§ 20 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
§ 20 Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
2. Preparazione
a) Materiale
1 Per le elezioni e le votazioni disposte dal Consiglio di Stato, il Cantone mette
a disposizione dei Comuni tutti gli stampati necessari (modelli, buste, schede elet-
torali e di voto, protocolli). Sono eccettuate le schede elettorali per le elezioni del
Gran Consiglio e per le elezioni di rinnovo delle autorità distrettuali e comunali.
Per altre elezioni e votazioni, l’autorità che le dispone provvede al materiale.
2 La Cancelleria di Stato allestisce, prima di ogni elezione generale cantonale,
una breve istruzione di voto che viene inviata agli aventi diritto di voto insieme
alle schede elettorali.
3 Le Cancellerie comunali inviano i documenti necessari per l’esercizio del diritto
di voto in modo che tutti gli aventi diritto li ricevano
a) in caso di votazioni, al più tardi tre e al più presto quattro settimane prima
del giorno della votazione;
b) in caso di elezioni, al più tardi dieci giorni prima del giorno dell’elezione.