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Art. 53: Ordinanza ecclesiastica della Chiesa riformata evangelica cantonale di Zurigo

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Art. 53

1 La domenica, giorno della risurrezione di Gesù Cristo, e nelle festività ecclesiastiche, in ogni comunità parrocchiale si celebra un servizio divino.

2 Nel primo giorno di Natale, il Venerdì Santo e il giorno dell'Ascensione si deve celebrare il servizio divino. Per il resto, nelle festività ecclesiastiche che non cadono di domenica, si deve celebrare il servizio divino, a meno che non si tenga un servizio divino il giorno prima o il giorno dopo.

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