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181.10 CH-ZH

Art. 24326 : Ordinamento ecclesiastico della Chiesa evangelico-riformata cantonale di Zurigo

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Art. 24326

1. Le comunità parrocchiali sono competenti per la costruzione,

la manutenzione e l’utilizzo di chiese, centri parrocchiali, case

curali e vicariali, abitazioni parrocchiali e altri immobili ecclesiastici,

a meno che, in virtù di particolari rapporti giuridici, non siano

competenti il Cantone o terzi.

1. 1. 24-123

65

181.10 Chiesa evangelica riformata nazionale – Regolamento ecclesiastico

Chiese

a. Utilizzo

ecclesiastico

b. Altri utilizzi e

alienazione

c. Grossmünster,

Fraumünster

e Chiesa

di San Pietro

Abitazioni e

locali di servizio

di parroci e

parroche

2 Il Consiglio della Chiesa tiene, ai fini della pianificazione finanziaria

della Chiesa nazionale, un registro degli immobili ecclesiastici

delle comunità parrocchiali. Esso rileva il fabbisogno di spazio e

di manutenzione.

3 Il Consiglio della Chiesa può emanare disposizioni per la costruzione,

la manutenzione e l’utilizzo degli immobili ecclesiastici,

nonché per il fabbisogno di spazio delle comunità parrocchiali.

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