Legislator · Canton Svitto — Raccolta delle leggi cantonali
DE · FR · IT · EN Analizza in Legislator
120.100 WAG CH-SZ

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici** (WAG)

73 Articles / Provisions · Canton Svitto — Raccolta delle leggi cantonali
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Table of Provisions (73)

§ 1 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 2 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 3 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 4 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 5 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 6 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 7 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 8 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 9 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 10 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 11 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 12 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 13 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 15 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 16 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 17 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 18 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 19 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 20 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 21 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 22 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 23 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 23A Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 23B Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 23C Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 23D Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 23E Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 23F Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 24 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 25 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 26 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 27 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 28 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 29 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 30 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 30A Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 31 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 32 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 33 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 34 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 35 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 36 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 37 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 38 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 39 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 40 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 41 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 42 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 43 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 44 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 44A Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 44B Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 45 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 46 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 46A Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 47 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 48 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 49 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 49A Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 50 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 51 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 52 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 52A Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 53 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 53A Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 53B Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 54 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 54A Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 55 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 56 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 57 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 58 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970 § 59 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970

Statutory Text (73 Provisions)

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

1. Campo di applicazione

1 La presente legge si applica a tutte le elezioni e votazioni popolari in materia

federale, cantonale, distrettuale e comunale, per le quali è stato introdotto il

sistema delle urne. Sono fatte salve le disposizioni divergenti del diritto federale.

2 Per le votazioni e le elezioni che si svolgono apertamente nei distretti e nei

comuni, si applicano le disposizioni dei §§ 3 a 7 e 54; per le elezioni e le

votazioni segrete nelle assemblee distrettuali e comunali si applicano inoltre

i §§ 37 cpv. 1 lett. b a g e 49 cpv. 1.

3 Per l'impugnazione di elezioni e votazioni si applicano le disposizioni della

legge sulla giustizia amministrativa (VRP) del 6 giugno 1974 e della legge sulla

giustizia (JG) del 18 novembre 2009, nella misura in cui la presente legge non

disponga diversamente.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

2. Il Diritto di Voto

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

1. Principio

Il diritto di voto è determinato per gli affari federali dalla Costituzione federale, per gli affari cantonali, distrettuali e comunali dalla Costituzione cantonale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

2. Esclusione dal diritto di voto

Dal diritto di voto è escluso chi, a causa di incapacità di discernimento duratura,

è sottoposto a curatela generale o è rappresentato da un mandatario in virtù di un mandato precauzionale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

3. Esercizio del Diritto di Voto

1 Il diritto di voto è esercitato al domicilio politico. Questo si trova nel

Comune in cui la persona avente diritto di voto dimora e ha la propria iscrizione. I

viaggianti votano nel loro Comune di origine.

2 Qualora una persona avente diritto di voto depositi in un Comune, anziché

l'atto di origine, un certificato di domicilio, essa acquisisce il domicilio politico

solo se prova di non essere iscritta nel registro elettorale del luogo in cui si trova

l'atto di origine.

3 Se una persona avente diritto di voto cambia il domicilio politico durante le

quattro settimane precedenti una votazione, riceve nel nuovo domicilio il

materiale di voto per tale votazione solo previa prova di non aver già esercitato il

diritto di voto presso il precedente domicilio politico.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

4. Diritto di voto degli Svizzeri all'estero

1 Gli Svizzeri all'estero che si sono annunciati per l'esercizio dei loro diritti politici

in affari federali, hanno diritto di voto anche in affari del Cantone.

2 Essi esercitano il loro diritto di voto nel Comune che hanno scelto come Comune

di voto per l'esercizio dei diritti politici in affari federali.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

5. Eleggibilità

1 In linea di principio, ogni persona avente diritto di voto nel Cantone, che sia stata

validamente proposta, è eleggibile come membro del Consiglio degli Stati, di un'autorità

cantonale, nonché di un'autorità di un distretto o di un comune.

2 Restano riservati i particolari requisiti di eleggibilità, in particolare per l'elezione nel

Consiglio di Stato e per i membri dei tribunali.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

6. Incompatibilità

Coniugi, persone in unione domestica registrata o persone parenti o affini in linea

retta o fino al secondo grado della linea collaterale, non possono contemporanea-

mente fare parte del Consiglio di Stato in qualità di membri.

3. Registro elettorale e certificato di diritto di voto

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

1. Registro elettorale

a) Contenuto e tenuta

1 Il Comune tiene un registro aggiornato di tutte le persone aventi diritto di voto

in affari della Confederazione, del Cantone, del Distretto e del Comune.

Il Consiglio comunale designa un ufficio competente che tiene il registro elettorale.

2 Prima di un'elezione o di una votazione, le iscrizioni devono essere effettuate entro

il quinto giorno precedente il giorno delle elezioni o delle votazioni, se è accertato

che i requisiti per la partecipazione il giorno della votazione sono soddisfatti.

3 Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulla tenuta uniforme dei registri

elettorali; può inoltre trasferire la tenuta del registro elettorale degli Svizzeri

all'estero aventi diritto di voto al Comune di Svitto o farla tenere centralmente

dall'amministrazione cantonale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

b) Consultazione

Gli aventi diritto di voto possono prendere visione del registro elettorale durante i 30 giorni precedenti ogni votazione.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

c) Diritto di reclamo

1 Ogni persona avente diritto di voto può reclamare in merito all'iscrizione nel

registro elettorale di aventi diritto di voto o all'iscrizione di non aventi diritto di voto.

2 Tali reclami devono essere presentati al Consiglio comunale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

d) Trasmissione dei dati

1 I partiti politici e gli enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 75 della Costituzione

cantonale possono chiedere ai comuni di mettere a loro disposizione, una volta

all'anno, nome, indirizzo e anno di nascita degli aventi diritto di voto.

2 L'utilizzo di tali dati a scopi commerciali è vietato.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

2. Certificato di voto

La cancelleria comunale invia a tutti gli aventi diritto di voto iscritti nel registro

elettorale, insieme alle schede elettorali ufficiali rispettivamente alle schede di voto

nonché agli ulteriori documenti necessari per l'espressione del voto, un certificato

di voto.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

4. La disciplina e la preparazione delle elezioni e delle votazioni

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

1. Ordinanza

a) Termini

aa) per le votazioni federali e cantonali

1 Il Consiglio di Stato designa le date per le elezioni di rinnovo del

Consiglio degli Stati, del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, così come le date per le elezioni suppletive in queste autorità e nel Consiglio nazionale durante una legislatura.

2 Il Consiglio di Stato fissa le date delle votazioni popolari su oggetti cantonali.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

bb) per altre elezioni popolari

1 Il Consiglio di Stato stabilisce le date per le elezioni generali di rinnovo dei

membri del Tribunale cantonale, delle autorità distrettuali e comunali da eleggere

dai distretti.

2 Le elezioni suppletive durante il periodo di carica e tutte le votazioni su

questioni materiali dei distretti e dei comuni sono indette autonomamente dai

consigli distrettuali e comunali entro un termine ragionevole.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

cc) per le elezioni suppletive

1 Le elezioni suppletive al Consiglio degli Stati, al Gran Consiglio e al Consiglio di

Stato devono essere indette al più tardi sei mesi dopo l’insorgere della vacanza.

2 Non può essere ordinata un’elezione suppletiva per nessuna carica prima che

essa sia divenuta vacante per decesso o dimissioni.

3 Si prescinde dalle elezioni suppletive al Consiglio degli Stati, al Gran Consiglio

e al Consiglio di Stato se la vacanza interviene non più di sei mesi prima delle

elezioni ordinarie.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

b) Annuncio

1 Ogni votazione deve essere annunciata almeno sei settimane in anticipo nel Foglio ufficiale o in modo usuale a livello locale. La pubblicazione spetta al Consiglio di Stato per le elezioni e votazioni ai sensi del § 16, e al Consiglio distrettuale o comunale per le elezioni e votazioni ai sensi del § 17.

2 La pubblicazione per le elezioni deve contenere

a) la data dell'elezione e, per le elezioni a maggioranza, la data di un'eventuale elezione suppletiva

b) le autorità da eleggere o da completare e i seggi da occupare

c) il termine per la presentazione delle proposte di candidatura per il primo turno elettorale e per un'eventuale elezione suppletiva;

d) il riferimento all'obbligo di divulgazione del finanziamento e delle partecipazioni ai sensi della Legge sulla trasparenza del 6 febbraio 2019.

3 La pubblicazione per le votazioni deve contenere

a) la data della votazione

b) l'oggetto o gli oggetti della votazione;

c) il riferimento all'obbligo di divulgazione del finanziamento ai sensi della Legge sulla trasparenza del 6 febbraio 2019.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

2. Preparazione

a) Materiale

1 Per le elezioni e le votazioni disposte dal Consiglio di Stato, il Cantone mette

a disposizione dei Comuni tutti gli stampati necessari (modelli, buste, schede elet-

torali e di voto, protocolli). Sono eccettuate le schede elettorali per le elezioni del

Gran Consiglio e per le elezioni di rinnovo delle autorità distrettuali e comunali.

Per altre elezioni e votazioni, l’autorità che le dispone provvede al materiale.

2 La Cancelleria di Stato allestisce, prima di ogni elezione generale cantonale,

una breve istruzione di voto che viene inviata agli aventi diritto di voto insieme

alle schede elettorali.

3 Le Cancellerie comunali inviano i documenti necessari per l’esercizio del diritto

di voto in modo che tutti gli aventi diritto li ricevano

a) in caso di votazioni, al più tardi tre e al più presto quattro settimane prima

del giorno della votazione;

b) in caso di elezioni, al più tardi dieci giorni prima del giorno dell’elezione.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

b) Locali

1 Ogni comune procura per ogni votazione almeno un locale di voto idoneo

nella sede principale.

2 I locali sono idonei se consentono agli aventi diritto di voto di salvaguardare il

segreto del voto e la libera accessibilità all'urna.

3 I consigli comunali possono in particolare utilizzare urne mobili per ospedali,

case per anziani e case di cura.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

c) Urne

Ogni comune provvede, per ogni locale di votazione, ad un’urna solida, chiudi-

bile a chiave, con un’apertura per l’introduzione delle schede tale da impe-

dire che, ad urna chiusa, possa esserne estratto alcunché.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

d) Ufficio elettorale e di scrutinio (Commissione)

1 Il Consiglio comunale nomina per lo svolgimento di ogni elezione o votazione,

o per un’intera legislatura, degli scrutatori che insieme costituiscono l’Ufficio

elettorale e di scrutinio.

2 Ne fanno parte almeno

a) il Sindaco o un suo sostituto;

b) due altri membri del Consiglio comunale;

c) il Segretario comunale, il suo sostituto o il responsabile del registro elettorale,

il quale non deve necessariamente essere titolare del diritto di voto.

Essi costituiscono il Comitato dell’Ufficio elettorale e di scrutinio. Se questo non

può essere regolarmente composto, un membro del Consiglio comunale non in

conflitto d’interessi nomina i membri supplenti.

3 Il Consiglio comunale può integrare l’Ufficio elettorale e di scrutinio con altre

persone. I direttivi dei partiti politici o 20 aventi diritto di voto sono inoltre

autorizzati a designare, al più tardi dieci giorni prima della domenica di elezione

o votazione, un membro dell’Ufficio elettorale e di scrutinio ciascuno, che

partecipa alla determinazione del risultato allo stesso modo degli altri scrutatori.

4 I membri dell’Ufficio elettorale e di scrutinio sono soggetti al segreto elettorale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

3. Procedura di registrazione per le elezioni maggioritarie;

a) Proposte di candidatura

1 L'autorità che indice un'elezione fissa il termine per la presentazione delle pro-

poste di candidatura e designa l'ufficio competente a riceverle.

2 Le persone proposte per l'elezione devono essere indicate con nome e cognome,

anno di nascita, professione, indirizzo di domicilio e, se del caso, l'appartenenza a

un partito o a un'altra organizzazione.

3 Le proposte di candidatura possono contenere solo nomi di persone eleggibili e

al massimo tanti nomi quanti sono i seggi da assegnare.

4 Se una persona eleggibile figura su più proposte di candidatura, l'ufficio di pre-

sentazione la invita a dichiarare su quale proposta il suo nome debba rimanere.

In assenza di dichiarazione, decide il presidente dell'ufficio elettorale mediante

sorteggio. Nelle altre proposte di candidatura tale nome viene cancellato.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

b) Sottoscrizione, Rappresentanza

1 Le proposte di elezione devono essere sottoscritte dalle persone proposte non-

ché dal seguente numero minimo di aventi diritto di voto del circondario elet-

torale

a) elezioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio di Governo: 50 aventi diritto di

voto;

b) altre elezioni maggioritarie: cinque aventi diritto di voto per ogni migliaio com-

pleto di abitanti del circondario elettorale (data di riferimento 1° gennaio

dell’anno elettorale), ma almeno cinque e al massimo 25 aventi diritto di voto.

2 Un avente diritto di voto può sottoscrivere un solo proposto di elezione per la

stessa elezione.

3 Gli aventi diritto di voto sottoscriventi devono designare una rappresentanza della

proposta di elezione e la sua supplenza. Se vi rinunciano, la prima persona che ha

sottoscritto è considerata la rappresentanza, la seconda la supplenza.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

c) Esame, rettifica

1 La Segreteria verifica se le proposte di candidatura soddisfano i requisiti.

2 In caso di difetti, viene assegnato al rappresentante della proposta di candidatura un breve termine per la rettifica.

3 Se un difetto non viene sanato entro il termine stabilito, la proposta di candidatura è nulla. Se il difetto riguarda solo una persona proposta, viene cancellato soltanto il suo nome.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

d) Pubblicazione, allestimento, invio

1 Il Comune competente ai sensi dell’articolo 20 pubblica le liste elettorali definitive

nel bollettino ufficiale o secondo le consuetudini locali.

2 Allestisce una scheda elettorale ufficiale per ogni elezione. Se hanno luogo contem-

poraneamente più elezioni, può essere allestita un’unica scheda elettorale. Questa

contiene per ogni elezione

a) con numerazione progressiva, le persone elencate nelle liste elettorali valide,

prima gli attuali titolari di cariche con l’indicazione «uscente» in ordine estrat-

to a sorte dall’ufficio di deposito, tutti gli altri con l’indicazione «nuovo» in

ordine estratto a sorte dall’ufficio di deposito;

b) per ogni persona proposta, nome e cognome, anno di nascita, professione,

luogo di domicilio ed eventualmente l’appartenenza a un partito o ad altra

organizzazione;

c) davanti a ogni nome una casella per il contrassegno.

3 I Comuni fanno recapitare la scheda elettorale ufficiale agli aventi diritto di voto al

più tardi dieci giorni prima della data dell’elezione.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

e) Secondo turno di votazione

1 I §§ 23a a 23d valgono anche per il secondo turno di votazione.

2 Chi nel primo turno di votazione è candidato su una proposta di candidatura ai sensi dei §§ 23a segg.,

ma non ha raggiunto la maggioranza assoluta, è considerato proposto anche per il secondo turno di votazione,

a meno che la candidatura non sia ritirata per iscritto dalla rappresentanza della proposta di candidatura o dalla persona proposta prima della scadenza del termine per la presentazione delle proposte di candidatura.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

4. Collegio elettorale comune

Qualora più circondari o comuni costituiscano un collegio elettorale, le autorità

sono congiuntamente competenti per l'indizione e la preparazione dell'elezione. Esse

possono delegare questa facoltà all'autorità di uno degli enti territoriali coinvolti.

5. Prescrizioni comuni per lo svolgimento di elezioni e votazioni

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

1. Misure di sicurezza

a) Preparazione e conservazione delle urne

1 Le urne vengono sigillate da due membri dell'Ufficio elettorale e di votazione

prima dell'inizio di ogni elezione o votazione in modo tale che, fino all'accertamento

del risultato complessivo, ogni apertura e ogni abuso siano esclusi.

2 Le urne utilizzate più volte devono essere custodite in modo che il loro contenuto

non possa essere controllato né alterato neanche nel frattempo.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

b) Sorveglianza dell'urna e ordine nel locale di voto

1 Durante il periodo in cui le urne possono essere utilizzate dagli aventi diritto di

voto, esse sono sorvegliate da almeno due membri dell'ufficio elettorale.

2 Questi provvedono affinché nessuno sia turbato nell'esercizio del suo diritto di

voto o nella salvaguardia del segreto.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

2. Tempo delle elezioni e delle votazioni

a) Domenica

1 L'urna principale sarà posizionata nel seggio elettorale per l'utilizzo da parte

degli aventi diritto al voto la domenica tra le ore 10 e le ore 11.

2 Per le urne filiali il Consiglio comunale stabilisce gli orari di votazione, comunque

non oltre la domenica alle ore 11.

3 Le schede elettorali depositate o pervenute la domenica dopo le ore 11 non

vengono considerate.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

b) giorni feriali precedenti

1 I Comuni sono tenuti a consentire il voto anticipato almeno

due dei quattro giorni precedenti il giorno della votazione.

2 A questo scopo, in almeno un seggio elettorale, per almeno mezz'ora, mettono

a disposizione un'urna per gli aventi diritto di voto, oppure offrono agli aventi

diritto di voto l'opportunità di esercitare il diritto di voto in forma di voto

per corrispondenza presso la cancelleria comunale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

3. Procedura di voto ed elezione

1 Gli aventi diritto di voto possono esercitare il proprio diritto di voto personal-

mente depositando le schede elettorali o di voto presso l'urna oppure per

corrispondenza.

2 Per gli aventi diritto di voto che non possono effettuare personalmente la vota-

zione, un membro dell'ufficio elettorale agisce al loro posto e secondo le loro

istruzioni.

3 Il Consiglio di Governo emana disposizioni più dettagliate sulla procedura di

voto ed elezione.

