Legislator · Canton Glarona — Raccolta delle leggi cantonali
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58 Articles / Provisions · Canton Glarona — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (58)

Statutory Text (58 Provisions)

Allgemeine Bestimmungen

1. Il Regolamento sulle opere di urbanizzazione (RU) disciplina le opere di urbanizzazione delle zone edificabili e di altre zone di utilizzazione, nella misura in cui sussiste un interesse pubblico. Esso determina i principi fondamentali della configurazione e dell'utilizzazione degli impianti di urbanizzazione e regola i rapporti tra il Comune e i proprietari fondiari.

2. Il Regolamento sulle opere di urbanizzazione contiene i principi per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione (progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione, rinnovo). I dettagli sull'esecuzione tecnica degli impianti di urbanizzazione e le disposizioni specifiche per le opere di approvvigionamento e smaltimento sono regolati dai regolamenti delle singole opere.

3. Il Regolamento sulle opere di urbanizzazione disciplina inoltre i principi fondamentali del finanziamento delle opere di urbanizzazione e la partecipazione dei proprietari fondiari mediante l'esazione di contributi di urbanizzazione.

Anhang 1: Begriffe **Appendice 1: Definizioni**

1. Prestazione monetaria una tantum quale corrispettivo per l'acquisto all'utilizzo di impianti pubblici di approvvigionamento e smaltimento esistenti.

Anhang 1: Begriffe **Appendice 1: Definizioni**

1. L'anticipo privato è una prestazione monetaria anticipata da parte di un ente privato e copre i costi di realizzazione sostenuti per un'infrastruttura di urbanizzazione che viene realizzata prima del momento previsto nel programma di urbanizzazione.

Anhang 1: Begriffe **Appendice 1: Definizioni**

1. La rete di smaltimento delle acque reflue urbane comprende tutti gli impianti di scarico e i corpi idrici ricettori per lo smaltimento delle acque reflue.

Anhang 1: Begriffe **Appendice 1: Definizioni**

1. Il vantaggio speciale è un vantaggio economico che deriva ad una cerchia ristretta di persone da una prestazione dell'ente pubblico. Esso si manifesta, per i fondi non ancora edificati, in particolare nella migliore edificabilità, nell'aumento di valore dei fondi dovuto all'urbanizzazione, nonché nell'onere di costruzione ridotto o eliminato.

Anhang 1: Begriffe **Appendice 1: Definizioni**

1. Impianti in cui l'acqua viene raccolta, convogliata e trattata (captazioni/camerette di presa, serbatoi, impianti di trattamento delle acque nonché le condotte di collegamento fino all'utente)

Anhang 1: Begriffe **Appendice 1: Definizioni**

1. Impianti in cui le acque reflue vengono raccolte, convogliate e trattate (canalizzazione, impianti di depurazione e pretrattamento delle acque reflue, fosse di raccolta delle acque reflue, ecc.).

Anhang 1: Begriffe **Appendice 1: Definizioni**

1. L'onere di costruzione (Baulast) comprende tutti gli obblighi relativi alla costruzione, alla manutenzione e al miglioramento delle infrastrutture di urbanizzazione, inclusi i costi procedurali e amministrativi associati.

Anhang 1: Begriffe **Appendice 1: Definizioni**

1. Il contributo (onere preferenziale) è una prestazione pecuniaria e compensa il vantaggio speciale o il plusvalore sorto in capo a un terzo per effetto di una prestazione della collettività.

Anhang 1: Begriffe **Appendice 1: Definizioni**

1. Tariffe periodiche come corrispettivo per l'utilizzo e la fruizione di impianti pubblici di approvvigionamento e smaltimento.

Anhang 1: Begriffe **Appendice 1: Definizioni**

1. L'allacciamento generale comprende tutte le infrastrutture di allacciamento relative al traffico, alla fornitura e allo smaltimento, ovvero tutti i componenti connessi alla rete stradale, fognaria, idrica, energetica e di comunicazione. Le singole infrastrutture di allacciamento si suddividono, in base all'importanza dello sviluppo, alla necessità di allacciamento e al tipo di copertura dei costi, in allacciamento di base, primario o secondario.

Anhang 1: Begriffe **Appendice 1: Definizioni**

1. L'interesse pubblico del comune alla lottizzazione è la quota di costo dell'ente pubblico per gli impianti di lottizzazione realizzati nell'interesse pubblico.

Anhang 1: Begriffe **Appendice 1: Definizioni**

1. Il perimetro delimita chiaramente in un piano tutti i fondi o le parti di fondi soggetti a contribuzione. La superficie dei fondi o delle parti di fondi situati all'interno della linea di delimitazione è denominata superficie perimetrale.

Anhang 1: Begriffe **Appendice 1: Definizioni**

1. Procedura per la ripartizione dei contributi per spese di costruzione tra i proprietari di fondi soggetti a contributo che traggono un vantaggio speciale da un'opera pubblica.

Allgemeine Bestimmungen

1. Il Regolamento sull'urbanizzazione si applica a tutto il territorio del Comune di Glarona Nord.

2. Esso si limita a disciplinare i settori dell'urbanizzazione riguardanti l'accesso stradale, l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento delle acque reflue e lo smaltimento dei rifiuti. I settori dell'urbanizzazione relativi all'approvvigionamento del gas e dell'energia elettrica sono disciplinati da normative speciali.

3. Le disposizioni relative al finanziamento dell'urbanizzazione si applicano a tutti i fondi nelle zone edificabili, nonché a tutte le costruzioni e impianti soggetti all'obbligo di allacciamento al di fuori delle zone edificabili.

Allegato 2: Schema concettuale dello sviluppo tecnico

1. Schema concettuale

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Allgemeine Bestimmungen

1. Restano riservate le pertinenti disposizioni legali federali e cantonali.

Allgemeine Bestimmungen

1. I termini utilizzati nel presente Regolamento, nella misura in cui non siano definiti nelle disposizioni seguenti, sono definiti nell'Allegato 1.

Allgemeine Bestimmungen

1. L'obbligo di urbanizzazione compete al comune, il quale assicura l'urbanizzazione complessiva nel quadro delle normative sovraordinate e in conformità con il regolamento edilizio, il piano delle zone e il piano direttore di urbanizzazione.

2. Le zone edificabili sono urbanizzate tempestivamente e in modo corrispondente alla capacità di prestazione privata e pubblica, alle esigenze della sicurezza pubblica e alla rispettiva utilizzazione. L'onere edilizio per l'urbanizzazione di base e generale ricade sul comune, a meno che non ne siano incaricati consorzi o imprese private.

3. Le strade e le condotte pubbliche sono manutenute e rinnovate dal comune. Restano salvi particolari accordi e contratti relativi allo sgombero neve di strade verso insediamenti discosti.

Allgemeine Bestimmungen

1. La lottizzazione interna è fondamentalmente compito dei proprietari fondiari. Resta riservata l'esecuzione della lottizzazione interna nell'ambito di piani di utilizzazione speciale.

2. La manutenzione e il rinnovamento di strade e condotte private sono a carico dei proprietari.

3. Se il comune costruisce nuove strade o se le strade esistenti vengono dotate di nuove pavimentazioni o se le condotte di servizio di proprietà comunale che si trovano nel corpo stradale vengono rinnovate, i proprietari fondiari sono obbligati a rinnovare le condotte di servizio private esistenti o i relativi allacciamenti, nonché a realizzare preventivamente allacciamenti per i fondi non edificati. I costi associati sono a carico dei proprietari interessati.

Allgemeine Bestimmungen

1. Il Parlamento comunale emana i regolamenti d'esercizio con le relative tariffe e stabilisce le tasse obiettivo. Esso approva il progetto generale di approvvigionamento idrico (PGPA), il piano generale di smaltimento delle acque (PGSA) nonché progetti generali in altri settori di urbanizzazione e decide, nell'ambito delle sue competenze finanziarie, in merito ai crediti necessari per la progettazione e l'esecuzione degli impianti di urbanizzazione.

2. Il Consiglio comunale esegue il regolamento di urbanizzazione e conduce le procedure di pubblicazione dei piani di sua competenza. Esso adotta le disposizioni necessarie in relazione agli impianti di urbanizzazione privati e decide in merito agli adeguamenti tariffari nell'ambito delle tasse obiettivo approvate dal Parlamento.

3. Il Consiglio comunale esercita il diritto di impartire direttive per le disposizioni relative all'urbanizzazione o lo trasferisce al competente ente comunale. Nell'ambito della legge cantonale sui comuni e dello statuto comunale, esso può delegare competenze tecniche e amministrative nei confronti di utenti e responsabili agli enti comunali o a terzi.

Sviluppo - Sviluppo complessivo

1. La priorità dello sviluppo complessivo si orienta in base all'evoluzione edilizia, allo stato dei singoli impianti e alla capacità finanziaria del Comune e delle Aziende comunali. La base dello sviluppo complessivo è costituita da

a) il piano delle zone e il piano direttore delle urbanizzazioni;

b) la rete sovraordinata di traffico, approvvigionamento e smaltimento;

c) la panoramica periodicamente aggiornata sullo stato dell'urbanizzazione conformemente all'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OAT);

d) il progetto generale di approvvigionamento idrico (PGAI) aggiornato e da attuare per fasi, il piano generale di smaltimento (PGS) aggiornato e da attuare per fasi, nonché i progetti generali in altri settori di urbanizzazione.

2. Il piano direttore delle urbanizzazioni funge da base per la progettazione e l'esecuzione dei singoli impianti di urbanizzazione, nonché per l'elaborazione del programma di urbanizzazione.

3. Il Consiglio comunale elabora il programma di urbanizzazione e lo rende pubblico. Esso può essere consultato da chiunque.

Sviluppo - Sviluppo complessivo

1. Se le circostanze sono mutate considerevolmente dalla definizione del programma di urbanizzazione, questo deve essere adeguato.

2. Il programma di urbanizzazione deve essere nuovamente definito se nella sistemazione complessiva i presupposti non sono più soddisfatti o l'edificazione di altre aree è divenuta nel frattempo più urgente.

Sviluppo - Sviluppo complessivo

1. I proprietari fondiari informano tempestivamente il Consiglio Comunale in merito a eventuali intenzioni di edificazione, affinché le necessarie infrastrutture di urbanizzazione primaria possano essere pianificate per tempo e coordinate con la futura urbanizzazione secondaria.

2. Il Consiglio Comunale, da parte sua, fornisce informazioni sullo stato dell'urbanizzazione, sul programma di urbanizzazione e sulla garanzia dell'urbanizzazione primaria.

3. Le funzioni e gli standard di realizzazione delle infrastrutture di urbanizzazione primaria e secondaria, determinanti per una specifica edificazione, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. In presenza di condizioni semplici e prevedibili, tale determinazione avviene direttamente sulla base dei progetti di costruzione nell'ambito della procedura di licenza edilizia.

Sviluppo - Sviluppo complessivo

1. Le autorità competenti e i gestori delle infrastrutture coordinano congiuntamente gli impianti di urbanizzazione primaria e di massima, nonché quelli di urbanizzazione secondaria.

Urbanizzazione - Urbanizzazione primaria

1. Per urbanizzazione primaria si intende l'approvvigionamento di un'area edificabile con le condotte principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente le linee di approvvigionamento idrico ed energetico, le condotte fognarie, nonché le strade e i percorsi che servono direttamente l'area da urbanizzare.

2. Gli impianti di urbanizzazione primaria sono pubblici e sono accessibili a chiunque per l'uso congiunto nell'ambito delle disposizioni vigenti.

3. La progettazione e l'esecuzione degli impianti di urbanizzazione primaria nei settori dell'urbanizzazione stradale, dell'approvvigionamento idrico, della raccolta delle acque di scarico e della gestione dei rifiuti sono fondamentalmente di competenza del Comune.

Urbanizzazione - Urbanizzazione primaria

1. I progetti generali stabiliscono le predimensioni e l'ubicazione degli impianti di urbanizzazione primaria e servono come base per l'ulteriore progettazione ed esecuzione.

2. I progetti di costruzione ed esecuzione determinano la configurazione tecnico-costruttiva degli impianti di urbanizzazione primaria e ulteriori dettagli.

Urbanizzazione - Urbanizzazione primaria

1. Per l'esecuzione di impianti di urbanizzazione primaria si applicano le relative prescrizioni della Legge sullo sviluppo territoriale e sull'edilizia, della Legge sulle strade, nonché le disposizioni dei Regolamenti delle opere e le direttive degli Uffici tecnici competenti.

2. Qualora manchino specifiche prescrizioni tecniche per l'esecuzione degli impianti, si applicano le pertinenti norme e raccomandazioni delle associazioni di categoria competenti come linee guida.

Urbanizzazione - Urbanizzazione primaria

1. I proprietari fondiari che desiderano la realizzazione di un impianto di urbanizzazione primaria prima della data di esecuzione prevista nel programma di urbanizzazione possono richiedere al Consiglio comunale l'urbanizzazione primaria anticipata da parte del Comune.

2. La richiesta di urbanizzazione primaria anticipata deve essere accolta se non sussistono rilevanti interessi pubblici contrari all'urbanizzazione anticipata e se i proprietari fondiari si impegnano contrattualmente ad anticipare tutti i costi connessi all'urbanizzazione anticipata. Gli anticipi versati non sono fruttiferi di interessi.

3. Se l'urbanizzazione primaria anticipata serve, oltre ai richiedenti, anche a terzi, con l'autorizzazione dell'urbanizzazione anticipata deve essere avviato e condotto il procedimento per la formazione del perimetro.

Urbanizzazione - Urbanizzazione capillare

1. **Il collegamento fine** comprende l'allacciamento dei singoli fondi ai rami principali delle infrastrutture di urbanizzazione, incluse le strade di quartiere accessibili al pubblico e le condotte pubbliche. Per quanto riguarda le condotte, è considerato collegamento fine l'allacciamento dal punto di connessione delle infrastrutture di base e di grossa portata fino alla parete interna dell'edificio, ma al massimo fino e incluso il contatore dell'acqua.

2. Le opere del collegamento fine devono essere eseguite secondo i piani giuridicamente vincolanti, le disposizioni del presente regolamento e i regolamenti delle opere.

3. Di regola, ogni fondo edificabile deve essere allacciato a partire dal collegamento fine tramite un proprio allacciamento domestico diretto. I costi che ne derivano per il Comune sono interamente a carico del proprietario del fondo. Lo stesso vale per gli allacciamenti domestici che sono collegati direttamente a impianti di urbanizzazione di base o di grossa portata.

4. Il Consiglio comunale può imporre il collegamento fine di terreni edificabili ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza cantonale sulla ricomposizione fondiaria, contro piena indennità, qualora sussista un'urgente necessità di terreni edificabili pronti per la costruzione. L'imposizione all'interno di un perimetro può essere richiesta anche da almeno la metà dei proprietari fondiari, ai quali appartiene allo stesso tempo più della metà del terreno. Il Consiglio comunale avvia la procedura.

Urbanizzazione - Urbanizzazione capillare

1. Il consiglio comunale può obbligare i proprietari di fondi di un quartiere e di fondi vicini a realizzare impianti privati di uso comune e a mettere tali impianti a disposizione di terzi contro adeguata indennità. Per gli impianti di uso comune di maggiori dimensioni devono essere elaborati piani di quartiere.

2. I proprietari di impianti privati di traffico o di approvvigionamento e smaltimento possono essere obbligati dal consiglio comunale a mettere a disposizione di terzi, contro adeguata indennità, impianti quali strade private, accessi, sentieri di accesso, condotte idriche, condotte fognarie, nella misura in cui la comproprietà sia nell'interesse pubblico o un'altra soluzione non sia ragionevole. Allo stesso modo, i proprietari di fondi possono essere obbligati a concedere ai vicini diritti sul loro terreno per l'esecuzione di propri impianti di urbanizzazione (servitù di passo necessaria pubblica, diritti di condotta).

3. Le quote di costo degli impianti di uso comune sono fissate nel piano di quartiere o, se non viene emanato un tale piano, mediante la procedura del perimetro. Le indennità per l'utilizzo comune di impianti privati o la concessione di diritti sono fissate dal consiglio comunale secondo il principio del vantaggio.

Sviluppo - Proprietà degli impianti di sviluppo

1. Sono considerate opere pubbliche comunali

a) le strade, i sentieri e le piazze realizzate dal Comune su terreni propri o in virtù di una servitù a favore della collettività;

b) le condotte idriche e fognarie, inclusi gli impianti correlati, indicate come pubbliche nel progetto generale di approvvigionamento idrico (GWP) o nel piano generale di smaltimento delle acque (GEP), che sono già di proprietà del Comune o che passano in proprietà del Comune con il collaudo ufficiale;

c) gli impianti di smaltimento dei rifiuti realizzati dal Comune su terreni propri o in virtù di una servitù a favore della collettività.

2. Sono considerate opere private le opere di urbanizzazione realizzate da privati.

Sviluppo - Proprietà degli impianti di sviluppo

1. L'autorità edilizia può, su richiesta, acquisire impianti di urbanizzazione esistenti, realizzati da privati e destinati all'uso pubblico, a condizione che gli impianti soddisfino i requisiti tecnici e siano in perfette condizioni.

