Legislator · Canton Lucerna — Raccolta delle leggi cantonali
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Costituzione del Cantone di Lucerna (Cost. LU) (KV) - Cantone di Lucerna (KV)

88 Articles / Provisions · Canton Lucerna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (88)

Statutory Text (88 Provisions)

**Generale**

1. Il Canton Lucerna è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.

2. Esso è un cantone della Confederazione Svizzera.

**Generale**

1. Fondamento e limite dell'azione statale è il diritto.

2. L'azione statale deve essere nell'interesse pubblico e proporzionata.

3. Gli organi statali e i privati agiscono in buona fede.

**Generale**

1. Ogni persona ha il dovere di adempiere agli obblighi imposti dall'ordinamento giuridico.

2. Essa è responsabile per se stessa e condivide la responsabilità per la comunità e per la conservazione delle risorse vitali.

3. Essa contribuisce secondo le proprie capacità alla risoluzione dei compiti nello Stato e nella società.

**Generale**

1. Il Cantone e i comuni rispettano il principio di solidarietà. Si impegnano per l'equilibrio nella società e tra le regioni cantonali. Chi desidera usufruire delle prestazioni compensative deve intraprendere di propria iniziativa tutte le azioni ragionevoli per migliorare la propria situazione.

2. Il Cantone e i comuni agiscono secondo il principio di sussidiarietà. Essi assumono compiti di interesse pubblico nella misura in cui gli individui o le organizzazioni non li possano compiere adeguatamente. Il Cantone si fa carico di quei compiti che superano la capacità dei comuni o che richiedono una regolamentazione unitaria.

**Generale**

1. Il Cantone partecipa alla definizione della politica federale e lo sostiene nell'adempimento delle sue funzioni.

2. Salvaguarda i suoi interessi presso la Confederazione.

3. Esercita il suo margine di manovra nell'adempimento dei compiti che la Confederazione gli delega.

4. Collabora con gli altri Cantoni.

**Generale**

1. Il territorio cantonale è suddiviso in comuni.

2. Esso è ripartito in circoscrizioni elettorali.

3. Per l'adempimento decentrato di compiti giudiziari e amministrativi vengono create ulteriori suddivisioni.

**Generale**

1. Lo stemma del Cantone è diviso a metà in blu e bianco.

**Generale**

1. Capitale del cantone è la città di Lucerna.

**Diritti fondamentali**

1. La dignità dell'uomo è inviolabile e deve essere rispettata e protetta.

2. I diritti fondamentali sono garantiti secondo le disposizioni della Costituzione federale.

Compiti del Cantone e dei Comuni

1. Cantone e comuni svolgono i compiti loro assegnati dalla legislazione, in particolare nei settori

a. sicurezza e ordine pubblico,

b. sviluppo economico,

c. istruzione,

d. salute,

e. sicurezza sociale,

f. pianificazione territoriale,

g. trasporti e infrastrutture,

h. protezione dell'ambiente ed energia,

i. cultura,

j. sport.

Compiti del Cantone e dei Comuni

1. Il Cantone e i comuni rispettano, nell'adempimento dei loro compiti, che la dignità, i diritti e le libertà delle persone siano protetti e che l'ordine pubblico sia mantenuto.

2. Si assicurano che la famiglia, in quanto comunità di base della società, sia protetta e promossa in complemento alla responsabilità personale e all'iniziativa privata, soprattutto attraverso prestazioni di compensazione finanziaria e servizi di cura integrativi per l'infanzia.

3. Si assicurano che le basi naturali della vita siano preservate e che lo sviluppo economico serva a tutti.

Compiti del Cantone e dei Comuni

1. Il Cantone e i comuni adempiono ai loro compiti in modo vicino alla popolazione, efficace e attento ai costi.

2. Il Cantone adempie ai suoi compiti in modo decentrato, se questi si prestano a tale modalità e l'impiego economico dei mezzi lo consente.

Compiti dei Cantoni e dei Comuni

1. Il Cantone e i comuni possono attribuire l'adempimento di compiti nell'ambito della legislazione a persone e organizzazioni di diritto pubblico o privato.

2. Possono creare o partecipare a organizzazioni di diritto pubblico e privato.

3. La legge assicura la tutela legale e la supervisione.

Compiti del Cantone e dei Comuni

1. Le mansioni devono essere regolarmente verificate per accertarne la necessità e la sostenibilità finanziaria, nonché per valutare se siano svolte in modo efficace, economico e da un fornitore di servizi adeguato.

**Diritti Politici e Cittadinanza - Diritti Politici - Diritto di Voto**

1. Il diritto di voto è concesso a tutte le cittadine e i cittadini svizzeri che hanno la residenza politica nel Cantone di Lucerna e che sono aventi diritto al voto in materia federale.

Diritti politici e cittadinanza - Diritti politici - Diritto di voto

1. Il diritto di voto comprende il diritto di partecipare alle elezioni e ai referendum, di firmare iniziative e referendum e, con riserva di particolari requisiti di eleggibilità, di essere eletti.

Diritti politici e cittadinanza - Diritti politici - Elezioni

1. Gli aventi diritto di voto eleggono

a. il Consiglio cantonale,

b. il Consiglio di governo,

c. i membri lucernesi del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati,

d. il Consiglio comunale,

e. i membri del Parlamento comunale, qualora esista,

f. altre autorità indicate nell'ordinamento giuridico.

Diritti politici e cittadinanza - Diritti politici - Elezioni

1. Il Gran Consiglio è eletto con il sistema proporzionale.

2. La legge stabilisce almeno cinque collegi elettorali. Deve essere garantita un'adeguata rappresentanza delle parti del cantone.

3. I seggi sono distribuiti nei collegi elettorali in base al numero della popolazione.

4. Il Consiglio di Stato e i membri del Consiglio degli Stati sono eletti con il sistema maggioritario. In questo caso, il cantone costituisce un unico collegio elettorale.

Diritti Politici e Cittadinanza - Diritti Politici - Iniziative

1. 5000 elettori aventi diritto di voto possono richiedere l'avvio del procedimento per la revisione totale o la modifica di singole parti della Costituzione cantonale.

Diritti Politici e Cittadinanza - Diritti Politici - Iniziative

1. 4000 elettori possono richiedere l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge.

Diritti Politici e Cittadinanza - Diritti Politici - Iniziative

1. Il termine per la presentazione delle firme è di un anno dalla pubblicazione ufficiale della richiesta.

2. Il Consiglio cantonale decide l'accettazione o il rifiuto dell'iniziativa.

3. Per l'iniziativa di revisione parziale della costituzione cantonale e l'iniziativa legislativa si applica

a. Le richieste possono essere presentate sotto forma di suggerimento generale o di progetto elaborato.

b. Devono rispettare l'unità della forma e l'unità della materia.

c. Al Consiglio cantonale è consentito mettere a confronto un progetto alternativo con un'iniziativa.

**Diritti Politici e Cittadinanza - Diritti Politici - Referendum**

1. Agli aventi diritto al voto sono sottoposti

a. la deliberazione sull'inizio della revisione totale della Costituzione del Cantone e le modifiche della Costituzione del Cantone,

b. le leggi e le deliberazioni del Consiglio Cantonale con cui vengono approvate spese liberamente determinabili per progetti per un importo totale superiore a 25 milioni di franchi; per le spese ricorrenti si deve partire dall'importo totale dei singoli riferimenti; se questo non è determinabile, è determinante l'importo decuplicato della spesa annua,

c. i contratti intercantonali e altri contratti che comportano per il Cantone spese liberamente determinabili superiori a 25 milioni di franchi,

d. le proposte soggette a referendum facoltativo, qualora lo decida il Consiglio Cantonale,

e. le iniziative che il Consiglio Cantonale respinge,

f. le modifiche del territorio del Cantone, eccetto le rettifiche di confine,

g. ulteriori deliberazioni del Consiglio Cantonale previste dalla legge.

**Diritti Politici e Cittadinanza - Diritti Politici - Referendum**

1. Gli aventi diritto di voto devono essere consultati su richiesta riguardo

a. Leggi,

b. Deliberazioni del Consiglio cantonale, che approvino spese obbligatorie per progetti per un importo complessivo da 3 a 25 milioni di franchi; per le spese ricorrenti si deve prendere in considerazione l'importo totale delle singole prestazioni; se questo non è determinabile, si considera l'importo equivalente a dieci volte una spesa annuale,

c. Contratti intercantonali e altri accordi che comportino per il Cantone spese obbligatorie da 3 a 25 milioni di franchi o che includano disposizioni di legge,

d. Fusioni o suddivisioni di comuni decise dal Consiglio cantonale,

e. Altre deliberazioni del Consiglio cantonale previste dalla legge.

**Diritti Politici e Cittadinanza - Diritti Politici - Referendum**

1. 3000 elettori aventi diritto di voto o un quarto dei comuni possono richiedere un referendum.

2. Il termine per la presentazione delle firme è di 60 giorni a partire dalla pubblicazione ufficiale del testo.

Diritti politici e cittadinanza - Diritti politici - Partecipazione

1. I partiti politici contribuiscono alla formazione dell'opinione e della volontà.

2. Il cantone e i comuni possono supportarli in questo compito.

Diritti politici e cittadinanza - Diritti politici - Partecipazione

1. Ogni persona ha il diritto, nell'ambito delle consultazioni sui progetti di costituzione e legge cantonali nonché su altri provvedimenti cantonali di ampia rilevanza, di esprimere un parere.

2. I partiti politici, i comuni e i circoli interessati sono invitati a presentare una dichiarazione.

**Diritti politici e cittadinanza - Cittadinanza**

1. Chi possiede la cittadinanza di un comune lucernese è cittadino o cittadina del cantone.

2. La legge regola la naturalizzazione.

Autorità Cantonali - Disposizioni Comuni

1. Il Consiglio cantonale, il Consiglio di governo e il Tribunale cantonale svolgono i compiti loro assegnati dalla Costituzione e dalla legge.

2. Nessuna autorità esercita il suo potere in modo illimitato e incontrollato.

3. Le autorità collaborano tra loro e coordinano le loro attività.

Autorità cantonali - Disposizioni comuni

1. Al Consiglio cantonale, al Consiglio di governo e nei tribunali è eleggibile chi ha diritto di voto in materia cantonale.

2. La legge può stabilire ulteriori requisiti di eleggibilità per i membri dei tribunali.

Autorità Cantonali - Disposizioni Comuni

1. I membri del Consiglio cantonale, del Consiglio di governo e dei tribunali sono eletti per quattro anni.

2. Le elezioni del Consiglio cantonale e del Consiglio di governo si svolgono contemporaneamente.

Autorità cantonali - Disposizioni comuni

1. Ogni membro del Consiglio cantonale, del Consiglio del governo e dei tribunali presta giuramento o dichiarazione solenne prima di entrare in carica.

2. Chi non presta giuramento o dichiarazione solenne rinuncia alla carica.

Autorità cantonali - Disposizioni comuni

1. I membri del Consiglio del Cantone, del Consiglio di Governo e del Tribunale del Cantone possono appartenere esclusivamente a una di queste autorità.

2. La legge determina quali altre funzioni nell'amministrazione cantonale e nei tribunali sono incompatibili con l'appartenenza a queste autorità.

