Legislator · Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali
DE · FR · IT · EN Analizza in Legislator
180.1 KIGLEC CH-ZH

Legge sulla Chiesa (KiG) (KIG)

33 Articles / Provisions · Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Table of Provisions (33)

Statutory Text (33 Provisions)

4 Oggetto del presente diritto

Il presente diritto disciplina la posizione giuridica nonché i princìpi fondamentali dell'organizzazione della Chiesa evangelica riformata del Cantone e delle sue parrocchie, dell'Ente cattolico romano e delle sue parrocchie, nonché della parrocchia cattolica cristiana come enti di diritto pubblico.

4 In questa legge s'intendono per

1. Enti ecclesiastici cantonali

a. la Chiesa evangelica riformata del Cantone,

b. l'Ente cattolico romano,

c. la Parrocchia cattolica cristiana.

2. Ordinamenti ecclesiastici

le costituzioni degli enti ecclesiastici cantonali.

3. Direzione

la Direzione del Consiglio di Stato competente per le relazioni con le chiese.

Definizioni

4 1 Quale membro di una corporazione ecclesiastica cantonale Appartenenza

e di una parrocchia ecclesiastica è considerata ogni persona che

a. secondo il rispettivo ordinamento ecclesiastico è membro della Chiesa,

b. ha domicilio in una parrocchia ecclesiastica del Cantone di Zurigo e

c. non ha espressamente dichiarato la propria uscita o la propria non appartenenza

alla Chiesa.

2 Le dichiarazioni di uscita o di non appartenenza devono essere presentate per

iscritto alla Direzione ecclesiastica (Kirchenpflege) del luogo di domicilio della persona interessata.

1. 1. 21-111

1

180.1 Legge sulle Chiese (KiG)

Collaborazione

tra Cantone e

corporazioni

ecclesiastiche

cantonali

4 1 Il Cantone e gli enti ecclesiastici cantonali collaborano in partenariato.

2 Il Cantone si relaziona con gli enti ecclesiastici cantonali di regola tramite i loro esecutivi.

3 Esso dà agli enti ecclesiastici cantonali e alle Chiese l'opportunità di esprimere un parere su affari che li concernono.

4 L'Università dà al Consiglio della Chiesa evangelico-riformata

l'opportunità di prendere posizione in merito alle proposte di nomina della Facoltà di Teologia.

2. Sezione: Principi fondamentali dell'organizzazione

A. Enti ecclesiastici cantonali

Autonomia

4

1 Le corporazioni ecclesiastiche cantonali si organizzano autonomamente nell'ambito del diritto cantonale.

2 Esse definiscono la propria organizzazione nel rispetto dei principi dello Stato di diritto e democratici.

3 Laddove le corporazioni ecclesiastiche cantonali non adottino proprie disposizioni, esse applicano il diritto cantonale per analogia.

Vigilanza

4 1 Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza statale sugli enti

ecclesiastici cantonali. Prende conoscenza del loro rapporto

annuale e del conto annuale.

2 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza statale sugli enti

ecclesiastici cantonali.

3 Esamina le ordinanze ecclesiastiche quanto alla loro conformità

alla Costituzione e alle leggi e le approva. Gli elenchi di cui al

§ 10 cpv. 2 non necessitano di approvazione.16

Organi

4 1. Gli organi della Chiesa evangelico-riformata del Cantone

sono

a. l'insieme degli aventi diritto di voto e il Sinodo ecclesiastico in

quanto legislativo,

b. il Consiglio ecclesiastico in quanto esecutivo e

c. la Commissione di ricorso in quanto giudicativo.

2. Gli organi dell'Ente di diritto pubblico cattolico-romano sono

a. l'insieme degli aventi diritto di voto e il Sinodo in quanto le-

gislativo,

b. il Consiglio sinodale in quanto esecutivo e

c. la Commissione di ricorso in quanto giudicativo.

2

Legge sulle chiese (LC)

180.1

3. La parrocchia cattolico-cristiana dispone degli organi di una

parrocchia ai sensi del § 11.

4 1 Le Corporazioni ecclesiastiche cantonali sono suddivise in Comunità Suddivisione

eccle­siastiche, ad eccezione della Comunità ecclesiastica cattolica cristiana. in Comunità

eccle­siastiche

2 Esse possono inoltre costituire regioni o distretti ecclesiastici.

4 Le Corporazioni ecclesiastiche cantonali provvedono, tramite una compensazione finanziaria

compensazione finanziaria, a un’equa ripartizione dell’onere fiscale tra le loro

Parrocchie.

