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181.10 CH-ZH

Art. 108 : Ordinanza ecclesiastica della Chiesa riformata evangelica cantonale di Zurigo

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Art. 108

1 L’ordinazione è l’ammissione di membri della Chiesa con formazione

teologica al servizio della parola divina. Essa presuppone il certificato

di idoneità elettorale del concordato concernente la formazione comune

delle pastore e dei pastori evangelici riformati e la loro ammissione al

servizio ecclesiastico13 o l’ammissione straordinaria al pastorato della

Chiesa cantonale.26

2 L’ordinazione è conferita da un membro ordinato del Concistoro in

un culto, dopo aver prestato il voto di ordinazione.

3 Le ordinande e gli ordinandi promettono di svolgere il loro servizio

come pastora, pastore o in altra posizione professionale, in responsabilità

teologica e di assumersi gli obblighi personali connessi a tale compito.

Essi pronunciano il voto di ordinazione con le parole

24

«Prometto davanti a Dio di adempiere al servizio della Sua parola,

sulla base della Sacra Scrittura dell’Antico e del Nuovo Testamento,

in responsabilità teologica e nello spirito della Riforma.

Prometto, in obbedienza a Gesù Cristo, di testimoniare questo

servizio con la mia vita, ovunque sarò chiamato.»

Chiesa evangelica riformata cantonale – Ordinamento ecclesiale

181.10

4 Con l’ordinazione, la Chiesa cantonale si impegna a promuovere le

teologhe e i teologi ordinati nel loro servizio ecclesiastico.

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