Legislator · Canton Basilea Campagna — Raccolta delle leggi cantonali
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Regolamento d'organizzazione della Direzione dei lavori pubblici e della protezione dell'ambiente - Struttura della Direzione

24 Articles / Provisions · Canton Basilea Campagna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (24)

§ 1 Regolamento della Direzione delle Costruzioni e della Protezione Ambientale § 2 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale § 3 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale § 4 Regolamento di Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale § 5 Regolamento del Servizio della Direzione delle Costruzioni e della Protezione Ambientale § 6 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale § 7 Regolamento del servizio della Direzione della Costruzione e della Protezione Ambientale § 8 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale § 9 Regolamento di Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale § 10 Regolamento della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale § 11 Regolamento di Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale § 12 Regolamento dei Servizi della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale § 13 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale § 14 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale § 15 Regolamento del Servizio della Direzione Costruzioni e Protezione Ambientale § 16 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale § 17 Ordinamento del Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale § 18 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Tutela Ambientale § 19 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale § 20 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale § 21 Regolamento di Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale § 22 Regolamento della Direzione dell'Edilizia e Protezione Ambientale § 24 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Tutela Ambientale § 25 Regolamento di Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale

Statutory Text (24 Provisions)

**La Direzione**

1. La suddivisione della direzione in uffici è disciplinata dall'articolo 7 del Regolamento sulla legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione di Basilea Campagna del 19 dicembre 2017.

**La Direzione**

1. La Direttrice o il Direttore conduce la direzione sui settori ed è responsabile, nel quadro degli obiettivi decisi dal Consiglio di Stato, della pianificazione, coordinazione e controllo di tutti gli affari rientranti nella competenza della direzione.

2. La Direttrice o il Direttore è supportato nella conduzione della direzione da un comitato direttivo, al quale appartengono i responsabili di settore e altre persone designate dalla Direttrice o dal Direttore.

3. In caso di assenze dei membri del comitato direttivo, la Direttrice o il Direttore può nominare dei sostituti per le riunioni del comitato direttivo.

4. Le riunioni del comitato direttivo servono in particolare allo sviluppo di strategie, alla coordinazione, allo scambio di informazioni importanti anche su affari tecnici dei settori, alla formazione delle opinioni, al coordinamento di una posizione unitaria della direzione verso l'esterno e per azioni future, nonché alla comunicazione su attività importanti passate e future.

5. Le proposte della direzione al Consiglio di Stato devono essere sempre firmate dalla Direttrice o dal Direttore, in caso di assenza e urgenza dalla Direttrice o dal Direttore supplente.

6. In questioni amministrative, la Direttrice o il Direttore è rappresentato dalla Segretaria generale o dal Segretario generale; ciò vale anche per le decisioni di routine tecniche della direzione e per le comunicazioni accessorie.

7. Le partecipazioni che rientrano nel settore tecnico della direzione sono gestite dai relativi settori tecnicamente competenti. Il Dipartimento Economia e Finanze del Segretariato generale è responsabile dell'attuazione della Legge sulle partecipazioni del 15 giugno 2017 e coordina i compiti all'interno della direzione.

**La Direzione**

1. Le responsabili di settore e i responsabili di settore conducono il loro ambito, come delegate o delegati della capo direzione o del capo direzione, nel quadro di questo regolamento aziendale sotto gli aspetti operativi, organizzativi, tecnici, finanziari e del personale.

2. Le responsabili di settore e i responsabili di settore garantiscono il coordinamento e lo svolgimento delle attività tra la direzione e gli uffici del settore.

3. Le responsabili di settore e i responsabili di settore si impegnano per una posizione unitaria della direzione verso l'esterno, concordano tale posizione con la capo direzione o il capo direzione e la applicano nel loro ambito.

4. La capo direzione o il capo direzione emana le descrizioni dei posti per le responsabili di settore e i responsabili di settore, e in accordo con queste/i stabilisce una sostituzione, la quale rappresenta le responsabili di settore e i responsabili di settore in caso di assenze e in determinati affari nella loro funzione.

Le Amministrazioni

1. Le unità operative sono dirette da una responsabile di unità operativa o da un responsabile di unità operativa. Queste persone sono responsabili della pianificazione strategica nel quadro delle direttive superiori, nonché della formulazione e attuazione dei loro mandati di prestazione; elaborano, per la loro unità operativa, manuali organizzativi o sistemi di gestione dei processi, coinvolgendo la direzione di settore nel quadro delle direttive superiori. Le unità operative consigliano, con il coinvolgimento della direzione di settore, la direzione nei settori di competenza a loro assegnati.

