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120.100 WAG CH-SZ

§ 44A Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970

1 Fondamenti e Organizzazione, **Contributi pubblici » 12 Diritti Politici**
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§ 44A Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970

e) Elezione tacita

1 Le persone validamente proposte possono essere dichiarate elette per elezione

tacita se, entro il termine di iscrizione (§ 23a cpv. 1), il numero di persone validamente

proposte non è superiore al numero di seggi da attribuire. L'elezione tacita è ammissibile

a) in tutte le elezioni di rinnovo al secondo turno;

b) in tutte le elezioni suppletive al primo e secondo turno.

2 Per tale dichiarazione è competente il Consiglio di Stato se il Cantone costituisce il

collegio elettorale, il Consiglio distrettuale se il Distretto costituisce il collegio elettorale,

e il Consiglio comunale se il Comune costituisce il collegio elettorale.

3 Contemporaneamente, l'autorità competente ai sensi del cpv. 2 rende noto che

non si svolgerà alcun turno di votazione o che si svolgerà un solo turno di votazione

per i seggi rimasti vacanti.

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