**2. I privati devono dimostrare il rispetto degli standard di costruzione previsti e la perfetta manutenzione. Il servizio tecnico competente può effettuare tale accertamento.**

**3. Se un impianto non è mantenuto in perfette condizioni tecniche e strutturali o se l'onere edilizio esistente è legato a diritti speciali, il consiglio comunale può subordinare l'acquisizione all'onere edilizio pubblico a determinate condizioni. Queste devono essere ancora adempiute dal precedente proprietario prima della consegna dell'impianto.**

**4. Gli impianti di urbanizzazione privati vengono acquisiti solo se ceduti gratuitamente al comune.**

**5. Resta riservata l'acquisizione di impianti di urbanizzazione privati tramite esproprio.**

Finanziamento dell'urbanizzazione

1. Il Comune copre i costi di pianificazione, progettazione, realizzazione, esercizio, manutenzione e rinnovo, nonché i costi di interesse e ammortamento delle infrastrutture pubbliche di urbanizzazione, mediante contributi e tasse a carico dei proprietari fondiari, adeguati ai costi e conformi al principio di causalità, nonché mediante contributi della Confederazione, del Cantone e del Comune.

2. Per la manutenzione e il rinnovo delle infrastrutture di urbanizzazione esistenti devono essere costituiti gli accantonamenti necessari.

Finanziamento dell'urbanizzazione

1. Contributi (oneri preferenziali) sono prelevati per la copertura dei costi di realizzazione e modifica delle opere di urbanizzazione (impianti di traffico, approvvigionamento e smaltimento) realizzate dal Comune.

2. L'esazione dei contributi avviene secondo la procedura perimetrale di cui all'Art. 31 ER. Qualora le opere di urbanizzazione soggette a contributo per l'urbanizzazione fine siano definite in un piano di utilizzazione speciale, l'esazione dei contributi avviene secondo le disposizioni del piano di utilizzazione speciale.

Finanziamento dell'urbanizzazione

1. Spese (tasse di allacciamento e tasse di utilizzazione) sono riscosse per coprire i costi degli impianti di approvvigionamento e smaltimento, realizzati e gestiti dal Comune (approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque reflue, smaltimento dei rifiuti).

2. Le tasse di allacciamento una tantum costituiscono un corrispettivo per l'acquisto del diritto di utilizzare gli esistenti impianti pubblici di approvvigionamento e smaltimento, realizzati e gestiti dal Comune. Esse sono riscosse al momento del rilascio di un'autorizzazione all'allacciamento agli impianti pubblici.

3. Le tasse di utilizzazione ricorrenti sono un corrispettivo per l'uso e l'utilizzo degli impianti pubblici di approvvigionamento e smaltimento, realizzati e gestiti dal Comune. Esse servono a finanziare la gestione e la manutenzione, nonché il rinnovo degli impianti di approvvigionamento e smaltimento. Le tasse di utilizzazione sono riscosse periodicamente, ma almeno una volta all'anno.

4. Le tasse di allacciamento e le tasse di utilizzazione sono determinate e riscosse secondo le disposizioni dei regolamenti di gestione degli impianti e delle relative tariffe. Questi stabiliscono la cerchia dei soggetti obbligati al pagamento delle tasse, nonché le basi di calcolo e le aliquote delle tasse, e regolano la procedura per la determinazione e la riscossione delle tasse.

Finanziamento dell'urbanizzazione

1. L'ammontare dei contributi dei proprietari fondiari è determinato dal costo complessivo dell'opera, dedotto un eventuale contributo del comune basato sull'interesse pubblico.

2. L'ammontare delle tasse si basa sui costi generati dagli impianti di approvvigionamento e smaltimento e sul valore obiettivo.

3. La tassa obiettivo è calcolata in base allo sviluppo futuro dei costi secondo la contabilità degli impianti o ai costi per il mantenimento del valore inclusa la gestione, in base a un modello di pianificazione. Essa è stabilita dal parlamento comunale e rappresenta il limite massimo prevedibile a medio termine delle tasse di utilizzo.

4. I costi operativi propri dell'opera, inclusi i costi del capitale (interessi, ammortamenti e accantonamenti propri dell'opera), devono essere coperti principalmente dalle tasse di utilizzo.

5. Le tariffe per le tasse di utilizzo annuali sono continuamente riviste dal consiglio comunale e periodicamente adeguate in base all'evoluzione dei costi del rispettivo finanziamento speciale, all'interno della tassa obiettivo stabilita.

Finanziamento dell'urbanizzazione

1. La somma dei contributi non può superare i costi totali dell'opera così finanziata, dedotta la quota parte del comune per interesse pubblico.

2. Il ricavo complessivo delle tasse specifiche per opere relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento delle acque reflue e allo smaltimento dei rifiuti non può essere superiore alla somma dei costi operativi propri dell'opera, inclusi i costi di capitale (interessi e ammortamenti) e gli accantonamenti necessari per la manutenzione e il rinnovo degli impianti esistenti.

3. Al fine di garantire la copertura dei costi tramite le tasse, i conti per i servizi comunali di approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque reflue e smaltimento dei rifiuti sono gestiti come finanziamento speciale.

4. Il Consiglio comunale è autorizzato a incrementare o ridurre adeguatamente contributi e tasse in singoli casi e in presenza di circostanze particolari. Il principio di uguaglianza non deve essere violato.

Finanziamento dell'urbanizzazione

1. Il Comune ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un'ipoteca legale ai sensi dell'articolo 227a LE ZCC per i contributi peritali scaduti e le tasse di allacciamento.

Finanziamento dell'urbanizzazione

1. I contributi unici e le tasse di collegamento si prescrivono in dieci anni dalla scadenza.

2. Tutte le altre tasse si prescrivono in cinque anni dalla scadenza.

3. In entrambi i casi rimangono riservate le interruzioni della prescrizione conformemente agli articoli 135 e seguenti del CO.

Finanziamento dell'urbanizzazione - Contributi - Generale

1. Sono soggetti all'obbligo di contribuzione tutti i fondi che, mediante la realizzazione di nuovi impianti di urbanizzazione o la modifica di impianti esistenti, eseguiti dal Comune, conseguono un particolare vantaggio economico. Il Comune partecipa ai costi complessivi dell'opera soggetta a contribuzione, nella misura in cui sussiste un interesse pubblico.

2. Il Consiglio comunale stabilisce, in base all'interesse pubblico e privato per gli impianti, la quota di costi che deve essere sostenuta dal Comune (quota dell'interesse pubblico) e dalla totalità dei proprietari fondiari (quota dell'interesse privato). Se gli impianti di urbanizzazione servono esclusivamente all'edificazione e all'utilizzo di una zona, tutti i costi di urbanizzazione sono a carico della totalità dei proprietari fondiari.

3. Per la ripartizione della quota dell'interesse privato tra più soggetti coinvolti, si tiene conto, di regola, della possibile utilizzazione del fondo, considerando eventuali ulteriori vantaggi e svantaggi.

Finanziamento dell'urbanizzazione - Contributi - Generale

1. Debitori dei contributi sono i proprietari dei fondi iscritti nel registro fondiario al momento della scadenza.

2. In caso di comproprietà indivisa (Gesamteigentum), i debitori del contributo sono i comproprietari indivisi; in caso di comproprietà per quote (Miteigentum), i debitori del contributo sono i comproprietari per quote. In caso di diritto di superficie, il titolare del diritto di superficie (Baurechtsnehmer) è il debitore del contributo.

3. Qualora un immobile cambi proprietario dopo la scadenza del tributo, l'obbligo di pagare tutti i contributi insoluti passa al nuovo proprietario.

Finanziamento dell'urbanizzazione - Contributi - Generale

1. I proprietari fondiari soggetti a contributo possono essere obbligati dal Consiglio comunale, in funzione dell'avanzamento dei lavori, a versamenti in acconto fino all'ammontare delle quote di costo presunte.

2. I versamenti in acconto sono computati, nell'ambito della liquidazione finale, sul contributo perimetrale definitivo.

Finanziamento dell'urbanizzazione - Contributi - Generale

1. Il procedimento perimetrale si articola fondamentalmente in tre fasi: l'introduzione del procedimento, l'emanazione del piano contributivo e la determinazione del riparto delle spese.

2. L'emanazione del piano contributivo può essere accorpata alla determinazione del riparto delle spese.

3. Il procedimento deve essere di regola avviato prima dell'inizio dei lavori di costruzione. In casi motivati è possibile un avvio successivo.

Finanziamento dell'urbanizzazione - Contributi - Avvio del procedimento di perimetrazione

1. La decisione preliminare designa l'opera soggetta a contributi, delimita l'area perimetrale e stabilisce la quota di costi da sostenere dal Comune (quota di interesse pubblico) e dai privati (quota di interesse privato).

2. Il Consiglio comunale deposita pubblicamente il progetto di decisione preliminare per 30 giorni in Comune.

3. Le persone interessate devono essere informate per iscritto del prossimo deposito pubblico prima della sua pubblicazione.

Finanziamento dell'urbanizzazione - Contributi - Avvio del procedimento di perimetrazione

1. Durante l'esposizione pubblica, è possibile presentare ricorso scritto e motivato al Consiglio comunale contro l'avvio del procedimento, l'area perimetrale prevista nonché contro la quota degli interessi pubblici e privati.

2. Qualora la delimitazione dell'area perimetrale o la quota degli interessi pubblici e privati venissero modificati a seguito di ricorsi, l'esposizione pubblica dovrà essere ripetuta. Se le modifiche riguardano solo singoli interessati, a questi ultimi dovrà essere data l'opportunità di presentare una nuova presa di posizione entro un termine di 30 giorni, anziché ripetere l'esposizione pubblica.

3. Dopo la conclusione della procedura di esposizione, il Consiglio comunale emana la delibera di avvio e la comunica agli interessati ed eventuali ricorrenti. Obiezioni contro il procedimento perimetrale in quanto tale, l'area perimetrale e la quota degli interessi pubblici e privati non potranno più essere sollevate nel corso del procedimento ulteriore.

Finanziamento dell'urbanizzazione - Contributi - Adozione del piano dei contributi

1. Dopo il passaggio in giudicato della decisione d'apertura, il Consiglio comunale fa elaborare il piano dei contributi.

2. La base del piano dei contributi è costituita dal progetto di costruzione approvato e da un riepilogo dei costi complessivi previsti dell'opera, con indicazione di eventuali sovvenzioni.

3. Il piano dei contributi comprende almeno

a) la delimitazione dell'area del perimetro secondo la decisione d'apertura;

b) l'elenco dei proprietari fondiari soggetti al contributo;

c) un eventuale piano con le zone di contributo;

d) il riparto costi vincolante (chiave di ripartizione) in percentuali per la suddivisione della quota d'interesse privato tra i soggetti obbligati al contributo;

e) disposizioni relative alla scadenza, ai pagamenti in acconto, al rimborso di anticipi per l'esecuzione anticipata dell'opera soggetta a contributo;

f) relazione esplicativa.

Finanziamento dell'urbanizzazione - Contributi - Adozione del piano dei contributi

1. All'interno del perimetro, tutti i fondi con la relativa superficie vengono inclusi.

2. La somma delle superfici dei fondi inclusi nel perimetro costituisce la superficie perimetrale determinante. I fondi o parti di fondi non edificabili, i corsi d'acqua, i boschi nonché le superfici destinate all'urbanizzazione secondo la definizione del regolamento edilizio non sono da considerare.

3. Determinanti per la fissazione dell'ammontare dei contributi sono i vantaggi particolari che derivano ai proprietari fondiari inclusi nel procedimento dall'opera soggetta a contributo. Se i vantaggi particolari sono ponderati in modo diverso per singole aree all'interno del perimetro, devono essere stabilite zone contributive.

4. Se un particolare standard di costruzione si rende necessario a causa di ben identificabili responsabili, i costi aggiuntivi sono interamente a loro carico.

Finanziamento dell'urbanizzazione - Contributi - Adozione del piano dei contributi

1. Il consiglio comunale sottopone la bozza del piano contributivo ai soggetti tenuti al contributo, indicando la possibilità di consultare i fondamenti.

2. Contro la bozza del piano contributivo, i soggetti tenuti al contributo possono presentare ricorso scritto e motivato al consiglio comunale entro 30 giorni. Se il piano contributivo viene modificato a seguito di ricorsi, deve essere data alle parti interessate la possibilità di presentare una nuova presa di posizione entro 30 giorni.

3. Dopo la conclusione della procedura di ricorso, il consiglio comunale decide in merito al piano contributivo e lo notifica ai soggetti tenuti al contributo.

Finanziamento dell'urbanizzazione - Contributi - Definizione del riparto dei costi

1. Dopo l'adozione del piano contributivo e la presentazione del rendiconto finale, il Consiglio comunale fa preparare la ripartizione dei costi.

2. La ripartizione dei costi contiene una sintesi dei costi totali dell'opera nonché le quote a carico dei contribuenti, secondo la chiave di ripartizione vincolante, relative ai costi effettivi dell'opera.

3. I costi totali computabili dell'opera sono costituiti dalle spese del Comune per la progettazione e la realizzazione dell'opera soggetta a contributo, inclusi i lavori di adattamento, nonché i costi di acquisizione fondiaria, di ricomposizione fondiaria e di direzione lavori. Rientrano nei costi totali anche le spese per l'elaborazione del piano contributivo e l'attuazione della procedura perimetrale.

Finanziamento dell'urbanizzazione - Contributi - Definizione del riparto dei costi

1. Il progetto di ripartizione dei costi deve essere notificato ai contribuenti, con indicazione della possibilità di consultare i documenti contabili.

2. Contro il progetto di ripartizione dei costi, i contribuenti possono presentare opposizione scritta e motivata al Consiglio comunale entro 30 giorni dalla notifica. Se la ripartizione dei costi viene modificata a seguito di opposizioni, deve essere data agli interessati l'opportunità di presentare una nuova presa di posizione entro 30 giorni.

3. Conclusa la procedura di opposizione, il Consiglio comunale decide in merito alla ripartizione dei costi e la comunica ai contribuenti. Contestualmente, le quote di costo vengono fatturate.

Finanziamento dell'urbanizzazione - Contributi - Definizione del riparto dei costi

1. I contributi perimetrali diventano esigibili con l'entrata in vigore della decisione definitiva sulla ripartizione dei costi. Gli acconti diventano esigibili con la notifica della fattura.

2. I contributi esigibili e gli acconti devono essere pagati entro 60 giorni dalla notifica della fattura. In caso di ritardato pagamento verrà calcolato un interesse di mora pari all'interesse di mora applicato dal Comune.

3. Le anticipazioni private per la realizzazione anticipata delle opere di urbanizzazione primaria saranno rimborsate dal Comune ai beneficiari secondo le disposizioni del piano contributivo, senza interessi.

Finanziamento dell'urbanizzazione - Contributi - Modifica delle condizioni

1. Se, a seguito di misure edili o del tipo di utilizzo dell'opera, entro dieci anni dalla forza giuridica del piano contributivo, i vantaggi speciali o il rapporto tra interesse pubblico e privato si modificano in modo sostanziale, può essere avviata una nuova procedura perimetrale su richiesta dei soggetti obbligati al contributo o d'ufficio.

2. I contributi versati in base alla precedente decisione sono computati senza interessi e non indicizzati.

3. I contributi devono essere versati o rimborsati secondo il nuovo piano contributivo.

Schlussbestimmungen

1. Il Consiglio comunale può, nel singolo caso, concedere un’eccezione alle prescrizioni in materia di urbanizzazione qualora particolari circostanze la giustifichino e non vi si oppongano interessi pubblici e privati degni di protezione.

2. Eccezioni possono essere concesse in particolare se

a) senza l'eccezione si verificherebbe una sproporzionata difficoltà;

b) l'adempimento delle prescrizioni legali suggerisce una deroga;

c) alla Comune, alle aziende e agli altri soggetti obbligati all'urbanizzazione non derivano svantaggi.

3. Le eccezioni devono essere motivate.

Schlussbestimmungen

1. La protezione giuridica contro le decisioni e le ordinanze emanate in virtù del presente regolamento è disciplinata dalla Legge sullo sviluppo territoriale e sull'edilizia (art. 79).

Schlussbestimmungen

1. Per l'esecuzione forzata sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa.

Schlussbestimmungen

1. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente Regolamento o non ottempera, nonostante l'avvertimento della comminatoria penale di questo articolo, alle decisioni emanate sulla base di esso dal Dipartimento e dal Consiglio comunale, è punito con l'arresto o la multa. Resta riservata l'applicazione delle disposizioni penali cantonali o federali.

2. Il Consiglio comunale può infliggere multe fino a CHF 2'000.00.

Schlussbestimmungen

1. I procedimenti concernenti gli impianti e i contributi di urbanizzazione pendenti presso le istanze competenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento di urbanizzazione, ma non ancora conclusi con decisione passata in giudicato, devono essere proseguiti e conclusi secondo il diritto previgente.

2. Per tutti i procedimenti aperti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento si applica il nuovo diritto.

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