181.10
CH-ZH
Art. 61: Regolamento ecclesiastico della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo
Art. 61
1. I membri della Chiesa cantonale hanno diritto a una cerimonia funebre.
2. I parroci e le parroche di una comunità ecclesiastica sono obbligati a celebrare una cerimonia funebre se la persona defunta era membro di tale comunità ecclesiastica. In ogni altro caso, essi celebrano le cerimonie funebri nel limite delle loro possibilità.
3. Se la persona defunta non era membro della Chiesa cantonale, una cerimonia funebre può comunque essere tenuta per ragioni pastorali.
4. I parroci e le parroche che celebrano una cerimonia funebre fuori sede lo comunicano all'ufficio parrocchiale dell'ultimo domicilio della persona defunta e si coordinano preventivamente con l'ufficio parrocchiale del luogo della cerimonia funebre.