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KV
CH-LU
§ 22 Costituzione del Cantone di Lucerna (Cost. LU) (KV) - Disposizioni Procedurali
Diritti Politici e Cittadinanza - Diritti Politici - Iniziative
§ 22 KV — Disposizioni Procedurali
1. Il termine per la presentazione delle firme è di un anno dalla pubblicazione ufficiale della richiesta.
2. Il Consiglio cantonale decide l'accettazione o il rifiuto dell'iniziativa.
3. Per l'iniziativa di revisione parziale della costituzione cantonale e l'iniziativa legislativa si applica
a. Le richieste possono essere presentate sotto forma di suggerimento generale o di progetto elaborato.
b. Devono rispettare l'unità della forma e l'unità della materia.
c. Al Consiglio cantonale è consentito mettere a confronto un progetto alternativo con un'iniziativa.