Art. 108 : Ordinanza ecclesiastica della Chiesa riformata evangelica cantonale di Zurigo
Art. 108
1 L’ordinazione è l’ammissione di membri della Chiesa con formazione
teologica al servizio della parola divina. Essa presuppone il certificato
di idoneità elettorale del concordato concernente la formazione comune
delle pastore e dei pastori evangelici riformati e la loro ammissione al
servizio ecclesiastico13 o l’ammissione straordinaria al pastorato della
Chiesa cantonale.26
2 L’ordinazione è conferita da un membro ordinato del Concistoro in
un culto, dopo aver prestato il voto di ordinazione.
3 Le ordinande e gli ordinandi promettono di svolgere il loro servizio
come pastora, pastore o in altra posizione professionale, in responsabilità
teologica e di assumersi gli obblighi personali connessi a tale compito.
Essi pronunciano il voto di ordinazione con le parole
24
«Prometto davanti a Dio di adempiere al servizio della Sua parola,
sulla base della Sacra Scrittura dell’Antico e del Nuovo Testamento,
in responsabilità teologica e nello spirito della Riforma.
Prometto, in obbedienza a Gesù Cristo, di testimoniare questo
servizio con la mia vita, ovunque sarò chiamato.»
Chiesa evangelica riformata cantonale – Ordinamento ecclesiale
181.10
4 Con l’ordinazione, la Chiesa cantonale si impegna a promuovere le
teologhe e i teologi ordinati nel loro servizio ecclesiastico.