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Art. 209: Ordinamento Ecclesiastico della Chiesa Evangelica Riformata del Canton Zurigo

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Art. 209

1 La ripartizione dei seggi nei circoli elettorali avviene in proporzione

alla popolazione residente evangelico-riformata, come ultima-

mente accertato dall'Ufficio di statistica del Cantone di Zurigo. A

ogni comunità ecclesiastica spetta un seggio, indipendentemente dal

numero dei membri.

2 Le disposizioni della legge sui diritti politici relative all'assegna-

zione dei seggi nell'elezione del Consiglio cantonale si applicano per

analogia.

3 Prima di ogni elezione generale, il Consiglio ecclesiastico stabilisce

la ripartizione dei seggi nei circoli elettorali.

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