2. La responsabile o il responsabile di un'unità operativa nomina una vice-responsabile o un vice-responsabile. La nomina della vice-responsabile o del vice-responsabile richiede l'approvazione della responsabile o del responsabile della direzione.

3. Le responsabili e i responsabili delle unità operative garantiscono il coinvolgimento delle unità operative, interne ed esterne alla direzione, quando si tratta di materie che riguardano anche altre unità operative. Nei casi di materie strategiche o politiche, il coinvolgimento di unità operative di altre direzioni avviene attraverso la direzione.

4. Le divisioni competenti del segretariato generale devono essere consultate per tempo.

5. La partecipazione a gruppi di lavoro esterni è determinata dalla segretaria generale o dal segretario generale su richiesta dell'unità operativa.

6. Le responsabili e i responsabili delle unità operative supportano le loro responsabili di settore e i loro responsabili di settore per un'uniformità di posizione della direzione verso l'esterno e attuano la posizione della direzione nella loro unità operativa.

Le Amministrazioni

1. Le direttrici e i direttori degli uffici partecipano, sotto la direzione della Capo direzione o del Capo direzione, alle conferenze direttive. Queste servono in particolare al coordinamento dei compiti della direzione e allo scambio di informazioni.

2. La Capo direzione o il Capo direzione possono invitare ulteriori persone alle conferenze direttive.

Le Amministrazioni

1. Gli uffici presentano alla direttrice o al direttore, tramite la loro direzione di settore, per la firma

a. Richieste al Consiglio di governo;

b. Disposizioni, decisioni e autorizzazioni di spesa che non sono delegate a un ufficio;

c. Corrispondenza con contenuto fondamentale, politico o di interesse pubblico;

d. Decisioni su appalti pubblici nei settori dell'edilizia, dell'artigianato edilizio, per forniture e servizi con un valore contrattuale a partire da CHF 100'000.- (esclusa IVA);

e. Contratti di assunzione di dirigenti di uffici e dei loro sostituti.

2. Gli uffici presentano alla direttrice o al direttore, tramite la loro direzione di settore, le richieste di modifica delle funzioni per l'approvazione. L'approvazione può essere delegata alla segretaria generale o al segretario generale.

Le Amministrazioni

1. Gli uffici stabiliscono all'interno dell'ufficio l'autorizzazione alla firma in consultazione con la direttrice o il direttore di settore. Essi sono responsabili dell'applicazione del principio della doppia firma nei settori.

Le Amministrazioni

1. La responsabile o il responsabile dell'ufficio è responsabile del rispetto del budget assegnatole o assegnatogli dalla direzione del settore, nonché delle autorizzazioni di spesa relative all'ufficio.

Le Amministrazioni

1. Gli uffici adempiono ai mandati di prestazione. Gli uffici disciplinano autonomamente la distribuzione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità nell'ambito delle direttive superiori e in accordo con la direzione di settore.

2. Le modifiche della struttura organizzativa interna devono essere previamente documentate e presentate per approvazione alla direttrice o al direttore della direzione tramite la direzione di settore.

Le Amministrazioni - Segretariato Generale

1. La Segretaria generale o il Segretario generale è responsabile di

a. * la responsabilità generale per la gestione del Segretariato generale;

b. * la direzione delle unità funzionali Strategia e Processi.

1bis

...

2. Il Segretariato generale è suddiviso nelle seguenti unità funzionali

a. * Strategia, comprendente i seguenti dipartimenti

1. * Dipartimento Legale;

2. * Dipartimento Economico e Finanziario;

3. * Dipartimento Centrale degli Approvvigionamenti;

4. * Attuarialmente associato alla Commissione per i ricorsi edilizi;

5. * Dipartimento Trasformazione Digitale.

b. * Processi, comprendente i seguenti dipartimenti

1. * Dipartimento Comunicazione;

2. * Dipartimento Risorse Umane;

3. * Dipartimento Informatica;

4. * Dipartimento Contabilità;

5. * Dipartimento Servizi Centrali.

c. * ...

d. * ...

e. * ...

f. * ...

g. * ...

h. * ...

i. * ...

Le Divisioni - Segretariato Generale

1. Il Segretariato Generale è l'ufficio di staff della direttrice o del direttore di direzione e il centro di coordinamento della direzione.

