Legislator · Canton Basilea Campagna · Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
144.12 CH-BL

§ 16 Regolamento d'organizzazione della Direzione dei lavori pubblici e della protezione dell'ambiente - Compiti

Le Autorità - Ufficio di Pianificazione Territoriale
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (24 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

§ 16 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale · Compiti

1. L'Ufficio per la Pianificazione Territoriale adempie ai compiti assegnati alla Direzione nei settori della pianificazione territoriale, del trasporto pubblico, della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio locale, nonché della protezione contro il rumore.

2. Il settore dell’Ufficio per la Pianificazione Territoriale come ente di servizi comprende in particolare i seguenti compiti

a. Valutazione di misure e relazioni con effetti territoriali, come pianificazioni sovraordinate, pianificazioni locali, progetti di miglioramento fondiario, lottizzazioni, concessioni, relazioni sulla compatibilità ambientale e territoriale, nonché progetti edilizi come costruzioni civili, opere viarie e idrauliche, impianti di fornitura e smaltimento ecc. in vista dei compiti di tutti i settori;

b. Compiti di pianificazione cantonale come l'osservazione del territorio, previsioni, piani direttori, piani di utilizzazione cantonali, pianificazioni di sviluppo, procedure di varianti di pianificazione territoriale, ovvero, il coordinamento dei compiti relativi alla redazione e aggiornamento del programma di agglomerazione; coordinamento di questi compiti nel Cantone e con gli organi competenti della Confederazione, altri Cantoni e ulteriori organismi pianificatori;

c. Elaborazione, coordinamento e verifica di regolamenti edilizi e piani di utilizzazione, includendo il trattamento di opposizioni e reclami, nonché la presentazione di richieste al Consiglio di Governo; partecipazione alla cooperazione transfrontaliera, in particolare allo sviluppo strategico del territorio, nel contesto delle organizzazioni e dei comitati transfrontalieri in accordo con la Direzione;

d. Trattamento di ulteriori compiti di pianificazione territoriale nell'interesse o per incarico dei comuni e delle regioni;

e. Preparazione e attuazione di misure per la protezione e la tutela dei monumenti culturali, nonché per la conservazione e promozione dei paesaggi locali;

f. Trattamento dei compiti di protezione contro il rumore, compresa l'indagine metrologica e il trattamento di opposizioni e reclami nei settori del rumore da traffico stradale, ferroviario e aereo, rumore industriale e artigianale, rumore da sparo, vibrazioni, nonché tipi di rumore senza limiti di esposizione e rumore da eventi (inclusi i laser);

g. Elaborazione di tutti i compiti cantonali nel settore del trasporto pubblico e per la sua promozione con l'obiettivo di garantire l'accessibilità del territorio cantonale e il collegamento con il territorio extracantonale con un mezzo di trasporto pubblico attraente e perseguire un'ordinamento del traffico rispettosa dell’ambiente ed economicamente ottimale; restano riservati tutti i compiti edilizi nel settore del trasporto pubblico.

3. Il settore dell’Ufficio per la Pianificazione Territoriale come centro di competenza comprende in particolare i seguenti compiti

a. Consulenza alle Direzioni, agli uffici, ai comuni e ad altri soggetti coinvolti, nonché partecipazione a commissioni in tutte le questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'Ufficio per la Pianificazione Territoriale. Cura della comunicazione pubblica tecnica e collaborazione con organizzazioni con scopi simili;

b. Gestione e coordinamento di progetti edilizi che toccano particolarmente gli interessi pubblici, come complessi residenziali, centri, impianti sportivi e scuole ecc.;

c. Attuazione dell'accordo sull'organizzazione e la conduzione della pianificazione regionale di entrambi i Basilea e delle transazioni partnership correlate;

d. Aggiornamento continuo dei piani direttori e di utilizzazione e dei relativi regolamenti in collaborazione con i comuni;

e. Compiti speciali nell'interesse cantonale come concetti di utilizzo e gestione di impianti e costruzioni pubbliche, progetti speciali, mostre ecc.

← § 15 Regolamento del Servizio della Direzione Costruzioni e Protezione Ambientale Regolamento d'organizzazione della Direzione dei lavori pubblici e della protezione dell'ambiente - Struttura della Direzione § 17 Ordinamento del Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →