Art. 25: Regolamento ecclesiastico della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo
Art. 25
1 Chi desidera essere ammesso nella Chiesa cantonale si rivolge
a un pastore o una pastora della Chiesa cantonale oppure ai servizi
designati dal Consiglio della Chiesa. Questi tengono un colloquio
di ammissione con la persona interessata all'adesione. Sulla base
di una dichiarazione scritta della persona che intende aderire, essi
formalizzano l'ammissione e la comunicano senza indugio alla
Commissione di Gestione Ecclesiastica, al Consiglio della Chiesa e
al Comune politico.26
2 Le persone che appartengono a un'altra corporazione ecclesiastica
cantonale devono dichiarare la loro uscita da questa prima dell'am-
missione.
3 Le persone ammesse che non sono ancora battezzate ricevono, di
regola, il battesimo come segno della loro appartenenza alla comunità
di Gesù Cristo.