1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali (ÖDSG)
Table of Provisions (46)
Statutory Text (46 Provisions)
Oggetto
La presente legge disciplina
a) l'accesso ai documenti ufficiali dell'amministrazione;
b) il trattamento di dati personali da parte degli organi pubblici.
Ambito di applicazione
a) Ambiti soggetti alla legge
1 La presente legge si applica agli organi pubblici del Cantone, dei distretti e dei
Comuni, nella misura in cui agiscono nell'esercizio di poteri sovrani.
2 Se un organo pubblico agisce in veste privatistica, per il trattamento dei dati
personali sono determinanti le disposizioni del diritto federale. La vigilanza si
regola tuttavia secondo la presente legge.
3 Con l’eccezione dei principi generali di protezione dei dati di cui al § 8, la
presente legge non si applica a
a) i tribunali, fatti salvi i loro compiti amministrativi;
b) le altre autorità giudiziarie, nonché le autorità e le commissioni amministrative
nell'esercizio della loro giurisdizione;
c) le autorità legislative del Cantone, dei distretti e dei Comuni, nonché le loro
commissioni;
d) la Banca Cantonale e altri enti del Cantone, dei distretti e dei Comuni, che
partecipano alla concorrenza economica e agiscono in veste privatistica;
e) le corporazioni di alpeggi e simili enti ai sensi del § 18 della legge
d'introduzione al Codice civile svizzero del 14 settembre 1978 (LISZ), le
corporazioni di strade e pascoli ai sensi del § 68 LISZ e le corporazioni di argini
ai sensi dei §§ 51 segg. della legge sulle acque dell’11 settembre 1973, nella
misura in cui non agiscono nell'adempimento di un compito pubblico loro
affidato dal Cantone, da un Comune o da un distretto.
b) Legislazione speciale
1. Le disposizioni speciali di altre leggi, secondo cui determinate informazioni
sono considerate segrete o che disciplinano in modo diverso l'accesso a documenti ufficiali o il
trattamento di dati personali, prevalgono sulla presente legge.
2. Il diritto processuale applicabile disciplina il trattamento dei dati personali
nella giustizia civile, penale e amministrativa. Esso resta riservato anche dopo la conclusione
del procedimento.
Concetti
Ai sensi della presente legge si intendono
a) organi pubblici: il Consiglio di Stato, il Consiglio della formazione, le autorità, le commissioni, i servizi amministrativi e gli enti del Cantone, dei distretti e dei comuni. Sono considerati organi pubblici anche le organizzazioni e le persone di diritto pubblico e privato, nella misura in cui siano incaricate dell'adempimento di compiti pubblici.
b) documenti ufficiali: le registrazioni che riguardano l'adempimento di un compito pubblico, indipendentemente dalla forma di rappresentazione e dal supporto informativo. Sono escluse le registrazioni non ultimate o destinate esclusivamente all'uso personale.
c) dati personali: le informazioni che si riferiscono a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile.
d) dati personali particolarmente sensibili: le informazioni su
1. l'opinione, l'appartenenza e l'attività religiosa, filosofica o politica;
2. l'ambito segreto personale, in particolare lo stato psicologico, mentale o fisico, la sfera intima, l'orientamento sessuale e il patrimonio genetico;
3. l'origine etnica;
4. le caratteristiche biometriche che consentono l'identificazione univoca;
5. le misure di assistenza sociale nonché di protezione dell'infanzia e degli adulti;
6. le indagini di polizia, i procedimenti penali, i reati e le relative pene e misure.
e) raccolta di dati: l'insieme di dati personali organizzato in modo tale che i dati siano accessibili in base alle persone interessate. Si ha una raccolta di dati ausiliaria quando essa ha una funzione esclusivamente di supporto e non autonoma, come semplici elenchi di indirizzi e partecipanti, nonché elenchi e valutazioni provvisorie o destinate all'uso personale.
f) trattamento di dati personali: ogni operazione con dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegate, come l'acquisizione, la conservazione, la memorizzazione, la modifica, il collegamento, la comunicazione, la pubblicazione, l'archiviazione, la cancellazione o la distruzione.
g) profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali per analizzare determinate caratteristiche personali di una persona o per prevedere sviluppi, ad esempio in relazione alla prestazione lavorativa, alle condizioni economiche, alle preferenze e agli interessi personali, alle caratteristiche caratteriali, alla salute, alla sfera intima, al luogo di residenza o alla mobilità.
h) persona interessata: la persona fisica o giuridica i cui dati personali sono oggetto di trattamento.
II. Diritto di accesso ai documenti ufficiali
Principio di pubblicità
1 Ogni persona ha diritto di consultare i documenti ufficiali e di ricevere in-
formazioni sul contenuto dei documenti ufficiali.
2 Se l'elaborazione della domanda causasse all'organo pubblico un onere stra-
ordinariamente elevato, l'accesso ai documenti ufficiali può essere subordinato
alla prova di un interesse degno di protezione.
3 La consultazione è concessa presentando il documento alla persona richiedente,
consegnandone una copia o indicandole la pubblicazione del documento in un
organo di pubblicazione ufficiale o su un sito internet.
Eccezioni
1 Non sussiste alcun diritto di accesso per
a) i documenti ufficiali di indagini amministrative e procedimenti disciplinari,
nonché di procedure pendenti di opposizione e ricorso di diritto ammini-
strativo;
b) i documenti ufficiali derivanti da procedure interne di consultazione;
c) i documenti ufficiali di trattative non pubbliche. Le decisioni sono accessibili
fatto salvo il capoverso 2.
2 L’accesso a documenti ufficiali è differito, limitato o negato se vi ostano interessi
pubblici o privati preponderanti.
3 Si possono in particolare ritenere preponderanti gli interessi pubblici, qualora la
concessione dell’accesso sia atta a
a) compromettere la sicurezza pubblica o l’attuazione conforme agli scopi di
concrete misure di un’autorità;
b) ostacolare la posizione di un organo pubblico in trattative contrattuali;
c) pregiudicare la libera formazione dell’opinione e della volontà di un organo
pubblico o di un’altra autorità.
4 Si possono in particolare ritenere preponderanti gli interessi privati, qualora la
concessione dell’accesso
a) comporti la divulgazione di informazioni che sono state comunicate all’orga-
no pubblico da terzi volontariamente e sotto assicurazione di segretezza;
b) comporti la divulgazione di fatti soggetti al segreto professionale, commer-
ciale o di fabbricazione oppure protetti dal diritto d’autore.
Indirizzo e contenuto della domanda
1 Chi chiede l'accesso a un documento ufficiale o informazioni sul suo contenuto, rivolge una domanda ai sensi del § 32 all'organo pubblico che detiene il documento in questione.
2 La domanda non deve essere motivata, ma deve contenere le informazioni necessarie per l'identificazione del documento richiesto.
3 Per i documenti archiviati, l'organo che ha consegnato i documenti per l'archiviazione rimane competente all'interno del periodo di blocco.
**III. Protezione dei dati**
1. Trattamento di dati personali in generale
a) Principi
1 I dati personali possono essere trattati solo con mezzi leciti, nel rispetto del
principio della proporzionalità e secondo buona fede.
2 I dati personali devono essere corretti e, nella misura richiesta dalla finalità del
trattamento, attuali e completi.
3 I dati personali possono essere trattati solo per la finalità indicata al momento
della raccolta, o che risulta dalle circostanze o che è prevista dalla legge.
4 I dati personali devono essere protetti mediante adeguate misure tecniche e
organizzative contro il trattamento involontario o non autorizzato, il danno e la
perdita.
b) Base legale
1 I dati personali possono essere trattati solo se esiste una base legale o se il trattamento è finalizzato all'adempimento di un compito legale.
2 I dati personali particolarmente sensibili possono essere trattati o un profiling può essere effettuato solo se
a) l'ammissibilità risulta da una base legale esplicita o l'adempimento di un compito legale lo richiede imperativamente, o
b) la persona interessata ha dato il proprio consenso nel singolo caso o ha reso i propri dati generalmente accessibili.
3 Eccezionalmente, i dati personali possono essere trattati o un profiling può essere effettuato nel singolo caso, inoltre
a) con autorizzazione del Consiglio di Governo, se ciò è nell'interesse pubblico prevalente o se sussiste un fondato sospetto di abuso di diritto;
b) se è necessario per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole.
c) Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva
1 L'organo pubblico responsabile verifica, in caso di trattamenti di dati pianificati,
il rispetto delle norme sulla protezione dei dati ed effettua una valutazione delle
conseguenze per i diritti della persona interessata.
2 Se il trattamento di dati previsto comporta rischi particolari per i diritti fondamentali
della persona interessata, l'organo pubblico responsabile sottopone tempestiva-
mente la valutazione d'impatto alla persona incaricata per la pubblicità e la pro-
tezione dei dati per una consultazione preventiva.
3 Il Consiglio di Stato disciplina la portata e i contenuti della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
d) Consulenza in materia di protezione dei dati
1 Il Consiglio di Stato provvede alla nomina di consulenti per la protezione dei
dati, nella misura in cui ciò sia richiesto ai sensi degli articoli 32 e seguenti
della direttiva (UE) 2016/680.
2 Il consulente per la protezione dei dati ha in particolare i seguenti compiti
a) consiglia l'organo pubblico responsabile e gli organismi che trattano i dati
in relazione ai loro obblighi e alle valutazioni d'impatto in materia di protezione
dei dati;
b) promuove l'osservanza delle normative applicabili in materia di protezione
dei dati;
c) collabora con la persona incaricata per la trasparenza e la protezione dei dati.
2. Acquisizione di dati personali
a) in generale
1 I dati personali devono essere acquisiti, di regola, direttamente presso la persona
interessata o, nell’ambito dell’articolo 9, da una raccolta di dati esistente.
2 Solo se sussistono motivi particolari o se previsto dalla legge, i dati personali
possono essere acquisiti presso terzi.
3 La base legale, lo scopo del trattamento e i destinatari previsti dei dati personali
sono indicati alla persona interrogata, se lo richiede o se i dati personali vengono
acquisiti sistematicamente.
b) Obbligo d'informazione
1 L'organo pubblico che non rileva i dati personali presso la persona interessata
deve informare quest'ultima almeno in merito a
a) la sua funzione in relazione al trattamento dei dati e i suoi dati di contatto;
b) i dati o le categorie di dati trattati;
c) la base legale e lo scopo del trattamento;
d) eventuali altri destinatari dei dati;
e) i suoi diritti.
2 Non sussiste alcun obbligo d'informazione se
a) la persona interessata è già stata informata ai sensi del capoverso 1;
b) il trattamento dei dati è espressamente previsto da una legge;
c) l'informazione non è possibile o lo è solo con un onere sproporzionato.
3 L'informazione può del resto essere limitata, differita o omessa alle stesse
condizioni della facoltà di chiedere informazioni e di consultare i propri dati
personali.
3. Comunicazione di dati personali
a) Principi
1 Ad altri organi pubblici e a privati possono essere comunicati
a) nome, cognome, indirizzo e data di nascita di una persona;
b) dati che la persona interessata ha reso generalmente accessibili.
2 L'Ufficio controllo abitanti può, su richiesta, comunicare, oltre ai dati menzionati nel capoverso 1, il luogo d'origine o la cittadinanza, la data e il luogo di arrivo e di partenza di una singola persona o di una pluralità di persone, se viene reso credibile un interesse legittimo.
3 Dati ai sensi dei capoversi 1 e 2 possono essere comunicati in forma sistematica solo se il destinatario dei dati si impegna esplicitamente a utilizzarli esclusivamente per scopi ideali degni di protezione e a non divulgarli a terzi.
4 Resta riservato il blocco dei dati ai sensi del § 13.
b) Blocco dei dati
1 Una persona interessata che renda verosimile un interesse degno di protezione
può esigere dall'organo pubblico responsabile che blocchi la comunicazione di
determinati dati personali.
2 L'organo pubblico rifiuta il blocco o lo revoca dopo aver sentito la persona
interessata, se
a) una disposizione legale prescrive la comunicazione, oppure
b) interessi pubblici o privati prevalgono sull'interesse della persona interessata.
3 La persona interessata può esigere dall'organo pubblico, senza dimostrare un
interesse degno di protezione, che i suoi dati non vengano comunicati a privati in
modo sistematico ai sensi dell'articolo 12 capoverso 3.
c) Assistenza amministrativa
I dati personali possono essere comunicati a un altro organo pubblico se
a) il fornitore dei dati è legalmente obbligato o autorizzato a farlo, oppure
b) il destinatario dei dati dimostra di essere autorizzato al trattamento dei dati
personali richiesti e la comunicazione non è ostacolata da un obbligo di
segretezza, oppure
c) la persona interessata ha acconsentito.
d) Comunicazione a privati
I dati personali possono essere comunicati a privati se
a) una norma di diritto lo impone o lo autorizza, oppure
b) la persona interessata ha acconsentito.
e) Procedura di richiamo (Abrufverfahren)
1 Alle condizioni di cui ai §§ 14 o 15, i dati personali possono essere resi acces-
sibili a organismi pubblici e a privati anche tramite una procedura di richiamo.
2 I dati personali particolarmente sensibili o un profiling possono essere resi ac-
cessibili tramite una procedura di richiamo solo se la legge lo prevede espressa-
mente.
f) Pubblicazione
I dati personali possono essere pubblicati se
a) la pubblicazione è prevista dalla legge;
b) sussiste un interesse pubblico e la pubblicazione non contiene dati personali particolarmente degni di protezione né un profiling, oppure
c) la persona interessata ha dato il proprio consenso.
g) Comunicazione all'estero
I dati personali non possono essere comunicati all'estero se ciò dovesse compromettere gravemente la personalità della persona interessata, in particolare a causa dell'assenza di una legislazione che garantisca una protezione adeguata.
4. Forme particolari di trattamento dei dati
a) per scopi non personali
1 I dati personali possono essere trattati per scopi non personali, in particolare per
ricerca, pianificazione e statistica, se
a) i dati vengono anonimizzati non appena lo scopo del trattamento lo consente
e
b) i risultati vengono resi accessibili in modo che le persone interessate non
siano identificabili.
2 I dati personali possono essere comunicati per scopi non personali, se il
destinatario dei dati offre garanzia per il rispetto delle condizioni di cui al
cpv. 1 e si impegna a non trasmettere i dati personali a terzi.
b) da terzi
1 Se un organo pubblico fa trattare dati personali da terzi, si assicura
efficacemente, mediante accordo o altro mezzo vincolante, che i dati personali
siano trattati solo come l'organo pubblico stesso sarebbe autorizzato a fare.
Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.
2 Il terzo incaricato può far trattare i dati personali tramite un rapporto di
subappalto solo se l'organo pubblico
a) ha preventivamente dato il suo consenso scritto;
b) può esigere senza limitazioni il rispetto degli obblighi di protezione dei dati;
c) può esercitare liberamente i suoi diritti di controllo.
3 La responsabilità per il trattamento dei dati ai sensi della presente legge
rimane in capo all'organo pubblico. Le persone interessate devono far valere i
loro diritti nei confronti dell'organo pubblico.
c) con dispositivi di sorveglianza
1 I luoghi accessibili al pubblico possono essere sorvegliati con dispositivi di
trasmissione e di registrazione di immagini per la protezione di persone e cose.
2 L’installazione di dispositivi di videosorveglianza può essere disposta dall’organo
pubblico cui spetta il diritto di uso o la sovranità sul luogo da sorvegliare. Questo
organo informa la persona incaricata della pubblicità e della protezione dei dati e
garantisce che
a) la sorveglianza sia resa riconoscibile in modo adeguato;
b) i dati personali memorizzati siano cancellati al più tardi entro 120 ore o,
entro tale termine, consegnati alla polizia con una querela o una denuncia.
d) Archiviare e distruggere
I dati personali che gli organi pubblici non necessitano più per l'adempimento dei loro compiti, previa riserva di obblighi legali di cancellazione, devono essere conservati, se necessario anonimizzati, archiviati o distrutti.
5. Ripristino della sicurezza dei dati
1 L'organo pubblico responsabile segnala al responsabile della pubblicità e della
protezione dei dati, il più rapidamente possibile, una violazione della sicurezza
dei dati accertata o comunicata da un terzo incaricato ai sensi del § 20, che
prevedibilmente comporta un rischio elevato per i diritti fondamentali della
persona interessata, in particolare se i dati personali
a) sono stati definitivamente distrutti o sono andati persi;
b) sono stati modificati o divulgati in modo involontario o non autorizzato;
c) sono diventati accessibili a persone non autorizzate.
2 La segnalazione deve includere la natura della violazione della sicurezza dei
dati, i suoi effetti e le misure di riparazione già adottate e quelle ulteriori.
3 L'organo pubblico responsabile informa la persona interessata e il destinatario
dei dati personali in merito alla violazione della sicurezza dei dati e alle misure
di riparazione. Tale informazione può essere limitata, differita o omessa se
a) non sussiste alcuna necessità;
b) lo richiedono importanti interessi pubblici o interessi di terzi particolarmente
degni di protezione;
c) non è possibile o lo è solo con un onere sproporzionato.
6. Diritti dell'interessato
a) Registro
1 Il Cantone, i Distretti e i Comuni tengono un registro pubblico delle collezioni
di dati ai sensi della presente legge, gestite da loro stessi, dai loro enti, dai terzi
da loro incaricati di un compito pubblico o da un'associazione di scopo. I Distretti
e i Comuni devono trasmettere tale registro al Cantone su richiesta.
2 Non sono incluse nel registro le collezioni di dati
a) gestite solo per un breve periodo,
b) il cui contenuto è stato legittimamente pubblicato,
c) che servono da collezioni di dati ausiliarie.
3 Il registro contiene per ogni collezione di dati almeno informazioni sulla base
giuridica, lo scopo, il tipo di dati trattati, il servizio responsabile ed eventuali altri
servizi coinvolti, nonché, se del caso, sui destinatari regolari dei dati.
b) Consultazione, Informazione
1 Ogni persona interessata può gratuitamente
a) presso l'organo che gestisce il registro, consultare il registro delle raccolte di
dati o richiederne una copia;
b) presso l'organo pubblico responsabile, richiedere informazioni sull'esistenza o
sull'elaborazione di dati personali che la riguardano in una determinata rac-
colta di dati;
c) presso l'organo pubblico responsabile, richiedere informazioni sui propri dati
personali registrati in una determinata raccolta di dati. Nella misura in cui i
mezzi e la procedura di elaborazione lo consentano, le sarà concessa la con-
sultazione della raccolta di dati. Su richiesta, le verrà rilasciata una stampa o
una copia dei suoi dati personali.
2 L'informazione sui propri dati personali comprende
a) le indicazioni che devono essere fornite in base all'obbligo di informazione
secondo il § 11;
b) la loro origine;
c) la loro durata di conservazione.
c) Restrizioni
1 Le informazioni e la consultazione possono essere limitate, differite o negate
se
a) importanti interessi pubblici o interessi di terzi particolarmente degni di pro-
tezione lo richiedono, oppure
b) i dati sono trattati esclusivamente per uno scopo non personale.
2 Se alla persona interessata non possono essere fornite informazioni o conces-
sa la consultazione, perché ciò la graverebbe eccessivamente o altri importanti
motivi ostano, esse possono essere date a una persona di sua fiducia.
d) Ulteriori pretese
1 Ogni persona interessata può chiedere per scritto e gratuitamente all’organo
pubblico responsabile che
a) dati personali inesatti o incompleti vengano rettificati o completati;
b) il trattamento non autorizzato di dati personali venga accertato;
c) il trattamento non autorizzato di dati personali venga omesso;
d) le conseguenze del trattamento non autorizzato di dati personali vengano
eliminate, in particolare distruggendo i dati personali che la riguardano o
bloccandone la comunicazione a terzi.
2 Se l’organo pubblico responsabile contesta l’inesattezza dei dati personali, deve
motivare la propria posizione, a meno che non sia ragionevolmente esigibile
dalla persona interessata che questa fornisca autonomamente la prova. Se non
è possibile provare né l’esattezza né l’inesattezza, l’organo pubblico responsabile
appone una menzione di contestazione ai dati, se la persona interessata lo richiede.
3 La rettifica o la distruzione dei dati personali non ha luogo se questi devono
essere conservati senza modifiche
a) a fini probatori;
b) per lo svolgimento di un’inchiesta amministrativa o giudiziaria;
c) per la protezione della sicurezza pubblica.
IV. Organizzazione e procedura
1. **Competenza**
1 Per la concessione dell'accesso ai documenti ufficiali è competente l'organo
pubblico in possesso del relativo documento.
2 Per la protezione dei dati è responsabile e per l'emanazione di decisioni a
norma delle disposizioni sulla protezione dei dati è competente l'organo pubblico
che tratta i relativi dati personali. Se più organi pubblici trattano una banca dati
comune, essi ne regolano la responsabilità, nella misura in cui non sia diversamente
stabilito dalla legge o da altre disposizioni.
3 L'organo pubblico responsabile deve dimostrare di rispettare le disposizioni
sulla protezione dei dati. Il Consiglio di Stato ne disciplina i dettagli.
2. Incaricato per la trasparenza e la protezione dei dati
a) Elezione e posizione
1 Il Consiglio cantonale elegge, per ogni periodo di carica, una persona specializ-
zata in questioni di protezione dei dati quale Incaricato per la trasparenza e la
protezione dei dati, nonché un sostituto qualificato.
2 L'Incaricato per la trasparenza e la protezione dei dati
a) è sottoposto all'alta vigilanza del Consiglio cantonale;
b) propone al Consiglio cantonale l'approvazione dei mezzi finanziari necessari
per l'adempimento dei compiti e ne dispone;
c) svolge i suoi compiti in modo indipendente e autonomo;
d) è amministrativamente assegnato a un Dipartimento o alla Cancelleria di
Stato.
e) assume il restante personale.
3 Il Consiglio di Stato è autorizzato, nel rispetto dei diritti del Consiglio cantona-
le, a trasferire i compiti dell'Incaricato per la trasparenza e la protezione dei dati
a una persona o un servizio idoneo di un altro Cantone, oppure a istituire un
organo comune con altri Cantoni per tali compiti.
b) Compiti
1 La persona incaricata per la trasparenza e la protezione dei dati
a) sorveglia l'applicazione delle disposizioni relative al principio di trasparenza
e alla protezione dei dati;
b) consiglia le autorità nell'applicazione delle disposizioni relative al principio
di trasparenza e alla protezione dei dati;
c) prende posizione su progetti di decreti e su misure di notevole importanza
per l'accesso ai documenti ufficiali o per la protezione dei dati;
d) funge da mediatore tra gli enti pubblici e i privati e, se del caso, conduce la
procedura di conciliazione;
e) sensibilizza gli enti pubblici e il pubblico sulle questioni relative alla
protezione dei dati;
f) segue gli sviluppi rilevanti per la protezione dei dati personali, in particolare
nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2 La persona incaricata per la trasparenza e la protezione dei dati adempie a
questi compiti in particolare
a) svolgendo controlli presso gli enti pubblici;
b) verificando preventivamente i trattamenti di dati previsti che comportano
rischi particolari per i diritti fondamentali della persona interessata;
c) trattando le richieste relative all'accesso a documenti ufficiali o alla protezione
dei dati;
d) collaborando con le autorità di protezione dei dati degli altri Cantoni, della
Confederazione e dell'estero;
e) rendendo conto della propria attività al Gran Consiglio, ai distretti e ai comuni
e informando periodicamente essi e il pubblico su importanti constatazioni e
valutazioni.
c) Competenze
1 La persona incaricata per la trasparenza e la protezione dei dati agisce d’ufficio
o su segnalazione. Può rinunciare a un’indagine in caso di contestazioni di lieve
entità.
