Diakonatskapitels in dieser Konfe-

renz,

f. Berichterstattung an den Kirchenrat.

52

Evangelisch-reformierte Landeskirche – Kirchenordnung

181.10

---

Ai Presidenti spettano in particolare

a.26 l’introduzione delle diaconesse e dei diaconi sociali nelle particolari

condizioni della loro comunità e della Chiesa evangelica-riformata,

b. l’accompagnamento, la consulenza e la promozione dei membri del

Capitolo diaconale,

с. in collaborazione con la competente Amministrazione ecclesiastica

distrettuale, la mediazione in caso di tensioni,

d. la promozione della collaborazione tra i membri del Capitolo diaconale,

e. la partecipazione alla Conferenza dei presidenti dei Capitoli diaconali

e la rappresentanza degli interessi del Capitolo diaconale in tale

Conferenza,

f. la rendicontazione al Consiglio sinodale.

52

Chiesa evangelica-riformata – Regolamento ecclesiastico

181.10

a34 1. Organisti/e e musicisti/e ecclesiastici/e, nonché catechisti/e e com-

catechete, che sono al servizio di una parrocchia, di un'associazione di posizione e

parrocchie, della Chiesa cantonale o di un'istituzione ad essa collegata, obbli-

sono membri di un capitolo di musica sacra o di un capitolo di catecheti. go di

parteci-

pazione

2. I membri che ricoprono una posizione con un'attività lavorativa complessiva

di almeno il 20% al servizio di una parrocchia, di un'associazione di parrocchie,

della Chiesa cantonale o di un'istituzione ad essa collegata, sono obbligati a

partecipare alle assemblee del capitolo.

Organi della Chiesa cantonale sono l’insieme degli aventi diritto di

voto, il Sinodo della Chiesa, il Consiglio della Chiesa e la Commissione

di ricorso.

1. 1. 24-123

53

181.10 Chiesa evangelico-riformata cantonale – Ordinamento della Chiesa

A. Insieme degli aventi diritto di voto

Funzione e

composizione

Iniziativa

Referendum

obbligatorio

Referendum

facoltativo

1. L'Assemblea dei votanti elegge nei collegi elettorali sinodali i

membri del Sinodo della Chiesa e decide sui progetti ad essa

sottoposti conformemente all'ordinamento ecclesiastico.

2. Essa è composta dai membri della Chiesa territoriale aventi diritto di voto.

1. Con un’iniziativa si può chiedere l’emanazione, l’abrogazione o

la modifica di disposizioni del Regolamento ecclesiastico.34

2. Le iniziative devono essere formulate sotto forma di progetto elaborato o

di proposta generica. Le iniziative per la revisione totale

del Regolamento ecclesiastico sono ammissibili solo sotto forma di proposta

generica.

3. Possono presentare un’iniziativa: 26

a. un terzo dei membri del Sinodo ecclesiastico,

b. sette parrocchie mediante decisione dell’assemblea parrocchiale

o del parlamento parrocchiale,

c. 1000 aventi diritto di voto.

Sono sottoposte a referendum obbligatorio

a. le revisioni totali dello statuto ecclesiastico,

b. le revisioni parziali dello statuto ecclesiastico che concernono le competenze dei

membri aventi diritto di voto.

Le iniziative e i referendum devono essere presentati al Consiglio ecclesiastico.

Per il resto, il diritto cantonale è applicabile per analogia.

B. Sinodo ecclesiastico

1. Il Sinodo della Chiesa esercita, in collaborazione con la funzione e la totalità degli aventi diritto di voto della Chiesa cantonale, il potere legislativo.

2. Esso è composto da 120 membri, nonché dai rappresentanti delle Comunità ecclesiastiche.

1 I distretti ecclesiastici e le comunità parrocchiali costituiscono i

collegi elettorali.

2 Il Sinodo della Chiesa può, su proposta del Consiglio della Chiesa,

suddividere singoli distretti in più collegi elettorali.

1 La ripartizione dei seggi nei circoli elettorali avviene in proporzione

alla popolazione residente evangelico-riformata, come ultima-

mente accertato dall'Ufficio di statistica del Cantone di Zurigo. A

ogni comunità ecclesiastica spetta un seggio, indipendentemente dal

numero dei membri.

2 Le disposizioni della legge sui diritti politici relative all'assegna-

zione dei seggi nell'elezione del Consiglio cantonale si applicano per

analogia.

3 Prima di ogni elezione generale, il Consiglio ecclesiastico stabilisce

la ripartizione dei seggi nei circoli elettorali.

I membri del Sinodo ecclesiastico prestano giuramento d'ufficio

dopo l'accettazione dell'elezione con le parole

«Giuro davanti a Dio di adempiere coscienziosamente i miei doveri

di membro del Sinodo ecclesiastico, di servire la Chiesa cantonale

nell'adempimento del suo mandato e di promuovere così la causa di

Gesù Cristo con tutte le mie forze e con l'aiuto di Dio.»

I membri del Sinodo ecclesiastico confermano il giuramento d'ufficio

con le parole «Lo giuro».

Costituzione

La Sinodo della Chiesa si costituisce autonomamente. Si dà

un proprio regolamento.

Assemblee

La Sinodo si riunisce su invito della Presidente o del Presidente trimestralmente. Essa è inoltre convocata

a. su ordine della Presidente o del Presidente;

b. su richiesta di un terzo dei suoi membri;

c. su proposta del Consiglio della Chiesa.

Le deliberazioni sono pubbliche.

I membri del Consiglio della Chiesa, la Segretaria o il Segretario del Consiglio della Chiesa e la rappresentante o il rappresentante della Facoltà di Teologia dell'Università di Zurigo hanno voto consultivo e diritto di proposta nella Sinodo.

Compiti

a. Compiti generali

La Sinodo della Chiesa ha in particolare i seguenti compiti

a. Deliberare sulla traduzione della Bibbia, sulla liturgia e sul libro dei canti;

b. Emanare e modificare il Regolamento ecclesiastico e le deliberazioni

vincolanti per tutte le parrocchie;

c. Emanare e approvare ordinanze, qualora il Regolamento ecclesiastico

lo preveda;

56

Chiesa evangelica riformata del Cantone – Regolamento ecclesiastico

181.10

d. Prendere posizione in merito alla modifica di disposizioni della

Costituzione cantonale che riguardano la Chiesa cantonale e in merito a revisioni

della Legge sulla Chiesa10;

e. Prendere atto degli obiettivi di legislatura del Consiglio della Chiesa;

f. Deliberare sugli incarichi e compiti che riguardano l'intera Chiesa;

g. Trattare iniziative, mozioni, postulati, interpellanze, interrogazioni scritte, risoluzioni e petizioni;

h. Regolamentare le indennità dei membri della Sinodo della Chiesa,

del Consiglio della Chiesa, dei Consigli parrocchiali distrettuali e della Commissione

di ricorso;

i. Vigilare sulla gestione degli affari del Consiglio della Chiesa e della

Commissione di ricorso, nonché approvare le relazioni annuali;

j. Prendere posizione su questioni di natura teologica, ecclesiastica, etica e sociale attraverso dichiarazioni pubbliche;

k. Discutere e deliberare su ulteriori affari proposti dal Consiglio della Chiesa.

La Kirchensynode wählt

a.34 su mandato

1. la Presidente o il Presidente del Consiglio della Chiesa

e gli altri membri del Consiglio della Chiesa,

2. i membri della Commissione di ricorso,

3. i membri e i supplenti per il Sinodo della Chiesa Evangelica

Riformata Svizzera,

b. Finanze

c. Elezioni

b.

la Predicatrice o il Predicatore sinodale.

1. 1. 24-123

57

181.10

Chiesa Evangelica Riformata Cantonale – Regolamento ecclesiastico

C. Consiglio della Chiesa

Funzione e

Composizione

1 Dopo la loro elezione, i membri del Concilio

sinodale pronunciano il giuramento d'ufficio davanti al Sinodo della Chiesa o al suo Ufficio

con le parole

«Giuro davanti a Dio di adempiere coscienziosamente i miei doveri di membro del Concilio

sinodale, di servire la Chiesa cantonale riformata nell'adempimento della sua missione e di

promuovere così la causa di Gesù Cristo con tutte le mie forze e con l'aiuto di Dio.»

2 I membri del Concilio sinodale confermano il giuramento d'ufficio con

le parole «Lo giuro».

58

Chiesa evangelica riformata del Canton – Regolamento ecclesiastico

181.10

1 Il Consiglio ecclesiastico si costituisce da sé, con l'eccezione della costituzione del Presidente o della Presidente.

2 La Segretaria o il Segretario del Consiglio ecclesiastico partecipa alle sedute del Consiglio ecclesiastico con voto consultivo e diritto di proposta.

