Regolamento concernente l'accreditamento degli operatori dei media e l'accesso al Gran Consiglio - Forma ed effetto dell'accreditamento
Table of Provisions (10)
Statutory Text (10 Provisions)
1. L'accreditamento dei professionisti dei media è personale e viene concesso dall'Ufficio del Gran Consiglio a seguito di una richiesta di accreditamento.
2. L'Ufficio decide sull'accreditamento per il rispettivo periodo legislativo.
1. Nei giorni delle sessioni del Gran Consiglio, l'accesso alle parti dell'edificio del municipio utilizzate dal Gran Consiglio (zona parlamentare) è limitato.
1. La zona parlamentare si estende alle seguenti parti dell'edificio del Municipio
a) Sala del Gran Consiglio;
b) Anticamera della Sala del Gran Consiglio;
c) Guardaroba del Gran Consiglio;
d) Caffetteria del Gran Consiglio;
e) Cortile interno (Cortile III) del Municipio, inclusi i vani scala dal grande cortile e per l'archivio di Stato;
f) Sale riunioni 201 e 202 e studio radiofonico.
2. La zona pubblica comprende le scale destinate all'accesso alla tribuna, la tribuna degli spettatori e gli atri al primo e secondo piano.
1. Accesso alla sala del Gran Consiglio è consentito, oltre ai membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, anche ai collaboratori dei servizi parlamentari e della Cancelleria dello Stato, nella misura in cui ciò sia necessario per motivi di servizio.
2. Per i rappresentanti dei media accreditati sono disponibili postazioni di lavoro sulla tribuna della stampa.
1. Nei giorni di seduta del Gran Consiglio, soltanto i membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Governo hanno accesso illimitato alla zona parlamentare.
1. Nei giorni di seduta del Gran Consiglio, le seguenti persone hanno accesso limitato alla zona del Parlamento
a) i rappresentanti dei media accreditati presso il Gran Consiglio;
b) il personale del servizio parlamentare e della cancelleria dello stato, nella misura in cui ciò sia richiesto per motivi di servizio;
c) il/la gestore del caffè del Gran Consiglio;
d) i rappresentanti dell'amministrazione o dei partiti politici.
2. Il servizio parlamentare redige e mantiene un elenco delle persone autorizzate con accesso limitato.
3. I massari del Consiglio controllano l’accesso alla zona del Parlamento. Le persone con accesso limitato devono registrarsi presso i massari del Consiglio.
4. I massari del Consiglio registrano gli accessi delle persone con accesso limitato. Dopo la seduta del Gran Consiglio, questo elenco viene cancellato.
5. Le persone con accesso limitato ricevono un badge identificativo, che deve essere indossato in modo visibile.
1. Persone senza autorizzazione di accesso illimitata o limitata non hanno accesso alla zona parlamentare nei giorni delle sedute del Gran Consiglio e vengono allontanate senza indugio nell'area della zona pubblica dai commessi del consiglio incaricati di tale compito.
1. Visitatori e visitatrici non hanno accesso alla zona parlamentare, anche se accompagnati da membri del Gran Consiglio. La Presidente o il Presidente può decidere eccezioni. Si annunciano nell'atrio al cerimoniere del consiglio.
1. In casi eccezionali e su richiesta, la Presidente o il Presidente può consentire a terzi o membri dei media, senza accreditamento formale, l'accesso all'area del Parlamento per ciascuna sessione (inclusi i proseguimenti delle sessioni).
1. L'Ufficio può vietare temporaneamente o permanentemente l'accesso alla zona del Parlamento ai giornalisti accreditati e ad altre persone aventi diritto, se violano le disposizioni di questo regolamento o utilizzano in modo improprio la loro accreditazione.