§ 2 Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz (ÖDSG), vom 23. Mai 2007
§ 2 Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz (ÖDSG), vom 23. Mai 2007
Ambito di applicazione
a) Ambiti soggetti alla legge
1 La presente legge si applica agli organi pubblici del Cantone, dei distretti e dei
Comuni, nella misura in cui agiscono nell'esercizio di poteri sovrani.
2 Se un organo pubblico agisce in veste privatistica, per il trattamento dei dati
personali sono determinanti le disposizioni del diritto federale. La vigilanza si
regola tuttavia secondo la presente legge.
3 Con l’eccezione dei principi generali di protezione dei dati di cui al § 8, la
presente legge non si applica a
a) i tribunali, fatti salvi i loro compiti amministrativi;
b) le altre autorità giudiziarie, nonché le autorità e le commissioni amministrative
nell'esercizio della loro giurisdizione;
c) le autorità legislative del Cantone, dei distretti e dei Comuni, nonché le loro
commissioni;
d) la Banca Cantonale e altri enti del Cantone, dei distretti e dei Comuni, che
partecipano alla concorrenza economica e agiscono in veste privatistica;
e) le corporazioni di alpeggi e simili enti ai sensi del § 18 della legge
d'introduzione al Codice civile svizzero del 14 settembre 1978 (LISZ), le
corporazioni di strade e pascoli ai sensi del § 68 LISZ e le corporazioni di argini
ai sensi dei §§ 51 segg. della legge sulle acque dell’11 settembre 1973, nella
misura in cui non agiscono nell'adempimento di un compito pubblico loro
affidato dal Cantone, da un Comune o da un distretto.