Art. 11426 : Ordinamento ecclesiastico della Chiesa evangelico-riformata cantonale di Zurigo
Art. 11426
1 Sind im Pfarramt einer Kirchgemeinde mehrere Pfar-
rerinnen und Pfarrer tätig, so bilden sie den Pfarrkonvent.
2 Der Pfarrkonvent verantwortet den Aufbau der Gemeinde in theo-
logischer Hinsicht. Er ist Ort der Aussprache, des Austausches und der
Koordination.
3 Der Pfarrkonvent bestimmt aus seiner Mitte auf bestimmte Dauer
a. die Vorsitzende oder den Vorsitzenden,
b. die weiteren Pfarrerinnen und Pfarrer, die neben der oder dem
Vorsitzenden an den Sitzungen der Kirchenpflege teilnehmen.
4 Sind in einem Pfarramt mehr als vier Pfarrerinnen und Pfarrer
tätig, so kann die Kirchgemeindeordnung die Zahl der Pfarrerinnen
und Pfarrer gemäss Abs. 3 auf vier beschränken.
5 Die oder der Vorsitzende des Pfarrkonventes ist in erster Linie
verantwortlich für die Zusammenarbeit mit der Kirchenpflege und
dem Gemeindekonvent.
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**1 Il Convento dei Parroci**
1 Se nell'ufficio parrocchiale di una comunità ecclesiastica sono
attive più pastore o parroci, essi costituiscono il Convento dei Parroci.
2 Il Convento dei Parroci è responsabile dello sviluppo della comunità
sotto l'aspetto teologico. Esso è luogo di discussione, scambio e
coordinamento.
3 Il Convento dei Parroci nomina tra i suoi membri per una determinata durata
a. il presidente o la presidente,
b. le altre pastore e parroci che, oltre al presidente o alla presidente,
partecipano alle riunioni della commissione ecclesiastica.
4 Se in un ufficio parrocchiale sono attivi più di quattro pastore e parroci,
lo statuto della comunità ecclesiastica può limitare a quattro il numero
delle pastore e dei parroci secondo il cpv. 3.
5 Il presidente o la presidente del Convento dei Parroci è in primo luogo
responsabile della collaborazione con la commissione ecclesiastica e
il Convento della Comunità.