4 Esso può consentire il voto elettronico, a condizione che siano soddisfatti i pre-

supposti tecnici e organizzativi per la corretta registrazione di tutti i voti e per la

tutela della segretezza del voto e che possano essere esclusi gli abusi.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

4. Accertamento del risultato

a) Compito dell'Ufficio elettorale e di scrutinio

1 L'Ufficio elettorale e di scrutinio si riunisce la domenica nella sala di scrutinio per

l'apertura delle urne e per l'accertamento del risultato.

2 Dallo scrutinio del risultato di un'elezione è escluso chiunque si candidi su una

scheda elettorale ufficiale per tale elezione.

3 La commissione dell'Ufficio elettorale e di scrutinio decide sulla validità o

invalidità delle schede votate nonché sulla validità o invalidità delle schede

elettorali e di votazione presentate. Il motivo di invalidità viene annotato sui

documenti o sulle schede elettorali e di votazione.

4 Restano riservate le decisioni dell'istanza di ricorso e dell'autorità che convalida

il risultato elettorale e di votazione.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

b) Preparazione dello scrutinio e apertura delle urne

1 Una delegazione dell'ufficio elettorale, composta da almeno tre membri, può

essere incaricata di preparare le schede di voto per corrispondenza per lo spoglio

prima della chiusura delle urne.

2 L'urna principale e le urne delle sezioni distaccate sono aperte, dopo la chiusura

delle urne, nel locale di scrutinio alla presenza di almeno due membri dell'ufficio

elettorale.

3 Il contenuto delle diverse urne è mescolato prima dello spoglio.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

c) Voto nullo

1. In caso di voto per corrispondenza, la busta di ritorno e il suo contenuto sono nulli,

se

a) nella busta di ritorno non è allegata apertamente la carta di legittimazione elettorale;

b) la carta di legittimazione elettorale non è firmata;

c) il mittente della busta di ritorno non può essere identificato;

d) le schede elettorali o di voto non sono state confezionate nella busta di voto;

e) nella busta di ritorno si trovano più buste di voto che carte di legittimazione elettorale firmate.

2. Sono altresì nulle le buste di voto non timbrate depositate nell'urna.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

d) Decisione in caso di controversie

1 In caso di dubbio o controversia, la commissione dell'ufficio di voto e di scrutinio

decide a maggioranza. In caso di parità di voti, il presidente ha il voto decisivo.

2 Le decisioni possono essere impugnate solo insieme al risultato finale dell'elezione o

della votazione.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

e) Protocollo

Sul risultato dello spoglio viene redatto, su un modulo fornito dalla Cancelleria

di Stato, un protocollo in duplice esemplare. Esso deve contenere

a) l'oggetto, il luogo e l'ora della votazione;

b) il numero delle persone iscritte nel registro elettorale;

c) il numero delle schede di voto e delle buste di voto per corrispondenza non valide;

d) il numero delle schede elettorali o di voto valide, non valide e bianche,

il numero dei voti validi e bianchi nelle elezioni nonché il risultato

dell'elezione o della votazione;

e) le firme del presidente e di almeno un altro membro

dell'ufficio elettorale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

f) Prima comunicazione

L'Ufficio elettorale e delle votazioni comunica i risultati di tutte le elezioni

e votazioni federali e cantonali immediatamente dopo la loro determinazione

alla Cancelleria di Stato.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

g) Materiale

aa) Notifica e conservazione

1 I comuni devono notificare alla Cancelleria di Stato, al più tardi il giorno suc-

cessivo alla domenica della votazione, il verbale sul risultato dello spoglio dei

voti per le consultazioni federali e cantonali.

2 Le buste di ritorno, le buste di voto, le schede di voto e le schede elettorali

nonché gli attestati di diritto di voto usati devono essere imballati dal comune

secondo la modalità di smistamento risultante dalla procedura di spoglio e con-

servati sigillati.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

bb) Distruzione e archiviazione

1 La Cancelleria dello Stato trasmette i verbali alle autorità competenti per la

validazione dei risultati.

2 Il materiale utilizzato viene distrutto dai Comuni dopo la validazione dell'elezione

o della votazione.

3 I doppioni dei verbali devono essere conservati nell'archivio comunale.

6. Elezioni

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

1. Principio

1 Nelle elezioni a maggioranza si può votare validamente solo con una scheda ufficiale.

2 Nel seggio elettorale non possono essere esposte schede elettorali a libera disposizione.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

2. Schede nulle e schede bianche

1 Sono nulle in tutte le elezioni

a) le schede contenenti unicamente nomi di persone non eleggibili;

b) le schede compilate o modificate in modo diverso da quello manoscritto;

c) le schede contenenti espressioni ingiuriose o segni manifesti di identifi-

cazione;

d) le schede illeggibili o che per altri motivi non permettono di riconoscere

chi l’elettore intende votare;

e) le schede diverse da quelle ufficiali.

2 Nelle elezioni maggioritarie sono inoltre nulle le schede in cui il numero dei

nomi contrassegnati supera il numero delle persone da eleggere. In caso di più

elezioni sulla medesima scheda, l’invalidità si applica solo all’elezione in questione.

3 Se per la stessa elezione si trovano più schede con indicazione di nomi nella

stessa busta, sono tutte nulle.

4 Le schede bianche vengono messe da parte separatamente e non contano tra le

schede valide.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

3. Schede elettorali da depurare

1 I nomi di persone non eleggibili sono da cancellare dalle schede elettorali.

2 Allo stesso modo, sono cancellati i nomi in eccesso di persone eleggibili, qualora

comparissero più spesso del consentito sulla scheda.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

4. Decisione sulla cancellazione di nomi

1 La Commissione dell'Ufficio elettorale e di votazione decide sulla cancellazione

di nomi su schede elettorali valide; essa contrassegna le proprie cancellazioni come tali.

2 Resta riservata la decisione dell'istanza di ricorso o dell'autorità che accerta i risultati elettorali.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

5. Disposizioni particolari per le elezioni maggioritarie

a) Principio

1 Il sistema elettorale maggioritario (majorz) è applicabile ovunque una norma

di legge non prescriva il sistema proporzionale.

2 In questo sistema, il voto può essere espresso solo per persone che sono state

validamente proposte per l'elezione nella procedura di iscrizione. Per la stessa

persona non può essere espresso più di un voto nella medesima elezione.