3. Essa stabilisce ulteriori incompatibilità.

Autorità Cantonali - Disposizioni Comuni

1. Chiunque faccia uso del suo diritto di parola nel Consiglio cantonale e nelle sue commissioni non può essere ritenuto giuridicamente responsabile per le sue dichiarazioni.

Autorità Cantonali - Disposizioni Comuni

1. Le autorità informano il pubblico tempestivamente sui loro obiettivi e attività.

Autorità Cantonali - Consiglio Cantonale - Organizzazione

1. Il Gran Consiglio è l'autorità legislativa del Cantone e esercita l'alta vigilanza.

2. È composto da 120 membri.

Autorità cantonali - Consiglio cantonale - Organizzazione

1. Dopo la nuova elezione, i membri del Consiglio Cantonale si riuniscono per la seduta costitutiva entro la fine di giugno.

Autorità cantonali - Consiglio cantonale - Organizzazione

1. Il Gran Consiglio si riunisce regolarmente per sedute.

2. Un quarto dei suoi membri può richiedere una sessione straordinaria.

3. Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche. Per motivi importanti, il pubblico può essere escluso.

4. Il presidente o la presidente del Gran Consiglio presiede la seduta.

Autorità cantonali - Consiglio cantonale - Organizzazione

1. Il Consiglio Cantonale è in grado di deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

2. Le modifiche costituzionali e le leggi devono essere discusse due volte.

3. Nel Consiglio Cantonale decide la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge può stabilire un diverso numero di voti per determinati affari.

Autorità cantonali - Consiglio cantonale - Organizzazione

1. I membri del Consiglio del Cantone discutono e votano senza istruzioni.

2. Essi dichiarano i loro legami di interesse.

Autorità cantonali - Consiglio cantonale - Organizzazione

1. Il Consiglio Cantonale forma al suo interno delle commissioni.

2. Le commissioni preparano le discussioni sugli affari, effettuano accertamenti, riferiscono al Consiglio Cantonale e presentano proposte. Per l'adempimento dei loro compiti, dispongono dei diritti procedurali e dei poteri investigativi speciali designati dalla legge.

3. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche. Le commissioni possono decidere eccezioni.

Autorità cantonali - Consiglio cantonale - Organizzazione

1. I membri del Gran Consiglio possono riunirsi in gruppi parlamentari.

2. I gruppi parlamentari sono composti da almeno cinque membri del Gran Consiglio.

Autorità cantonali - Consiglio cantonale - Organizzazione

1. Il Gran Consiglio può richiedere al Consiglio di Stato la preparazione degli affari la cui trattazione rientra nella sua competenza.

2. Se il Gran Consiglio elabora un affare autonomamente, lo sottopone al Consiglio di Stato per il parere.

Autorità cantonali - Consiglio del Cantone - Compiti

1. Il Gran Consiglio elegge

a. tra i suoi membri un presidente o una presidente e un vicepresidente o una vicepresidente per un anno,

b. le sue commissioni,

c. il presidente o la presidente del governo e il vicepresidente o la vicepresidente per un anno,

d. su proposta del Consiglio di Stato, il cancelliere o la cancelliera dello Stato per quattro anni,

e. i membri dei tribunali e, per due anni, la presidenza del tribunale cantonale.

2. La legge può stabilire ulteriori competenze elettive.

3. Nelle sue elezioni, il Gran Consiglio considera in modo adeguato la rappresentanza dei partiti politici.

Autorità cantonali - Consiglio del Cantone - Compiti

1. Il Gran Consiglio emana le norme giuridiche importanti nella forma di legge.

2. Le norme giuridiche importanti comprendono in particolare le disposizioni per le quali la costituzione cantonale prevede espressamente una legge e le disposizioni essenziali su

a. la situazione giuridica dei singoli, in particolare nell'esercizio dei diritti politici,

b. l'organizzazione delle autorità e le procedure,

c. i compiti del Cantone e lo scopo, la natura e l'estensione delle sue prestazioni,

d. l'oggetto delle imposte, i principi della loro determinazione e la cerchia dei soggetti passivi con l'eccezione delle tasse di modesto importo.

3. La legge può delegare la facoltà di emanare norme giuridiche al Consiglio di Stato, al Tribunale cantonale o ad altre persone ed organizzazioni incaricate dello svolgimento di compiti pubblici, purché ciò non sia escluso dalla costituzione cantonale.

4. Il Gran Consiglio può emanare regolamenti nei settori dell'organizzazione e del personale, nella misura in cui la legge lo preveda.

Autorità Cantonali - Consiglio Cantonale - Compiti

1. Il Consiglio Cantonale tratta le proposte di pianificazione fondamentali.

Autorità Cantonali - Consiglio Cantonale - Compiti

1. Il Consiglio Cantonale delibera su

a. la determinazione annuale del preventivo e dell'aliquota fiscale,

b. le spese che superano le competenze del Consiglio di Stato,

c. l'approvazione del rendiconto annuale e di altri conti, nella misura in cui la legge lo preveda.

Autorità cantonali - Consiglio del Cantone - Compiti

1. Il Consiglio cantonale approva i contratti intercantonali e i contratti con contenuto normativo, nella misura in cui la competenza per la loro conclusione non spetti esclusivamente al Consiglio di Stato.

2. Il Consiglio di Stato consulta le commissioni del Consiglio cantonale in merito alle negoziazioni finalizzate alla conclusione di contratti soggetti ad approvazione.

Autorità cantonali - Consiglio cantonale - Compiti

1. Il Consiglio cantonale

a. esercita il diritto di presentare il referendum facoltativo e l'iniziativa cantonale presso la Confederazione,

b. decide i conflitti di competenza tra il Consiglio cantonale, il Consiglio di governo e il Tribunale cantonale,

c. delibera su amnistie e indulgenze,

d. tratta le petizioni,

e. decide sulla validità delle iniziative popolari,

f. tratta ulteriori questioni assegnategli dalla legge.

Autorità cantonali - Consiglio cantonale - Compiti

1. Il Gran Consiglio ha la suprema vigilanza sul Consiglio di Stato, sull'amministrazione e su altri enti responsabili di compiti pubblici, nonché sulla gestione del Tribunale cantonale.

2. Esso esamina in particolare i rapporti di gestione.

Autorità cantonali - Consiglio di Stato - Organizzazione

1. Il consiglio di governo è la suprema autorità direttiva ed esecutiva del cantone.

2. È composto da cinque membri.

3. Il presidente del consiglio di governo ha la presidenza.

Autorità Cantonali - Consiglio di Governo - Organizzazione

1. Dopo le elezioni generali di rinnovo, i membri del Consiglio di Governo assumono il loro incarico il 1º luglio.

Autorità Cantonali - Consiglio di Stato - Organizzazione

1. Il consiglio di governo adotta e rappresenta le sue decisioni come un organo collegiale.

Autorità cantonali - Consiglio di Stato - Organizzazione

1. Il Consiglio di Stato prepara gli affari del Consiglio cantonale, a meno che quest'ultimo non li rediga autonomamente.

2. I membri del Consiglio di Stato partecipano con funzione consultiva alle sedute del Consiglio cantonale e delle sue commissioni e possono presentare mozioni. La legge può prevedere eccezioni per la partecipazione alle sedute.

3. Il Cancelliere o la Cancelliera dello Stato assicura il coordinamento tra il Consiglio di Stato e il Consiglio cantonale e dirige la Cancelleria di Stato.

Autorità Cantonali - Consiglio di Stato - Compiti

1. Il Consiglio di Stato

a. pianifica e coordina gli obiettivi e i mezzi per l'adempimento dei compiti cantonali,

b. rappresenta il Cantone internamente ed esternamente,

c. cura i rapporti con le autorità all'interno e all'esterno del Cantone.

