181.10
CH-ZH
Art. 211 : Ordinanza ecclesiastica della Chiesa evangelico-riformata del Cantone di Zurigo
Art. 211
I membri del Sinodo ecclesiastico prestano giuramento d'ufficio
dopo l'accettazione dell'elezione con le parole
«Giuro davanti a Dio di adempiere coscienziosamente i miei doveri
di membro del Sinodo ecclesiastico, di servire la Chiesa cantonale
nell'adempimento del suo mandato e di promuovere così la causa di
Gesù Cristo con tutte le mie forze e con l'aiuto di Dio.»
I membri del Sinodo ecclesiastico confermano il giuramento d'ufficio
con le parole «Lo giuro».
Costituzione