3 Il Consiglio ecclesiastico si dà un proprio regolamento interno.

1 Competenze

del Consiglio

sinodale

a. Competenze

generali

Il Consiglio sinodale si occupa degli affari della Chiesa riformata cantonale, a meno che non sia competente un'altra autorità o un altro organo.

2 Al Consiglio sinodale spettano in particolare le seguenti competenze

a. pubblicazione della Bibbia di Zurigo, della Liturgia di Zurigo, nonché di inni e testi didattici ecclesiastici,

b. rappresentanza della Chiesa riformata cantonale verso l'esterno,

c. presentazione di proposte al Sinodo, espressione di pareri sui rapporti e sulle proposte delle commissioni sinodali, nonché esecuzione delle decisioni del Sinodo,

d. emanazione di ordinanze che non rientrano nella competenza del Sinodo,

e. elaborazione degli obiettivi della legislatura da sottoporre al Sinodo,

f. svolgimento delle competenze generali della Chiesa,

g. elezione della segretaria o del segretario del Consiglio sinodale per la durata del mandato,

h. raccomandazioni alle comunità parrocchiali per l'impiego di risorse personali e finanziarie nei settori d'azione ecclesiastici,

i. diritto di proposta per la nomina di membri del Ministero della Chiesa riformata cantonale a cappellani militari,

j. nomina di delegazioni e rappresentanze del Consiglio sinodale,

k. responsabilità del personale per i pastori e le pastore,

l. vigilanza sui distretti ecclesiastici, le loro autorità e i loro organi,

m. alta vigilanza sulle comunità parrocchiali, sulle unioni di comunità parrocchiali e sulle federazioni di comunità parrocchiali, sulle loro autorità e sui loro organi, nonché sugli uffici pastorali delle comunità e sui dipendenti delle comunità parrocchiali,

n. vigilanza sulle fondazioni ecclesiastiche autonome, costituite in virtù del Codice civile14 per la promozione di compiti della Chiesa riformata cantonale,

1. 1. 24-123

59

181.10 Chiesa riformata evangelica cantonale – Ordinamento ecclesiastico

o. espressione di pareri su questioni di natura teologica ed ecclesiastica, nonché etica e sociale, tramite dichiarazioni pubbliche,

p. valutazione dei ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle direzioni ecclesiastiche distrettuali e contro le decisioni su ricorsi delle direzioni ecclesiastiche distrettuali, qualora l'ulteriore ricorso alla Commissione dei ricorsi o al Tribunale amministrativo cantonale sia escluso.

b. Finanze

1 Il Consiglio sinodale presenta annualmente al Sinodo

un rapporto sull’attività della Chiesa cantonale e sottopone il rendi-

conto annuale. Il rapporto annuale è portato a conoscenza del pubbli-

co.

60

Chiesa evangelica riformata del Canton — Ordinamento ecclesiastico

181.10

2 Il Consiglio sinodale provvede, conformemente alla legge ecclesia-

stica¹º, alla presentazione di rapporti al Cantone, in particolare sull’uti-

lizzo dei contributi alle spese e dei proventi delle imposte ecclesia-

stiche delle persone giuridiche, nonché sull’efficacia dei programmi

di attività.

3 Esso informa il pubblico in merito alle questioni essenziali della

Chiesa cantonale.

1 Il Consiglio direttivo della Chiesa può, tramite il regolamento di

esercizio, delegare la gestione autonoma di determinati settori di

competenza ai suoi membri, alla segretaria o al segretario del

Consiglio direttivo della Chiesa.

2 Per determinati settori di competenza può nominare commissioni e

gruppi di lavoro per l'elaborazione di singole pratiche o avvalersi

dell'ausilio di esperti. Esso stabilisce incarichi e competenze.

1 Il Consiglio della Chiesa può dimettere dalla carica o sospendere

dalla carica, al massimo fino alla scadenza del loro mandato, i membri

degli organi di comunità e unioni di comunità parrocchiali, dei consigli

ecclesiastici distrettuali e dei direttivi dei capitoli ai sensi dell’art. 181

cpv. 2, qualora essi trascurino in modo grave i loro doveri ecclesiastici,

ufficiali o di autorità, violino in altro modo le disposizioni di legge o sia

stato avviato un procedimento penale nei loro confronti.26

2 Il Consiglio della Chiesa può sospendere dall’incarico o dal

servizio, alle stesse condizioni, parroche, parroci, dipendenti di comunità

e unioni di comunità parrocchiali, nonché altre persone con funzioni

ecclesiastiche.

3 Le misure cautelari sono disciplinate dalle disposizioni della

legge sulla procedura amministrativa e dell’ordinanza sul personale.

Funzione e

composizione

Costituzione

Giudiziale

D. Commissione di ricorso

1 La Commissione di ricorso tratta le controversie legali che le vengono deferite per decisione dall'ordinamento ecclesiastico.

2 Essa è composta da sei membri.

3 L'appartenenza alla Commissione di ricorso è incompatibile con qualsiasi altra carica e con qualsiasi impiego nella Chiesa cantonale.

1 La Commissione di ricorso si costituisce autonomamente.

2 Essa dirime le controversie in composizione di tre membri.

3 Essa si dà un regolamento interno e nomina il proprio segretariato.

1. La Commissione di ricorso è indipendente nella sua attività giurisdizionale e vincolata unicamente al diritto.

Competenza e compiti

2. Le decisioni della Commissione di ricorso possono essere annullate o modificate solo da un tribunale superiore conformemente alle disposizioni di legge.

a.

1. La procedura dinanzi alla Commissione di ricorso è disciplinata dalle

disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa concernenti la

procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo.

2. Il termine per la presentazione delle osservazioni nell'ambito di un ricorso

è di regola pari al termine di ricorso. In casi giustificati, tale termine

può essere prorogato.25

E. Ufficio del Mediatore34

1 L'Ombudsman è indipendente.

2 L'attività di Ombudsperson è incompatibile con ogni altra carica e

ogni impiego nella Chiesa regionale.

Indipendenza

1 La Sinodo ecclesiastica emana un'ordinanza finanziaria.

2 L'ordinanza finanziaria disciplina in particolare la contabilità

nonché il bilancio finanziario delle parrocchie e della Chiesa cantonale, la

perequazione finanziaria e i contributi per le costruzioni.

3 Il Consiglio ecclesiastico emana le disposizioni necessarie per l'attuazione

dell'ordinanza finanziaria.

Finanziamento

Aliquota fiscale

Perequazione finanziaria

Tenuta della

contabilità e

revisione dei

conti

Collette e

raccolte

1. Sezione: Finanze delle parrocchie

Le Parrocchie si finanziano tramite

a. proventi fiscali,

b. contributi del perequazione finanziaria,

c. contributi della Chiesa cantonale,

d. altri mezzi secondo il regolamento finanziario.

Le parrocchie stabiliscono la loro aliquota fiscale in modo tale che,

con un impiego economico dei mezzi, raggiungano un equilibrio finanziario a medio termine.

1. La perequazione finanziaria crea i presupposti affinché le Parrocchie possano adempiere il loro mandato secondo l'Ordinamento ecclesiastico.

2. Essa garantisce un'equilibrata imposizione fiscale tra le Parrocchie.

3. L'Ordinanza sulle finanze disciplina i dettagli.

1 Il Consiglio della Chiesa emana direttive per la contabilità e la revisione contabile nelle parrocchie.

2 Esso elabora il bilancio consolidato delle parrocchie e della Chiesa cantonale.

1 Le Amministrazioni parrocchiali riscuotono le collette secondo

l'ordinamento ecclesiastico.

2 Esse eseguono le collette e le raccolte ordinate dal Consiglio ecclesiastico.

Per il resto, decidono autonomamente sull'uso delle collette.

3 Tali fondi non possono essere utilizzati per spese che devono essere

coperte da imposte o altri mezzi.

64

Chiesa evangelica riformata del Cantone – Ordinamento ecclesiastico

Sezione 2: Finanze della Chiesa cantonale

La Chiesa cantonale si finanzia mediante

a. contributi delle parrocchie,

b. contributi del Cantone a copertura dei costi,

c. altri mezzi conformemente all'ordinanza finanziaria.

181.10

Finanziamento

1. I contributi delle parrocchie alla Chiesa nazionale I contributi

si calcolano in base

a. alle entrate dell'imposta ecclesiastica,

b. al moltiplicatore d'imposta della singola parrocchia,

c. all'aliquota contributiva fissata dal Sinodo della Chiesa.

