Art. 24326 : Ordinamento ecclesiastico della Chiesa evangelico-riformata cantonale di Zurigo
Art. 24326
1. Le comunità parrocchiali sono competenti per la costruzione,
la manutenzione e l’utilizzo di chiese, centri parrocchiali, case
curali e vicariali, abitazioni parrocchiali e altri immobili ecclesiastici,
a meno che, in virtù di particolari rapporti giuridici, non siano
competenti il Cantone o terzi.
1. 1. 24-123
65
181.10 Chiesa evangelica riformata nazionale – Regolamento ecclesiastico
Chiese
a. Utilizzo
ecclesiastico
b. Altri utilizzi e
alienazione
c. Grossmünster,
Fraumünster
e Chiesa
di San Pietro
Abitazioni e
locali di servizio
di parroci e
parroche
2 Il Consiglio della Chiesa tiene, ai fini della pianificazione finanziaria
della Chiesa nazionale, un registro degli immobili ecclesiastici
delle comunità parrocchiali. Esso rileva il fabbisogno di spazio e
di manutenzione.
3 Il Consiglio della Chiesa può emanare disposizioni per la costruzione,
la manutenzione e l’utilizzo degli immobili ecclesiastici,
nonché per il fabbisogno di spazio delle comunità parrocchiali.