Legislator · Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
181.10 CH-ZH

Art. 61: Regolamento ecclesiastico della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo

Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (263 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 61

1. I membri della Chiesa cantonale hanno diritto a una cerimonia funebre.

2. I parroci e le parroche di una comunità ecclesiastica sono obbligati a celebrare una cerimonia funebre se la persona defunta era membro di tale comunità ecclesiastica. In ogni altro caso, essi celebrano le cerimonie funebri nel limite delle loro possibilità.

3. Se la persona defunta non era membro della Chiesa cantonale, una cerimonia funebre può comunque essere tenuta per ragioni pastorali.

4. I parroci e le parroche che celebrano una cerimonia funebre fuori sede lo comunicano all'ufficio parrocchiale dell'ultimo domicilio della persona defunta e si coordinano preventivamente con l'ufficio parrocchiale del luogo della cerimonia funebre.

← Art. 60 Ordinanza ecclesiastica della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo Art. 62 →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →