§ 84 Costituzione del Cantone di Lucerna (Cost. LU) (KV) - Efficacia limitata della normativa precedente
§ 84 KV - Efficacia limitata della normativa precedente — Efficacia limitata della normativa precedente
1. Decreti adottati da un'autorità che non è più competente, o che sono stati adottati in un procedimento non più regolamentato allo stesso modo, rimangono in vigore. La loro modifica si conforma al nuovo diritto.
2. I membri delle autorità restano in carica fino alla scadenza del mandato secondo il diritto precedente.
3. Fino alla nuova regolazione legislativa dell'autorità giudiziaria suprema ai sensi dei §§ 63, 65 e 66, si applicano i §§ 73, 77 e 86bis della Costituzione statale del 1875. Le altre disposizioni di questa costituzione relative ai tribunali si applicano per analogia al tribunale superiore e al tribunale amministrativo.
4. Fino a una nuova regolazione legislativa, la città di Lucerna, gli altri comuni del distretto di Lucerna, i comuni del distretto di Hochdorf, quelli del distretto di Sursee, quelli del distretto di Willisau e quelli del distretto di Entlebuch costituiscono ciascuno un collegio elettorale secondo il diritto precedente.
5. Per le iniziative e i referendum, in cui al momento dell'entrata in vigore di questa costituzione è pendente il termine di raccolta firme o per i quali la votazione popolare è in sospeso, si applica il diritto precedente.
6. Fino all'entrata in vigore di una regolazione legislativa, i §§ 17, 45 comma 3, 75 comma 1, 85, 91 e 92 della Costituzione statale del 1875 continuano ad applicarsi.