B. Parrocchie

16 1 La Chiesa evangelico-riformata del Cantone e l’Ente ecclesiastico cattolico-romano regolano nella Costituzione ecclesiastica le competenze per la nuova costituzione, la fusione e lo scioglimento nonché per le modifiche territoriali delle parrocchie.

**2 Esse fissano le parrocchie in un elenco annesso alla Costituzione ecclesiastica.**

**3 La Parrocchia cattolico-cristiana forma un’unica parrocchia.**

16 1 Gli organi delle parrocchie sono

a. l'insieme degli aventi diritto di voto e l'assemblea parrocchiale

o, al suo posto, il parlamento parrocchiale quale organo

legislativo,

b. la Giunta ecclesiastica quale organo esecutivo e

c. la Commissione di revisione dei conti.

2 Le pastore e i pastori non possono essere membri della Giunta

ecclesiastica.

3 La Giunta ecclesiastica è composta da almeno cinque membri.

4 Ogni parrocchia disciplina la propria organizzazione in un regolamento

parrocchiale. Questo necessita dell'approvazione del Consiglio

ecclesiastico o del Consiglio sinodale.

Organizzazione

16 1 La Chiesa evangelico-riformata del Cantone e l’ente di di vigilanza

diritto pubblico cattolico-romano regolano la vigilanza sulle loro sul comune

parrocchie.

2 Nella misura in cui le parrocchie applicano direttamente il diritto

statale, esse sono sottoposte alla vigilanza in prima istanza del Consi-

glio di distretto.

parrocchiale

1. 1. 21-111

3

180.1 Legge sulle Chiese (LCh)

3 La parrocchia cattolico-cristiana è sottoposta, per l’insieme della

sua attività, alla vigilanza in prima istanza del Consiglio di distretto di

Zurigo.

Elezione dei § 13.16 1 Gli aventi diritto di voto delle parrocchie eleggono i

parroci parroci per un periodo di mandato di al massimo sei anni. L’elezione

avviene alle urne o nell’assemblea parrocchiale.

2 Gli ordinamenti ecclesiastici possono stabilire che

a. per casi particolari si applica una procedura diversa;

b. la rielezione dei parroci, proposti dal consiglio ecclesiastico, av-

venga con elezione tacita.

3 Un’elezione tacita ai sensi del capoverso 2 lettera b è esclusa se,

entro 30 giorni dalla pubblicazione della proposta, è richiesta per iscritto

una votazione

a. da un ventesimo degli aventi diritto di voto nei comuni con al

massimo 2000 aventi diritto di voto;

b. da almeno 100 aventi diritto di voto negli altri comuni.

4 Gli enti ecclesiastici cantonali regolano

a. la competenza e la procedura per l’elezione dei parroci;

b. i requisiti di eleggibilità e le incompatibilità;

c. il licenziamento anticipato.

Utilizzo di § 14. 1 Le parrocchie hanno diritto, nei confronti dei comuni po-

locali scolastici litici e dei comuni scolastici, all’utilizzo gratuito dei locali scolastici

e chiese pubblici per l’insegnamento religioso giovanile.

2 I comuni politici hanno diritto di utilizzare, contro adeguata indenni-

tà, le chiese di proprietà degli enti ecclesiastici o da questi principale-

mente mantenute, nonché le loro campane, per l’adempimento di com-

piti pubblici. L’utilizzo non deve pregiudicare il servizio divino.15

3 In caso di controversie decide il Consiglio di distretto.15

Accesso a § 15.17 1 Gli enti ecclesiastici cantonali ricevono gratuitamente dal

dati personali registro degli abitanti del comune di domicilio e dai registri dei comuni

scolastici le informazioni necessarie per l’adempimento dei loro com-

piti ecclesiastici.

4

Legge sulle Chiese (LCh)

180.1

2 Le parrocchie degli enti ecclesiastici cantonali ricevono gratuita-

mente dal registro degli abitanti del comune di domicilio e dai registri

dei comuni scolastici le informazioni necessarie per la registrazione

dei loro membri e per l’adempimento dei loro compiti ecclesiastici.

3 Il Consiglio di Stato disciplina tramite ordinanza l’obbligo di notifi-

ca per i bambini la cui appartenenza a un ente ecclesiastico riconosciuto

o a una comunità ebraica riconosciuta non risulta dalle condizioni

genitoriali.

