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1 KV CH-LU

§ 22 Costituzione del Cantone di Lucerna (Cost. LU) (KV) - Disposizioni Procedurali

Diritti Politici e Cittadinanza - Diritti Politici - Iniziative
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§ 22 KV — Disposizioni Procedurali

1. Il termine per la presentazione delle firme è di un anno dalla pubblicazione ufficiale della richiesta.

2. Il Consiglio cantonale decide l'accettazione o il rifiuto dell'iniziativa.

3. Per l'iniziativa di revisione parziale della costituzione cantonale e l'iniziativa legislativa si applica

a. Le richieste possono essere presentate sotto forma di suggerimento generale o di progetto elaborato.

b. Devono rispettare l'unità della forma e l'unità della materia.

c. Al Consiglio cantonale è consentito mettere a confronto un progetto alternativo con un'iniziativa.

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