Autorità Cantonali - Consiglio di Governo - Compiti

1. Il Consiglio di Stato emana i regolamenti di attuazione e, laddove la legge lo autorizzi, ulteriori regolamenti.

2. In caso di urgenza temporale, può emanare regolamenti per l'introduzione di norme superiori. Questi regolamenti devono essere integrati nel diritto ordinario entro due anni.

3. Per far fronte a situazioni straordinarie, come minacce imminenti di gravi disturbi della sicurezza pubblica o emergenze sociali, il Consiglio di Stato può emanare i regolamenti necessari. Questi regolamenti cessano di avere effetto al più tardi due anni dopo la loro entrata in vigore.

Autorità Cantonali - Consiglio di Stato - Compiti

1. Il Consiglio di Stato gestisce l'amministrazione cantonale e ne determina i compiti.

2. I membri del Consiglio di Stato presiedono ciascuno un dipartimento.

Autorità Cantonali - Consiglio di Governo - Compiti

1. Il Consiglio di Governo redige il bilancio preventivo e prepara il rendiconto annuale nonché altri conti.

2. Decide su

a. spese una tantum di importo libero fino all’importo stabilito dalla legge,

b. spese vincolate non incluse nel bilancio preventivo,

c. la gestione delle attività del patrimonio finanziario,

d. l'approvvigionamento dei mezzi necessari per il finanziamento.

Autorità Cantonali - Consiglio di Stato - Compiti

1. Il Consiglio di Stato conduce le trattative per i contratti intercantonali e altri contratti.

2. Esso conclude i contratti con riserva del diritto di approvazione del Consiglio cantonale.

3. Esso è l'unico competente per la conclusione

a. nell'ambito delle sue competenze finanziarie e legislative,

b. qualora una legge o un contratto approvato lo autorizzi a farlo.

Autorità Cantonali - Consiglio di Stato - Compiti

1. Il Consiglio di Stato

a. garantisce l'attuazione della legislazione e delle deliberazioni del Consiglio cantonale, nonché l'attuazione e l'esecuzione delle sentenze definitive,

b. decide sui ricorsi, nella misura in cui la legge lo preveda,

c. adotta misure per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica,

d. rende conto dell'amministrazione cantonale,

e. partecipa all'attività federale, nella misura in cui non sia competente il Consiglio cantonale,

f. tratta ulteriori affari che l'ordinamento giuridico gli assegna.

Autorità cantonali - Tribunali

1. Il cantone garantisce una giurisprudenza indipendente, imparziale e affidabile.

2. Laddove la natura del caso giuridico lo consenta, si dovrebbe offrire la mediazione e cercare l'accordo.

Autorità Cantonali - Tribunali

1. I tribunali decidono sulle controversie in materia civile, penale e amministrativa.

2. La legge disciplina l'organizzazione, la competenza e il procedimento e designa le altre autorità giudiziarie.

3. Possono essere create autorità giudiziarie intercantonali.

Autorità Cantonali - Tribunali

1. Il Tribunale cantonale è l'organo giurisdizionale supremo del Cantone.

2. Giudica in sezioni, cui sono assegnate materie specifiche.

3. La legge determina le competenze in materia di elezione e legislazione.

Autorità Cantonali - Tribunali

1. La legge prevede tribunali di primo grado per questioni civili e penali e designa le autorità giudiziarie di primo grado per questioni amministrative.

2. Regola le funzioni giudiziarie delle autorità di perseguimento penale e la competenza sanzionatoria delle autorità amministrative del cantone e dei comuni.

Autorità Cantonali - Tribunali

1. Il Tribunale cantonale dirige l'amministrazione giudiziaria.

2. Presenta al Consiglio cantonale e al Consiglio di governo proposte e rappresenta tutte le autorità giudiziarie a esso subordinate.

