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Art. 25: Regolamento ecclesiastico della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo

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Art. 25

1 Chi desidera essere ammesso nella Chiesa cantonale si rivolge

a un pastore o una pastora della Chiesa cantonale oppure ai servizi

designati dal Consiglio della Chiesa. Questi tengono un colloquio

di ammissione con la persona interessata all'adesione. Sulla base

di una dichiarazione scritta della persona che intende aderire, essi

formalizzano l'ammissione e la comunicano senza indugio alla

Commissione di Gestione Ecclesiastica, al Consiglio della Chiesa e

al Comune politico.26

2 Le persone che appartengono a un'altra corporazione ecclesiastica

cantonale devono dichiarare la loro uscita da questa prima dell'am-

missione.

3 Le persone ammesse che non sono ancora battezzate ricevono, di

regola, il battesimo come segno della loro appartenenza alla comunità

di Gesù Cristo.

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