4 Le parroche e i parroci delle corporazioni ecclesiastiche riconosciute hanno diritto all'ammissione all'attività pastorale nelle istituzioni del Cantone e dei Comuni, come negli ospedali, nelle case di cura o nelle prigioni.

Diritto all'ammissione all'attività pastorale

4. Applicabilità alle parrocchie delle disposizioni

della legge sui comuni

Le disposizioni della legge sui comuni sono applicabili per analogia alle parrocchie. Sono riservate le disposizioni divergenti della presente legge o dei regolamenti organici delle corporazioni ecclesiastiche cantonali.

C. Elezioni e votazioni alle urne

15 **Art. 15**

1 Le persone giuridiche ecclesiastiche cantonali designano l'autorità direttiva delle elezioni per le elezioni e votazioni ecclesiastiche alle urne.

2 L'autorità direttiva delle elezioni può trasferire le funzioni di direzione delle elezioni, in tutto o in parte

a. al Cantone per le elezioni e votazioni ecclesiastiche cantonali;

b. a un Distretto che si trova, in tutto o in parte, nel relativo territorio, per le elezioni e votazioni nelle regioni e nei distretti ecclesiastici;

c. a un Comune politico che si trova, in tutto o in parte, nel relativo territorio, per le elezioni e votazioni nei Comuni ecclesiastici.

3 Il servizio delle urne e il servizio di scrutinio sono in ogni caso svolti dagli uffici elettorali dei Comuni politici.

4 Gli organi statali applicano il diritto delle persone giuridiche ecclesiastiche. Le loro disposizioni sono impugnabili dinanzi alla stessa istanza di ricorso come le corrispondenti disposizioni degli organi ecclesiastici, in luogo dei quali essi agiscono.

1. 1. 21-111

5

180.1

Legge ecclesiastica (LEc)

Protezione giuridica statale

Protezione giuridica ecclesiastica

5 Il Cantone, i Distretti e i Comuni politici sono tenuti ad assumere le funzioni di direzione delle elezioni contro rimborso delle spese e adeguata indennità.

D. Protezione giuridica15

16 1 Sono impugnabili gli atti dei seguenti organi statali

a. gli atti degli organi della Chiesa evangelica riformata del Cantone

e della Corporazione cattolico-romana, nella misura in cui si fon-

dano direttamente sul diritto statale;

b. tutti gli atti degli organi della Parrocchia cattolica cristiana.

2 La competenza dell'istanza di ricorso è determinata dall'applicazione

analogica del diritto cantonale sulla procedura amministrativa.

15 1 La Chiesa evangelico-riformata del Cantone e l'Ente

ecclesiastico cattolico-romano garantiscono una protezione giuri-

dica equivalente al diritto cantonale.

2 Gli atti dei loro organi possono essere impugnati in ultima

istanza dinanzi all'organo giurisdizionale dell'ente ecclesiastico

cantonale.

3 L'ordinamento ecclesiastico può

a. escludere l'impugnazione dinanzi all'organo giurisdizionale per

le decisioni a carattere prevalentemente politico,

b. stabilire eccezionalmente l'impugnazione dinanzi al Tribunale

amministrativo, con esclusione della valutazione di questioni di

culto.

Contributi alle spese

Sezione 3: Finanze

A. Prestazioni statali

4 1 Il Cantone accorda, con un budget globale, contributi alle

corporazioni ecclesiastiche cantonali.

2 Con i contributi, esso sostiene le loro attività di rilievo

per l'intera società, in particolare nei settori della formazione, del

sociale e della cultura.

3 Le corporazioni ecclesiastiche cantonali ricevono contributi

se elaborano programmi propri per la fornitura di attività di rilievo

per l'intera società.

4 Esse definiscono i programmi di attività per un periodo di

sei anni ciascuno. La Direzione viene consultata al riguardo.

6

Legge sulle Chiese (LCh)

180.1

5 Sono riservati i contributi alle corporazioni ecclesiastiche

cantonali basati su altre basi giuridiche.

4 1 Il Gran Consiglio stabilisce, con un credito quadro, l'ammontare Il Gran Consiglio

complessivo dei contributi ai corpi ecclesiastici cantonali per un ammontare

periodo contributivo di sei anni. Il Consiglio di Stato decide in merito complessivo

alla ripartizione annuale del credito quadro. dei contributi

2 Partendo dall'importo fissato nelle disposizioni transitorie per il

primo periodo contributivo, l'ammontare complessivo dei contributi si

orienta al numero totale dei membri dei corpi ecclesiastici cantonali

alla fine del periodo contributivo immediatamente precedente.

3 Nella fissazione dell'ammontare complessivo sono considerati sia i

programmi di attività per il periodo in corso che quelli per il periodo

successivo, la relativa rendicontazione, nonché l'evoluzione dell'infla-

zione.

4 1 La Direzione approva alle singole corporazioni ecclesiastiche

cantonali le loro quote annuali ai contributi per un periodo contri-

butivo di sei anni.

2 Le quote delle corporazioni ecclesiastiche cantonali sono erogate

come contributi forfettari annuali e commisurate al numero dei loro

membri.

3 Se i programmi d’attività delle corporazioni ecclesiastiche can-

tonali presentano differenze la cui entità si discosta notevolmente

dal rapporto del numero dei loro membri, i programmi d’attività

possono essere presi in considerazione nel calcolo delle quote cor-

rispondenti.

Quote per le

singole corpo-

razioni eccle-

siastiche

4 1 Le Corporazioni ecclesiastiche cantonali riferiscono alla Direzione, al Riporto

termine di ogni periodo di contribuzione, sull'impiego dei contributi

alle spese e sugli effetti e l'efficacia del programma di attività

svolto.

2 La Direzione può richiedere la valutazione di singoli punti dei

programmi di attività. Il Cantone partecipa per metà ai costi di

tale valutazione.

3 I contributi alle spese non esauriti devono essere restituiti al

Cantone.

4 1 Le controversie relative alla ripartizione delle quote di partecipazione

Protezione legale

ai costi dei contributi agli enti ecclesiastici cantonali sono decise

dal Consiglio di Stato.

1. 1. 21-111

7

180.1 Legge sulle chiese (LC)

2 Le decisioni di ricorso del Consiglio di Stato possono essere impugnate

dagli enti ecclesiastici cantonali mediante ricorso al Tribunale

amministrativo.

3 Il procedimento è retto dalle disposizioni della Legge sulla procedura

amministrativa10.

Disposizioni di

applicazione

4 Il Consiglio di Stato disciplina in un’ordinanza i det-

tagli relativi ai contributi alle spese nonché alla fissazione delle quote delle

corporazioni ecclesiastiche cantonali.

B. Imposte delle persone fisiche e giuridiche

4 1 Le comunità parrocchiali riscuotono l'imposta ecclesiastica dai

membri della loro confessione e dalle persone giuridiche secondo

quanto stabilito dalla legge tributaria dell'8 giugno 199711. La presente

legge è direttamente applicabile.14

2 I proventi dell'imposta ecclesiastica delle persone giuridiche

non possono essere utilizzati per scopi di culto. Gli enti ecclesiastici

cantonali rendono conto complessivamente dell'impiego di tali proventi fiscali.

3 Per il resto, gli enti ecclesiastici decidono autonomamente in

merito all'impiego dei proventi fiscali.

C. Beni immobili ecclesiastici di proprietà del Cantone

Ecco la traduzione in italiano

3 1 Il Grossmünster e le chiese conventuali di Kappel e Rheinau sono di proprietà del Cantone.

2 L'utilizzo avviene con riferimento a

a. il Grossmünster e la chiesa conventuale di Kappel, in base a contratti tra il Cantone e la Chiesa evangelica riformata cantonale;

b. la chiesa conventuale di Rheinau, in base a un contratto tra il Cantone e l'Ente cattolico romano.

3 La protezione giuridica si conforma agli articoli 81 e seguenti della legge sulla giustizia amministrativa10.14.

8

Legge sulle Chiese (LCh)

Sezione 4: Disposizioni finali

A. Abrogazione e modifica del diritto vigente

180.1

4 Contratti in essere tra gli Enti ecclesiastici di diritto pubblico e la Cassa previdenziale del personale statale non sono toccati dall'emanazione della presente legge.

3 1 Le proprietà parrocchiali e le chiese che sono di proprietà del Trasferimento

Cantone vengono trasferite, entro un termine stabilito dal Consiglio di proprietà

di Stato, alle rispettive comunità ecclesiastiche. ecclesiastiche

2 Sono escluse le chiese elencate al § 26 della presente legge.

3 Il trasferimento delle proprietà parrocchiali avviene con un inden-

nizzo capitalizzato per il riscatto dell'obbligo di manutenzione. Le moda-

lità per il trasferimento delle chiese sono stabilite caso per caso.

1. 1. 21-111

9

180.1

Legge sulle Chiese (LCh)

Riconversione

di proprietà

ecclesiastiche

Durata del

mandato delle

parroche e dei

parroci

15 1 Di regola, la Direzione rinuncia a diritti e pretese del Cantone

derivanti da un contratto concernente il trasferimento di un bene immo-

biliare ecclesiastico, se questo, dopo il cambio di destinazione, serve

a uno scopo di pubblica utilità.

2 Se, per i beni immobiliari ecclesiastici di proprietà dei comuni

ecclesiastici, contratti e annotazioni nel registro fondiario attribuiscono

la competenza per l'approvazione di modifiche di destinazione o di

alienazioni al Consiglio di Stato, è competente per esse l'esecutivo del-

la rispettiva corporazione ecclesiastica cantonale.

3 Se un comune ecclesiastico, al momento dell'acquisto di un bene

immobiliare ecclesiastico dal Cantone, si è impegnato a versargli un

pagamento in caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene

immobiliare, tale obbligo di pagamento si estingue conformemente al-

l'accordo contrattuale, ma al più tardi 20 anni dopo l'acquisto del bene

immobiliare.

Ecco la traduzione in italiano, con la terminologia legale appropriata e la struttura originale

4 La durata del mandato delle parroche o dei parroci eletti dagli aventi diritto di voto, dal Consiglio di Stato e dal Consiglio ecclesiastico termina al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Allegato4

Le leggi seguenti sono modificate come segue

a. La Legge sui comuni del 6 giugno 19266: . . .5

b. La Legge sui diritti politici del 1° settembre 20037: . . .5

c. ...13

d. La Legge sull'amministrazione distrettuale del 10 marzo 19859: . . .5

e. La Legge sulla giustizia amministrativa del 24 maggio 195910: . . .5

f. La Legge sulle imposte dell'8 giugno 199711: . . .5

g. La Legge sull'imposta di successione e di donazione del 28 settembre

198612:...5

1 RU 62, 482.

2 BU 2006, 573.

3 Art. 26 e 32 in vigore dal 1° gennaio 2008 (RU 62, 499).

4 Entrata in vigore: 1° gennaio 2010 (RU 63, 152).

5 Testo v. RU 62, 482.

10

Legge sulla Chiesa (LC)

180.1

6 RS 131.1.

7 RS 161.

8 RS 171.1.

9 RS 173.1.

10 RS 175.2.

11 RS 631.1.

12 RS 632.1.

13 Abrogato dalla Legge sul controllo delle finanze del 30 giugno 2008 (RU 63, 543; BU

2007, 2325). In vigore dal 1° gennaio 2009.

14 Versione secondo la L sull'adeguamento del diritto cantonale in materia di procedura

amministrativa del 22 marzo 2010 (RU 65, 390; BU 2009, 801). In vigore dal 1° luglio

2010.

15 Introdotto dalla L del 28 agosto 2017 (RU 73, 117; BU 2016-09-23). In vigore

dal 1° aprile 2018.

16 Versione secondo la L del 28 agosto 2017 (RU 73, 117; BU 2016-09-23). In vigore

dal 1° aprile 2018.

17 Versione secondo la L del 28 agosto 2017 (RU 73, 117; BU 2016-09-23). In vigore

dal 1° gennaio 2021.

1. 1. 21-111

11

die evangelisch-reformierte Landeskirche vom 7. Juli 1963 und das Ge-

setz über das katholische Kirchenwesen vom 7. Juli 1963 aufgehoben.

---

sono abrogate la Legge sulla Chiesa evangelica riformata del 7 luglio 1963 e la Legge sul sistema ecclesiastico cattolico del 7 luglio 1963.

I contributi alle spese dovuti dalle persone giuridiche ammontano a 50

milioni di franchi all’anno per il primo periodo contributivo.

Contributi

alle spese

2 Il primo periodo contributivo dura quattro anni. Inizia con l’entrata

in vigore della presente legge; se entra in vigore durante l’anno, inizia

il 1° gennaio dell’anno successivo.

Ammontare complessivo dei contributi per i costi

Viene stabilito l'ammontare complessivo dei mezzi da destinare, secondo il diritto previgente, alla retribuzione dei pastori e delle pastore presbiteriani riformati. La differenza tra tale importo e i contributi per i costi da versare annualmente alla Chiesa evangelica riformata del Cantone per il primo periodo contributivo viene azzerata entro quattro anni.

2 La riduzione avviene linearmente in quattro fasi, all'inizio di ogni nuovo anno.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →