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Art. 11426 : Ordinamento ecclesiastico della Chiesa evangelico-riformata cantonale di Zurigo

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Art. 11426

1 Sind im Pfarramt einer Kirchgemeinde mehrere Pfar-

rerinnen und Pfarrer tätig, so bilden sie den Pfarrkonvent.

2 Der Pfarrkonvent verantwortet den Aufbau der Gemeinde in theo-

logischer Hinsicht. Er ist Ort der Aussprache, des Austausches und der

Koordination.

3 Der Pfarrkonvent bestimmt aus seiner Mitte auf bestimmte Dauer

a. die Vorsitzende oder den Vorsitzenden,

b. die weiteren Pfarrerinnen und Pfarrer, die neben der oder dem

Vorsitzenden an den Sitzungen der Kirchenpflege teilnehmen.

4 Sind in einem Pfarramt mehr als vier Pfarrerinnen und Pfarrer

tätig, so kann die Kirchgemeindeordnung die Zahl der Pfarrerinnen

und Pfarrer gemäss Abs. 3 auf vier beschränken.

5 Die oder der Vorsitzende des Pfarrkonventes ist in erster Linie

verantwortlich für die Zusammenarbeit mit der Kirchenpflege und

dem Gemeindekonvent.

***

**1 Il Convento dei Parroci**

1 Se nell'ufficio parrocchiale di una comunità ecclesiastica sono

attive più pastore o parroci, essi costituiscono il Convento dei Parroci.

2 Il Convento dei Parroci è responsabile dello sviluppo della comunità

sotto l'aspetto teologico. Esso è luogo di discussione, scambio e

coordinamento.

3 Il Convento dei Parroci nomina tra i suoi membri per una determinata durata

a. il presidente o la presidente,

b. le altre pastore e parroci che, oltre al presidente o alla presidente,

partecipano alle riunioni della commissione ecclesiastica.

4 Se in un ufficio parrocchiale sono attivi più di quattro pastore e parroci,

lo statuto della comunità ecclesiastica può limitare a quattro il numero

delle pastore e dei parroci secondo il cpv. 3.

5 Il presidente o la presidente del Convento dei Parroci è in primo luogo

responsabile della collaborazione con la commissione ecclesiastica e

il Convento della Comunità.

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