Legislator · Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali
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132.2 CH-ZH

Legge sui contributi statali

23 Articles / Provisions · Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (23)

Statutory Text (23 Provisions)

1 Contributi statali: prestazioni pecuniarie vincolate

alla realizzazione di compiti di interesse pubblico.

2 Sono erogati sotto forma di quote di costo, contributi alle spese o sovvenzioni. Non sono rimborsabili o sono rimborsabili solo a determinate condizioni.

3 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia ai mutui e alle partecipazioni a condizioni privilegiate, alle fideiussioni e ad altre dichiarazioni di garanzia.

4 La presente legge non si applica ai contributi ai sensi della legge del 2 novembre 20203 sul Fondo delle lotterie.

10 Quote di partecipazione sono contributi statali ai quali la legge attribuisce un diritto di partecipazione e la cui entità risulta dalla legislazione.

**Contributi a fondo perduto**

I contributi a fondo perduto sono contributi statali per i quali la legge riconosce un diritto e la cui entità è stabilita nel bilancio globale.

1 Le sovvenzioni sono contributi statali per il sostegno o il mantenimento di prestazioni di interesse pubblico, ai quali la legge non riconosce alcun diritto.

2 Le sovvenzioni sono considerate spese vincolate se

a. la legge ne stabilisce lo scopo e il tasso massimo,

b. sono erogate da un credito quadro previsto dalla legge,

c. la legge prevede l'approvazione mediante un credito di preventivo e l'impegno, l'esecuzione e il pagamento avvengono nello stesso esercizio finanziario.

3 Le restanti sovvenzioni, in quanto nuove spese, sono soggette alle disposizioni della Costituzione statale sul referendum finanziario.

16. La collaborazione tra più Comuni presupposto per contributi ai Comuni

Se l’adempimento di un compito da parte di più Comuni risulta più efficace o più economico, il Cantone può subordinare i suoi contributi finanziari alla collaborazione tra i Comuni.

1. 1. 21-111

1

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Durata

Legge sui contributi statali

Il Consiglio di Stato decide in merito all'ammissibilità dei contributi

privati per una durata massima di otto anni.

Generalità

II. Misurazione

1 Le domande sono trattate secondo il diritto vigente al momento della

concessione.

2 I contributi statali sono concessi in funzione dell'interesse pubblico.

Il Consiglio di Stato disciplina le modalità di calcolo, in particolare

le spese ammissibili e la determinazione forfettaria.14

3 Per gli investimenti viene di regola erogato un importo fisso.

Orientamento

ai risultati

nella gestione

amministrativa

1 Contributi statali possono, nell’ambito di progetti cantonali

di gestione orientata ai risultati, essere forfettizzati per un periodo di tempo limitato in deroga alle basi legali esistenti. Il Consiglio di Stato disciplina la forfettizzazione di tali contributi statali in un’ordinanza.17

2 La forfettizzazione non deve modificare in modo sostanziale l’onere a carico dello Stato e dei Comuni.

§§ 6 e 7.15

Spese computabili

1. Spese

1 Le spese sono considerate solo nella misura in cui sono necessarie per un'efficace, economica ed oculata esecuzione dei compiti e non superano i costi dello Stato per prestazioni analoghe.

2 Imposte, interessi di costruzione e di capitale sono deducibili solo se la legislazione lo prevede.

3 Se l'acquisto di proprietà immobiliare dà diritto a contributi, sono considerate le spese effettive, ma al massimo il valore di mercato.

4 In caso di trasferimento dalla proprietà finanziaria alla proprietà amministrativa, vengono considerati il prezzo di acquisto e la sua adeguata remunerazione, nonché le spese che aumentano il valore dell'immobile, diminuite dei suoi proventi, ma al massimo il valore di mercato.

Legge sui contributi statali

III. Procedura

132.2

**Voraussetzungen**

**Presupposti**

L'erogazione di contributi statali presuppone che il richiedente

a. abbia presentato una richiesta scritta con la documentazione richiesta,

b. sia in grado di soddisfare le condizioni,

c. fornisca un adeguato contributo proprio.

1. **Decisione**

Sulle domande si decide mediante decreto o disposizione. Il Consiglio di Stato può delegare la decisione alle Direzioni o agli uffici.

2. Nel provvedimento di decisione sono in particolare indicati

a. la base legale,

b. il calcolo, l’importo massimo e la durata di validità,

c. ulteriori condizioni e oneri per l’utilizzo conforme alla destinazione del contributo statale.

3. Alla prima assicurazione di sussidi deve essere apposta una riserva di approvazione del credito nel quadro del preventivo.

4. I contributi statali per investimenti vengono ridotti se il richiedente, prima della assicurazione, ha assunto impegni finanziari senza l’autorizzazione dell’organo competente per la decisione.

1 Il contributo statale viene erogato se sono soddisfatte le con- Erogazione

dizioni e gli oneri e se sono disponibili le basi di calcolo.

2 Il contributo statale viene ridotto o negato se

a. le condizioni e gli oneri non sono, non sono più o non sono com-

pletamente soddisfatti,

b. non tutte le basi di calcolo sono disponibili,

c. esso supera le spese,

d. gli importi erogati non raggiungono le soglie minime stabilite dal

Consiglio di Stato.

3 Il Consiglio di Stato emana disposizioni sui pagamenti parziali.

4 Il pagamento finale viene disposto quando il rendiconto finale è

approvato dall'autorità di sovvenzione.

I beneficiari di contributi statali devono mettere a disposizione del Controllo delle finanze, su richiesta, la documentazione necessaria per la verifica delle prestazioni contributive ai fini della sorveglianza finanziaria e fornire le informazioni richieste.

1. 1. 21-111

3

132.2

IV. Garanzia dello scopo del contributo

Legge sui contributi statali

Vincolo di scopo

Esenzione

Contributi statali illegittimamente promessi o versati

Prescrizione

Disposizione penale

I contributi statali devono essere impiegati conformemente al loro scopo e nel rispetto delle condizioni e degli oneri.

Il Consiglio di Stato può, qualora le condizioni di contribuzione

non siano più soddisfatte o sussistano altri importanti motivi, autorizzare

anticipatamente la modifica di destinazione d'uso o l'alienazione oppure

esonerare da singole condizioni e oneri. Egli emana disposizioni

in merito alla restituzione.

1 Contributi statali che sono stati promessi o versati indebitamente

vengono revocati o recuperati.

2 Se la promessa o il versamento indebito del contributo statale

sono basati su un comportamento colposo del beneficiario, i contributi

statali vengono recuperati unitamente agli interessi del 5% annuo

dalla data del versamento e viene richiesto il risarcimento dei danni.

3 Si rinuncia al recupero

a. nella misura in cui il beneficiario, in seguito alla decisione sul

contributo, abbia adottato misure che possono essere annullate

solo con oneri finanziari irragionevoli, e

b. se la violazione del diritto o l'accertamento errato o incompleto dei

fatti non era facilmente riconoscibile per il beneficiario.

1 Diritti a contributi statali e a richieste di rimborso si prescrivono con il decorso di cinque anni.

2 La prescrizione inizia con la scadenza del diritto o con il sorgere del diritto di rimborso.

1 Con una multa fino a fr. 20 000 è punito

a. chi, per ottenere un contributo statale, fornisce indicazioni inesatte e incomplete su fatti rilevanti;

b. chi omette di informare un ufficio su fatti rilevanti in relazione all’erogazione di un contributo statale.

2 Se il colpevole agisce per proprio tornaconto, è punito con una multa fino a fr. 50 000.

3 L’agire colposo non è punibile.

4 L’istigazione e la complicità sono punibili.

4

Legge sui contributi statali

IVa. Controllo dei contributi statali11

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11 1 Il controllo dei contributi statali serve alla definizione degli obiettivi,

alla pianificazione e alla gestione dei contributi statali.

2 Il controllo dei contributi statali è compito delle Direzioni.

V. Modifica del diritto vigente

Le leggi che seguono sono così modificate: . . .5 Modificazione del

diritto previgente

VI. Disposizioni finali

1. Per la garanzia dello scopo dei contributi statali assicurati prima dell'entrata

in vigore provvisoria di questa legge, sono applicabili le disposizioni

di questa legge.

2. Il Consiglio di Stato decide entro due anni dall'entrata in vigore

di questa legge sull'ammissibilità al contributo per i privati ai sensi del § 4.

Questo Gesetz untersteht der Volksabstimmung. Der Regie- Inkrafttreten

rungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens6.

1 OS 51, 77.

2 LS 131.1.

3 LS 612.

4 Obsolet.

5 Text siehe OS 51, 81.

6 In Kraft seit 1. Januar 1991 (OS 51, 350).

7 Eingefügt durch Verwaltungsreformrahmengesetz vom 1. Dezember 1996 (OS

54, 29). In Kraft seit 1. Januar 1997 (OS 54, 32).

8 Eingefügt durch Finanzkontrollgesetz vom 30. Oktober 2000 (OS 56, 465). In

Kraft seit 1. Juli 2001 (OS 56, 500).

9 Eingefügt durch Gesetz über die Schaffung rechtlicher Grundlagen für Kos-

tenbeiträge vom 7. März 2005 (OS 60, 277). In Kraft seit 1. Januar 2006.

10 Fassung gemäss Gesetz über die Schaffung rechtlicher Grundlagen für Kos-

tenbeiträge vom 7. März 2005 (OS 60, 277). In Kraft seit 1. Januar 2006.

1.1.21-111

5

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Legge sui contributi statali

6

11 Eingefügt durch G über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Januar 2006

(OS 62, 354; ABI 2004, 89). In Kraft seit 1. April 2008 (OS 63, 134).

12 Fassung gemäss EG BBG vom 14. Januar 2008 (OS 64, 195; ABI 2006, 1153).

In Kraft seit 17. August 2009 (OS 64, 389).

13 Aufgehoben durch G über die Anpassung des kantonalen Verwaltungsverfah-

rensrechts vom 22. März 2010 (OS 65, 390; ABI 2009, 801). In Kraft seit 1. Juli

2010.

14 Fassung gemäss Finanzausgleichsgesetz vom 12. Juli 2010 (OS 66, 747; ABI

2009, 172). In Kraft seit 1. Januar 2012.

15 Aufgehoben durch Finanzausgleichsgesetz vom 12. Juli 2010 (OS 66, 747; ABI

2009, 172). In Kraft seit 1. Januar 2012.

16 Eingefügt durch Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (OS 72, 183; ABI 2013-

04-19). In Kraft seit 1. Januar 2018.

17 Fassung gemäss Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (OS 72, 183; ABI 2013-

04-19). In Kraft seit 1. Januar 2018.

18 Eingefügt durch Lotteriefondsgesetz vom 2. November 2020 (OS 75, 663; ABI

2019-02-15). In Kraft seit 1. Januar 2021.

---

Questa legge è soggetta a referendum. Il Consiglio di Governo determina il momento dell'entrata in vigore6.

1 RU 51, 77.

2 RS 131.1.

3 RS 612.

4 Obsoleto.

5 Per il testo v. RU 51, 81.

6 In vigore dal 1° gennaio 1991 (RU 51, 350).

7 Introdotto dalla Legge quadro sulla riforma amministrativa del 1° dicembre 1996 (RU

54, 29). In vigore dal 1° gennaio 1997 (RU 54, 32).

8 Introdotto dalla Legge sul controllo finanziario del 30 ottobre 2000 (RU 56, 465). In

vigore dal 1° luglio 2001 (RU 56, 500).

9 Introdotto dalla Legge sull'istituzione di basi giuridiche per i contributi alle spese del

7 marzo 2005 (RU 60, 277). In vigore dal 1° gennaio 2006.

10 Versione secondo la Legge sull'istituzione di basi giuridiche per i contributi alle spese

del 7 marzo 2005 (RU 60, 277). In vigore dal 1° gennaio 2006.

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Legge sui contributi statali

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11 Introdotto dalla L. sul controlling e sulla contabilità del 9 gennaio 2006

(RU 62, 354; FUSC 2004, 89). In vigore dal 1° aprile 2008 (RU 63, 134).

12 Versione secondo la L. esecutiva sulla Legge federale sulla formazione professionale (LE LFP) del 14 gennaio 2008 (RU 64, 195; FUSC 2006, 1153).

In vigore dal 17 agosto 2009 (RU 64, 389).

13 Abrogato dalla L. sull'adeguamento del diritto procedurale amministrativo cantonale

del 22 marzo 2010 (RU 65, 390; FUSC 2009, 801). In vigore dal 1° luglio

2010.

14 Versione secondo la Legge sulla perequazione finanziaria del 12 luglio 2010 (RU 66, 747; FUSC

2009, 172). In vigore dal 1° gennaio 2012.

15 Abrogato dalla Legge sulla perequazione finanziaria del 12 luglio 2010 (RU 66, 747; FUSC

2009, 172). In vigore dal 1° gennaio 2012.

16 Introdotto dalla Legge sui comuni del 20 aprile 2015 (RU 72, 183; FUSC 2013-

04-19). In vigore dal 1° gennaio 2018.

17 Versione secondo la Legge sui comuni del 20 aprile 2015 (RU 72, 183; FUSC 2013-

04-19). In vigore dal 1° gennaio 2018.

18 Introdotto dalla Legge sul fondo delle lotterie del 2 novembre 2020 (RU 75, 663; FUSC

2019-02-15). In vigore dal 1° gennaio 2021.

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