§ 23D Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
§ 23D Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG), vom 15. Oktober 1970
d) Pubblicazione, allestimento, invio
1 Il Comune competente ai sensi dell’articolo 20 pubblica le liste elettorali definitive
nel bollettino ufficiale o secondo le consuetudini locali.
2 Allestisce una scheda elettorale ufficiale per ogni elezione. Se hanno luogo contem-
poraneamente più elezioni, può essere allestita un’unica scheda elettorale. Questa
contiene per ogni elezione
a) con numerazione progressiva, le persone elencate nelle liste elettorali valide,
prima gli attuali titolari di cariche con l’indicazione «uscente» in ordine estrat-
to a sorte dall’ufficio di deposito, tutti gli altri con l’indicazione «nuovo» in
ordine estratto a sorte dall’ufficio di deposito;
b) per ogni persona proposta, nome e cognome, anno di nascita, professione,
luogo di domicilio ed eventualmente l’appartenenza a un partito o ad altra
organizzazione;
c) davanti a ogni nome una casella per il contrassegno.
3 I Comuni fanno recapitare la scheda elettorale ufficiale agli aventi diritto di voto al
più tardi dieci giorni prima della data dell’elezione.