3. Fornisce al Consiglio cantonale relazioni.

Autorità Cantonali - Tribunali

1. Il Tribunale del Cantone esercita la vigilanza sugli altri tribunali e sulle altre autorità giudiziarie a esso subordinate.

2. La legge può prevedere l'istituzione di ulteriori organi di vigilanza.

Autorità Cantonali - Ufficio del Difensore Civico

1. Con legge può essere istituito un ufficio del difensore civico. Esso media nei conflitti tra privati e autorità.

Comuni

1. I comuni sono enti territoriali di diritto pubblico e hanno, nell'ambito del diritto cantonale, competenze normative e decisionali.

2. L'autonomia dei comuni è garantita. La legislazione ne determina l'estensione e concede il più ampio margine d'azione possibile.

Comuni

1. I comuni adempiono ai propri compiti e a quelli loro assegnati dal Cantone.

Comuni

1. Le comunità si dotano di un'organizzazione democratica e ne stabiliscono le linee fondamentali in un'ordinanza comunale.

2. Gli organi delle comunità sono in particolare gli aventi diritto di voto e il consiglio comunale. Le comunità possono istituire un parlamento.

Comuni

1. I comuni possono collaborare. I diritti di partecipazione degli aventi diritto al voto devono essere rispettati.

2. La legge può obbligare i comuni a collaborare, se un compito può essere svolto in modo efficace solo in tal modo.

3. Il cantone facilita la collaborazione con i comuni di cantoni vicini.

Comuni

1. Il Cantone e i Comuni collaborano in forma di partenariato.

2. Il Cantone sostiene i Comuni con l'obiettivo di aumentare la loro efficacia e la loro efficienza economica. Sostiene in particolare la collaborazione tra i Comuni e può promuovere riforme territoriali.

Comuni

1. I comuni assicurano, nello svolgimento dei loro compiti e nella definizione della loro organizzazione, un controllo e una gestione efficaci.

2. Il Cantone designa le autorità che supervisionano i comuni, rispettando il loro margine di manovra. La legge disciplina le misure di vigilanza.

3. I decreti comunali devono essere sottoposti all'approvazione del Cantone, se previsto dalla legge. Salvo diversa disposizione di legge, l'esame dei decreti si limita alla loro legittimità.

Comuni

1. Le modifiche nella composizione e nel territorio dei comuni sono decise dagli aventi diritto al voto di tali comuni.

2. Le fusioni e le divisioni di comuni richiedono l'approvazione del Consiglio cantonale, mentre gli spostamenti dei confini comunali richiedono quella del Consiglio di Stato.

3. Su richiesta di un comune interessato, il Consiglio cantonale può decidere sulla fusione o la divisione di comuni, qualora ciò sia necessario per un efficace ed economico adempimento dei compiti. I comuni interessati devono essere consultati. La decisione è soggetta a referendum facoltativo.

4. Se le modifiche nella composizione o nel territorio comportano un cambiamento di cantone, esse richiedono l'approvazione degli aventi diritto al voto dei comuni e del cantone interessati.

Comuni

1. Le corporazioni sono enti di diritto pubblico secondo il diritto cantonale. La legge stabilisce ulteriori dettagli.

Ordinamento Finanziario

1. Il Cantone e i comuni utilizzano i mezzi pubblici in modo economico ed efficace.

2. La legge garantisce che i bilanci finanziari del Cantone e dei comuni siano equilibrati e che eventuali disavanzi siano estinti entro un termine ragionevole.

3. I bilanci finanziari del Cantone e dei comuni devono essere esaminati in modo indipendente e da esperti.

Ordinamento Finanziario

1. Il Cantone e i Comuni procurano i loro mezzi in particolare

a. attraverso la riscossione di imposte e altri tributi,

b. mediante prestazioni della Confederazione e di terzi,

c. da investimenti e dai loro proventi,

d. attraverso l'assunzione di prestiti e obbligazioni.

Ordinamento Finanziario

1. Il Cantone assicura un adeguato equilibrio della capacità finanziaria dei comuni.

2. Esso rafforza la loro autonomia finanziaria, in particolare lasciando loro sufficienti fonti di finanziamento.

Comunità religiose

1. La Chiesa cattolica romana, la Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cristiano-cattolica cantonale sono riconosciute come enti di diritto pubblico.

2. Il Consiglio cantonale può riconoscere ulteriori comunità religiose come enti di diritto pubblico. La legge disciplina i requisiti e la procedura.

Comunità religiose

1. Le corporazioni di diritto pubblico sono autonome. Regolano il diritto di voto e di elezione dei loro membri e i principi fondamentali della loro organizzazione in un decreto che deve essere sottoposto al voto dei loro elettori.

2. Il decreto può prevedere una suddivisione in corporazioni territoriali di diritto pubblico.

3. Le corporazioni hanno il diritto di imporre tasse ai loro membri e alle persone giuridiche.

4. I proventi della tassazione delle persone giuridiche devono essere utilizzati per attività sociali e culturali.

5. La legge disciplina i dettagli.

**Modifica della Costituzione Cantonale**

1. La costituzione cantonale può essere modificata in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

Modifica della Costituzione Cantonale

1. Con una revisione parziale possono essere modificate singole disposizioni costituzionali o più disposizioni costituzionali tra loro connesse.

Disposizioni finali

1. La Costituzione del Cantone di Lucerna del 29 gennaio 1875 è abrogata.

Disposizioni finali

1. Decreti adottati da un'autorità che non è più competente, o che sono stati adottati in un procedimento non più regolamentato allo stesso modo, rimangono in vigore. La loro modifica si conforma al nuovo diritto.

2. I membri delle autorità restano in carica fino alla scadenza del mandato secondo il diritto precedente.

3. Fino alla nuova regolazione legislativa dell'autorità giudiziaria suprema ai sensi dei §§ 63, 65 e 66, si applicano i §§ 73, 77 e 86bis della Costituzione statale del 1875. Le altre disposizioni di questa costituzione relative ai tribunali si applicano per analogia al tribunale superiore e al tribunale amministrativo.

4. Fino a una nuova regolazione legislativa, la città di Lucerna, gli altri comuni del distretto di Lucerna, i comuni del distretto di Hochdorf, quelli del distretto di Sursee, quelli del distretto di Willisau e quelli del distretto di Entlebuch costituiscono ciascuno un collegio elettorale secondo il diritto precedente.

5. Per le iniziative e i referendum, in cui al momento dell'entrata in vigore di questa costituzione è pendente il termine di raccolta firme o per i quali la votazione popolare è in sospeso, si applica il diritto precedente.

6. Fino all'entrata in vigore di una regolazione legislativa, i §§ 17, 45 comma 3, 75 comma 1, 85, 91 e 92 della Costituzione statale del 1875 continuano ad applicarsi.

Disposizioni finali

1. Le prossime nuove elezioni dei consigli comunali e dei parlamenti comunali, così come dei tribunali distrettuali, si terranno nell'anno 2008.

2. Le prossime nuove elezioni del consiglio cantonale, del consiglio di governo e dei membri lucernesi del Consiglio degli Stati si terranno nell'anno 2011.

3. L'elezione dei membri del Consiglio degli Stati avviene contemporaneamente alla nuova elezione del Consiglio nazionale.

Disposizioni finali

1. Gli aventi diritto al voto o, qualora esista, il parlamento comunale sono competenti per indire il referendum per il comune, salvo che nel regolamento comunale non sia designato un altro organo.

Disposizioni finali

1. Modifiche della Costituzione dello Stato del 1875 in seguito all'approvazione di questa costituzione da parte del Gran Consiglio saranno formalmente adattate a questa costituzione. Le relative deliberazioni del Gran Consiglio non sono soggette a referendum.

Disposizioni finali

1. La Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 2008.

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