Legge sulla Chiesa (KiG) (KIG)
Table of Provisions (33)
Statutory Text (33 Provisions)
4 Oggetto del presente diritto
Il presente diritto disciplina la posizione giuridica nonché i princìpi fondamentali dell'organizzazione della Chiesa evangelica riformata del Cantone e delle sue parrocchie, dell'Ente cattolico romano e delle sue parrocchie, nonché della parrocchia cattolica cristiana come enti di diritto pubblico.
4 In questa legge s'intendono per
1. Enti ecclesiastici cantonali
a. la Chiesa evangelica riformata del Cantone,
b. l'Ente cattolico romano,
c. la Parrocchia cattolica cristiana.
2. Ordinamenti ecclesiastici
le costituzioni degli enti ecclesiastici cantonali.
3. Direzione
la Direzione del Consiglio di Stato competente per le relazioni con le chiese.
Definizioni
4 1 Quale membro di una corporazione ecclesiastica cantonale Appartenenza
e di una parrocchia ecclesiastica è considerata ogni persona che
a. secondo il rispettivo ordinamento ecclesiastico è membro della Chiesa,
b. ha domicilio in una parrocchia ecclesiastica del Cantone di Zurigo e
c. non ha espressamente dichiarato la propria uscita o la propria non appartenenza
alla Chiesa.
2 Le dichiarazioni di uscita o di non appartenenza devono essere presentate per
iscritto alla Direzione ecclesiastica (Kirchenpflege) del luogo di domicilio della persona interessata.
1. 1. 21-111
1
180.1 Legge sulle Chiese (KiG)
Collaborazione
tra Cantone e
corporazioni
ecclesiastiche
cantonali
4 1 Il Cantone e gli enti ecclesiastici cantonali collaborano in partenariato.
2 Il Cantone si relaziona con gli enti ecclesiastici cantonali di regola tramite i loro esecutivi.
3 Esso dà agli enti ecclesiastici cantonali e alle Chiese l'opportunità di esprimere un parere su affari che li concernono.
4 L'Università dà al Consiglio della Chiesa evangelico-riformata
l'opportunità di prendere posizione in merito alle proposte di nomina della Facoltà di Teologia.
2. Sezione: Principi fondamentali dell'organizzazione
A. Enti ecclesiastici cantonali
Autonomia
4
1 Le corporazioni ecclesiastiche cantonali si organizzano autonomamente nell'ambito del diritto cantonale.
2 Esse definiscono la propria organizzazione nel rispetto dei principi dello Stato di diritto e democratici.
3 Laddove le corporazioni ecclesiastiche cantonali non adottino proprie disposizioni, esse applicano il diritto cantonale per analogia.
Vigilanza
4 1 Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza statale sugli enti
ecclesiastici cantonali. Prende conoscenza del loro rapporto
annuale e del conto annuale.
2 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza statale sugli enti
ecclesiastici cantonali.
3 Esamina le ordinanze ecclesiastiche quanto alla loro conformità
alla Costituzione e alle leggi e le approva. Gli elenchi di cui al
§ 10 cpv. 2 non necessitano di approvazione.16
Organi
4 1. Gli organi della Chiesa evangelico-riformata del Cantone
sono
a. l'insieme degli aventi diritto di voto e il Sinodo ecclesiastico in
quanto legislativo,
b. il Consiglio ecclesiastico in quanto esecutivo e
c. la Commissione di ricorso in quanto giudicativo.
2. Gli organi dell'Ente di diritto pubblico cattolico-romano sono
a. l'insieme degli aventi diritto di voto e il Sinodo in quanto le-
gislativo,
b. il Consiglio sinodale in quanto esecutivo e
c. la Commissione di ricorso in quanto giudicativo.
2
Legge sulle chiese (LC)
180.1
3. La parrocchia cattolico-cristiana dispone degli organi di una
parrocchia ai sensi del § 11.
4 1 Le Corporazioni ecclesiastiche cantonali sono suddivise in Comunità Suddivisione
ecclesiastiche, ad eccezione della Comunità ecclesiastica cattolica cristiana. in Comunità
ecclesiastiche
2 Esse possono inoltre costituire regioni o distretti ecclesiastici.
4 Le Corporazioni ecclesiastiche cantonali provvedono, tramite una compensazione finanziaria
compensazione finanziaria, a un’equa ripartizione dell’onere fiscale tra le loro
Parrocchie.
B. Parrocchie
16 1 La Chiesa evangelico-riformata del Cantone e l’Ente ecclesiastico cattolico-romano regolano nella Costituzione ecclesiastica le competenze per la nuova costituzione, la fusione e lo scioglimento nonché per le modifiche territoriali delle parrocchie.
**2 Esse fissano le parrocchie in un elenco annesso alla Costituzione ecclesiastica.**
**3 La Parrocchia cattolico-cristiana forma un’unica parrocchia.**
16 1 Gli organi delle parrocchie sono
a. l'insieme degli aventi diritto di voto e l'assemblea parrocchiale
o, al suo posto, il parlamento parrocchiale quale organo
legislativo,
b. la Giunta ecclesiastica quale organo esecutivo e
c. la Commissione di revisione dei conti.
2 Le pastore e i pastori non possono essere membri della Giunta
ecclesiastica.
3 La Giunta ecclesiastica è composta da almeno cinque membri.
4 Ogni parrocchia disciplina la propria organizzazione in un regolamento
parrocchiale. Questo necessita dell'approvazione del Consiglio
ecclesiastico o del Consiglio sinodale.
Organizzazione
16 1 La Chiesa evangelico-riformata del Cantone e l’ente di di vigilanza
diritto pubblico cattolico-romano regolano la vigilanza sulle loro sul comune
parrocchie.
2 Nella misura in cui le parrocchie applicano direttamente il diritto
statale, esse sono sottoposte alla vigilanza in prima istanza del Consi-
glio di distretto.
parrocchiale
1. 1. 21-111
3
180.1 Legge sulle Chiese (LCh)
3 La parrocchia cattolico-cristiana è sottoposta, per l’insieme della
sua attività, alla vigilanza in prima istanza del Consiglio di distretto di
Zurigo.
Elezione dei § 13.16 1 Gli aventi diritto di voto delle parrocchie eleggono i
parroci parroci per un periodo di mandato di al massimo sei anni. L’elezione
avviene alle urne o nell’assemblea parrocchiale.
2 Gli ordinamenti ecclesiastici possono stabilire che
a. per casi particolari si applica una procedura diversa;
b. la rielezione dei parroci, proposti dal consiglio ecclesiastico, av-
venga con elezione tacita.
3 Un’elezione tacita ai sensi del capoverso 2 lettera b è esclusa se,
entro 30 giorni dalla pubblicazione della proposta, è richiesta per iscritto
una votazione
a. da un ventesimo degli aventi diritto di voto nei comuni con al
massimo 2000 aventi diritto di voto;
b. da almeno 100 aventi diritto di voto negli altri comuni.
4 Gli enti ecclesiastici cantonali regolano
a. la competenza e la procedura per l’elezione dei parroci;
b. i requisiti di eleggibilità e le incompatibilità;
c. il licenziamento anticipato.
Utilizzo di § 14. 1 Le parrocchie hanno diritto, nei confronti dei comuni po-
locali scolastici litici e dei comuni scolastici, all’utilizzo gratuito dei locali scolastici
e chiese pubblici per l’insegnamento religioso giovanile.
2 I comuni politici hanno diritto di utilizzare, contro adeguata indenni-
tà, le chiese di proprietà degli enti ecclesiastici o da questi principale-
mente mantenute, nonché le loro campane, per l’adempimento di com-
piti pubblici. L’utilizzo non deve pregiudicare il servizio divino.15
3 In caso di controversie decide il Consiglio di distretto.15
Accesso a § 15.17 1 Gli enti ecclesiastici cantonali ricevono gratuitamente dal
dati personali registro degli abitanti del comune di domicilio e dai registri dei comuni
scolastici le informazioni necessarie per l’adempimento dei loro com-
piti ecclesiastici.
4
Legge sulle Chiese (LCh)
180.1
2 Le parrocchie degli enti ecclesiastici cantonali ricevono gratuita-
mente dal registro degli abitanti del comune di domicilio e dai registri
dei comuni scolastici le informazioni necessarie per la registrazione
dei loro membri e per l’adempimento dei loro compiti ecclesiastici.
3 Il Consiglio di Stato disciplina tramite ordinanza l’obbligo di notifi-
ca per i bambini la cui appartenenza a un ente ecclesiastico riconosciuto
o a una comunità ebraica riconosciuta non risulta dalle condizioni
genitoriali.
4 Le parroche e i parroci delle corporazioni ecclesiastiche riconosciute hanno diritto all'ammissione all'attività pastorale nelle istituzioni del Cantone e dei Comuni, come negli ospedali, nelle case di cura o nelle prigioni.
Diritto all'ammissione all'attività pastorale
4. Applicabilità alle parrocchie delle disposizioni
della legge sui comuni
Le disposizioni della legge sui comuni sono applicabili per analogia alle parrocchie. Sono riservate le disposizioni divergenti della presente legge o dei regolamenti organici delle corporazioni ecclesiastiche cantonali.
C. Elezioni e votazioni alle urne
15 **Art. 15**
1 Le persone giuridiche ecclesiastiche cantonali designano l'autorità direttiva delle elezioni per le elezioni e votazioni ecclesiastiche alle urne.
2 L'autorità direttiva delle elezioni può trasferire le funzioni di direzione delle elezioni, in tutto o in parte
a. al Cantone per le elezioni e votazioni ecclesiastiche cantonali;
b. a un Distretto che si trova, in tutto o in parte, nel relativo territorio, per le elezioni e votazioni nelle regioni e nei distretti ecclesiastici;
c. a un Comune politico che si trova, in tutto o in parte, nel relativo territorio, per le elezioni e votazioni nei Comuni ecclesiastici.
3 Il servizio delle urne e il servizio di scrutinio sono in ogni caso svolti dagli uffici elettorali dei Comuni politici.
4 Gli organi statali applicano il diritto delle persone giuridiche ecclesiastiche. Le loro disposizioni sono impugnabili dinanzi alla stessa istanza di ricorso come le corrispondenti disposizioni degli organi ecclesiastici, in luogo dei quali essi agiscono.
1. 1. 21-111
5
180.1
Legge ecclesiastica (LEc)
Protezione giuridica statale
Protezione giuridica ecclesiastica
5 Il Cantone, i Distretti e i Comuni politici sono tenuti ad assumere le funzioni di direzione delle elezioni contro rimborso delle spese e adeguata indennità.
D. Protezione giuridica15
16 1 Sono impugnabili gli atti dei seguenti organi statali
a. gli atti degli organi della Chiesa evangelica riformata del Cantone
e della Corporazione cattolico-romana, nella misura in cui si fon-
dano direttamente sul diritto statale;
b. tutti gli atti degli organi della Parrocchia cattolica cristiana.
2 La competenza dell'istanza di ricorso è determinata dall'applicazione
analogica del diritto cantonale sulla procedura amministrativa.
15 1 La Chiesa evangelico-riformata del Cantone e l'Ente
ecclesiastico cattolico-romano garantiscono una protezione giuri-
dica equivalente al diritto cantonale.
2 Gli atti dei loro organi possono essere impugnati in ultima
istanza dinanzi all'organo giurisdizionale dell'ente ecclesiastico
cantonale.
3 L'ordinamento ecclesiastico può
a. escludere l'impugnazione dinanzi all'organo giurisdizionale per
le decisioni a carattere prevalentemente politico,
b. stabilire eccezionalmente l'impugnazione dinanzi al Tribunale
amministrativo, con esclusione della valutazione di questioni di
culto.
Contributi alle spese
Sezione 3: Finanze
A. Prestazioni statali
4 1 Il Cantone accorda, con un budget globale, contributi alle
corporazioni ecclesiastiche cantonali.
2 Con i contributi, esso sostiene le loro attività di rilievo
per l'intera società, in particolare nei settori della formazione, del
sociale e della cultura.
3 Le corporazioni ecclesiastiche cantonali ricevono contributi
se elaborano programmi propri per la fornitura di attività di rilievo
per l'intera società.
4 Esse definiscono i programmi di attività per un periodo di
sei anni ciascuno. La Direzione viene consultata al riguardo.
6
Legge sulle Chiese (LCh)
180.1
5 Sono riservati i contributi alle corporazioni ecclesiastiche
cantonali basati su altre basi giuridiche.
4 1 Il Gran Consiglio stabilisce, con un credito quadro, l'ammontare Il Gran Consiglio
complessivo dei contributi ai corpi ecclesiastici cantonali per un ammontare
periodo contributivo di sei anni. Il Consiglio di Stato decide in merito complessivo
alla ripartizione annuale del credito quadro. dei contributi
2 Partendo dall'importo fissato nelle disposizioni transitorie per il
primo periodo contributivo, l'ammontare complessivo dei contributi si
orienta al numero totale dei membri dei corpi ecclesiastici cantonali
alla fine del periodo contributivo immediatamente precedente.
