Legge sulla responsabilità civile
Table of Provisions (38)
Statutory Text (38 Provisions)
1 Questa legge si applica al Cantone17, ai membri e ai supplenti
delle sue autorità e dei suoi tribunali e alle persone al suo servizio.
2 Essa non si applica ai membri del Gran Consiglio.
A. Enti e istituti
di diritto pubblico
1. Cantone17
21 1 La presente legge si applica per analogia anche ai Comuni,
e agli Enti consorziali nonché ai membri e ai supplenti delle loro autorità e al
personale al loro servizio. Parimenti, si applica per analogia anche agli Enti
e ai membri dei loro organi e al personale al loro servizio.
2 I Comuni che hanno trasferito compiti a Enti, Enti consorziali o
privati rispondono in via sussidiaria per il danno che tali responsabili
dei compiti causano a un terzo mediante attività o omissione illecita.
3 I Comuni che hanno trasferito congiuntamente compiti a Enti,
Enti consorziali o privati rispondono inoltre in solido per il danno
che tali responsabili dei compiti causano a un terzo mediante attività
o omissione illecita.
Comuni,
Enti e
Enti consorziali
1 Questo decreto si applica per analogia anche alle organizzazioni di diritto pubblico cantonale con propria personalità giuridica, per i membri e i supplenti dei loro organi e per le persone al loro servizio, nella misura in cui esse esercitino funzioni di diritto pubblico.
2 Per la Banca Cantonale di Zurigo e le Aziende elettriche del Cantone di Zurigo si applicano le disposizioni speciali delle rispettive leggi organizzative4.
3. Organizzazioni di diritto pubblico cantonale con propria personalità giuridica
Sempreché la presente legge non contenga disposizioni particolari, B. Impiegati¹⁷
le norme sugli impiegati¹⁷ si applicano a tutte le persone menzionate
negli articoli da 1 a 3, siano esse a tempo pieno, a tempo parziale o
temporaneamente attive.
14 1 I privati ai quali sono affidati compiti pubblici C. Privati
rispondono causalmente per il danno che essi cagionano nell'esercizio
di tali compiti mediante attività o omissione illecite. Per il resto,
si applicano le disposizioni del diritto civile federale. Le pretese
sono da far valere mediante processo civile.
1.1.18-99
1
170.1
Legge sulla responsabilità
2 In caso di responsabilità sussidiaria dello Stato secondo l'art. 46 cpv. 2 Cost.2
si applicano le disposizioni della presente legge.
1. Nella misura in cui la responsabilità del Cantone17 e dei dipendenti17 è
regolata dal diritto federale o da altre leggi cantonali, la presente legge
non trova applicazione.
2. Il Cantone risponde, conformemente alla presente legge, in solido con il
responsabile del registro di commercio e la sua autorità di vigilanza. 19, 20
A. Danni ille-
citi
1. Responsabilità
2. Cause di
riduzione
3. Risarcimento
del danno
in caso di morte
4. Risarcimento
del danno
in caso di lesioni
corporali
Seconda sezione: Responsabilità per danni a terzi
1. Il Cantone17 risponde del danno che un funzionario17 causa illecitamente a un terzo nell’esercizio delle sue funzioni.
2. Se una decisione è modificata in sede di ricorso, il Cantone17 risponde solo se un funzionario17 di un’istanza inferiore ha agito con dolo.
3. Il Cantone17 risponde del danno derivante da informazioni errate solo in caso di dolo o colpa grave del funzionario17.
4. Il danneggiato non ha diritto di agire contro il funzionario17.
**Art. 136 Danno cagionato con il consenso o per causa imputabile al danneggiato.**
Se il danneggiato ha acconsentito all'atto lesivo o se circostanze a lui imputabili hanno influito sulla costituzione o sull'aggravamento del danno, il giudice può ridurre o escludere del tutto l'obbligo di risarcimento.
1. In caso di uccisione di una persona, devono essere risarciti i costi sorti,
in particolare quelli della sepoltura.
2 Se la morte non è sopraggiunta immediatamente, devono essere risarciti
anche i costi del tentativo di cura e i danni derivanti dalla
incapacità lavorativa.
3 Se altre persone hanno perso il loro sostentatore a causa dell'uccisione,
deve essere risarcito anche tale danno.
1 Lesioni corporali danno diritto al danneggiato al risarcimento
dei costi, nonché a un'indennità per gli svantaggi di una totale o
parziale incapacità lavorativa, tenendo conto dell'aggravamento del
progresso economico.
2 Se al momento della sentenza le conseguenze della lesione
non possono essere accertate con sufficiente certezza, il giudice può
riservare la modifica della stessa fino a due anni dalla data della sentenza.
Legge sulla Responsabilità Civile
170.1
9 In caso di uccisione o di lesione personale, il giudice può, tenuto conto Danno morale
delle particolari circostanze e conformemente all'articolo 5, accordare in caso di
al leso o ai congiunti dell'ucciso un'adeguata somma di denaro a titolo uccisione o
di riparazione morale. lesione
personale
9 Chi è leso illecitamente nella sua personalità,
ha diritto di chiedere al giudice la constatazione della lesione, il risarcimento
del danno e, se la gravità della lesione lo giustifica e questa non
è stata riparata in altro modo, anche una riparazione morale.
Per il danno cagionato a terzi da attività lecita del
Cantone17, quest'ultimo risponde solo se ciò è previsto da una
legge.
16
Terza Sezione: Responsabilità per danno al Cantone17
1 La persona impiegata17 risponde del danno che cagiona al A. Responsabilità
Cantone17 mediante violazione intenzionale o gravemente colposa della della persona
propria diligenza professionale. impiegata17
2 Se più persone impiegate17 hanno cagionato il danno congiunta-
mente, rispondono solidalmente in caso di dolo e in proporzione alla
gravità della colpa in caso di colpa grave.
**1 Diritto di regresso del Cantone**
Se il Cantone17 ha dovuto risarcire un terzo danneggiato in virtù della presente legge o di un'altra legge, esso ha diritto di regresso nei confronti del dipendente17 che ha causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.
**2 Responsabilità di più dipendenti**
Se più dipendenti17 hanno causato il danno congiuntamente, in caso di negligenza grave essi sono responsabili in proporzione alla gravità della loro colpa. In caso di dolo, ogni dipendente17 può essere chiamato a rispondere per l'intero danno.
C. Benach-
richtigung
und Neben-
intervention
1.1.18-99
3
170.1
1 Il Cantone17 deve notificare al dipendente17, nei cui confronti può
essere esercitata l’azione di regresso, non appena un terzo
richiede al Cantone17 il risarcimento del danno in via extragiudiziale e non
appena è stata promossa un’azione contro il Cantone17.
2 Al dipendente17 minacciato dall’azione di regresso spetta, nel processo
del terzo danneggiato contro il Cantone17, il diritto di
intervento adesivo.
D. Copertura
del danno
E. Azione di
risarcimento
F. Danno
causato da privati
Legge sulla responsabilità civile
1...
2 I crediti relativi a retribuzioni, a prestazioni derivanti da istituti di
assicurazione nonché a simili indennità possono essere compensati
con richieste di risarcimento del danno, nella misura in cui non siano
soggetti ad esecuzione forzata.
3 Il dipendente¹⁷ può essere perseguito anche dopo la risoluzione del
rapporto di servizio o in caso di mancata rielezione.
**17. Le pretese di risarcimento del danno e di regresso sono fatte valere**
**da**
a. il Gran Consiglio, se esse si rivolgono contro
1. membri del Consiglio di Stato,
2. membri dei tribunali cantonali superiori,
3. la direzione e il personale del Controllo delle finanze e dell’Ombudsman,
4. il o la responsabile della protezione dei dati e il suo personale,
5. membri dell’organo superiore di un’organizzazione cantonale con propria personalità giuridica,
b. l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, se esse si rivolgono contro la direzione o il personale dei servizi parlamentari,
c. il Consiglio di Stato, se esse si rivolgono contro impiegati cantonali,
d. il Consiglio di distretto, se esse si rivolgono contro membri
1. di un’autorità comunale,
2. di un parlamento comunale21,
3. dell’organo superiore di un’organizzazione comunale o intercomunale di diritto pubblico con propria personalità giuridica,
e. la Giunta comunale, se esse si rivolgono contro il personale del comune,
f. l’organo superiore di un’organizzazione di diritto pubblico con propria personalità giuridica, se esse si rivolgono contro impiegati di tale organizzazione.
10 Se il Cantone17 ha dovuto risarcire un terzo leso, in virtù
di questa o di un'altra legge, per un danno derivante da atti illeciti
di privati, gli spetta il diritto di regresso nei confronti dei privati
che hanno causato il danno. Il regresso è retto dal diritto civile federale.
L'articolo 16 si applica per analogia.
4
Legge sulla responsabilità
170.1
10 1 Se il Cantone17, in virtù di particolari disposizioni legali, G. Indennizzo
è responsabile per un danno causato da dipendenti o ausiliari di un del Cantone17
Comune, quest'ultimo gli rimborsa i pagamenti a titolo di risarcimento da parte del
del danno e di indennità per torto morale effettuati, nonché le spese Comune
giudiziarie e le indennità di parte a lui imposte.
2 Per il Comune e per i suoi dipendenti17 e ausiliari minacciati
dal regresso, si applica per analogia l’articolo 16.
Sezione quarta: Azione e valutazione dei diritti
17 1 Sulle pretese di terzi contro il Cantone decidono A. i tribunali
a. di regola, i tribunali civili,
b. il Tribunale cantonale, se la pretesa è fondata su un comporta-
mento illecito di impiegati del Tribunale amministrativo o del
Tribunale delle assicurazioni sociali,
c.18 il Tribunale amministrativo, se la pretesa è fondata su un com-
portamento illecito di impiegati del Tribunale cantonale,
2 Sulle pretese del Cantone contro i Comuni decide il Tribunale
amministrativo mediante procedimento di azione.
3 Sulle pretese tra impiegati statali e il Cantone, l'autorità di nomina
emana una decisione. Questa può essere impugnata conformemente
alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa del 24 maggio
19593. Quale ultima istanza cantonale decide
a. di regola, il Tribunale amministrativo,
b. il Tribunale cantonale, se si tratta di impiegati del Tribunale
amministrativo.
1. Competenza materiale
1 Competente è il Tribunale distrettuale con sede nel 2. Comune
Convenuto o nel luogo di domicilio del danneggiato nel Cantone di Zurigo. Competenza
2 Per pretese contro più Comuni, l'attore può
chiedere al Tribunale superiore di designare, tra i Tribunali distrettuali
competenti, uno dinnanzi al quale tutti i Comuni possono essere
convenuti congiuntamente.
1. La legittimità di disposizioni, decisioni e sentenze formalmente passate in giudicato non può essere riesaminata.
2. Nella valutazione delle pretese di regresso del Cantone17, il giudice non è vincolato dalla sentenza sulle pretese del terzo nei confronti del Cantone17.
1.1.18-99
5
170.1
Legge sulla Responsabilità
B. Procedura
in caso di danno
a terzi
1. Procedura preliminare
2. Azione legale
C. Decadenza
e Prescrizione
1. Pretese
di terzi contro
il Cantone17
2. Pretese
del Cantone17
contro i dipendenti17
3. Sospensione
dei termini
A. Retribuzione
da parte di altro
ente
1. Le domande di accertamento, risarcimento del danno e soddi-
sfazione devono essere presentate per iscritto
a. al Consiglio di Stato per le pretese contro il Cantone,
b. all'esecutivo comunale per le pretese contro il Comune,
c. all'organo superiore autorizzato a rappresentare l'ente per le pretese
contro organizzazioni di diritto pubblico cantonale con
propria personalità giuridica.
2 Se l'autorità adita contesta la pretesa in tutto o in parte, deve
informare il danneggiato del § 24 cpv. 2.
17 La domanda può essere presentata direttamente al giudice, se
l'autorità competente non ha preso posizione o si è pronunciata negati-
vamente in merito alla pretesa entro tre mesi dalla sua rivendicazione
scritta.
9 1 La responsabilità del Cantone17 si estingue se il danneggiato non
presenta la sua domanda di accertamento, risarcimento o indennità
entro due anni dalla conoscenza dei fatti costitutivi della responsabilità
al Cantone17.
2 Qualora l'autorità competente contesti la pretesa, il danneggiato
deve promuovere azione dinanzi al giudice competente entro il termine di
prescrizione di un anno dalla comunicazione.
9 La responsabilità del dipendente17 nei confronti del Cantone17
si estingue se quest'ultimo non fa valere il diritto al risarcimento del danno
entro due anni dalla conoscenza dei fatti costitutivi della responsabilità o il
diritto di regresso entro due anni dal riconoscimento o dalla
constatazione giudiziale del suo obbligo di risarcimento del danno presso il
tribunale competente, in ogni caso dopo dieci anni dall'ultimo
atto lesivo.
Le scadenze di cui agli articoli 24 e 25 sono sospese fintanto
che un procedimento penale o un'indagine disciplinare per la
medesima fattispecie sono in corso.
Sezione quinta: Disposizioni varie
9 L’ente, presso il quale il dipendente17 è stato in servizio al
momento della causazione del danno, risponde anche se la
retribuzione è erogata in tutto o in parte da un altro ente.
6
Legge sulla responsabilità
170.1
**9 Obbligo di indennizzo per il dipendente17 personalmente responsabile**
1 Se un dipendente17 è personalmente responsabile per un'attività ufficiale, il Cantone17 lo tiene indenne, a condizione che egli non abbia causato il danno intenzionalmente o per grave negligenza, né abbia successivamente peggiorato la posizione del Cantone17 attraverso un'azione arbitraria.
2 Il diritto si estingue se non viene fatto valere per iscritto entro un anno dal riconoscimento o dall'accertamento giudiziale dell'obbligo di risarcimento, presso l'autorità competente ai sensi del § 22 cpv. 1.
3 Questa disposizione non si applica alla responsabilità del detentore di un veicolo a motore.
**C. Diritto sussidiario**
Nella misura in cui la presente legge non preveda una propria disciplina, si applicano a titolo sussidiario le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero.
**Sezione sesta: Disposizioni transitorie e finali**
1967 è modificato come segue: . . .8
precedenti decreti
1. Legge sulla
Banca Cantonale
di Zurigo
Zurigo, 15 marzo 1908, viene modificata come segue: . . .8
riguardante le
Fabbriche di
Elettricità del
Cantone di Zurigo
zung des Kantonsrates vom 20. November 1932 wird wie folgt geän-
dert:...8
3. Legge
sull'
organizzazione
e il
regolamento
del
Gran Consiglio
modificato come segue: . . .8
disciplina
den aufgehoben: . . .8
bisherigen
Rechts
1.1.18-99
7
170.1
C. Entrata in vigore
Legge sulla responsabilità civile
Di seguito la traduzione in italiano
autorizzata e, previa constatazione del risultato della votazione da parte del Gran Consiglio, nonché previa approvazione del § 19 cpv. 3 da parte dell'Assemblea federale, entra in vigore alla data da stabilire dal Consiglio di Stato7.
2 I danni causati prima dell'entrata in vigore sono giudicati secondo il diritto precedente.
Disposizione transitoria alla modifica dell'11 febbraio 2008
(RU 63, 415)
I danni causati prima del 1° gennaio 2007 sono giudicati secondo la regolamentazione precedente.
1 RU 43, 335 e RS I, 239.
2 RL 101.
3 RL 175.2.
4 RL 951.1, RL 732.1.
5 RS 220.
6 Approvato mediante DF del 19 marzo 1970 (RS 173.114.11).
7 In vigore dal 1° luglio 1970.
8 Per il testo v. RU 43, 341 segg.
9 Versione giusta L del 2 dicembre 1990 (RU 51, 355). In vigore dal 1° luglio
1991 (RU 51, 358).
10 Introdotto dalla L del 28 settembre 1997 (RU 54, 367). In vigore dal 1° gen-
naio 1998 (RU 54, 418).
8
Legge sulla responsabilità
170.1
11 Versione giusta L del 28 settembre 1997 (RU 54, 367). In vigore dal 1° gen-
naio 1998 (RU 54, 418).
12 Versione giusta L concernente l'adeguamento del diritto processuale in materia
di diritto delle persone e della famiglia del 27 marzo 2000 (RU 56, 187; FF 1999,
1216). Approvato dalla Confederazione il 14 luglio 2000. In vigore dal 1° gen-
naio 2001 (RU 56, 245).
13 Versione giusta Legge sul controllo delle finanze del 30 ottobre 2000 (RU 56, 465; FF
2000, 402). In vigore dal 1° luglio 2001 (RU 56, 500).
14 Versione giusta L dell'11 febbraio 2008 (RU 63, 415; FF 2007, 1240). In
vigore dal 1° agosto 2008.
15 Versione giusta Legge di polizia del 23 aprile 2007 (RU 64, 324; FF 2006, 856).
In vigore dal 1° luglio 2009.
16 Abrogato dalla Legge di polizia del 23 aprile 2007 (RU 64, 324; FF 2006,
856). In vigore dal 1° luglio 2009.
17 Versione giusta L concernente l'adeguamento del diritto cantonale sulla proce-
dura amministrativa del 22 marzo 2010 (RU 65, 390; FF 2009, 801). In vigore
dal 1° luglio 2010.
18 Versione giusta L concernente l'adeguamento dell'organizzazione cantonale
delle autorità e del diritto processuale cantonale in materia civile e penale alle
nuove leggi federali di procedura del 10 maggio 2010 (RU 65, 520, 569; FF
2009, 1489). In vigore dal 1° gennaio 2011.
19 Abrogato dalla Legge di applicazione del diritto in materia di protezione dei
minori e degli adulti del 25 giugno 2012 (RU 67, 443; FF 2011, 2567). In vigore
dal 1° gennaio 2013.
20 Introdotto dalla L dell'8 luglio 2013 (RU 68, 450; FF 2012-12-21). In vigore dal
1° gennaio 2014.
21 Versione giusta Legge sui Comuni del 20 aprile 2015 (RU 72, 183; FF 2013-
04-19). In vigore dal 1° gennaio 2018.
1.1.18-99
9