2 L'ordinanza finanziaria11 disciplina la limitazione dell'aliquota

contributiva.26

3 Il Sinodo della Chiesa fissa l'aliquota contributiva in modo tale che,

con un impiego economico dei mezzi, si raggiunga un bilancio

finanziario della Chiesa nazionale equilibrato a medio termine.

a.

Uso dei Fondi

La Chiesa cantonale utilizza i suoi fondi per

a. contributi alle Parrocchie,

b. i salari dei pastori e delle pastore,

c. servizi, istituzioni e compiti della Chiesa cantonale,

d. le autorità e gli organi della Chiesa cantonale e dei Distretti ecclesiastici,

e. contributi alla Chiesa evangelica riformata in Svizzera, all'Opera di soccorso delle Chiese evangeliche svizzere HEKS e ad altre istituzioni e opere.

1. La Chiesa cantonale dispone di fondi per scopi ecclesiastici.

2. Il Consiglio ecclesiastico amministra e utilizza tali fondi conformemente alle relative disposizioni.

3. Sezione: Immobili nelle parrocchie

1. Nella chiesa si riunisce la comunità liturgica.

2. Il consiglio di amministrazione della parrocchia provvede affinché la chiesa sia aperta per la riflessione, la devozione e la preghiera.

1 La cura ecclesiastica può, nel rispetto del particolare carattere

della chiesa, consentirne l'utilizzo temporaneo per altri scopi.

2 L'utilizzo permanente di una chiesa per scopi diversi da quelli

ecclesiastici e l'alienazione di una chiesa necessitano dell'approva-

zione del Consiglio ecclesiastico. Quest'ultimo consulta le rispettive

comunità parrocchiali e le associazioni di comunità parrocchiali.

Il Grossmünster, il Fraumünster e la Chiesa di San Pietro a Zurigo sono a disposizione del Sinodo della Chiesa e del Consiglio della Chiesa gratuitamente per servizi divini ed eventi ecclesiastici.

1. Progetti di almeno una parrocchia, che deviazioni

superano le competenze della parrocchia stabilite nel Regolamento Ecclesiastico, le competenze della parrocchia dal

richiedono l'approvazione dell'assemblea parrocchiale o del parlamento parrocchiale e l'autorizzazione da parte del Regolamento Ecclesiastico

del Consiglio Ecclesiastico.26

2. Tali progetti devono essere limitati nel tempo. Il Consiglio Ecclesiastico accompagna

la loro attuazione.

3. La Commissione Parrocchiale presenta un rapporto al Consiglio

Ecclesiastico dopo la conclusione del progetto e quest'ultimo alla Sinodo Ecclesiastica.

1 Abrogazione dell'Ordinamento ecclesiastico del 2 luglio 1967 e delle sue modifiche successive.

2 Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste nel presente Ordinamento ecclesiastico, rimangono applicabili le disposizioni precedenti, le direttive e le deliberazioni del Sinodo della Chiesa cantonale e del Consiglio ecclesiastico. Sono riservate le disposizioni del presente Ordinamento ecclesiastico, nonché le deliberazioni divergenti del Sinodo della Chiesa cantonale e del Consiglio ecclesiastico.

1. Regolamenti parrocchiali, nonché ulteriori decreti e b. Disposizioni

e regolamenti delle parrocchie, delle federazioni di parrocchie e delle

comunità parrocchiali restano applicabili, a condizione che non siano in

contrasto con il presente ordinamento ecclesiastico e le sue disposizioni

di esecuzione.

2. Le parrocchie, le federazioni di parrocchie e le comunità

parrocchiali adeguano i loro regolamenti parrocchiali, statuti, decreti e

disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore del presente

ordinamento ecclesiastico.

Autorità e Organi restano in carica fino allo scadere del loro

mandato secondo il diritto previgente. Il Consiglio della Chiesa determina

il momento delle elezioni di rinnovo.

La fusione dei distretti ecclesiastici di Zurigo a sinistra della Sihl e

della Limmat e Zurigo a destra della Limmat ai sensi dell'Art. 180 di questo Rego- Capitoli diaconali

lamento ecclesiastico, nonché la riorganizzazione dei capitoli diaconali di Zurigo

Rapporto di lavoro di pastore e pastore ausiliario

**1 Pastore e pastore ausiliario, il cui mandato è terminato con l'entrata in vigore della legge ecclesiastica10, passano allo stato di rappresentanza ai sensi dell'Art. 121 di questo Regolamento ecclesiastico.**

**2 L'elezione di pastori e pastore per il nuovo mandato avviene alle urne secondo le disposizioni della legge sui diritti politici relative all'elezione di conferma. Il Consiglio ecclesiastico ne determina la data e ne regola i dettagli della procedura.**

**3 Il Consiglio ecclesiastico stabilisce l'inizio del nuovo mandato. Esso termina il 30 giugno 2016.**

**4 All'inizio di questo mandato, pastori e pastore sono assunti in istituzioni ai sensi dell'Art. 127 di questo Regolamento ecclesiastico.**

**Entrata in vigore**

1.1.24-123

67

181.10

Chiesa Evangelica Riformata Cantonale – Regolamento ecclesiastico

Questa Ordinanza ecclesiastica entra in vigore, dopo l'adozione da parte degli aventi diritto di voto e la pubblicazione ufficiale della decisione di approvazione del Consiglio di Stato², alla data stabilita dal Consiglio della Chiesa³.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 15 maggio 2018 (OS 73, 530)

I. I Consigli parrocchiali attuano l'Art. 91 cpv. 2 frase 2 entro un anno dall'entrata in vigore di questa modifica dell'Ordinanza ecclesiastica.

II. Il o la presidente del Convento pastorale e la rappresentanza del Convento pastorale nel Consiglio parrocchiale secondo l'Art. 114 cpv. 3 lett. b sono designati entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa modifica dell'Ordinanza ecclesiastica per il resto della durata del mandato 2016-2020 dei pastori e delle pastore.

III. Il regolamento di servizio pastorale secondo l'Art. 115 cpv. 1 e il regolamento interno secondo l'Art. 162 cpv. 5 devono essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore di questa modifica dell'Ordinanza ecclesiastica. Per il resto, per gli ordinamenti delle parrocchie, gli statuti, gli atti normativi e le disposizioni delle parrocchie, delle unioni di parrocchie e delle comunità parrocchiali si applica l'Art. 250.

IV. Gli Art. 116, 117, 120, 122 nonché 126 cpv. 1 e 2 sono applicabili per la prima volta, con riserva della cifra V, all'assegnazione delle posizioni e per la durata del mandato 2020-2024 dei pastori e delle pastore.

V. L'assegnazione dei posti pastorali secondo gli Art. 116 e 117 per la durata del mandato 2020-2024 dei pastori e delle pastore avviene come segue

a. Il quorum medio della Chiesa cantonale è di 1650 membri.

b. Le parrocchie che non contano più di 2000 membri dispongono nell'ufficio pastorale, in deroga all'Art. 117 cpv. 1, di

1. dall'80% di un posto per 901-1500 membri,

2. dal 100% di un posto per 1501-2000 membri.

c. Per ogni numero di membri pari alla metà del quorum medio della Chiesa cantonale, viene concesso il 5% di un posto.

68

Chiesa evangelico-riformata cantonale – Ordinanza ecclesiastica

181.10

VI. Il Sinodo della Chiesa adotta per la prima volta una decisione per la durata del mandato 2024-2028 dei pastori e delle pastore secondo l'Art. 116 cpv. 4 e 117 cpv. 2.

VII. Secondo le disposizioni dell'Ordinanza ecclesiastica nella versione del 17 marzo 2009 si regolano per il resto della durata del mandato 2016-2020 dei pastori e delle pastore

a. l'assegnazione dei posti pastorali (Art. 116 e 118),

b. il servizio aggiuntivo (Art. 117), purché non si verifichi in precedenza una vacanza nel relativo posto pastorale o questo non venga interrotto prima,

c. la suddivisione dei posti pastorali (Art. 120, 126 e 132 cpv. 3),

d. l'obbligo di residenza (Art. 122).

VIII. Alle fusioni di parrocchie pendenti al momento dell'entrata in vigore di questa modifica dell'Ordinanza ecclesiastica non sono applicabili

a. l'Art. 151a cpv. 2, se il contratto di fusione è già stato deliberato dagli aventi diritto di voto,

b. l'Art. 151a cpv. 3, se l'ordinamento della parrocchia fusa è già stato deliberato dagli aventi diritto di voto o dal parlamento parrocchiale.

IX. L'Art. 170 cpv. 2 è applicabile alle commissioni per l'elezione dei pastori che vengono istituite dopo l'entrata in vigore di questa modifica dell'Ordinanza ecclesiastica.