2. L'ambito del Segretariato Generale comprende in particolare i seguenti compiti

a. la consulenza e il supporto completi alla direttrice o al direttore di direzione, la trasmissione di obiettivi e intenti e l'assegnazione di incarichi ai settori e ai servizi, il coordinamento dei settori e dei servizi, la garanzia di flussi operativi ottimali, la gestione delle comunicazioni con il Consiglio di Governo, le altre direzioni, la Cancelleria di Stato e le autorità governative extra-cantonali, la gestione dei compiti amministrativi centrali;

b. la comunicazione interna ed esterna, in particolare l'informazione dei dipendenti e del pubblico sulle attività della Direzione dell'Edilizia e della Protezione Ambientale;

c. il settore giuridico della direzione e dei servizi in tutti gli ambiti giuridici, in particolare il diritto urbanistico, edilizio, ambientale, energetico e degli appalti, la rappresentanza dei servizi, della direzione e del Consiglio di Governo dinanzi ai tribunali e ad altre istanze giurisdizionali, nonché la trattazione dei reclami;

d. la direzione e il coordinamento delle unità tecniche di protezione ambientale nelle procedure di valutazione ambientale;

e. il controllo di gestione, l'elaborazione di dossier tematici e il supporto alla direzione, nonché ai servizi in ambito economico, gestionale e finanziario, la gestione centrale della contabilità della direzione nel suo complesso e l'elaborazione del programma di investimenti cantonale;

f. il coordinamento, l'elaborazione di dossier tematici e il supporto alla direzione e ai servizi nelle risorse umane, nella misura in cui i compiti non sono svolti dal Centro di Servizi nella Direzione Finanze e Chiesa, il coordinamento nel settore della formazione professionale e la gestione delle relazioni con l'Ufficio del Personale del Cantone;

g. l'approvvigionamento, la manutenzione, lo sviluppo e la progettazione delle applicazioni specialistiche interne alla direzione, nella misura in cui ciò non sia gestito dall'Informatica Centrale della Direzione Finanze e Chiesa, la rappresentanza dei clienti nei confronti dell'Informatica Centrale, la responsabilità per la disponibilità e la garanzia di qualità dei dati geobase nella direzione e la loro inserzione nel GeoDataWarehouse cantonale;

h. * ...

i. * consulenza completa, supporto e partecipazione in tutte le fasi del processo di approvvigionamento della direzione e delle altre direzioni dell'amministrazione cantonale, in particolare nello sviluppo, monitoraggio e attuazione dei processi nella gestione cantonale;

j. * attuazione della Trasformazione Digitale e dello sviluppo organizzativo corrispondente nell'intera direzione.

3. Il segretariato della Commissione Ricorsi Edilizi, pur essendo solo amministrativamente assegnato alla direzione, è incaricato in particolare dell'istruzione dei reclami per conto della Commissione Ricorsi Edilizi, della sua consulenza, della redazione di decisioni e ordinanze e della rappresentanza della Commissione Ricorsi Edilizi dinanzi ad altre istanze giurisdizionali, qualora abbia deciso in modo divergente rispetto alla sua istanza precedente.

Le Divisioni - Segretariato Generale

1. Nei settori della comunicazione, del diritto, dell'economia e delle finanze, della contabilità, del personale, dell'informatica, dell'approvvigionamento e della trasformazione digitale, la direzione tecnica per l'intera direzione è affidata alle rispettive sezioni della segreteria generale.

2. Gli enti elencati al comma 1 sono autorizzati a impartire istruzioni e esercitare la supervisione tecnica nei suddetti settori alle altre unità operative.

3. La funzione di direzione tecnica comporta in particolare che

a. comunicati stampa ed eventi mediatici delle unità operative nonché altro materiale informativo destinato a un pubblico più ampio (opuscoli ecc.) siano coordinati e discussi in anticipo con la sezione comunicazione; i contatti con i media devono essere immediatamente segnalati alla sezione comunicazione;

b. giuristi esterni alla direzione possano essere consultati solo con il previo consenso della sezione diritto;

c. * l'intera esecuzione della legislazione sul bilancio sia gestita esclusivamente con il previo consenso della sezione economia e finanze, che può impartire istruzioni relative alla gestione finanziaria e al reporting della direzione;

cbis. * la contabilità generale, la contabilità creditori-debitori e il bilancio patrimoniale dell'intera direzione siano gestiti dalla sezione contabilità;

d. * per l'intera direzione tutte le nuove assunzioni e le riassegnazioni di posti, i bandi di concorso, le assunzioni di personale, le modifiche di funzione, le decisioni sul personale, lo sviluppo personale, la formazione professionale e la pianificazione del personale siano coordinate e gestite attraverso la sezione del personale della direzione. Nei contratti di lavoro non co-firmati dalla direttrice o dal direttore della direzione, la seconda firma è apposta dalla sezione del personale; le unità operative presentano tramite il loro responsabile di settore proposte per premi di prestazione e aumenti di livello alla segretaria generale o al segretario generale per la decisione;

e. l'acquisto, lo stoccaggio e la manutenzione nonché l'installazione di materiale IT, sia hardware che software, richiedano il previo consenso del reparto informatico, il quale deve essere tempestivamente coinvolto in tutti i progetti con aspetti IT rilevanti e, se necessario, coordina la valutazione dei mezzi informatici. Le eccezioni sono concesse dalla direzione;

f. * l'approvvigionamento centrale delle infrastrutture necessarie e la definizione delle interfacce e responsabilità nella collaborazione e attuazione delle procedure di procurement con gli enti appaltanti e i delegati siano effettuati attraverso l'Ufficio Centrale di Approvvigionamento;

g. * i progetti di trasformazione digitale possano essere pianificati e attuati esclusivamente con il previo consenso della sezione trasformazione digitale.

Le Agenzie - Ufficio per le Imprese Industriali

1. Il direttore o la direttrice dell'ufficio conduce l'Ufficio per le Imprese Industriali. Insieme al suo vice o alla sua vice, costituisce la direzione dell'ufficio.

2. L'Ufficio per le Imprese Industriali si articola nelle seguenti unità funzionali

a. Gestione degli impianti industriali di approvvigionamento e smaltimento (impianti di depurazione, impianti energetici, discariche, impianti di trattamento delle acque);

b. Tecnologia (ingegneria di processo, progettazione ed esecuzione dei lavori);

c. Servizi Centrali.

Gli Uffici - Ufficio per le Imprese Industriali

1. L'Ufficio per le Imprese Industriali svolge i compiti operativi assegnati alla Direzione nei settori della pianificazione, costruzione, gestione e manutenzione degli impianti di depurazione delle acque, idrici, energetici e di smaltimento dei rifiuti.

2. I compiti dell'Ufficio per le Imprese Industriali comprendono in particolare

a. Pianificazione, costruzione, gestione e conservazione degli impianti cantonali di depurazione delle acque, energetici e di smaltimento dei rifiuti nel quadro delle disposizioni legali, delle direttive della Direzione e dell'autorità di vigilanza;

b. Valutazione e approvvigionamento delle infrastrutture tecniche necessarie secondo le norme della legge sugli appalti;

c. Esecuzione di controlli di qualità, prove e indagini per l'ottimale conduzione delle operazioni degli impianti tecnici;

d. Acquisizione di clienti e servizi per ottimizzare la struttura dei costi, incluso il funzionamento di impianti di terzi nel settore delle acque reflue, idrico, energetico e dei rifiuti secondo le disposizioni legislative in materia di protezione ambientale e in accordo con la Direzione;

e. Elaborazione di concetti e partecipazione alla creazione di concetti globali per la gestione delle acque reflue, idrica, dei rifiuti e dell'energia;

f. Pianificazione delle tariffe per l'addebito dei costi degli impianti di depurazione delle acque, energetici e delle discariche basata sulle disposizioni legislative pertinenti;

g. Fornitura dei dati contabili, redazione del conto operativo e acquisizione delle basi per l'addebito dei costi.

Le Autorità - Ufficio di Pianificazione Territoriale

1. La Direttrice o il Direttore dell'ufficio come pianificatrice cantonale o pianificatore cantonale dirige l'Ufficio per la Pianificazione Territoriale. Lei o lui costituisce insieme alla Vice direttrice o al Vice direttore e alla persona responsabile per gli aspetti amministrativi dell'ufficio la direzione dell'ufficio.

2. L'Ufficio per la Pianificazione Territoriale, cui è assegnato come struttura di supporto anche l'Ufficio di pianificazione regionale di entrambi i Basilea (RPS) secondo l'accordo sull'organizzazione e la gestione della pianificazione regionale di entrambi i Basilea del 21 settembre 1993, si divide nelle seguenti unità funzionali

a. Informazione territoriale (struttura di supporto);

b. Ufficio di pianificazione regionale di entrambi i Basilea (struttura di supporto);

c. Pianificazione cantonale;

d. Pianificazione locale;

e. Conservazione dei monumenti cantonali;

f. * Protezione contro il rumore;

g. * Dipartimento trasporti pubblici.