3 Le persone proposte alle quali si desidera dare il voto devono essere contrassegnate

con una croce (x) sulla scheda elettorale nell'apposita casella. Se una persona

proposta viene contrassegnata con una croce e contemporaneamente cancellata, il

voto è nullo.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

b) Prima votazione

aa) Maggioranza assoluta

1 Nella prima votazione è eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti

validi.

2 Per la determinazione della maggioranza assoluta, il numero dei voti validi è

diviso per il doppio del numero dei seggi da attribuire. La prima cifra intera su-

periore al risultato di questa divisione costituisce la maggioranza assoluta.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

bb) Esito in caso di candidati in eccesso

Qualora nell'elezione di un'autorità collegiale più persone raggiungano la maggioranza assoluta rispetto ai seggi da attribuire, sono elette le persone con il maggior numero di voti.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

c) Secondo turno di elezione

1 Se in un’elezione individuale nessuno o in un’elezione di un organo collegiale

un numero di persone inferiore a quello dei seggi da assegnare raggiunge la

maggioranza assoluta, si ordina un secondo turno di elezione.

2 In questo caso è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

d) Sorteggio in caso di parità di voti

1 In caso di parità di voti, decide il sorteggio.

2 Il sorteggio viene effettuato in presenza di almeno altri due membri dell’auto-

rità competente o dell’ufficio elettorale

a) dal Cancelliere di Stato, se il Cantone costituisce il circolo elettorale;

b) dal Segretario del Land o dal suo supplente, se un Distretto costituisce il cir-

colo elettorale;

c) dal Presidente del comune o dal suo supplente, se un comune costituisce il

circolo elettorale.

3 Viene redatto un verbale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

e) Elezione tacita

1 Le persone validamente proposte possono essere dichiarate elette per elezione

tacita se, entro il termine di iscrizione (§ 23a cpv. 1), il numero di persone validamente

proposte non è superiore al numero di seggi da attribuire. L'elezione tacita è ammissibile

a) in tutte le elezioni di rinnovo al secondo turno;

b) in tutte le elezioni suppletive al primo e secondo turno.

2 Per tale dichiarazione è competente il Consiglio di Stato se il Cantone costituisce il

collegio elettorale, il Consiglio distrettuale se il Distretto costituisce il collegio elettorale,

e il Consiglio comunale se il Comune costituisce il collegio elettorale.

3 Contemporaneamente, l'autorità competente ai sensi del cpv. 2 rende noto che

non si svolgerà alcun turno di votazione o che si svolgerà un solo turno di votazione

per i seggi rimasti vacanti.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

f) Mancanza di proposte di candidatura

1 Se entro la scadenza del termine di iscrizione (§ 23a cpv. 1) non perviene alcuna proposta di candidatura,

può essere eletta qualsiasi persona avente diritto di voto che soddisfi i requisiti di eleggibilità.

2 Per la relativa elezione, sulla scheda di voto vengono stampate tante linee vuote con una casella

quanti sono i seggi da occupare e per i quali non è pervenuta alcuna proposta di candidatura.

3 In tali casi, gli aventi diritto di voto compilano la scheda di voto a mano e spuntano (x) contemporaneamente la casella corrispondente.

7. Votazioni

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

1. Votazioni federali

Nelle votazioni federali gli aventi diritto di voto esercitano il loro diritto di voto

con le schede fornite dalla Cancelleria federale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

2. Votazioni cantonali

a) In generale

1 Per ogni votazione popolare cantonale la Cancelleria di Stato procura una scheda

di voto sulla quale gli aventi diritto di voto sono interrogati se intendano accettare il

progetto o l'iniziativa popolare, oggetto della votazione.

2 Chi vota per l'accettazione scrive sì, chi vota per la reiezione scrive no.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

b) In caso di iniziativa e controprogetto

1. Se il Gran Consiglio contrappone a un'iniziativa un controprogetto, agli aventi

diritto di voto vengono sottoposte sul medesimo formulario di voto le seguenti

domande

1. Volete accettare l'iniziativa «...(Titolo)...»?

2. Volete accettare il controprogetto del Gran Consiglio «...(Titolo) del...»?

3. Nel caso in cui siano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto del Gran

Consiglio: deve entrare in vigore l'iniziativa (1) o il controprogetto (2)?

2. I formulari di voto in cui le domande (1) e (2) sono state risposte con Sì o in

cui una o due delle tre domande non sono state risposte, sono validi.

3. L'iniziativa o il controprogetto sono accettati se la maggioranza dei voti validi

è a favore dell'accettazione. La maggioranza viene determinata separatamente

per le domande (1) e (2). Non vengono considerati i formulari di voto bianchi

e non validi, nonché le domande non risposte sui formulari di voto validi.

4. Se vengono accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, decide il risultato

della terza domanda. Entra in vigore il progetto che ha ottenuto più voti in

questa domanda; in caso di parità di voti, entra in vigore il progetto che ha

ottenuto più voti Sì.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

3. Votazioni distrettuali e comunali

Le disposizioni valide per le votazioni cantonali sono applicabili, per analogia, anche alle votazioni su oggetti materiali dei comuni e dei distretti.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

4. Concorso di diverse votazioni

1 Se più votazioni cantonali si tengono lo stesso giorno, le schede sono

unite su un foglio perforato.

2 Il numero dei voti validi e i risultati sono accertati separatamente per ogni

singola votazione.

3 Queste disposizioni si applicano anche in caso di concorso di più votazioni distrettuali

e comunali.

4 Il Consiglio di Stato può autorizzare anche altre procedure opportune.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

5. Schede nulle e schede bianche

1 Sono nulle le schede

a) recanti segni di controllo;

b) illeggibili o da cui, per altri motivi, non è possibile desumere l’intenzione dell’elettore;

c) con contenuto ingiurioso od offensivo;

d) compilate a macchina.

2 Se la stessa busta contiene più schede per la medesima votazione, esse sono tutte nulle.

3 Le schede bianche sono accantonate separatamente e non sono computate tra le schede valide.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

8. Pubblicazione, Impugnazione e Convalida dei Risultati

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

1. Elezioni e votazioni federali

1 I risultati delle elezioni del Consiglio nazionale e delle votazioni popolari

federali sono pubblicati nel Foglio federale e comunicati al Consiglio federale.

2 Per tale pubblicazione, nonché per l’impugnazione e la verifica di detti risultati,

si applicano le prescrizioni del diritto federale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

2. Elezioni e votazioni cantonali

a) Pubblicazione

I risultati di tutte le elezioni e votazioni popolari cantonali devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

b) Esame d'ufficio

1 Se sussistono fondati dubbi sulla correttezza di un risultato, il Consiglio di

Stato incarica la Cancelleria di Stato di procedere a una verifica.

2 I Comuni sono tenuti, se necessario, a mettere a disposizione della Cancelleria

di Stato membri dell'Ufficio elettorale per la verifica.

3 Qualora si debba verificare soltanto il risultato di singoli Comuni, si deve

convocare il Presidente dell'Ufficio elettorale la cui segnalazione è oggetto di

verifica.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

c) Accertamento

1 L'accertamento ufficiale dei risultati avviene ad opera

a) del Gran Consiglio per le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato;

b) del Consiglio di Stato per le elezioni del Consiglio degli Stati e per le vota-

zioni popolari cantonali;

c) del Consiglio distrettuale o comunale per le elezioni e le votazioni in distretti

e comuni.

2 Il Consiglio di Stato nonché i Consigli distrettuali e comunali accertano ufficial-

mente il risultato di elezioni o votazioni non appena è stabilito che non sono state

presentate opposizioni o reclami oppure non appena è stata pronunciata una

decisione esecutiva su di essi.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

d) Reclami riguardanti le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato

1 Reclami contro irregolarità nella preparazione o nel risultato delle elezioni del

Gran Consiglio e del Consiglio di Stato devono essere presentati al Consiglio di

Stato entro tre giorni. Il termine per i reclami contro irregolarità nella prepara-

zione inizia con la scoperta del motivo di reclamo e contro il risultato con la sua

pubblicazione.

2 Il Consiglio di Stato decide in via definitiva sui reclami contro irregolarità nella

preparazione delle elezioni. Se una decisione può essere presa solo dopo il giorno

delle elezioni, la competenza passa al Gran Consiglio conformemente al capoverso 3.

3 Il Consiglio di Stato trasmette i reclami contro i risultati delle elezioni, con relazione

e proposta, al Gran Consiglio, che decide in via definitiva contestualmente alla

proclamazione. Rimane salvo il ricorso al Tribunale federale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

e) Ricorsi contro le elezioni del Consiglio degli Stati

1 I ricorsi contro le irregolarità nella preparazione o contro il risultato delle elezioni

del Consiglio degli Stati devono essere presentati al Consiglio di Stato entro tre

giorni. Il termine per i ricorsi contro le irregolarità nella preparazione delle elezioni

decorre dalla scoperta del motivo di ricorso e contro il risultato dalla sua

pubblicazione.

2 Il Consiglio di Stato decide definitivamente sui ricorsi in concomitanza con la

proclamazione.

3 Rimane riservato il ricorso al Tribunale federale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

f) Ricorso in altri casi

1 Chi dimostra un interesse degno di protezione può impugnare con ricorso al

Tribunale amministrativo

a) le violazioni del diritto di voto da parte di organi di distretti, comuni e con-

sorzi;

b) le irregolarità nella preparazione di elezioni e di votazioni popolari su og-

getti in distretti e comuni;

c) gli esiti di elezioni e di votazioni popolari su oggetti in distretti e comuni,

nonché le decisioni di assemblee distrettuali e comunali;

d) le irregolarità nella preparazione e gli esiti di votazioni popolari cantonali

su oggetti.

2 Il termine di ricorso è di dieci giorni. Esso decorre dalla notificazione della

decisione, se questa è oggetto dell’impugnazione, altrimenti dalla scoperta del

motivo di ricorso, al più tardi però dal giorno dell’assemblea, dell’elezione o

della votazione.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

3. Motivi di cassazione

1 Non può essere convalidato alcun risultato di elezione o votazione che non

rispecchi la volontà degli elettori in modo affidabile e inalterato.

2 Le istanze competenti respingono i ricorsi e i reclami senza ulteriore esame o

confermano il risultato, se le irregolarità denunciate non sono idonee, né per la

loro natura né per la loro portata, a influenzare in modo sostanziale l’esito

dell’elezione o della votazione.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

4. Assunzione della carica per i membri del Consiglio degli Stati

1 Dopo le elezioni di rinnovo, i neoeletti assumono la carica nel Consiglio degli Stati

solo quando entrambi i membri sono stati validamente eletti.

2 Per i membri del Consiglio degli Stati, la durata del mandato inizia con il loro giuramento

e termina con l'assunzione della carica da parte dei nuovi membri.

9. Disposizioni penali

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

1. Diritto penale federale

L'impedimento e la turbativa di elezioni e votazioni e altri reati contro la volontà

popolare sono puniti secondo le disposizioni del diritto penale federale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

2. Diritto penale cantonale

La raccolta sistematica, la compilazione o l'alterazione di schede elettorali e la

distribuzione di schede così compilate o alterate sono punite con la multa.

10. Disposizioni finali

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

1. **Modifica del diritto previgente**

La legge del 29 ottobre 1969 sull'organizzazione dei comuni e dei

distretti è modificata come segue

**Art. 18**

1. L'assemblea comunale è convocata mediante pubblicazione secondo l'uso locale e

mediante l'invio di un invito a tutte le economie domestiche o a tutti gli aventi

diritto di voto.

2. L'invito è spedito almeno dieci giorni prima dell'assemblea e indica

il luogo, l'ora e l'ordine del giorno. All'invito devono essere allegati i documenti

per la deliberazione (conti, rapporti, piani, ecc.).

3. I documenti completi relativi agli affari dell'assemblea comunale,

nella misura in cui non sono soggetti a segreto, devono essere pubblicati presso

la cancelleria comunale per l'esame degli aventi diritto di voto a partire dall'invio

dell'invito.

**Art. 19 e intestazione: Preparazione**

Il capoverso 2 è abrogato.

**Art. 32 cpv. 1 e 3 (nuovi)**

1. È eleggibile come membro del Consiglio comunale ogni persona avente diritto di voto

nel Cantone.

3. Se in un'elezione di rinnovo si devono coprire contemporaneamente seggi del Consiglio

comunale con durata quadriennale e biennale, per gli eletti vale la durata in carica

per la quale si sono candidati con la sottoscrizione della loro proposta di candidatura.

Se i seggi con la corrispondente durata in carica non sono sufficienti a tal fine,

è determinante il maggior numero di voti tra questi eletti; se invece rimangono seggi

per entrambe le durate in carica, tra gli ulteriori eletti vengono distribuiti quelli

con durata quadriennale nell'ordine del loro numero di voti. In caso di parità di voti,

decide la sorte.

**Art. 33 cpv. 2 (nuovo)**

Si può prescindere da un'elezione suppletiva se la vacanza non si verifica più di

sei mesi prima delle elezioni generali di rinnovo.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

2. Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente legge, tutti i decreti ad essa contrari sono

abrogati, segnatamente

a) l'ordinanza sulle votazioni del 27 giugno 1922 con tutte le successive modi-

fiche,

b) la decisione del Consiglio di Stato del 17 marzo 1934 concernente l'esclusione

dal diritto di voto ai sensi dell'articolo 70 lettera h della Costituzione cantonale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**

3. Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore

1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costi-

tuzione cantonale.

2 Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo l’entrata in vigore78, è inserita nella

Raccolta delle leggi.

3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell’esecuzione. Esso determina il momento

dell’entrata in vigore.

1 GS 15-797 con modifiche del 6 giugno 1974 (GS 16-472), del 27 gennaio 1993 (GS 18-335),

del 16 settembre 1998 (GS 19-323), del 10 febbraio 1999 (GS 19-358), del 25 maggio 2005

(GS 21-25), del 23 novembre 2005 (GS 21-39), del 15 febbraio 2006 (Decreti in materia di

amministrazione della giustizia, GS 21-61i), del 13 dicembre 2006 (LGO, GS 21-120a), del

14 settembre 2011 (Legge d’introduzione al Codice civile svizzero, GS 23-14b), del 25 settembre

2013 (Riforma della Costituzione cantonale – Adeguamento alla nuova Costituzione cantonale,

GS 23-80b), del 17 dicembre 2013 (Riforma del Consiglio di Stato – Adeguamento alla nuova

Costituzione cantonale, GS 23-97), del 25 marzo 2015 (GS 24-29), del 25 ottobre 2017 (LGO,

GS 25-10b), del 14 marzo 2018 (Riforma della Costituzione cantonale concernente la collabora-

zione delle autorità giudiziarie dei Comuni e dei Distretti, GS 25-25a), del 6 febbraio 2019 (LCP,

GS 25-45a) e del 28 settembre 2022 (Controprogetto all’iniziativa «Sì a elezioni maggioritarie

giuste – Basta con i pacchetti di partito, GS 26-88).

2 Accettata in votazione popolare del 6 giugno 1971 con 7 152 Sì contro 3 973 No (Boll 1971

526). Modifiche del 27 gennaio 1993 accettate in votazione popolare del 6 giugno 1993 con

16 967 Sì contro 14 826 No (Boll 1993 735), del 10 febbraio 1999 accettate in votazione popolare

del 18 aprile 1999 con 17 996 Sì contro 14 403 No (Boll 1999 621), del 25 maggio 2005 accettate

in votazione popolare del 25 settembre 2005 con 31 371 Sì contro 15 643 No (Boll 2005 1556),

del 23 novembre 2005 accettate in votazione popolare del 12 febbraio 2006 con 24 402 Sì contro

8 263 No (Boll 2006 274), del 25 marzo 2015 accettate in votazione popolare del 5 giugno 2016

con 29 195 Sì contro 14 788 No (Boll 2016 1336), del 6 febbraio 2019 accettate in votazione

popolare del 19 maggio 2019 con 24 713 Sì contro 20 687 No (Boll 2019 1204), del 28 settembre

2022 accettate in votazione popolare del 12 marzo 2023 con 23 327 Sì contro 10 195 No (Boll

2023 594).

3 Comma 2 nella versione del 13 dicembre 2006; comma 3 nuovo introdotto il 25 marzo 2015.

4 RSZ 234.110.

5 RSZ 231.110.

6 Abrogato il 10 febbraio 1999.

7 Versione del 14 settembre 2011.

8 Versione del 10 febbraio 1999.

9 Versione del 10 febbraio 1999; titolo e comma 1 nella versione del 25 marzo 2015.

10 Comma 2 nella versione del 10 febbraio 1999; comma 1 nella versione del 6 febbraio 2019.

11 Nuovo introdotto il 25 settembre 2013.

12 Comma 1 versione del 10 febbraio 1999; comma 3 versione del 27 gennaio 1993 e comma 4

versione del 23 novembre 2005; comma 1 nella versione del e comma 2 abrogato il 25 marzo

2015, i precedenti commi 3 e 4 diventano commi 2 e 3.

13 Comma 1 versione del 10 febbraio 1999 e comma 2 versione del 27 gennaio 1993.

14 Titolo marginale e comma 2 (nuovo) nella versione del 27 gennaio 1993; comma 1 nella ver-

sione del 25 marzo 2015.

15 Versione del 10 febbraio 1999; comma 2 abrogato.

16 Abrogato il 27 gennaio 1993.

17 Abrogato il 10 febbraio 1999.

18 Comma 1 nella versione del 27 gennaio 1993.

19 Comma 1 nella versione del 23 novembre 2005; comma 2 versione nella del 10 febbraio 1999;

comma 3 nella versione del 25 marzo 2015.

20 Commi 1, 2 e 3 (nuovo) nonché titolo versione del 10 febbraio 1999; comma 2 lett. d e comma

3 lett. c nuovi introdotti il 6 febbraio 2019.

21 RSZ 140.700.

22 RSZ 140.700.

23 Versione del 10 febbraio 1999.

24 Comma 2 versione del 10 febbraio 1999; comma 3 versione del 27 gennaio 1993.

25 Titolo, commi 1, 2, 3 e 4 nella versione del 25 marzo 2015.

26 Nuovo introdotto il 10 febbraio 1999; commi 2 e 4 nella versione del 28 settembre 2022.

27 Nuovo introdotto il 10 febbraio 1999; comma 2 nuovo introdotto il 25 marzo 2015, il precedente

comma 2 diventa comma 3.

28 Nuovo introdotto il 10 febbraio 1999; comma 1 nella versione del 28 settembre 2022.

29 Nuovo introdotto il 10 febbraio 1999; commi 2 e 3 nella versione del 28 settembre 2022.

30 Nuovo introdotto il 10 febbraio 1999.

31 Nuovo introdotto il 14 marzo 2018.

32 Comma 1 nella versione del 25 marzo 2015.

33 Comma 1 nella versione del 25 marzo 2015.

34 Commi 1 e 2 nella versione del e comma 3 nuovo introdotto il 25 marzo 2015.

35 Comma 1 versione del 27 gennaio 1993; comma 2 versione del e comma 3 abrogato il 10 feb-

braio 1999.

36 Commi 1 e 3 nella versione del 10 febbraio 1999; comma 4 nuovo introdotto il 23 novembre

2006; comma 2 nella versione del 25 marzo 2015.

37 Titolo, commi 1 e 3 nella versione del e comma 4 nuovo introdotto il 25 marzo 2015; comma

2 nella versione del 28 settembre 2022.

38 Titolo nella versione del 10 febbraio 1999; commi 1 e 2 nella versione del 25 marzo 2015.

39 Nuovo introdotto il 25 marzo 2015.

40 Titolo e comma 1 nella versione del e comma 2 nuovo introdotto il 25 marzo 2015.

41 Versione del 25 marzo 2015.

42 Versione del 25 marzo 2015.

43 Comma 1 nella versione del e comma 2 nuovo introdotto il 23 novembre 2005; titolo (elenca-

zione) nella versione del 25 marzo 2015.

44 Titolo nonché commi 2 e 3 versione del 23 novembre 2005.

45 Comma 2 nella versione del 10 febbraio 1999; comma 1 nella versione del 28 settembre 2022.

46 Titolo e comma 1 nella versione del 25 marzo 2015; comma 1 lett. e nella versione del, comma

2 abrogato il 6 febbraio 2019, i commi 3 e 4 diventano commi 2 e 3; commi 2 e 3 nella versione

del e comma 4 nuovo introdotto il 28 settembre 2022.

47 Abrogato il 25 marzo 2015.

48 Versione del 10 febbraio 1999; comma 3 abrogato il 28 settembre 2022.

49 Titolo, commi 1 e 2 nella versione del, comma 3 abrogato il 25 marzo 2015.

50 Comma 3 nuovo introdotto il 6 febbraio 2019; commi 2 e 3 nella versione del 28 settembre

2022.

51 Comma 2 versione del 23 novembre 2005.

52 Versione del 10 febbraio 1999.

53 Comma 1 versione del 10 febbraio 1999.

54 Comma 2 nella versione del, comma 3 nuovo introdotto il 25 marzo 2015.

55 Nuovo introdotto il 23 novembre 2005; commi 1 e 2 nella versione del e comma 3 nuovo intro-

dotto il 28 settembre 2022.

56 Nuovo introdotto il 28 settembre 2022.

57 Versione del 10 febbraio 1999.

58 Titolo versione del 27 gennaio 1993 e comma 1 versione del 10 febbraio 1999.

59 Nuovo introdotto il 27 gennaio 1993.

60 Versione del 25 ottobre 2017.

61 Comma 3 nella versione del 25 marzo 2015.

62 Titolo, commi 1 e 2 nella versione del, comma 3 nuovo introdotto il 25 marzo 2015.

63 Abrogato il 25 settembre 2013.

64 Versione del 25 marzo 2015.

65 Commi 1, 2 e 3 nella versione del, comma 4 abrogato il 25 marzo 2015.

66 Nuovo introdotto il 25 marzo 2015.

67 Titolo, commi 1 e 2 nella versione del, comma 3 nuovo introdotto il 25 marzo 2015.

68 Titolo, commi 1 e 2 nella versione del, comma 3 nuovo introdotto il 25 marzo 2015.

69 Nuovo introdotto il 25 marzo 2015.

70 Commi 1 e 2 nella versione del, commi 3 e 4 abrogati il 25 marzo 2015.

71 Nuovo introdotto il 25 marzo 2015.

72 Versione del 15 febbraio 2006.

73 Versione del 10 febbraio 1999.

74 RSZ 152.100.

75 GS 10-30.

76 GS 11-241.

77 Titolo, commi 1, 2 e 3 nella versione del 17 dicembre 2013.

78 Entrato in vigore il 1° luglio 1971 (GS 15-807); modifiche del 10 febbraio 1999 entrate in

vigore il 1° gennaio 2000 (Boll 1999 1580), del 25 maggio 2005 entrate in vigore il 1° gennaio

2006 (Boll 2005 2075), del 23 novembre 2005 entrate in vigore il 1° aprile 2006 (Boll 2006 466),

del 15 febbraio 2006 entrate in vigore il 1° gennaio 2007 (Boll 2006 2090), del 13 dicembre 2006

entrate in vigore il 1° luglio 2008 (Boll 2008 802), del 14 settembre 2011 entrate in vigore il

1° gennaio 2013 (Boll 2012 2962), del 25 settembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014

(Boll 2013 2851), del 17 dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (Boll 2013 2974),

del 25 marzo 2015 entrate in vigore il 1° gennaio 2017 (Boll 2016 2674), del 28 ottobre 2017

entrate in vigore il 1° luglio 2018 (Boll 2018 498), del 14 marzo 2018 entrate in vigore il

1° gennaio 2019 (Boll 2018 2836), del 6 febbraio 2019 entrate in vigore il 1° luglio 2022 (Boll

2022 1366) e del 28 settembre 2022 entrate in vigore il 1° aprile 2023 (Boll 2023 740).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →