140.410
ÖDSG
CH-SZ
§ 8 Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz (ÖDSG), vom 23. Mai 2007
1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali
§ 8 Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz (ÖDSG), vom 23. Mai 2007
1. Trattamento di dati personali in generale
a) Principi
1 I dati personali possono essere trattati solo con mezzi leciti, nel rispetto del
principio della proporzionalità e secondo buona fede.
2 I dati personali devono essere corretti e, nella misura richiesta dalla finalità del
trattamento, attuali e completi.
3 I dati personali possono essere trattati solo per la finalità indicata al momento
della raccolta, o che risulta dalle circostanze o che è prevista dalla legge.
4 I dati personali devono essere protetti mediante adeguate misure tecniche e
organizzative contro il trattamento involontario o non autorizzato, il danno e la
perdita.
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