181.10
CH-ZH
Art. 209: Ordinamento Ecclesiastico della Chiesa Evangelica Riformata del Canton Zurigo
Art. 209
1 La ripartizione dei seggi nei circoli elettorali avviene in proporzione
alla popolazione residente evangelico-riformata, come ultima-
mente accertato dall'Ufficio di statistica del Cantone di Zurigo. A
ogni comunità ecclesiastica spetta un seggio, indipendentemente dal
numero dei membri.
2 Le disposizioni della legge sui diritti politici relative all'assegna-
zione dei seggi nell'elezione del Consiglio cantonale si applicano per
analogia.
3 Prima di ogni elezione generale, il Consiglio ecclesiastico stabilisce
la ripartizione dei seggi nei circoli elettorali.