3. Le unità funzionali sono allo stesso tempo gli uffici competenti ai sensi della legislazione federale relativa alla pianificazione territoriale, ai percorsi pedonali e sentieri escursionistici, alle piste ciclabili inerenti alle reti ciclabili per il tempo libero, alla protezione della natura e del patrimonio culturale relativa alla conservazione dei monumenti nonché alla protezione contro il rumore.

Le Autorità - Ufficio di Pianificazione Territoriale

1. L'Ufficio per la Pianificazione Territoriale adempie ai compiti assegnati alla Direzione nei settori della pianificazione territoriale, del trasporto pubblico, della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio locale, nonché della protezione contro il rumore.

2. Il settore dell’Ufficio per la Pianificazione Territoriale come ente di servizi comprende in particolare i seguenti compiti

a. Valutazione di misure e relazioni con effetti territoriali, come pianificazioni sovraordinate, pianificazioni locali, progetti di miglioramento fondiario, lottizzazioni, concessioni, relazioni sulla compatibilità ambientale e territoriale, nonché progetti edilizi come costruzioni civili, opere viarie e idrauliche, impianti di fornitura e smaltimento ecc. in vista dei compiti di tutti i settori;

b. Compiti di pianificazione cantonale come l'osservazione del territorio, previsioni, piani direttori, piani di utilizzazione cantonali, pianificazioni di sviluppo, procedure di varianti di pianificazione territoriale, ovvero, il coordinamento dei compiti relativi alla redazione e aggiornamento del programma di agglomerazione; coordinamento di questi compiti nel Cantone e con gli organi competenti della Confederazione, altri Cantoni e ulteriori organismi pianificatori;

c. Elaborazione, coordinamento e verifica di regolamenti edilizi e piani di utilizzazione, includendo il trattamento di opposizioni e reclami, nonché la presentazione di richieste al Consiglio di Governo; partecipazione alla cooperazione transfrontaliera, in particolare allo sviluppo strategico del territorio, nel contesto delle organizzazioni e dei comitati transfrontalieri in accordo con la Direzione;

d. Trattamento di ulteriori compiti di pianificazione territoriale nell'interesse o per incarico dei comuni e delle regioni;

e. Preparazione e attuazione di misure per la protezione e la tutela dei monumenti culturali, nonché per la conservazione e promozione dei paesaggi locali;

f. Trattamento dei compiti di protezione contro il rumore, compresa l'indagine metrologica e il trattamento di opposizioni e reclami nei settori del rumore da traffico stradale, ferroviario e aereo, rumore industriale e artigianale, rumore da sparo, vibrazioni, nonché tipi di rumore senza limiti di esposizione e rumore da eventi (inclusi i laser);

g. Elaborazione di tutti i compiti cantonali nel settore del trasporto pubblico e per la sua promozione con l'obiettivo di garantire l'accessibilità del territorio cantonale e il collegamento con il territorio extracantonale con un mezzo di trasporto pubblico attraente e perseguire un'ordinamento del traffico rispettosa dell’ambiente ed economicamente ottimale; restano riservati tutti i compiti edilizi nel settore del trasporto pubblico.

3. Il settore dell’Ufficio per la Pianificazione Territoriale come centro di competenza comprende in particolare i seguenti compiti

a. Consulenza alle Direzioni, agli uffici, ai comuni e ad altri soggetti coinvolti, nonché partecipazione a commissioni in tutte le questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'Ufficio per la Pianificazione Territoriale. Cura della comunicazione pubblica tecnica e collaborazione con organizzazioni con scopi simili;

b. Gestione e coordinamento di progetti edilizi che toccano particolarmente gli interessi pubblici, come complessi residenziali, centri, impianti sportivi e scuole ecc.;

c. Attuazione dell'accordo sull'organizzazione e la conduzione della pianificazione regionale di entrambi i Basilea e delle transazioni partnership correlate;

d. Aggiornamento continuo dei piani direttori e di utilizzazione e dei relativi regolamenti in collaborazione con i comuni;

e. Compiti speciali nell'interesse cantonale come concetti di utilizzo e gestione di impianti e costruzioni pubbliche, progetti speciali, mostre ecc.

Le Autorità - Ufficio per la Protezione Ambientale e l'Energia

1. La direttrice o il direttore dell'ufficio è la presidente o il presidente della direzione dell'Ufficio per la protezione dell'ambiente e l'energia. La vice direttrice o il vice direttore, così come le direttrici e i direttori delle divisioni, sono membri della direzione.

