§ 39 Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz (ÖDSG), vom 23. Mai 2007
§ 39 Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz (ÖDSG), vom 23. Mai 2007
Disposizioni transitorie
1 Le disposizioni relative al principio di trasparenza, segnatamente i §§ 5-7, sono applicabili ai documenti ufficiali che sono stati creati o ricevuti da un organo pubblico dopo l'entrata in vigore della legge.
2 Le modifiche della presente legge del 22 maggio 2019 si applicano come segue
a) Al di fuori dell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/680, l'obbligo di informazione in caso di acquisizione di dati personali ai sensi del § 11, nonché la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva ai sensi del § 9a, si regolano ancora per due anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni modificate secondo il diritto previgente.
b) I trattamenti di dati che sono stati conclusi al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni modificate si regolano secondo il diritto previgente. I trattamenti di dati che sono stati iniziati secondo il diritto previgente e sono ancora in corso, devono essere conformi al nuovo diritto al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni modificate. Il § 9a non trova applicazione per tali trattamenti di dati, se la finalità e l'oggetto del trattamento dei dati non cambiano.
c) Le richieste, le indagini e i procedimenti pendenti, così come i reclami pendenti contro decisioni di prima istanza che sono state emesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificate, sono disciplinati dal diritto previgente.