X. I Consigli parrocchiali distrettuali emanano, entro un anno dall'entrata in vigore di questa modifica dell'Ordinanza ecclesiastica, il regolamento interno secondo l'Art. 184 cpv. 4.

XI. I capitoli di musica sacra e i capitoli di catechetica si costituiscono il 1° gennaio 2020 per il resto della durata del mandato 2018-2022 dei Consigli parrocchiali.

XII. L'Art. 210 cpv. 3 è applicabile per la prima volta alla nuova elezione del Sinodo della Chiesa per la durata del mandato 2019-2023.

XIII. L'Art. 217 cpv. 3 lett. a-c ed e sono applicabili per la prima volta alla nuova elezione del Consiglio della Chiesa per la durata del mandato 2019-2023.

XIV. Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore di questa modifica dell'Ordinanza ecclesiastica non trovano applicazione l'Art. 228 cpv. 1 lett. c nonché i cpv. 3 e 4.

1. 1. 24-123

69

181.10 Chiesa evangelico-riformata cantonale – Ordinanza ecclesiastica

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 12 luglio 2022

(OS 78, 57)

I. Le comunità parrocchiali della Chiesa cantonale esistenti secondo l'Art. 177 cpv. 1 dell'Ordinanza ecclesiastica nella versione del 17 marzo 2009 sono considerate riconosciute.

II. La definizione dei capitoli secondo l'Art. 180 cpv. 2 può avvenire per la prima volta il 1° luglio 2024. Per il resto, il Consiglio della Chiesa regola i dettagli.

1 OS 64, 729.

2 Approvata dal Consiglio di Stato il 25 novembre 2009.

3 Entrata in vigore: 1° gennaio 2010.

4 ABI 2009, 1268.

5 LS 101.

6 LS 131.1.

7 LS 161.

8 LS 170.4.

9 LS 175.2.

10 LS 180.1.

11 LS 181.13.

12 LS 181.40.

13 LS 181.41.

14 SR 210.

15 SR 311.0.

16 Versione secondo B del 5 gennaio 2010 (OS 65, 516). In vigore dal 1° settembre 2010.

17 Versione secondo B del 26 novembre 2013 (OS 69, 598; ABI 2013-11-29). In vigore dal 1° gennaio 2015.

18 Versione secondo B del 25 marzo 2014 (OS 69, 600; ABI 2014-03-28). In vigore dal 1° gennaio 2015.

19 Versione secondo B del 24 novembre 2015 (OS 71, 107; ABI 2015-11-27). In vigore dal 1° aprile 2016.

20 Versione secondo B del 13 giugno 2017 (OS 72, 576; ABI 2017-06-16). In vigore dal 1° gennaio 2018.

70

Chiesa evangelico-riformata cantonale – Ordinanza ecclesiastica

181.10

21 Versione secondo B del 13 giugno 2017 (OS 72, 576; ABI 2017-06-16). In vigore dal 1° luglio 2018.

22 Versione secondo B del 28 novembre 2017 (OS 73, 168; ABI 2017-12-01). In vigore dal 1° luglio 2018.

23 Versione secondo B dell'8 maggio 2018 (OS 73, 327; ABI 2018-05-18). In vigore dal 1° gennaio 2019.

24 Versione secondo B del 16 gennaio 2018 (OS 73, 447; ABI 2018-01-26). In vigore dal 1° gennaio 2019.

25 Inserito da B del 15 maggio 2018 (OS 73, 530; ABI 2018-06-01). In vigore dal 1° gennaio 2019.

26 Versione secondo B del 15 maggio 2018 (OS 73, 530; ABI 2018-06-01). In vigore dal 1° gennaio 2019.

27 Abrogato da B del 15 maggio 2018 (OS 73, 530; ABI 2018-06-01). In vigore dal 1° gennaio 2019.

28 Versione secondo B del 26 marzo 2019 (OS 74, 482; ABI 2019-03-29). In vigore dal 1° gennaio 2020.

29 Versione secondo B del 29 giugno 2021 (OS 76, 464; ABI 2021-07-02). In vigore dal 1° gennaio 2022.

30 Versione secondo B del 28 settembre 2021 (OS 76, 546; ABI 2021-11-19). In vigore dal 1° gennaio 2022.

31 Versione secondo B del 29 marzo 2022 (OS 77, 261; ABI 2022-04-01). In vigore dal 1° luglio 2022.

32 Versione secondo B del 27 settembre 2022 (OS 77, 555; ABI 2022-09-30). In vigore dal 1° gennaio 2023.

33 Inserito da B del 12 luglio 2022 (OS 78, 57; ABI 2022-07-15). In vigore dal 1° marzo 2023.

34 Versione secondo B del 12 luglio 2022 (OS 78, 57; ABI 2022-07-15). In vigore dal 1° marzo 2023.

35 Abrogato da B del 12 luglio 2022 (OS 78, 57; ABI 2022-07-15). In vigore dal 1° marzo 2023.

36 Inserito da B del 27 giugno 2023 (OS 78, 417; ABI 2023-06-30). In vigore dal 1° gennaio 2024.

37 Versione secondo B del 27 giugno 2023 (OS 78, 417; ABI 2023-06-30). In vigore dal 1° gennaio 2024.

1. 1. 24-123

71

181.10

Chiesa evangelico-riformata cantonale – Ordinanza ecclesiastica

Allegato

Elenco delle parrocchie e comunità parrocchiali evangelico-riformate

Distretto di Zurigo24

Zurigo

Zurigo Hirzenbach

Zurigo Witikon

Distretto di Affoltern

Kappel a. A.

Knonau

Knonauer Amt29

Obfelden

Stallikon-Wettswil

Distretto di Horgen 28

Horgen 20

Kilchberg

Oberrieden

Richterswil

Rüschlikon

Sihltal

Schönenberg-Hütten20

Thalwil

Wädenswil

Distretto di Meilen

Erlenbach

Herrliberg

Küsnacht

Männedorf

Meilen

Oetwil a. S.

Stäfa-Hombrechtikon 30

Uetikon a. S.

Zollikon-Zumikon 32

Distretto di Hinwil

Bäretswil

Bubikon

Dürnten

Fischenthal

Gossau

Grüningen

Hinwil

Rüti

Seegräben

Wald

Wetzikon

Distretto di Uster37

Brüttiseller Kreuz36

Dübendorf-

Schwerzenbach 21

Egg

Fällanden

Greifensee

Maur

Mönchaltorf

Uster

Volketswil

72

Chiesa evangelico-riformata cantonale – Ordinanza ecclesiastica

181.10

Distretto di Pfäffikon

Bauma-Sternenberg14

Illnau-Effretikon31

Fehraltorf

Pfäffikon

Weisslingen

Hittnau

Russikon

Wildberg

Distretto di Winterthur28

Dägerlen

Sitzberg

Winterthur Seen

Dättlikon-Pfungen32

Turbenthal-Wila23

Winterthur Töss

Eulachtal

Wiesendangen

Winterthur Veltheim

Hettlingen

Winterthur Stadt

Winterthur Wülflingen

Neftenbach

Winterthur Mattenbach

Zell

Seuzach-Thurtal

Oberwinterthur

Distretto di Andelfingen28

Andelfingen

Flaachtal 15

Stammheim

Dorf

Henggart

Weinland Mitte29

Feuerthalen

Laufen

Distretto di Bülach 28, 37

Breite 29

Kloten

Wil-Hüntwangen-Wasterkingen

Bülach

Opfikon

Eglisau

Rafz

Embrach-Oberembrach-

Rorbas-Freienstein-

Lufingen

Teufen

Glattfelden

Wallisellen

Distretto di Dielsdorf

Dielsdorf

Otelfingen-Boppelsen-

Furttal22

Hüttikon

Niederhasli-Niederglatt

Regensberg

Oberglatt

Rümlang

Stadlerberg22

Steinmaur-Neerach

Wehntal15

Weiach

1. 1. 24-123

73

181.10

Chiesa evangelico-riformata cantonale – Ordinanza ecclesiastica

Distretto di Dietikon24

Birmensdorf-Aesch

Dietikon

Schlieren

Uitikon

Urdorf

Weiningen

Comunità parrocchiali

Eglise évangélique réformée zurichoise de langue française

Chiesa Evangelica di Lingua Italiana di Zurigo

Iglesia Evangélica Hispana del Cantón de Zúrich

74

1. Diritto di voto ed eleggibilità in relazione agli affari della

Comunità parrocchiale, del Distretto ecclesiastico e della Chiesa cantonale

ha chi

a. è membro della Chiesa cantonale,

b. ha domicilio politico nel comune interessato,

c. possiede la cittadinanza svizzera o un permesso di soggiorno per

stranieri di tipo B, C o Ci e

d. ha compiuto il 16° anno di età.

4

Chiesa Evangelica Riformata Cantonale – Regolamento ecclesiastico 181.10

2. Eleggibile nelle autorità e negli organi della Comunità parrocchiale, del

Distretto ecclesiastico e della Chiesa cantonale è chi

a. è membro della Chiesa cantonale,

b. se necessario, ha domicilio politico nel comune interessato,

c. possiede la cittadinanza svizzera o un permesso di soggiorno per

stranieri di tipo B, C o Ci,

d. ha compiuto il 18° anno di età e

e. soddisfa gli ulteriori requisiti previsti dal Regolamento ecclesiastico.

3. Le Comunità parrocchiali fanno tenere il registro delle persone aventi

diritto di voto ed eleggibili dai Comuni politici.

1 La **trattazione e la divulgazione di informazioni, dati personali e dati personali sensibili** sono rette dal diritto cantonale.

2 Le autorità e gli organi delle parrocchie, dei distretti ecclesiastici e della Chiesa cantonale, nonché i pastori, le pastore e i dipendenti, fatto salvo l'apposizione di blocchi individuali e nel rispetto del segreto d'ufficio, sono autorizzati a trattare e divulgare tra loro informazioni, dati personali e dati personali sensibili per l'adempimento dei compiti ecclesiastici.

3 Il capoverso 2 si applica parimenti alla collaborazione con

a. gli altri enti ecclesiastici cantonali nonché le loro parrocchie e gli uffici pastorali;

b. il Cantone, i comuni politici e i comuni scolastici;

c. le Chiese membro della Chiesa evangelica riformata in Svizzera CERF34 nonché le loro parrocchie e gli uffici pastorali.

4 Il Consiglio sinodale disciplina i dettagli in un'ordinanza. Può emanare tale ordinanza congiuntamente con gli altri enti ecclesiastici cantonali.

Responsabilità civile

1 La Cancelleria parrocchiale comunica al Consiglio Non-appartenenza

parrocchiale le dichiarazioni di non-appartenenza e le e dimissioni

dimissioni, indicandone i motivi. Il Consiglio parrocchiale

disciplina i dettagli.

2 Essa comunica le dichiarazioni di non-appartenenza e le dimissioni

entro dieci giorni lavorativi dall’entrata in vigore della decisione,

al Comune politico per l’aggiornamento dei suoi registri.

1 Le azioni e i servizi ecclesiastici sono aperti, nel quadro dell'Ordinamento

ecclesiastico, a tutti i membri della Chiesa cantonale.

2 Se le azioni e i servizi ecclesiastici vengono svolti da pastori, pastore e

dipendenti al servizio della Chiesa cantonale o delle sue parrocchie, essi

sono, nel consueto quadro, gratuiti per i membri della Chiesa cantonale.

3 In casi motivati da ragioni pastorali, azioni e servizi ecclesiastici possono

essere erogati anche nei confronti di persone che non sono membri della

Chiesa cantonale.

Significato

1. Sezione: Annuncio e culto

A. Fondamenti

1 Il battesimo ha luogo durante una funzione religiosa della comunità. Luogo

La comunità, con la sua presenza, attesta la propria corresponsabilità

per la vita dei battezzati e li include nella sua intercessione.

2 La pastora o il pastore possono celebrare il battesimo, in casi

fondati, al di fuori della funzione religiosa della comunità.

3 Se un battesimo non avviene nella parrocchia di residenza della

persona battezzata, ciò deve essere comunicato all'ufficio parrocchiale di residenza.

1 Le parrocchie sono responsabili dell'agire diaconale sul

territorio e nella collaborazione sovraparrocchiale. Esse si orien-

tano in base alle esigenze locali e regionali nonché alle decisioni

del Sinodo della Chiesa. Il Consiglio della Chiesa sostiene le pa-

rrocchie nello svolgimento dei loro compiti diaconali.

2 La Chiesa cantonale compartecipa agli oneri di compiti regionali

e dell'intera Chiesa e promuove progetti e opere corrispondenti.

3 La Chiesa cantonale e le parrocchie possono svolgere compiti dia-

conali in collaborazione ecumenica e in partenariato con uffici

e istituzioni specializzate statali o privati.

4 La Chiesa cantonale e le parrocchie si impegnano per compiti e

progetti di diaconia a livello mondiale, in particolare in collabo-

razione con l'Opera di soccorso delle Chiese evangeliche della Sviz-

zera EPER e con mission 21.

Mandato

Luoghi

C. Pastorale

1 La cura pastorale come attitudine fondamentale si esprime

in particolare nel culto divino, nell'azione diaconale e nell'attività formativa.

2 Luoghi di presenza pastorale sono

a. le comunità parrocchiali con i loro uffici pastorali, i dipendenti e i

volontari,

b. gli uffici pastorali in istituzioni, gli uffici pastorali con gestione mista

nonché gli uffici pastorali e i centri di consulenza dei Servizi

Ecclesiali Generali,

c. altre istituzioni e opere sostenute dalla Chiesa Cantonale.

16

Chiesa evangelica riformata cantonale – Ordinamento ecclesiale

Sezione 3: Formazione e spiritualità

A. Principi fondamentali

181.10

La Chiesa evangelisch-reformierte des Kantons Zürich gestisce nel Convento di Kappel una casa di formazione e di accoglienza per convegni e, in connessione a ciò, un'attività di ristorazione e alberghiera.

Case di formazione

E. Editoria

1 Sind im Pfarramt einer Kirchgemeinde mehrere Pfar-

rerinnen und Pfarrer tätig, so bilden sie den Pfarrkonvent.

2 Der Pfarrkonvent verantwortet den Aufbau der Gemeinde in theo-

logischer Hinsicht. Er ist Ort der Aussprache, des Austausches und der

Koordination.

3 Der Pfarrkonvent bestimmt aus seiner Mitte auf bestimmte Dauer

a. die Vorsitzende oder den Vorsitzenden,

b. die weiteren Pfarrerinnen und Pfarrer, die neben der oder dem

Vorsitzenden an den Sitzungen der Kirchenpflege teilnehmen.

4 Sind in einem Pfarramt mehr als vier Pfarrerinnen und Pfarrer

tätig, so kann die Kirchgemeindeordnung die Zahl der Pfarrerinnen

und Pfarrer gemäss Abs. 3 auf vier beschränken.

5 Die oder der Vorsitzende des Pfarrkonventes ist in erster Linie

verantwortlich für die Zusammenarbeit mit der Kirchenpflege und

dem Gemeindekonvent.

***

**1 Il Convento dei Parroci**

1 Se nell'ufficio parrocchiale di una comunità ecclesiastica sono

attive più pastore o parroci, essi costituiscono il Convento dei Parroci.

2 Il Convento dei Parroci è responsabile dello sviluppo della comunità

sotto l'aspetto teologico. Esso è luogo di discussione, scambio e

coordinamento.

3 Il Convento dei Parroci nomina tra i suoi membri per una determinata durata

a. il presidente o la presidente,

b. le altre pastore e parroci che, oltre al presidente o alla presidente,

partecipano alle riunioni della commissione ecclesiastica.

4 Se in un ufficio parrocchiale sono attivi più di quattro pastore e parroci,

lo statuto della comunità ecclesiastica può limitare a quattro il numero

delle pastore e dei parroci secondo il cpv. 3.

5 Il presidente o la presidente del Convento dei Parroci è in primo luogo

responsabile della collaborazione con la commissione ecclesiastica e

il Convento della Comunità.

1 Nelle parrocchie con un convento dei parroci, questo elabora entro sei mesi dall'ultima elezione, conformemente all'art. 125, un regolamento del servizio pastorale e lo sottopone alla Commissione ecclesiastica per l'approvazione.

2 Il regolamento del servizio pastorale ha in particolare lo scopo di ripartire il lavoro delle pastore e dei pastori tra di essi, pur mantenendo la coesione complessiva della parrocchia.

Collaborazione

a. Convento dei parroci

b. Regolamento del servizio pastorale

26

Chiesa Evangelica Riformata Cantonale – Regolamento ecclesiastico

181.10

Assegnazione delle posizioni

1 Ogni parrocchia dispone di un ufficio pastorale.

2 I percentili di posto di lavoro complessivamente disponibili per gli a. Basi

uffici pastorali nelle parrocchie sono calcolati sulla base del quorum

medio della Chiesa cantonale.

3 Il quorum medio della Chiesa cantonale corrisponde al numero di

membri della Chiesa cantonale per 100 percentili di posto di lavoro in

un ufficio pastorale. Esso ammonta a un minimo di 1500 e un massimo

di 1800 membri per 100 percentili di posto di lavoro.

4 Il Sinodo della Chiesa fissa il quorum medio della Chiesa cantonale

rispettivamente per la durata del mandato dei pastori e delle pastore.

1 Le comunità parrocchiali dispongono, nell'ambito del ministero pastorale, di 10 punti percentuali di posto di lavoro per ogni 200 membri, ma almeno di 50 punti percentuali di posto di lavoro.

2 Le comunità parrocchiali che contano più di 2000 membri dispongono, nell'ambito del ministero pastorale, di punti percentuali di posto di lavoro aggiuntivi. Questi vengono concessi per un numero di membri pari alla metà del quorum medio della Chiesa cantonale. La Sinodo della Chiesa stabilisce l'ammontare dei punti percentuali di posto di lavoro per un numero di membri pari alla metà del quorum medio della Chiesa cantonale, di volta in volta per la durata del mandato dei pastori e delle pastore.

3 I punti percentuali di posto di lavoro conformemente ai cpv. 1 e 2 vengono sommati e arrotondati al 10%.

4 Il Consiglio della Chiesa può, nell'ambito del credito approvato dalla Sinodo della Chiesa, assegnare alle comunità parrocchiali, a tempo determinato o per la durata del mandato, ulteriori punti percentuali di posto di lavoro nell'ambito del ministero pastorale, in particolare per promuovere lo sviluppo di una comunità orientata ai progetti, per tenere conto di particolari circostanze nell'attività pastorale e per evitare casi di rigore. Il Consiglio della Chiesa disciplina i dettagli in un'ordinanza.

b. Percentuali di posti di lavoro delle comunità parrocchiali

1. **1 Ripartizione delle percentuali di posto da parte delle parrocchie**

Ogni parrocchia ripartisce le percentuali di posto assegnatele ai sensi dell'Art. 117 in modo tale che il carico di lavoro delle pastore e dei pastori ammonti di regola almeno al 30% ciascuno.

1. 1. 24-123

27

181.10 Chiesa evangelica riformata del Cantone – Regolamento ecclesiastico

2. Le parrocchie tengono conto, nella ripartizione ai sensi del comma 1, in particolare di

a. il contesto complessivo della parrocchia,

b. l'assunzione della responsabilità generale per la parrocchia da parte del ministero pastorale,

c. l'adempimento del mandato e degli obblighi d'ufficio ai sensi degli Artt. 112 e 113 da parte del ministero pastorale,

d. per quanto opportuno e possibile, le circostanze professionali, personali e familiari delle pastore e dei pastori.

3. Il Consiglio ecclesiastico disciplina i dettagli in un'ordinanza.

1. Almeno un pastore o una pastora eletti risiede nella parrocchia.

2. Le parrocchie possono, tramite il regolamento parrocchiale, obbligare

ulteriori pastori e pastore elette a risiedere nella parrocchia.

3. Le eccezioni all'obbligo di residenza secondo i capoversi 1 e 2 sono

autorizzate dal Consiglio della Chiesa.

4. I pastori e le pastore soggetti all'obbligo di residenza secondo i capoversi

1 e 2 risiedono in una canonica o in un appartamento parrocchiale. Le

eccezioni sono autorizzate dal Consiglio di amministrazione parrocchiale.

D. Ministero pastorale nelle istituzioni

1 La **elezione di conferma** delle **ministre e dei ministri** di culto nelle **parrocchie di conferma** avviene tramite scrutinio, a meno che non si verifichi un'elezione tacita.

2 Nelle **comunità parrocchiali**, l'elezione in **assemblea parrocchiale** sostituisce l'elezione tramite scrutinio.

3 Il Consiglio ecclesiastico disciplina la procedura in un'ordinanza.

1 Nelle parrocchie che dispongono di un posto con meno del 60 per cento

delle ore di servizio, l'elezione del pastore o della pastora avviene per la

totalità delle ore di servizio spettanti alla parrocchia ai sensi dell'art. 117

cpv. 1 e 2.

2 Almeno un pastore o una pastora eletti della parrocchia ricopre un

incarico con un monte ore di servizio di almeno

a. 60%, se la parrocchia dispone nel ministero pastorale di più del 60 e

al massimo del 180 per cento delle ore di servizio,

b. 80%, se la parrocchia dispone nel ministero pastorale di più del 180

per cento delle ore di servizio.

3 Per il resto, pastore o pastora possono essere eletti solo se il loro monte

ore di servizio nella parrocchia ammonta ad almeno il 30%.

Der Kirchenrat stellt die Pfarrerinnen und Pfarrer in Pfarrstellen

Institutionen und weiteren Diensten sowie die Stellvertreterinnen und

Stellvertreter an.

Il Consiglio ecclesiastico nomina i pastori e le pastore nelle posizioni parrocchiali,

nelle istituzioni e in altri servizi, nonché i loro sostituti e

le loro sostituzioni.

**La capacità di elezione per il ministero pastorale è posseduta da chi**

a. in conformità con il Concordato concernente la formazione comune

dei pastori e delle pastore evangelici riformati e la loro

ammissione al servizio ecclesiastico13, ha ricevuto il certificato di

idoneità all'elezione ed è stato ordinato; oppure

**in Istituzioni e ulteriori Servizi, Sostituzioni Idoneità all'elezione**

1. 1. 24-123

29

181.10 Chiesa evangelica riformata del Cantone – Regolamento ecclesiastico

**Eleggibilità**

a. Concessione

b. Perdita

c. Riabilitazione

**Dimissioni e licenziamento**

b. è stato dichiarato idoneo all'elezione dal Consiglio ecclesiastico, dopo

aver superato il colloquio e aver soddisfatto gli ulteriori requisiti

determinati dal Consiglio ecclesiastico, illimitatamente per tutti i ministeri

o incarichi pastorali della Chiesa cantonale o limitatamente per ministeri o

incarichi pastorali specificamente circoscritti, ai sensi dell'Art. 113 cpv. 1.

1 L'eleggibilità è un requisito per l'elezione a un ufficio

pastorale della Chiesa cantonale e per l'assunzione in un servizio pastorale

della Chiesa cantonale. Essa deve essere concessa dal Consiglio ecclesiastico

prima di ogni elezione o assunzione. Il Consiglio ecclesiastico disciplina le eccezioni.

2 L'eleggibilità presuppone la capacità di eleggere e l'idoneità personale

necessaria per la direzione dell'ufficio pastorale.

3 Se teologhe e teologi ordinati rimangono per più di otto anni

al di fuori del servizio ecclesiastico, il Consiglio ecclesiastico, ai fini dell'accertamento

dell'eleggibilità, verifica se la competenza professionale e personale

sia ancora presente. Esso adotta le disposizioni necessarie a tal fine.

1 Qualora nei confronti di una pastora o di un pastore, in base alle

disposizioni del Codice penale svizzero15, sia stato pronunciato un

divieto di esercizio dell’attività, la rieleggibilità non può essere concessa

prima della scadenza della durata di tale divieto.

2 Il Consiglio sinodale adotta le necessarie disposizioni prima di

riconcedere la rieleggibilità.

F. Scioglimento dal vincolo di servizio

1. Pastore o pastora eletta che desideri dimettersi, chiede al Consiglio ecclesiastico di essere dispensato o dispensata dall'ufficio.

Quest'ultimo decide la data delle dimissioni.

30

Chiesa evangelica riformata del Cantone – Regolamento ecclesiastico

181.10

2. Il Consiglio ecclesiastico dispensa pastore o pastora eletta alla fine del mese in cui compie l'età che dà diritto, per gli uomini, a una rendita di vecchiaia dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti.

Il Consiglio della Chiesa può revocare pastori e pastore elette e eletti,

che si siano rivelati incapaci o indegni di proseguire il loro ministero

o il cui comportamento sia causa di gravi disfunzioni nella parrocchia.

3° Sezione: Servizi parrocchiali

1. La nomina è l'assunzione nel servizio musicale della chiesa, Nomina e Inserimento

diaconale o catechetico. Essa avviene ad opera di un membro

del Consiglio della Chiesa.

2. Il Consiglio della Chiesa disciplina i requisiti e la forma della nomina.

3. L'inserimento nel servizio di una parrocchia avviene nel quadro di un

culto divino ad opera di un membro del Consiglio parrocchiale.

4. Ulteriori dipendenti sono presentati alla comunità nel quadro di un

culto divino.

1 I Servizi della Chiesa cantonale sono a disposizione della Chiesa cantonale nel suo complesso. Il Consiglio della Chiesa ne disciplina i compiti, l'organizzazione e le competenze e ne determina la direzione.

2 I Servizi della Chiesa nel suo complesso assumono compiti che si presentano alla Chiesa cantonale nella sua totalità.

3 Essi forniscono, nell'ambito del loro mandato, prestazioni a favore delle comunità parrocchiali e di progetti e compiti regionali, in particolare per le autorità e gli uffici ecclesiastici, i pastori e le pastore, nonché il personale dipendente e i volontari. Mettono a disposizione servizi di consulenza e modelli di corsi, offrono formazioni e perfezionamenti e svolgono attività di base. Possono assumere ulteriori compiti per le comunità parrocchiali a fronte di un'indennità.

32

Chiesa evangelico-riformata cantonale – Ordinamento ecclesiastico 181.10

4 La Chiesa cantonale può partecipare a una persona giuridica o fondarne una per l'adempimento dei compiti ai sensi del capoverso 3.

Parte 4: Struttura e organizzazione

Sezione 1: Fondamenti

¹ Organi della parrocchia sono

a. l’insieme degli aventi diritto di voto,

b. l’assemblea parrocchiale o al suo posto il parlamento parrocchiale,

c. la commissione parrocchiale (o "consiglio di chiesa"),

d. la commissione di revisione dei conti.

² Gli aventi diritto di voto esercitano i loro diritti nell’assemblea parrocchiale e alle urne.

³ Per l’iniziativa e il referendum nelle parrocchie e nelle unioni di parrocchie si applicano, per analogia, le disposizioni della legge sui diritti politici concernenti le iniziative e i referendum nei comuni e nei consorzi.

Principio

dell’attribuzione

1 Le Comunità parrocchiali regolano la propria organizzazione e la

competenza dei propri organi nell'ambito del diritto superiore mediante

un regolamento della Comunità parrocchiale.

1. 1. 24-123

35

181.10 Chiesa evangelica riformata nazionale – Regolamento ecclesiastico

2 L'adozione e le modifiche del regolamento della Comunità parrocchiale

sono decise dagli aventi diritto di voto alle urne, a meno che

a. il regolamento della Comunità parrocchiale non preveda la votazione

nell'assemblea della Comunità parrocchiale,

b. nelle Comunità parrocchiali con un parlamento della Comunità

parrocchiale, quest'ultimo non decida con riserva di referendum

facoltativo.

3 Il regolamento della Comunità parrocchiale è soggetto all'approvazione

del Consiglio ecclesiastico. Questa viene concessa se il regolamento

della Comunità parrocchiale è conforme al diritto superiore.

L'approvazione è condizione per l'entrata in vigore del regolamento

della Comunità parrocchiale.

1 La Chiesa cantonale e le parrocchie promuovono diverse forme di vita ecclesiale. Esse sostengono le iniziative corrispondenti dei membri, nonché di opere e comunità legate alla Chiesa cantonale, e mettono a disposizione a tal fine risorse in misura adeguata.

**2 Nel quadro del mandato della Chiesa cantonale, esse prestano particolare attenzione agli aspetti del mondo della vita e si adoperano per integrarli nell'insieme delle parrocchie e della Chiesa cantonale.**

**3 Il Consiglio della Chiesa può emanare disposizioni.**

1 Alla Riunione della Comunità Parrocchiale competono in

particolare

a. Presa d'atto del rapporto annuale del Consiglio Ecclesiastico e di-

scussione sullo stato della vita ecclesiastica,

b. Approvazione del rendiconto annuale,

c. Fissazione del budget e dell'aliquota fiscale,

36

Chiesa evangelico-riformata del Cantone – Regolamento ecclesiastico

181.10

d. Elezione dei membri aggiuntivi nonché della presidente o del pre-

sidente della commissione per la nomina del parroco,

e. Affari delle autorità superiori che le vengono sottoposti dal Con-

siglio Ecclesiastico,

f. Assunzione di nuovi compiti comunitari e determinazione degli or-

gani competenti,

g. ulteriori affari riservati ad essa dal Regolamento della Comunità

Parrocchiale o da una decisione della Comunità Parrocchiale, o pre-

sentati dal Consiglio Ecclesiastico.

2 Nella misura in cui una votazione alle urne non sia esclusa, un

terzo degli aventi diritto di voto presenti alla Riunione della Comunità

Parrocchiale può richiedere che una decisione venga successivamente

sottoposta a votazione alle urne.

1. 1. 24-123

39

181.10

Chiesa evangelica riformata del Cantone – Regolamento ecclesiastico

1 Gli aventi diritto di voto della Parrocchia eleggono i membri e la

Presidente o il Presidente della Chiesa parrocchiale tramite votazione

alle urne, a meno che il Regolamento parrocchiale non preveda l’elezione

nell’Assemblea parrocchiale.

2 In caso di elezioni per il rinnovo, l’elezione tacita è esclusa.

3 Il Regolamento parrocchiale può rinunciare alla residenza politica

nella Parrocchia per i membri della Chiesa parrocchiale.

4 Una persona può far parte contemporaneamente di un solo Consiglio

ecclesiastico.

5 L’elezione del Consiglio ecclesiastico si regola

a. in caso di elezione alle urne, secondo le disposizioni della Legge

sui diritti politici in merito alle elezioni a maggioranza alle urne;

b. in caso di elezione da parte dell’Assemblea parrocchiale, secondo le

disposizioni della Legge sui comuni e del Regolamento ecclesiastico.

1 La Direzione ecclesiastica si costituisce da sé, a eccezione della

Presidente o del Presidente. Essa assegna i settori di attività ai singoli

membri.

2 Alle sedute della Direzione ecclesiastica partecipano con voto consultivo

e diritto di proposta

a. in una parrocchia senza convento dei pastori la pastora o il

pastore,

b. in una parrocchia con convento dei pastori la o il Presidente e l'altra

rappresentanza del convento dei pastori secondo

**1 Il Consiglio di Chiesa adempie ai suoi compiti sulla base del Vangelo, con riguardo all'intera comunità parrocchiale e alla Chiesa regionale.**

Chiesa evangelica riformata regionale – Ordinamento ecclesiastico 181.10

2 Svolge i compiti che le sono attribuiti dal diritto sovraordinato e dall'ordinamento della comunità parrocchiale e che non sono assegnati a nessun'altra autorità o a nessun altro organo, segnatamente

a. Rappresentanza della comunità parrocchiale verso l'esterno;

b. Definizione dell'organizzazione della comunità parrocchiale, fatto salvo la competenza dell'assemblea della comunità parrocchiale o del parlamento della comunità parrocchiale, nonché dei votanti alle urne;

c. Adozione di decisioni sugli obiettivi di legislatura e sui settori di attività prioritari;

d. Adozione di decisioni sulle assunzioni;

e. Gestione del personale;

f. Approvazione del budget e del conto annuale da sottoporre all'assemblea della comunità parrocchiale o al parlamento della comunità parrocchiale;

g. Emanazione e aggiornamento del piano finanziario e del piano degli effettivi;

h. Decisioni su donazioni e sull'utilizzo delle collette;

i. Manutenzione e amministrazione di chiese, centri comunitari parrocchiali, case parrocchiali e altre proprietà immobiliari;

j. Partecipazione ai compiti liturgici e alla vita della comunità parrocchiale.

3 Il Consiglio di Chiesa rappresenta le istanze delle opere di assistenza e delle missioni evangeliche nella comunità parrocchiale. È corresponsabile per la cura e la promozione delle relazioni nell'ecumenismo e con altre comunità religiose.

4 L'attribuzione dei compiti a membri e comitati del Consiglio di Chiesa, a commissioni, nonché a ministri di culto e a dipendenti è disciplinata dalla legge comunale6.

1 I membri aventi diritto di voto della Parrocchia eleggono i membri e la o il Presidente della Commissione di revisione dei conti nell'Assemblea parrocchiale, a meno che lo Statuto parrocchiale non preveda l'elezione alle urne.

2 Nelle Parrocchie con un Parlamento parrocchiale, questo elegge i membri al suo interno.

3 L'elezione della Commissione di revisione dei conti si disciplina

a. in caso di elezione alle urne, dalle disposizioni della Legge sui diritti politici relative alle elezioni a maggioranza alle urne,

b. in caso di elezione da parte dell'Assemblea parrocchiale, dalle disposizioni della Legge sui comuni e dell'Ordinamento ecclesiastico.

1 La Commissione di revisione dei conti svolge i compiti,

che le sono assegnati dalla legge sui comuni, e quelli previsti dal

regolamento finanziario11.

2...35

42

Chiesa evangelica riformata del Cantone – Regolamento ecclesiastico

181.10

F.26 Commissione per l'elezione del pastore, commissioni e gruppi di lavoro

1 La Parrocchia nomina una commissione per l'elezione del parroco per la Commissione

preparazione di un'elezione parrocchiale. Questa sottopone al Consiglio

parrocchiale, a beneficio degli aventi diritto di voto della Parrocchia, una

proposta di candidatura.

2 La commissione per l'elezione del parroco è composta dai membri del

Consiglio parrocchiale e dai membri scelti dall'Assemblea parrocchiale o

dal Parlamento parrocchiale. Il Consiglio parrocchiale può designare

una rappresentanza tra i suoi membri, che esercita le funzioni del

Consiglio parrocchiale nella commissione per l'elezione del parroco.

3 L'Assemblea parrocchiale o il Parlamento parrocchiale determina

il numero dei membri aggiuntivi e la o il presidente della commissione

per l'elezione del parroco. Il numero dei membri aggiuntivi non può

superare il numero totale dei membri del Consiglio parrocchiale.

4 I pastori e le pastore che esercitano un'attività pastorale in una

Parrocchia, nonché i dipendenti di una Parrocchia, non sono eleggibili

nella commissione per l'elezione del parroco di questa Parrocchia.

1 La Kirchenpflege può istituire commissioni per specifiche attività e

ambiti specialistici, commissioni e gruppi di lavoro per la trattazione di singole pratiche e

gruppi di lavoro.

2 Essa nomina i membri delle commissioni.

3 La partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro è aperta ai membri

della comunità ecclesiastica e ad altre persone.

G.26 Collaborazione

1. Collaborazione nella

Comunità Parrocchiale

a. Convento

Comunale

1. 1. 24-123

43

181.10 Chiesa evangelica riformata del Cantone – Ordinanza ecclesiastica

1 Le pastore, i pastori e i collaboratori costituiscono il Convento

Comunale.

2 La Gestione della Chiesa regola l'organizzazione e la composizione

del Convento Comunale.

3 Il Convento Comunale coordina e promuove la collaborazione

in particolare tra l'Ufficio pastorale, gli altri servizi e i volontari

della Comunità Parrocchiale. Esso assicura lo scambio di

informazioni. Sostiene la gestione attenta dei mezzi disponibili, un

modo di lavorare orientato agli obiettivi e lo sviluppo della qualità

del lavoro della Comunità Parrocchiale.

b. Direzione del

Convento

Collaborazione

intercomunale

a. Principio

b. Forma giuridica

e

competenza26

c. Comuni politici

e

Comuni scolastici

4 Inoltre, al Convento Comunale spettano i seguenti compiti

a. svolgimento di compiti secondo gli incarichi della Gestione della

Chiesa,

b. collaborazione allo sviluppo degli obiettivi di legislatura e delle

priorità di lavoro,

c. consultazione su questioni della Gestione della Chiesa su invito

di quest'ultima,

d. discussione di questioni della vita della comunità,

e. proposta di nomina per la Direzione del Convento all'attenzione

della Gestione della Chiesa.

5 Nell'ambito dei suoi compiti, il Convento Comunale può

sottoporre proposte alla Gestione della Chiesa o al Convento dei

Pastori.

1. Riconoscimento

Le comunità evangelico-riformate possono richiedere al Consiglio della Chiesa, con delibera della maggioranza dei loro membri, il riconoscimento come comunità ecclesiale.

**a. Procedura**

2 Il Sinodo della Chiesa decide in merito al riconoscimento delle comunità ecclesiali.

¹ Le Comunità parrocchiali, quali enti di diritto pubblico ecclesiastico della c. Effetti

Chiesa evangelica riformata del Cantone, possiedono una propria personalità giuridica.

² Esse dispongono degli organi e delle autorità di una Comunità parrocchiale.

³ Esse si danno uno statuto, che è sottoposto all'approvazione del Consiglio

ecclesiastico.

⁴ Le Comunità parrocchiali coprono le loro spese mediante contributi

della Chiesa evangelica riformata del Cantone e donazioni volontarie.

⁵ Per il resto, le disposizioni relative alle Comunità parrocchiali sono

applicabili per analogia alle Comunità parrocchiali. Il Consiglio ecclesiastico può

prevedere delle eccezioni.

1. 1. 24-123

45

181.10 Chiesa evangelica riformata del Cantone – Regolamento ecclesiastico

d. Ufficio pastorale

Appartenenza

a. Ammissione

b. Recesso,

Non-

appartenenza

Regolamentazione

contrattuale

Rinuncia

1. Distretti ecclesiastici

I distretti ecclesiastici comprendono le parrocchie dei distretti del Cantone. Rimane riservata l'assegnazione difforme ai sensi dell'articolo 151 capoverso 2.

determina.

2 Il Consiglio della Chiesa stabilisce la composizione e i confini dei capitoli.

1 Organi dei distretti ecclesiastici sono le amministrazioni distrettuali della chiesa.

2 Ulteriori organi dei distretti ecclesiastici sono i capitoli parrocchiali, i capitoli diaconali, i capitoli di musica sacra e i capitoli catechistici.

1 Gli aventi diritto di voto del distretto eleggono i membri della

cura ecclesiastica distrettuale.

2 L'elezione avviene alle urne.

3 Le disposizioni della legge sui diritti politici relative alle

elezioni a maggioranza alle urne e alle elezioni distrettuali si

applicano per analogia.

1 La Commissione distrettuale ecclesiastica si costituisce autonomamente.

2 La Decana o il Decano partecipa alle sedute della Commissione

distrettuale ecclesiastica con voto consultivo e diritto di proposta.

3 Le Presidentesse e i Presidenti dei Capitoli del Diaconato, della

Musica sacra e della Catechesi nel distretto partecipano, su invito della

Commissione distrettuale ecclesiastica, con voto consultivo e diritto di proposta

alle sedute, quando sono presenti affari pertinenti o vengono segnalati dal Ca-

pitolo.

4 La Commissione distrettuale ecclesiastica si dà un regolamento interno.

1 Il capitolo parrocchiale si costituisce su invito della decana o del decano

costituente entro tre mesi dall’inizio del mandato dei parroci.

1.1.24-123

49

181.10 Chiesa evangelica riformata – Ordinamento ecclesiastico

2 Esso elegge al suo interno, a scrutinio segreto ai sensi dell'Art. 157 b

cpv. 2, il comitato, composto almeno dalla decana o dal decano e da

altri due membri.

3 Qualora due persone svolgano congiuntamente i compiti della decana

o del decano, il comitato determina la decana o il decano gerente e le

competenze.

4 I membri del comitato devono avere diritto di voto nel capitolo par-

rocchiale.

Assemblee

Al Capitolo parrocchiale competono in particolare

a. Espressione di pareri su questioni ecclesiastiche su invito del Consiglio

ecclesiastico o dell'Amministrazione del distretto ecclesiastico,

b. Trattazione di questioni teologiche e sociali in relazione al

lavoro pastorale e allo sviluppo di nuove soluzioni

nella pratica ecclesiastica,

c. Presentazione di proposte su questioni ecclesiastiche all'Amministrazione

del distretto ecclesiastico, ai capitoli competenti ai sensi dell'Art. 181 cpv. 2 e

al Consiglio ecclesiastico,

d. Promozione della collaborazione intercomunale.

**Decana

e Decano**

a. Posizione

b. Compiti

1 Decane e Decani nonché le loro Sostitute e Sostituti possono essere esonerati dal loro incarico, purché siano al servizio della Chiesa regionale.

2 Qualora siano al servizio di un'istituzione collegata alla Chiesa regionale o siano impiegati a tempo parziale, a loro o all'istituzione può essere corrisposto un indennizzo invece dell'esonero.

3 Il Consiglio della Chiesa stabilisce l'esonero o l'indennizzo.

c. Esonero

D. Capitolo del Diaconato

1 Il capitolo di diaconato si costituisce su invito della Presidente o

del Presidente in seguito alle elezioni di rinnovo dei Consigli di chiesa

al più tardi entro la fine dell’anno in questione.

2 Elegge al suo interno, a scrutinio segreto ai sensi dell'Art. 157 b

cpv. 2, il Comitato direttivo, composto almeno dalla Presidente o

dal Presidente e da due ulteriori membri.

3 Qualora due persone svolgano congiuntamente le funzioni di

Presidente, il Comitato direttivo stabilisce la Presidente o il Presidente

esecutivo e le competenze.

1. 1. 24-123

51

181.10 Chiesa evangelico-riformata del Cantone – Ordinamento ecclesiale

4 I membri del Comitato direttivo devono avere diritto di voto nel

capitolo di diaconato.

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