2. Alla direzione è affiancata la direttrice o il direttore dell'amministrazione per il supporto amministrativo.

3. L'Ufficio per la protezione dell'ambiente e l'energia è articolato nelle seguenti unità funzionali

a. Ufficio di staff dell'amministrazione;

b. Divisione Acqua e Geologia;

c. Divisione Energia;

d. Divisione Siti contaminati e Sviluppo sostenibile;

e. Divisione Gestione delle risorse e Impianti;

f. * Divisione Prevenzione degli incidenti rilevanti e Prodotti chimici;

g. * Divisione Aria e Clima.

Le Autorità - Ufficio per la Protezione Ambientale e l'Energia

1. L'Ufficio per la protezione ambientale e l'energia adempie ai compiti assegnati alla Direzione nei seguenti settori specialistici

a. * Siti contaminati;

b. * Protezione del suolo;

c. * Trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e vie d'acqua;

d. * Protezione ambientale nelle imprese;

e. * Energia;

f. * Protezione delle acque;

g. * Depurazione dell'aria e clima;

h. * Radiazioni non ionizzanti;

i. * Neobiota;

j. * Sviluppo sostenibile;

k. * Gestione delle risorse;

l. * Protezione dai pericoli chimici e biologici;

m. * Prevenzione degli incidenti;

n. * Gestione degli organismi in sistemi chiusi e nell'ambiente;

o. * Fornitura di acqua.

2. ...

3. L'adempimento dei compiti nei settori specialistici elencati nel comma 1 comprende in particolare le seguenti attività

a. Esecuzione della legislazione federale e cantonale;

b. Elaborazione di concetti, pianificazioni e progetti;

c. * Monitoraggio ambientale, statistiche, trend, valutazioni;

d. * Coordinamento, informazione e consulenza;

e. * Direzione della commissione per la valutazione delle indagini sui rischi.

Le Autorità - Ispettorato Edilizio

1. La direttrice o il direttore conduce l'ispettorato edilizio. Essa o esso forma, insieme alla sua vice direttrice o al suo vice direttore, la direzione dell'ufficio.

2. La direttrice o il direttore, la vice direttrice o il vice direttore, nonché le direttrici e i direttori dei dipartimenti costituiscono la direzione operativa dell'ispettorato edilizio. Il loro presidente è la direttrice o il direttore del servizio.

3. L'ispettorato edilizio è suddiviso nei seguenti dipartimenti

a. Servizi Centrali (escluse le funzioni centralizzate superiori nell'amministrazione del personale e contabilità e nell'IT);

b. Diritto e Esecuzione;

c. Dipartimento Edilizio I;

d. Dipartimento Edilizio II.

Le Autorità - Ispettorato Edilizio

1. L'Ispettorato Edilizio svolge i compiti assegnati alla Direzione nei settori del procedimento di autorizzazione edilizia, dell'ispezione edilizia e della polizia edilizia.

2. L'Ispettorato Edilizio adempie in particolare ai seguenti compiti

a. Trattazione e approvazione delle domande per costruzioni, impianti edilizi e cambiamenti di destinazione sopra e sotto terra, tenendo conto delle normative rilevanti di Confederazione, Cantone e Comuni;

b. Trattamento delle opposizioni nell'ambito del procedimento di autorizzazione edilizia;

c. in caso di necessità di valutazioni d'impatto ambientale: coordinamento della procedura di valutazione corrispondente con il procedimento di autorizzazione edilizia;

d. nel caso di comuni con proprio sistema di autorizzazione edilizia: coordinamento dei pareri degli uffici cantonali con relazione finale al comune;

e. Emissione di disposizioni relative alla rimozione o modifica di edifici irregolari, parti di edifici, impianti e cambiamenti di destinazione, chiusura di esercizi, nonché emissione di disposizioni sulle opposizioni e disposizioni tariffarie;

f. Presentazione di proposte alle autorità inquirenti in caso di violazione di norme nell'ambito di competenza dell'ufficio;

g. Controllo sul rispetto delle norme di sicurezza e delle misure di prevenzione degli infortuni nel campo dell'edilizia;

h. Esame specialistico nel proprio ambito di competenza in caso di costituzione di proprietà per piani, trattamento di problemi edilizi e di zonizzazione e mutazioni fondiarie nell'ambito delle relative procedure di esame;

