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Art. 97 : Ordinanza ecclesiastica della Chiesa evangelico-riformata del Cantone di Zurigo

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Art. 97

1. Battesimi, cresime e matrimoni vanno iscritti nei registri ecclesiastici

del luogo di celebrazione, mentre le esequie vanno iscritte nel registro

dell’ultimo domicilio della persona defunta.

2. Il battesimo deve essere attestato da un certificato di battesimo, il matrimonio da un

certificato di matrimonio.

3. Parte: Parrocchia e servizi della Chiesa

1. Sezione: Principi Fondamentali

A. Vocazione e Professioni

Vocazione

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