2 Accerta i fatti d’ufficio ed è autorizzata, presso gli organi pubblici responsabili e
presso terzi incaricati del trattamento di dati o ai quali dati sono stati comunicati,
a richiedere informazioni, a esigere la consegna di atti e documenti e a farsi
presentare trattamenti di dati, indipendentemente da un eventuale obbligo di
segreto. Gli organi pubblici e i terzi sono tenuti a collaborare.
3 Se la segnalazione è stata fatta dalla persona interessata, la persona incaricata
per la trasparenza e la protezione dei dati deve informarla sui passi intrapresi e
sul risultato di un’eventuale indagine.
d) Misure
1 La persona incaricata per la trasparenza e la protezione dei dati può
a) formulare osservazioni e raccomandazioni sui trattamenti di dati e sulle
violazioni riscontrate delle norme sul principio di trasparenza e sulla
protezione dei dati, in merito alle quali l’organo pubblico deve pronunciarsi;
b) ricorrere all’autorità superiore in via di vigilanza;
c) emanare la sua raccomandazione o parti di essa sotto forma di decisione
impugnabile, qualora l’organo pubblico la rifiuti o non la osservi.
2 Qualora interessi degni di protezione siano manifestamente compromessi o
violati, la persona incaricata per la trasparenza e la protezione dei dati può
limitare o vietare provvisoriamente un trattamento di dati.
3 Contro l’ordinanza provvisoria e la decisione può essere interposto ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo.
e) Obbligo di riservatezza
La persona incaricata della pubblicità e della protezione dei dati, il suo/la sua sostituto/a
e i suoi ausiliari sono tenuti, per quanto concerne le informazioni e i dati personali di cui
vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività, alla medesima riservatezza
cui è tenuto l’organo pubblico competente.
3. Procedura
a) Istanza
Le pretese ai sensi della presente legge possono essere fatte valere oralmente o per
iscritto presso l'organo pubblico competente.
b) Presa di posizione / Parere
1 Se l'accoglimento della domanda lede interessi degni di protezione di terzi,
deve essere concesso loro il diritto di essere sentiti.
2 Se l'organo pubblico competente prende in considerazione il rigetto parziale
o totale della domanda, lo comunica alla persona richiedente con una breve moti-
vazione.
3 La persona richiedente viene contemporaneamente informata che, entro 20
giorni dalla notifica della presa di posizione/del parere, può richiedere l'emanazione
di una decisione impugnabile oppure, in caso di pretese derivanti dal principio di
trasparenza, può anche chiedere alla persona incaricata per la trasparenza e la
protezione dei dati l'avvio della procedura di conciliazione ai sensi del § 34.
c) Procedura di conciliazione
1 La persona incaricata per la trasparenza e la protezione dei dati tenta di mediare
tra l'organo pubblico, la persona richiedente e gli eventuali terzi interessati in
relazione a pretese derivanti dal principio della trasparenza.
2 Durante la durata della procedura di conciliazione, il procedimento dinanzi all'or-
gano pubblico competente è sospeso.
3 Se si giunge a una conciliazione, la domanda è evasa. Se non si raggiunge alcuna
conciliazione, la persona incaricata per la trasparenza e la protezione dei dati
emette una raccomandazione scritta.
d) Decisione e rimedi giuridici
1 Se la persona richiedente non chiede né l'esperimento della procedura di con-
ciliazione né l'emanazione di una decisione impugnabile, la richiesta si consi-
dera evasa con la presa di posizione ai sensi del § 33.
2 L'organo pubblico competente decide sulla richiesta con una decisione, se la
persona richiedente lo ha richiesto o se la procedura di conciliazione è fallita.
3 Contro la decisione sono ammissibili i rimedi giuridici secondo le disposizioni
della legge sulla giustizia amministrativa.
4. Diritto procedurale applicabile
1 Il procedimento di conciliazione dinanzi all'Incaricato per la trasparenza e la
protezione dei dati è informale.
2 Per il resto, il procedimento e la tutela giuridica sono retti dalla Legge sulla
giustizia amministrativa.
5. Tasse e onorari
1 Per il trattamento di richieste da parte di privati viene prelevata una tassa conformemente
all'ordinanza sulle tasse per l'amministrazione e la giustizia nel Cantone Svitto. Se i
documenti ufficiali si prestano a un uso commerciale, può essere prelevato un
onorario che si basa sul valore di mercato.
2 Nessuna tassa viene prelevata
a) se l'accesso ai documenti ufficiali richiede un dispendio minimo;
b) per il trattamento di richieste che riguardano i propri dati personali, a meno
che non siano effettuate in modo abusivo o causino un dispendio straordinaria-
mente elevato.
3 Nella procedura di conciliazione dinanzi alla persona incaricata per la pubblicità e la
protezione dei dati non vengono prelevate spese processuali e non vengono
corrisposte indennità di parte.
V. Disposizione penale
Infrazioni
È punito con la multa chi
a) utilizza dati sistematicamente ordinati per scopi ideali non degni di protezione o li comunica a terzi (§ 12 cpv. 3);
b) utilizza dati personali messi a disposizione per scopi non personali in modo improprio o li comunica a terzi (§ 19 cpv. 2);
c) in qualità di persona incaricata ai sensi del § 20, senza esplicita autorizzazione dell'organo pubblico committente, utilizza dati personali per sé o per altri, o li rende noti ad altri.
**VI. Disposizioni finali**
Disposizioni transitorie
1 Le disposizioni relative al principio di trasparenza, segnatamente i §§ 5-7, sono applicabili ai documenti ufficiali che sono stati creati o ricevuti da un organo pubblico dopo l'entrata in vigore della legge.
2 Le modifiche della presente legge del 22 maggio 2019 si applicano come segue
a) Al di fuori dell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/680, l'obbligo di informazione in caso di acquisizione di dati personali ai sensi del § 11, nonché la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva ai sensi del § 9a, si regolano ancora per due anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni modificate secondo il diritto previgente.
b) I trattamenti di dati che sono stati conclusi al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni modificate si regolano secondo il diritto previgente. I trattamenti di dati che sono stati iniziati secondo il diritto previgente e sono ancora in corso, devono essere conformi al nuovo diritto al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni modificate. Il § 9a non trova applicazione per tali trattamenti di dati, se la finalità e l'oggetto del trattamento dei dati non cambiano.
c) Le richieste, le indagini e i procedimenti pendenti, così come i reclami pendenti contro decisioni di prima istanza che sono state emesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificate, sono disciplinati dal diritto previgente.
Abrogazione del diritto previgente
Con l'entrata in vigore della presente legge, il Regolamento sulla protezione dei dati del 29 gennaio 1992 è abrogato.
Modifica del diritto vigente
I seguenti decreti sono modificati come segue
a) **Ordinanza sulla libertà di domicilio e di soggiorno degli Svizzeri del 14 maggio 1987**
§ 14
L’ufficio controllo abitanti può comunicare a terzi dati personali secondo le disposizioni del § 12 della Legge sulla trasparenza dell’amministrazione e la protezione dei dati.
I commi 2 e 3 sono abrogati.
b) **Legge sulle pubblicazioni ufficiali del 15 dicembre 1987**
§ 1 cpv. 1
1 Le pubblicazioni ufficiali avvengono nel Bollettino ufficiale e, secondo le disposizioni di questa legge, in altri organi di pubblicazione. I decreti normativi sono resi disponibili anche in forma elettronica.
Il titolo della sezione A è abrogato.
§ 6 Raccolta sistematica delle leggi
1 La raccolta sistematica delle leggi (RSLS) è una raccolta degli atti normativi vigenti, aggiornata almeno annualmente e ordinata per materia.
2 Nella raccolta sistematica delle leggi sono inclusi
a) la Costituzione cantonale;
b) le leggi;
c) i decreti normativi del Gran Consiglio e i concordati;
d) i decreti normativi del Consiglio di Stato, del Consiglio dell’educazione, dei tribunali cantonali e degli organi concordatari che sono autorizzati a legiferare, con riserva del comma 3.
3 Non sono inclusi nella raccolta delle leggi i decreti normativi delle autorità menzionate nel comma 2 lettera d, che
a) riguardano solo una cerchia ristretta e determinabile di destinatari; o
b) la cui durata di validità è limitata a un massimo di due anni.
§ 7 Effetto giuridico
Per gli atti normativi, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale è giuridicamente efficace e determinante.
Il titolo della sezione B e il § 8 sono abrogati.
c) **Regolamento interno del Gran Consiglio del Cantone Svitto del 28 aprile 1977**
§ 14 cpv. 3 (nuovo)
3 Le sedute della Direzione del Consiglio, delle commissioni e dei comitati non sono pubbliche.
Allegato: Ambito di competenza delle commissioni permanenti del Gran Consiglio
Commissione giuridica e della giustizia (primo trattino)
– Alta vigilanza sull’amministrazione della giustizia (esclusa l’amministrazione della giustizia interna all’amministrazione) e sulla persona incaricata della trasparenza e della protezione dei dati.
d) **Ordinanza sulla polizia cantonale (Ordinanza di polizia) del 22 marzo 2000**
§ 4 cpv. 1 e 5
1 La polizia cantonale tratta i dati necessari per l’adempimento legale e opportuno dei suoi compiti. Essa è autorizzata a raccogliere dati personali presso terzi; non è tenuta a fornire informazioni sullo scopo e sui destinatari dei dati e non deve informare la persona interessata.
5 Per il resto, si applicano le disposizioni della Legge sulla trasparenza dell’amministrazione e la protezione dei dati, a meno che il diritto federale o disposizioni speciali non prevedano diversamente.
Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costi-
tuzione cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo l'entrata in vigore, è inserita nella
Raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione. Esso fissa il momento dell'en-
trata in vigore.
1 RU 21-153 con modifiche del 17 dicembre 2008 (Registro degli abitanti, RU 22-54b), del 17
dicembre 2013 (Decisione del Consiglio di Stato di adeguamento alla nuova Costituzione can-
tonale, RU 23-97), del 21 ottobre 2015 (GO-KR, RU 24-48a), del 18 novembre 2015 (LArc, RU
24-57a) e del 22 maggio 2019 (RU 25-53).
2 Approvata in votazione popolare il 24 febbraio 2008 con 24 781 sì contro 9011 no.
3 Rubrica e capoverso 2 nella versione del, capoverso 3 nuovo inserito il 22 maggio 2019.
4 RSGR 210.100.
5 RSGR 451.100.
6 Rubrica e capoverso 1 nella versione del, capoverso 2 nuovo inserito il 22 maggio 2019.
7 Lett. d a g nella versione del e lett. h nuova inserita il 22 maggio 2019, la precedente lett. g di-
venta lett. h.
8 Capoverso 4 nella versione del 22 maggio 2019.
9 Capoverso 2 frase introduttiva e capoverso 3 nella versione del 22 maggio 2019.
10 Nuova inserita il 22 maggio 2019.
11 Nuova inserita il 22 maggio 2019.
12 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonché sulla libera circolazione di tali dati, GU L 119/89 del 4 maggio 2016.
13 Rubrica, capoversi 1 e 2 nella versione del, capoverso 3 nuovo inserito il 22 maggio 2019.
14 Capoverso 2 nella versione del 17 dicembre 2008.
15 Capoverso 2 nella versione del 22 maggio 2019.
16 Lett. b nella versione del 22 maggio 2019.
17 Capoversi 1 e 2 nella versione del, capoverso 3 nuovo inserito il 22 maggio 2019.
18 Versione del 18 novembre 2015.
19 Nuova inserita il 22 maggio 2019.
20 Rubrica e capoverso 2 lett. c nella versione del 22 maggio 2019.
21 Capoverso 1 nella versione del e capoverso 2 nuovo inserito il 22 maggio 2019.
22 Rubrica, capoverso 1 frase introduttiva, lett. b e c, capoverso 2 nella versione del, capoverso 1
lett. d e capoverso 3 nuovi inseriti il 22 maggio 2019.
23 Capoverso 2 nella versione del e capoverso 3 nuovo inserito il 22 maggio 2019.
24 Capoverso 2 lett. a a d e capoverso 3 nella versione del 21 ottobre 2015; capoverso 1 nella
versione del e capoverso 2 lett. e nuova inserita il 22 maggio 2019.
25 Capoverso 1 frase introduttiva, capoverso 2 lett. b e d nella versione del, capoverso 1 lett. e
e f nuovi inseriti il 22 maggio 2019.
26 Capoversi 1 e 3 nella versione del 22 maggio 2019.
27 Nuova inserita il 22 maggio 2019.
28 Rubrica nella versione del 22 maggio 2019.
29 Capoverso 3 nella versione del 22 maggio 2019.
30 Capoverso 1 nella versione del 22 maggio 2019.
31 Capoverso 3 nella versione del 17 dicembre 2013.
32 Capoverso 2 nella versione del 17 dicembre 2013.
33 RSGR 234.110.
34 Capoverso 2 lett. b nella versione del 22 maggio 2019.
35 RSGR 173.111.
36 Rubrica nella versione del e capoverso 2 nuovo inserito il 22 maggio 2019.
37 RSGR 140.410; RU 18-215.
38 RSGR 111.110; RU 17-659.
39 RSGR 140.200; RU 17-681.
40 RSGR 142.110; RU 16-841.
41 RSGR 520.110; RU 19-572.
42 Rubrica, capoversi 1 e 3 nella versione del 17 dicembre 2013.
43 Entrata in vigore il 1° novembre 2008 (FO 2008 2245); modifiche del 17 dicembre 2008 en-
trate in vigore il 1° gennaio 2009 (FO 2009 307), del 17 dicembre 2013 entrate in vigore il 1°
gennaio 2014 (FO 2013 2974), del 21 ottobre 2015 entrate in vigore il 1° aprile 2016 (FO 2016
434), del 18 novembre 2015 entrate in vigore il 1° aprile 2016 (FO 2016 563) e del 22 maggio
2019 entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (FO 2020 2836).