i. Trattamento di richieste e incarichi non collegati a procedimenti di richiesta di costruzione in corso;

j. Catalogazione e archiviazione delle domande di costruzione;

k. Istruzione delle decisioni della Direzione dell'edilizia e della protezione ambientale riguardanti la conformità alla zonizzazione di progetti al di fuori delle aree edificabili e riguardanti il rilascio di eccezioni secondo gli art. 24 segg. della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;

l. Presa in carico della rappresentanza dell'autorità cantonale di autorizzazione edilizia davanti alla commissione dei ricorsi edilizi e nella conferma delle decisioni davanti al Tribunale cantonale e alla Corte federale;

m. Istruzione delle decisioni della Direzione dell'edilizia e della protezione ambientale riguardanti i costi di esecuzione forzata in materia di autorizzazioni edilizie dell'Ispettorato Edilizio;

n. Attuazione, organizzazione, accompagnamento e controllo delle misure di esecuzione forzata in materia di autorizzazioni edilizie secondo la sentenza delle autorità di esecuzione forzata.

3. Se un progetto al di fuori dell'area edificabile è conforme alla zonizzazione, la Direzione dell'edilizia e della protezione ambientale stabilisce la conformità alla zonizzazione e decide sulle opposizioni relative alla questione della conformità alla zonizzazione.

4. Se la conformità alla zonizzazione di un progetto al di fuori dell'area edificabile non è confermata, la Direzione dell'edilizia e della protezione ambientale decide, valutando contestualmente le opposizioni, se può essere rilasciata un'eccezione ai sensi dell'art. 24 segg. LPT.

5. L'Ispettorato Edilizio è competente per l'istruzione della Direzione dell'edilizia e della protezione ambientale riguardante la rimozione o modificazione di edifici, parti di edifici, impianti e cambiamenti di destinazione non conformi alle disposizioni, nonché riguardante la chiusura di esercizi per costruzioni e impianti al di fuori dell'area edificabile.

Gli Uffici - Ufficio Edilizia Pubblica

1. La direttrice o il direttore dell'ufficio conduce l'Ufficio Edilizia Pubblica come architetta o architetto cantonale. Essa o esso, insieme alla sua vice direttrice o al suo vice direttore, costituisce la direzione dell'ufficio.

2. La direttrice o il direttore dell'ufficio, la vice direttrice o il vice direttore, nonché le direttrici e i direttori delle divisioni costituiscono la direzione generale dell'Ufficio Edilizia Pubblica. La presidenza è assunta dalla direttrice o dal direttore dell'ufficio.

3. Alla direzione generale è associata, per il supporto amministrativo, l'assistente dell'architetta o dell'architetto cantonale.

4. L'Ufficio Edilizia Pubblica si articola nelle seguenti unità funzionali

a. Divisione Gestione del Portafoglio (PFM)

1. Settore Circolazione Immobiliare;

2. Settore Gestione Strategica del Portafoglio;

3. Settore Necessità di Sviluppo Progetti;

b. Divisione Gestione Progetti e Costruzioni (PBM)

1. Settore Progettazione;

2. Settore Realizzazione;

c. Divisione Gestione Strutture e Immobili (OIM)

1. Settore Amministrazione Immobiliare;

2. Settore Tecnica degli Edifici;

3. Settore Manutenzione;

4. Settore Arredi;

5. Settore Operativo;

d. Divisione Supporto (SUP)

1. Settore Amministrazione;

2. Settore Operazioni di Disegno;

3. Ufficio per la Garanzia della Qualità.

Gli Uffici - Ufficio Edilizia Pubblica

1. L'Ufficio dell'Alta Costruzione gestisce tutti gli immobili appartenenti al patrimonio amministrativo, finanziario e fiduciario del Cantone e le locazioni cantonali. È responsabile dell'acquisto e della vendita degli immobili cantonali nonché della pianificazione e realizzazione degli edifici pubblici di edilizia civile nel suo ambito di competenza. È incaricato della pianificazione, esecuzione e supervisione della manutenzione edilizia e gestionale degli edifici, inclusi la manutenzione, la pulizia, i servizi di fornitura e smaltimento, nonché la gestione immobiliare inclusi gli aspetti di locazione, affitto e diritti edificatori. Inoltre, l'Ufficio dell'Alta Costruzione accompagna selezionati progetti di bonifica di siti contaminati nella funzione di rappresentante del committente, nei quali il Cantone di Basilea-Campagna deve sostenere alti costi di mancata esecuzione.

