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140.410 ÖDSG CH-SZ

§ 41 Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz (ÖDSG), vom 23. Mai 2007

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali
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§ 41 Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz (ÖDSG), vom 23. Mai 2007

Modifica del diritto vigente

I seguenti decreti sono modificati come segue

a) **Ordinanza sulla libertà di domicilio e di soggiorno degli Svizzeri del 14 maggio 1987**

§ 14

L’ufficio controllo abitanti può comunicare a terzi dati personali secondo le disposizioni del § 12 della Legge sulla trasparenza dell’amministrazione e la protezione dei dati.

I commi 2 e 3 sono abrogati.

b) **Legge sulle pubblicazioni ufficiali del 15 dicembre 1987**

§ 1 cpv. 1

1 Le pubblicazioni ufficiali avvengono nel Bollettino ufficiale e, secondo le disposizioni di questa legge, in altri organi di pubblicazione. I decreti normativi sono resi disponibili anche in forma elettronica.

Il titolo della sezione A è abrogato.

§ 6 Raccolta sistematica delle leggi

1 La raccolta sistematica delle leggi (RSLS) è una raccolta degli atti normativi vigenti, aggiornata almeno annualmente e ordinata per materia.

2 Nella raccolta sistematica delle leggi sono inclusi

a) la Costituzione cantonale;

b) le leggi;

c) i decreti normativi del Gran Consiglio e i concordati;

d) i decreti normativi del Consiglio di Stato, del Consiglio dell’educazione, dei tribunali cantonali e degli organi concordatari che sono autorizzati a legiferare, con riserva del comma 3.

3 Non sono inclusi nella raccolta delle leggi i decreti normativi delle autorità menzionate nel comma 2 lettera d, che

a) riguardano solo una cerchia ristretta e determinabile di destinatari; o

b) la cui durata di validità è limitata a un massimo di due anni.

§ 7 Effetto giuridico

Per gli atti normativi, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale è giuridicamente efficace e determinante.

Il titolo della sezione B e il § 8 sono abrogati.

c) **Regolamento interno del Gran Consiglio del Cantone Svitto del 28 aprile 1977**

§ 14 cpv. 3 (nuovo)

3 Le sedute della Direzione del Consiglio, delle commissioni e dei comitati non sono pubbliche.

Allegato: Ambito di competenza delle commissioni permanenti del Gran Consiglio

Commissione giuridica e della giustizia (primo trattino)

– Alta vigilanza sull’amministrazione della giustizia (esclusa l’amministrazione della giustizia interna all’amministrazione) e sulla persona incaricata della trasparenza e della protezione dei dati.

d) **Ordinanza sulla polizia cantonale (Ordinanza di polizia) del 22 marzo 2000**

§ 4 cpv. 1 e 5

1 La polizia cantonale tratta i dati necessari per l’adempimento legale e opportuno dei suoi compiti. Essa è autorizzata a raccogliere dati personali presso terzi; non è tenuta a fornire informazioni sullo scopo e sui destinatari dei dati e non deve informare la persona interessata.

5 Per il resto, si applicano le disposizioni della Legge sulla trasparenza dell’amministrazione e la protezione dei dati, a meno che il diritto federale o disposizioni speciali non prevedano diversamente.

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