120.100
WAG
CH-SZ
§ 35 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**
§ 35 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
bb) Distruzione e archiviazione
1 La Cancelleria dello Stato trasmette i verbali alle autorità competenti per la
validazione dei risultati.
2 Il materiale utilizzato viene distrutto dai Comuni dopo la validazione dell'elezione
o della votazione.
3 I doppioni dei verbali devono essere conservati nell'archivio comunale.
6. Elezioni