2. Il Gestione del Portafoglio Immobiliare (PFM) è responsabile della strategia del portafoglio immobiliare, della pianificazione finanziaria e del controllo a medio e lungo termine della contabilità degli investimenti e del successo, al fine di garantire il mantenimento del valore del portafoglio immobiliare cantonale. Il Gestione del Portafoglio è responsabile della strategia e dell'esecuzione dell'acquisto e della vendita di terreni, dello sviluppo dei progetti e della gestione delle necessità.

3. La Gestione dei Progetti e dei Cantieri (PBM) è responsabile dell'implementazione di progetti edilizi sostenibili, della gestione coordinata dei progetti e della direzione dei lavori di pianificazione e costruzione nelle fasi che vanno dagli studi preliminari alla realizzazione.

4. La Gestione degli Immobili e delle Proprietà (OIM) si occupa della gestione e amministrazione immobiliare di tutto il patrimonio immobiliare del Cantone ed è responsabile della pianificazione, esecuzione e supervisione della gestione edilizia, tecnica e operativa degli edifici, inclusa la manutenzione, il mobilio, la pulizia, l'approvvigionamento e smaltimento.

5. Il Supporto (SUP) fornisce servizi per l'ottimale svolgimento dei compiti principali dell'Ufficio dell'Alta Costruzione, offre servizi amministrativi, elabora e realizza materiali planimetrici e ne gestisce la manutenzione, e crea le condizioni quadro per un sistema di gestione della qualità appropriato, adeguato ed efficace.

Gli Uffici - Ufficio della Costruzione Stradale

1. La Direttrice o il Direttore dell'Ufficio come Ingegnere Cantonale è Presidente o Presidente della Direzione dell'Ufficio delle Costruzioni. Il Vice-direttore o la Vice-direttrice e i Responsabili dei settori operativi sono i membri della Direzione.

2. Alla Direzione è affiancato un'Assistente dell'Ingegnere Cantonale per il supporto amministrativo.

3. L'Ufficio delle Costruzioni è suddiviso nelle seguenti unità funzionali

a. Infrastrutture stradali;

b. Strade cantonali;

c. Costruzioni idrauliche;

d. Veicoli.

Gli Uffici - Ufficio della Costruzione Stradale

1. L'Ufficio delle Costruzioni Sotterranee adempie i compiti trasferiti alla Direzione nei settori della mobilità, delle infrastrutture di trasporto, dell'ingegneria idraulica e dei veicoli dell'amministrazione cantonale.

2. All'Ufficio delle Costruzioni Sotterranee sono affidati in particolare i seguenti compiti

a. Elaborare specifiche parti del piano direttore e dei piani di utilizzazione (progetti edilizi) per l'infrastruttura di trasporto cantonale e i corsi d'acqua;

b. Eseguire rilevamenti sul traffico stradale, elaborare basi tecniche del traffico e sviluppare misure per le infrastrutture di trasporto finalizzate a migliorare il flusso del traffico e aumentare la sicurezza stradale;

c. Condurre rilevamenti idrologici, elaborare basi per l'ingegneria idraulica e sviluppare misure per migliorare la protezione dalle inondazioni e continuare le rivitalizzazioni;

d. Pianificare, realizzare, mantenere e conservare le strade cantonali (incluse le strade ad alte prestazioni cantonali);

e. Pianificare e realizzare percorsi ciclabili cantonali come reti di piste ciclabili per l'uso quotidiano ai sensi della legge federale sulle piste ciclabili (legge sulle piste ciclabili) del 18 marzo 2022;

f. Pianificare, realizzare e mantenere (rinnovare e modificare) l'infrastruttura di trasporto per il trasporto pubblico su strada e su rotaia (ferrovie locali);

g. Pianificare, realizzare e mantenere i corsi d'acqua pubblici;

h. Relazioni specialistiche sulle domande di costruzione, pianificazioni dell'uso del suolo e mutazioni fondiarie in relazione alle infrastrutture di trasporto e ai corsi d'acqua esistenti e pianificati;

i. Rilasciare autorizzazioni in relazione all'uso speciale delle strade cantonali e dei corsi d'acqua;

j. Consulenza specialistica e interventi come operazioni tecniche in caso di eventi per le strutture delle strade cantonali (incluse le strade cantonali ad alte prestazioni) e dei corsi d'acqua nell'ambito della protezione della popolazione cantonale;

k. Valutare, approvvigionare e gestire la flotta di veicoli dell'amministrazione cantonale.

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