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120.100 WAG CH-SZ

§ 35 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**
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§ 35 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970

bb) Distruzione e archiviazione

1 La Cancelleria dello Stato trasmette i verbali alle autorità competenti per la

validazione dei risultati.

2 Il materiale utilizzato viene distrutto dai Comuni dopo la validazione dell'elezione

o della votazione.

3 I doppioni dei verbali devono essere conservati nell'archivio comunale.

6. Elezioni

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