3 Nella fissazione dell'ammontare complessivo sono considerati sia i
programmi di attività per il periodo in corso che quelli per il periodo
successivo, la relativa rendicontazione, nonché l'evoluzione dell'infla-
zione.
4 1 La Direzione approva alle singole corporazioni ecclesiastiche
cantonali le loro quote annuali ai contributi per un periodo contri-
butivo di sei anni.
2 Le quote delle corporazioni ecclesiastiche cantonali sono erogate
come contributi forfettari annuali e commisurate al numero dei loro
membri.
3 Se i programmi d’attività delle corporazioni ecclesiastiche can-
tonali presentano differenze la cui entità si discosta notevolmente
dal rapporto del numero dei loro membri, i programmi d’attività
possono essere presi in considerazione nel calcolo delle quote cor-
rispondenti.
Quote per le
singole corpo-
razioni eccle-
siastiche
4 1 Le Corporazioni ecclesiastiche cantonali riferiscono alla Direzione, al Riporto
termine di ogni periodo di contribuzione, sull'impiego dei contributi
alle spese e sugli effetti e l'efficacia del programma di attività
svolto.
2 La Direzione può richiedere la valutazione di singoli punti dei
programmi di attività. Il Cantone partecipa per metà ai costi di
tale valutazione.
3 I contributi alle spese non esauriti devono essere restituiti al
Cantone.
4 1 Le controversie relative alla ripartizione delle quote di partecipazione
Protezione legale
ai costi dei contributi agli enti ecclesiastici cantonali sono decise
dal Consiglio di Stato.
1. 1. 21-111
7
180.1 Legge sulle chiese (LC)
2 Le decisioni di ricorso del Consiglio di Stato possono essere impugnate
dagli enti ecclesiastici cantonali mediante ricorso al Tribunale
amministrativo.
3 Il procedimento è retto dalle disposizioni della Legge sulla procedura
amministrativa10.
Disposizioni di
applicazione
4 Il Consiglio di Stato disciplina in un’ordinanza i det-
tagli relativi ai contributi alle spese nonché alla fissazione delle quote delle
corporazioni ecclesiastiche cantonali.
B. Imposte delle persone fisiche e giuridiche
4 1 Le comunità parrocchiali riscuotono l'imposta ecclesiastica dai
membri della loro confessione e dalle persone giuridiche secondo
quanto stabilito dalla legge tributaria dell'8 giugno 199711. La presente
legge è direttamente applicabile.14
2 I proventi dell'imposta ecclesiastica delle persone giuridiche
non possono essere utilizzati per scopi di culto. Gli enti ecclesiastici
cantonali rendono conto complessivamente dell'impiego di tali proventi fiscali.
3 Per il resto, gli enti ecclesiastici decidono autonomamente in
merito all'impiego dei proventi fiscali.
C. Beni immobili ecclesiastici di proprietà del Cantone
Ecco la traduzione in italiano
3 1 Il Grossmünster e le chiese conventuali di Kappel e Rheinau sono di proprietà del Cantone.
2 L'utilizzo avviene con riferimento a
a. il Grossmünster e la chiesa conventuale di Kappel, in base a contratti tra il Cantone e la Chiesa evangelica riformata cantonale;
b. la chiesa conventuale di Rheinau, in base a un contratto tra il Cantone e l'Ente cattolico romano.
3 La protezione giuridica si conforma agli articoli 81 e seguenti della legge sulla giustizia amministrativa10.14.
8
Legge sulle Chiese (LCh)
Sezione 4: Disposizioni finali
A. Abrogazione e modifica del diritto vigente
180.1
4 Contratti in essere tra gli Enti ecclesiastici di diritto pubblico e la Cassa previdenziale del personale statale non sono toccati dall'emanazione della presente legge.
3 1 Le proprietà parrocchiali e le chiese che sono di proprietà del Trasferimento
Cantone vengono trasferite, entro un termine stabilito dal Consiglio di proprietà
di Stato, alle rispettive comunità ecclesiastiche. ecclesiastiche
2 Sono escluse le chiese elencate al § 26 della presente legge.
3 Il trasferimento delle proprietà parrocchiali avviene con un inden-
nizzo capitalizzato per il riscatto dell'obbligo di manutenzione. Le moda-
lità per il trasferimento delle chiese sono stabilite caso per caso.
1. 1. 21-111
9
180.1
Legge sulle Chiese (LCh)
Riconversione
di proprietà
ecclesiastiche
Durata del
mandato delle
parroche e dei
parroci
15 1 Di regola, la Direzione rinuncia a diritti e pretese del Cantone
derivanti da un contratto concernente il trasferimento di un bene immo-
biliare ecclesiastico, se questo, dopo il cambio di destinazione, serve
a uno scopo di pubblica utilità.
2 Se, per i beni immobiliari ecclesiastici di proprietà dei comuni
ecclesiastici, contratti e annotazioni nel registro fondiario attribuiscono
la competenza per l'approvazione di modifiche di destinazione o di
alienazioni al Consiglio di Stato, è competente per esse l'esecutivo del-
la rispettiva corporazione ecclesiastica cantonale.
3 Se un comune ecclesiastico, al momento dell'acquisto di un bene
immobiliare ecclesiastico dal Cantone, si è impegnato a versargli un
pagamento in caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene
immobiliare, tale obbligo di pagamento si estingue conformemente al-
l'accordo contrattuale, ma al più tardi 20 anni dopo l'acquisto del bene
immobiliare.
Ecco la traduzione in italiano, con la terminologia legale appropriata e la struttura originale
4 La durata del mandato delle parroche o dei parroci eletti dagli aventi diritto di voto, dal Consiglio di Stato e dal Consiglio ecclesiastico termina al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Allegato4
Le leggi seguenti sono modificate come segue
a. La Legge sui comuni del 6 giugno 19266: . . .5
b. La Legge sui diritti politici del 1° settembre 20037: . . .5
c. ...13
d. La Legge sull'amministrazione distrettuale del 10 marzo 19859: . . .5
e. La Legge sulla giustizia amministrativa del 24 maggio 195910: . . .5
f. La Legge sulle imposte dell'8 giugno 199711: . . .5
g. La Legge sull'imposta di successione e di donazione del 28 settembre
198612:...5
1 RU 62, 482.
2 BU 2006, 573.
3 Art. 26 e 32 in vigore dal 1° gennaio 2008 (RU 62, 499).
4 Entrata in vigore: 1° gennaio 2010 (RU 63, 152).
5 Testo v. RU 62, 482.
10
Legge sulla Chiesa (LC)
180.1
6 RS 131.1.
7 RS 161.
8 RS 171.1.
9 RS 173.1.
10 RS 175.2.
11 RS 631.1.
12 RS 632.1.
13 Abrogato dalla Legge sul controllo delle finanze del 30 giugno 2008 (RU 63, 543; BU
2007, 2325). In vigore dal 1° gennaio 2009.
14 Versione secondo la L sull'adeguamento del diritto cantonale in materia di procedura
amministrativa del 22 marzo 2010 (RU 65, 390; BU 2009, 801). In vigore dal 1° luglio
2010.
15 Introdotto dalla L del 28 agosto 2017 (RU 73, 117; BU 2016-09-23). In vigore
dal 1° aprile 2018.
16 Versione secondo la L del 28 agosto 2017 (RU 73, 117; BU 2016-09-23). In vigore
dal 1° aprile 2018.
17 Versione secondo la L del 28 agosto 2017 (RU 73, 117; BU 2016-09-23). In vigore
dal 1° gennaio 2021.
1. 1. 21-111
11
die evangelisch-reformierte Landeskirche vom 7. Juli 1963 und das Ge-
setz über das katholische Kirchenwesen vom 7. Juli 1963 aufgehoben.
---
sono abrogate la Legge sulla Chiesa evangelica riformata del 7 luglio 1963 e la Legge sul sistema ecclesiastico cattolico del 7 luglio 1963.
B. Disposizioni transitorie
Modifica
I contributi alle spese dovuti dalle persone giuridiche ammontano a 50
milioni di franchi all’anno per il primo periodo contributivo.
Contributi
alle spese
2 Il primo periodo contributivo dura quattro anni. Inizia con l’entrata
in vigore della presente legge; se entra in vigore durante l’anno, inizia
il 1° gennaio dell’anno successivo.
Ammontare complessivo dei contributi per i costi
Viene stabilito l'ammontare complessivo dei mezzi da destinare, secondo il diritto previgente, alla retribuzione dei pastori e delle pastore presbiteriani riformati. La differenza tra tale importo e i contributi per i costi da versare annualmente alla Chiesa evangelica riformata del Cantone per il primo periodo contributivo viene azzerata entro quattro anni.
2 La riduzione avviene linearmente in quattro fasi, all'inizio di ogni nuovo anno.