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181.10 CH-ZH

Art. 211 : Ordinanza ecclesiastica della Chiesa evangelico-riformata del Cantone di Zurigo

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Art. 211

I membri del Sinodo ecclesiastico prestano giuramento d'ufficio

dopo l'accettazione dell'elezione con le parole

«Giuro davanti a Dio di adempiere coscienziosamente i miei doveri

di membro del Sinodo ecclesiastico, di servire la Chiesa cantonale

nell'adempimento del suo mandato e di promuovere così la causa di

Gesù Cristo con tutte le mie forze e con l'aiuto di Dio.»

I membri del Sinodo ecclesiastico confermano il giuramento d'ufficio

con le parole «Lo giuro».

Costituzione

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