§ 5 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
§ 5 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
3. Esercizio del Diritto di Voto
1 Il diritto di voto è esercitato al domicilio politico. Questo si trova nel
Comune in cui la persona avente diritto di voto dimora e ha la propria iscrizione. I
viaggianti votano nel loro Comune di origine.
2 Qualora una persona avente diritto di voto depositi in un Comune, anziché
l'atto di origine, un certificato di domicilio, essa acquisisce il domicilio politico
solo se prova di non essere iscritta nel registro elettorale del luogo in cui si trova
l'atto di origine.
3 Se una persona avente diritto di voto cambia il domicilio politico durante le
quattro settimane precedenti una votazione, riceve nel nuovo domicilio il
materiale di voto per tale votazione solo previa prova di non aver già esercitato il
diritto di voto presso il precedente domicilio politico.