Art. 16326 : Ordinamento ecclesiastico della Chiesa evangelica riformata territoriale del Cantone di Zurigo
Art. 16326
**1 Il Consiglio di Chiesa adempie ai suoi compiti sulla base del Vangelo, con riguardo all'intera comunità parrocchiale e alla Chiesa regionale.**
Chiesa evangelica riformata regionale – Ordinamento ecclesiastico 181.10
2 Svolge i compiti che le sono attribuiti dal diritto sovraordinato e dall'ordinamento della comunità parrocchiale e che non sono assegnati a nessun'altra autorità o a nessun altro organo, segnatamente
a. Rappresentanza della comunità parrocchiale verso l'esterno;
b. Definizione dell'organizzazione della comunità parrocchiale, fatto salvo la competenza dell'assemblea della comunità parrocchiale o del parlamento della comunità parrocchiale, nonché dei votanti alle urne;
c. Adozione di decisioni sugli obiettivi di legislatura e sui settori di attività prioritari;
d. Adozione di decisioni sulle assunzioni;
e. Gestione del personale;
f. Approvazione del budget e del conto annuale da sottoporre all'assemblea della comunità parrocchiale o al parlamento della comunità parrocchiale;
g. Emanazione e aggiornamento del piano finanziario e del piano degli effettivi;
h. Decisioni su donazioni e sull'utilizzo delle collette;
i. Manutenzione e amministrazione di chiese, centri comunitari parrocchiali, case parrocchiali e altre proprietà immobiliari;
j. Partecipazione ai compiti liturgici e alla vita della comunità parrocchiale.
3 Il Consiglio di Chiesa rappresenta le istanze delle opere di assistenza e delle missioni evangeliche nella comunità parrocchiale. È corresponsabile per la cura e la promozione delle relazioni nell'ecumenismo e con altre comunità religiose.
4 L'attribuzione dei compiti a membri e comitati del Consiglio di Chiesa, a commissioni, nonché a ministri di culto e a dipendenti è disciplinata dalla legge comunale6.