181.10
CH-ZH
Art. 97 : Ordinanza ecclesiastica della Chiesa evangelico-riformata del Cantone di Zurigo
Art. 97
1. Battesimi, cresime e matrimoni vanno iscritti nei registri ecclesiastici
del luogo di celebrazione, mentre le esequie vanno iscritte nel registro
dell’ultimo domicilio della persona defunta.
2. Il battesimo deve essere attestato da un certificato di battesimo, il matrimonio da un
certificato di matrimonio.
3. Parte: Parrocchia e servizi della Chiesa
1. Sezione: Principi Fondamentali
A. Vocazione e Professioni
Vocazione