§ 9 Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz (ÖDSG), vom 23. Mai 2007
§ 9 Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz (ÖDSG), vom 23. Mai 2007
b) Base legale
1 I dati personali possono essere trattati solo se esiste una base legale o se il trattamento è finalizzato all'adempimento di un compito legale.
2 I dati personali particolarmente sensibili possono essere trattati o un profiling può essere effettuato solo se
a) l'ammissibilità risulta da una base legale esplicita o l'adempimento di un compito legale lo richiede imperativamente, o
b) la persona interessata ha dato il proprio consenso nel singolo caso o ha reso i propri dati generalmente accessibili.
3 Eccezionalmente, i dati personali possono essere trattati o un profiling può essere effettuato nel singolo caso, inoltre
a) con autorizzazione del Consiglio di Governo, se ciò è nell'interesse pubblico prevalente o se sussiste un fondato sospetto di abuso di diritto;
b) se è necessario per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole.