§ 44A Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
§ 44A Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
e) Elezione tacita
1 Le persone validamente proposte possono essere dichiarate elette per elezione
tacita se, entro il termine di iscrizione (§ 23a cpv. 1), il numero di persone validamente
proposte non è superiore al numero di seggi da attribuire. L'elezione tacita è ammissibile
a) in tutte le elezioni di rinnovo al secondo turno;
b) in tutte le elezioni suppletive al primo e secondo turno.
2 Per tale dichiarazione è competente il Consiglio di Stato se il Cantone costituisce il
collegio elettorale, il Consiglio distrettuale se il Distretto costituisce il collegio elettorale,
e il Consiglio comunale se il Comune costituisce il collegio elettorale.
3 Contemporaneamente, l'autorità competente ai sensi del cpv. 2 rende noto che
non si svolgerà alcun turno di votazione o che si svolgerà un solo turno di votazione
per i seggi rimasti vacanti.